Il commercio di carne di rettile non è armonizzato dalla legislazione comunitaria e la sua importazione è vietata in alcuni Stati membri, mentre altri lo consentono a determinate condizioni.
Non essendo stati stabiliti requisiti specifici a livello UE, le modalità d’importazione sono fissate dai singoli Stati Membri.
Il commercio di carne di rettile non è armonizzato dalla legislazione comunitaria e la sua importazione è vietata in alcuni Stati membri, mentre altri lo consentono a determinate condizioni.
Non essendo stati stabiliti requisiti specifici a livello UE, le modalità d’importazione sono fissate dai singoli Stati Membri.
1. News 02/SA/2014
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi
Sono 54 le segnalazioni diffuse dal sistema di allerta rapido comunitario per alimenti
e mangimi (Rasff) durante la seconda settimana dell’anno.
L’elenco italiano si apre con una allerta per la presenza di mercurio in filetti di pesce
spada (Xiphias gladius) sottovuoto provenienti dalla Spagna.
Quattro i respingimenti alle frontiere effettuati dalle autorità italiane: piatti e bicchieri
in melammina cinesi per migrazione di formaldeide, norovirus(gruppoII) rilevato in
due lotti di vongole refrigerate (Ruditapes decussatus) provenienti dalla Tunisia,
migrazione di nichel in apribottiglie in acciaio inox dalla Cina.
Due notifiche di informazione (che non implicano un intervento urgente) segnalano
la presenza di mercurio in filetti di pesce spada (Xiphias gladius) sottovuoto e di
istamina in tonno sottovuoto provenienti dalla Spagna.
Questa settimana non vi sono notifiche riguardanti prodotti italiani esportati in altri
paesi.
(Fonte:www.sicurezzaalimentare.it )
Diossine, dal Ministero della Salute obblighi e requisiti per chi produce oli e grassi
Il Ministero della salute pubblica la circolare esplicativa del Regolamento europeo
225/2012. Previsti il riconoscimento degli stabilimenti e il monitoraggio
Obblighi e requisiti per produttori di oli vegetali e grassi miscelati. Questo il cuore
della circolare esplicativa pubblicata dal Ministero della Salutesull’applicazione
del Regolamento europeo 225/2012, concernente per l’appunto oli grassi, prodotti
derivati e mangimi che li contengono. In particolare, è stata sottolineata
l’importanza del riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato, a
scopo mangimistico, questi prodotti e il monitoraggio obbligatorio delle diossine in
autocontrollo da parte dei diversi soggetti interessati in attività di questo genere.
Si tratta soprattutto dei produttori di derivati degli oli vegetali e grassi miscelati, che
devono rispondere a specifici requisiti per la produzione, lostoccaggio, il trasporto e
2. i test obbligatori per la presenza negli stessi di diossine. Pertanto, è specificato nel
testo in questione che i prodotti derivati dagli oli vegetali si ottengono dai processi di
lavorazione dell’olio grezzo vegetale. Quello recuperato, invece, dagli oli vegetali è
l’usato vegetale di cucina raccolto da industrie alimentari il cui status legale non è
chiaramente definito. Pertanto, viste le discussioni ancora in corso presso la
Commissione europea e fintanto che non saranno fornite, a livello comunitario,
precise indicazioni in merito, si ritiene necessario non ammetterne l’uso
nell’alimentazione animale.
Gli oli usati di cucina di origine animale o contenenti sottoprodotti di origine animale
dovranno invece essere utilizzati in maniera conforme rispetto a quanto previsto dai
Regolamenti “Sottoprodotti”, con il divieto di impiego per gli animali di allevamento.
Laddove non sia possibile accertare l’origine degli oli usati l’uso nell’alimentazione
animale è vietato. Gli stabilimenti impegnati nella miscelazione di grassi che
immettono sul mercato prodotti destinati all’alimentazione degli animali dovranno
inoltre tenerli fisicamente separati da tutti gli altri destinati a scopi diversi.
Importante anche l’etichettatura dei vari prodotti contenenti questo genere di
sostanze, con la precisa indicazione della loro destinazione. Se il produttore dichiara
che una determinata partita non è destinata all’alimentazione animale ed
umana,non può esserci alcuna modifica da parte di altri operatori nelle fasi
successiva della filiera.
(Fonte:http://www.ambientemagazine.esiasrl.it)
Guida Anticontraffazione alimentare: al servizio del consumatore
Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato un guida, suddivisa
tematicamente per prodotti alimentari, allo scopo di insegnare al consumatore
come individuare il “falso” alimentare.I prodotti alimentari sono quelli tipici della
tradizione italiana, e proprio per questo più imitati e falsificati: dall’olio extravergine,
al pomodoro, alla pasta, ma anche-fenomeno più recente- il pescato.
Proposto sotto lo slogan “Io non voglio il falso”, la guida.
Il rapporto sottolinea come “la contraffazione alimentare genera danni economici
al consumatore, alle imprese, allo Stato, ma anche alla salute pubblica, dal
momento che possono essere distribuiti alimenti che contengono sostanze nocive.”
E ancora: “nel caso di frode (…) il prodotto alimentare contraffatto:
_è realizzato senza rispettare standard di sicurezza, qualità ed efficacia;
_può utilizzare ingredienti corretti, ma di provenienza ignota;
_taluni ingredienti importanti possono essere assenti, o possono essere sostituiti con
ingredienti meno costosi.
Seguono poi consigli su cosa fare per evitare la frode:
1. leggere attentamente le etichette
2. prestare attenzione alla provenienza
3. fare attenzione al rapporto qualità/prezzo
4. collaborare con gli organismi competenti sul controllo per segnalare
anomalie.
3. Infine, una carrellata degli esempi di frodi alimentari più diffuse:
carni contenenti sostanze non consentite o in quantità superiori a quelle
consentite (ormoni, farmaci, ecc.);
_ carni di qualità diversa, tagli meno pregiati;
_ specie diverse da quelle dichiarate (settore ittico e carni);
_ prodotti trattati con additivi non consentiti;
_ prodotti ittici allevati venduti per pescati;
_ annacquamento dei prodotti;
_ ricostituzione latte in polvere;
_ impiego di latte di minor pregio o colostro;
_ aggiunta di acqua ossigenata al latte;
_ uso di additivi e aromi non consentiti
Il sito del Ministero mette poi a disposizione due numeri di contatto per segnalare
presunte contraffazioni, anche da parte dei cittadini
CALL CENTER ANTICONTRAFFAZIONE +39 06.47055800
FAX ANTICONTRAFFAZIONE +39 06.47055750
(Fonte:www.sicurezzaalimentare.it )
Biocarburanti e bioliquidi: un’opportunità per la filiera alimentare
Sono numerosi gli operatori della filiera agro-alimentare che prestano orecchio in
questo periodo alla discussione sui biocarburanti e sulle opportunità di mercato che
questi aprono.
In linea generale, infatti, ogni Produttore Feed & Food può avere un sotto-prodotto
riutilizzabile nella filiera di produzione di bioliquidi e biocarburanti. Basti pensare ad
aziende produttrici quali distillerie con produzione di feccia e vinaccia, ai macelli, ai
produttori di biomassa solida come produttori cerealicoli, oleifici, caseifici.
Per l’azienda agroalimentare che decide di entrare con successo nel settore dei
biocarburanti è fondamentale però affrontare la sfida della sostenibilità.
La chiave di mercato, infatti, è poter dichiarare il proprio prodotto come
“sostenibile”.
La certificazione dei requisiti di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi è infatti
condizione necessaria affinchè il loro utilizzo venga riconosciuto come valido ai fini
del raggiungimento dell'obiettivo percentuale di utilizzo posto a livello comunitario a
carico
dello
Stato
membro.
I biofuel che non rispettano questi requisiti non avranno di fatto un mercato.
(Fonte: Bureauveritas)