Agevolazione prima casa: decadenza dell'agevolazione
Licenziamenti collettivi: applicabilità ai dirigenti
1. LLiicceenzniazmiaenmti econllteit tcivoi: laleppttliicvaib: ilaitàp api ldiciraigbeniltiit à ai dirigenti
Dal 25 novembre 2014 è stata estesa anche ai dirigenti (prima esclusi) l’applicabilità della procedura di
licenziamento collettivo (art. 24, c. 1 quinquies, L. 223/91).
Possono procedere ad un licenziamento collettivo i datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, che
occupano più di 15 dipendenti, compresi i dirigenti (art. 24, c. 1, L. 223/91).
Se un datore di lavoro intende effettuare nell’arco di 120 giorni almeno 5 licenziamenti nell’unità produttiva
(o in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia) a causa di una riduzione o trasformazione
dell’attività o del lavoro, o per cessazione dell’attività, deve rispettare la procedura prevista per i
licenziamenti collettivi: tale procedura si applica - anche se parzialmente - quando il datore di lavoro intende
procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, così come specificato nella tabella che segue.
Non è richiesto, nel caso dei dirigenti, il versamento del contributo di ingresso per l’avvio della procedura
(art. 5, c. 4, L. 223/91).
Disposizioni applicabili Specificità L. 223/91
Esclusione dal campo di applicazione della disciplina
dei licenziamenti collettivi delle eccedenze di personale:
- in caso di fine lavoro nelle imprese edili;
- nelle attività stagionali o saltuarie;
- dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato
-
art. 4, c. 14
Obblighi di informazione, consultazione e comunicazione
quando l’apertura della procedura di licenziamento
collettivo è assunta da un impresa controllante
-
art. 4, c. 15 bis
Comunicazione preventiva al sindacato
- art. 4, c. 2
Contenuto della comunicazione preventiva Non è richiesta l’allegazione
di copia della ricevuta di
versamento del contributo
d’ingresso, in quanto non
dovuto
art. 4, c. 3
Invio di copia della comunicazione preventiva agli
uffici competenti
-
art. 4, c. 4
Sanabilità dei vizi della comunicazione preventiva
nell’ambito dell’accordo sindacale concluso nel corso
della procedura di licenziamento collettivo
-
art. 4, c. 12
Esame congiunto in sede sindacale
All'esame congiunto in sede
sindacale relativo ai
dirigenti eccedenti, si
procede in appositi incontri
art. 4, cc. 5 e 6
In sede di esame congiunto, al fine di riassorbire il
personale “eccedente”, è possibile l’assegnazione a
mansioni diverse, anche inferiori (deroga art. 2103 c.c.)
-
art. 4, c. 11
Esame in sede amministrativa, in caso di mancato
accordo in sede sindacale
All'esame in sede
amministrativa relativo ai
dirigenti eccedenti, si
procede in appositi incontri
art. 4, cc. 7 e 8
Organi competenti ad esperire l’esame in sede
amministrativa in caso di unità produttive ubicate in
diverse province della stessa regione ovvero in più
regioni
-
art. 4, c. 15
Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare
- art. 5, cc. 1 e 2
Atto di recesso e relative comunicazioni agli uffici
competenti
-
art. 4, c. 9
2. Impugnazione del recesso
- art. 5, c. 3
Osservanza della forma scritta e delle procedure
previste per le comunicazioni relative al recesso
-
art. 4, c. 12
Sanzione in caso di recesso senza forma scritta In caso violazione delle
procedure per il recesso, o
di violazione dei criteri di
scelta, il datore di lavoro e'
tenuto al pagamento in
favore del dirigente di
un'indennità in misura
compresa tra 12 e 24
mensilità dell'ultima
retribuzione globale di
fatto, avuto riguardo alla
natura e alla gravità della
violazione, fatte salve le
diverse previsioni contenute
nei contratti e negli accordi
collettivi applicati al
rapporto di lavoro
art. 5, c. 3
art. 16 L. 30 ottobre 2014 n. 161: GU 10 novembre 2014 n. 261, Suppl. Ord. n. 83