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La Commissione, per sensibilizzare
l’opinione pubblica, propose che l’anno 2003
fosse proclamato Anno europeo dei cittadini
disabili. Il 27 novembre 2000, con Decisione
del Consiglio che istituisce un programma
d’azione comunitario per combattere le
discriminazioni (2001-2006), vennero
promossi dei provvedimenti concreti in
materia di lotta alla discriminazione.
La Decisione diede vita, per il periodo
compreso fra il 1° gennaio 2001 e il 31
dicembre 2006, ad un programma d’azione
comunitario volto a promuovere misure di
lotta alle discriminazioni dirette o indirette
fondate sulla razza o l’origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, gli
handicap, l’età o le tendenze sessuali
(articolo n.1).
Gli obiettivi, contenuti nell’articolo n. 2, furono rivolti
a:
a) migliorare la comprensione dei problemi connessi
con la discriminazione attraverso una migliore
conoscenza del fenomeno e attraverso la
valutazione dell’efficacia delle politiche e delle
prassi;
b) sviluppare la capacità di prevenire e affrontare
efficacemente il fenomeno della discriminazione [...];
c) promuovere e divulgare i valori e le prassi che
animano la lotta alla discriminazione, anche
attraverso attività di sensibilizzazione
Merita di essere ricordata, del 27 novembre 2000, la
Direttiva del consiglio che stabilisce un quadro generale
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro. L’articolo n. 1 di questo documento
precisò che esso mirava a stabilire un quadro generale
per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le
convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze
sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le
condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati
membri il principio della parità di trattamento. In
particolare l’articolo n. 5 si occupò di soluzioni
ragionevoli per le persone disabili:
Per garantire il rispetto del principio della parità
di trattamento dei disabili, sono previste
soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore
di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in
funzione delle esigenze delle situazioni
concrete, per consentire ai disabili di accedere
ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una
promozione o perché possano ricevere una
formazione, a meno che tali provvedimenti
richiedano da parte del datore di lavoro un
onere finanziario sproporzionato.
Tale soluzione non è sproporzionata allorché
l’onere è compensato in modo sufficiente da
misure esistenti nel quadro della politica dello
Stato membro a favore dei disabili Il 3 dicembre
2001, con Decisione del Consiglio dell’Unione
europea, venne proclamato il 2003 come l’
Anno europeo dei disabili, che coincise con il
decimo anniversario dell’adozione delle Regole
standard per il raggiungimento delle pari
opportunità per le persone con disabilità,
adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 dicembre 2003.
Il principale scopo dell’ Anno europeo fu quello di far
avanzare il programma politico volto alla piena
integrazione dei disabili, così come era stato definito
nella Comunicazione della Commissione Verso
un’Europa senza ostacoli per i disabili. Gli obiettivi
dell’Anno europeo furono i seguenti:
a) la sensibilizzazione relativamente al diritto dei
disabili di essere tutelati dalla discriminazione e di
godere di pieni e pari diritti;
b) l’incoraggiamento della riflessione e la
discussione sulle misure necessarie per promuovere
pari opportunità per i disabili in Europa;
c) la promozione dello scambio di
esperienze in materia di buone prassi e
strategie efficaci attuate a livello locale,
nazionale ed europeo;
d) l’intensificare la cooperazione fra tutte le
istanze interessate, in particolare i governi,
le parti sociali, le ONG, i servizi sociali, il
settore privato, il settore associativo, i gruppi
di volontariato, i disabili e i loro familiari;
e) il miglioramento della comunicazione concernente l’handicap
e la promozione di una rappresentazione positiva dei disabili;
f) la sensibilizzazione all'eterogeneità delle forme di handicap e
alle molteplici forme di handicap;
g) la sensibilizzazione alle molteplici forme di discriminazione cui
i disabili sono esposti;
h) l’accordare un’attenzione particolare alla sensibilizzazione al
diritto dei bambini e dei giovani disabili ad un pari trattamento
nell'insegnamento, in modo da favorire e sostenere la loro piena
integrazione nella società e lo sviluppo di una cooperazione a
livello europeo tra il personale preposto all’insegnamento
speciale dei bambini e dei giovani disabili, per migliorare
l’integrazione degli alunni e degli studenti ad esigenze specifiche
negli istituti normali o specializzati, come pure nei programmi di
scambi nazionali ed europei
Le misure contenute nella Decisione del Consiglio
dell’Unione europea del 2001 finalizzate a conseguire gli
obiettivi stabiliti spaziarono dall’organizzazione di incontri
ed eventi a varie campagne d’informazione e
promozionali nell’insieme degli Stati membri dell’Unione
europea. Furono anche previste forme di collaborazione
con i media ed indagini a livello comunitario. Grazie a
queste iniziative si diffuse sempre di più un importante
cambiamento di paradigma, non solo a livello culturale,
ma anche a livello sociale e istituzionale: le persone
disabili non erano più considerate oggetto di politiche
sociali, ma cittadini a tutti gli effetti, il cui ruolo attivo non
si poteva trascurare in vista degli impegni dell’agenda
politica europea.
Gli obiettivi, contenuti nell’articolo n. 2, furono rivolti
a:
a) migliorare la comprensione dei problemi connessi
con la discriminazione attraverso una migliore
conoscenza del fenomeno e attraverso la
valutazione dell’efficacia delle politiche e delle
prassi;
b) sviluppare la capacità di prevenire e affrontare
efficacemente il fenomeno della discriminazione [...];
c) promuovere e divulgare i valori e le prassi che
animano la lotta alla discriminazione, anche
attraverso attività di sensibilizzazione
Fu adottata e proclamata da più di 600 partecipanti
provenienti da trentaquattro Paesi. La Dichiarazione
elencò i principi fondamentali a cui ispirarsi in occasione
delle attività dell’Anno Europeo dei Disabili ed affermò
che la disabilità era una questione che riguardava i diritti
umani. Le persone disabili chiedevano pari opportunità e
non beneficenza. Le barriere sociali, secondo la
Dichiarazione, portavano alla discriminazione e
all’esclusione sociale. In particolare la discriminazione
verso le persone disabili dipendeva a volte dai pregiudizi
che la società creava nei loro confronti, ma più spesso
era dovuta al fatto che i disabili erano stati a lungo
dimenticati e ignorati.
Le persone disabili formavano un gruppo eterogeneo e
diversificato, pertanto solo le politiche che rispettavano tale
diversità avrebbero avuto un esito positivo. Infine, per gli
estensori della Dichiarazione, l’integrazione sociale era il
risultato non solo della non discriminazione ma anche di azioni
positive. Tra i diversi aspetti programmatici il punto n. 3 della
Dichiarazione si occupò di sottolineare l’importanza della vita
indipendente: Per ottenere l’uguaglianza nell’accesso e nella
partecipazione sociale, è necessario che le risorse siano
strutturate in modo tale da migliorare le capacità di integrazione
della persona disabile e il suo diritto a vivere in modo
indipendente. A proposito del sistema scolastico il punto n.7
precisò, nel contesto delle proposte di azione della
Dichiarazione, il seguente pensiero:
Le scuole devono assumere un ruolo rilevante nella
diffusione della comprensione ed accettazione dei diritti
delle persone disabili, aiutando a dissipare timori, miti e
pregiudizi, supportando lo sforzo di tutta la comunità.
Devono sviluppare e diffondere risorse educative di
sostegno agli studenti, affinché sviluppino una
consapevolezza individuale della propria disabilità o di
quella altrui, aiutandoli a considerare in modo positivo le
diversità. [...] Le scuole, gli istituti, le università devono,
congiuntamente ai rappresentanti dei gruppi di disabili,
organizzare conferenze e laboratori rivolti a giornalisti,
editori, architetti, imprenditori, assistenti sociali e sanitari,
familiari, volontari e membri del governo locale
Con Risoluzione del Consiglio del 5 maggio
2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli
studenti disabili nel settore dell’istruzione e
della formazione gli Stati membri dell’Unione
europea e la Commissione furono invitati:
I)a favorire e a sostenere la piena integrazione
dei bambini e dei giovani con esigenze
specifiche nella società impartendo loro
l’istruzione e la formazione adeguate e il loro
inserimento in un sistema scolastico [...]
adattato alle loro esigenze;
ii) a proseguire gli sforzi intesi a rendere
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita più
accessibile ai disabili e quindi a prestare particolare
attenzione all’uso delle nuove tecnologie
multimediali e di Internet per migliorare la qualità
dell’apprendimento agevolando l’accesso a risorse e
servizi nonché gli scambi e la collaborazione a
distanza (e-learning);
iii) ad incoraggiare l’accessibilità di tutti i siti web
pubblici riguardanti l'orientamento, l’istruzione e la
formazione professionale [...] alle persone con
disabilità rispettando le linee guida per l’accessibilità
del web;
iv) ad aumentare se del caso il sostegno adeguato di
servizi e dell’assistenza tecnica agli alunni e agli studenti
con esigenze specifiche in materia di istruzione e di
formazione;
v) a facilitare l’accesso a ulteriori informazioni e
orientamenti adeguati per consentire agli stessi o, se
necessario, ai loro genitori o agli altri responsabili
interessati di scegliere il tipo di istruzione appropriato;
vi) a proseguire e, se del caso, ad aumentare gli sforzi
concernenti la formazione iniziale e continua degli
insegnanti nel settore delle esigenze specifiche
segnatamente per la predisposizione di tecniche e
materiale pedagogici appropriati;
vii) a sviluppare la cooperazione a livello europeo tra il
personale preposto all'insegnamento e alla formazione
dei bambini e dei giovani disabili per migliorare
l'integrazione degli alunni e degli studenti con esigenze
specifiche negli istituti normali o specializzati;
viii) a migliorare lo scambio di informazioni e esperienze
al riguardo a livello europeo, coinvolgendo se del caso le
organizzazioni e le reti europee che abbiano esperienza
in questo campo come l’Agenzia europea di sviluppo
dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche;
ix) a fornire, se del caso, le strutture, le possibilità di
formazione e le risorse per quanto riguarda la transizione
dalla scuola al lavoro
Pochi mesi dopo, il 15 luglio 2003, un’altra Risoluzione del
Consiglio relativa alla promozione dell’occupazione e
dell’integrazione sociale delle persone con disabilità invitò la
Commissione e gli Stati membri a promuovere la piena
integrazione e partecipazione delle persone disabili
riconoscendo ad esse gli stessi diritti degli altri cittadini (punto ii).
Inoltre gli Stati e la Commissione furono invitati a continuare gli
sforzi diretti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono
all’integrazione e alla partecipazione delle persone con disabilità
nell’ambito del mercato del lavoro (punto iii) e a proseguire gli
sforzi intesi a rendere l’apprendimento lungo tutto l’arco della
vita più accessibile alle persone con disabilità e quindi a prestare
particolare attenzione all’uso senza ostacoli delle nuove
tecnologie dell'informazione e comunicazione e di Internet per
migliorare la qualità dell'apprendimento della formazione
professionale e dell’accesso all'occupazione (punto iv).
Merita di essere ricordata, del 27 novembre 2000, la
Direttiva del consiglio che stabilisce un quadro generale
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro. L’articolo n. 1 di questo documento
precisò che esso mirava a stabilire un quadro generale
per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le
convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze
sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le
condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati
membri il principio della parità di trattamento. In
particolare l’articolo n. 5 si occupò di soluzioni
ragionevoli per le persone disabili:
La prima fu la Dichiarazione politica espressa in
occasione della seconda Conferenza europea dei
Ministri responsabili delle politiche per l’integrazione
delle persone con disabilità dal titolo Migliorare la qualità
della vita delle persone con disabilità: Condurre una
politica coerente per, e mediante, una piena
partecipazione, tenutasi a Malaga, in Spagna, dal 7 all’8
maggio 2003. La seconda fu la Raccomandazione del
Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Piano d’Azione
del Consiglio d’Europa 2006-2015 per la promozione dei
diritti e della piena partecipazione nella società delle
persone con disabilità: migliorare la qualità di vita delle
persone con disabilità in Europa, adottata dal Comitato
dei Ministri il 5 Aprile 2006.
Il principale obiettivo della Conferenza di Malaga, che si
situò nella cornice dell’Anno europeo dei disabili,
consistette nell’elaborazione di principi comuni, destinati
a orientare le future politiche in tema di disabilità e la
fornitura di servizi pubblici adeguati. In tale prospettiva, i
Ministri hanno esaminato sia i punti di forza e le
insufficienze delle politiche relative all'integrazione dei
disabili, attuate di recente o in corso, sia le metodologie
idonee a far fronte alle nuove sfide. Essi hanno
scambiato idee, condiviso esperienze e discusso delle
misure adottate o previste su scala nazionale, europea e
internazionale, volte a migliorare la qualità della vita dei
disabili (punto n.1)
Il risultato di tale discussione fu la
Dichiarazione ministeriale di Malaga relativa
ai disabili: Procedere verso la piena
partecipazione come cittadini che esortò ad
elaborare un ambizioso piano d’azione
europeo, dettagliato e nel contempo
flessibile, nella prospettiva dell’attuazione a
livello nazionale e internazionale dei principi
evocati in occasione della Conferenza
europea.
Tre anni dopo, con Raccomandazione del
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa,
il Piano d’Azione 2006-2015 cercò di
trasferire le finalità del Consiglio d’Europa in
materia di diritti umani, non-discriminazione,
pari opportunità, piena cittadinanza e
partecipazione delle persone con disabilità
in un quadro politico europeo sulla disabilità
(punto 1.1.2.)
Il Piano d’Azione riconobbe il principio fondamentale
secondo cui la società ha il dovere, nei confronti di
tutti i propri cittadini, di assicurarsi che gli effetti delle
disabilità siano ridotti al minimo attraverso stili di vita
sani, ambienti più sani, assistenza sanitaria
adeguata, riabilitazione e comunità di sostegno
(punto 1.2.1.). Pertanto l’obiettivo chiave fu quello di
fungere da strumento pratico per sviluppare ed
attuare strategie fattibili per realizzare la piena
partecipazione delle persone con disabilità nella
società, ed in ultimo includere il tema della disabilità
in tutte le politiche degli stati membri (punto 1.2.2).
Inoltre il Piano d’Azione considerò le
organizzazioni non governative che si
occupano di persone con disabilità partner
competenti ed esperti nello sviluppo delle
politiche, i quali dovrebbero essere
consultati in quanto partecipanti nei processi
decisionali che influenzano le loro vite
(punto 1.2.2.)
Il Piano d’Azione 2006-2015 ebbe un campo d’azione
molto ampio ed abbracciò tutte le aree chiave della vita
delle persone con disabilità. Le linee strategiche che
vennero individuate furono ben quindici.
Partecipazione alla vita politica e pubblica: le persone
disabili devono avere l’opportunità di influenzare il
destino delle proprie comunità.
Partecipazione alla vita culturale: per essere pienamente
integrate nella società le persone disabili devono anche
essere in grado di prendere parte alla vita culturale.
Informazione e comunicazione: è importante
che coloro che forniscono, a livello pubblico e
privato, informazioni e comunicazione tengano
conto delle necessità delle persone disabili.
Istruzione: un pari accesso all’istruzione, che
deve coprire tutte le fasi della vita, è un
requisito fondamentale per garantire
l’inserimento sociale nonché l’indipendenza alle
persone disabili.
Per garantire il rispetto del principio della parità
di trattamento dei disabili, sono previste
soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore
di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in
funzione delle esigenze delle situazioni
concrete, per consentire ai disabili di accedere
ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una
promozione o perché possano ricevere una
formazione, a meno che tali provvedimenti
richiedano da parte del datore di lavoro un
onere finanziario sproporzionato.
Vita in comune: le opportunità per una vita indipendente ed un
inserimento sociale sono in primo luogo create dalla vita nella
comunità.
Assistenza sanitaria: le persone disabili, esattamente come le
persone non disabili, richiedono un’adeguata assistenza
sanitaria e devono avere pari opportunità di accesso a servizi di
assistenza sanitaria di buona qualità che rispettino i diritti dei
clienti.
Riabilitazione: devono essere attuati programmi completi di
riabilitazione con servizi accessibili al fine di evitare il
peggioramento della disabilità, alleviare le sue conseguenze e
favorire l’indipendenza delle persone disabili.
Tutela sociale: le persone disabili devono
essere in grado di beneficiare in modo
adeguato dei sistemi di tutela sociale ed
avere parità di accesso a questi servizi.
Tutela giuridica: la tutela giuridica implica
l’adozione di provvedimenti adeguati al fine
di eliminare le discriminazione contro le
persone disabili.
Tutela contro violenza ed abuso: le politiche
devono mirare a salvaguardare le persone
disabili contro tutte le forme di abuso e violenza
ed assicurare l’adeguato sostegno alle vittime
di abuso e violenza.
Ricerca e sviluppo: le informazioni affidabili,
frutto di una seria raccolta ed analisi di dati
statistici, aiutano ad individuare i problemi
emergenti e contribuiscono alla ricerca di
soluzioni.
Sensibilizzazione: al fine di promuovere una
migliore comprensione delle necessità e dei
diritti delle persone disabili nella società, si
deve lottare contro i comportamenti
discriminatori e le stigmatizzazioni
sostituendoli con informazioni accessibili ed
obiettive sulle conseguenze delle
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  • 1. La Commissione, per sensibilizzare l’opinione pubblica, propose che l’anno 2003 fosse proclamato Anno europeo dei cittadini disabili. Il 27 novembre 2000, con Decisione del Consiglio che istituisce un programma d’azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006), vennero promossi dei provvedimenti concreti in materia di lotta alla discriminazione.
  • 2. La Decisione diede vita, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, ad un programma d’azione comunitario volto a promuovere misure di lotta alle discriminazioni dirette o indirette fondate sulla razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali (articolo n.1).
  • 3. Gli obiettivi, contenuti nell’articolo n. 2, furono rivolti a: a) migliorare la comprensione dei problemi connessi con la discriminazione attraverso una migliore conoscenza del fenomeno e attraverso la valutazione dell’efficacia delle politiche e delle prassi; b) sviluppare la capacità di prevenire e affrontare efficacemente il fenomeno della discriminazione [...]; c) promuovere e divulgare i valori e le prassi che animano la lotta alla discriminazione, anche attraverso attività di sensibilizzazione
  • 4. Merita di essere ricordata, del 27 novembre 2000, la Direttiva del consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. L’articolo n. 1 di questo documento precisò che esso mirava a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. In particolare l’articolo n. 5 si occupò di soluzioni ragionevoli per le persone disabili:
  • 5. Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.
  • 6. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili Il 3 dicembre 2001, con Decisione del Consiglio dell’Unione europea, venne proclamato il 2003 come l’ Anno europeo dei disabili, che coincise con il decimo anniversario dell’adozione delle Regole standard per il raggiungimento delle pari opportunità per le persone con disabilità, adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2003.
  • 7. Il principale scopo dell’ Anno europeo fu quello di far avanzare il programma politico volto alla piena integrazione dei disabili, così come era stato definito nella Comunicazione della Commissione Verso un’Europa senza ostacoli per i disabili. Gli obiettivi dell’Anno europeo furono i seguenti: a) la sensibilizzazione relativamente al diritto dei disabili di essere tutelati dalla discriminazione e di godere di pieni e pari diritti; b) l’incoraggiamento della riflessione e la discussione sulle misure necessarie per promuovere pari opportunità per i disabili in Europa;
  • 8. c) la promozione dello scambio di esperienze in materia di buone prassi e strategie efficaci attuate a livello locale, nazionale ed europeo; d) l’intensificare la cooperazione fra tutte le istanze interessate, in particolare i governi, le parti sociali, le ONG, i servizi sociali, il settore privato, il settore associativo, i gruppi di volontariato, i disabili e i loro familiari;
  • 9. e) il miglioramento della comunicazione concernente l’handicap e la promozione di una rappresentazione positiva dei disabili; f) la sensibilizzazione all'eterogeneità delle forme di handicap e alle molteplici forme di handicap; g) la sensibilizzazione alle molteplici forme di discriminazione cui i disabili sono esposti; h) l’accordare un’attenzione particolare alla sensibilizzazione al diritto dei bambini e dei giovani disabili ad un pari trattamento nell'insegnamento, in modo da favorire e sostenere la loro piena integrazione nella società e lo sviluppo di una cooperazione a livello europeo tra il personale preposto all’insegnamento speciale dei bambini e dei giovani disabili, per migliorare l’integrazione degli alunni e degli studenti ad esigenze specifiche negli istituti normali o specializzati, come pure nei programmi di scambi nazionali ed europei
  • 10. Le misure contenute nella Decisione del Consiglio dell’Unione europea del 2001 finalizzate a conseguire gli obiettivi stabiliti spaziarono dall’organizzazione di incontri ed eventi a varie campagne d’informazione e promozionali nell’insieme degli Stati membri dell’Unione europea. Furono anche previste forme di collaborazione con i media ed indagini a livello comunitario. Grazie a queste iniziative si diffuse sempre di più un importante cambiamento di paradigma, non solo a livello culturale, ma anche a livello sociale e istituzionale: le persone disabili non erano più considerate oggetto di politiche sociali, ma cittadini a tutti gli effetti, il cui ruolo attivo non si poteva trascurare in vista degli impegni dell’agenda politica europea.
  • 11. Gli obiettivi, contenuti nell’articolo n. 2, furono rivolti a: a) migliorare la comprensione dei problemi connessi con la discriminazione attraverso una migliore conoscenza del fenomeno e attraverso la valutazione dell’efficacia delle politiche e delle prassi; b) sviluppare la capacità di prevenire e affrontare efficacemente il fenomeno della discriminazione [...]; c) promuovere e divulgare i valori e le prassi che animano la lotta alla discriminazione, anche attraverso attività di sensibilizzazione
  • 12. Fu adottata e proclamata da più di 600 partecipanti provenienti da trentaquattro Paesi. La Dichiarazione elencò i principi fondamentali a cui ispirarsi in occasione delle attività dell’Anno Europeo dei Disabili ed affermò che la disabilità era una questione che riguardava i diritti umani. Le persone disabili chiedevano pari opportunità e non beneficenza. Le barriere sociali, secondo la Dichiarazione, portavano alla discriminazione e all’esclusione sociale. In particolare la discriminazione verso le persone disabili dipendeva a volte dai pregiudizi che la società creava nei loro confronti, ma più spesso era dovuta al fatto che i disabili erano stati a lungo dimenticati e ignorati.
  • 13. Le persone disabili formavano un gruppo eterogeneo e diversificato, pertanto solo le politiche che rispettavano tale diversità avrebbero avuto un esito positivo. Infine, per gli estensori della Dichiarazione, l’integrazione sociale era il risultato non solo della non discriminazione ma anche di azioni positive. Tra i diversi aspetti programmatici il punto n. 3 della Dichiarazione si occupò di sottolineare l’importanza della vita indipendente: Per ottenere l’uguaglianza nell’accesso e nella partecipazione sociale, è necessario che le risorse siano strutturate in modo tale da migliorare le capacità di integrazione della persona disabile e il suo diritto a vivere in modo indipendente. A proposito del sistema scolastico il punto n.7 precisò, nel contesto delle proposte di azione della Dichiarazione, il seguente pensiero:
  • 14. Le scuole devono assumere un ruolo rilevante nella diffusione della comprensione ed accettazione dei diritti delle persone disabili, aiutando a dissipare timori, miti e pregiudizi, supportando lo sforzo di tutta la comunità. Devono sviluppare e diffondere risorse educative di sostegno agli studenti, affinché sviluppino una consapevolezza individuale della propria disabilità o di quella altrui, aiutandoli a considerare in modo positivo le diversità. [...] Le scuole, gli istituti, le università devono, congiuntamente ai rappresentanti dei gruppi di disabili, organizzare conferenze e laboratori rivolti a giornalisti, editori, architetti, imprenditori, assistenti sociali e sanitari, familiari, volontari e membri del governo locale
  • 15. Con Risoluzione del Consiglio del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell’istruzione e della formazione gli Stati membri dell’Unione europea e la Commissione furono invitati: I)a favorire e a sostenere la piena integrazione dei bambini e dei giovani con esigenze specifiche nella società impartendo loro l’istruzione e la formazione adeguate e il loro inserimento in un sistema scolastico [...] adattato alle loro esigenze;
  • 16. ii) a proseguire gli sforzi intesi a rendere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita più accessibile ai disabili e quindi a prestare particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell’apprendimento agevolando l’accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza (e-learning); iii) ad incoraggiare l’accessibilità di tutti i siti web pubblici riguardanti l'orientamento, l’istruzione e la formazione professionale [...] alle persone con disabilità rispettando le linee guida per l’accessibilità del web;
  • 17. iv) ad aumentare se del caso il sostegno adeguato di servizi e dell’assistenza tecnica agli alunni e agli studenti con esigenze specifiche in materia di istruzione e di formazione; v) a facilitare l’accesso a ulteriori informazioni e orientamenti adeguati per consentire agli stessi o, se necessario, ai loro genitori o agli altri responsabili interessati di scegliere il tipo di istruzione appropriato; vi) a proseguire e, se del caso, ad aumentare gli sforzi concernenti la formazione iniziale e continua degli insegnanti nel settore delle esigenze specifiche segnatamente per la predisposizione di tecniche e materiale pedagogici appropriati;
  • 18. vii) a sviluppare la cooperazione a livello europeo tra il personale preposto all'insegnamento e alla formazione dei bambini e dei giovani disabili per migliorare l'integrazione degli alunni e degli studenti con esigenze specifiche negli istituti normali o specializzati; viii) a migliorare lo scambio di informazioni e esperienze al riguardo a livello europeo, coinvolgendo se del caso le organizzazioni e le reti europee che abbiano esperienza in questo campo come l’Agenzia europea di sviluppo dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche; ix) a fornire, se del caso, le strutture, le possibilità di formazione e le risorse per quanto riguarda la transizione dalla scuola al lavoro
  • 19. Pochi mesi dopo, il 15 luglio 2003, un’altra Risoluzione del Consiglio relativa alla promozione dell’occupazione e dell’integrazione sociale delle persone con disabilità invitò la Commissione e gli Stati membri a promuovere la piena integrazione e partecipazione delle persone disabili riconoscendo ad esse gli stessi diritti degli altri cittadini (punto ii). Inoltre gli Stati e la Commissione furono invitati a continuare gli sforzi diretti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’integrazione e alla partecipazione delle persone con disabilità nell’ambito del mercato del lavoro (punto iii) e a proseguire gli sforzi intesi a rendere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita più accessibile alle persone con disabilità e quindi a prestare particolare attenzione all’uso senza ostacoli delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento della formazione professionale e dell’accesso all'occupazione (punto iv).
  • 20. Merita di essere ricordata, del 27 novembre 2000, la Direttiva del consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. L’articolo n. 1 di questo documento precisò che esso mirava a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. In particolare l’articolo n. 5 si occupò di soluzioni ragionevoli per le persone disabili:
  • 21. La prima fu la Dichiarazione politica espressa in occasione della seconda Conferenza europea dei Ministri responsabili delle politiche per l’integrazione delle persone con disabilità dal titolo Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità: Condurre una politica coerente per, e mediante, una piena partecipazione, tenutasi a Malaga, in Spagna, dal 7 all’8 maggio 2003. La seconda fu la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Piano d’Azione del Consiglio d’Europa 2006-2015 per la promozione dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità: migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità in Europa, adottata dal Comitato dei Ministri il 5 Aprile 2006.
  • 22. Il principale obiettivo della Conferenza di Malaga, che si situò nella cornice dell’Anno europeo dei disabili, consistette nell’elaborazione di principi comuni, destinati a orientare le future politiche in tema di disabilità e la fornitura di servizi pubblici adeguati. In tale prospettiva, i Ministri hanno esaminato sia i punti di forza e le insufficienze delle politiche relative all'integrazione dei disabili, attuate di recente o in corso, sia le metodologie idonee a far fronte alle nuove sfide. Essi hanno scambiato idee, condiviso esperienze e discusso delle misure adottate o previste su scala nazionale, europea e internazionale, volte a migliorare la qualità della vita dei disabili (punto n.1)
  • 23. Il risultato di tale discussione fu la Dichiarazione ministeriale di Malaga relativa ai disabili: Procedere verso la piena partecipazione come cittadini che esortò ad elaborare un ambizioso piano d’azione europeo, dettagliato e nel contempo flessibile, nella prospettiva dell’attuazione a livello nazionale e internazionale dei principi evocati in occasione della Conferenza europea.
  • 24. Tre anni dopo, con Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il Piano d’Azione 2006-2015 cercò di trasferire le finalità del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani, non-discriminazione, pari opportunità, piena cittadinanza e partecipazione delle persone con disabilità in un quadro politico europeo sulla disabilità (punto 1.1.2.)
  • 25. Il Piano d’Azione riconobbe il principio fondamentale secondo cui la società ha il dovere, nei confronti di tutti i propri cittadini, di assicurarsi che gli effetti delle disabilità siano ridotti al minimo attraverso stili di vita sani, ambienti più sani, assistenza sanitaria adeguata, riabilitazione e comunità di sostegno (punto 1.2.1.). Pertanto l’obiettivo chiave fu quello di fungere da strumento pratico per sviluppare ed attuare strategie fattibili per realizzare la piena partecipazione delle persone con disabilità nella società, ed in ultimo includere il tema della disabilità in tutte le politiche degli stati membri (punto 1.2.2).
  • 26. Inoltre il Piano d’Azione considerò le organizzazioni non governative che si occupano di persone con disabilità partner competenti ed esperti nello sviluppo delle politiche, i quali dovrebbero essere consultati in quanto partecipanti nei processi decisionali che influenzano le loro vite (punto 1.2.2.)
  • 27. Il Piano d’Azione 2006-2015 ebbe un campo d’azione molto ampio ed abbracciò tutte le aree chiave della vita delle persone con disabilità. Le linee strategiche che vennero individuate furono ben quindici. Partecipazione alla vita politica e pubblica: le persone disabili devono avere l’opportunità di influenzare il destino delle proprie comunità. Partecipazione alla vita culturale: per essere pienamente integrate nella società le persone disabili devono anche essere in grado di prendere parte alla vita culturale.
  • 28. Informazione e comunicazione: è importante che coloro che forniscono, a livello pubblico e privato, informazioni e comunicazione tengano conto delle necessità delle persone disabili. Istruzione: un pari accesso all’istruzione, che deve coprire tutte le fasi della vita, è un requisito fondamentale per garantire l’inserimento sociale nonché l’indipendenza alle persone disabili.
  • 29. Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.
  • 30. Vita in comune: le opportunità per una vita indipendente ed un inserimento sociale sono in primo luogo create dalla vita nella comunità. Assistenza sanitaria: le persone disabili, esattamente come le persone non disabili, richiedono un’adeguata assistenza sanitaria e devono avere pari opportunità di accesso a servizi di assistenza sanitaria di buona qualità che rispettino i diritti dei clienti. Riabilitazione: devono essere attuati programmi completi di riabilitazione con servizi accessibili al fine di evitare il peggioramento della disabilità, alleviare le sue conseguenze e favorire l’indipendenza delle persone disabili.
  • 31. Tutela sociale: le persone disabili devono essere in grado di beneficiare in modo adeguato dei sistemi di tutela sociale ed avere parità di accesso a questi servizi. Tutela giuridica: la tutela giuridica implica l’adozione di provvedimenti adeguati al fine di eliminare le discriminazione contro le persone disabili.
  • 32. Tutela contro violenza ed abuso: le politiche devono mirare a salvaguardare le persone disabili contro tutte le forme di abuso e violenza ed assicurare l’adeguato sostegno alle vittime di abuso e violenza. Ricerca e sviluppo: le informazioni affidabili, frutto di una seria raccolta ed analisi di dati statistici, aiutano ad individuare i problemi emergenti e contribuiscono alla ricerca di soluzioni.
  • 33. Sensibilizzazione: al fine di promuovere una migliore comprensione delle necessità e dei diritti delle persone disabili nella società, si deve lottare contro i comportamenti discriminatori e le stigmatizzazioni sostituendoli con informazioni accessibili ed obiettive sulle conseguenze delle menomazioni e delle disabilità