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Lezione 8 - Le procedure negoziate: manifestazione di interesse e scelta degli invitati, aggiudicazione (provvisoria), anomalia, verifiche
1. Le procedure negoziate: manifestazione
di interesse e scelta degli invitati,
aggiudicazione, anomalia, verifiche
Relatore: dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638
Corso “Appalti nella PA” - Lezione n. 08
2. Lezione n. 08
Per informazioni sul corso: https://drive.google.com/file/d/1waMEO7nRxnqYuZll1WleGnkNXfNa7tIP/view
8. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
«procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni
appaltanti
consultano gli operatori economici
da loro scelti
e negoziano
con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
«candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato
invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva
con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per
l'innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione;
9. Gli strumenti del Codice
Strumenti di
acquisto
Strumenti di
negoziazione
10. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
«strumenti di acquisto»: strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del
confronto competitivo
1) le convenzioni quadro;
2) gli accordi quadro;
3) il mercato elettronico
«strumenti di negoziazione»: strumenti di acquisizione che richiedono apertura del
confronto competitivo:
1) gli accordi quadro
2) il sistema dinamico di acquisizione
3) il mercato elettronico
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza
15. Schema
0,01 - 40.000
(affidamento diretto)
Fino a 5.000,00
40.000 - 150.000 (lavori)
150.000 - 350.000 (lavori)
350.000 - 1.000.000 (lavori)
1.000.000 - 5.548.000 (lavori)
40.000 - 221.000
(servizi e forniture)
40.000 - 750.000
(sociale e allegato IX)
16. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Lavori fino a 40.000Affidamento
diretto
17. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori,
o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si
applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura
di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
Lavori 40.000-150.0003 preventivi
18. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
Lavori 150.000-350.00010 operatori
19. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000
di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
Lavori 350.000- 1 mln15 operatori
20. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 97, comma 8.
Lavori 1 mln - 5.548.000Aperta
22. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 48
….
11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore
economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella
procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per
sé o quale mandatario di operatori riuniti.
23. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 75. (Inviti ai candidati)
....
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli
operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta
elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò
non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione
richiesta.
24. Approfondimenti
Se, in ragione del potere riconosciuto all’amministrazione di individuare gli operatori economici
idonei a partecipare e pertanto invitati a partecipare alla gara, un operatore economico non possa
vantare alcun diritto ad essere invitato a partecipare a tale tipo di gara (potendo eventualmente,
qualora sussista una posizione legittimante e l’interesse, ricorrere nei confronti della scelta
discrezionale della amministrazione appaltante dell’individuazione dei soggetti da invitare), non
può negarsi ad un operatore economico, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile
procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara,
di presentare la propria offerta, salvo il potere dell’amministrazione di escluderlo dalla gara per
carenze dell’offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché l’offerta non è
pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicata nella lettera di invito agli
operatori invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio insostenibile del
procedimento di gara …..
Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2018, n. 3989
Tar Abruzzo, L’Aquila, 25 ottobre 2018, n. 397
Tar Sicilia, Catania, sezione I, sentenza n. 1380/2019
25. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 53. (Accesso agli atti e riservatezza)
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
…...
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse,
e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e
all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per
la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata
respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da
parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
26. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 99. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)
1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la
stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
…...
f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando
di gara, le circostanze di cui all'articolo 63 che giustificano l'utilizzazione di tali
procedure;
27. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 105. (Subappalto)
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti
temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli
affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la
costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
28. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
TITOLO VI - REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO
CAPO I - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
Art. 124. (Procedura negoziata con previa indizione di gara)
Art. 125. (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)
ecc......
CAPO II - APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
32. Linee guida ANAC n. 4
5. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori
di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a
150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e
forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35
33. Linee guida ANAC n. 4
5.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa
equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene
informazioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 4.1.2.
5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di
operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta
dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto.
35. Linee guida ANAC n. 4
5.1.1 Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un
regolamento in cui vengono disciplinate:
a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per
fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di
rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7;
b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti
per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di
mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti
nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di
committenza di riferimento.
36. Linee guida ANAC n. 4
5.1.2 L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a
partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti
dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento,
secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei
cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti,
nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della
programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente,
avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la
posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve
comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
37. Linee guida ANAC n. 4
5.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di
esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza
del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da
valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante
pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità.
La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un
periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine
per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
38. Approfondimenti
TAR Trieste, 18.07.2018 n. 252
– nel caso di specie, l’Amministrazione ha omesso di dare corso alla prescritta pubblicazione
dell’avviso, adempimento del quale (…) non viene fornita prova alcuna;
– come correttamente evidenziato dal ricorrente, neppure sussistono nel caso di specie i
presupposti (al di là del laconico riferimento all’urgenza di affidare il servizio) per dare corso
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 50 del 2016;
– in conclusione, la rilevata carenza della prescritta pubblicità dell’avviso rende del tutto
inattendibile la procedura di selezione del contraente posta in essere dall’Amministrazione e, nel
contempo, si dimostra direttamente lesiva della posizione del ricorrente, avendone
illegittimamente precluso la partecipazione, nonostante egli risultasse in possesso dei titoli
prescritti.
39. Linee guida ANAC n. 4
5.1.5 L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno
il valore dell’affidamento
gli elementi essenziali del contratto
i requisiti di idoneità professionale
i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria
le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione
il numero minimo
ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura
i criteri di selezione degli operatori economici
le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
40. Linee guida ANAC n. 4
5.1.6 … L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante
pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la
sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori
economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le
categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali
requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di
importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo
ovvero a singole categorie. …
5.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è
consentita senza limitazioni temporali.
5.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di
trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non
superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
55. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi
presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
può essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia
trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche
sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei
documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico
interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;
56. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
….
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica
unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; (si veda l'art. 5 del d.lgs. n. 30 del 2005)
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o
per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a
giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili
alle amministrazioni aggiudicatrici.
…..
57. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi
seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la
redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata
di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
58. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora
l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere
invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o
servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59,
comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle
quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è
indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la
prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è
limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
59. Determina di affidamento di servizi analoghi
http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7340
60. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice
sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
61. Approfondimenti
L'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 consente il ricorso alla procedura negoziata
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere
rispettati: l'estrema urgenza può essere data dall'imminente scadenza del precedente contratto
(già in proroga) in essere con l'appaltatore uscente per il medesimo servizio e dai tempi
presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se, come nel caso di specie, il
contratto con il precedente gestore non possa più essere prorogato o lo sia già stato così da
rendere non opportuna una ulteriore proroga.
Cons. Stato Sez. III, 08/10/2018, n. 5766
65. Approfondimenti
L'obbligo di procedere all'acquisto mediante il "Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - MEPA" non implica il venire meno delle regole concorrenziali che sono alla
base delle procedure di acquisto e, quindi, l'Ente procedente è tenuto ad effettuare la preventiva
procedura diretta finalizzata ad individuare gli operatori economici iscritti al MEPA da invitare alla
procedura negoziata ovvero ad indicare i criteri in base ai quali sono stati scelti gli operatori da
invitare alla procedura.
Cons. Stato Sez. III, 10/10/2018, n. 5833
67. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 54. (Accordi quadro)
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al
presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori
ordinari ...
…..
3. Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono
aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L’amministrazione
aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli
di completare, se necessario, la sua offerta.
4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti
modalità: …..
69. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri.
70. Corrispondenza secondo l’uso del commercio
Stazione
appaltante
Aggiudicatario
Proposta
contrattuale
Proposta firmata
Conferma
72. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante,
spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
73. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il
numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili
dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia,
il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: …..
74. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di
minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in
considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il
calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore
rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la media calcolata ai sensi della lettera a);
75. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto
medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore
percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma
dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui
alla lettera b).
77. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il
numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia
di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle
offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione
giudicatrice procedono come segue: …...
78. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le
offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci
per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte
da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la media calcolata ai sensi della lettera a);
79. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la
media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di
anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a)
incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è
calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
82. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla
rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di
anomalia.
84. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al
primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 [La stazione
appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa].
85. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o
del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli
di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per
eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
86. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine
non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa
esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello
di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha
accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa
in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10,
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite
tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.
87. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì,
ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza
e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in
quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente
per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in
grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che
l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione
appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.
88. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo
più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non
presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei
commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque
l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore
a dieci.
89. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)
2. L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri
strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la
promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui
fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei
procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette
alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri
atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto,
per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie
criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte
delle stazioni appaltanti.
91. Approfondimenti
Il principio della parità di trattamento tra gli offerenti, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una
concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano a un appalto pubblico, impone che
tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunità nella formulazione dei termini delle loro
offerte e implica, quindi, che queste ultime siano soggette alle medesime condizioni per tutti i
concorrenti. Un'applicazione restrittiva del principio di parità di trattamento tra offerenti,
nell'ambito di una procedura negoziata, condurrebbe alla conclusione che solo gli operatori
economici così come sono stati prequalificati possano presentare offerte e diventare
aggiudicatari. … In una procedura negoziata, in caso di scioglimento di un raggruppamento
prequalificato in quanto tale, di cui facevano parte due operatori economici, uno di essi può
subentrare a tale raggruppamento e proseguire la suddetta procedura.
Corte giustizia Unione Europea Sez. V, 11/07/2019, n. 697/17
92. Approfondimenti
La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, disciplinata dall'art. 63 D.Lgs. n.
50/2016, riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici
di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché la scelta di tale
modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da
interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva
esistenza.
Cons. Stato Sez. VI, 13/06/2019, n. 3983
Negli appalti sotto soglia la procedura non è aperta, bensì negoziata, pertanto, va confermato il
principio di carattere generale in virtù del quale va riconosciuta l'obbligatorietà del principio di
rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. "sotto soglia".
Cons. Stato Sez. V, 12/06/2019, n. 3943
Cons. Stato Sez. V, 05/03/2019, n. 1524
93. Approfondimenti
Nelle procedure negoziate di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. "sotto soglia" ove la
stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito del gestore uscente, deve
puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero
eventualmente ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del
mercato di riferimento.
Cons. Stato Sez. V, 06/06/2019, n. 3831
In tema di gare ad evidenza pubblica la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016, avendo carattere eccezionale rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di
individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, presuppone un particolare
rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi su cui si fonda.
Cons. Stato Sez. III, 30/04/2019, n. 2787
Cons. Stato Sez. III, 26/04/2019, n. 2687
94. Approfondimenti
Non necessita di specifica motivazione l'opzione di escludere l'affidatario uscente dal novero
degli operatori invitati alla procedura negoziata, non trattandosi di una scelta di carattere
sanzionatorio, quanto piuttosto dell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in
capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni
acquisite durante il pregresso affidamento) e dell'applicazione del principio di concorrenza e
massima partecipazione che, nella fattispecie, si esplica consentendo ad operatori, diversi da
quelli fino a quel momento coinvolti, di accedere ad appalti di durata necessariamente limitata
per il verificarsi di situazioni non prevedibili.
Cons. Stato Sez. VI, 04/06/2019, n. 3755
95. Approfondimenti
L'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 consente il ricorso alla procedura negoziata
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere
rispettati: l'estrema urgenza può essere data dall'imminente scadenza del precedente contratto
(già in proroga) in essere con l'appaltatore uscente per il medesimo servizio e dai tempi
presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se, come nel caso di specie, il
contratto con il precedente gestore non possa più essere prorogato o lo sia già stato così da
rendere non opportuna una ulteriore proroga.
Cons. Stato Sez. III, 08/10/2018, n. 5766
96. Approfondimenti
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici c.d. "sotto-soglia" la stazione appaltante gode
di un'ampia discrezionalità anche nella fase di individuazione delle ditte da consultare; inoltre,
nelle anzidette procedure semplificate, l'amministrazione non ha alcun obbligo di invitare
l'operatore uscente, trattandosi di una mera facoltà di cui, proprio per i principi di massima
partecipazione e di rotazione, in caso di esercizio effettivo di essa la stazione appaltante deve
dare motivato conto all'esterno, essendo tenuta a illustrare le ragioni del mancato contrasto con il
principio di rotazione della scelta di invitare il precedente gestore. L'art. 36, c. 1, d.lgs. n. 50/2016,
disposizione speciale relativa alle gare "sotto soglia", nell'affermare il rispetto del principio di
rotazione prevale sulla normativa sulle gare in generale e comporta che il precedente operatore
debba essere normalmente escluso dall'affidamento. Negli appalti "sotto-soglia", il principio di
rotazione si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente
procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la
precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per
indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata.
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 13/11/2018, n. 578
98. Costituisce altresì motivo di esclusione la
sussistenza ... con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia.” (art. 80 comma 2)
Simone Chiarelli