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Linee guida ANAC e giurisprudenza negli
affidamenti diretti sotto i 40.000 euro:
approfondimenti
Relatore: dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638
Corso “Appalti nella PA” - Lezione n. 06
Lezione n. 06
SOTTO-SOGLIA
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)
1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative
centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli
appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica
anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano
nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Schema
fino a 40.000
(affidamento diretto)Fino a 5.000
40.000 - 150.000 (lavori)
150.000 - 350.000 (lavori)
350.000 - 1.000.000 (lavori)
1.000.000 - 5.548.000 (lavori)
40.000 - 221.000
(servizi e forniture)
40.000 - 750.000
(sociale e allegato IX)
Fino a 1.000
Fino a 5.000
Fino a 1.000
Lavori Servizi Forniture
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Lavori
Servizi/Forniture
fino a 40.000
fino a 40.000
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori,
o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si
applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura
di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
Lavori
Servizi/Forniture
40.000-150.000
40.000-221.000
3 preventivi
5 operatori
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
Lavori 150.000-350.00010 operatori
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000
di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
Lavori 350.000- 1 mln15 operatori
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 97, comma 8.
Lavori 1 mln - 5.548.000Aperta
Linee guida ANAC n. 4
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per
supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui
al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e
gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida
sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza
svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti
quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione
delle offerte anomale.
PROVVEDIMENTI ANAC
Linee Guida
VINCOLANTI
Linee Guida
NON VINCOLANTI
Pareri vincolanti Pareri non vincolanti
Delibere e altri atti Sanzioni
Approfondimenti
Cons. Stato Sez. V, 22/10/2018, n. 6026
Le linee guida Anac (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione
di cui al c. 2 dell'art. 213 del nuovo "Codice dei contratti" D.Lgs. n. 50/2016) non sono vincolanti,
in quanto esse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni
adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara. Nel caso di specie,
le linee guida in questione, quindi, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano
soltanto quale strumento di "regolazione flessibile", in quanto tale volto all'incremento
"dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti". Il testo in parola risulta
ricognitivo di princìpi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che
caratterizza le scelte dell'amministrazione in punto di individuazione degli elementi di valutazione
delle offerte. Sulla base di orientamenti più che consolidati, tuttavia, tali scelte non possano
essere censurate in giudizio se non in caso di palesi profili di irragionevolezza e abnormità.
Approfondimenti
Cons. Stato Sez. VI, 11/03/2019, n. 1622
Un atto non provvedimentale adottato dall'ANAC ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 50 del 2016,
pur non essendo idoneo ex se ad arrecare un vulnus diretto ed immediato nella sfera del
destinatario, lo diviene se e nella misura in cui integri la motivazione del provvedimento finale.
Invero, la sua concreta lesività si manifesta solo nell'ipotesi in cui esso sia trasposto o richiamato
nell'atto conclusivo del procedimento, potendo la sua incidenza sulla fattispecie essere valutata
solo in relazione alla capacità di integrare la motivazione del provvedimento adottato dalla
Stazione appaltante. Pertanto, nelle dette ipotesi di suddetta incidenza nella fattispecie concreta,
esso è impugnabile unitamente al provvedimento finale che lo recepisce e del quale diviene
presupposto o laddove esso diventi segmento procedimentale.
Approfondimenti
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 19/02/2019, n. 162
Ancorché le linee guida n. 2 di Anac approvate con delibera n. 1005 di data 21 settembre 2016 e
s.m. (Offerta economicamente più vantaggiosa) prevedano che per la verifica di anomalia la
stazione appaltante debba far riferimento ai punteggi ottenuti dai ricorrenti all'esito della
riparametrazione del punteggio, l'orientamento giurisprudenziale prevalente àncora diversamente
l'applicazione dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2013 al punteggio "reale" iniziale dell'offerta,
prima della sua riparametrazione. Ciò in quanto detto meccanismo costituisce un artificio
matematico predisposto ai soli fini di assicurare un equilibrio tra il fattore prezzo e il fattore
qualità. (accoglie il ricorso)
Linee guida ANAC n. 4
Linee guida ANAC n. 4
Linee guida ANAC n. 4
1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera cccc) del Codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei contratti pubblici), anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla
centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si
applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte
nelle presenti linee guida.
1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità,
alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del
mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (articolo 36,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
Approfondimenti
Aperte Ristrette
Negoziate
Affidamento
diretto
Dialogo competitivo Affidamento di concessione
Linee guida ANAC n. 4
1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori
alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero
certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia. Tale condizione non può essere
ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi
in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze
dell’appalto in questione quali, a titolo esemplificativo, l’importo dell’appalto, in combinazione con
il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, le caratteristiche tecniche dell’appalto e le
caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, tenendo anche conto, eventualmente,
dell’esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri
(si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto
comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle
direttive «appalti pubblici»). Possono essere considerati, al riguardo, anche precedenti
affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni
appaltanti di riferimento. È necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le frontiere
attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali circostanze,
anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo.
Linee guida ANAC n. 4
Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni
appaltanti adottano le procedure di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di
pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle
imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali del
Trattato e in particolare il principi di parità di trattamento e il principio di non
discriminazione in base alla nazionalità oltreché l'obbligo di trasparenza che ne deriva.
Linee guida ANAC n. 4
2.1 Il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo
35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento
dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono
prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione
all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o
successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.
Approfondimenti
https://www.youtube.com/watch?v=vS1Y6vngi9A&feature=youtu.be
Linee guida ANAC n. 4
2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo
previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono
essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e
secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di
permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato (articolo 28 bis d.P.R. 6
giugno 2001 n. 380) o convenzione di lottizzazione (articolo 28 l. 17 agosto 1942 n.
1150) o altri strumenti urbanistici attuativi. Quanto disposto dall’articolo 16, comma 2
bis, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 36, comma 4, Codice dei contratti pubblici si applica
unicamente quando il valore di tutte le opere di urbanizzazione, calcolato ai sensi
dell’articolo 35, comma 9, Codice dei contratti pubblici, non raggiunge le soglie di
rilevanza comunitaria.
2.3 Si applica l’articolo 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a
euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati
frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
Linee guida ANAC n. 4
3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30,
comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di
sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare
altresì le disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle
clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC
in uno specifico atto regolatorio.
Linee guida ANAC n. 4
3.2 Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato
articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello
svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al
conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del
procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede,
sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti
da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
Linee guida ANAC n. 4
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una
valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o
restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di
gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole
alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto
alle finalità e all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di
rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità
degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
Linee guida ANAC n. 4
j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella
documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione
di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia
nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione
del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate,
nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del
Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi
aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
Linee guida ANAC n. 4
3.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori
dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza
rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche
delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
Linee guida ANAC n. 4
3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti
dall’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L’avviso sui risultati della procedura
di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto
offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti
pubblici).
Linee guida ANAC n. 4
3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due
affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa
rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere,
ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di
norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei
confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario
nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento
avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la
stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici
ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la
selezione.
Linee guida ANAC n. 4
La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica
disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può
suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione
solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in
fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve
essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce;
detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione
non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari,
mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate
aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto;
alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici
riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la
sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei
contratti pubblici.
Linee guida ANAC n. 4
3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del
principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al
contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più
stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare
struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto
del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel
settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al
candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto
dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli
circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore
a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta,
sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente
PRINCIPIO DI
ROTAZIONE
Approfondimenti
Nelle gare pubbliche c.d. sotto soglia il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito
dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia
carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente e soprattutto che in ogni
caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli
affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle
commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del
valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi
operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori
economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 12/04/2019, n. 813
Approfondimenti
L'obbligo di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia è volto a tutelare
le esigenze della concorrenza in un settore nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor
più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del
settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio. In particolare, per effetto
del principio di rotazione l'impresa che in precedenza ha svolto un determinato servizio non ha
più alcuna possibilità di vantare una legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura
di gara per l'affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento.
Cons. Stato Sez. V, 05/03/2019, n. 1524
Approfondimenti
Il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste
carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di
operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento, con la
conseguenza che la regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti - il cui fondamento è
quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il
precedente gestore - amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti,
anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta
dalla sua violazione.
Cons. Stato Sez. V, 17/01/2019, n. 435
Approfondimenti
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici c.d. "sotto-soglia" la stazione appaltante gode
di un'ampia discrezionalità anche nella fase di individuazione delle ditte da consultare; inoltre,
nelle anzidette procedure semplificate, l'amministrazione non ha alcun obbligo di invitare
l'operatore uscente, trattandosi di una mera facoltà di cui, proprio per i principi di massima
partecipazione e di rotazione, in caso di esercizio effettivo di essa la stazione appaltante deve
dare motivato conto all'esterno, essendo tenuta a illustrare le ragioni del mancato contrasto con il
principio di rotazione della scelta di invitare il precedente gestore. L'art. 36, c. 1, d.lgs. n. 50/2016,
disposizione speciale relativa alle gare "sotto soglia", nell'affermare il rispetto del principio di
rotazione prevale sulla normativa sulle gare in generale e comporta che il precedente operatore
debba essere normalmente escluso dall'affidamento. Negli appalti "sotto-soglia", il principio di
rotazione si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente
procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la
precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per
indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata.
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 13/11/2018, n. 578
Approfondimenti
Il principio di rotazione degli affidamenti, stabilito per i contratti sotto soglia dall'art. 36 del D.Lgs.
n. 50 del 2016, deve considerarsi servente e strumentale rispetto al principio di concorrenza e
non può risolversi in un ostacolo ad esso, con la conseguenza che, dunque, il precedente
aggiudicatario che ha ben operato potrà partecipare alla gara se ciò rappresenta un'estensione
della platea degli offerenti.
T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 05/11/2018, n. 1574
Linee guida ANAC n. 4
4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei
contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire
informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per
soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa
equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante.
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici
FAQ in materia di Contratti Pubblici
Linee guida ANAC n. 4
4.2.1 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:
a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe
essere richiesto all’operatore economico di
attestare l’iscrizione al Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad
altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo
svolgimento delle attività nello specifico settore
oggetto del contratto;
Linee guida ANAC n. 4
b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe
essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di
fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento
tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole
e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al
fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese
di nuova costituzione, può essere richiesta altra
documentazione considerata idonea, quale un sufficiente
livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
Linee guida ANAC n. 4
c) capacità tecniche e professionali, stabilite in
ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento,
quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di
esperienze maturate nello specifico settore, o in
altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno
precedente o in altro intervallo temporale ritenuto
significativo ovvero il possesso di specifiche
attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
Dlgs 50/2016
Art. 80. (Motivi di esclusione)
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un
suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354,
355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
…...
Linee guida ANAC n. 4
4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai
sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei
contratti pubblici e speciale, ove previsti.
Da 0,01 euro fino a 5.000 euro
Linee guida ANAC n. 4
4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore
a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico
europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.
Da 5.001 euro fino a 20.000 euro
Linee guida ANAC n. 4
4.2.4 Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione
appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14,
del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli
speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per
l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a
specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).
Da 20.000 euro fino a 40.000 euro
Linee guida ANAC n. 4
4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione
del provvedimento amministrativo sanciti dalla
legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la
massima trasparenza, la stazione appaltante
motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando
dettagliatamente conto del possesso da parte
dell’operatore economico selezionato dei requisiti
richiesti nella determina a contrarre …..
Linee guida ANAC n. 4
A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere
- alla comparazione dei listini di mercato
- di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe
- all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o
più operatori economici rappresenta una best practice anche
alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto
previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del
principio di rotazione.
Linee guida ANAC n. 4
4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di
contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi
comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione
della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche
richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti
in modo semplificato.
Da 0,01 euro fino a 1.000 euro
Linee guida ANAC n. 4
4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere
la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia
definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle
condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.
11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli
appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro
natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di
produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari,
strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori
specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente
motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Linee guida ANAC n. 4
4.4.1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula
del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su
mercati elettronici.
4.4.2 Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Linee guida ANAC n. 4
5.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa
equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene
informazioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 4.1.2.
5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di
operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta
dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto.
Approfondimenti
Indagini di mercato Consultazione di elenchi
Confronto competitivo
Stipulazione
Linee guida ANAC n. 4
5.1.1 Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un
regolamento in cui vengono disciplinate:
a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per
fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di
rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7;
b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti
per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di
mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti
nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di
committenza di riferimento.
Linee guida ANAC n. 4
5.1.2 L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a
partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti
dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento,
secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei
cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti,
nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della
programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente,
avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la
posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve
comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
Linee guida ANAC n. 4
5.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di
esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza
del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da
valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante
pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità.
La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un
periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine
per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
Approfondimenti
TAR Trieste, 18.07.2018 n. 252
– nel caso di specie, l’Amministrazione ha omesso di dare corso alla prescritta pubblicazione
dell’avviso, adempimento del quale (…) non viene fornita prova alcuna;
– come correttamente evidenziato dal ricorrente, neppure sussistono nel caso di specie i
presupposti (al di là del laconico riferimento all’urgenza di affidare il servizio) per dare corso
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 50 del 2016;
– in conclusione, la rilevata carenza della prescritta pubblicità dell’avviso rende del tutto
inattendibile la procedura di selezione del contraente posta in essere dall’Amministrazione e, nel
contempo, si dimostra direttamente lesiva della posizione del ricorrente, avendone
illegittimamente precluso la partecipazione, nonostante egli risultasse in possesso dei titoli
prescritti.
Approfondimenti
Linee guida ANAC n. 4
5.1.5 L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno
il valore dell’affidamento
gli elementi essenziali del contratto
i requisiti di idoneità professionale
i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria
le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione
il numero minimo
ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura
i criteri di selezione degli operatori economici
le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
Linee guida ANAC n. 4
5.1.6 … L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante
pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la
sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori
economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le
categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali
requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di
importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo
ovvero a singole categorie. …
5.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è
consentita senza limitazioni temporali.
5.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di
trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non
superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
R.D.O.
Richiesta di offerta
T.D.
Trattativa Diretta
O.D.A.
Offerta di acquisto
Approfondimenti
Aperte Ristrette
Negoziate
Affidamento
diretto
Dialogo competitivo Affidamento di concessione
Rapporti fra procedure di acquisizione e strumenti
Linee guida ANAC n. 4
5.2.1 Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero
consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo
non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla
rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto
dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici. … Se non ritiene di
poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato o presenti
nell’elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell’avviso, il numero massimo di
operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei
principi di cui al precedente periodo.
Linee guida ANAC n. 4
5.2.2 Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici la
stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di
favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli
operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con
alcune imprese. .. la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia
stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di
costituzione dell’elenco.
Linee guida ANAC n. 4
5.2.4 La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il
procedimento applicato per la selezione dei fornitori.
5.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici
selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile,
tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’articolo 75, comma 3, del Codice
dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo
mercato elettronico.
Linee guida ANAC n. 4
5.2.6 L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e
dunque seria, tra cui almeno:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo
complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi
richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la
conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 95 del Codice dei
contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto
articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di
valutazione e la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
Linee guida ANAC n. 4
….
j) per gli affidamenti che non hanno un interesse transfrontaliero certo come identificato al punto 1.5,
nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista
dell’articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n.50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide,
con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l’ipotesi in cui sia
sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei
contratti pubblici: ……….
l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
m) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di
gara procedono all’apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
Linee guida ANAC n. 4
5.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla
commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della
fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere
verbalizzate.
Linee guida ANAC n. 4
5.3.1 Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del
contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
5.3.2 Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è
esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
5.3.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante,
quest’ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla
procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di
mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte
effettuate.
Linee guida ANAC n. 4
6.1 I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a
1.000.000,00 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata, con
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici
Linee guida ANAC n. 4
6.3 Considerata l’ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi
insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una
porzione ragguardevole dell’intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più
necessaria l’individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della
procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In particolare si
richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti. Per
affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti
motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di
trasparenza negli affidamenti.
6.4 Ai sensi dell’articolo articolo 32, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, si
applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
AFFIDAMENTO
DIRETTO
Approfondimenti
Nell'ambito di un "Avviso pubblico" per la manifestazione di interesse per un appalto di servizi dal
valore inferiore ad Euro 40.000,00, ossia un appalto che ben può essere aggiudicato direttamente
(con adeguata motivazione) non vi è la necessità di consultare due o più ditte, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.
T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 06/12/2018, n. 1834
T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 03/12/2018, n. 753
Anche quando la stazione appaltante è obbligata a scegliere operatori economici presenti sul
mercato elettronico essa non è esonerata dall'obbligo di esperire una indagine esplorativa o,
almeno, di indicare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori, non potendosi distinguere tale
ipotesi da quella nella quale il ricorso al mercato elettronico e alla procedura interamente
telematica gestita da Consip sia facoltativo per la stazione appaltante.
Cons. Stato Sez. III, 10/10/2018, n. 5833
Approfondimenti
Le scelte operate dalla Pubblica Amministrazione, in particolare quelle fondate su esercizio di
discrezionalità tecnica, sono sindacabili in sede di legittimità solo laddove ricorrano le figure
sintomatiche di eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza, ovvero per evidente
contraddittorietà della motivazione, limiti entro cui la verifica che il giudice amministrativo deve
compiersi, così evitando di svolgere un non previsto sindacato di merito, che attiene alla coerenza
della scelta o misura adottata dalla Pubblica amministrazione con le premesse argomentative da
essa stessa poste, evitando di giustapporre un distinto percorso argomentativo a quello già
esplicitato dall'Amministrazione pubblica medesima.
T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 16/11/2018, n. 1652
Approfondimenti
L'affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non
discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur
informale. Si tratta di una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione
deve prevalere sul rigido formalismo. Una procedura competitiva per importi elevati è cosa
diversa da una procedura a inviti per assegnare forniture, servizi o lavori di importo contenuto.
Fino all'importo dei 40 mila euro, ferma restando la cornice dei principi generali, il legislatore ha
ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto
come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e
sulla quale i principi generali, richiamati dall'art. 36, c. 2, lett. a) non determinano particolari limiti.
Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi
di procedura negoziata "diretta" prevista nell'art. 63 del Codice che impone invece una specifica
motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite
dal legislatore (si pensi in particolare all'unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a
pena di danno), di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il
problema di coniugare l'affidamento diretto con l'esigenza di una adeguata motivazione.
T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 14/09/2018, n. 533
Approfondimenti
Ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, se l'affidamento "sotto soglia" si svolge previa
procedura comparativa, l'applicazione del principio di rotazione è anticipata al momento della
scelta dei soggetti da invitare .Ciò trova conferma nel confronto tra il c. 2, ove appunto si parla di
"rotazione degli inviti", e il c. 1, ove, invece, si parla di "rotazione degli inviti e degli affidamenti":
questo diverso modo di operare del principio si spiega considerando che, nel suo complesso, l'art.
36 disciplina sia le procedure caratterizzate dal confronto tra più imprese invitate dalla stazione
appaltante (al c. 2, lett. b), sia quelle con "affidamento diretto" (al c. 2, lett. a), cioè non precedute
da alcun confronto concorrenziale (consentite per importi inferiori o pari a 40.000 euro), nelle
quali la rotazione è, ovviamente, concepibile solo in relazione all'affidamento della commessa e
non in relazione alla fase degli inviti, la quale, semplicemente, non esiste.
T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 22/05/2018, n. 492
Approfondimenti
Le stazioni appaltanti possano dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in
cui vengano disciplinati, tra gli altri, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta
a seguito di indagine di mercato o attingendo all'elenco degli operatori economici propri o da
quelli presenti nel mercato elettronico delle pp.aa. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di
committenza di riferimento. L'opportunità di indicare almeno tali criterî risponde all'esigenza di
evitare che il ricorso al mercato elettronico, sia esso facoltativo o, come in questo caso,
obbligatorio per le stazioni appaltanti, si presti comunque a facili elusioni della concorrenza,
poiché la stazione appaltante deve selezionare, in modo non discriminatorio, gli operatori da
invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero
almeno pari a cinque, sulla base dei criterî definiti nella determina a contrarre ovvero nell'atto
equivalente. Si vuole così evitare che anche il ricorso a cataloghi del mercato elettronico o
standardizzati, in uso presso le stazioni appaltanti, presti il fianco all'aggiramento dei principî atti
ad assicurare imparzialità, trasparenza, e par condicio tra gli operatori economici, quando pure
qualificati e iscritti in detti elenchi, con la scelta di eventuali operatori "graditi" da invitare finanche
in tali elenchi.
Cons. Stato Sez. III, 10/10/2018, n. 5833
APPROFONDIMENTI
La prossima lezione
“Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’Autorità ha il potere di
irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od
omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla
richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro
250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00.” (art. 213 comma 13)
Simone Chiarelli

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Lezione 6 - Linee guida ANAC e giurisprudenza negli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro: approfondimenti

  • 1. Linee guida ANAC e giurisprudenza negli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro: approfondimenti Relatore: dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638 Corso “Appalti nella PA” - Lezione n. 06
  • 4. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) 1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII; c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
  • 5. Schema fino a 40.000 (affidamento diretto)Fino a 5.000 40.000 - 150.000 (lavori) 150.000 - 350.000 (lavori) 350.000 - 1.000.000 (lavori) 1.000.000 - 5.548.000 (lavori) 40.000 - 221.000 (servizi e forniture) 40.000 - 750.000 (sociale e allegato IX) Fino a 1.000 Fino a 5.000 Fino a 1.000 Lavori Servizi Forniture
  • 6. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 36. (Contratti sotto soglia) 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; Lavori Servizi/Forniture fino a 40.000 fino a 40.000
  • 7. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 36. (Contratti sotto soglia) b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; Lavori Servizi/Forniture 40.000-150.000 40.000-221.000 3 preventivi 5 operatori
  • 8. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 36. (Contratti sotto soglia) c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; Lavori 150.000-350.00010 operatori
  • 9. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 36. (Contratti sotto soglia) c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; Lavori 350.000- 1 mln15 operatori
  • 10. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) Art. 36. (Contratti sotto soglia) d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8. Lavori 1 mln - 5.548.000Aperta
  • 11. Linee guida ANAC n. 4 Art. 36. (Contratti sotto soglia) 7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.
  • 12. PROVVEDIMENTI ANAC Linee Guida VINCOLANTI Linee Guida NON VINCOLANTI Pareri vincolanti Pareri non vincolanti Delibere e altri atti Sanzioni
  • 13. Approfondimenti Cons. Stato Sez. V, 22/10/2018, n. 6026 Le linee guida Anac (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al c. 2 dell'art. 213 del nuovo "Codice dei contratti" D.Lgs. n. 50/2016) non sono vincolanti, in quanto esse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara. Nel caso di specie, le linee guida in questione, quindi, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di "regolazione flessibile", in quanto tale volto all'incremento "dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti". Il testo in parola risulta ricognitivo di princìpi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che caratterizza le scelte dell'amministrazione in punto di individuazione degli elementi di valutazione delle offerte. Sulla base di orientamenti più che consolidati, tuttavia, tali scelte non possano essere censurate in giudizio se non in caso di palesi profili di irragionevolezza e abnormità.
  • 14. Approfondimenti Cons. Stato Sez. VI, 11/03/2019, n. 1622 Un atto non provvedimentale adottato dall'ANAC ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 50 del 2016, pur non essendo idoneo ex se ad arrecare un vulnus diretto ed immediato nella sfera del destinatario, lo diviene se e nella misura in cui integri la motivazione del provvedimento finale. Invero, la sua concreta lesività si manifesta solo nell'ipotesi in cui esso sia trasposto o richiamato nell'atto conclusivo del procedimento, potendo la sua incidenza sulla fattispecie essere valutata solo in relazione alla capacità di integrare la motivazione del provvedimento adottato dalla Stazione appaltante. Pertanto, nelle dette ipotesi di suddetta incidenza nella fattispecie concreta, esso è impugnabile unitamente al provvedimento finale che lo recepisce e del quale diviene presupposto o laddove esso diventi segmento procedimentale.
  • 15. Approfondimenti T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 19/02/2019, n. 162 Ancorché le linee guida n. 2 di Anac approvate con delibera n. 1005 di data 21 settembre 2016 e s.m. (Offerta economicamente più vantaggiosa) prevedano che per la verifica di anomalia la stazione appaltante debba far riferimento ai punteggi ottenuti dai ricorrenti all'esito della riparametrazione del punteggio, l'orientamento giurisprudenziale prevalente àncora diversamente l'applicazione dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2013 al punteggio "reale" iniziale dell'offerta, prima della sua riparametrazione. Ciò in quanto detto meccanismo costituisce un artificio matematico predisposto ai soli fini di assicurare un equilibrio tra il fattore prezzo e il fattore qualità. (accoglie il ricorso)
  • 18. Linee guida ANAC n. 4 1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera cccc) del Codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei contratti pubblici), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida. 1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
  • 20. Linee guida ANAC n. 4 1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia. Tale condizione non può essere ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto in questione quali, a titolo esemplificativo, l’importo dell’appalto, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, le caratteristiche tecniche dell’appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, tenendo anche conto, eventualmente, dell’esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Possono essere considerati, al riguardo, anche precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento. È necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le frontiere attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo.
  • 21. Linee guida ANAC n. 4 Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato e in particolare il principi di parità di trattamento e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità oltreché l'obbligo di trasparenza che ne deriva.
  • 22. Linee guida ANAC n. 4 2.1 Il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.
  • 24. Linee guida ANAC n. 4 2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato (articolo 28 bis d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) o convenzione di lottizzazione (articolo 28 l. 17 agosto 1942 n. 1150) o altri strumenti urbanistici attuativi. Quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 bis, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 36, comma 4, Codice dei contratti pubblici si applica unicamente quando il valore di tutte le opere di urbanizzazione, calcolato ai sensi dell’articolo 35, comma 9, Codice dei contratti pubblici, non raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria. 2.3 Si applica l’articolo 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici. 11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
  • 25. Linee guida ANAC n. 4 3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC in uno specifico atto regolatorio.
  • 26. Linee guida ANAC n. 4 3.2 Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza: a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  • 27. Linee guida ANAC n. 4 f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
  • 28. Linee guida ANAC n. 4 j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti; k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
  • 29. Linee guida ANAC n. 4 3.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
  • 30. Linee guida ANAC n. 4 3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).
  • 31. Linee guida ANAC n. 4 3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
  • 32. Linee guida ANAC n. 4 La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.
  • 33. Linee guida ANAC n. 4 3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente
  • 35. Approfondimenti Nelle gare pubbliche c.d. sotto soglia il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente e soprattutto che in ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 12/04/2019, n. 813
  • 36. Approfondimenti L'obbligo di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia è volto a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio. In particolare, per effetto del principio di rotazione l'impresa che in precedenza ha svolto un determinato servizio non ha più alcuna possibilità di vantare una legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura di gara per l'affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento. Cons. Stato Sez. V, 05/03/2019, n. 1524
  • 37. Approfondimenti Il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento, con la conseguenza che la regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti - il cui fondamento è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore - amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione. Cons. Stato Sez. V, 17/01/2019, n. 435
  • 38. Approfondimenti Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici c.d. "sotto-soglia" la stazione appaltante gode di un'ampia discrezionalità anche nella fase di individuazione delle ditte da consultare; inoltre, nelle anzidette procedure semplificate, l'amministrazione non ha alcun obbligo di invitare l'operatore uscente, trattandosi di una mera facoltà di cui, proprio per i principi di massima partecipazione e di rotazione, in caso di esercizio effettivo di essa la stazione appaltante deve dare motivato conto all'esterno, essendo tenuta a illustrare le ragioni del mancato contrasto con il principio di rotazione della scelta di invitare il precedente gestore. L'art. 36, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, disposizione speciale relativa alle gare "sotto soglia", nell'affermare il rispetto del principio di rotazione prevale sulla normativa sulle gare in generale e comporta che il precedente operatore debba essere normalmente escluso dall'affidamento. Negli appalti "sotto-soglia", il principio di rotazione si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata. T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 13/11/2018, n. 578
  • 39. Approfondimenti Il principio di rotazione degli affidamenti, stabilito per i contratti sotto soglia dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, deve considerarsi servente e strumentale rispetto al principio di concorrenza e non può risolversi in un ostacolo ad esso, con la conseguenza che, dunque, il precedente aggiudicatario che ha ben operato potrà partecipare alla gara se ciò rappresenta un'estensione della platea degli offerenti. T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 05/11/2018, n. 1574
  • 40. Linee guida ANAC n. 4 4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari. 4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici FAQ in materia di Contratti Pubblici
  • 41. Linee guida ANAC n. 4 4.2.1 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di: a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  • 42. Linee guida ANAC n. 4 b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  • 43. Linee guida ANAC n. 4 c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
  • 44. Dlgs 50/2016 Art. 80. (Motivi di esclusione) 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; …...
  • 45. Linee guida ANAC n. 4 4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. Da 0,01 euro fino a 5.000 euro
  • 46. Linee guida ANAC n. 4 4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. Da 5.001 euro fino a 20.000 euro
  • 47. Linee guida ANAC n. 4 4.2.4 Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012). Da 20.000 euro fino a 40.000 euro
  • 48. Linee guida ANAC n. 4 4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre …..
  • 49. Linee guida ANAC n. 4 A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere - alla comparazione dei listini di mercato - di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe - all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del principio di rotazione.
  • 50. Linee guida ANAC n. 4 4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato. Da 0,01 euro fino a 1.000 euro
  • 51. Linee guida ANAC n. 4 4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103. 11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
  • 52. Linee guida ANAC n. 4 4.4.1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. 4.4.2 Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
  • 53. Linee guida ANAC n. 4 5.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 4.1.2. 5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi: a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario; c) stipulazione del contratto.
  • 54. Approfondimenti Indagini di mercato Consultazione di elenchi Confronto competitivo Stipulazione
  • 55. Linee guida ANAC n. 4 5.1.1 Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7; b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
  • 56. Linee guida ANAC n. 4 5.1.2 L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
  • 57. Linee guida ANAC n. 4 5.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
  • 58. Approfondimenti TAR Trieste, 18.07.2018 n. 252 – nel caso di specie, l’Amministrazione ha omesso di dare corso alla prescritta pubblicazione dell’avviso, adempimento del quale (…) non viene fornita prova alcuna; – come correttamente evidenziato dal ricorrente, neppure sussistono nel caso di specie i presupposti (al di là del laconico riferimento all’urgenza di affidare il servizio) per dare corso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 50 del 2016; – in conclusione, la rilevata carenza della prescritta pubblicità dell’avviso rende del tutto inattendibile la procedura di selezione del contraente posta in essere dall’Amministrazione e, nel contempo, si dimostra direttamente lesiva della posizione del ricorrente, avendone illegittimamente precluso la partecipazione, nonostante egli risultasse in possesso dei titoli prescritti.
  • 60. Linee guida ANAC n. 4 5.1.5 L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento gli elementi essenziali del contratto i requisiti di idoneità professionale i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura i criteri di selezione degli operatori economici le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
  • 61. Linee guida ANAC n. 4 5.1.6 … L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie. … 5.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. 5.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
  • 62. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione R.D.O. Richiesta di offerta T.D. Trattativa Diretta O.D.A. Offerta di acquisto
  • 64. Rapporti fra procedure di acquisizione e strumenti
  • 65. Linee guida ANAC n. 4 5.2.1 Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici. … Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato o presenti nell’elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell’avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo.
  • 66. Linee guida ANAC n. 4 5.2.2 Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. .. la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco.
  • 67. Linee guida ANAC n. 4 5.2.4 La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori. 5.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’articolo 75, comma 3, del Codice dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.
  • 68. Linee guida ANAC n. 4 5.2.6 L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno: a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato; b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco; c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; f) la misura delle penali; g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; h) l’eventuale richiesta di garanzie; i) il nominativo del RUP;
  • 69. Linee guida ANAC n. 4 …. j) per gli affidamenti che non hanno un interesse transfrontaliero certo come identificato al punto 1.5, nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n.50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici: ………. l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; m) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all’apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
  • 70. Linee guida ANAC n. 4 5.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.
  • 71. Linee guida ANAC n. 4 5.3.1 Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 5.3.2 Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 5.3.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.
  • 72. Linee guida ANAC n. 4 6.1 I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
  • 73. Linee guida ANAC n. 4 6.3 Considerata l’ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell’intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l’individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. 6.4 Ai sensi dell’articolo articolo 32, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
  • 75. Approfondimenti Nell'ambito di un "Avviso pubblico" per la manifestazione di interesse per un appalto di servizi dal valore inferiore ad Euro 40.000,00, ossia un appalto che ben può essere aggiudicato direttamente (con adeguata motivazione) non vi è la necessità di consultare due o più ditte, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016. T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 06/12/2018, n. 1834 T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 03/12/2018, n. 753 Anche quando la stazione appaltante è obbligata a scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico essa non è esonerata dall'obbligo di esperire una indagine esplorativa o, almeno, di indicare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori, non potendosi distinguere tale ipotesi da quella nella quale il ricorso al mercato elettronico e alla procedura interamente telematica gestita da Consip sia facoltativo per la stazione appaltante. Cons. Stato Sez. III, 10/10/2018, n. 5833
  • 76. Approfondimenti Le scelte operate dalla Pubblica Amministrazione, in particolare quelle fondate su esercizio di discrezionalità tecnica, sono sindacabili in sede di legittimità solo laddove ricorrano le figure sintomatiche di eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza, ovvero per evidente contraddittorietà della motivazione, limiti entro cui la verifica che il giudice amministrativo deve compiersi, così evitando di svolgere un non previsto sindacato di merito, che attiene alla coerenza della scelta o misura adottata dalla Pubblica amministrazione con le premesse argomentative da essa stessa poste, evitando di giustapporre un distinto percorso argomentativo a quello già esplicitato dall'Amministrazione pubblica medesima. T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 16/11/2018, n. 1652
  • 77. Approfondimenti L'affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale. Si tratta di una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo. Una procedura competitiva per importi elevati è cosa diversa da una procedura a inviti per assegnare forniture, servizi o lavori di importo contenuto. Fino all'importo dei 40 mila euro, ferma restando la cornice dei principi generali, il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali, richiamati dall'art. 36, c. 2, lett. a) non determinano particolari limiti. Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata "diretta" prevista nell'art. 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi in particolare all'unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno), di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il problema di coniugare l'affidamento diretto con l'esigenza di una adeguata motivazione. T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 14/09/2018, n. 533
  • 78. Approfondimenti Ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, se l'affidamento "sotto soglia" si svolge previa procedura comparativa, l'applicazione del principio di rotazione è anticipata al momento della scelta dei soggetti da invitare .Ciò trova conferma nel confronto tra il c. 2, ove appunto si parla di "rotazione degli inviti", e il c. 1, ove, invece, si parla di "rotazione degli inviti e degli affidamenti": questo diverso modo di operare del principio si spiega considerando che, nel suo complesso, l'art. 36 disciplina sia le procedure caratterizzate dal confronto tra più imprese invitate dalla stazione appaltante (al c. 2, lett. b), sia quelle con "affidamento diretto" (al c. 2, lett. a), cioè non precedute da alcun confronto concorrenziale (consentite per importi inferiori o pari a 40.000 euro), nelle quali la rotazione è, ovviamente, concepibile solo in relazione all'affidamento della commessa e non in relazione alla fase degli inviti, la quale, semplicemente, non esiste. T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 22/05/2018, n. 492
  • 79. Approfondimenti Le stazioni appaltanti possano dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengano disciplinati, tra gli altri, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo all'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pp.aa. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. L'opportunità di indicare almeno tali criterî risponde all'esigenza di evitare che il ricorso al mercato elettronico, sia esso facoltativo o, come in questo caso, obbligatorio per le stazioni appaltanti, si presti comunque a facili elusioni della concorrenza, poiché la stazione appaltante deve selezionare, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criterî definiti nella determina a contrarre ovvero nell'atto equivalente. Si vuole così evitare che anche il ricorso a cataloghi del mercato elettronico o standardizzati, in uso presso le stazioni appaltanti, presti il fianco all'aggiramento dei principî atti ad assicurare imparzialità, trasparenza, e par condicio tra gli operatori economici, quando pure qualificati e iscritti in detti elenchi, con la scelta di eventuali operatori "graditi" da invitare finanche in tali elenchi. Cons. Stato Sez. III, 10/10/2018, n. 5833
  • 82. “Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00.” (art. 213 comma 13) Simone Chiarelli