2. Definizione: art. 152, commi 1, 2, 3.
• comma 3: “L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite
all’esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni da parte del Responsabile del
procedimento ovvero del Direttore dei lavori”.
• comma 1: “Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei
lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la
regolarità dei lavori, fissa l’ordine da eseguirsi nella loro esecuzione, quando
questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza
di lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento
delle lavorazioni.”
• comma 2: “Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal
Responsabile del Procedimento al Direttore lavori resta di competenza di
quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto”.
alessandro trevisanello
3. Interpretazione dell’art. 152
Gli ordini di servizio
sono
quindi sostanzialmente
di due tipi,
distinzione assolutamente rilevante:
Ordini di servizio del RUP al D.L.:
(allegato 3.1)
attraverso le disposizioni al D.L.,
il RUP esercita,
nell’ambito delle proprie funzioni,
il controllo sugli aspetti
di ordine contrattuale dell’appalto.
Ordini di servizio del D.L. all’App.:
(allegato 3.2)
attraverso le disposizioni all’Impresa
il D.L. esercita
il controllo sugli aspetti
tecnici ed economici dell’appalto,
garantendo la regolarità dei lavori.
alessandro trevisanello
4. Il Direttore dei lavori
L’organo tecnico
• Il Direttore dei lavori interviene quindi
limitatamente sul controllo tecnico ed
“economico”.
termine da intendersi come “contabile” più
che economico in senso generale, ossia
nell’accezione riportata all’art. 147:
“..Per il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
di ogni singolo intervento le stazioni
appaltanti istituiscono un ufficio di direzione
lavori..”.
• Deve quindi verificare esclusivamente che i
lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformità del progetto e del contratto (art.
148) ma non può impartire pertanto
disposizioni che determinino variazioni ai
contenuti del contratto che spettano
esclusivamente, a seconda dei casi, al RUP
od all’Ente Appaltante.
L’Ente Appaltante/RUP
L’organo negoziale
• Il RUP e l’Ente Appaltante intervengono
invece sul controllo degli aspetti che
assumono valenza contrattuale o che
comunque possono comportare
modifiche alle clausole contrattuali.
• Queste attività sono dunque in capo
esclusivamente al Responsabile del
Procedimento, nell’ambito e nei limiti delle
proprie funzioni, ed alla Stazione
Appaltante, organi appunto negoziali i quali,
a loro volta, ai sensi del comma 2,
demandano al Direttore dei lavori la
competenza in merito agli aspetti tecnici ed
economici (contabili).
• Il compito del Direttore lavori è quello
pertanto di interpretare il progetto in fase di
realizzazione apportando esclusivamente
lievi e limitati adattamenti (agli “aspetti di
dettaglio” che non sono considerati infatti
varianti) ma non può ad esempio ordinare
una variante senza il benestare della
Stazione Appaltante; quaora l’Appaltatore
eseguisse, su ordine del Direttore lavori,
una variante, in assenza del parere positivo
degli organi competenti, se ne assume
direttamente la responsabilità.
alessandro trevisanello
5. • L’ordine impartito deve essere descritto possibilmente in modo sintetico ma preciso
ed esaustivo; le motivazioni devono essere chiaramente espresse e documentate.
Non deve dare adito a fraintendimenti.
• L’ordine di servizio è datato e numerato progressivamente.
• L’ordine di servizio è redatto in due copie. L’Appaltatore restituisce firmata una copia
per avvenuta conoscenza.
• Gli ordini di servizio impartiti dal Direttore lavori devono essere sempre vistati dal
Responsabile del Procedimento.
• L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio,
come confermato all’art. 191”…L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare
sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli
atti contabili…”.
• L’Appaltatore ha però la facoltà, al fine di tutelare i propri interessi, di sottoscrivere
l’ordine di servizio con riserva.
• In ogni caso, a pena di decadenza, qualora abbia firmato l’ordine di servizio con
riserva, la riserva stessa deve essere iscritta nel registro di contabilità all’atto della
firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto della riserva stessa.
alessandro trevisanello
6. • L’ordine impartito deve essere descritto possibilmente in modo sintetico ma preciso
ed esaustivo; le motivazioni devono essere chiaramente espresse e documentate.
Non deve dare adito a fraintendimenti.
• L’ordine di servizio è datato e numerato progressivamente.
• L’ordine di servizio è redatto in due copie. L’Appaltatore restituisce firmata una copia
per avvenuta conoscenza.
• Gli ordini di servizio impartiti dal Direttore lavori devono essere sempre vistati dal
Responsabile del Procedimento.
• L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio,
come confermato all’art. 191”…L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare
sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli
atti contabili…”.
• L’Appaltatore ha però la facoltà, al fine di tutelare i propri interessi, di sottoscrivere
l’ordine di servizio con riserva.
• In ogni caso, a pena di decadenza, qualora abbia firmato l’ordine di servizio con
riserva, la riserva stessa deve essere iscritta nel registro di contabilità all’atto della
firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto della riserva stessa.
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