Forum
APPALTI
Associazione senza scopo di lucro
per la condivisione di pratiche innovative negli appalti pubblici
1
QUATTRO SENTENZE
( N. 2 del 23 gennaio 2016 )
IN CHE MODO È POSSIBILE ATTRIBUIRE PUNTEGGI
ALL’ESPERIENZA?
La giurisprudenza ha teorizzato che il principio della netta
separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di
aggiudicazione della gara può essere interpretato cum grano salis,
consentendo alle stazioni appaltanti – nei casi in cui determinate
caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente
riguardanti l’oggetto del contratto, possano essere valutate anche
per la selezione dell’offerta – di prevedere nel bando di gara anche
elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo,
concernenti, in particolare, la specifica attitudine del concorrente,
anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo
specifico progetto oggetto di gara. Tale possibilità è però riferita
agli appalti di servizi ed è ammessa soltanto:
a) se aspetti dell’attività dell’impresa possano
effettivamente illuminare la qualità dell’offerta;
b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai
fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella
oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante sulla
determinazione del punteggio complessivo (cfr. Consiglio
di Stato n. 5197/2012).
(TAR LAZIO, LATINA, N. 19/2016)
LA CONSEGNA SOTTO RISERVA DI LEGGE
L’esecuzione in via d’urgenza dell’appalto è consentita anche
durante il termine dilatorio c.d. di stand still, ma soltanto nella
limitata ipotesi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara “determinerebbe un grave danno
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare” L’urgenza che
giustifica eccezionalmente l’esecuzione anticipata dell’appalto
deve intendersi come urgenza qualificata e non generica, tale
consentire di prevedere verosimilmente che il rinvio
dell’intervento per il tempo necessario a completare l’ordinaria
procedura comprometterebbe, con grave pregiudizio dell’interesse
pubblico, la tempestività o l’efficacia dell’intervento stesso. L’art.
11, comma 9 del Codice appalti e l’art. 302, commi 2 e 4 del
D.P.R n. 207/2010 prevedono che, nel caso di consegna del
contratto in via d’urgenza, all’appaltatore spetta il pagamento delle
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spese da questi sostenute: nondimeno, l’assenza di un vero
“vincolo contrattuale”, non esclude il riconoscimento a favore
dell’aggiudicatario di un’obbligazione creditoria di natura
indennitaria.
(TAR CALABRIA, CATANZARO, N. 93/2016).
ANCHE IL CESSIONARIO DEVE POSSEDERE I
REQUISITI
In caso di cessione o di affitto di ramo di azienda nel corso
dell’appalto, si realizza una modifica soggettiva dell’esecutore
ammessa dall’art. 116 del Codice appalti: il Legislatore, infatti, ha
mostrato di ritenere pienamente legittimo il trasferimento
dell’azienda aggiudicataria in corso di esecuzione del rapporto,
imponendo però al cessionario di documentare il possesso dei
requisiti di partecipazione.
(TAR MOLISE N. 15/2016)
AMMESSO IL SUPPORTO ESTERNO ALLE
COMMISSIONI DI GARA
Nelle gare d’appalto non è vietato alle commissioni di gara
avvalersi di consulenze esterne, essendo comunque essenziale che
l’attribuzione dei punteggi avvenga da parte dei soli componenti
la commissione in seduta plenaria della stessa.
(CONSIGLIO DI STATO N. 112/2016)
TUTTI I PROBLEMI DELLA GARA:
DIALOGO TRA IMPRESE E PA
28 gennaio 2016 h. 15.00
Seminario gratuito
Organizzato con la Fondazione Scuola Nazionale Servizi
Con il patrocinio del Comune di Città di Castello
Iscrizioni chiuse per raggiungimento del numero massimo dei partecipanti
GLI APPALTI AGGREGATI DEI COMUNI:
SEMINARIO OPERATIVO
17 febbraio 2016 h. 9.00
Seminario gratuito
Con il patrocinio del Comune di Bastia Umbra
QUI IL PROGRAMMA

QUATTRO SENTENZE N. 2/2016

  • 1.
    Forum APPALTI Associazione senza scopodi lucro per la condivisione di pratiche innovative negli appalti pubblici 1 QUATTRO SENTENZE ( N. 2 del 23 gennaio 2016 ) IN CHE MODO È POSSIBILE ATTRIBUIRE PUNTEGGI ALL’ESPERIENZA? La giurisprudenza ha teorizzato che il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara può essere interpretato cum grano salis, consentendo alle stazioni appaltanti – nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione dell’offerta – di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti, in particolare, la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara. Tale possibilità è però riferita agli appalti di servizi ed è ammessa soltanto: a) se aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente illuminare la qualità dell’offerta; b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo (cfr. Consiglio di Stato n. 5197/2012). (TAR LAZIO, LATINA, N. 19/2016) LA CONSEGNA SOTTO RISERVA DI LEGGE L’esecuzione in via d’urgenza dell’appalto è consentita anche durante il termine dilatorio c.d. di stand still, ma soltanto nella limitata ipotesi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara “determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare” L’urgenza che giustifica eccezionalmente l’esecuzione anticipata dell’appalto deve intendersi come urgenza qualificata e non generica, tale consentire di prevedere verosimilmente che il rinvio dell’intervento per il tempo necessario a completare l’ordinaria procedura comprometterebbe, con grave pregiudizio dell’interesse pubblico, la tempestività o l’efficacia dell’intervento stesso. L’art. 11, comma 9 del Codice appalti e l’art. 302, commi 2 e 4 del D.P.R n. 207/2010 prevedono che, nel caso di consegna del contratto in via d’urgenza, all’appaltatore spetta il pagamento delle
  • 2.
    Forum APPALTI Associazione senza scopodi lucro per la condivisione di pratiche innovative negli appalti pubblici 2 spese da questi sostenute: nondimeno, l’assenza di un vero “vincolo contrattuale”, non esclude il riconoscimento a favore dell’aggiudicatario di un’obbligazione creditoria di natura indennitaria. (TAR CALABRIA, CATANZARO, N. 93/2016). ANCHE IL CESSIONARIO DEVE POSSEDERE I REQUISITI In caso di cessione o di affitto di ramo di azienda nel corso dell’appalto, si realizza una modifica soggettiva dell’esecutore ammessa dall’art. 116 del Codice appalti: il Legislatore, infatti, ha mostrato di ritenere pienamente legittimo il trasferimento dell’azienda aggiudicataria in corso di esecuzione del rapporto, imponendo però al cessionario di documentare il possesso dei requisiti di partecipazione. (TAR MOLISE N. 15/2016) AMMESSO IL SUPPORTO ESTERNO ALLE COMMISSIONI DI GARA Nelle gare d’appalto non è vietato alle commissioni di gara avvalersi di consulenze esterne, essendo comunque essenziale che l’attribuzione dei punteggi avvenga da parte dei soli componenti la commissione in seduta plenaria della stessa. (CONSIGLIO DI STATO N. 112/2016) TUTTI I PROBLEMI DELLA GARA: DIALOGO TRA IMPRESE E PA 28 gennaio 2016 h. 15.00 Seminario gratuito Organizzato con la Fondazione Scuola Nazionale Servizi Con il patrocinio del Comune di Città di Castello Iscrizioni chiuse per raggiungimento del numero massimo dei partecipanti GLI APPALTI AGGREGATI DEI COMUNI: SEMINARIO OPERATIVO 17 febbraio 2016 h. 9.00 Seminario gratuito Con il patrocinio del Comune di Bastia Umbra QUI IL PROGRAMMA