L’impatto delle nuove tecnologie in agricoltura: tra droni e Smart rurality c...
Tirocini formativi le nuove regole Circ. n.23 del 11.06.2014
1. A seguito delle Linee Guida Nazionali, della Legge Regionale n. 23/2013 e del Regolamento
Regionale del 10 marzo 2014 n. 3, i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento /
reinserimento risultano profondamente modificati ed appesantiti nella gestione burocratica ed
amministrativa.
I tre provvedimenti normativi sopracitati intervengono per regolare i tirocini con disposizioni
che in alcuni casi si sovrappongono e si contraddicono.
L’eccessiva Regolamentazione invece di chiarire alcuni aspetti genera confusione e disordine.
Con il lavoro che segue cerchiamo di mettere in ordine le varie disposizioni.
Circolare n°23 del 11/06/2014
Tirocini formativi: le nuove regole
Le Linee Guida intervengono sulla materia dei tirocini con l’intento di prevenire e contrastare l’uso distorto e,
in maniera celata, di disincentivarne l’utilizzo in favore dell’Apprendistato.
Al fine di qualificare i tirocini e di limitarne gli abusi è previsto che non possano essere utilizzati per tipologie
di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.
L’Azienda ospitante non può realizzare più di un tirocinio con lo stesso soggetto.
I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del
tirocinio stesso.
L’Azienda può ospitare tirocinanti solo se in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro e sul collocamento obbligatorio. Inoltre nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio l'Azienda
non deve aver effettuato licenziamenti diversi da quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo né
deve avere in corso procedure di cig straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
La durata del tirocinio è definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati
nel progetto e non può essere superiore a sei mesi prorogabili di trenta giorni. Per i soggetti disabili e per le
persone svantaggiate tale durata è elevata fino a massimo dodici mesi.
La durata originariamente stabilita del percorso formativo può essere prorogata per non oltre trenta giorni; per
non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili o soggetti in condizione di svantaggio sociale.
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2. Le Aziende possono attivare tirocini formativi e di orientamento con soggetti che abbiano compiuto il
sedicesimo anno ed assolto l’obbligo scolastico, e che si trovino in condizione di inoccupazione o
disoccupazione.
Possono attivare tirocini anche le Aziende prive di lavoratori alle loro dipendenze.
Il tirocinio è avviato sulla base di un PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE, da allegare alla
convenzione, redatto e sottoscritto dal soggetto promotore ( Centro Territoriale per l’Impiego, Università,
Istituzioni Scolastiche, Cooperative sociali iscritte negli specifici Albi Regionali, … ) e dall’Azienda
ospitante. Il progetto dovrà essere sottoscritto anche dal tirocinante, da un tutor nominato dal soggetto
promotore e da un tutor nominato dall’Azienda ospitante.
Il progetto non potrà riferirsi ad attività meramente ripetitive ed esecutive, di contenuto elementare, per le quali
non è richiesto un periodo formativo.
Eventuali variazioni al progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario,
sostituzioni del tutor...), originariamente definito, devono essere preventivamente concordate tra soggetto
promotore e Azienda ospitante, risultare da atto scritto ed essere comunicate al tirocinante.
Tali variazioni costituiranno parte integrante del documento progettuale.
L’Azienda ospitante prima di avviare il tirocinio è tenuta a trasmettere la Comunicazione Obbligatoria e ad
inserire il progetto formativo all’interno del sistema SINTESI telematicamente, ad aprire assicurazione all’Inail
e a stipulare assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi.
L’Azienda è obbligata a presentare Comunicazione Obbligatoria telematicamente anche nei casi di proroga del
tirocinio o di interruzione anticipata dello stesso.
L’Azienda ospitante fornisce nella fase di avvio e durante il tirocinio adeguata informazione e formazione
relativa agli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nomina un tutor aziendale
con funzione di affiancamento del tirocinante.
Il tutor designato dal soggetto ospitante è responsabile dell’attuazione del piano formativo e dell’inserimento
del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio.
Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
• favorisce l’inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo e definisce le condizioni organizzative
e didattiche favorevoli all’apprendimento;
• promuove l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, affiancando
il tirocinante durante tutto il percorso formativo e monitora l’andamento anche attraverso verifiche
periodiche e finali, concordate unitamente al tutor del soggetto promotore;
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3. • aggiorna la documentazione relativa alle attività formative ( registri, etc… ) per l’intera durata del
tirocinio;
• concorre al processo di attestazione dell’attività svolta e delle eventuali competenze acquisite dal
tirocinante attraverso gli strumenti di verifica concordati con il tutor del soggetto promotore,
redigendo apposita relazione all’esito della verifica finale.
Il tutor del soggetto ospitante deve essere in possesso di conoscenze, esperienze e competenze professionali
adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; possedere competenze specifiche richieste
dalla eventuale condizione di disabilità e di svantaggio sociale nella quale si trovi il tirocinante.
Ogni tutor può essere responsabile contemporaneamente fino ad un massimo di due tirocinanti; ovvero uno,
qualora il tirocinante sia soggetto socialmente svantaggiato o disabile.
L’Azienda eroga in favore del tirocinante un’indennità stabilita nella misura minima di euro 450.00 mensili, a
lordo delle ritenute. Tale indennità non è dovuta se il tirocinante percepisce una forma di sostegno al reddito
( Aspi, Mini Aspi … ).
Il tirocinante può partecipare all'attività per massimo trenta ore settimanali, collocate nella fascia diurna.
L’Azienda ospitante che intenda prorogare il tirocinio deve darne comunicazione scritta al soggetto promotore
almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di durata originariamente previsto, indicando le ragioni
della richiesta. In caso di interruzione anticipata del tirocinio da parte del tirocinante lo stesso è obbligato a
inviare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor dell’Azienda ospitante.
Se l’interruzione dipende dall’Azienda ospitante la stessa deve darne immediata comunicazione, in forma
scritta, al soggetto promotore.
Secondo le Linee Guida nel corso delle verifiche a cura del Ministero del Lavoro se il tirocinio non risulterà
conforme alla nuova disciplina e alla relativa Regolamentazione Regionale di riferimento, il personale ispettivo
procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa
applicazione delle sanzioni amministrative ( ad esempio in materia di Libro Unico del Lavoro, prospetto di
paga e dichiarazione di assunzione ), disponendo il recupero dei contributi Inps e dei premi Inail.
In coerenza con quanto definito dalla legge n.92/2012, la mancata corresponsione dell'indennità mensile
comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso,
in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.
Non rientrano nella predetta Regolamentazione i periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle
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4. professioni ordinistiche e i tirocini curriculari, inseriti all’interno di un percorso formale di istruzione o di
formazione, e i tirocini destinati a soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote d’ingresso.
Si precisa che i tirocini formativi potranno essere attivati solo a fronte di un progetto di formazione che
dovrà essere trasmesso telematicamente il giorno che precede l'avvio del tirocinio .
I nuovi pesanti oneri burocratici a carico dell'Azienda e a carico del tutor potranno essere seguiti
direttamente dalle aziende (in tal caso lo Studio fornirà puntuale indicazione degli adempimenti da
assolvere ma non gestirà né le scadenze né il controllo di quanto redatto ) oppure dallo studio con
addebito degli onorari che deriveranno dall'assolvimento di tutti gli obblighi imposti.
Lo studio è a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento.
Si allega alla presente:
• Bollettino Ufficiale n°37 del 14 marzo 2014 (Regolamento);
• Legge Regionale n°23 del 5 agosto 2013 (Tirocini);
• Linee guida in materia di tirocini.
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