Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e più frequenti casistiche nelle prove concorsuali (mercati elettronici, affidamento diretto,programmazione e esecuzione) con analisi di modelli di atti e provvedimenti (parte 2)
Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e più frequenti casistiche nelle prove concorsuali (mercati elettronici, affidamento diretto,programmazione e esecuzione) con analisi di modelli di atti e provvedimenti (parte 2)
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Lezione 2 - I principi (comuni e specifici) nella gestione degli appalti: le ...Simone Chiarelli
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Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e più frequenti casistiche nelle prove concorsuali (mercati elettronici, affidamento diretto,programmazione e esecuzione) con analisi di modelli di atti e provvedimenti (parte 2)
1. Appalti e contratti : approfondimenti su specifiche e più frequenti
casistiche nelle prove concorsuali (mercati elettronici, affidamento
diretto,programmazione e esecuzione) con analisi di modelli di atti
e provvedimenti (parte 2)
Lezione 04
A cura di
dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638
2. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
«strumenti di acquisto»: strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del
confronto competitivo
1) le convenzioni quadro;
2) gli accordi quadro;
3) il mercato elettronico
«strumenti di negoziazione»: strumenti di acquisizione che richiedono apertura del
confronto competitivo:
1) gli accordi quadro
2) il sistema dinamico di acquisizione
3) il mercato elettronico
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza
3. Gli strumenti del Codice
Strumenti di
acquisto
Strumenti di
negoziazione
12. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
M.E.P.A.
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
S.D.A.P.A.
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione
Accordi Quadro
Convenzioni Quadro
Contratti Quadro
13. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
R.D.O.
Richiesta di offerta
T.D.
Trattativa Diretta
O.D.A.
Offerta di acquisto
44. Lezione 04
TRACCIA PROVA SCRITTA PRATICA N. 1
Il Comune deve acquistare materiale di cancelleria.
Il Candidato illustri tutte le fasi procedurali che devono essere seguite per
addivenire all’acquisto del materiale compresa la fase di liquidazione.
46. Approfondimenti
Nell'ambito di un "Avviso pubblico" per la manifestazione di interesse per un appalto di servizi dal
valore inferiore ad Euro 40.000,00, ossia un appalto che ben può essere aggiudicato direttamente
(con adeguata motivazione) non vi è la necessità di consultare due o più ditte, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.
T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 06/12/2018, n. 1834
T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 03/12/2018, n. 753
Anche quando la stazione appaltante è obbligata a scegliere operatori economici presenti sul
mercato elettronico essa non è esonerata dall'obbligo di esperire una indagine esplorativa o,
almeno, di indicare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori, non potendosi distinguere tale
ipotesi da quella nella quale il ricorso al mercato elettronico e alla procedura interamente
telematica gestita da Consip sia facoltativo per la stazione appaltante.
Cons. Stato Sez. III, 10/10/2018, n. 5833
47. Approfondimenti
L'affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non
discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur
informale. Si tratta di una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione
deve prevalere sul rigido formalismo. Una procedura competitiva per importi elevati è cosa
diversa da una procedura a inviti per assegnare forniture, servizi o lavori di importo contenuto.
Fino all'importo dei 40 mila euro, ferma restando la cornice dei principi generali, il legislatore ha
ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto
come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e
sulla quale i principi generali, richiamati dall'art. 36, c. 2, lett. a) non determinano particolari limiti.
Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi
di procedura negoziata "diretta" prevista nell'art. 63 del Codice che impone invece una specifica
motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite
dal legislatore (si pensi in particolare all'unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a
pena di danno), di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il
problema di coniugare l'affidamento diretto con l'esigenza di una adeguata motivazione.
T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 14/09/2018, n. 533
48. Approfondimenti
Ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, se l'affidamento "sotto soglia" si svolge previa
procedura comparativa, l'applicazione del principio di rotazione è anticipata al momento della
scelta dei soggetti da invitare .Ciò trova conferma nel confronto tra il c. 2, ove appunto si parla di
"rotazione degli inviti", e il c. 1, ove, invece, si parla di "rotazione degli inviti e degli affidamenti":
questo diverso modo di operare del principio si spiega considerando che, nel suo complesso, l'art.
36 disciplina sia le procedure caratterizzate dal confronto tra più imprese invitate dalla stazione
appaltante (al c. 2, lett. b), sia quelle con "affidamento diretto" (al c. 2, lett. a), cioè non precedute
da alcun confronto concorrenziale (consentite per importi inferiori o pari a 40.000 euro), nelle
quali la rotazione è, ovviamente, concepibile solo in relazione all'affidamento della commessa e
non in relazione alla fase degli inviti, la quale, semplicemente, non esiste.
T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 22/05/2018, n. 492
49. Approfondimenti
Le stazioni appaltanti possano dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in
cui vengano disciplinati, tra gli altri, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta
a seguito di indagine di mercato o attingendo all'elenco degli operatori economici propri o da
quelli presenti nel mercato elettronico delle pp.aa. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di
committenza di riferimento. L'opportunità di indicare almeno tali criterî risponde all'esigenza di
evitare che il ricorso al mercato elettronico, sia esso facoltativo o, come in questo caso,
obbligatorio per le stazioni appaltanti, si presti comunque a facili elusioni della concorrenza,
poiché la stazione appaltante deve selezionare, in modo non discriminatorio, gli operatori da
invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero
almeno pari a cinque, sulla base dei criterî definiti nella determina a contrarre ovvero nell'atto
equivalente. Si vuole così evitare che anche il ricorso a cataloghi del mercato elettronico o
standardizzati, in uso presso le stazioni appaltanti, presti il fianco all'aggiramento dei principî atti
ad assicurare imparzialità, trasparenza, e par condicio tra gli operatori economici, quando pure
qualificati e iscritti in detti elenchi, con la scelta di eventuali operatori "graditi" da invitare finanche
in tali elenchi.
Cons. Stato Sez. III, 10/10/2018, n. 5833
50. Approfondimenti
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 13-12-2017, n. 5887
La circostanza che le associazioni di volontariato non perseguano uno scopo di lucro non preclude alle stesse
di poter partecipare alle procedure ad evidenza pubblica essendo sufficiente che l'offerta economica sia
ancorata al puntuale computo degli oneri derivanti dalla prestazione, solo indicando livelli di profitto pari a zero.
In altri termini, pur non dovendo necessariamente produrre utili, l'offerta deve essere quantomeno idonea a
coprire i costi onde assicurare l'affidabilità e serietà nella erogazione del servizio, circostanza non
adeguatamente garantita nel caso de quo, attesa l'incongruità del prezzo a base d'asta.
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 11/12/2017, n. 5815
Alla luce della direttiva CE n. 18/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa
C-305/08) la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro
dell'impresa, per cui l'assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici.
Nell'ambito delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto infermi ed assistenza delle urgenze, la
partecipazione delle associazioni di volontariato non altera il confronto concorrenziale tra gli operatori, ma
avvantaggia la stessa stazione appaltante consentendole di aggiudicare un servizio connotato da elevati profili
socio-sanitari a condizioni più vantaggiose sia sotto il profilo finanziario che di accessibilità del servizio stesso.
(accoglie il ricorso)
51. Approfondimenti
Cons. Stato Sez. III Sent., 22/11/2016, n. 4902
Il trasporto sanitario ordinario obbedisce ad esigenze di tutela equilibrata e proporzionata della salute della
collettività, della solidarietà sociale e dell'efficienza di bilancio che giustificano la modalità organizzatoria
dell'affidamento diretto e prioritario alle associazioni di volontariato
Cons. Stato Sez. III Sent., 15/01/2016, n. 116
Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si
consideri che la legge quadro sul volontariato, nell'elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le
entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di
svolgere attività di impresa.
Cons. Stato Sez. III, 26-06-2015, n. 3208
Le convenzioni per servizi affidati senza gara stipulate dalle Aziende sanitarie con le organizzazioni di
volontariato sono legittime se non onerose. E', infatti, conforme al diritto europeo l'art. 75-ter della L.R. Liguria n.
41 del 2006 (come novellata dalla L.R. n. 57 del 2009), che prevede l'affidamento dei servizi in via prioritaria e
senza gara, in favore delle associazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana, con l'esclusiva erogazione
di rimborsi spese.
52. Approfondimenti
Cons. Stato Sez. V, 29/05/2019, n. 3581
E' illegittima la clausola di un bando per una gara pubblica che preveda, a pena di esclusione, l'obbligatorietà di
un sopralluogo in quanto palesemente lesiva dei principi di massima partecipazione alle gare e del divieto di
aggravio del procedimento, ponendo in capo all'operatore economico in maniera irragionevole un onere
formale sproporzionato e ingiustificato, in quanto la sua inosservanza in alcun modo impedisce il
perseguimento dei risultati verso cui era diretta l'azione amministrativa, né il suo adempimento può dirsi
funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara.
Cons. Stato Sez. III, 28/05/2019, n. 3520
Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche
sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di concessione di servizi costituiscono una
nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle
del contratto di concessione iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di
rinegoziare i termini essenziali di tale appalto; la rinegoziazione del contratto, ove conduca a prefigurare
condizioni significativamente diverse da quelle originarie, deve considerarsi alla stregua di una vera e propria
trattativa privata in spregio dei principi di libera concorrenza imposti dalle regole dell'evidenza pubblica e fuori
dai casi eccezionalmente e tassativamente previsti dalla legge.
53. Approfondimenti
T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, 21/05/2019, n. 466
Il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione presuppone che
nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica sia garantita la segretezza delle offerte ciò anche per tutelare
l'imparzialità nelle operazioni di gara e la par condicio dei partecipanti.
T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 30/04/2019, n. 231
Alla luce di tale quadro normativo e dei principi generali del Codice dei contratti pubblici alle stazioni appaltanti
è vietato suddividere le gare in lotti distinti laddove ciò non sia giustificato dalla diversità dei servizi o delle
forniture oggetto dei vari sub-lotti e/o dalla esigenza di favorire la partecipazione delle piccole medie imprese.
Dunque, la scelta di suddividere la gara in lotti deve rispondere a finalità di eminente interesse pubblico.
T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 12/04/2019, n. 544
Nell'ambito delle gare pubbliche è riconosciuto in capo all'amministrazione un margine apprezzabile di
discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica anche se più severi rispetto
a quelli normativamente previsti, con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza e nel limite della
continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara, in quanto tali compatibili con i principi della massima
partecipazione, concorrenza, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e servizi, purché i requisiti
richiesti siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e la loro applicazione più rigorosa si correli a
circostanze debitamente giustificate.
54. Approfondimenti
Cons. Stato Sez. III, 09/11/2018, n. 6326
L'apposizione di una clausola sociale agli atti di una pubblica gara ai sensi della disposizione del nuovo Codice
dei contratti pubblici è costituzionalmente e comunitariamente legittima solo se non comporta un
indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall'impresa uscente, in
violazione dei principi costituzionali e comunitari di libertà d'iniziativa economica e di concorrenza oltreché di
buon andamento, e consente invece una ponderazione con il fabbisogno di personale per l'esecuzione del
nuovo contratto e con le autonome scelte organizzative ed imprenditoriali del nuovo appaltatore.
Cons. Stato Sez. III, 06/09/2018, n. 5229
Le clausole di un bando di gara possono essere immediatamente impugnate in tutti i casi in cui le stesse
impediscano la partecipazione alla gara per i concorrenti e siano lesive dei principi essenziali della evidenza
pubblica, tra cui l'alterazione della concorrenza e della par condicio, la fissazione di indebiti requisiti
d'ammissione, la determinazione di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati o tali da
impedire la stessa formulazione dell'offerta.
55. Approfondimenti
Danno erariale per l'affidamento dell'incarico di supporto al RUP
"Il caso oggetto di censura da parte dei giudici contabili riguarda non solo la legittimità
dell’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ma anche l’utilità
effettiva che l’Ente locale ha ottenuto dal citato incarico. Dopo attento esame da parte della Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con la sentenza 12 settembre 2018, n.
115 sono stati condannati per danno erariale il dirigente e il RUP per l’illegittimo affidamento
dell’incarico a soggetto esterno delle attività di supporto al RUP."
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/18-09-2018-danno-erariale-per-laffidamento-dellincarico-di-supporto-al-rup
56. Approfondimenti
Il Rup può essere anche presidente della commissione di gara?
ORIENTAMENTO 1: una parte della giurisprudenza ritiene una secca incompatibilità tra le funzioni tipiche dell’ufficio di RUP (o ruoli equivalenti) e l’incarico
di componente e finanche di presidente della commissione. Ad integrazione e supporto di questa impostazione si è evidenziato che la nuova regola del
comma 4 è di immediata applicazione, non essendo condizionata dall’istituzione dell’albo dei commissari previsto dall’articolo 77, comma 2 (in questo
senso T.A.R Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325; T.A.R. Brescia sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306). In favore di una lettura preclusiva del cumulo di funzioni
si era espressa anche l’ANAC nel primo schema delle Linee Guida n. 3.
ORIENTAMENTO 2: un secondo e opposto orientamento giurisprudenziale ha invece interpretato l’art. 77 comma 4 in continuità con l’indirizzo formatosi sul
codice antevigente, giungendo così a concludere che, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di
gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da
una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; T.A.R. Lecce, sez. I, 12 gennaio
2018, n. 24; T.A.R. Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Umbria, sez. I, 30 marzo 2018, n. 192).
Consiglio di Stato - sentenza n. 6082/2018: nessuna incompatibilità automatica ma va verificato
caso per caso ai sensi dell’art. 77 comma 4:
“4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del
RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”
57. Approfondimenti
Cons. Stato Sez. III, 28/06/2019, n. 4458
Nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica non è richiesta una perfetta corrispondenza tra la
competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi
ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto atteso
che la presenza di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura
gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà,
alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara d'appalto.
Cons. Stato Sez. V, 04/06/2019, n. 3750
Nelle gare pubbliche, relativamente alla Commissione, il Presidente deve essere interno alla
stazione appaltante. L'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, che intende realizzare la duplice finalità di
contenere la spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura, introduce una regola
che non ammette eccezioni.
58. Approfondimenti
Cons. Stato Sez. III, 11/01/2019, n. 276
Nelle gare pubbliche, la valutazione delle offerte, così come l'attribuzione dei punteggi da parte della
commissione giudicatrice, è espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, sicché le
relative censure che investono il merito di tale valutazione, sono sottratte al sindacato di legittimità,
salva l'ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei
fatti.
Cons. Stato Sez. III, 07/11/2018, n. 6299
Ogni qualvolta emergano elementi che siano idonei, anche soltanto sotto il profilo potenziale, a
compromettere il delicato e cruciale ruolo di garante di imparzialità delle valutazioni affidato alle
commissioni di gara, la semplice sostituzione di un componente rispetto al quale sia imputabile la
causa di illegittimità dovrebbe dunque ritenersi né ammissibile, né consentita, in particolare nelle ipotesi
in cui la commissione abbia già operato. Infatti, il rischio che il ruolo e l'attività di uno dei commissari,
dichiarato incompatibile, possano avere inciso nei confronti anche degli altri commissari durante le
operazioni di gara, influenzandoli verso un determinato esito valutativo, impedisce la sua semplice
sostituzione ed implica la decadenza e la necessaria sostituzione di tutti gli altri commissari, atteso
che la sostituzione totale di tutti i commissari (in luogo del solo commissario designato in modo
illegittimo) garantisce maggiormente il rispetto del principio di trasparenza nello svolgimento delle
attività di gara.
59. Approfondimenti
Cons. Stato Sez. V, 22/10/2018, n. 6026
Le linee guida Anac (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione
di cui al c. 2 dell'art. 213 del nuovo "Codice dei contratti" D.Lgs. n. 50/2016) non sono vincolanti,
in quanto esse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni
adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara. Nel caso di specie,
le linee guida in questione, quindi, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano
soltanto quale strumento di "regolazione flessibile", in quanto tale volto all'incremento
"dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti". Il testo in parola risulta
ricognitivo di princìpi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che
caratterizza le scelte dell'amministrazione in punto di individuazione degli elementi di valutazione
delle offerte. Sulla base di orientamenti più che consolidati, tuttavia, tali scelte non possano
essere censurate in giudizio se non in caso di palesi profili di irragionevolezza e abnormità.
60. Approfondimenti
Il principio di rotazione degli affidamenti, stabilito per i contratti sotto soglia dall'art. 36 del D.Lgs.
n. 50 del 2016, deve considerarsi servente e strumentale rispetto al principio di concorrenza e
non può risolversi in un ostacolo ad esso, con la conseguenza che, dunque, il precedente
aggiudicatario che ha ben operato potrà partecipare alla gara se ciò rappresenta un'estensione
della platea degli offerenti.
T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 05/11/2018, n. 1574
61. Approfondimenti
L'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 consente il ricorso alla procedura negoziata
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere
rispettati: l'estrema urgenza può essere data dall'imminente scadenza del precedente contratto
(già in proroga) in essere con l'appaltatore uscente per il medesimo servizio e dai tempi
presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se, come nel caso di specie, il
contratto con il precedente gestore non possa più essere prorogato o lo sia già stato così da
rendere non opportuna una ulteriore proroga.
Cons. Stato Sez. III, 08/10/2018, n. 5766
62. Approfondimenti
Cons. Stato Sez. III, 05/06/2019, n. 3780
La finalità del c.d. accesso civico di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 è principalmente quella del
perseguimento di procedure d'appalto trasparenti anche come strumento di prevenzione e contrasto della
corruzione.
T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 07/05/2019, n. 2449
In materia di appalti pubblici, se l'accesso è diritto dell'interessato ammesso in via generale dall'art. 22 della L.
n. 241/1990, le compressioni di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 rappresentano norme
speciali e, comunque, eccezionali, da interpretarsi in modo restrittivo (attenendosi a quanto tassativamente ed
espressamente contenuto in esse); mentre le deroghe a tali eccezioni, contenute nel comma 6 di tale ultima
disposizione, consentendo una riespansione e riaffermazione del diritto generalmente riconosciuto nel nostro
ordinamento di accedere agli atti, possono ben essere considerate "eccezioni all'eccezione" e, dunque,
nuovamente regola.
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 26/04/2019, n. 611
Nell'ambito delle gare pubbliche, l'accessibilità della documentazione concernente i contratti di appalto è
disciplinata esclusivamente dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 che non richiama l'accesso civico. Non può
tuttavia ritenersi che il mancato richiamo determini l'inoperatività del predetto istituto. Infatti, Il D.Lgs. n.
33/2016 all'art. 5 bis elenca in modo tassativo gli ambiti sottratti alla regola generale della trasparenza senza
contemplare fra la materie escluse quella degli appalti pubblici.
63. Approfondimenti
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 03/04/2019, n. 951
In materia di appalti pubblici la puntuale predeterminazione nel bando di gara di criteri analitici dell'offerta
tecnica non solo appare perfettamente compatibile con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ma ne costituisce fisiologica applicazione onde evitare che la Commissione
di gara possa adottare ex post criteri eccessivamente discrezionali.
T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 26/03/2019, n. 482
In tema di gare d'appalto, le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato
e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, cosicchè i chiarimenti auto-interpretativi della stazione
appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione
autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza
che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante ad integrare la lex specialis
ed essere vincolanti per la Commissione aggiudicatrice.
64. Giurisprudenza
Nell'ambito delle gare pubbliche, in linea generale, l'art. 80, c. 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, rimette
alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che
possono integrare un grave illecito professionale, tale da porne in dubbio l'integrità e l'affidabilità,
anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo.
Nelle gare pubbliche, quando la stazione appaltante esclude un operatore economico perché
considerato colpevole di un grave illecito professionale, non compreso nell'elenco dell'art. 80,
comma 5 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, deve adeguatamente motivare l'esercizio di siffatta
discrezionalità ed in maniera ben più rigorosa ed impegnativa rispetto a quanto avviene a fronte
delle particolari ipotesi esemplificate dal testo di legge.
T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 24/07/2019, n. 1736
65. Giurisprudenza
Nelle gare pubbliche, l'elencazione dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
deve intendersi come meramente esemplificativa, di talchè la stazione appaltante può desumere
il compimento di gravi illeciti professionali da ogni altra vicenda pregressa dell'attività
professionale dell'operatore economico di cui è stata accertata la contrarietà ad un dovere posto
in una norma civile, penale o amministrativa.
Cons. Stato Sez. III, 11/06/2019, n. 3908
La norma di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 è posta a presidio dei principi
di segretezza e serietà delle offerte presentante nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica con
la conseguenza che l'operatore economico che si trovi, rispetto ad un altro o ad altri partecipanti
alla medesima procedura, in una relazione tale per cui le offerte, sebbene formalmente
riconducibili a più soggetti, siano imputabili, in realtà, ad un unico centro di interessi, è escluso
dalla gara per potenziale condizionamento della stessa.
T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 03/06/2019, n. 927
66. Giurisprudenza
In materia di gare pubbliche la disciplina di cui all'art. 83, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 impone
di tenere sempre presente, in relazione ai requisiti di partecipazione, l'interesse pubblico ad avere
il più ampio numero di partecipanti.
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 22/02/2019, n. 367
Nelle procedure ad evidenza pubblica l'avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente
sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i
requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno
strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell'offerta.
T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 06/02/2019, n. 185
Nell'ambito di una gara pubblica i principi di proporzionalità e di massima partecipazione di cui
all'art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono volti ad evitare letture dei requisiti di gara
improntate ad eccessivi formalismi sì da tradursi in un'illegittima restrizione del novero dei
potenziali partecipanti all'indetta procedura di gara.
Cons. Stato Sez. V, 17/01/2019, n. 431
67. Approfondimenti
Nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica i concorrenti non possono partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 17/07/2019, n. 1036
In caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo non ancora costituito la
sottoscrizione dell'offerta di gara si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa
propria la dichiarazione contenuta nel documento e serve a rendere nota la paternità e a vincolare
l'autore della dichiarazione in esso contenuta.
T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 07/06/2019, n. 7470
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 06/03/2019, n. 693
Non può essere esclusa da una gara d'appalto un'impresa laddove la risoluzione contrattuale di
un precedente contratto con una diversa amministrazione appaltante sia conseguente
all'inadempimento imputabile ad altro operatore del raggruppamento temporaneo
Cons. Stato Sez. V, 07/05/2019, n. 2917
68. Approfondimenti
Cons. Stato Sez. V, 14/06/2019, n. 4024
La figura dell'avvalimento c.d. "di garanzia", nel quale l'impresa ausiliaria si limita a mettere a
disposizione il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di
settore e nel quale non è conseguentemente necessario, in linea di massima, che la dichiarazione
negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o a indici
materiali atti a esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale, ma è sufficiente che
dalla ridetta dichiarazione emerga l'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione
dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo
una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità.
Nelle procedure di gara d'appalto l'avvalimento può riguardare anche la certificazione di qualità.
Nel caso di avvalimento c.d. "tecnico od operativo", ovvero avente a oggetto requisiti diversi
rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria, sussiste sempre l'esigenza di una messa a
disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde è imposto alle parti di indicare con
precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto.
69. Approfondimenti
Il subappalto è un istituto che attiene alla fase di esecuzione del contratto, rappresentando solo
una possibile modalità di adempimento delle prestazioni oggetto dell'appalto aggiudicato, sicché
la verifica sul rispetto delle condizioni di legge per la sua autorizzazione è rimessa alla stazione
appaltante dopo l'aggiudicazione e non può essere oggetto di valutazione ex ante ed il suo
mancato funzionamento, di regola, dev'essere trattato alla stregua di un inadempimento
contrattuale.
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 05/09/2018, n. 5364
E' legittima la clausola della lex specialis che premi con un punteggio aggiuntivo l'offerta
dell'operatore che non subappalti ovvero subappalti la minor quota possibile dell'affidamento.
T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 01/03/2018, n. 1336
L'art. 105, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti e concessioni) esclude che
possa configurarsi come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a
lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante
T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 23/08/2017, n. 800
70. Approfondimenti
Cons. Stato Sez. V, 07/05/2019, n. 2917
Non può essere esclusa da una gara d'appalto un'impresa laddove la risoluzione contrattuale di
un precedente contratto con una diversa amministrazione appaltante sia conseguente
all'inadempimento imputabile ad altro operatore del raggruppamento temporaneo. In caso
contrario il giudizio di affidabilità professionale dell'operatore economico riposerebbe
irragionevolmente su fatti ad esso non ascrivibili.
Cons. Stato Sez. V, 19/04/2019, n. 2543
Le controversie che hanno ad oggetto il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto
adottato per grave inadempimento (grave irregolarità e grave ritardo) ex art. 163, D.Lgs. n.
163/2006 (ora art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) sono devolute alla cognizione del giudice
ordinario perché attinenti alla fase esecutiva e per la ragione che l'atto risolutivo va qualificato
come una forma di autotutela contrattuale riconosciuta alla pubblica amministrazione che incide
sul diritto soggettivo del contraente privato.
71. Approfondimenti
Cons. Stato (Ad. Plen.), 30/01/2014, n. 7
Dall'esame del contenuto degli elementi essenziali del programma di housing sociale, emerge che è stata posta
in essere una iniziativa di partenariato pubblico-privato per la gestione di un servizio pubblico locale di rilievo
economico e a domanda individuale, mediante lo strumento della concessione di servizio pubblico. Il
partenariato pubblico-privato, si realizza anche attraverso la formula organizzatoria della concessione di
servizi che dà vita ad un partenariato non istituzionale. Non è di ostacolo alla qualificazione della procedura in
esame quale concessione di servizio pubblico, la circostanza che, nel caso di specie, il concessionario
prescelto, in ossequio al contenuto del programma di housing, debba realizzare anche cospicui lavori.
Qualora un affidamento contempli l'esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di
demarcazione tra i diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega
gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia servente
rispetto alla costruzione delle opere è configurabile l'ipotesi della concessione di lavori pubblici; viceversa,
l'inserimento dei lavori all'interno di un programma complesso rivolto alla gestione di servizi volti a soddisfare
esigenze primarie di grande rilievo sociale ed economico (il disagio abitativo delle fasce deboli della
popolazione), induce a ritenere che siano i lavori a porsi in termini obbiettivamente accessori o secondari
rispetto alla gestione delle strutture al servizio della collettività; alle medesime conclusioni è giunta
l'Adunanza Plenaria in relazione alla connessione ravvisata fra appalti di servizi (accessori e strumentali),
rispetto a concessione di servizio pubblico ritenuta prevalente.
86. Gli atti della gestione economico-finanziaria alla luce del Dlgs
118/2011: la programmazione economica finanziaria, il DUP, il
bilancio pluriennale e consolidato, PEG e PDO, la gestione di spesa
e entrata, il FPV.
Lezione 05
A cura di
dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638