“Quattro Sentenze”, foglio informativo rivolto ai soci dell’Associazione Forum Appalti che riporta le sentenze di maggior rilevanza per l’affidamento degli appalti pubblici.
1. Forum
APPALTI
Associazione senza scopo di lucro
per la condivisione di pratiche innovative negli appalti pubblici
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QUATTRO SENTENZE
( N. 8 del 6 novembre 2015 )
Nelle concessioni di servizi è legittimo estrarre a sorte le imprese
da invitare alla gara
Nell’affidamento delle concessioni di servizi, è legittima la scelta di
procedere all’individuazione delle cinque imprese ammesse alla
trattativa privata mediante sorteggio, trattandosi di criterio che, in
termini assoluti, garantisce il rispetto del principio d’imparzialità.
Nella fattispecie dedotta in giudizio, la trattativa privata era stata
preceduta da una manifestazione d’interesse aperta a tutti i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis ed era stata
espressamente disciplinata la durata della concessione nonché il
criterio selettivo (ammissione in gara di almeno cinque imprese e
individuazione del miglior offerente in base al maggior rialzo sul
canone annuale da corrispondere al Comune).
(Tar Sicilia, Catania, 4 novembre 2015, n. 2544)
Non è legittima l’aggiudicazione della gara disposta a favore
dell’ultimo classificato
È stato dichiarato illegittimo il provvedimento di aggiudicazione
disposto da un Comune che aveva escluso dalla gara i primi otto
concorrenti ed aveva aggiudicato, all’ultimo classificato, un appalto
con un oggetto parzialmente diverso rispetto a quello messo a gara: il
nono concorrente, infatti, nella relazione allegata alla domanda, si era
offerto di integrare l’attività di progettazione con quella relativa alla
stesura ed all’approvazione di uno strumento urbanistico, attività del
tutto estranea all’oggetto della procedura. Tale modo di procedere,
infatti, denota i sintomi dell’eccesso di potere per sviamento e
contraddittorietà tra atti, essendosi pervenuti al risultato di affidare un
appalto a un concorrente che non si era utilmente classificato in
graduatoria, in violazione della lex specialis e dei principi di
trasparenza, di parità di trattamento e di libera concorrenza.
(Tar Campania, Napoli, 3 novembre 2015, n. 5105)
È legittima una dichiarazione ex art. 38 “omnicomprensiva”
Il concorrente non può essere escluso dalla gara per il semplice fatto
di aver reso una dichiarazione che sia sostanzialmente
“omnicomprensiva” delle informazioni richieste dall’art. 38 Codice
2. Forum
APPALTI
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appalti e sia stata espressa in forma sintetica anziché analitica. È
noto, infatti, che le formule definitorie sintetiche non sono – per il
semplice fatto di essere tali – fisiologicamente e strutturalmente
meno efficaci e meno complete di quelle analitiche.
(Consiglio di Stato, 4 novembre 2015, n. 5038)
L’ANAC deve attivare il contraddittorio prima di iscrivere
un’impresa nel Casellario informatico
L’art. 38, lettera m-ter) del Codice appalti impone l’esclusione dalla
gara dei concorrenti che, essendo stati vittime dei reati puniti dagli
articoli 317 (Concussione) e 629 (Estorsione) del Codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, non hanno
denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria. Per poter comportare
l’esclusione dalla gara, la stessa norma prevede, inoltre, che:
1) la mancata denuncia dell’estorsione deve risultare dagli
indizi posti a base di una richiesta di rinvio a giudizio;
2) la causa di esclusione non opera se ricorre un’esimente
(esercizio di una facoltà legittima, adempimento di un
dovere, stato di necessità e legittima difesa): nella fattispecie,
trattandosi di omessa denuncia da parte di chi ha subito
un’estorsione da parte della criminalità organizzata di tipo
mafioso, l’esimente rilevante è, principalmente, lo stato di
necessità.
Tale norma non prevede, pertanto, un automatismo ma implica una
valutazione del caso concreto (anche con riferimento alla sussistenza
o meno delle esimenti), con la conseguenza che l’ANAC, prima di
procedere all’annotazione del fatto nel Casellario informatico, deve
avviare il contraddittorio con la società interessata, in ossequio a
quanto previsto dall’art. 8, comma 12 del D.P.R. n. 207 del 2010
nonché dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
(Tar Lazio, Roma, 2 novembre 2015, n. 12357)
Come si effettuano le verifiche all’interno del Casellario informatico dell’ANAC?
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