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INPS – Arriva la prima circolare sulle novità previste della Legge di Stabilità
Necessità del DURC per accedere alla misura dello sgravio contributivo, trasformazioni da tempo
determinato a indeterminato ricomprese, riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale,
obbligo di applicazione dei contratti collettivi. Sono molti i chiarimenti che l’Istituto fornisce nella
sua circolare 17/2015.
L’INPS ha pubblicato una prima circolare relativa alla concreta applicazione pratica delle nuove
disposizioni introdotte nella Legge di Stabilità con riferimento al previsto esonero contributivo
triennale, spettante per i dipendente a tempo indeterminato del 2015. I chiarimenti appaiono
particolarmente rilevanti andando a integrare, con interpretazione assolutamente condivisibile,
anche alcune lacune presenti nella normativa, che causavano rilevanti problemi applicativi,
bloccando, di fatto, un gran numero di potenziali nuove assunzioni.
Nella stessa circolare, l’Istituto inoltre precisa che, in apposita prossima circolare, verranno
indicate le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Natura dell’esonero contributivo
Una prima interpretazione riguarda la natura dell’esonero, il quale assume la natura tipica di
incentivo all’occupazione ma, per le sue caratteristiche, non risulta idonea a determinare un
vantaggio solo a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio
nazionale. Essendo, dunque, a carattere generale, si ritiene che non sia inquadrabile tra le
fattispecie disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti
concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).
Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo
Rientrano tra i soggetti beneficiari dell’esonero sia i datori di lavoro imprenditori (quindi, anche gli
enti pubblici economici), che i datori di lavoro non imprenditori (ossia, associazioni culturali,
politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, etc.).
Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in
regime di part-time, con le sole eccezioni dei contratti di apprendistato e lavoro domestico. È
incluso anche il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, purché le condizioni per
l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati. Viceversa, non
rientrano i contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulati a tempo
indeterminato, posto che la natura discontinua di tali rapporti pare in contrasto con la ratio della
legge che mira ad assicurare la stabilità dell’occupazione. L’esonero è invece applicabile ai
dirigenti, ai soci di cooperative e ai contratti di somministrazione.
Condizioni per il diritto all’esonero contributivo
L’Ente precisa che l’esonero, al di là di quanto già indicato nella Legge di Stabilità, non possa
essere attribuito a soggetti non meritevoli, ossia quelli che di regola non possono essere
beneficiari di tali misure agevolative in forza ai principi stabiliti dalla Legge 92/2012 (non venuta
meno con la Legge di Stabilità), nonché dalle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e
dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Da ciò discende che lo “sgravio” non riguarderà i seguenti casi:
- l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di
lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a
tempo indeterminato, ovvero cessato da un rapporto a termine;
- il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da
sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga,
fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di
professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti
provvedimenti;
- l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di
lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore d
lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari
ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (detta condizione di
esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato);
- l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria – UNILAV - inerente l’assunzione
risulta effettuata decorsi i termini di legge; in tal caso, la perdita dell’esonero attiene al
periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella
dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria;
- mancanza della certificazione DURC regolare;
- mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- lavoratori che, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risultino occupati, presso
qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato: il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale,
costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore assunto
abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione un rapporto di lavoro regolato
sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente
esonero contributivo triennale; analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il
lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato; in
coerenza con quanto in precedenza affermato, viceversa, rientra il lavoro intermittente;
- lavoratori che, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di
Stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), non abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi
controllate o a questi collegate, nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al
datore di lavoro medesimo;
- lavoratori che hanno già avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso
datore di lavoro che assume.
Le agevolazioni spettano, con analoga applicazione, anche alle assunzioni dei lavoratori invalidi,
nonché ai lavori del settore agricolo.
L’INPS fornisce, poi, uno dei più importanti chiarimenti attesi: trasformazione dei lavoratori da
tempo determinato a indeterminato.
Avevamo già avuto modo di osservare in altra occasione, come ci paresse illogica l’interpretazione
strettamente letterale della normativa che aveva fornito al riguardo la Fondazione Studi dei
Consulenti del Lavoro, la quale aveva escluso che l’esonero contributivo spettasse in tali casi,
ferma restando invece l’applicazione della deduzione imponibile agli effetti IRAP. Questa
interpretazione, oltre tutto, non teneva conto di quanto riportato dalle relazioni di
accompagnamento dei lavori preparatori svolti nelle sale parlamentari, né dell’evidente parallela
nuova normativa afferente i contratti di lavoro a tutele crescenti. Seguendo tale erronea
interpretazione espressa dalla citata Fondazione, vi sarebbe stata evidente disparità di
trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato, nonché perdita totale di interesse da parte dei
datori di lavoro riguardo a talune delle varie altre disposizioni speciali recentemente emanate.
Ebbene, siamo particolarmente lieti di osservare come l’INPS fornisca, invece, la stessa
interpretazione che ci eravamo permessi, molto immodestamente, di anticipare, precisando che:
“E’ da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel
rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell’ambito della presente circolare,
fruiscano dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti della Legge di
Stabilità 2015, a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito
da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può
fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 il datore di lavoro privato
che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma
a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto
uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a
sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a
termine in un rapporto a tempo indeterminato. Allo stesso modo, ha diritto all’esonero
contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità
di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto
dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento
aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue
dipendenze.”
Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
L’esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50
anni di età disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da
almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree.
Viceversa, l’esonero è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
- l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;
- l’incentivo per l’assunzione dei c. d. giovani genitori (che, però, rientra nella disciplina
comunitaria sugli aiuti “de minimis” e non spetta qualora l’assunzione medesima
costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto
collettivo);
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento ASPI;
- l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”;
- l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli;
- l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni
di età, ma solo in maniera limitata;
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6, della legge n.
223/1991, ma, anche questo, solo parzialmente.
Assetto e misura dell’incentivo
La durata dell’esonero contributivo è di un triennio e decorre dalla data di assunzione del
lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base
annua e andrà riproporzionato con riguardo ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale,
verticale, ovvero misto), nonché con riferimento ai contratti di lavoro ripartito, sulla base della
durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati.
L’esonero è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle
seguenti forme di contribuzione:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto, di cui all’art. 2120 del c.c.”;
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge 92/2012.
L’Istituto precisa, altresì, che:
“Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è
riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 671,66 (8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro
instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a
riferimento la misura di 22,08 (8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero
contributivo.
Sul piano operativo, l’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del
datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia
mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito. La
contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero
nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro
8.060,00 su base annua. Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del rapporto agevolato l’importo
dei contributi a carico del datore di lavoro sia pari a 500,00 euro mensili e nel corso del quarto
mese (ad es. dicembre), assuma il valore di euro 900,00, il datore di lavoro potrà comunque fruire
dell’esonero per l’intero ammontare dei contributi previdenziali del quarto mese, dal momento
che l’eccedenza (euro 228,34 = 900,00-671,66) è inferiore rispetto all’importo dell’esonero non
fruito nei tre mesi precedenti (euro 514,98 = 171,66 x 3).”
L’INPS, infine, precisa che, con l’introduzione di tale normativa: “i benefici contributivi di cui all’art.
8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con
riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati, decorrenti dal 1° gennaio 2015”. Pertanto, a
valere dal 1° gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da
almeno ventiquattro mesi, o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di
integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, non potranno più fruire degli incentivi previsti
fino al 31.12.2014, anche se tali assunzioni sono connesse a trasformazioni da tempo determinato
a indeterminato e siano avvenute nel corso del 2015.
Viceversa, si precisa che, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di cui alle
sopra citate fattispecie, effettuate entro il 31.12.2014, il datore di lavoro continuerà a fruire del
beneficio contributivo disciplinato dall’art. 8, comma 9, della legge 407/1990, fino alla naturale
scadenza.

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Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilità

  • 1. INPS – Arriva la prima circolare sulle novità previste della Legge di Stabilità Necessità del DURC per accedere alla misura dello sgravio contributivo, trasformazioni da tempo determinato a indeterminato ricomprese, riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, obbligo di applicazione dei contratti collettivi. Sono molti i chiarimenti che l’Istituto fornisce nella sua circolare 17/2015. L’INPS ha pubblicato una prima circolare relativa alla concreta applicazione pratica delle nuove disposizioni introdotte nella Legge di Stabilità con riferimento al previsto esonero contributivo triennale, spettante per i dipendente a tempo indeterminato del 2015. I chiarimenti appaiono particolarmente rilevanti andando a integrare, con interpretazione assolutamente condivisibile, anche alcune lacune presenti nella normativa, che causavano rilevanti problemi applicativi, bloccando, di fatto, un gran numero di potenziali nuove assunzioni. Nella stessa circolare, l’Istituto inoltre precisa che, in apposita prossima circolare, verranno indicate le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro. Natura dell’esonero contributivo Una prima interpretazione riguarda la natura dell’esonero, il quale assume la natura tipica di incentivo all’occupazione ma, per le sue caratteristiche, non risulta idonea a determinare un vantaggio solo a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Essendo, dunque, a carattere generale, si ritiene che non sia inquadrabile tra le fattispecie disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali). Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo Rientrano tra i soggetti beneficiari dell’esonero sia i datori di lavoro imprenditori (quindi, anche gli enti pubblici economici), che i datori di lavoro non imprenditori (ossia, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, etc.). Rapporti di lavoro incentivati L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, con le sole eccezioni dei contratti di apprendistato e lavoro domestico. È incluso anche il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati. Viceversa, non rientrano i contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulati a tempo indeterminato, posto che la natura discontinua di tali rapporti pare in contrasto con la ratio della legge che mira ad assicurare la stabilità dell’occupazione. L’esonero è invece applicabile ai dirigenti, ai soci di cooperative e ai contratti di somministrazione. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo L’Ente precisa che l’esonero, al di là di quanto già indicato nella Legge di Stabilità, non possa essere attribuito a soggetti non meritevoli, ossia quelli che di regola non possono essere
  • 2. beneficiari di tali misure agevolative in forza ai principi stabiliti dalla Legge 92/2012 (non venuta meno con la Legge di Stabilità), nonché dalle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori. Da ciò discende che lo “sgravio” non riguarderà i seguenti casi: - l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato, ovvero cessato da un rapporto a termine; - il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti; - l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore d lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato); - l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria – UNILAV - inerente l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge; in tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria; - mancanza della certificazione DURC regolare; - mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro; - lavoratori che, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risultino occupati, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo triennale; analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato; in coerenza con quanto in precedenza affermato, viceversa, rientra il lavoro intermittente; - lavoratori che, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), non abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate, nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo; - lavoratori che hanno già avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume.
  • 3. Le agevolazioni spettano, con analoga applicazione, anche alle assunzioni dei lavoratori invalidi, nonché ai lavori del settore agricolo. L’INPS fornisce, poi, uno dei più importanti chiarimenti attesi: trasformazione dei lavoratori da tempo determinato a indeterminato. Avevamo già avuto modo di osservare in altra occasione, come ci paresse illogica l’interpretazione strettamente letterale della normativa che aveva fornito al riguardo la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la quale aveva escluso che l’esonero contributivo spettasse in tali casi, ferma restando invece l’applicazione della deduzione imponibile agli effetti IRAP. Questa interpretazione, oltre tutto, non teneva conto di quanto riportato dalle relazioni di accompagnamento dei lavori preparatori svolti nelle sale parlamentari, né dell’evidente parallela nuova normativa afferente i contratti di lavoro a tutele crescenti. Seguendo tale erronea interpretazione espressa dalla citata Fondazione, vi sarebbe stata evidente disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato, nonché perdita totale di interesse da parte dei datori di lavoro riguardo a talune delle varie altre disposizioni speciali recentemente emanate. Ebbene, siamo particolarmente lieti di osservare come l’INPS fornisca, invece, la stessa interpretazione che ci eravamo permessi, molto immodestamente, di anticipare, precisando che: “E’ da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell’ambito della presente circolare, fruiscano dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti della Legge di Stabilità 2015, a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze.” Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione L’esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree. Viceversa, l’esonero è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
  • 4. - l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili; - l’incentivo per l’assunzione dei c. d. giovani genitori (che, però, rientra nella disciplina comunitaria sugli aiuti “de minimis” e non spetta qualora l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo); - l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento ASPI; - l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”; - l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli; - l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, ma solo in maniera limitata; - l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6, della legge n. 223/1991, ma, anche questo, solo parzialmente. Assetto e misura dell’incentivo La durata dell’esonero contributivo è di un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua e andrà riproporzionato con riguardo ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale, ovvero misto), nonché con riferimento ai contratti di lavoro ripartito, sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati. L’esonero è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione: - i premi e i contributi dovuti all’INAIL; - il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, di cui all’art. 2120 del c.c.”; - il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge 92/2012. L’Istituto precisa, altresì, che: “Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 671,66 (8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 22,08 (8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Sul piano operativo, l’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua. Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del rapporto agevolato l’importo
  • 5. dei contributi a carico del datore di lavoro sia pari a 500,00 euro mensili e nel corso del quarto mese (ad es. dicembre), assuma il valore di euro 900,00, il datore di lavoro potrà comunque fruire dell’esonero per l’intero ammontare dei contributi previdenziali del quarto mese, dal momento che l’eccedenza (euro 228,34 = 900,00-671,66) è inferiore rispetto all’importo dell’esonero non fruito nei tre mesi precedenti (euro 514,98 = 171,66 x 3).” L’INPS, infine, precisa che, con l’introduzione di tale normativa: “i benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati, decorrenti dal 1° gennaio 2015”. Pertanto, a valere dal 1° gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, non potranno più fruire degli incentivi previsti fino al 31.12.2014, anche se tali assunzioni sono connesse a trasformazioni da tempo determinato a indeterminato e siano avvenute nel corso del 2015. Viceversa, si precisa che, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di cui alle sopra citate fattispecie, effettuate entro il 31.12.2014, il datore di lavoro continuerà a fruire del beneficio contributivo disciplinato dall’art. 8, comma 9, della legge 407/1990, fino alla naturale scadenza.