News 30/SA/2017
Lunedì, 24 Luglio 2017
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi
Nella settimana n.29 del 2017 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 51 (6 quelle inviate dal Ministero
della salute italiano).
Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano notificati: dall’Italia per Escherichia coli
produttrici di shigatossine in manzo congelato proveniente dal Brasile e per scarso
controllo della temperatura (tra -8.3 and -12.3 °C) di polpo intero congelato
(Octopus membranaceus) proveniente dall’ India; dalla Germania per aflatossine in
nocciole kernels provenienti dalla Turchia e per Salmonella enterica ser. Agona,
Salmonella enterica ser. Orion e Salmonella enterica ser. Schwarzengrund in semi di
sesamo provenienti dall’India; dal Regno Unito per Salmonella in foglie di betel
provenienti dall’ India, per aflatossine in nocciole a base di noci sbollentate
provenienti dalla Cina, per scarso controllo della temperatura – rottura della
catenda del freddo - (approssimativamente 9°C) di torte di pesce congelato, dita di
pesce, bastoncini di pesce, crostini croccanti e burger di filetto di nasello crumbato
provenienti dal Sud Africa e per aflatossine in arachidi sbollentate provenienti dalla
Cina; dall’Olanda per Salmonella in mezzi petti di pollo salato congelato
provenienti dal Brasile, per Salmonella in cosce di tacchino speziato provenienti dal
Brasile e per cadmio (1.9 mg/kg - ppm) in calamaro jumbo congelato (Dosidicus
gigas) proveniente dall’ Ecuador; dalla Spagna per scarso controllo della
temperatura (Tra -6.8 and -3 °C) di sogliola congelata (Solea vulgaris) proveniente
dal Senegal e per scarso controllo della temperatura (tra -6.6 e -8.3 °C) di tonno
giallo congelato (Thunnus albacares) proveniente da Papua Nuova Guinea; dal
Belgio per aflatossine in pistacchi tostati provenienti dalla Turchia e per Salmonella in
preparazione di carne di pollame congelata proveniente dal Brasile; dalla Spagna
per sostanza proibita nitrofurano (metabolita) furazolidone (AOZ) in gamberi
sgusciati crudi congelati (Penaeus vannamei) provenienti dall’ India; dall’Irlanda per
Salmonella in filetti di petto di pollo salato congelato provenienti dal Brasile.
Allerta notificati dall’ Italia per: Listeria monocytogenes (serotype 1/2b) in filetti di
tilapia di sushi congelati provenienti da Taiwan, via Germania e per Salmonella in
salsicce stagionate refrigerate provenienti dall’ Italia.
Allerta notificati: dalla Francia per conta troppo alta di Escherichia coli in cozze vive
provenienti dalla Francia, per Listeria monocytogenes in tarama proveniente dalla
Romania e per Listeria monocytogenes in prosciutto affettato refrigerato
proveniente dall’Italia, via Monaco; da Cipro per sostanza non autorizzata
yohimbina in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti, via Grecia; dal
Regno Unito per crescita potenziale di Clostridium botulinum in haggis scozzesi
refrigerati e prodotti budino provenienti dal Regno Unito; dalla Danimarca per
frammento di vetro in sugo per pasta proveniente dall’Italia e per alto contenuto di
vitamina B6 in bevanda energetica di origine sconosciuta, via Olanda; dalla
Repubblica Ceca per frammenti di vetro in salsa tartara in vaso di vetro proveniente
dalla Polonia.
Nella lista delle informative troviamo notificate: dalla Germania per frammenti di
vetro in semi di melograno provenienti dall’Olanda e per ossido di piombo in
mangime singolo per cani proveniente dalla Germania; dalla Francia per mercurio
in lombi di pesce spada refrigerato provenienti dalla Francia, con materia prima del
Marocco, via Spagna; dal Regno Unito per importazione illegale di spaghetti di riso
Liuzhou a base di lumache di fiume provenienti dalla Cina, per conta troppo alta di
Escherichia coli in fasolari comuni provenienti dal Regno Unito; dalla Danimarca per
crema di limone proveniente dal Regno Unito, via Belgio infestata da muffe, per
Campylobacter jejuni in carne di pollo refrigerata proveniente dalla Polonia, via
Germania; dalla Repubblica Ceca per migrazione di formaldeide da ciotola di
plastica proveniente dalla Cina, via Olanda; dal Belgio per cadmio in spinaci
provenienti dall’Olanda e per conta troppo alta di Enterobacteriaceae in cibo
crudo animale per gatto proveniente dall’ Olanda; dalla Polonia per iprodione in
porro proveniente dal Belgio; dall’Olanda per clorpirifos in pesche provenienti dal
Sud Africa, per Salmonella in pasto ovino proveniente dalla Nuova Zelanda; da
Latvia per presenza di DNA ruminante in mangime per pesci proveniente dalla
Lituania; dalla Romania per clorpirifos in peperoni provenienti dalla Turchia.
Fonte: rasff.eu
Tra 6 mesi obbligatorio indicare nella pasta l’origine del grano duro. Bruxelles
però boccia la proposta italiana, ma la norma viene approvata in tutta fretta
per decreto.
Ieri sera a Bruxelles si è diffusa la notizia che la Commissione aveva bocciato la
proposta italiana di indicare sulle etichette della pasta l’origine del grano duro, e
che il parere sarà ufficializzato tra un paio di settimane. La richiesta italiana,
supportata dai ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo
economico Carlo Calenda, era stata inviata qualche mese fa, sperando di portare
a casa un risultato positivo come era successo per il latte. Secondo fonti accreditate
però il progetto italiano di indicare con chiarezza sulle confezioni di pasta secca
prodotte in Italia il Paese, non ha avuto parere positivo ed è saltato. In attesa della
pubblicazione ufficiale previsto per il 12 agosto, i due ministri italiani questa mattina
hanno deciso di firmare un decreto che va in direzione opposta, prevedendo entro
180 giorni l’obbligo di indicare l’origine del grano duro e del riso sulle etichette. Il
provvedimento avrà una durata sperimentale di due anni. Si tratta di una mossa a
sorpresa decisa in un incontro tra i due ministeri che crea un certo imbarazzo. È
facile prevedere in questo confronto una forzatura da parte italiana e il probabile
avvio di una procedura di infrazione contro il nostro Paese, che però si risolverà tra
un anno o più. Nel frattempo entrerà in vigore, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale, il nuovo decreto sull’etichettatura obbligatoria.
Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia
dovranno avere - indicare in etichetta il Paese di coltivazione del grano (nome del
Paese nel quale il grano viene coltivato) e il Paese di molitura (nome del paese in
cui il grano è stato macinato). Se queste fasi avvengono in più Paesi possono essere
utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi non UE,
Paesi UE e non UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese,
come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non
UE”. Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso debbano essere indicati: il
Paese di coltivazione del riso, il Paese di lavorazione e quello di confezionamento.
Anche per il riso, se queste fasi avvengono in diversi Paesi possono essere utilizzate, a
seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e
non UE. Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto
evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili,
chiaramente leggibili e indelebili. I provvedimenti prevedono una fase di 180 giorni
per l’adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette
e confezioni già prodotte. La questione dell’origine del grano della pasta è un
problema che non è mai stato risolto. Da una parte ci sono le aziende produttrici di
pasta che hanno sempre manifestato una certa difficoltà a dichiarare che il 20-40%
del grano utilizzato nella pasta proviene da: Australia, Canada, Francia, Stati Uniti…
perché l’Italia non ne produce abbastanza e perché quello importato è di qualità
superiore. Sull’altro fronte c’è Coldiretti che da mesi chiede a gran voce l’etichetta
trasparente. Per supportare questa campagna la lobby degli agricoltori porta avanti
iniziative folcloristiche supportate da argomenti privi di riscontri sulla qualità del
grano importato appoggiata da diverse forze politiche. La soluzione al problema
non è certo quelle legislativa italiana, che ha buone probabilità di essere bloccata
a Bruxelles, ma invitare le aziende a indicare in modo volontario l’origine della
materia prima in etichetta, come già fanno per le confezioni di pasta e riso 100%
italiani.
Già adesso molte marche indicano in etichetta l’origine del grano quando è 100% italiano
L’associazione di categoria dei pastifici (Aidepi) in un comunicato ricorda che già
adesso “molte marche comunicano volontariamente l’origine del grano in etichetta
o attraverso altri canali di informazione” e precisa che “importiamo ogni anno il 30-
40% del fabbisogno dell’industria della pasta perché il grano italiano non è
sufficiente e non sempre raggiunge i livelli qualitativi richiesti”. Al di fuori delle
polemiche con Bruxelles, l’etichetta di origine voluta dai due ministeri aiuterà gli
italiani a capire che la pasta migliore è quella che contiene grano duro importato,
proprio l’esatto opposto di quanto Coldiretti e altre istituzioni vogliono fare credere
ai consumatori. (Articolo di Roberto La Pira e Dario Dongo)
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
Prodotti biologici, dopo tre anni raggiunto l’accordo su nuove regole Ue. Dal 2020
più controlli, anche sulle importazioni.
Dopo oltre tre anni di dibattito, le istituzioni Ue hanno raggiunto un accordo politico
su nuove regole per la filiera dei prodotti biologici, dalla coltivazione alla
commercializzazione. Il compromesso raggiunto da Commissione europea,
Consiglio Ue e Parlamento europeo, che nei prossimi mesi dovranno dare il proprio
assenso formale, prevede controlli più rigorosi nella catena di approvvigionamento,
nuove regole anti-contaminazione e la conformità alle norme comunitarie per gli
alimenti importati nell’Unione europea. Le nuove regole si applicheranno dal 2020
con l’obiettivo di aumentare la fiducia dei consumatori verso i prodotti alimentari
biologici e sfruttare il potenziale di crescita del settore.
I controlli sui produttori avranno cadenza annuale e potranno diventare biennali se
non si riscontreranno frodi per tre anni consecutivi. Al fine di ridurre i costi, i piccoli
produttori potranno ottenere certificazioni di gruppo. Per quanto riguarda le
importazioni da paesi extra-Ue, si passerà dall’attuale principio di equivalenza, che
richiede solo il rispetto di standard analoghi, alla necessità che le aziende
esportatrici verso l’Ue si conformino alle norme comunitarie.
Le aziende extra-Ue dovranno conformarsi agli standard europei per poter esportare i loro prodotti
biologici nell’Unione
Le aziende miste, che producono sia alimenti convenzionali sia biologici, dovranno
far sì che le due coltivazioni siano chiaramente ed effettivamente separate. Per
evitare la contaminazione con i pesticidi, gli agricoltori saranno obbligati ad
adottare misure precauzionali. In caso di sospetta presenza di un pesticida o di un
fertilizzante non autorizzato, il prodotto finale non potrà adottare l’etichetta di
biologico fino a un’ulteriore indagine. Se la contaminazione sarà deliberata o il
coltivatore non avrà adottato precauzioni, l’azienda perderà la certificazione
biologica.
Il compromesso raggiunto prevede che i paesi come l’Italia, che hanno in vigore
valori limite per la contaminazione accidentale di prodotti biologici da pesticidi non
autorizzati, potranno mantenerli, e la Commissione Ue non potrà proporre una
legislazione in materia prima del 2024. (Articolo di Beniamino Bonardi)
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
Reati alimentari, le sentenze più interessanti di maggio e giugno 2017: cibi conservati
male, parassiti e contaminazioni.
Sono tanti i casi di frodi e illeciti alimentari di cui veniamo a conoscenza dai media, ma spesso non sappiamo come vanno
Leggendo articoli di giornale, scorrendo le pagine dei social network e guardando
servizi televisivi, capita spesso di venire a sapere di indagini dei Nas su frodi
alimentari al ristorante, esercenti che vendono prodotti contaminati o aziende che –
consapevolmente o meno – commerciano alimenti in cattivo stato di
conservazione. Ma raramente veniamo a sapere come vanno a finire queste storie
e quali condanne vengono pronunciate contro chi è stato riconosciuto colpevole.
Inutile chiedere informazioni ai Nas o alle Asl. Dopo che l’accertamento di infrazione
è stato fatto e la procedura giudiziaria ha preso il suo corso, i promotori ne perdono
le tracce e non seguono più la vicenda. Nessuno sa come finiscono le storie e,
tranne casi eccezionali, a livello mediatico tutto finisce nel dimenticatoio. Per
rompere questo muro di silenzio, Il Fatto Alimentare propone alcune sentenze
definitive pubblicate dalla Corte di Cassazione nei mesi di maggio e giugno 2017,
senza alcun fine statistico, riprese dalla Rassegna normativa di diritto alimentare e
legislazione veterinaria . Ecco le più interessanti.
Alcuni casi sono proprio eclatanti. Come quello verificatosi in Sicilia di un uomo
condannato per la detenzione al fine della vendita di ben 30 kg di carne avariata di
manzo e maiale. Ma la vicenda non si conclude qui: l’uomo, pluripregiudicato, è
stato anche condannato per avere prodotto salsicce e hamburger –
presumibilmente con la carne avariata – in un locale non autorizzato, intestato a un
suo omonimo. Alla fine è stata inflitta una sentenza di 6 mesi di carcere, oltre a 8
mila euro di multa.
La contaminazione da metilmercurio di pesce a fette è costata 10 mila euro a un’azienda
In quest’altra storia, il metilmercurio ha inguaiato un’azienda milanese che
commercializza prodotti ittici. I controlli dell’Asl su una partita di pesce –
presumibilmente pesce spada o tonno – proveniente dalla Spagna e venduto in
tranci, avevano rilevato una concentrazione di metilmercurio pari 1,8 mg/kg, quasi il
doppio rispetto al limite di legge di 1 mg/kg. L’azienda ha provato a difendersi
affermando – oltre al presunto fraintendimento di un esperto della Asl – che i calcoli
sul contenuto di metilmercurio erano sbagliati: in una fetta di pesce era presente
una quantità pari alla metà rispetto a quanto contestato all’imprenditore. Peccato
che a fare fede sia la concentrazione per chilogrammo di alimento, e quella
purtroppo non era sbagliata. La Suprema Corte, quindi, ha confermato la sanzione
di 10 mila euro all’impresa.
A volte sono i parassiti il problema. Come nel caso di un’azienda romagnola,
condannata al pagamento di 5 mila euro di multa per una partita di alici
proveniente dalla Croazia e infestata dall’Anisakis. Questo nonostante la
certificazione di controllo frontaliera e i controlli a campione fatti dall’azienda siano
risultati negativi. Per i giudici, visto che la contaminazione era visibile anche alla
semplice osservazione, l’aver messo in circolazione alimenti pericolosi per i
consumatori è ancora più grave. A un’altra azienda romagnola 136 scatole di
pistacchi salati e tostati invase da Plodia interpunctella (nota ai più come tarma del
cibo), per un totale di 800 kg, sono costate ben 3 mila euro.
800 kg di pistacchi salati e tostati infestati da tarme hanno determinato la condanna di un’azienda romagnola
In un agriturismo situato nella provincia milanese sono stati rinvenuti durante
un’ispezione dei carabinieri del Nas 35 kg di carni e insaccati in cattivo stato di
conservazione all’interno e all’esterno dei frigoriferi della cucina della struttura. Gli
alimenti erano in parte invasi da ghiaccio e brina per via del congelamento
improprio, in parte ricoperti da muffa e mosche. I prodotti erano anche privi della
documentazione di tracciabilità. La proprietaria dell’agriturismo è stata multata con
una sanzione da 6 mila euro.
Spuntano spesso tra le sentenze anche vari ristoranti giapponesi e cinesi, che, al pari
dei loro colleghi italiani, spesso non dichiarano l’utilizzo di pesce congelato o non
conservano adeguatamente i prodotti. Salta all’occhio però un caso in cui il gestore
di un ristorante orientale milanese, oltre ad avere in dispensa numerosi cibi avariati,
è stato pizzicato a vendere alcolici fatti in casa senza autorizzazione, per evitare di
pagare le accise sull’alcol. Una scelta che è costata caro: oltre ai 2 mila euro di
multa per gli alimenti in cattivo stato, è stato sanzionato per oltre 5 mila euro per gli
alcolici illegali.
Nella maggior parte dei casi, comunque, le sanzioni per non aver dichiarato l’uso di
alimenti surgelati in origine (soprattutto pesce) e per la vendita di cibi avariati sono
comprese tra gli 800 e i 2 mila euro.
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
Come segnalare gli allergeni nei menu dei ristoranti
Uno dei capisaldi del Regolamento 1169/2011 è l’obbligo di segnalare ai cittadini la
presenza di allergeni e/o di prodotti causa di intolleranze negli alimenti. L’obbligo
riguarda sia gli alimenti confezionali o prodotti artigianalmente, sia quelli
somministrati dalla ristorazione collettiva (mense, bar, ristoranti, tavole calde, ecc.).
Lo stesso Regolamento fa un elenco dei prodotti da segnalare. Tale elenco non è
esaustivo perché cita soltanto gli alimenti e le sostanze di cui è maggiormente
conosciuta la capacità di provocare danni. Esiste però una grande varietà di forme
di allergie e/o intolleranze che è impossibile indicare. Esistono persone allergiche o
intolleranti alle pesche, le fragole, l’olio di oliva, le fave, alle minime tracce di nichel,
ecc. le cui condizioni non sono state previste dal Regolamento.
In generale per gli alimenti “confezionati” i produttori si sono facilmente adattati
inserendo nelle etichette, prudenzialmente, tutti gli “allergeni” indicati nel
Regolamento. Inoltre, sempre nelle etichette, esiste un elenco dettagliato degli
ingredienti che consente alle singole persone di capire se nell’alimento che stanno
mangiando è presente o meno qualcosa che possa dare loro fastidio.
La situazione è più complicata per gli alimenti preparati in modo estemporaneo e gli
ingredienti possono cambiare (pasticcerie, macellerie, salumerie, ecc.) di volta in
volta, anche per andare incontro ai gusti dei clienti.
Cerchiamo di capire come stanno le cose.
Per i prodotti industriali dove esiste una costanza nelle “ricette” (stesse materie prime
e stessi processi di produzione) è relativamente facile indicare gli “allergeni” e
l’elenco dei componenti degli alimenti.
Nei prodotti ottenuti da laboratori artigianali (panifici, macellerie, pasticcerie,
norcinerie, ecc.) possono esserci delle variazioni nei processi di produzione con
introduzione di nuove materie prime; inoltre esiste il rischio di non lavare bene le
attrezzature impiegate per cui lavorazioni successive potrebbe essere contaminate
dalle precedenti. Ad esempio le macellerie che preparano “composizioni” pronte
per la cottura (polpette, lasagne, involtini, ecc.) non sempre possono garantire con
precisione assoluta la composizione delle materie prime che adoperano e, magari,
“trascinarsi” nella lavorazione tracce della farina impiegata per fare le polpette.
L’unico modo per dare indicazioni attendibili ai consumatori è quello di indicare,
oltre agli allergeni previsti dal Regolamento 1169/2012, anche tutti i prodotti
impiegati per le loro lavorazioni.
Questa è la soluzione che molti delle aziende artigiane hanno adottato e che offre
informazioni attendibili ai cittadini.
Dove regna la confusione più totale è la ristorazione collettiva (ristoranti, tavole
calde, mense, pizzerie, ecc.) dove a farla da padrone è la creatività dei cuochi
che, peraltro, qualche volta non amano svelare i segreti delle loro ricette. Una
circolare del Ministero della Salute ha tentato di mettere ordine obbligando
sostanzialmente a indicare nei menù la presenza degli “allergeni”.
La stragrande maggioranza dei “gestori” si è impegnata ad applicare quanto
indicato dal Ministero e, in mancanza di specifiche competenze, si è affidata ad
“esperti” per indicare nei menu l’elenco degli allergeni.
Ci si può aspettare che nei diversi menu dei vari esercizi di ristorazione ci sia una
certa uniformità; la situazione invece è di una totale diversità con situazioni anche
paradossali.
Chiunque chiedendo il menu nei ristoranti può verificare delle situazioni
completamente diverse. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che i gestori si
affidano a degli esperti che in qualche caso si esibiscono in improbabili descrizioni
degli allergeni. Molto spesso per cavarsi dai guai suggeriscono di rivolgersi ai
camerieri che alle volte non sanno nemmeno cosa sono gli allergeni.
La soluzione potrebbe essere molto semplice: è sufficiente che nei menu sia fatta
una descrizione molto dettagliata degli ingredienti in modo che chi è intollerante o
allergico può regolarsi in modo autonomo nella scelta dei cibi.
Forse si tratta di una soluzione troppo semplicistica, ma forse è l’unica valida per tutti
e in grado di prevenire gravi malattie. (Articolo tratto dal blog di Agostino Macrì)
Fonte: sicurezzalimentare.it
Food contact, pericoli contaminazione: sicurezza alimentare e packaging.
La sicurezza alimentare riguarda tutta la filiera secondo l’espressione from the farm
to the fork. Anche il packaging e i materiali a contatto.
La sicurezza alimentare riguarda tutta la filiera secondo l’espressione from the farm
to the fork. Pertanto i materiali destinati al contatto alimentare facendone parte
sono sottoposti agli stessi criteri e principi di sicurezza per gli alimenti.
I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono:
– l’imballaggio,
– i contenitori e le plastiche,
– gli utensili e le stoviglie.
Il materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti può trasferire componenti
ai prodotti alimentari e in alcuni casi determinare una contaminazione dell’alimento
con cui viene a contatto Per tale motivo esistono le liste positive, limiti di cessione e
condizioni di uso. L’entità della migrazione dipende da una serie di fattori quali la
natura e composizione del materiale (e delle sostanze), la natura e composizione
dell’alimento, la superficie di contatto ed il tempo di contatto.
Le norme autorizzative agiscono quindi su questi fattori ovvero controllando la
composizione dei materiali ( liste positive) ed al contempo limitandone gli usi
consentiti. I materiali a contatto ricadono nella legislazione alimentare: in particolare
sotto il Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Ad essi si applica il Regolamento (CE)n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Per i materiali a contatto operano il Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che
abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CE ed il Regolamento (CE) n. 2023/2006
sulle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) dei materiali e degli oggetti destinati a
venire a contatto con prodotti alimentari.
I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono essere
prodotti secondo Buone pratiche di fabbricazione affinchè non trasferiscano ai
prodotti alimentari componenti in quantità tali da:
• costituire un pericolo per la salute umana,
• comportare una modificare inaccettabile della composizione dell’alimento,
• comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti.
Con riferimento agli obblighi di etichettatura i materiali e gli oggetti non ancora
entrati in contatto con l’alimento al momento dell’immissione sul mercato sono
accompagnati da una dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o
un’indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da
caffè, bottiglia per vino) o il simbolo riprodotto nell’allegato II, che non è dovuto
qualora l’utilizzo è vincolato. Il Reg. (CE) 1935/2004 prevede, altresi, la dichiarazione
di conformità, la rintracciabilità e controlli ufficiali come accade per gli alimenti. In
particolare l’art.16 impone la dichiarazione di conformità ovvero una Dichiarazione
scritta che attesti la conformità dei materiali e oggetti alle norme vigenti, anche
sulla base delle note ministeriali.
Con riferimento al MOCA nel 2016 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando ha
approvato un decreto legislativo sulla disciplina sanzionatoria per la violazione di
disposizioni riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari (MOCA). Il decreto si colloca nella tradizione sanzionatoria già
prevista per il regolamento del 2004 ed implementa il meccanismo dei controlli
ufficiali.
Ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e
882/2004, e successive modificazioni, per le materie riguardanti la sicurezza
alimentare, le Autorità competenti sono:
– il Ministero della Salute,
– le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
– le Aziende unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze.
Le sanzioni previste per i MOCA sono disciplinate dagli articoli 2, 2 bis, 3, 4, 5 bis e 6
del DPR n.777/1982 (come modificato dal D.L.vo n.108/1992). Le violazioni ivi previste
come reato sono state trasformate in illeciti amministrativi dal D.L.vo 30 dicembre
1999 n.507 ( art. 2 e 3).
Anche con riferimento a tale settore si rammenta che la presenza di sostanze
estranee negli alimenti comporta l’applicazione dell’articolo 5 della legge 30 aprile
1962 n.283.
Avv. Fabio Squillaci
per Newsfood.com
Fonte: newsfood.com

News SA 30 2017

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    News 30/SA/2017 Lunedì, 24Luglio 2017 Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi Nella settimana n.29 del 2017 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 51 (6 quelle inviate dal Ministero della salute italiano). Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano notificati: dall’Italia per Escherichia coli produttrici di shigatossine in manzo congelato proveniente dal Brasile e per scarso controllo della temperatura (tra -8.3 and -12.3 °C) di polpo intero congelato (Octopus membranaceus) proveniente dall’ India; dalla Germania per aflatossine in nocciole kernels provenienti dalla Turchia e per Salmonella enterica ser. Agona, Salmonella enterica ser. Orion e Salmonella enterica ser. Schwarzengrund in semi di sesamo provenienti dall’India; dal Regno Unito per Salmonella in foglie di betel provenienti dall’ India, per aflatossine in nocciole a base di noci sbollentate provenienti dalla Cina, per scarso controllo della temperatura – rottura della catenda del freddo - (approssimativamente 9°C) di torte di pesce congelato, dita di pesce, bastoncini di pesce, crostini croccanti e burger di filetto di nasello crumbato provenienti dal Sud Africa e per aflatossine in arachidi sbollentate provenienti dalla Cina; dall’Olanda per Salmonella in mezzi petti di pollo salato congelato provenienti dal Brasile, per Salmonella in cosce di tacchino speziato provenienti dal Brasile e per cadmio (1.9 mg/kg - ppm) in calamaro jumbo congelato (Dosidicus gigas) proveniente dall’ Ecuador; dalla Spagna per scarso controllo della temperatura (Tra -6.8 and -3 °C) di sogliola congelata (Solea vulgaris) proveniente dal Senegal e per scarso controllo della temperatura (tra -6.6 e -8.3 °C) di tonno giallo congelato (Thunnus albacares) proveniente da Papua Nuova Guinea; dal Belgio per aflatossine in pistacchi tostati provenienti dalla Turchia e per Salmonella in preparazione di carne di pollame congelata proveniente dal Brasile; dalla Spagna per sostanza proibita nitrofurano (metabolita) furazolidone (AOZ) in gamberi sgusciati crudi congelati (Penaeus vannamei) provenienti dall’ India; dall’Irlanda per Salmonella in filetti di petto di pollo salato congelato provenienti dal Brasile. Allerta notificati dall’ Italia per: Listeria monocytogenes (serotype 1/2b) in filetti di tilapia di sushi congelati provenienti da Taiwan, via Germania e per Salmonella in
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    salsicce stagionate refrigerateprovenienti dall’ Italia. Allerta notificati: dalla Francia per conta troppo alta di Escherichia coli in cozze vive provenienti dalla Francia, per Listeria monocytogenes in tarama proveniente dalla Romania e per Listeria monocytogenes in prosciutto affettato refrigerato proveniente dall’Italia, via Monaco; da Cipro per sostanza non autorizzata yohimbina in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti, via Grecia; dal Regno Unito per crescita potenziale di Clostridium botulinum in haggis scozzesi refrigerati e prodotti budino provenienti dal Regno Unito; dalla Danimarca per frammento di vetro in sugo per pasta proveniente dall’Italia e per alto contenuto di vitamina B6 in bevanda energetica di origine sconosciuta, via Olanda; dalla Repubblica Ceca per frammenti di vetro in salsa tartara in vaso di vetro proveniente dalla Polonia. Nella lista delle informative troviamo notificate: dalla Germania per frammenti di vetro in semi di melograno provenienti dall’Olanda e per ossido di piombo in mangime singolo per cani proveniente dalla Germania; dalla Francia per mercurio in lombi di pesce spada refrigerato provenienti dalla Francia, con materia prima del Marocco, via Spagna; dal Regno Unito per importazione illegale di spaghetti di riso Liuzhou a base di lumache di fiume provenienti dalla Cina, per conta troppo alta di Escherichia coli in fasolari comuni provenienti dal Regno Unito; dalla Danimarca per crema di limone proveniente dal Regno Unito, via Belgio infestata da muffe, per Campylobacter jejuni in carne di pollo refrigerata proveniente dalla Polonia, via Germania; dalla Repubblica Ceca per migrazione di formaldeide da ciotola di plastica proveniente dalla Cina, via Olanda; dal Belgio per cadmio in spinaci provenienti dall’Olanda e per conta troppo alta di Enterobacteriaceae in cibo crudo animale per gatto proveniente dall’ Olanda; dalla Polonia per iprodione in porro proveniente dal Belgio; dall’Olanda per clorpirifos in pesche provenienti dal Sud Africa, per Salmonella in pasto ovino proveniente dalla Nuova Zelanda; da Latvia per presenza di DNA ruminante in mangime per pesci proveniente dalla Lituania; dalla Romania per clorpirifos in peperoni provenienti dalla Turchia. Fonte: rasff.eu
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    Tra 6 mesiobbligatorio indicare nella pasta l’origine del grano duro. Bruxelles però boccia la proposta italiana, ma la norma viene approvata in tutta fretta per decreto. Ieri sera a Bruxelles si è diffusa la notizia che la Commissione aveva bocciato la proposta italiana di indicare sulle etichette della pasta l’origine del grano duro, e che il parere sarà ufficializzato tra un paio di settimane. La richiesta italiana, supportata dai ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo economico Carlo Calenda, era stata inviata qualche mese fa, sperando di portare a casa un risultato positivo come era successo per il latte. Secondo fonti accreditate però il progetto italiano di indicare con chiarezza sulle confezioni di pasta secca prodotte in Italia il Paese, non ha avuto parere positivo ed è saltato. In attesa della pubblicazione ufficiale previsto per il 12 agosto, i due ministri italiani questa mattina hanno deciso di firmare un decreto che va in direzione opposta, prevedendo entro 180 giorni l’obbligo di indicare l’origine del grano duro e del riso sulle etichette. Il provvedimento avrà una durata sperimentale di due anni. Si tratta di una mossa a sorpresa decisa in un incontro tra i due ministeri che crea un certo imbarazzo. È facile prevedere in questo confronto una forzatura da parte italiana e il probabile avvio di una procedura di infrazione contro il nostro Paese, che però si risolverà tra un anno o più. Nel frattempo entrerà in vigore, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il nuovo decreto sull’etichettatura obbligatoria. Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere - indicare in etichetta il Paese di coltivazione del grano (nome del Paese nel quale il grano viene coltivato) e il Paese di molitura (nome del paese in
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    cui il granoè stato macinato). Se queste fasi avvengono in più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e non UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”. Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso debbano essere indicati: il Paese di coltivazione del riso, il Paese di lavorazione e quello di confezionamento. Anche per il riso, se queste fasi avvengono in diversi Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e non UE. Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili e indelebili. I provvedimenti prevedono una fase di 180 giorni per l’adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte. La questione dell’origine del grano della pasta è un problema che non è mai stato risolto. Da una parte ci sono le aziende produttrici di pasta che hanno sempre manifestato una certa difficoltà a dichiarare che il 20-40% del grano utilizzato nella pasta proviene da: Australia, Canada, Francia, Stati Uniti… perché l’Italia non ne produce abbastanza e perché quello importato è di qualità superiore. Sull’altro fronte c’è Coldiretti che da mesi chiede a gran voce l’etichetta trasparente. Per supportare questa campagna la lobby degli agricoltori porta avanti iniziative folcloristiche supportate da argomenti privi di riscontri sulla qualità del grano importato appoggiata da diverse forze politiche. La soluzione al problema non è certo quelle legislativa italiana, che ha buone probabilità di essere bloccata a Bruxelles, ma invitare le aziende a indicare in modo volontario l’origine della
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    materia prima inetichetta, come già fanno per le confezioni di pasta e riso 100% italiani. Già adesso molte marche indicano in etichetta l’origine del grano quando è 100% italiano L’associazione di categoria dei pastifici (Aidepi) in un comunicato ricorda che già adesso “molte marche comunicano volontariamente l’origine del grano in etichetta o attraverso altri canali di informazione” e precisa che “importiamo ogni anno il 30- 40% del fabbisogno dell’industria della pasta perché il grano italiano non è sufficiente e non sempre raggiunge i livelli qualitativi richiesti”. Al di fuori delle polemiche con Bruxelles, l’etichetta di origine voluta dai due ministeri aiuterà gli italiani a capire che la pasta migliore è quella che contiene grano duro importato, proprio l’esatto opposto di quanto Coldiretti e altre istituzioni vogliono fare credere ai consumatori. (Articolo di Roberto La Pira e Dario Dongo) Fonte: www.ilfattoalimentare.it
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    Prodotti biologici, dopotre anni raggiunto l’accordo su nuove regole Ue. Dal 2020 più controlli, anche sulle importazioni. Dopo oltre tre anni di dibattito, le istituzioni Ue hanno raggiunto un accordo politico su nuove regole per la filiera dei prodotti biologici, dalla coltivazione alla commercializzazione. Il compromesso raggiunto da Commissione europea, Consiglio Ue e Parlamento europeo, che nei prossimi mesi dovranno dare il proprio assenso formale, prevede controlli più rigorosi nella catena di approvvigionamento, nuove regole anti-contaminazione e la conformità alle norme comunitarie per gli alimenti importati nell’Unione europea. Le nuove regole si applicheranno dal 2020 con l’obiettivo di aumentare la fiducia dei consumatori verso i prodotti alimentari biologici e sfruttare il potenziale di crescita del settore. I controlli sui produttori avranno cadenza annuale e potranno diventare biennali se non si riscontreranno frodi per tre anni consecutivi. Al fine di ridurre i costi, i piccoli produttori potranno ottenere certificazioni di gruppo. Per quanto riguarda le importazioni da paesi extra-Ue, si passerà dall’attuale principio di equivalenza, che richiede solo il rispetto di standard analoghi, alla necessità che le aziende esportatrici verso l’Ue si conformino alle norme comunitarie.
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    Le aziende extra-Uedovranno conformarsi agli standard europei per poter esportare i loro prodotti biologici nell’Unione Le aziende miste, che producono sia alimenti convenzionali sia biologici, dovranno far sì che le due coltivazioni siano chiaramente ed effettivamente separate. Per evitare la contaminazione con i pesticidi, gli agricoltori saranno obbligati ad adottare misure precauzionali. In caso di sospetta presenza di un pesticida o di un fertilizzante non autorizzato, il prodotto finale non potrà adottare l’etichetta di biologico fino a un’ulteriore indagine. Se la contaminazione sarà deliberata o il coltivatore non avrà adottato precauzioni, l’azienda perderà la certificazione biologica. Il compromesso raggiunto prevede che i paesi come l’Italia, che hanno in vigore valori limite per la contaminazione accidentale di prodotti biologici da pesticidi non autorizzati, potranno mantenerli, e la Commissione Ue non potrà proporre una legislazione in materia prima del 2024. (Articolo di Beniamino Bonardi) Fonte: www.ilfattoalimentare.it
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    Reati alimentari, lesentenze più interessanti di maggio e giugno 2017: cibi conservati male, parassiti e contaminazioni. Sono tanti i casi di frodi e illeciti alimentari di cui veniamo a conoscenza dai media, ma spesso non sappiamo come vanno Leggendo articoli di giornale, scorrendo le pagine dei social network e guardando servizi televisivi, capita spesso di venire a sapere di indagini dei Nas su frodi alimentari al ristorante, esercenti che vendono prodotti contaminati o aziende che – consapevolmente o meno – commerciano alimenti in cattivo stato di conservazione. Ma raramente veniamo a sapere come vanno a finire queste storie e quali condanne vengono pronunciate contro chi è stato riconosciuto colpevole. Inutile chiedere informazioni ai Nas o alle Asl. Dopo che l’accertamento di infrazione è stato fatto e la procedura giudiziaria ha preso il suo corso, i promotori ne perdono le tracce e non seguono più la vicenda. Nessuno sa come finiscono le storie e, tranne casi eccezionali, a livello mediatico tutto finisce nel dimenticatoio. Per rompere questo muro di silenzio, Il Fatto Alimentare propone alcune sentenze definitive pubblicate dalla Corte di Cassazione nei mesi di maggio e giugno 2017, senza alcun fine statistico, riprese dalla Rassegna normativa di diritto alimentare e legislazione veterinaria . Ecco le più interessanti. Alcuni casi sono proprio eclatanti. Come quello verificatosi in Sicilia di un uomo condannato per la detenzione al fine della vendita di ben 30 kg di carne avariata di manzo e maiale. Ma la vicenda non si conclude qui: l’uomo, pluripregiudicato, è stato anche condannato per avere prodotto salsicce e hamburger – presumibilmente con la carne avariata – in un locale non autorizzato, intestato a un suo omonimo. Alla fine è stata inflitta una sentenza di 6 mesi di carcere, oltre a 8 mila euro di multa.
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    La contaminazione dametilmercurio di pesce a fette è costata 10 mila euro a un’azienda In quest’altra storia, il metilmercurio ha inguaiato un’azienda milanese che commercializza prodotti ittici. I controlli dell’Asl su una partita di pesce – presumibilmente pesce spada o tonno – proveniente dalla Spagna e venduto in tranci, avevano rilevato una concentrazione di metilmercurio pari 1,8 mg/kg, quasi il doppio rispetto al limite di legge di 1 mg/kg. L’azienda ha provato a difendersi affermando – oltre al presunto fraintendimento di un esperto della Asl – che i calcoli sul contenuto di metilmercurio erano sbagliati: in una fetta di pesce era presente una quantità pari alla metà rispetto a quanto contestato all’imprenditore. Peccato che a fare fede sia la concentrazione per chilogrammo di alimento, e quella purtroppo non era sbagliata. La Suprema Corte, quindi, ha confermato la sanzione di 10 mila euro all’impresa. A volte sono i parassiti il problema. Come nel caso di un’azienda romagnola, condannata al pagamento di 5 mila euro di multa per una partita di alici proveniente dalla Croazia e infestata dall’Anisakis. Questo nonostante la certificazione di controllo frontaliera e i controlli a campione fatti dall’azienda siano risultati negativi. Per i giudici, visto che la contaminazione era visibile anche alla semplice osservazione, l’aver messo in circolazione alimenti pericolosi per i consumatori è ancora più grave. A un’altra azienda romagnola 136 scatole di pistacchi salati e tostati invase da Plodia interpunctella (nota ai più come tarma del cibo), per un totale di 800 kg, sono costate ben 3 mila euro.
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    800 kg dipistacchi salati e tostati infestati da tarme hanno determinato la condanna di un’azienda romagnola In un agriturismo situato nella provincia milanese sono stati rinvenuti durante un’ispezione dei carabinieri del Nas 35 kg di carni e insaccati in cattivo stato di conservazione all’interno e all’esterno dei frigoriferi della cucina della struttura. Gli alimenti erano in parte invasi da ghiaccio e brina per via del congelamento improprio, in parte ricoperti da muffa e mosche. I prodotti erano anche privi della documentazione di tracciabilità. La proprietaria dell’agriturismo è stata multata con una sanzione da 6 mila euro. Spuntano spesso tra le sentenze anche vari ristoranti giapponesi e cinesi, che, al pari dei loro colleghi italiani, spesso non dichiarano l’utilizzo di pesce congelato o non conservano adeguatamente i prodotti. Salta all’occhio però un caso in cui il gestore di un ristorante orientale milanese, oltre ad avere in dispensa numerosi cibi avariati, è stato pizzicato a vendere alcolici fatti in casa senza autorizzazione, per evitare di pagare le accise sull’alcol. Una scelta che è costata caro: oltre ai 2 mila euro di multa per gli alimenti in cattivo stato, è stato sanzionato per oltre 5 mila euro per gli alcolici illegali. Nella maggior parte dei casi, comunque, le sanzioni per non aver dichiarato l’uso di alimenti surgelati in origine (soprattutto pesce) e per la vendita di cibi avariati sono comprese tra gli 800 e i 2 mila euro. Fonte: www.ilfattoalimentare.it Come segnalare gli allergeni nei menu dei ristoranti Uno dei capisaldi del Regolamento 1169/2011 è l’obbligo di segnalare ai cittadini la presenza di allergeni e/o di prodotti causa di intolleranze negli alimenti. L’obbligo riguarda sia gli alimenti confezionali o prodotti artigianalmente, sia quelli somministrati dalla ristorazione collettiva (mense, bar, ristoranti, tavole calde, ecc.).
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    Lo stesso Regolamentofa un elenco dei prodotti da segnalare. Tale elenco non è esaustivo perché cita soltanto gli alimenti e le sostanze di cui è maggiormente conosciuta la capacità di provocare danni. Esiste però una grande varietà di forme di allergie e/o intolleranze che è impossibile indicare. Esistono persone allergiche o intolleranti alle pesche, le fragole, l’olio di oliva, le fave, alle minime tracce di nichel, ecc. le cui condizioni non sono state previste dal Regolamento. In generale per gli alimenti “confezionati” i produttori si sono facilmente adattati inserendo nelle etichette, prudenzialmente, tutti gli “allergeni” indicati nel Regolamento. Inoltre, sempre nelle etichette, esiste un elenco dettagliato degli ingredienti che consente alle singole persone di capire se nell’alimento che stanno mangiando è presente o meno qualcosa che possa dare loro fastidio. La situazione è più complicata per gli alimenti preparati in modo estemporaneo e gli ingredienti possono cambiare (pasticcerie, macellerie, salumerie, ecc.) di volta in volta, anche per andare incontro ai gusti dei clienti. Cerchiamo di capire come stanno le cose. Per i prodotti industriali dove esiste una costanza nelle “ricette” (stesse materie prime e stessi processi di produzione) è relativamente facile indicare gli “allergeni” e l’elenco dei componenti degli alimenti. Nei prodotti ottenuti da laboratori artigianali (panifici, macellerie, pasticcerie, norcinerie, ecc.) possono esserci delle variazioni nei processi di produzione con introduzione di nuove materie prime; inoltre esiste il rischio di non lavare bene le attrezzature impiegate per cui lavorazioni successive potrebbe essere contaminate dalle precedenti. Ad esempio le macellerie che preparano “composizioni” pronte per la cottura (polpette, lasagne, involtini, ecc.) non sempre possono garantire con precisione assoluta la composizione delle materie prime che adoperano e, magari, “trascinarsi” nella lavorazione tracce della farina impiegata per fare le polpette. L’unico modo per dare indicazioni attendibili ai consumatori è quello di indicare, oltre agli allergeni previsti dal Regolamento 1169/2012, anche tutti i prodotti impiegati per le loro lavorazioni. Questa è la soluzione che molti delle aziende artigiane hanno adottato e che offre informazioni attendibili ai cittadini. Dove regna la confusione più totale è la ristorazione collettiva (ristoranti, tavole calde, mense, pizzerie, ecc.) dove a farla da padrone è la creatività dei cuochi che, peraltro, qualche volta non amano svelare i segreti delle loro ricette. Una circolare del Ministero della Salute ha tentato di mettere ordine obbligando sostanzialmente a indicare nei menù la presenza degli “allergeni”. La stragrande maggioranza dei “gestori” si è impegnata ad applicare quanto
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    indicato dal Ministeroe, in mancanza di specifiche competenze, si è affidata ad “esperti” per indicare nei menu l’elenco degli allergeni. Ci si può aspettare che nei diversi menu dei vari esercizi di ristorazione ci sia una certa uniformità; la situazione invece è di una totale diversità con situazioni anche paradossali. Chiunque chiedendo il menu nei ristoranti può verificare delle situazioni completamente diverse. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che i gestori si affidano a degli esperti che in qualche caso si esibiscono in improbabili descrizioni degli allergeni. Molto spesso per cavarsi dai guai suggeriscono di rivolgersi ai camerieri che alle volte non sanno nemmeno cosa sono gli allergeni. La soluzione potrebbe essere molto semplice: è sufficiente che nei menu sia fatta una descrizione molto dettagliata degli ingredienti in modo che chi è intollerante o allergico può regolarsi in modo autonomo nella scelta dei cibi. Forse si tratta di una soluzione troppo semplicistica, ma forse è l’unica valida per tutti e in grado di prevenire gravi malattie. (Articolo tratto dal blog di Agostino Macrì) Fonte: sicurezzalimentare.it Food contact, pericoli contaminazione: sicurezza alimentare e packaging. La sicurezza alimentare riguarda tutta la filiera secondo l’espressione from the farm to the fork. Anche il packaging e i materiali a contatto. La sicurezza alimentare riguarda tutta la filiera secondo l’espressione from the farm to the fork. Pertanto i materiali destinati al contatto alimentare facendone parte sono sottoposti agli stessi criteri e principi di sicurezza per gli alimenti. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono: – l’imballaggio, – i contenitori e le plastiche, – gli utensili e le stoviglie. Il materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti può trasferire componenti ai prodotti alimentari e in alcuni casi determinare una contaminazione dell’alimento con cui viene a contatto Per tale motivo esistono le liste positive, limiti di cessione e condizioni di uso. L’entità della migrazione dipende da una serie di fattori quali la natura e composizione del materiale (e delle sostanze), la natura e composizione
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    dell’alimento, la superficiedi contatto ed il tempo di contatto. Le norme autorizzative agiscono quindi su questi fattori ovvero controllando la composizione dei materiali ( liste positive) ed al contempo limitandone gli usi consentiti. I materiali a contatto ricadono nella legislazione alimentare: in particolare sotto il Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Ad essi si applica il Regolamento (CE)n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Per i materiali a contatto operano il Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CE ed il Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono essere prodotti secondo Buone pratiche di fabbricazione affinchè non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tali da: • costituire un pericolo per la salute umana, • comportare una modificare inaccettabile della composizione dell’alimento, • comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti. Con riferimento agli obblighi di etichettatura i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con l’alimento al momento dell’immissione sul mercato sono accompagnati da una dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o un’indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino) o il simbolo riprodotto nell’allegato II, che non è dovuto qualora l’utilizzo è vincolato. Il Reg. (CE) 1935/2004 prevede, altresi, la dichiarazione di conformità, la rintracciabilità e controlli ufficiali come accade per gli alimenti. In particolare l’art.16 impone la dichiarazione di conformità ovvero una Dichiarazione scritta che attesti la conformità dei materiali e oggetti alle norme vigenti, anche sulla base delle note ministeriali.
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    Con riferimento alMOCA nel 2016 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando ha approvato un decreto legislativo sulla disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA). Il decreto si colloca nella tradizione sanzionatoria già prevista per il regolamento del 2004 ed implementa il meccanismo dei controlli ufficiali. Ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie riguardanti la sicurezza alimentare, le Autorità competenti sono: – il Ministero della Salute, – le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, – le Aziende unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze. Le sanzioni previste per i MOCA sono disciplinate dagli articoli 2, 2 bis, 3, 4, 5 bis e 6 del DPR n.777/1982 (come modificato dal D.L.vo n.108/1992). Le violazioni ivi previste come reato sono state trasformate in illeciti amministrativi dal D.L.vo 30 dicembre 1999 n.507 ( art. 2 e 3). Anche con riferimento a tale settore si rammenta che la presenza di sostanze estranee negli alimenti comporta l’applicazione dell’articolo 5 della legge 30 aprile 1962 n.283. Avv. Fabio Squillaci per Newsfood.com Fonte: newsfood.com