Nuovo numero di “Quattro Sentenze”, foglio informativo rivolto ai soci dell’Associazione Forum Appalti che riporta le sentenze di maggior rilevanza per l’affidamento degli appalti pubblici.
Appalti pubblici: i nuovi adempimenti operativi per le verifiche antimafia e ...
QUATTRO SENTENZE N. 1/2016
1. Forum
APPALTI
Associazione senza scopo di lucro
per la condivisione di pratiche innovative negli appalti pubblici
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QUATTRO SENTENZE
( N. 1 del 17 gennaio 2016 )
Prima tesi: la dichiarazione falsa non comporta sempre
l’esclusione dalla gara.
Nelle gare d’appalto un rilievo centrale è assunto dalla lex specialis,
poiché occorre distinguere i casi in cui essa richiede di dichiarare
tutte le condanne riportate rispetto a quelli in cui è genericamente
prevista una dichiarazione relativa all’assenza di cause impeditive:
nel secondo caso (dichiarazione generica di assenza di cause
impeditive), l’incompletezza della dichiarazione, nella quale non
venga fatta menzione di tutti i precedenti penali, non potrebbe
comportare l’esclusione ope legis dalla gara, se all’omissione non
corrisponda la sostanziale carenza del requisito. Il concorrente,
pertanto, potrebbe omettere di fare menzione dei precedenti
penali che non ritiene idonei a comprometterne, secondo l’id quod
plerumque accidit, la moralità professionale, cosicché non potrebbe
in ogni caso essere qualificata come falsa una dichiarazione
fondata su una valutazione di carattere soggettivo.
(Tar Lazio, Roma, sez. II-ter n. 173/2016)
Tesi opposta: se la dichiarazione resa in gara è falsa non si
applica il soccorso istruttorio.
L’omessa dichiarazione di una precedente risoluzione contrattuale
determina la falsità della dichiarazione resa in proposito dalla
società ricorrente e ne legittima, di per sé sola, l’esclusione. In tal
caso non c’è spazio per il “soccorso istruttorio” perché tale
istituto può essere invocato in caso di dichiarazione incompleta,
irregolare o addirittura mancante, non già nell’ipotesi – totalmente
diversa – di una dichiarazione esistente, ma scientemente
difforme dalla realtà.
(Tar Toscana n. 11/2016)
Condizioni per l’affidamento di lavori e servizi
complementari.
Con riguardo all’ipotesi di “lavori o servizi complementari” di cui
all’art. 57, comma 5, lett. a) Codice appalti, la possibilità di ricorso
alla negoziata è legittima in base ai seguenti presupposti, da
valutare rigidamente:
l’estraneità dei lavori o servizi rispetto ala contratto originario;
2. Forum
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l’imprevedibilità della circostanza che ne rende necessaria la
relativa esecuzione;
il rigido nesso di complementarietà tra prestazioni necessarie e
quelle originarie.
(Tar Calabria, Catanzaro n. 1287/2015)
Condizioni per l’affidamento degli appalti alle cooperative
sociali di tipo B.
Al fine di creare opportunità per i soggetti svantaggiati, l’art. 5
legge 8 novembre 1991, n. 381 ha consentito agli enti pubblici di
stipulare, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti
della pubblica amministrazione, convenzioni con le cooperative
sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di
beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui
importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. La
condizione indispensabile per procedere a questo tipo di
affidamento è l’iscrizione di tali cooperative all’apposito albo
istituito dalle Regioni.
(Tar Calabria, Catanzaro n. 3/2016)
TUTTI I PROBLEMI DELLA GARA:
DIALOGO TRA IMPRESE E PA
28 gennaio 2016 h. 15.00
Seminario gratuito
Organizzato con la Fondazione Scuola Nazionale Servizi
Con il patrocinio del Comune di Città di Castello
Qui il Programma
GLI APPALTI AGGREGATI DEI COMUNI:
SEMINARIO OPERATIVO
17 febbraio 2016 h. 9.00
Seminario gratuito
Con il patrocinio del Comune di Bastia Umbra
A breve il Programma