News 16/SA/2016
Lunedì, 18 aprile 2016
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi
Nella settimana n.16 del 2016 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 48 (7 quelle inviate dal Ministero
della salute italiano).
Tra i casi di allerta l'Italia segnala: presenza di mercurio in pesce spada decongelato
proveniente dalla Spagna; ocratossina A in pepe, peperoncino, curcuma in polvere
e citronella dalla Thailandia; mercurio in lombi di pesce spada sottovuoto e
refrigerati dalla Spagna.
Un solo caso di respingimenti alle frontiere avente ad oggetto Salmonella in
preparazioni di carne di tacchino dal Brasile.
Nella lista delle informative sui prodotti diffusi in Italia che non implicano un
intervento urgente troviamo: Salmonella in cosce di pollo e fusti di pollo refrigerati
dai Paesi Bassi; alto contenuto di solfiti in gamberi cotti provenienti dall' Ecuador,
attraverso la Spagna ; presenza di norovirus in ostriche vive provenienti dalla
Francia.
Tre le segnalazioni di esportazioni italiane in altri paesi: la Finlandia segnala la
presenza di Salmonella Havana in torte contenenti oio di soia dall'Italia.
Fonte: rasff.eu
I distributori automatici di snack e bibite sono soggetti all’autocontrollo alimentare?
Nell’ambito di un evento un professionista del settore Sicurezza degli Alimenti mi ha
chiesto se i fabbricanti di Distributori Automatici di alimenti confezionati e di
bevande e gli OSA dovevano ottemperare a quanto previsto dal sistema HACCP.
Di seguito cercherò di dare una sintetica e chiara risposta.
RISPOSTA
L’applicazione del sistema HACCP è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 852/2004 il
quale nell’articolo 1 (“Ambito di applicazione”), di seguito riportato, stabilisce le
norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari (comma 1) e quali
produzioni/fasi ne sono escluse (comma 2).
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004
del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
sull’Igiene dei prodotti alimentari
CAPO INORME GENERALI
Articolo 1Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti
alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in
particolare dei seguenti principi:
a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore
del settore alimentare;
b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena
alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;
c) è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non
possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in
particolare per quelli congelati;
d) l’applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP,
unitamente all’applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la
responsabilità degli operatori del settore alimentare;
e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli
operatori del settore alimentare nell’osservanza delle norme d’igiene a tutti i livelli
della catena alimentare e nell’applicazione dei principi del sistema HACCP;
f) è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo
delle temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi;
g) è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi
standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti.
Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi
restando requisiti più specifici relativi all’igiene degli alimenti.
1.Il presente regolamento non si applica:
a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti
destinati al consumo domestico privato;
c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al
consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il
consumatore finale.
d) ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella definizione di impresa del
settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina
o di collagene.
Gli Stati membri stabiliscono, in conformità della legislazione nazionale, norme che
disciplinano le attività di cui al paragrafo 2, lettera c). Siffatte norme nazionali
garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
Da una attenta analisi dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 852/2004 appare
evidente quanto di seguito indicato:
•che la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari va garantita lungo tutta la
catena alimentare di conseguenza anche durante
l’esposizione/distribuzione/vendita dei prodotti confezionati presenti nei
Distributori Automatici (“Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti”).
Ovviamente in queste apparecchiature il fattore di rischio più importante da
tenere sotto controllo spesso è la temperatura (art. 1, comma c) che secondo
l’alimento presente deve essere di refrigerazione (+4°C) o poco più alta. Altri
potenziali rischi possono essere il mancato rispetto dei termini di scadenza dei
prodotti alimentari, l’integrità delle confezioni e la presenza di infestanti (insetti
e roditori);
•che i Manuali di Corretta Prassi Igienica (art. 1, comma e) fungono da utili strumenti
per gli OSA e per l’applicazione da parte di questi del sistema HACCP a tutti i
livelli della catena alimentare quindi anche nell’ambito dell’utilizzo dei
Distributori Automatici;
•che nel comma 2, dell’art. 1, i Distributori Automatici non sono elencati tra le fasi
verso le quali non si applica il Regolamento (CE) n. 852/2004;
•che la responsabilità sulla sicurezza degli alimenti incombe soprattutto sugli OSA.
Ovviamente i punti sopra elencati risultano essere più incisivi e degni di maggiore
attenzione igienico-sanitaria nel caso di Distributori Automatici di miscele di
bevande e/o che preparano bevande calde/fredde (caffè, tè, latte caldo,
cappuccino, ecc.).
Per ulteriori indicazioni sui Distributori Automatici si consiglia la lettura dell’Allegato II
(Capitolo III) del Regolamento (CE) n. 852/2004. (Articolo di Prof. Luciano O.Atzori)
Fonte: alimentiesicurezza.it
Latte con aflatossine cancerogene: scattano i sequestri in Veneto per 5000 forme di
formaggio. Dopo lo scandalo in Lombardia continuano le indagini di Asl e Nas.
Dopo l’operazione dei Nas in Lombardia sul formaggio destinato a diventare Grana
Padano preparato utilizzando latte con un contenuto elevato di micotossine (*)
adesso le indagini si sono spostate in Veneto e in Emilia Romagna.
Il primo caso di cui si ha notizia riguarda laLatteria Soligo (già protagonista di
un’altravicenda) che nel corso di autocontrolli invia un campione di latte al
laboratorio Chelab di Treviso (da pochi mesi acquisito dalla società Mérieux
NutriSciences) riscontrando una quantità di aflatossine M1 superiore rispetto ai 50
nanogrammi per kg permessi dal reg. CE 1881/2006. A questo punto la Latteria
Soligo ripete le analisi e invia una nuova campionatura che non evidenzia
anomalie, per cui il latte è assegnato al caseificio. Una parte viene trasformata in 80
forme di formaggio Breganze che dopo una breve stagionatura è venduta in alcuni
supermercati del Veneto. Altre 12 forme di formaggio sono lavorate e spedite al
magazzino di stagionatura destinate a diventare Grana Padano. Si arriva così al 5
aprile 2016 quando Nas e Asl, sulla base delle carte fornite dal laboratorio Chelab di
Treviso, scoprono l’eccesso di aflatossine rilevato nel mese di agosto e sequestrano
le 12 forme. La questione è delicata perché secondo la norma il superamento dei
limiti di aflatossine nel latte deve essere segnalato alle autorità sanitarie entro 12 ore
e avviato alla distruzione. Il latte inidoneo non può essere diluito con altro latte
idoneo per abbassare i valori e rendere la partita commerciabile come viene fatto
in modo illecito da chi (produttori di latte e anche qualche caseificio) vuole evitare
perdite economiche. Anche la stalla che fornisce latte contaminato da aflatossine
viene posta in quarantena fino a quando i valori non rientrano nella norma.
L’azione dei Nas in Veneto prosegue e il 7 aprile scatta il blocco di 5.039 forme di
formaggio prodotte nel caseificio della Cooperativa Agricola Produttori latte di
Nogarole Vicentino. Anche in questo caso “il sequestro si è reso necessario in
quanto trattasi di sostanze alimentari da sottoporre a ulteriori accertamenti
necessari per la tutela della salute pubblica in considerazione del potenziale
inquinamento da aflatossine nella filiera lattiero casearia non essendo state
rispettate le procedure operative per la prevenzione e gestione del rischio”. In altre
parole sembra che l’azione dei Nas sia scattata dopo avere riscontrato anomalie
nelle analisi del latte eseguiti nei laboratori. Purtroppo non siamo di fronte a casi
isolati secondo le nostre fonti l’operazione dei Nas si è estesa anche in Emilia-
Romagna e i caseifici coinvolti sono tanti.
Il Consorzio del Grana Padano da noi sentito precisa che il formaggio nei magazzini
di stagionatura diventa Grana Padano solo se supera le rigide verifiche previste
dall’organismo di controllo incaricato dal Ministero dell’agricoltura, il Csqa e quelle
del Consorzio di Tutela. Per il momento a seguito di queste indagini dei Nas in
Lombardia (dove sono stati coinvolti una trentina di caseifici) e in Veneto nessuna
forma è arrivata sul mercato perché la stagionatura dura come minimo 9 mesi e il
latte contaminato risale al mese di agosto 2015. I consumatori possono quindi
acquistare tranquillamente. In ogni caso il Consorzio in questa vicenda si è costituito
parte civile e querelerà chi in modo consapevole ha diluito con latte idoneo il latte
con aflatossine fuori limite per rientrare nei limiti di legge. Secondo il Consorzio il
formaggio prodotto in modo consapevole con latte fuori norma dovrebbe essere
distrutto. Il concetto è giusto anche se trattandosi di formaggio edibile e con valori
di aflatossine nella norma, forse varrebbe la pena destinarlo a collettività, onlus o
strutture di volontariato che si occupano di ristorazione. (Articolo di Roberto La Pira)
Fonte: ilfattoalimentare.it
latte contaminato risale al mese di agosto 2015. I consumatori possono quindi
acquistare tranquillamente. In ogni caso il Consorzio in questa vicenda si è costituito
parte civile e querelerà chi in modo consapevole ha diluito con latte idoneo il latte
con aflatossine fuori limite per rientrare nei limiti di legge. Secondo il Consorzio il
formaggio prodotto in modo consapevole con latte fuori norma dovrebbe essere
distrutto. Il concetto è giusto anche se trattandosi di formaggio edibile e con valori
di aflatossine nella norma, forse varrebbe la pena destinarlo a collettività, onlus o
strutture di volontariato che si occupano di ristorazione. (Articolo di Roberto La Pira)
Fonte: ilfattoalimentare.it

News SA 16 2016

  • 1.
    News 16/SA/2016 Lunedì, 18aprile 2016 Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi Nella settimana n.16 del 2016 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 48 (7 quelle inviate dal Ministero della salute italiano). Tra i casi di allerta l'Italia segnala: presenza di mercurio in pesce spada decongelato proveniente dalla Spagna; ocratossina A in pepe, peperoncino, curcuma in polvere e citronella dalla Thailandia; mercurio in lombi di pesce spada sottovuoto e refrigerati dalla Spagna. Un solo caso di respingimenti alle frontiere avente ad oggetto Salmonella in preparazioni di carne di tacchino dal Brasile. Nella lista delle informative sui prodotti diffusi in Italia che non implicano un intervento urgente troviamo: Salmonella in cosce di pollo e fusti di pollo refrigerati dai Paesi Bassi; alto contenuto di solfiti in gamberi cotti provenienti dall' Ecuador, attraverso la Spagna ; presenza di norovirus in ostriche vive provenienti dalla Francia. Tre le segnalazioni di esportazioni italiane in altri paesi: la Finlandia segnala la presenza di Salmonella Havana in torte contenenti oio di soia dall'Italia. Fonte: rasff.eu I distributori automatici di snack e bibite sono soggetti all’autocontrollo alimentare? Nell’ambito di un evento un professionista del settore Sicurezza degli Alimenti mi ha chiesto se i fabbricanti di Distributori Automatici di alimenti confezionati e di bevande e gli OSA dovevano ottemperare a quanto previsto dal sistema HACCP. Di seguito cercherò di dare una sintetica e chiara risposta. RISPOSTA L’applicazione del sistema HACCP è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 852/2004 il quale nell’articolo 1 (“Ambito di applicazione”), di seguito riportato, stabilisce le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari (comma 1) e quali produzioni/fasi ne sono escluse (comma 2). REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO
  • 2.
    del 29 aprile2004 sull’Igiene dei prodotti alimentari CAPO INORME GENERALI Articolo 1Ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi: a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare; b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria; c) è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per quelli congelati; d) l’applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all’applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare; e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell’osservanza delle norme d’igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell’applicazione dei principi del sistema HACCP; f) è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi; g) è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti. Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all’igiene degli alimenti. 1.Il presente regolamento non si applica: a) alla produzione primaria per uso domestico privato; b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale. d) ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene.
  • 3.
    Gli Stati membristabiliscono, in conformità della legislazione nazionale, norme che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2, lettera c). Siffatte norme nazionali garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Da una attenta analisi dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 852/2004 appare evidente quanto di seguito indicato: •che la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari va garantita lungo tutta la catena alimentare di conseguenza anche durante l’esposizione/distribuzione/vendita dei prodotti confezionati presenti nei Distributori Automatici (“Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti”). Ovviamente in queste apparecchiature il fattore di rischio più importante da tenere sotto controllo spesso è la temperatura (art. 1, comma c) che secondo l’alimento presente deve essere di refrigerazione (+4°C) o poco più alta. Altri potenziali rischi possono essere il mancato rispetto dei termini di scadenza dei prodotti alimentari, l’integrità delle confezioni e la presenza di infestanti (insetti e roditori); •che i Manuali di Corretta Prassi Igienica (art. 1, comma e) fungono da utili strumenti per gli OSA e per l’applicazione da parte di questi del sistema HACCP a tutti i livelli della catena alimentare quindi anche nell’ambito dell’utilizzo dei Distributori Automatici; •che nel comma 2, dell’art. 1, i Distributori Automatici non sono elencati tra le fasi verso le quali non si applica il Regolamento (CE) n. 852/2004; •che la responsabilità sulla sicurezza degli alimenti incombe soprattutto sugli OSA. Ovviamente i punti sopra elencati risultano essere più incisivi e degni di maggiore attenzione igienico-sanitaria nel caso di Distributori Automatici di miscele di bevande e/o che preparano bevande calde/fredde (caffè, tè, latte caldo, cappuccino, ecc.). Per ulteriori indicazioni sui Distributori Automatici si consiglia la lettura dell’Allegato II (Capitolo III) del Regolamento (CE) n. 852/2004. (Articolo di Prof. Luciano O.Atzori) Fonte: alimentiesicurezza.it Latte con aflatossine cancerogene: scattano i sequestri in Veneto per 5000 forme di formaggio. Dopo lo scandalo in Lombardia continuano le indagini di Asl e Nas. Dopo l’operazione dei Nas in Lombardia sul formaggio destinato a diventare Grana Padano preparato utilizzando latte con un contenuto elevato di micotossine (*)
  • 4.
    adesso le indaginisi sono spostate in Veneto e in Emilia Romagna. Il primo caso di cui si ha notizia riguarda laLatteria Soligo (già protagonista di un’altravicenda) che nel corso di autocontrolli invia un campione di latte al laboratorio Chelab di Treviso (da pochi mesi acquisito dalla società Mérieux NutriSciences) riscontrando una quantità di aflatossine M1 superiore rispetto ai 50 nanogrammi per kg permessi dal reg. CE 1881/2006. A questo punto la Latteria Soligo ripete le analisi e invia una nuova campionatura che non evidenzia anomalie, per cui il latte è assegnato al caseificio. Una parte viene trasformata in 80 forme di formaggio Breganze che dopo una breve stagionatura è venduta in alcuni supermercati del Veneto. Altre 12 forme di formaggio sono lavorate e spedite al magazzino di stagionatura destinate a diventare Grana Padano. Si arriva così al 5 aprile 2016 quando Nas e Asl, sulla base delle carte fornite dal laboratorio Chelab di Treviso, scoprono l’eccesso di aflatossine rilevato nel mese di agosto e sequestrano le 12 forme. La questione è delicata perché secondo la norma il superamento dei limiti di aflatossine nel latte deve essere segnalato alle autorità sanitarie entro 12 ore e avviato alla distruzione. Il latte inidoneo non può essere diluito con altro latte idoneo per abbassare i valori e rendere la partita commerciabile come viene fatto in modo illecito da chi (produttori di latte e anche qualche caseificio) vuole evitare perdite economiche. Anche la stalla che fornisce latte contaminato da aflatossine viene posta in quarantena fino a quando i valori non rientrano nella norma. L’azione dei Nas in Veneto prosegue e il 7 aprile scatta il blocco di 5.039 forme di formaggio prodotte nel caseificio della Cooperativa Agricola Produttori latte di Nogarole Vicentino. Anche in questo caso “il sequestro si è reso necessario in quanto trattasi di sostanze alimentari da sottoporre a ulteriori accertamenti necessari per la tutela della salute pubblica in considerazione del potenziale inquinamento da aflatossine nella filiera lattiero casearia non essendo state rispettate le procedure operative per la prevenzione e gestione del rischio”. In altre parole sembra che l’azione dei Nas sia scattata dopo avere riscontrato anomalie nelle analisi del latte eseguiti nei laboratori. Purtroppo non siamo di fronte a casi isolati secondo le nostre fonti l’operazione dei Nas si è estesa anche in Emilia- Romagna e i caseifici coinvolti sono tanti. Il Consorzio del Grana Padano da noi sentito precisa che il formaggio nei magazzini di stagionatura diventa Grana Padano solo se supera le rigide verifiche previste dall’organismo di controllo incaricato dal Ministero dell’agricoltura, il Csqa e quelle del Consorzio di Tutela. Per il momento a seguito di queste indagini dei Nas in Lombardia (dove sono stati coinvolti una trentina di caseifici) e in Veneto nessuna forma è arrivata sul mercato perché la stagionatura dura come minimo 9 mesi e il
  • 5.
    latte contaminato risaleal mese di agosto 2015. I consumatori possono quindi acquistare tranquillamente. In ogni caso il Consorzio in questa vicenda si è costituito parte civile e querelerà chi in modo consapevole ha diluito con latte idoneo il latte con aflatossine fuori limite per rientrare nei limiti di legge. Secondo il Consorzio il formaggio prodotto in modo consapevole con latte fuori norma dovrebbe essere distrutto. Il concetto è giusto anche se trattandosi di formaggio edibile e con valori di aflatossine nella norma, forse varrebbe la pena destinarlo a collettività, onlus o strutture di volontariato che si occupano di ristorazione. (Articolo di Roberto La Pira) Fonte: ilfattoalimentare.it
  • 6.
    latte contaminato risaleal mese di agosto 2015. I consumatori possono quindi acquistare tranquillamente. In ogni caso il Consorzio in questa vicenda si è costituito parte civile e querelerà chi in modo consapevole ha diluito con latte idoneo il latte con aflatossine fuori limite per rientrare nei limiti di legge. Secondo il Consorzio il formaggio prodotto in modo consapevole con latte fuori norma dovrebbe essere distrutto. Il concetto è giusto anche se trattandosi di formaggio edibile e con valori di aflatossine nella norma, forse varrebbe la pena destinarlo a collettività, onlus o strutture di volontariato che si occupano di ristorazione. (Articolo di Roberto La Pira) Fonte: ilfattoalimentare.it