Appalti pubblici: i nuovi adempimenti operativi per le verifiche antimafia e ...
Quattro sentenze n. 3 del 2015
1. Forum
APPALTI
Associazione senza scopo di lucro
per la condivisione di pratiche innovative negli appalti pubblici
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QUATTRO SENTENZE
( N. 3 del 2 ottobre 2015 )
Gli oneri aziendali vanno indicati a pena di esclusione.
Negli appalti di lavori, servizi e forniture, i partecipanti alla gara
devono indicare, nell’offerta economica, i costi aziendali per la
sicurezza del lavoro, a pena d’esclusione dalla procedura: ciò anche
in assenza di un’espressa previsione contenuta nel bando di gara.
(Consiglio di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4583)
Gli oneri aziendali non vanno indicati a pena di esclusione.
Nelle gare di appalto aventi a oggetto servizi esclusi
dall’applicazione del Codice appalti (Allegato II B), il concorrente
che non abbia indicato gli oneri per la sicurezza aziendale nella
propria offerta dovrà essere chiamato a specificarli nell’ambito della
fase di verifica della congruità dell’offerta, al fine di consentire alla
stazione appaltante di adempiere all’onere di verificare il rispetto
delle norme inderogabili poste a tutela dei lavoratori.
(Consiglio di Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4537)
È legittimo richiedere al concorrente una dichiarazione generica
circa il rispetto dell’art. 38 Codice appalti?
La dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni previste all’art.
38 del Codice appalti può riferirsi, complessivamente, ai requisiti di
moralità professionale previsti dalla predetta norma, senza che il
concorrente debba necessariamente richiamare – dettagliatamente –
tutte le singole situazioni ostative previste dal legislatore: una
dichiarazione complessiva, pertanto, è completa e non è necessario
ricorrere a integrazioni né a regolarizzazioni mediante ricorso al
soccorso istruttorio.
(Consiglio di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4583).
2. Forum
APPALTI
Associazione senza scopo di lucro
per la condivisione di pratiche innovative negli appalti pubblici
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Come si calcola la base d’asta in caso di concessione di servizi di
distribuzione di bevande?
L’indeterminatezza del valore contrattuale rende illegittima la
procedura per la concessione di servizi poiché incide sulla
formulazione dell’offerta, impedendone la corretta elaborazione: a
tale regola fa eccezione, tuttavia, il caso in cui la stazione appaltante
non possa materialmente disporre dei dati relativi ai “flussi di cassa"
derivanti dalla gestione del servizio di distribuzione di bevande.
(Tar Toscana, 24 settembre 2015, n. 1282).