Modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori D.M. 07/03/2018 n.49
1. Modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
D.M. 07/03/2018 n.49
arch. Mario Loffredo
2. D.M. 07/03/2018 n.49
28 articoli suddivisi in 4 titoli
Disposizioni generali
Direttore dei lavori
Direttore dell’esecuzione dei
contratti relativi a servizi o
forniture
Disposizioni generali
Profili generali
Funzioni e compiti nella fase
preliminare
Funzione e compiti in fase di
esecuzione
Controllo amministrativo
contabile
NORMATIVA PRECEDENTE
DPR. 207/2010
NORMATIVA ATTUALE
D.M. 07/03/2018 N.49
3. PROFILI GENERALI
Ufficio della direzione dei lavori Il D.L. incaricato dalla stazione appaltante, può istituire un ufficio di direzione lavori costituito da:
• Direttore dei lavori
• Direttori operativi (architettura, impianti, strutture)
• Ispettori di cantiere (architettura, impianti, strutture)
L'ufficio di direzione lavori é preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo
le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali
Direttori operativi Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di
singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi
rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
Ispettori di cantiere Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in
conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una
sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento dei lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali
manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
4. PROFILI GENERALI
Rapporto tra il direttore dei lavori e:
Viene ribadito l’obbligo dell’esecutore di uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio,
fermo restando la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Altre figure
Strumenti per l’esercizio
dell’attività di direzione e controllo
NON ci sono variazioni, confermando la competenza del
D.L. nel:
• Emanazione degli ordini di servizio all’esecutore
• Autonomia in ordine al controllo tecnico
• Contabile
• Amministrativo dell’esecuzione dell’intervento
art.2 e art.3
5. FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE
Attestazione dello stato dei luoghi
Prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente il diretto dei lavori fornisce al RUP
l’attestazione dello stato dei luoghi
• Accessibilità delle aree
• Assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto
art.4 e art.5
In caso di modifica dello stato dei luoghi, il RUP può richiedere al D.L. un aggiornamento dell’attestazione
Consegna dei lavori
Per le amministrazioni statali il D.L. consegna:
• non oltre i 50 gg dalla data di approvazione del contratto e registrazione alla Corte di conti
• non oltre i 45 gg dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione non è richiesta
Il D.L. comunica all’esecutore il giorno
ed il luogo del sopralluogo per la
consegna, sottoscrivendo un verbale
con il termine per il compimento dei
lavori che sarà trasmesso al RUP.
Se l’esecutore non si presenta senza
giustificato motivo – la stazione appaltante
• Risolve il contratto
• Fissa una nuova data per la consegna
Se la consegna avviene in ritardo per
causa imputabile alla stazione appaltante –
l’esecutore può chiedere di recedere dal
contratto con richiesta di rimborso
6. FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE
Se l’istanza di recesso viene accolta, l’esecutore ha diritto di chiedere il rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore ai seguenti parametri da calcolare sull’importo netto dell’appalto:
• 1% per importi fino a 258’000 Euro
• 0,5% per l’eccedenza fino a 1’549’000 Euro
• 0,2% per la parte eccedente i 1’549’000 Euro
Comma 8 - Introduzione del processo di verbale di consegna redatto in contraddittorio con l’esecutore contenente l’indicazione
delle aree, locali, ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse.
Comma 9 - Inoltre, il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo
preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili.
In tale ultimo caso, l’esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritario delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Se al momento dellla realizzazione dei lavori previsti dal programma permangono le cause di indisponibilità, si applica la disciplina
relativa alla sospensione dei lavori.
art.5
7. FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE DI ESECUZIONE
Viene regolata la procedura di accettazione dei materiali, introducendo L’OBBLIGO, e non la facoltà (dpr.207/2010), per il D.L. e per
l’organo di collaudo, di disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale di appalto
Viene introdotto L’OBBLIGO, e non la facoltà (dpr.207/2010), per il D.L. di rifiutare i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in
cantiere o che non risultano conformi alla normativa tecnica.
Obbligo dell’esecutore di mettere in opera i materiali solo dopo l’accettazione definitiva del Direttore stesso.
art.6
art.7
Definizione delle funzioni del D.L. rispetto agli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore.
Il D.L. verifica la presenza in cantiere dei subappaltatori e REGISTRA, accertava (drp. 207/2010), eventuali contestazioni sulla regolarità
dei lavori eseguiti dal subappaltatore determinando la misura delle quote di pagamento corrispondenti alla prestazione oggetto di
contestazione.
8. FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE DI ESECUZIONE
art.8
Regola le modifiche, variazioni e varianti contrattuali, prevedendo:
Comma 3 - D.L. risponde dalle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni addizioni al progetto senza aver
ottenuto regolare autorizzazione.
Il decreto non prevede la disciplina, prima contenuta nell’art.161 drp.207/2010, relativa all’ipotesi in cui la variante in corso di esecuzione ecceda il
limite del quinto, con la possibilità, e non l’obbligo, per l’esecutore di accettare la prosecuzione dei lavori con la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo.
Reintrodotta la possibilità per il direttore dei lavori di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale,
comunicandolo preventivamente al RUP.
PREVISTA la disciplina delle varianti in diminuzione su proposta dell’esecutore, che devono
essere trasmesse dal direttore dei lavori al Rup unitamente al proprio parere, ai fini
autorizzatori.
Varianti che, in ogni caso, non possono alterare in maniera sostanziale il progetto e le
categorie di lavori
9. FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE DI ESECUZIONE
art.9
«Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa
disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto.»
Non contiene una disciplina specifica sulle modalità di contestazioni, da parte dell’esecutore, su aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori, nonché sulle modalità attraverso cui l’esecutore stesso può esercitare il diritto di iscrivere riserva nei documenti
contabili.
art.12
Comma 4 - SI AGGIUNGE, laddove l’esecutore ritenga cessate le cause di sospensione dei lavori, riscontrando l’inerzia
della PA, debba diffidare il RUP per iscritto a riprendere i lavori e a dare istruzioni al Direttore dei lavori affinché provveda in tal
senso. La diffida è condizione necessaria per l’iscrizione di riserva all’atto della ripresa dei lavori, ove l’esecutore intenda far
valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Comma 6 - SI AGGIUNGE, la responsabilità per il direttore dei lavori per un’eventuale sospensione illegittima ordinata per
circostanze non contemplate dall’art. 107 dpr.207/2010, perché non rientrante nei casi eccezionali previsti dalla normativa
vigente.
10. CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE
art.14
INTRODOTTO l’obbligo per il DL di trasmettere immediatamente lo stato di avanzamento al Rup, una volta che lo stesso
sia stato rilasciato nei termini e nelle modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto; spetta poi
al RUP l’emissione del certificato di pagamento.
INTRODOTTA la possibilità di prevedere un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta
ciascuna partita e la classifica secondo il rispetto l’articolo dell’elenco prezzi e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il
sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con indicazione della rispettiva
aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale.
Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciamo capo a fonti diverse di finanziamento, viene previsto
che la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separarla dei
relativi quadri economici
Per i lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto, viene prevista la liquidazione alla fine dei lavori di ciascun
esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti
11. CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE
DOCUMENTI CONTABILI
GIORNALE DEI LAVORI
LIBRETTI DI MISURA DELLE LAVORAZIONI E
DELLE PROVVISTE
REGISTRO DI CONTABILITA’ - RISERVE
CONTO FINALE DEI LAVORI
art.15 Modalità di funzionamento degli gli strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata,
L’articolo non contiene tuttavia indicazioni specifiche in relazione alla modalità di sottoscrizione dei documenti; nonché non indica
chiaramente i requisiti che la contabilità tenuta con software dedicato deve rispettare, per la certezza dei fatti contabili, della data degli
accadimenti, dei soggetti redattori, di coloro che li accettano e di coloro che ne devono essere a conoscenza.
15. REGISTRO CONTROLLI CALCESTRUZZO E ACCIAIO
Cantiere:
N. Data Ora T (°C) n. DDT Produttore cls
FPC
(si/no)
Posizione getto mc
N.
Prelievi
Contrassegno
Cl. di
Resistenza
Cl.
Consistenza
Cl.
Esposizione
Firma D.L. /
Assistente D.L.
TOTALE
Rev: 02
File:M13B
Registro controlli D.L: ELENCO GETTI / PRELIEVI CLS
Nota: Maturazione provini presso:
mc. Totali previsti:
foglio uno
File:M13B
Rev: 02
foglio due
N.
Data
consegna
n. DDT
Tipo di Fornitura
(es. staffe, ferri pil.,
ferri solaio, R.E.S.)
Ferriera
Quantita'
[kg]
Dichiarazione Centro
Trasformazione Ferro
a STC (SI/NO)
Dichiarazione del
giorno di Produzione
del centro di
Trasformazione
Tipo di
acciaio
N° Diametro
Firma D.L. /
Assistente D.L.
Registro controlli D.L: FORNITURA ACCIAIO
Prelievo Spezzoni
Cantiere: