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APPALTI
Associazione senza scopo di lucro
per la condivisione di pratiche innovative negli appalti pubblici
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QUATTRO SENTENZE
( N. 11 del 4 dicembre 2015 )
Quando l’impresa sbaglia nel compilare il modulo per colpa delle
errate indicazioni fornite dalla PA deve essere richiesta
l’integrazione (ma senza sanzione)
I chiarimenti della stazione appaltante non assurgono a fonte della
disciplina di gara, ma anche a tale proposito vale il principio della
necessaria salvaguardia dell’affidamento indotto negli interessati di
buona fede, in coerenza con i canoni della leale cooperazione e del
favor per la più ampia partecipazione alle gare pubbliche.
L’applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di correttezza
dell’azione amministrativa, assieme alla generale clausola di buona
fede, impedisce che le conseguenze di una condotta colposa della
stazione appaltante possano essere poste a carico del soggetto
partecipante con la conseguente esclusione dalla procedura. Ne
consegue che l’irregolarità commessa dal concorrente giustifica la
richiesta di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs.
n. 163/2006.
(Consiglio di Stato, n. 5454/2015)
La soglia di sbarramento è ammessa quando, in una specifica
gara, si punta ad un livello qualitativo delle offerte
particolarmente elevato.
La ratio della previsione di una “soglia di sbarramento” si ricollega
all’esigenza di addivenire ad un livello qualitativo delle offerte
particolarmente elevato, in modo da comportare l’esclusione di
quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano
economico, non raggiungano sul versante qualitativo lo standard che
l’Amministrazione si prefigge. La scelta della stazione appaltante di
impostare la gara imperniando la selezione sulla componente tecnica
delle offerte, piuttosto che su quella economica, può quindi
giustificare l’introduzione della soglia di sbarramento, che si
ricollega proprio all’esigenza di addivenire ad un livello qualitativo
delle offerte particolarmente elevato.
(Consiglio di Stato, n. 5468/2015)
Il sindaco può imporre la proroga del contratto per la gestione
dei rifiuti (ma il prezzo deve essere adeguato).
L’art. 191 d.lgs. n. 152/2006 autorizza il Sindaco a ricorrere a forme
di gestione dei rifiuti anche derogatorie rispetto a quelle ordinarie.
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APPALTI
Associazione senza scopo di lucro
per la condivisione di pratiche innovative negli appalti pubblici
2
Nondimeno, in forza di tale disposizione, il Comune può imporre al
privato solo l’erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del
contratto stipulato  anche in assenza del consenso da parte
dell’impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti  ma non può
certo costringere la società al percepimento di un prezzo inadeguato
al servizio offerto che sia inferiore al giusto compenso. Occorre
pertanto trovare un bilanciamento tra le esigenze pubblicistiche
connesse alla necessità di prosecuzione del servizio e quelle private
all’ottenimento del giusto prezzo.
(Tar Puglia, Lecce, n. 3477 /2015)
La revisione dei prezzi richiede un’apposita istruttoria.
L’abrogato art. 6, comma 4, legge n. 537/1993 ed il vigente art. 115
del Codice appalti prevedono, per la revisione prezzi, un’istruttoria
da parte dei dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi.
(Consiglio di Stato, n. 5375/2015)
“TUTTO SULL’ART. 38 DEL CODICE APPALTI”
FORUM APPALTI e ARTE
Todi - Seminario gratuito – 15 dicembre 2015, ore 15:00
Con il patrocinio del Comune di Todi
Iscrizioni chiuse per il raggiungimento del numero massimo dei partecipanti
°*°
“LE NOVITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI:
DALLA DETERMINA ANAC 12/2015 ALLA LEGGE DI
STABILITÀ 2016”
ARTE – SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
VILLA UMBRA – FORUM APPALTI
Terni - Seminario gratuito – 18 dicembre 2015, ore 9:00
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