67+68 M5C3 Lezione 11. quadro normativo della via italia all integrazione
1. 3- QUADRO NORMATIVO DELLA VIA
ITALIANA PER L’INTEGRAZIONE
L’inserimento degli alunni con disabilità nelle
classi comuni è stata la scelta che la scuola
italiana ha operato parallelamente al
processo del suo sviluppo e
simmetricamente alla sua
democratizzazione, per essere davvero di
tutti e per tutti. La scuola così è diventata
uno dei principali luoghi sociali dove
l’integrazione si è fatta effettiva
2. La stessa integrazione vissuta nelle scuole
ha permesso di arricchirle in quanto le ha
spinte a guardare le potenzialità personali in
modi inusuali ed ha contribuito a far cogliere
l’importanza di investire sulla formazione di
tutto il personale, portando anche il mondo
scolastico a confrontarsi non solo con la
prospettiva sanitaria ma anche con quella
più ampia di tipo sociale, istituzionale e
contestuale.
3. Il superamento delle scuole speciali e delle
classi differenziali ha influenzato anche altri
settori della società italiana e l’integrazione si è
estesa dal campo dell’istruzione e della
formazione a quello della vita sociale e del
mondo del lavoro. La legislazione ha seguito
quest’evoluzione con la creazione di normative
e di procedure dal carattere interistituzionale
finalizzate a favorire il successo personale, non
solo scolastico, degli alunni disabili.
4. Accordi di programma, gruppi di lavoro interistituzionali provinciali e
regionali, gruppi di lavoro scolastici, docenti di sostegno, assistenti per
l’autonomia personale, ausili e sussidi didattici specifici, criteri di
formazione delle classi sono solo alcuni degli elementi di un disegno
complessivo che si è articolato ed arricchito nel tempo. Anche la
terminologia ha avuto nel frattempo una sua evoluzione, passando da
denominazioni centrate su “problemi” (alunni disadattati nell’art. 12
della Legge n. 1859/1962, mutilati e invalidi civili non autosufficienti
nell’art. 28 della Legge n. 118/1971, portatori di handicaps nella Legge
n. 517/1977, persone handicappate nella Legge n. 104/1992) a quelle
più recenti come persone disabili (utilizzata ad esempio nella legge-
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, n.328/2.000) o persona con disabilità (impiegata nella
Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 e nelle Linee guida per
l’integrazione scolastica diramate nel 2009 dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca)
5. L’evoluzione normativa italiana sulla disabilità, che ha
avuto il suo culmine nelle legge-quadro n. 104 del 1992,
è stata notevole, tanto da pervenire ad una produzione
fra le più avanzate nel mondo105. L’itinerario normativo
percorso negli anni ha progressivamente consolidato il
principio dell’integrazione, anche se questo certamente
non può bastare per garantire il riconoscimento de diritti
e soprattutto che essi vengano attuati. Oggi non è
sufficiente produrre le leggi, bisogna essere in grado di
viverle ed è quindi in gioco più una questione di civiltà
che di produzione normativa. Le leggi, in effetti, non sono
in grado, per il solo fatto di esserci, di trasformare la
realtà.
6. Le leggi “buone” sono certamente una condizione
necessaria, ma non bastano e non sono sufficienti. Infatti
anche quando applicate, e questo in teoria potrebbe non
essere sempre vero, c’è sempre il rischio di una loro
concretizzazione puramente burocratica o tecnicistica,
magari contraddittoria. Il cammino in questo senso non è
ancora del tutto concluso. L’integrazione ha spinto il
nostro sistema scolastico su posizioni avanzate, ma il
discorso non può essere considerato chiuso, perché nel
processo di integrazione la qualità del risultato si
costruisce attraverso la qualità del processo e dunque
non possono bastare le dichiarazioni di principio, anche
se postulate per legge.
7. Il problema che resta aperto non è come in passato
di tipo quantitativo - legato alla quantità degli alunni
disabili “esclusi” dai percorsi scolastici ordinari (negli
anni Sessanta non erano pochi gli alunni
handicappati frequentanti le strutture “speciali”) - ma
di tipo qualitativo: non è infatti mai vinta abbastanza
la battaglia per attuare in modo adeguato gli
interventi educativo-didattici per gli studenti disabili,
battaglia che coincide con quella di tutti coloro che,
esattamente come gli allievi disabili, vivono
quotidianamente il loro sviluppo personale nelle
scuole.
8. Alcune norme rilevanti nell’evoluzione
legislativa in materia di disabilità e pronunce
significative della Corte Costituzionale 106 1.
Legge n. 482/1968
- Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private 2. Legge
n. 406/1968
- Norme per la concessione di un’indennità di
accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti
dall’Opera nazionale ciechi civili 3. Legge n.
118/1971
9. - Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n.5, e nuove
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili 4. Legge n. 517/1977
- Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli
esami di riparazione nonché altre norme di modifica
dell'ordinamento scolastico 5. Legge n. 833/1978
- Istituzione del servizio sanitario nazionale 6. Legge n. 18/ 1980
- Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente
inabili 7. D.Lgs. n. 509/1988
- Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e
malattie invalidanti, nonchè dei benefici previsti dalla legislazione
vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
della L. 26 luglio 1988, n. 291 8. Legge n. 13/1989
10. - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati 9. Legge
n. 381/1991
- Disciplina delle cooperative sociali 10. Legge n.
104/1992
- Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate 11. D.P.R. n. 503/1996
- Regolamento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici 12. Legge n. 68/1999
- Norme per il diritto al lavoro dei disabili 13. Legge n.
383/2000
- Disciplina delle associazioni di promozione sociale 14.
11. Il superamento delle scuole speciali e delle
classi differenziali ha influenzato anche altri
settori della società italiana e l’integrazione si è
estesa dal campo dell’istruzione e della
formazione a quello della vita sociale e del
mondo del lavoro. La legislazione ha seguito
quest’evoluzione con la creazione di normative
e di procedure dal carattere interistituzionale
finalizzate a favorire il successo personale, non
solo scolastico, degli alunni disabili.
12. - Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale 20.
D.Lgs. n. 216/2003
- Attuazione della direttiva 200/78/CE per la
parità di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro 21. Legge n. 4/2004
- Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici 22. Legge n.
6/2004
13. - Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile
del capo I, relativo all'istituzione dell’amministrazione di
sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418,
424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di
interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di
attuazione, di coordinamento e finali 23.
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.
185/2006
- Regolamento recante modalità e criteri per
l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione
di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 24. Legge n. 167/2009
14. - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
recante disposizioni urgenti per garantire la
continuità del servizio scolastico ed educativo
per l’anno 2009-2010 25.
Sentenza Corte Costituzionale 03/06/1987 n.
215
- Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale art. 28, terzo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118:
Scuola mutilati ed invalidi civili
- soggetti portatori di handicaps
15. - diritto alla frequenza delle scuole
secondarie superiori
- effettiva e concreta realizzazione del diritto
- mancata assicurazione
- violazione degli artt. 3.30.31 e 34 della
Costituzione
- Illegittimità costituzionale parziale 26.
Sentenza - Corte Costituzionale 31/01/1990
n. 50
16. - Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche amministrazioni e le aziende private),
il relazione agli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge
27. Sentenza
- Corte Costituzionale 29/07/1996 n. 325
- Legge 5 febbraio 1992, n.104, art. 33, quinto
comma
- Cost., art. 3
17. - Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale 28. Sentenza - Corte Costituzionale
10/05/1999 n. 167
- Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Handicap (Portatori di) - Adeguato
accesso alla via pubblica per mutilati e invalidi
con difficoltà di deambulazione - Costituzione di
servitù in favore di edifici di civile abitazione -
Preclusione - Esigenza di indefettibile tutela di
interessi fondamentali della persona -
Riferimento alla giurisprudenza della Corte in
materia (vedi sentenza n. 215/1987)
18. - Lesione del fondamentale diritto dei soggetti alla
salute comprensiva anche di quella psichica -
Illegittimità costituzionale. (C.C., art. 1052, secondo
comma) 29. Sentenza - Corte Costituzionale
22/11/2002 n. 467 - Giudizio di legittimità
costituzionale in via incidentale. Previdenza e
assistenza - Minori invalidi civili - Indennità di
frequenza di scuole di ogni ordine e grado - Mancata
estensione della provvidenza ai minori invalidi che
frequentano l’asilo nido (di età inferiore ai tre anni) -
Contrasto con i principi di solidarietà, di eguaglianza
e di effettiva assistenza sociale - Illegittimità
costituzionale in parte qua. - Legge 11 ottobre 1990,
n. 289, art. 1, comma 3.
19. - Costituzione, artt. 2, 3 e 38 30. Sentenza - Corte
Costituzionale 08/06/2005 - Giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53) 31. Sentenza -
Corte Costituzionale 18/04/2007 n. 158 - Giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) 32
20. Accordi di programma, gruppi di lavoro interistituzionali provinciali e
regionali, gruppi di lavoro scolastici, docenti di sostegno, assistenti per
l’autonomia personale, ausili e sussidi didattici specifici, criteri di
formazione delle classi sono solo alcuni degli elementi di un disegno
complessivo che si è articolato ed arricchito nel tempo. Anche la
terminologia ha avuto nel frattempo una sua evoluzione, passando da
denominazioni centrate su “problemi” (alunni disadattati nell’art. 12
della Legge n. 1859/1962, mutilati e invalidi civili non autosufficienti
nell’art. 28 della Legge n. 118/1971, portatori di handicaps nella Legge
n. 517/1977, persone handicappate nella Legge n. 104/1992) a quelle
più recenti come persone disabili (utilizzata ad esempio nella legge-
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, n.328/2.000) o persona con disabilità (impiegata nella
Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 e nelle Linee guida per
l’integrazione scolastica diramate nel 2009 dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca)
21. Disabile - Figlio convivente - Diritto al congedo
straordinario per l'assistenza - Mancata
previsione 34. Sentenza - Corte Costituzionale
22/02/2010 n. 80 - Istruzione pubblica -
Insegnanti di sostegno per disabili - Riduzione
del numero dei posti e conseguentemente delle
ore di insegnamento settimanali - Abolizione
della deroga prevista dalla normativa
precedente per le forme di disabilità
particolarmente gravi 35.
22. Sentenza - Corte Costituzionale 16/12/2011 -
Giudizio di legittimità costituzionale del "coordinato
disposto" degli articoli 1 della legge 11 ottobre 1990,
n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di
accompagnamento di cui alla legge 21 novembre
1988, n. 508, recante norme integrative in materia di
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi
civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di
frequenza per i minori invalidi) e 80, comma 19, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2001) Le principali norme
sugli alunni disabili 1. Legge 05/02/1992 n. 104
23. - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate. 2. Decreto Ministeriale
26/6/1992 - Criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro
provinciali interistituzionali a nomina del provveditore agli
studi, ai sensi dell’articolo 15 della Legge-quadro 5
febbraio 1992, n. 104, sull’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate 3. Decreto
Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione -
Ministero della Sanità - Ministero per gli Affari Sociali
09/07/1992 - Indirizzi per la stipula degli accordi di
programma ai sensi dell’art. 13 della legge-quadro 5
febbraio 1992, n. 104, sull’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate 4.
24. Decreto del Presidente della Repubblica 24/02/1994 Atto di
indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie
locali in materia di alunni portatori di handicap 5. Decreto
Legislativo 16/4/1994 n. 297- Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado (Parte II, Titolo VII, Capo IV) 6. Legge
27/12/1997 n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica 7. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri -
23/02/2006 n. 185 - Regolamento recante modalità e criteri per
l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di
handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 8. Linee guida per l’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità, trasmesse con nota prot. n.
4274 del 4 agosto 2009 9. Legge 03/03/2009 n. 18
25. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre
2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità 10. Decreto
Legge 31/05/2010 n. 78, convertito, con modifiche, dalla
Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
Le linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni
con disabilità (M.I.U.R. 2009)108 Il Ministero
dell’Istruzione ha emanato il 4 agosto 2009 le Linee
guida per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità109, che raccolgono una serie di direttive
finalizzate, nel rispetto dell’autonomia scolastica e della
legislazione vigente, a migliorare il processo di
integrazione degli alunni disabili.
26. Le Linee guida constano di tre parti:
I PARTE: IL NUOVO SCENARIO. IL CONTESTO
COME RISORSA
I principi costituzionali e la legislazione italiana in
materia di alunni con disabilità
1.1 Art. 3 ed Art. 34 Costituzione
1.2 Legge 118/71 e Legge 517/77
1.3 Legge 104/92
1.4 DPR 24 febbraio 1994 2. Convenzione ONU per
i diritti delle persone con disabilità. La
Classificazione Internazionale del Funzionamento
dell’OMS
28. III PARTE: LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA
SCUOLA
Il ruolo del dirigente scolastico
1.1 Leadership educativa e cultura dell’integrazione
1.2 Programmazione
1.3 Flessibilità
1.4 Il progetto di vita
1.5 La costituzione di reti di scuole
2. La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti
2.1 Il clima della classe
2.2 Le strategia didattiche e gli strumenti
2.3 L’apprendimento-insegnamento
2.4 La valutazione
2.5 Il docente assegnato alle attività di sostegno 3.
29. L’evoluzione normativa italiana sulla disabilità, che ha
avuto il suo culmine nelle legge-quadro n. 104 del 1992,
è stata notevole, tanto da pervenire ad una produzione
fra le più avanzate nel mondo105. L’itinerario normativo
percorso negli anni ha progressivamente consolidato il
principio dell’integrazione, anche se questo certamente
non può bastare per garantire il riconoscimento de diritti
e soprattutto che essi vengano attuati. Oggi non è
sufficiente produrre le leggi, bisogna essere in grado di
viverle ed è quindi in gioco più una questione di civiltà
che di produzione normativa. Le leggi, in effetti, non sono
in grado, per il solo fatto di esserci, di trasformare la
realtà.
30. Il documento inizia nella prima parte (Il nuovo
scenario. Il contesto come risorsa, pp. 5-9)
richiamando i principi costituzionali ed i principali
provvedimenti normativi che hanno consentito alla
scuola italiana di percorrere il cammino
dall’inserimento all’integrazione scolastica. Si fa
riferimento a due importanti riferimenti internazionali:
la Convenzione ONU per i diritti delle persone
disabili, ratificata dal Parlamento italiano con Legge
n. 18 del 3 marzo 2009, e l’I.C.F. dell’O.M.S., che
sposta la centralità sul concetto di salute secondo la
visione bio-psico-sociale (dalla prospettiva sanitaria
a quella bio-psico-sociale).
31. Questo collegamento a due basilari fonti internazionali fa intuire da una
parte la validità della scelta italiana, che ha anticipato gli orientamenti
mondiali, dall’altra l’interesse ad agganciare la visione nazionale alla
prospettiva internazionale. La seconda parte del documento
(L’organizzazione, pp. 10-11) affronta il tema della governance a livello
regionale e territoriale nel nuovo contesto normativo venutosi a creare
con l’autonomia scolastica, il decentramento amministrativo e il
compimento del processo attuativo del Titolo V della Costituzione. In
questa parte, che contiene raccomandazioni sul cambiamento degli
assetti da provinciale a regionale dopo la costituzione degli uffici
scolastici regionali, si suggerisce in particolare la costituzione dei
G.L.I.R. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) e dei G.L.I.P.
(Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale), quest’ultimi intesi
come organismi meramente attuativi, in sede provinciale, delle linee di
indirizzo e coordinamento stabilite a livello regionale (p. 10).
32. La terza parte del documento (La dimensione inclusiva della
scuola, pp. 12-20) compie un’analisi del ruolo del dirigente
scolastico, della corresponsabilità educativa e formativa degli
insegnanti, dell’apporto del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario e della collaborazione delle famiglie che devono essere
coinvolte e costantemente informate. E’ un misto di richiami di
respiro pedagogico che sembrano voler ricordare i punti
qualificanti di una scuola inclusiva (collaborazione tra docenti,
raccordo con la famiglia, rifiuto della logica della delega e della
responsabilizzazione, flessibilità organizzativa e didattica) e di
suggerimenti più specifici (assegnazione dell’insegnante di
sostegno, progettazione, valutazione, individuazione di un
referente di istituto, ecc.).
33. Le Linee guida, anche se certamente sono un
documento rilevante sotto il profilo culturale e
normativo, di fatto poco innovano rispetto
all’esistente. Probabilmente il loro scopo è duplice:
rassicurare circa la volontà ministeriale di continuare
nella direzione dell’integrazione e dell’inclusione,
senza strappi con il passato; richiamare a corrette
modalità di comportamento, nella consapevolezza
che ci sono ancora molte situazioni che presentano
criticità.