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START-UP INNOVATIVE
Agevolazioni
Agevolazioni
8882
Le start-up innovative possono godere delle agevolazioni fiscali e lavoristiche che esaminiamo di seguito
per un periodo di tempo limitato (c.d. periodo di start-up), diverso a seconda della data di costituzione
della società (artt. 25 – 31 DL 179/2012 conv. in L. 221/2012; d’ora in poi: DL Start-up).
In ogni caso, se la società perde uno dei requisiti per essere start-up, decade dal regime agevolato in
anticipo rispetto alla scadenza naturale.
Le agevolazioni hanno carattere temporaneo perché lo scopo è quello di promuovere ed agevolare le imprese start-up
nella fase di avviamento e di consolidamento dell’impresa, semplificando alcuni adempimenti soprattutto di carattere
fiscale.
8886
Se non diversamente specificato nei paragrafi seguenti, le agevolazioni sono riconosciute per un periodo
(art. 25 c. 3 DL Start-up):
- di 4 anni alle società costituite dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della norma);
- variabile a seconda della data di costituzione, per le società già costituite a detta data.
Data di costituzione Periodo agevolato
dal 20 ottobre 2010 al 18 dicembre 2012 Fino al 18 dicembre 2016 (4 anni)
dal 20 ottobre 2009 al 19 ottobre 2010 Fino al 18 dicembre 2015 (3 anni)
dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009 Fino al 18 dicembre 2014 (2 anni)
a. Agevolazioni fiscali
8894
Esaminiamo di seguito le agevolazioni fiscali i benefici destinati:
- alla società;
- agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori;
- ai prestatori d’opera;
- agli investitori.
Per una trattazione più approfondita dell’argomento si rinvia al Memento Fiscale.
8896
Società (art. 27 bis DL Start-up) La start-up ha diritto ad un credito d’imposta per le nuove
assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, pari al 35% del costo aziendale
sostenuto per il suddetto personale fino ad un importo massimo complessivo di € 200.000, a condizione
che il rapporto di lavoro duri almeno 3 anni (2 nel caso di piccole medie imprese).
Per fruire del credito d'imposta la start-up deve presentare al Ministero dello sviluppo economico
un'apposita istanza.
8898
La start-up è esonerata dal versamento:
- dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria relativi all’iscrizione nelle sezioni ordinaria e speciale del
registro delle imprese ed a tutti gli atti successivi, compresi gli aumenti di capitale agevolati (Circ. AE 11
giugno 2014 n. 16/E);
- del diritto annuale fisso alla CCIAA.
L’esonero si applica fino al quarto anno di iscrizione.
8900
Le start-up non sono soggette alla disciplina delle società di comodo (compresa quella delle società in
perdita sistematica) e non devono quindi effettuare il relativo test (art. 23 c. 4 DL Start-up).
8904
Amministratori, dipendenti e collaboratori (art. 26 c. 1, 2, 3 e 5 DL Start-up) Il reddito
di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione da parte della start-up di strumenti finanziari
START-UP INNOVATIVE
partecipativi ad amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi in esecuzione di piani di
incentivazione è esente da imposte dirette a condizione che tali strumenti finanziari:
- siano emessi dalla start-up con cui i soggetti intrattengono il rapporto di lavoro oppure da società
direttamente controllate da una start-up innovativa;
- non siano stati ceduti e riacquistati dalla start-up innovativa, dalla società emittente o da altri soggetti
appartenenti al medesimo gruppo; in caso contrario, il reddito di lavoro precedentemente esente da
imposta è ripreso a tassazione nel periodo in cui avviene la cessione.
L’esenzione si applica soltanto alle assegnazioni ed all’esercizio dei diritti effettuati dopo il 18
dicembre 2012.
La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di tali strumenti finanziari è tassata secondo le
regole ordinarie, in base alla natura del cedente (per maggiori dettagli si rinvia al Memento Fiscale).
PRECISAZIONI 1) Per strumenti finanziari si intendono azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, esercizio del
diritto di opzione per l’acquisto di strumenti finanziari o altri diritti similari, provvisti di diritti patrimoniali (escluso il
diritto agli utili durante il periodo di start-up) e di diritti amministrativi.
2) Per soggetti del gruppo si intendono i soggetti che direttamente controllano o sono controllati dalla start-up o che
sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la start-up.
3) Se l’ufficio di amministratore rientra nell’oggetto della professione da questi esercitata, l’esenzione viene
concessa in quanto prestatore d’opera (v. n. 8908) (Circ. AE 11 giugno 2014 n. 16/E).
8908
Prestatori d’opera (art. 27 c. 4 e 5 DL Start-up) Gli strumenti finanziari emessi dalla start-up
che il prestatore riceve a fronte dell’apporto di opere o servizi oppure a fronte di crediti maturati per le
prestazioni di opere o servizi (anche professionali), non costituiscono reddito imponibile per il percipiente
al momento dell’emissione.
Tuttavia, se il percipiente cede a titolo oneroso gli strumenti ricevuti, l’eventuale plusvalenza è tassata
secondo le regole ordinarie, in base alla natura del cedente (per maggiori dettagli si rinvia al Memento
Fiscale).
8912
Investitori (art. 29 DL Start-up) Per gli anni 2013-2016, i soggetti (persone fisiche o società di
capitali) che investono nel capitale della start-up usufruiscono di una detrazione IRPEF o di una deduzione
IRES nelle misure illustrate in tabella.
L’investimento deve essere mantenuto nella start-up per un periodo di almeno 2 anni.
N.B. L’agevolazione è stata resa operativa con riferimento ai periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015 dal decreto
attuativo (DM Econ. e Fin. 30 gennaio 2014) e dall’autorizzazione della Commissione europea (Decis. UE 5 dicembre
2013 C (2013) 8827 final). Per il periodo 2016 occorre attendere una nuova autorizzazione dal parte della
Commissione Europea (Circ. AE 11 giugno 2014 n. 16/E).
Investitori Importo della detrazione e della deduzione
Persone fisiche-soggetti
IRPEF
Detrazione (1) dall’imposta lorda pari al:
- 19% sugli investimenti in una o più start-up innovative;
- 25% sugli investimenti in una o più start-up a vocazione sociale (v. n. 8782) o che operino
in ambito energetico.
Investimento massimo detraibile in ciascun periodo d’imposta: euro 500.000.
Società di capitali-soggetti
IRES
Deduzione (2) dal reddito imponibile IRES pari al:
- 20% sugli investimenti in una o più start-up innovative;
- 27% sugli investimenti in una o più start-up a vocazione sociale o che operino in ambito
energetico.
Investimento massimo deducibile in ciascun periodo d’imposta: euro 1.800.000.
(1) Se la detrazione non trova capienza nell’imposta lorda dovuta in un periodo d’imposta, l’eccedenza può essere
detratta da quella dovuta per i periodi successivi ma non oltre il terzo.
(2) Se la deduzione non trova capienza nel reddito imponibile lordo di un periodo d’imposta, l’eccedenza può essere
dedotta nei periodi successivi ma non oltre il terzo.
8916
Decadenza dalle agevolazioni (art. 6 DM 30 gennaio 2014) L’investitore decade dalle
agevolazioni con conseguente obbligo di restituire l’importo detratto/dedotto oltre gli interessi legali, se
entro 2 anni dall’investimento:
1) cede, anche parzialmente, a titolo oneroso la partecipazione ricevuta in cambio dell’investimento.
Sono assimilati alla cessione a titolo oneroso gli atti che importano costituzione o trasferimento di diritti
reali di godimento (ad esempio la costituzione di usufrutto sulle quote di partecipazione), i conferimenti
in società nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni;
2) la start-up riduce il capitale o ripartisce riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi di emissione
START-UP INNOVATIVE
delle azioni/quote delle start-up innovative;
3) recede o viene escluso dalla start-up;
4) in caso di perdita da parte della start-up innovativa di uno dei requisiti previsti , secondo quanto
risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese (v. n. 8834).
Non costituiscono invece cause di decadenza dalle agevolazioni i trasferimenti a titolo gratuito o a
causa di morte del contribuente, i trasferimenti derivanti da operazioni straordinarie di fusione, scissione
e trasformazione.
L’investitore deve versare quanto così dovuto secondo modalità differenti a seconda dell’imposta interessata
(IRPEF o IRES).
b. Agevolazioni lavoristiche
8920
La start-up innovativa (art. 25 c. 2 DL Start-up) gode di alcune agevolazioni in materia di lavoro che
riguardano:
- la determinazione della retribuzione della generalità dei dipendenti;
- la disciplina del rapporto con i lavoratori a termine, anche in somministrazione.
Ad esse si aggiunge l’esclusione dal reddito imponibile ai fini contributivi degli strumenti finanziari
e degli incentivi attribuiti ad amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, con le
modalità e alle condizioni esaminate al n. 8904.
Per una trattazione più approfondita, rinviamo al Memento Lavoro.
8924
Per prestatori d’opera (art. 28 c. 7 e 8 DL Start-up) La retribuzione dei lavoratori è costituita
da:
- un importo fisso almeno pari al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal
contratto collettivo applicabile;
- un altro importo variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività
dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro o ad altri obiettivi o parametri di
rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della
società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale possono definire,
anche con accordi interconfederali o avvisi comuni i criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici, funzionali
alla promozione dell’avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile.
8928
Contratti di lavoro a termine (art. 28 c. 2- 9 DL Start-up) I contratti di lavoro a termine,
anche di somministrazione di lavoro (art. 20 c. 4 D.Lgs. 276/2003), stipulati da una start-up si
caratterizzano per:
- la durata: il contratto può essere stipulato per una durata minima di 6 mesi ed una massima di 36
mesi;
- la successione di contratti: è possibile stipulare più contratti a termine, purché nel rispetto del limite
massimo complessivo di durata di 36 mesi. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per la generalità
dei contratti a termine (art. 5 c. 3 D.Lgs. 368/2001), i contratti successivi possono essere stipulati, per
attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale, senza la necessità di rispettare un intervallo minimo tra
un contratto e l’altro o anche senza soluzione di continuità. Inoltre, in deroga al predetto limite di durata
massima di 36 mesi, può essere stipulato un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli
stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle medesime attività, per il periodo mancante al
raggiungimento del periodo massimo di applicabilità delle agevolazioni in esame (v. n. 8920), a
condizione che la stipulazione avvenga presso la DTL competente per territorio;
- esenzione da limiti numerici eventualmente fissati dalla contrattazione collettiva (art. 10 c. 7 D.Lgs.
368/2001).
Per tutti gli altri aspetti, si applicano le disposizioni generali sui contratti a termine (D.Lgs. 368/2001) e
sui contratti di somministrazione a termine.
PRECISAZIONI 1) La disposizione che prevede che il contratto siglato per lo svolgimento di attività inerenti o
strumentali all’oggetto sociale della start-up è considerato stipulato per una delle ragioni giustificatrici della generalità
dei contratti a termine (art. 28 c. 2 DL Start-up), non rappresenta più un vantaggio riservato alla start-up stessa. Dal
21 marzo 2014 è, infatti, sempre possibile stipulare contratti a termine, per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione e a fronte di qualsiasi esigenza aziendale, anche in assenza delle ragioni tipiche previste dalla normativa
previgente (art. 1 D.Lgs. 368/2001, art. 20 c. 4 D.Lgs. 276/2003, art. 1 DL 34/2014 conv. in L. 78/2014).
2) Il contratto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato:
- se stipulato da una società priva dei requisiti di start-up innovativa;
- se, per effetto di successione di contratti a termine comunque stipulati, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di
START-UP INNOVATIVE
lavoro e lo stesso lavoratore ha complessivamente superato le durate massime sopra indicate, ed indipendentemente
dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l’altro;
- in caso di prosecuzione o rinnovo dei contratti oltre la durata massima prevista o la loro trasformazione in contratti di
collaborazione privi dei caratteri della prestazione d’opera o professionale.

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Start-up innovative: agevolazioni

  • 1. START-UP INNOVATIVE Agevolazioni Agevolazioni 8882 Le start-up innovative possono godere delle agevolazioni fiscali e lavoristiche che esaminiamo di seguito per un periodo di tempo limitato (c.d. periodo di start-up), diverso a seconda della data di costituzione della società (artt. 25 – 31 DL 179/2012 conv. in L. 221/2012; d’ora in poi: DL Start-up). In ogni caso, se la società perde uno dei requisiti per essere start-up, decade dal regime agevolato in anticipo rispetto alla scadenza naturale. Le agevolazioni hanno carattere temporaneo perché lo scopo è quello di promuovere ed agevolare le imprese start-up nella fase di avviamento e di consolidamento dell’impresa, semplificando alcuni adempimenti soprattutto di carattere fiscale. 8886 Se non diversamente specificato nei paragrafi seguenti, le agevolazioni sono riconosciute per un periodo (art. 25 c. 3 DL Start-up): - di 4 anni alle società costituite dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della norma); - variabile a seconda della data di costituzione, per le società già costituite a detta data. Data di costituzione Periodo agevolato dal 20 ottobre 2010 al 18 dicembre 2012 Fino al 18 dicembre 2016 (4 anni) dal 20 ottobre 2009 al 19 ottobre 2010 Fino al 18 dicembre 2015 (3 anni) dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009 Fino al 18 dicembre 2014 (2 anni) a. Agevolazioni fiscali 8894 Esaminiamo di seguito le agevolazioni fiscali i benefici destinati: - alla società; - agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori; - ai prestatori d’opera; - agli investitori. Per una trattazione più approfondita dell’argomento si rinvia al Memento Fiscale. 8896 Società (art. 27 bis DL Start-up) La start-up ha diritto ad un credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, pari al 35% del costo aziendale sostenuto per il suddetto personale fino ad un importo massimo complessivo di € 200.000, a condizione che il rapporto di lavoro duri almeno 3 anni (2 nel caso di piccole medie imprese). Per fruire del credito d'imposta la start-up deve presentare al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza. 8898 La start-up è esonerata dal versamento: - dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria relativi all’iscrizione nelle sezioni ordinaria e speciale del registro delle imprese ed a tutti gli atti successivi, compresi gli aumenti di capitale agevolati (Circ. AE 11 giugno 2014 n. 16/E); - del diritto annuale fisso alla CCIAA. L’esonero si applica fino al quarto anno di iscrizione. 8900 Le start-up non sono soggette alla disciplina delle società di comodo (compresa quella delle società in perdita sistematica) e non devono quindi effettuare il relativo test (art. 23 c. 4 DL Start-up). 8904 Amministratori, dipendenti e collaboratori (art. 26 c. 1, 2, 3 e 5 DL Start-up) Il reddito di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione da parte della start-up di strumenti finanziari
  • 2. START-UP INNOVATIVE partecipativi ad amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi in esecuzione di piani di incentivazione è esente da imposte dirette a condizione che tali strumenti finanziari: - siano emessi dalla start-up con cui i soggetti intrattengono il rapporto di lavoro oppure da società direttamente controllate da una start-up innovativa; - non siano stati ceduti e riacquistati dalla start-up innovativa, dalla società emittente o da altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo; in caso contrario, il reddito di lavoro precedentemente esente da imposta è ripreso a tassazione nel periodo in cui avviene la cessione. L’esenzione si applica soltanto alle assegnazioni ed all’esercizio dei diritti effettuati dopo il 18 dicembre 2012. La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di tali strumenti finanziari è tassata secondo le regole ordinarie, in base alla natura del cedente (per maggiori dettagli si rinvia al Memento Fiscale). PRECISAZIONI 1) Per strumenti finanziari si intendono azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, esercizio del diritto di opzione per l’acquisto di strumenti finanziari o altri diritti similari, provvisti di diritti patrimoniali (escluso il diritto agli utili durante il periodo di start-up) e di diritti amministrativi. 2) Per soggetti del gruppo si intendono i soggetti che direttamente controllano o sono controllati dalla start-up o che sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la start-up. 3) Se l’ufficio di amministratore rientra nell’oggetto della professione da questi esercitata, l’esenzione viene concessa in quanto prestatore d’opera (v. n. 8908) (Circ. AE 11 giugno 2014 n. 16/E). 8908 Prestatori d’opera (art. 27 c. 4 e 5 DL Start-up) Gli strumenti finanziari emessi dalla start-up che il prestatore riceve a fronte dell’apporto di opere o servizi oppure a fronte di crediti maturati per le prestazioni di opere o servizi (anche professionali), non costituiscono reddito imponibile per il percipiente al momento dell’emissione. Tuttavia, se il percipiente cede a titolo oneroso gli strumenti ricevuti, l’eventuale plusvalenza è tassata secondo le regole ordinarie, in base alla natura del cedente (per maggiori dettagli si rinvia al Memento Fiscale). 8912 Investitori (art. 29 DL Start-up) Per gli anni 2013-2016, i soggetti (persone fisiche o società di capitali) che investono nel capitale della start-up usufruiscono di una detrazione IRPEF o di una deduzione IRES nelle misure illustrate in tabella. L’investimento deve essere mantenuto nella start-up per un periodo di almeno 2 anni. N.B. L’agevolazione è stata resa operativa con riferimento ai periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015 dal decreto attuativo (DM Econ. e Fin. 30 gennaio 2014) e dall’autorizzazione della Commissione europea (Decis. UE 5 dicembre 2013 C (2013) 8827 final). Per il periodo 2016 occorre attendere una nuova autorizzazione dal parte della Commissione Europea (Circ. AE 11 giugno 2014 n. 16/E). Investitori Importo della detrazione e della deduzione Persone fisiche-soggetti IRPEF Detrazione (1) dall’imposta lorda pari al: - 19% sugli investimenti in una o più start-up innovative; - 25% sugli investimenti in una o più start-up a vocazione sociale (v. n. 8782) o che operino in ambito energetico. Investimento massimo detraibile in ciascun periodo d’imposta: euro 500.000. Società di capitali-soggetti IRES Deduzione (2) dal reddito imponibile IRES pari al: - 20% sugli investimenti in una o più start-up innovative; - 27% sugli investimenti in una o più start-up a vocazione sociale o che operino in ambito energetico. Investimento massimo deducibile in ciascun periodo d’imposta: euro 1.800.000. (1) Se la detrazione non trova capienza nell’imposta lorda dovuta in un periodo d’imposta, l’eccedenza può essere detratta da quella dovuta per i periodi successivi ma non oltre il terzo. (2) Se la deduzione non trova capienza nel reddito imponibile lordo di un periodo d’imposta, l’eccedenza può essere dedotta nei periodi successivi ma non oltre il terzo. 8916 Decadenza dalle agevolazioni (art. 6 DM 30 gennaio 2014) L’investitore decade dalle agevolazioni con conseguente obbligo di restituire l’importo detratto/dedotto oltre gli interessi legali, se entro 2 anni dall’investimento: 1) cede, anche parzialmente, a titolo oneroso la partecipazione ricevuta in cambio dell’investimento. Sono assimilati alla cessione a titolo oneroso gli atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (ad esempio la costituzione di usufrutto sulle quote di partecipazione), i conferimenti in società nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni; 2) la start-up riduce il capitale o ripartisce riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi di emissione
  • 3. START-UP INNOVATIVE delle azioni/quote delle start-up innovative; 3) recede o viene escluso dalla start-up; 4) in caso di perdita da parte della start-up innovativa di uno dei requisiti previsti , secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese (v. n. 8834). Non costituiscono invece cause di decadenza dalle agevolazioni i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, i trasferimenti derivanti da operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione. L’investitore deve versare quanto così dovuto secondo modalità differenti a seconda dell’imposta interessata (IRPEF o IRES). b. Agevolazioni lavoristiche 8920 La start-up innovativa (art. 25 c. 2 DL Start-up) gode di alcune agevolazioni in materia di lavoro che riguardano: - la determinazione della retribuzione della generalità dei dipendenti; - la disciplina del rapporto con i lavoratori a termine, anche in somministrazione. Ad esse si aggiunge l’esclusione dal reddito imponibile ai fini contributivi degli strumenti finanziari e degli incentivi attribuiti ad amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, con le modalità e alle condizioni esaminate al n. 8904. Per una trattazione più approfondita, rinviamo al Memento Lavoro. 8924 Per prestatori d’opera (art. 28 c. 7 e 8 DL Start-up) La retribuzione dei lavoratori è costituita da: - un importo fisso almeno pari al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile; - un altro importo variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale possono definire, anche con accordi interconfederali o avvisi comuni i criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici, funzionali alla promozione dell’avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile. 8928 Contratti di lavoro a termine (art. 28 c. 2- 9 DL Start-up) I contratti di lavoro a termine, anche di somministrazione di lavoro (art. 20 c. 4 D.Lgs. 276/2003), stipulati da una start-up si caratterizzano per: - la durata: il contratto può essere stipulato per una durata minima di 6 mesi ed una massima di 36 mesi; - la successione di contratti: è possibile stipulare più contratti a termine, purché nel rispetto del limite massimo complessivo di durata di 36 mesi. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per la generalità dei contratti a termine (art. 5 c. 3 D.Lgs. 368/2001), i contratti successivi possono essere stipulati, per attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale, senza la necessità di rispettare un intervallo minimo tra un contratto e l’altro o anche senza soluzione di continuità. Inoltre, in deroga al predetto limite di durata massima di 36 mesi, può essere stipulato un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle medesime attività, per il periodo mancante al raggiungimento del periodo massimo di applicabilità delle agevolazioni in esame (v. n. 8920), a condizione che la stipulazione avvenga presso la DTL competente per territorio; - esenzione da limiti numerici eventualmente fissati dalla contrattazione collettiva (art. 10 c. 7 D.Lgs. 368/2001). Per tutti gli altri aspetti, si applicano le disposizioni generali sui contratti a termine (D.Lgs. 368/2001) e sui contratti di somministrazione a termine. PRECISAZIONI 1) La disposizione che prevede che il contratto siglato per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale della start-up è considerato stipulato per una delle ragioni giustificatrici della generalità dei contratti a termine (art. 28 c. 2 DL Start-up), non rappresenta più un vantaggio riservato alla start-up stessa. Dal 21 marzo 2014 è, infatti, sempre possibile stipulare contratti a termine, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione e a fronte di qualsiasi esigenza aziendale, anche in assenza delle ragioni tipiche previste dalla normativa previgente (art. 1 D.Lgs. 368/2001, art. 20 c. 4 D.Lgs. 276/2003, art. 1 DL 34/2014 conv. in L. 78/2014). 2) Il contratto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato: - se stipulato da una società priva dei requisiti di start-up innovativa; - se, per effetto di successione di contratti a termine comunque stipulati, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di
  • 4. START-UP INNOVATIVE lavoro e lo stesso lavoratore ha complessivamente superato le durate massime sopra indicate, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l’altro; - in caso di prosecuzione o rinnovo dei contratti oltre la durata massima prevista o la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d’opera o professionale.