1. News 40/A/2017
Lunedì, 2 Ottobre 2017
Authority energia: completare assetto servizio idrico.
Il prelievo abusivo di acqua già convogliata nelle condutture dell’acquedotto
comunale integra il reato di furto aggravato (articolo 624 e 625, C.p.) e non la
violazione amministrativa prevista dal “Tu acque” (articolo 17, Rd 1775/1933).
A ricordarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 42897/2017) che ha così respinto il
ricorso contro una sentenza di condanna, inflitta dalla Corte di Appello di Palermo,
a un soggetto sorpreso a prelevare abusivamente acqua dalla condotta di un
Comune siciliano, mediante l’utilizzo di tubo di spurgo dell’aria opportunamente
manomesso.
Avendo posteggiato la propria auto sopra il tombino al cui interno correva la
conduttura, lo stesso soggetto ha predisposto misure atte ad evitare la scoperta
dell’allaccio abusivo ed è quindi corretto anche il riconoscimento dell’aggravante
dell’uso del mezzo fraudolento (articolo 625, n.2, C.p.).
Il Giudice siciliano ha ben agito anche nell’ escludere la non punibilità della
condotta per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis, C.p.), considerata la
natura (pubblica) del bene, le modalità “insidiose” di sottrazione e i quantitativi di
acqua prelevata, criteri legittimi al fine di determinare la gravità del reato. (Articolo
di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Emissioni da impianto non autorizzato, illecite anche senza avvio attività.
Il reato di esercizio di attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera è reato
permanente di pericolo che si concretizza anche se l’attività inquinante non ha
avuto effettivo inizio.
2. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella ordinanza 26 settembre 2017, n. 44275
confermando la condanna ex articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 del titolare di
un’azienda della lavorazione del legno in Abruzzo. Sono state respinte le doglianze
del ricorrente che sosteneva che l’impianto, al momento del sopralluogo, non fosse
funzionante, sicché la mera presenza dei macchinari potenzialmente idonei a
produrre emissioni non sarebbe sufficiente a configurare il reato, non essendovi un
pericolo “concreto” di produzione delle emissioni.
In realtà per la Cassazione esercitare una attività senza la prescritta autorizzazione
alle emissioni integra il reato permanente di pericolo ex articolo 279, comma 1, del
Dlgs 152/2006 per la cui sussistenza non è richiesto che l’attività inquinante abbia
avuto effettivamente inizio, basta la sottrazione al controllo preventivo dell’Autorità
(il non chiedere l’autorizzazione) che è lo scopo dell’autorizzazione alle emissioni.
(Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Appalti verdi, da Ue nuovi criteri Gpp per arredi.
L’elenco europeo dei criteri relativi al Green public procurement si impreziosisce con
la revisione delle indicazioni sugli arredi; viene suggerito l’inserimento, nelle
legislazioni statali, di criteri green che incentivano l’utilizzo di materiali riciclati.
La Commissione europea ha pubblicato nell’agosto 2017 la revisione dei criteri per
gli appalti verdi relativi agli arredi; l’intento europeo è di fornire agli Stati membri gli
indirizzi (non vincolanti) da adottare nei propri appalti in particolari settori
merceologici, incentivando l’utilizzo di materiali riciclati e disassemblabili attraverso
l’inserimento di questi fra i criteri premianti in fase di gara.
Si ricorda che l’Italia con Dm 11 gennaio 2017 aveva aggiornato i Criteri ambientali
minimi di arredi per interni (Dm 22 febbraio 2011). (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Discarica e obblighi del gestore.
TAR Friuli Sez. I n. 257 del 1 agosto 2017
3. E’ irrilevante che una discarica sia stata autorizzata antecedentemente all’entrata
in vigore del D.Lgs. n. 36/2003, che ha imposto ai gestori l’obbligo di prestare
garanzie sia per la fase di gestione sia per la fase successiva. Ancorché
l’autorizzazione a suo tempo rilasciata al gestore non prevedesse siffatto obbligo, la
circostanza che la discarica fosse ancora attiva al momento dell’introduzione della
nuova disciplina normativa determina l’assoggettamento della gestione della
discarica al rispetto delle sopravvenute prescrizioni, ivi comprese quelle sulle
garanzie da prestare.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Tarsu e Tia.
Consiglio di Stato Sez. V n.4223 del 6 settembre 2017
Se è vero che – al pari d quanto già previsto in materia di Tarsu (alla quale la Tia è
succeduta) – la legge non obbliga l’ente impositore a determinare in maniera
rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce
il tributo, essendo l’amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-
discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie
possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del
suo territorio e della produzione di rifiuti, è pur anche vero che una tale valutazione
non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo. Ratio
all’evidenza strumentale alle finalità, consistenti nell’idoneità e necessità del gettito
tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato, ripartendone
ragionevolmente gli oneri in coerenza la natura di tassa e con la quantità di rifiuti
potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettiva capacità
inquinante.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti radioattivi, dall’Ue ok ai piani di smaltimento delle scorie inglesi e bulgare.
L’Ue esprime pareri positivi per due piani di smaltimento rifiuti radioattivi. Si tratta del
piano di modifica dello smaltimento di quei residui provenienti dal silo di trucioli
Magnox di Sellafield, nel Regno Unito e del piano di smaltimento di quei residui
provenienti dal deposito nazionale di Radiana che si trova vicino alla centrale
4. nucleare di Kozloduy in Bulgaria.
In entrambe i casi la loro attuazione non dovrebbe comportare – né in condizioni
operative normali, né in caso di incidente del tipo e della portata descritti dalle
documentazioni fornite dagli Stati interessati – una contaminazione radioattiva
rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un
altro Stato membro. Nel caso dell’Inglilterra lo stato vicino sarebbe l’Irlanda, che
dista di 180 km dal sito, mentre per il sito bulgaro si tratterebbe della Romania, che
dista 5 km.
Sulla base dei dati trasmessi e delle informazioni complementari richieste e
presentate dal Regno Unito in riferimento al silo di trucioli Magnox di Sellafield la
Commissione è arrivata alla conclusione che in condizioni normali di funzionamento,
gli scarichi di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non comporteranno un’esposizione
rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione della Iralnda. Ha rilevato che i
residui radioattivi, operativi e secondari, saranno trasferiti agli impianti di trattamento
e condizionamento in loco; i residui condizionati a bassa attività saranno destinati al
vicino deposito autorizzato di Drigg; mentre i residui condizionati a media attività
saranno temporaneamente stoccati in loco, in attesa della disponibilità di un
deposito adeguato nel territorio del Regno Unito. La Commissione ha sottolineato
che in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti
del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un
altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo
sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle direttive sulle norme
fondamentali di sicurezza.
In riferimento al piano di smaltimento dei residui provenienti dal deposito nazionale
di Radiana la Commissione – sulla base dei dati forniti e richiesti dalla stessa
Commissione – ha appreso che durante il periodo di operatività del deposito i
residui radioattivi saranno collocati nel deposito senza l’intenzione di recuperarli; che
il deposito non è oggetto di un’autorizzazione di scarico per gli effluenti radioattivi
aeriformi e liquidi; e che in condizioni normali di funzionamento, il deposito non
rilascerà effluenti radioattivi aeriformi né liquidi. Ha concluso che in caso di rilasci
non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della
portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato
membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario,
sempre tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle direttive sulle norme
fondamentali di sicurezza. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it