Nuovo numero di “Quattro Sentenze”, foglio informativo rivolto ai soci dell’Associazione Forum Appalti che riporta le sentenze di maggior rilevanza per l’affidamento degli appalti pubblici.
Appalti pubblici: i nuovi adempimenti operativi per le verifiche antimafia e ...
Quattro sentenze 2015 n. 11
1. Forum
APPALTI
Associazione senza scopo di lucro
per la condivisione di pratiche innovative negli appalti pubblici
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QUATTRO SENTENZE
( N. 11 del 28 novembre 2015 )
Legittima l’esclusione per mancanza dei requisiti dell’offerta.
L’art. 46, comma 1-bis del Codice appalti prevede che i bandi e le
lettere di invito non possono contenere, a pena di esclusione,
prescrizioni ulteriori rispetto a quelle indicate nello stesso comma 1-
bis (riguardanti il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti,
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico
contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte). Tale norma, come ha ricordato anche
l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 9/2014,
è chiaramente volta a favorire la massima partecipazione alle gare,
attraverso il divieto di un aggravio del procedimento e «mira a
correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi (amministrativa e
forense), che sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente
formali». In tale quadro, tuttavia, è legittima l’esclusione determinata
non dal mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali
o privi, comunque, di una base normativa espressa, ma disposta per
l’accertata mancanza dei necessari requisiti dell’offerta che erano
stati richiesti per la partecipazione alla gara.
(Consiglio di Stato, 17 novembre 2015, n. 5261)
La commissione giudicatrice deve essere complessivamente
competente.
Secondo l’incontrastata giurisprudenza del Consiglio di Stato, la
competenza richiesta dall’art. 84 del Codice appalti deve essere
riferita alla commissione nel suo complesso ed è soddisfatta quando
due dei tre componenti siano portatori di una specifica competenza
nel settore cui il singolo appalto si riferisce.
(Consiglio di Stato, 20 novembre 2015, n. 5296, che richiama
Consiglio di Stato, n. 92/2015, n. 3124/2012, n. 3295/2015, n.
3203/2013, n. 1824/2015)
Non va esclusa l’offerta relativa a prodotti non originali ma
“equivalenti”.
Una volta chiarito che, di fatto, i ricambi equivalenti offerti dal
concorrente hanno caratteristiche tecniche e sono idonei a fornire
prestazioni corrispondenti a quelli originali, non vi è ragione alcuna
per discriminarli sul piano della valutazione dell’offerta: ciò che
2. Forum
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risulta invece determinante, ai sensi dell’art. 68 Codice appalti, è che
l’offerta contempli effettivamente prodotti aventi caratteristiche
tecniche e funzionali equivalenti, essendo legittima l’esclusione dalla
gara solo una volta accertato che tale rispondenza non sussiste.
L’illegittimità delle previsioni di lex specialis che impongono la
fornitura di ricambi originali deriva, dunque, dal loro contrasto con la
normativa europea vigente in materia di ricambi di autoveicoli
nonché dall’obbligo per le stazioni appaltanti, ex art. 68, commi 2, 4,
7 e 8 Codice appalti, di accettare le offerte di prodotti aventi
caratteristiche tecniche e funzionali equivalenti.
(Consiglio di Stato, 20 novembre 2015, n. 528, che richiama
Consiglio di Stato, 30 aprile 2014, n. 2273).
Nell’offerta economica, la commissione può correggere (solo)
l’errore materiale facilmente riconoscibile.
In merito all’ammissibilità ed all’esatta delimitazione del principio di
correzione delle offerte da parte della commissione aggiudicatrice in
sede di esame delle stesse, è pacificamente consentito il superamento
di un contrasto fra la proposta espressa in cifre e quella espressa in
lettere in presenza di un errore materiale facilmente riconoscibile: in
tal caso, infatti, il consolidato indirizzo giurisprudenziale del
Consiglio di Stato consente di attribuire rilievo agli elementi “diretti
ed univoci” tali da evidenziare la commissione di un errore
meramente materiale o di scritturazione, permettendo alla
commissione aggiudicatrice di emendarlo, tramite la priorità
conferita all’effettivo valore dell’offerta.
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 novembre 2015, n. 10)
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