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Le certificazioni nel settore
alimentare
Una panoramica
Manlio Della Ciana
AUSL della Romagna – Ravenna
Rimini, 6 maggio 2015
Nel regolamento CE 882/04 troviamo una definizione di «certificazione
ufficiale» , intesa come
“la procedura per cui l’autorità competente o gli organismi di controllo
autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano un’assicurazione scritta,
elettronica o equivalente relativa alla conformità.”
Nel senso più ampio la certificazione può essere definito come un atto con il
quale una terza parte indipendente dalle parti interessate attesta, con
sufficiente livello di fiducia, che un determinato prodotto, servizio o processo
è conforme ad una data norma tecnica.
Certificazioni, attestazioni, dichiarazioni di conformità….
NON SONO SINONIMI
È sinonimo di marchio e viene definita come l’atto mediante il quale una
terza parte indipendente (Ente di certificazione) dichiara che, con
ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo, servizio è
conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo.
Certificazione di
prodotto
Corrisponde alla marcatura CE ed è l’atto mediante il quale un Organismo
notificato dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato
prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica direttiva
comunitaria. Anche in questo caso il logo CE viene apposto dal fabbricante
del prodotto e non dal certificatore. Il certificatore deve essere notificato al
Ministero dell’Industria.
Attestazione CE di
conformità
Come la precedente, con la differenza che la conformità autodichiarata dal
fornitore è ad una Direttiva CE. In questo caso il logo CE viene apposto dal
fornitore e non da un Ente accreditato
Dichiarazione CE di
conformità
È la dichiarazione di un fornitore, sotto la sua responsabilità che un
prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica norma o
documento normativo. In altri termini è una autodichiarazione del produttore
che si assume la responsabilità verso il cliente di una conformità. È escluso
quindi che sia rilasciato da un Ente terzo indipendente ed il controllo
eventuale è demandato allo Stato: per questo motivo non può essere
accettata ai fini dell’emissione dei certificati sanitari
Dichiarazione di
conformità
È sinonimo di rapporto di prova ed è l’atto mediante il quale una terza
parte indipendente testimonia che un determinato campione sottoposto a
prova è conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo.
Attestato di conformità
(o rapporto di prova)
Nella certificazione ufficiale la certificazione rappresenta la garanzia rispetto alla
norma per i controllori ufficiali destinatari dei controlli: in altre parole le
certificazioni servono attestare che un dato prodotto è stato ottenuto in regime
di equivalenza
«equivalenza»: la capacità di sistemi
o misure diversi di raggiungere gli
stessi obiettivi; «equivalente» indica
sistemi o misure diversi atti a
raggiungere gli stessi obiettivi;
Le certificazioni sono quindi un modo di comunicazione utilizzato per
illustrare i requisiti a cui si sottopongono le aziende per produrre un
determinato prodotto
E’ importante che le stesse certificazioni obbediscano a criteri di
standardizzazione e quindi siano rilasciate secondo modalità predefinite e
trasparenti.
La certificazione è essa stessa un “prodotto” e deve soddisfare criteri di qualità
come un qualsiasi altro prodotto o servizio.
Gli Enti certificatori sono gli organismi preposti alla verifica della corretta
applicazione delle norme
Nel settore agroalimentare esistono diversi tipi di certificazione rilasciati da diversi
enti di certificazione, ma la loro diffusione ha coinciso con l’assimilazione da parte
dei produttori del concetto di QUALITA’.
Nel 2010 la Commissione europea ha stilato una lista delle certificazioni
riconosciute a livello europeo ed internazionale: oltre 424, per le quali l’ Italia
era, con 52, seconda solo alla Germania.
Ad oggi in Italia si contano 271 certificazioni di qualità a prodotti italiani
agroalimentari registrati presso la comunità europea
Per una classificazione delle certificazioni
•Certificazioni di prodotto
•Certificazioni di processo (e di sistema)
•Certificazioni cogenti
•Certificazioni volontarie
•di prodotto regolamentate
•di prodotto non regolamentate
Certificazioni di prodotto
È lo strumento per garantire che un determinato prodotto è conforme a quanto
specificato e dichiarato dal produttore
La certificazione di prodotto attesta che un prodotto (o Servizio) risponde ai
requisiti prefissati e descritti in una norma di riferimento e spesso permette di
apporre sul prodotto un marchio di conformità che include il logo
dell’organismo di certificazione.
Sono certificabili qualità del prodotto atte a qualificarlo rispetto ad altri, come
la sua tipicità, la sua provenienza, le sue qualità microbiologiche, nutrizionali
o ancora il suo positivo impatto ambientale , come l’assenza di OGM o la
riduzione/assenza di sostanze chimiche, ecc.
Nel mondo delle certificazioni volontarie a fronte del riconoscimento della piena
compliance agli standard di riferimento il produttore o il prodotto possono
riportare il marchio attestante la conformità; in analogia nel mondo delle
certificazioni cogenti, ad esempio, i produttori e i prodotti di o.a. possono
riportare la loro conformità attraverso l’esposizione del marchio (bollo sanitario)
DOP - Denominazione di Origine Protetta, è un marchio di tutela che l'Unione
Europea ha rilasciato per tutti quegli alimenti le cui caratteristiche qualitative sono
influenzate dal territorio in cui sono prodotti
IGP - Indicazione Geografica Protetta è un marchio di origine attribuito
dall'Unione Europea per i prodotti agricoli e alimentari, le cui qualità e
caratteristiche dipendono dall'origine geografica.
STG - Specialità Tradizionale Garantita, è un marchio di origine che l'Unione
Europea ha creato per tutelare quelle produzioni le cui caratteristiche sono date
dalla composizione o dal metodo di produzione. .
Certificazioni di processo (e di sistema)
Queste certificazioni all’opposto delle precedenti hanno un approccio indiretto,
perché assicurano la capacità di una organizzazione nel gestire la produzione in
modo da soddisfare le esigenze del cliente; ad esempio sono certificazioni di
processo quelle che garantiscano l’applicazione del sistema HACCP o dei
sistemi di rintracciabilità.
Sui requisiti di processo
Relativamente ai requisiti di processo, quali ad esempio la pastorizzazione, il
trattamenti UHT o la Sterilizzazione, è possibile certificarli quando riferiti a norme
riconosciute a livello internazionale, e quindi citati con la generica dizione di
alimento “pastorizzato”, “sterilizzato”, sottoposto a trattamento termico “UHT”,
mentre nel caso siano citati dei parametri numerici che definiscono il processo,
questi sono declinati nel regolamento CE 2074/2005 solamente per il latte e
derivati, mentre per parametri diversamente definiti deve essere acquisita la
certificazione dall’ AC che vigila sullo stabilimento in cui viene effettuato il processo
da certificare.
Ad esempio
La pastorizzazione è ottenuta mediante un
trattamento comportante:
i) una temperatura elevata durante un breve
periodo (almeno 72°C per 15 secondi);
ii) una temperatura moderata durante un lungo
periodo (almeno 63°C per 30 minuti);
o
iii) ogni altra combinazione tempo-temperatura che
permetta di ottenere un effetto equivalente,
di modo che i prodotti diano, se del caso, una
reazione negativa al test di fosfatasi alcalina
immediatamente dopo aver subito tale
trattamento.
Certificazioni cogenti e volontarie
Vi sono delle certificazioni dette cogenti perché devono necessariamente
essere acquisite dalle aziende per poter operare, come ad esempio quelle
relative al rispetto del sistema HACCP nell’ambito delle regolamentazioni
sanitarie europee e che consentono ad esempio l’apporto del marchio CE sul
prodotto. Per queste certificazioni l’ Ente certificatore e deputato al controllo è
l’Ente pubblico.
La presenza del marchio CE sul prodotto
significa che un Ente pubblico attesta che
quel prodotto si attiene alle specifiche
illustrate nelle direttive di riferimento
Le certificazioni volontarie sono attestati a cui le aziende si sottopongono
volontariamente, non indispensabili per legge. Fanno parte di questa tipologia di
certificazione i disciplinari tecnici di prodotto e le certificazioni regolamentate.
I prodotti che usufruiscono di tali certificazioni volontarie riportano il marchio
dell’ente certificatore, che pertanto è responsabile di verificare il rispetto dei
requisiti fissati per l’ottenimento di tale certificazione.
La scelta dei requisiti certificabili
serve a differenziare un prodotto
analogo per caratteristiche peculiari e
significative, basandosi su parametri
oggettivi e possibilmente verificati con
prove analitiche: ad esempio
l’assenza di lattosio o glutine, origine
della materia prima.
?
Le certificazioni volontarie possono quindi essere regolamentate oppure Non
regolamentate: le prime sono quelle facoltative, ma che fanno riferimento a
requisiti cogenti emessi da enti pubblici: per queste certificazioni l’ ente emittente
è autorizzato dall’ Autorità competente.
Rientrano tra le certificazioni volontarie regolamentate le denominazioni d’origine
(DOP. IGP. STG) o quelle attestanti informazioni supplementari per la salute dei
consumatori, come le certificazione dei prodotti privi di glutine, o, ancora, le
certificazioni BIO.
Nel caso delle certificazioni volontarie NON regolamentate, sono anch’esse
facoltative, ma non sono disciplinate da enti pubblici. Si tratta di certificazioni
rilasciate da organismi di certificazione di parte terza,che si riferiscono a
protocolli di produzione elaborati e condivisi tra le parti. Di norma vengono
adottate qualora l’OSA pensi sia necessario comunicare al cliente la superiorità
del proprio prodotto rispetto alla concorrenza per un determinato requisito.
Scopo delle certificazioni
È quello di valorizzare una qualità:
•Qualità igienico sanitaria
•Qualità organolettica
•Qualità nutrizionale
•Qualità etica-ambientale
•Qualità tecnologica
Essere certificati da un Ente Pubblico e da un Ente Privato
La principale differenza tra
l’essere certificati da ente
Pubblico ed Ente Privato
risiede nei controlli
effettuati per il rispetto dei
requisiti prefissati:
rispettivamente da figure
professionali pubbliche o
da professionisti che
lavorano per conto delle
società che promulgano
l’attestato.
L’apposizione del marchio
rilasciato dall’ente
verificatore differenzia le
certificazioni volontarie da
quelle cogenti.
Organismi di accreditamento nazionali
Chi sono i certificatori dei certificatori?
ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento – è l’unico organismo nazionale
autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento.
E’ l'unico ente riconosciuto in Italia ad attestare che gli organismi di
certificazione ed ispezione, i laboratori di prova, anche per la sicurezza
alimentare, e quelli di taratura abbiano le competenze per valutare la
conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento.
ACCREDIA opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico
e svolge un servizio di pubblica autorità, in quanto l'accreditamento è un
servizio svolto nell'interesse pubblico ed un efficace strumento di qualificazione
dei prodotti e servizi che circolano su tutti i mercati.
LAVORA PER per assicurare il valore
e la credibilità delle certificazioni,
ispezioni, prove e tarature.
Nella mondo della Sanità Pubblica
Possono esistere organismi di controllo delegati dall’ Autorità di controllo,
accreditati secondo la norma En 45004, mentre il proprio personale deve operare
similmente ed è soggetto a verifica da parte dell’ Autorità di controllo a tutti i
livelli: Europeo e di singolo Stato (riferimento è il Regolamento 882/2004)
Certificazioni e marchi (alcuni esempi) volontarie, regolamentate e non.
italy kosher
union
italy kosher
unionsi (IKU o K)standard volontario
di prodotto NON
regolamentataKosher
HalHal ITALY
HIA (opera
sotto
CO.RE.IS.)si (HALAL)standard volontario
di prodotto NON
regolamentataHalhal
CSQACSQACSQAno
standard volontario (DTP
042)
di prodotto NON
regolamentata
Mangini privi di proteine
e grassi aggiunti
Enti accreditati
da ACCREDIA
Unione
Europeasi (STG)regolamento CE n. 509/2006
di prodotto
regolamentata
STG (Specialità
Tradizionale Garantita)
Enti accreditati
da ACCREDIA
Unione
Europeasi (IGP)regolamento CE 510/06
di prodotto
regolamentata
IGP (Indicazione
Geografica protetta)
Enti accreditati
da ACCREDIA
Unione
Europeasi (DOP)regolamento CE 510/06
di prodotto
regolamentata
DOP (Denominazione
di Origine protetta)
Ist. Per la
tutela dei
produttori
ItalianiITIPI
si (100%Made in
Italy)L 166/2009
di prodotto
regolamentataMade in Italy/100% Italy
ICEAdemetersi (demeter)Reg. CE 834/07
di prodotto
regolamentata
da agricoltura
biodinamica
Enti accreditati
da ACCREDIAsi (BIO)
regolamentazione
comunitaria
di prodotto
regolamentatabiologico
Enti accreditati
da ACCREDIAsi (noOGM)
regolamentazione
comunitaria
di prodotto
regolamentatano OGM
AIC
direttamente
AssociazioneIta
liani Celiacisi (spiga barrata)
L. 4 luglio 2005, n. 123 e
reg. CE 609/13 e 828/14
e al.
di prodotto
regolamentata
SENZA
GLUTINE/gluten free
chi lo rilascia
proprietario
marchio
prevede marchio
su prodottostandard tecnicoclassificazioneTipo di certificato
Garanzia di
filieraKosher
Garanzia di
filieraHalhal
Garanzia di
filiera
Mangini privi di proteine
e grassi aggiunti
NO Garanzia di
filiera
STG (Specialità
Tradizionale Garantita)
NO Garanzia di
filiera
IGP (Indicazione
Geografica protetta)
Garanzia di
filiera
DOP (Denominazione
di Origine protetta)
NO Garanzia di
filieraMade in Italy/100% Italy
Garanzia di
filiera
da agricoltura
biodinamica
Garanzia di
filierabiologico
Garanzia di
filierano OGM
Garanzia di
filiera
SENZA
GLUTINE/gluten free
Per queste certificazioni il concetto di filiera non
sempre viene inteso pienamente, ma può
essere legato anche solo alla zona di
produzione e non all’origine delle materie prime:
vanno verificati i disciplinari di produzione.
Certificazioni e Attestati per esportare in PPTT
ASL
attraverso
SIAN/SVET
Salvo istruzioni particolari (es. Russia) viene rilasciato se, e solo se,
le condizioni del certificato sanitario vanno al di là della legislazione
nazionale o comunitaria, e quindi è necessario, come previsto dalle
norme generali per la certificazione, che il veterinario ufficiale si basi
su certificati rilasciati da altri veterinari ufficiali.
di prodotto
regolamentata
PRE-certificato
sanitario
Settore
fitosanitario
regionale
Richiesto per prodotti di origine agricola per evitare il propagarsi di
organismi nocivi ai vegetali e prodotti loro derivati
Procedure del
paese importatore
Di prodotto
regolamentata
Certificato
fitosanitario
Controllo
Ufficiale/
Autorità
E’ un documento che non ha validità ufficiale, nel senso che non è
negoziato, e più spesso legato alla pratica degli operatori. Può
riguardare la libera vendita di un prodotto o altre caratteristiche della
produzione/prodotto
di prodotto/di
processo
Certificato “a titolo
di informazione”
(To whom concern)
Camera di
Commercio
Attesta che la merce esportata ha libera circolazione in Italia ed
eventualmente negli altri paesi della UE ed è conforme alla normativa
vigente in materia di sanità e sicurezza
Richiesta da
alcuni PPTT
di prodotto
regolamentata
Attestato di libera
vendita
ASL
attraverso
SIAN/SVET
Lo Stato importatore può richiedere un certificato che garantisca le
condizioni igienico-sanitarie degli alimenti ritenuti maggiormente
soggetti a rischi sanitari (vedi Norme internazionali di OIE e WTO
(Sanitary and Phytosanitary Measures),
Norme dovute ad
accordi bilaterali o
imposte da PPTT
di prodotto
negoziato/non
negoziatoCertificato Sanitario
Operatore
sett/Vet.Uff.
documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali
che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità
Reg. CE 136/2004
e reg. CE
282/2004
Di prodotto
regolamentato
DVCE (Documento
Veterinario
Comune di Entrata)
dogana
Richiesto dall’esportatore alla dogana attesta l’origine comunitaria
delle merci esportate in PPTT in via definitiva. EUR! Può essere
sostituito da una semplice dichiarazione su fattura per valori <6000
euro oper ditte con status AEO (Operatore Economico Autorizzato)
Accordi bilaterali
PPT per
l’applicazione di
regimi tariffari
preferenziali
di prodotto
regolamentata
Certificato EUR1
Camera di
Commercio
Documento doganale che attesta l’origine non preferenziale della
merce esportata in via definitiva. Da non confondersi con i DOP
Reg.CE 2913/92,
Reg. CE 2454/93,
reg. CE 2913/92
Nota min SE
75361 del 6.8.09
di prodotto
regolamentata
Certificato di
origine
chi lo
rilasciariferimenticlassificazioneTipo di certificato
Certificazioni e Attestati per esportare in PPTT
Controllo Ufficiale
Riguarda l’invio al macello di suini le cui carni
potranno essere destinate all’esportazione e delle
carni verso trasformatori oppure del latte destinato
alla trasformazione di prodotti poi esportabili in
PPTT.
Note MinSal 5775 del
24.10.11 (carni suine)
e 2914 del 11.6.10 e
4706-P del
28.9.2011(latte)
Di prodotto
Attestazione Sanitaria
Integrativa (ASI) per
carni suine e latte
Viene rilasciato dagli
uffici che eseguono il
controllo di
quarantena presso i
punti di ingresso di
animali/prodotti
Previsto per alcuni tipologie che necessitano di un
periodo di quarantena ai fini della sorveglianza
fitosanitaria e veterinaria.
Viene richiesto dagli uffici doganali.
Rif. nazionaliDi prodotto
Certificato di
quarantena /DAFF
(1) L'accordo WTO sui Permessi di importazione riguarda sia i sistemi "automatici" di licenza, che sono pensati solo per
monitorare le importazioni,ma non le regolano, e sistemi di licenze "non automatici", in base al quale determinate
condizioni devono essere soddisfatte prima del rilascio di una licenza. I governi spesso usano licenze non automatiche
per gestire le restrizioni alle importazioni, come quote e contingenti tariffari (CT), o per gestire la sicurezza o altri requisiti
(ad esempio, per le merci pericolose, armi, antichità, ecc.)
Autorità Paese
destinatario
Si tratta di PERMESSI di IMPORTAZIONE di una
determinata merce/animale in un determinato Paese
in conformità con i requisiti di quarantena o per
quantitativi contingentati per l’ingresso degli
animali/merci in un determinato Paese
Trattati WTO/ rif.
nazionaliDi prodotto
Permessi di
importazione/Import
Permit (1)
Enti di certificazione
si tratta di una certificazione richiesta in nome della
“tutela dei diritti dei consumatori russi” e deve essere
esibito all’autorità doganale (in originale o in copia
autenticata). Possono avere anche valenza
poliennale.ISO/GOST
Di processo /
prodotto
Certificati di sicurezza
delle merci (Gost
standard)
chi lo rilasciariferimenticlassificazioneTipo di certificato
Le responsabilità del certificatore
Pieter Bruegel: La parabola dei ciechi – Napoli, Gallerie Nazionali di Capodimonte
Dalla DIRETTIVA 96/93/CE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 - relativa
alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale:
1. « funzionario autorizzato »: il veterinario ufficiale ovvero — nei casi previsti
dalla normativa veterinaria — ogni altra persona autorizzata dall'autorità
competente a firmare i certificati prescritti da detta legislazione.
2. L'autorità provvede a garantire che i funzionari autorizzati abbiano una
conoscenza soddisfacente della normativa veterinaria per quanto concerne
gli animali e i prodotti per cui è richiesta la certificazione e che siano
informati in linea generale sulle norme da seguire per la stesura e il rilascio
dei certificati e, ove necessario, sulla natura e la portata di indagini, prove o
esami da eseguire prima della certificazione.
3. Salve eventuali azioni e sanzioni penali, le autorità competenti effettuano
indagini o controlli e prendono le misure adeguate per sanzionare qualsiasi
caso di certificazione falsa o fuorviante di cui vengano a conoscenza.
Tali misure possono comprendere la sospensione temporanea del mandato del
funzionario autorizzato per tutta la durata dell'indagine. In particolare, se si
scopre, in occasione di controlli:
a) che un funzionario autorizzato ha consapevolmente rilasciato un certificato
fraudolento, l'autorità competente prende tutte le misure necessarie a
garantire, per quanto possibile, che la persona in questione non possa
commettere nuovamente il reato;
b) che una persona o un'impresa ha usato fraudolentemente
o ha alterato un certificato ufficiale, l'autorità competente prende tutte le misure
necessarie a garantire, per quanto possibile, che la persona in questione
non possa commettere nuovamente il reato. Siffatte misure possono includere
il rifiuto di rilasciare successivamente un certificato ufficiale alla persona o
all'impresa in questione
“Qualora le autorita' sanitarie competenti constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 3, provvedono a sospendere il veterinario dall‘ attivita' di rilascio dei certificati
fino a tre mesi e, in caso di reiterata violazione, a interdirlo dalla stessa. 2. In caso di
utilizzo improprio o di alterazione dei certificati da parte di persone fisiche o giuridiche, e'
legittimo il rifiuto al rilascio di ulteriori certificati inerenti l'attivita' delle citate persone per un
periodo non inferiore a quindici giorni.”
MINISTERO DELLA SANITA‘ DECRETO 19 giugno 2000, n. 303 Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE
relativa allacertificazione di animali e di prodotti di origine animale.
Codice penale
Aert. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o
in autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio
delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni
amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni
I certificati sanitari possono essere:
NEGOZIATI
NON NEGOZIATI
I certificati ufficiali possono aiutare i paesi
importatori a raggiungere i propri obiettivi in
materia di sicurezza alimentare e garantire pratiche
eque nel commercio alimentare
(Codex Alimentarius)
I certificati sanitari negoziati
rappresentano un compromesso tra
garanzie richieste e garanzie fornite e,
in assenza di accordi/memorandum,
rappresentano i requisiti di riferimento
per l’esportazione di animi/prodotti.
Ci possono essere anche altri
approcci, che possono integrare o
sostituire certificati ufficiali, ad
esempio, l’individuazione di liste di
stabilimenti oggetto di verifica da parte
dell’Autorità del paese importatore.
USA
GIAPPONE
SINGAPORE
HONG KONG
CANADA
COREA DEL SUD
MESSICO
ARGENTINA
PERù
BRASILE
VIET NAM
CILE
TURCHIA
INDONESIA
PANAMA
ECUADOR
EMIRATI ARABI
ELENCO DEGLI STABILIMENTI INSERITI IN LISTE – agg. 4/5/2015
Paesi per i quali esiste un accordo internazionale
Gli Accordi internazionali nel settore della sanità pubblica veterinaria, della nutrizione e della sicurezza alimentare
sono fondamentalmente “intese tecniche” o “protocolli di intesa” o "memorandum".
Da un punto di vista dei contenuti essi possono essere di due tipi: Accordi in materia di cooperazione tecnico-
scientifica oppure Accordi stipulati ai fini delle esportazioni.
Gli Accordi internazionali sono principalmente negoziazioni dal taglio tecnico, stipulate tra l’Italia o, in alcuni casi
tra la Comunità Europea ed il Paese Terzo verso cui si intendono esportare animali e prodotti derivati, alimenti o
mangimi ,al fine di garantire l’implementazione dei requisiti veterinari e sanitari lungo l’intera catena produttiva
dalle materie prime ai prodotti finali.
Gli altri Accordi nascono invece dalla volontà di promuovere la cooperazione tecnico-scientifica in uno o più
settori della sanità pubblica e della sanità animale al fine di prevenire il rischio connesso alla diffusione delle
malattie infettive ed infestive degli animali (ivi comprese le zoonosi) e delle malattie derivanti dai prodotti di
origine animale (tossinfezioni alimentari). Questi Accordi vengono stipulati al fine di armonizzare e rinsaldare i
rapporti sanitari e commerciali tra i due Paesi contraenti.
Si tratta di Accordi che possono essere catalogati come "Accordi di equivalenza"
oppure come "Accordi di libero scambio".
Gli Accordi di equivalenza si basano appunto sull'equivalence, ossia sul principio
dell'accettazione, da parte del paese importatore, di misure sanitarie che
raggiungono lo stesso livello di protezione; sono stati negoziati con i Paesi terzi
con i quali ci sono intensi rapporti commerciali: USA, Canada, Nuova Zelanda,
Cile, Messico.
Solitamente si tratta di accordi che spaziano su tutti i settori della veterinaria.
Ciascuno di tali accordi prevede l’esistenza di un organismo di gestione, il Joint
Management Committee, costituito da rappresentanti delle parti con il compito
di vigilare sull’esecuzione dello stesso.
La “parte UE” è guidata dalla Commissione Europea e dalla Presidenza a
rotazione ed è appoggiata da un numero ristretto di Stati membri stabilito
secondo la configurazione detta "dei gruppi Postdam” a loro volta stabiliti con
apposita decisione del Consiglio UE. L’Italia attualmente è inclusa nei gruppi
Postdam relativi ai seguenti accordi: UE/Svizzera, UE/USA, UE/Messico,
UE/Canada a cui si aggiungono gli accordi non di equivalenza ma di solo
partenariato come UE/Mercosur, UE/ Nazioni Andine, UE/Paesi del Centro
America, UE/Nord Africa e Medio Oriente.
Accordi EU-PP.TT.
Modello USA
Modello USA
Modello
Russo
Modello EU
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/agreements_en.htm
• Arabia Saudita
• Libia
• Montenegro
• Moldavia
• USA (2)
• Giappone (2)
• Giordania
• ….
• Croazia
• Albania
• Algeria
• Cuba
• Ghana
• Nuova
Caledonia
• Serbia
• Sud Africa
• Ucraina
• Macedonia
• Tunisia
• India
• …
•Usa
• Giappone
• Corea del Sud
• Brasile
• Cile
• Canada
• Argentina
• Australia (2)
• Messico (3)
• Uruguay (3)
• Fed Russa (1)
• Cina (Rep. Pop)
• Singapore
• Hong Kong
• Perù
• Vietnam
• Turchia
• Indonesia
(1) Paesi verso i quali possono esportare tutti gli
stabilimenti riconosciuti (o registrati) a livello comunitario
a condizione che sussistano le condizioni contenute nel
certificato sanitario proposto
(2) Latte e prodotti a base di latte
Paesi verso i quali possono esportare tutti gli
stabilimenti riconosciuti a livello comunitario che siano in
grado di rispettare i requisiti stabiliti nel certificato
concordato
1) Le liste degli impianti abilitati a esportare verso la Fed
Russa sono gestite direttamente dalle competenti
Autorità della Federazione
(2) Gli stabilimenti di prodotti a base di carne devono
essere approvati per gli USA, i macelli possono essere
approvati a livello comunitario
(3) Solo impianti abilitati USA
Paesi per i quali non esiste né una
lista di impianti abilitati
all’esportazione né modelli di
certificati di esportazione concordati
(1)
Paesi per i quali non esiste una lista
di impianti abilitati all’esportazione
ma che hanno concordato un
modello di certificato di
esportazione
Paesi per i quali è prevista
l’approvazione preventiva degli
impianti e la loro iscrizione in una
lista
Bibliografia consultata
1. Le certificazioni nel settore alimentare, M.Cinganotto, tesi di Laurea, AA 2012-13, Un.Studi Padova, Corso di laurea in Scienza
e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione, rel. Prof. D.Campagnolo
2. Guidelines for design, production, iussuance and use of generic official certificate. – Codex Alimnetarius, CAC/GL 38-2001
3. Guide d’inspection – Certification sanitaire a l’exportation d’animaux et de produits des filiéres animales, destinés aux pays tiers,
ver. 1.0, giugno 2009
4. Rapport final concernant une mission effectuee en France du 15 au 26 juin 2009 en vue d’evaluer les controles officiels relatifs
a la securite des denrees alimnetaires d’origine animale, etc., DG(SANCO)/2009-8231 –MR-final
5. Rapport final d’un audit effectuee en France du 10 au 21 fevrier 2014, etc. – DG(SANCO)2014 – 7210-MR Final
6. Esportazione di alimenti di origine animale in Paesi Terzi, F.Castoldi, Genova 30.10.2012
7. Aspetti sanitari nell’esportazione di prodotti di origine animale, D.Cognata, Biella 18 dicembre 2013
8. Le regole per l’esportazione dei prodotti alimentari, A.L.Amorena, Un.Milano, Facolta Med. Vet., Rassegna, Anno X – N. 1 gen-
mar. 2011
9. L’export delle imprese agroalimentari certificazioni per l’esportazione, Perego, Regione Piemonte, 29-30 maggio 2013
10. I dodici principi della certificazione veterinaria, C.Bernasconi, FNOVI, 30giorni, pag.12-13,nov. 2011
11. FVE 10 principles of veterinary certification, FVE/doc/14/061 Adopted on 22 November 2014
12. L’esportazione degli alimenti - Linee guida della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in materia di sicurezza alimentare nell’export degli alimenti dall’Italia, Eurocarni,
n.10, 2009
13. Procedura Certificazioni Ufficiali, Manuale operativo delle Autorità competenti locali – revisione 1 del 01.12. 2010, Regione
Lombardia.
14. Le principali certificazioni per l’esportazione dei prodotti alimentari nei paesi extra europei, Camera di commercio si Bs, 4 marzo
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  • 1. Le certificazioni nel settore alimentare Una panoramica Manlio Della Ciana AUSL della Romagna – Ravenna Rimini, 6 maggio 2015
  • 2. Nel regolamento CE 882/04 troviamo una definizione di «certificazione ufficiale» , intesa come “la procedura per cui l’autorità competente o gli organismi di controllo autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano un’assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa alla conformità.” Nel senso più ampio la certificazione può essere definito come un atto con il quale una terza parte indipendente dalle parti interessate attesta, con sufficiente livello di fiducia, che un determinato prodotto, servizio o processo è conforme ad una data norma tecnica.
  • 3. Certificazioni, attestazioni, dichiarazioni di conformità…. NON SONO SINONIMI
  • 4. È sinonimo di marchio e viene definita come l’atto mediante il quale una terza parte indipendente (Ente di certificazione) dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo, servizio è conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo. Certificazione di prodotto Corrisponde alla marcatura CE ed è l’atto mediante il quale un Organismo notificato dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica direttiva comunitaria. Anche in questo caso il logo CE viene apposto dal fabbricante del prodotto e non dal certificatore. Il certificatore deve essere notificato al Ministero dell’Industria. Attestazione CE di conformità Come la precedente, con la differenza che la conformità autodichiarata dal fornitore è ad una Direttiva CE. In questo caso il logo CE viene apposto dal fornitore e non da un Ente accreditato Dichiarazione CE di conformità È la dichiarazione di un fornitore, sotto la sua responsabilità che un prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica norma o documento normativo. In altri termini è una autodichiarazione del produttore che si assume la responsabilità verso il cliente di una conformità. È escluso quindi che sia rilasciato da un Ente terzo indipendente ed il controllo eventuale è demandato allo Stato: per questo motivo non può essere accettata ai fini dell’emissione dei certificati sanitari Dichiarazione di conformità È sinonimo di rapporto di prova ed è l’atto mediante il quale una terza parte indipendente testimonia che un determinato campione sottoposto a prova è conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo. Attestato di conformità (o rapporto di prova)
  • 5. Nella certificazione ufficiale la certificazione rappresenta la garanzia rispetto alla norma per i controllori ufficiali destinatari dei controlli: in altre parole le certificazioni servono attestare che un dato prodotto è stato ottenuto in regime di equivalenza «equivalenza»: la capacità di sistemi o misure diversi di raggiungere gli stessi obiettivi; «equivalente» indica sistemi o misure diversi atti a raggiungere gli stessi obiettivi; Le certificazioni sono quindi un modo di comunicazione utilizzato per illustrare i requisiti a cui si sottopongono le aziende per produrre un determinato prodotto
  • 6. E’ importante che le stesse certificazioni obbediscano a criteri di standardizzazione e quindi siano rilasciate secondo modalità predefinite e trasparenti. La certificazione è essa stessa un “prodotto” e deve soddisfare criteri di qualità come un qualsiasi altro prodotto o servizio. Gli Enti certificatori sono gli organismi preposti alla verifica della corretta applicazione delle norme
  • 7. Nel settore agroalimentare esistono diversi tipi di certificazione rilasciati da diversi enti di certificazione, ma la loro diffusione ha coinciso con l’assimilazione da parte dei produttori del concetto di QUALITA’. Nel 2010 la Commissione europea ha stilato una lista delle certificazioni riconosciute a livello europeo ed internazionale: oltre 424, per le quali l’ Italia era, con 52, seconda solo alla Germania. Ad oggi in Italia si contano 271 certificazioni di qualità a prodotti italiani agroalimentari registrati presso la comunità europea
  • 8. Per una classificazione delle certificazioni •Certificazioni di prodotto •Certificazioni di processo (e di sistema) •Certificazioni cogenti •Certificazioni volontarie •di prodotto regolamentate •di prodotto non regolamentate
  • 9. Certificazioni di prodotto È lo strumento per garantire che un determinato prodotto è conforme a quanto specificato e dichiarato dal produttore La certificazione di prodotto attesta che un prodotto (o Servizio) risponde ai requisiti prefissati e descritti in una norma di riferimento e spesso permette di apporre sul prodotto un marchio di conformità che include il logo dell’organismo di certificazione. Sono certificabili qualità del prodotto atte a qualificarlo rispetto ad altri, come la sua tipicità, la sua provenienza, le sue qualità microbiologiche, nutrizionali o ancora il suo positivo impatto ambientale , come l’assenza di OGM o la riduzione/assenza di sostanze chimiche, ecc. Nel mondo delle certificazioni volontarie a fronte del riconoscimento della piena compliance agli standard di riferimento il produttore o il prodotto possono riportare il marchio attestante la conformità; in analogia nel mondo delle certificazioni cogenti, ad esempio, i produttori e i prodotti di o.a. possono riportare la loro conformità attraverso l’esposizione del marchio (bollo sanitario)
  • 10. DOP - Denominazione di Origine Protetta, è un marchio di tutela che l'Unione Europea ha rilasciato per tutti quegli alimenti le cui caratteristiche qualitative sono influenzate dal territorio in cui sono prodotti IGP - Indicazione Geografica Protetta è un marchio di origine attribuito dall'Unione Europea per i prodotti agricoli e alimentari, le cui qualità e caratteristiche dipendono dall'origine geografica. STG - Specialità Tradizionale Garantita, è un marchio di origine che l'Unione Europea ha creato per tutelare quelle produzioni le cui caratteristiche sono date dalla composizione o dal metodo di produzione. .
  • 11. Certificazioni di processo (e di sistema) Queste certificazioni all’opposto delle precedenti hanno un approccio indiretto, perché assicurano la capacità di una organizzazione nel gestire la produzione in modo da soddisfare le esigenze del cliente; ad esempio sono certificazioni di processo quelle che garantiscano l’applicazione del sistema HACCP o dei sistemi di rintracciabilità.
  • 12. Sui requisiti di processo Relativamente ai requisiti di processo, quali ad esempio la pastorizzazione, il trattamenti UHT o la Sterilizzazione, è possibile certificarli quando riferiti a norme riconosciute a livello internazionale, e quindi citati con la generica dizione di alimento “pastorizzato”, “sterilizzato”, sottoposto a trattamento termico “UHT”, mentre nel caso siano citati dei parametri numerici che definiscono il processo, questi sono declinati nel regolamento CE 2074/2005 solamente per il latte e derivati, mentre per parametri diversamente definiti deve essere acquisita la certificazione dall’ AC che vigila sullo stabilimento in cui viene effettuato il processo da certificare.
  • 13. Ad esempio La pastorizzazione è ottenuta mediante un trattamento comportante: i) una temperatura elevata durante un breve periodo (almeno 72°C per 15 secondi); ii) una temperatura moderata durante un lungo periodo (almeno 63°C per 30 minuti); o iii) ogni altra combinazione tempo-temperatura che permetta di ottenere un effetto equivalente, di modo che i prodotti diano, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento.
  • 14. Certificazioni cogenti e volontarie Vi sono delle certificazioni dette cogenti perché devono necessariamente essere acquisite dalle aziende per poter operare, come ad esempio quelle relative al rispetto del sistema HACCP nell’ambito delle regolamentazioni sanitarie europee e che consentono ad esempio l’apporto del marchio CE sul prodotto. Per queste certificazioni l’ Ente certificatore e deputato al controllo è l’Ente pubblico. La presenza del marchio CE sul prodotto significa che un Ente pubblico attesta che quel prodotto si attiene alle specifiche illustrate nelle direttive di riferimento
  • 15. Le certificazioni volontarie sono attestati a cui le aziende si sottopongono volontariamente, non indispensabili per legge. Fanno parte di questa tipologia di certificazione i disciplinari tecnici di prodotto e le certificazioni regolamentate. I prodotti che usufruiscono di tali certificazioni volontarie riportano il marchio dell’ente certificatore, che pertanto è responsabile di verificare il rispetto dei requisiti fissati per l’ottenimento di tale certificazione. La scelta dei requisiti certificabili serve a differenziare un prodotto analogo per caratteristiche peculiari e significative, basandosi su parametri oggettivi e possibilmente verificati con prove analitiche: ad esempio l’assenza di lattosio o glutine, origine della materia prima. ?
  • 16. Le certificazioni volontarie possono quindi essere regolamentate oppure Non regolamentate: le prime sono quelle facoltative, ma che fanno riferimento a requisiti cogenti emessi da enti pubblici: per queste certificazioni l’ ente emittente è autorizzato dall’ Autorità competente. Rientrano tra le certificazioni volontarie regolamentate le denominazioni d’origine (DOP. IGP. STG) o quelle attestanti informazioni supplementari per la salute dei consumatori, come le certificazione dei prodotti privi di glutine, o, ancora, le certificazioni BIO. Nel caso delle certificazioni volontarie NON regolamentate, sono anch’esse facoltative, ma non sono disciplinate da enti pubblici. Si tratta di certificazioni rilasciate da organismi di certificazione di parte terza,che si riferiscono a protocolli di produzione elaborati e condivisi tra le parti. Di norma vengono adottate qualora l’OSA pensi sia necessario comunicare al cliente la superiorità del proprio prodotto rispetto alla concorrenza per un determinato requisito.
  • 17. Scopo delle certificazioni È quello di valorizzare una qualità: •Qualità igienico sanitaria •Qualità organolettica •Qualità nutrizionale •Qualità etica-ambientale •Qualità tecnologica
  • 18. Essere certificati da un Ente Pubblico e da un Ente Privato La principale differenza tra l’essere certificati da ente Pubblico ed Ente Privato risiede nei controlli effettuati per il rispetto dei requisiti prefissati: rispettivamente da figure professionali pubbliche o da professionisti che lavorano per conto delle società che promulgano l’attestato. L’apposizione del marchio rilasciato dall’ente verificatore differenzia le certificazioni volontarie da quelle cogenti.
  • 19. Organismi di accreditamento nazionali Chi sono i certificatori dei certificatori? ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento – è l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento. E’ l'unico ente riconosciuto in Italia ad attestare che gli organismi di certificazione ed ispezione, i laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare, e quelli di taratura abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento. ACCREDIA opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un servizio di pubblica autorità, in quanto l'accreditamento è un servizio svolto nell'interesse pubblico ed un efficace strumento di qualificazione dei prodotti e servizi che circolano su tutti i mercati. LAVORA PER per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature.
  • 20. Nella mondo della Sanità Pubblica Possono esistere organismi di controllo delegati dall’ Autorità di controllo, accreditati secondo la norma En 45004, mentre il proprio personale deve operare similmente ed è soggetto a verifica da parte dell’ Autorità di controllo a tutti i livelli: Europeo e di singolo Stato (riferimento è il Regolamento 882/2004)
  • 21. Certificazioni e marchi (alcuni esempi) volontarie, regolamentate e non. italy kosher union italy kosher unionsi (IKU o K)standard volontario di prodotto NON regolamentataKosher HalHal ITALY HIA (opera sotto CO.RE.IS.)si (HALAL)standard volontario di prodotto NON regolamentataHalhal CSQACSQACSQAno standard volontario (DTP 042) di prodotto NON regolamentata Mangini privi di proteine e grassi aggiunti Enti accreditati da ACCREDIA Unione Europeasi (STG)regolamento CE n. 509/2006 di prodotto regolamentata STG (Specialità Tradizionale Garantita) Enti accreditati da ACCREDIA Unione Europeasi (IGP)regolamento CE 510/06 di prodotto regolamentata IGP (Indicazione Geografica protetta) Enti accreditati da ACCREDIA Unione Europeasi (DOP)regolamento CE 510/06 di prodotto regolamentata DOP (Denominazione di Origine protetta) Ist. Per la tutela dei produttori ItalianiITIPI si (100%Made in Italy)L 166/2009 di prodotto regolamentataMade in Italy/100% Italy ICEAdemetersi (demeter)Reg. CE 834/07 di prodotto regolamentata da agricoltura biodinamica Enti accreditati da ACCREDIAsi (BIO) regolamentazione comunitaria di prodotto regolamentatabiologico Enti accreditati da ACCREDIAsi (noOGM) regolamentazione comunitaria di prodotto regolamentatano OGM AIC direttamente AssociazioneIta liani Celiacisi (spiga barrata) L. 4 luglio 2005, n. 123 e reg. CE 609/13 e 828/14 e al. di prodotto regolamentata SENZA GLUTINE/gluten free chi lo rilascia proprietario marchio prevede marchio su prodottostandard tecnicoclassificazioneTipo di certificato
  • 22. Garanzia di filieraKosher Garanzia di filieraHalhal Garanzia di filiera Mangini privi di proteine e grassi aggiunti NO Garanzia di filiera STG (Specialità Tradizionale Garantita) NO Garanzia di filiera IGP (Indicazione Geografica protetta) Garanzia di filiera DOP (Denominazione di Origine protetta) NO Garanzia di filieraMade in Italy/100% Italy Garanzia di filiera da agricoltura biodinamica Garanzia di filierabiologico Garanzia di filierano OGM Garanzia di filiera SENZA GLUTINE/gluten free Per queste certificazioni il concetto di filiera non sempre viene inteso pienamente, ma può essere legato anche solo alla zona di produzione e non all’origine delle materie prime: vanno verificati i disciplinari di produzione.
  • 23. Certificazioni e Attestati per esportare in PPTT ASL attraverso SIAN/SVET Salvo istruzioni particolari (es. Russia) viene rilasciato se, e solo se, le condizioni del certificato sanitario vanno al di là della legislazione nazionale o comunitaria, e quindi è necessario, come previsto dalle norme generali per la certificazione, che il veterinario ufficiale si basi su certificati rilasciati da altri veterinari ufficiali. di prodotto regolamentata PRE-certificato sanitario Settore fitosanitario regionale Richiesto per prodotti di origine agricola per evitare il propagarsi di organismi nocivi ai vegetali e prodotti loro derivati Procedure del paese importatore Di prodotto regolamentata Certificato fitosanitario Controllo Ufficiale/ Autorità E’ un documento che non ha validità ufficiale, nel senso che non è negoziato, e più spesso legato alla pratica degli operatori. Può riguardare la libera vendita di un prodotto o altre caratteristiche della produzione/prodotto di prodotto/di processo Certificato “a titolo di informazione” (To whom concern) Camera di Commercio Attesta che la merce esportata ha libera circolazione in Italia ed eventualmente negli altri paesi della UE ed è conforme alla normativa vigente in materia di sanità e sicurezza Richiesta da alcuni PPTT di prodotto regolamentata Attestato di libera vendita ASL attraverso SIAN/SVET Lo Stato importatore può richiedere un certificato che garantisca le condizioni igienico-sanitarie degli alimenti ritenuti maggiormente soggetti a rischi sanitari (vedi Norme internazionali di OIE e WTO (Sanitary and Phytosanitary Measures), Norme dovute ad accordi bilaterali o imposte da PPTT di prodotto negoziato/non negoziatoCertificato Sanitario Operatore sett/Vet.Uff. documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità Reg. CE 136/2004 e reg. CE 282/2004 Di prodotto regolamentato DVCE (Documento Veterinario Comune di Entrata) dogana Richiesto dall’esportatore alla dogana attesta l’origine comunitaria delle merci esportate in PPTT in via definitiva. EUR! Può essere sostituito da una semplice dichiarazione su fattura per valori <6000 euro oper ditte con status AEO (Operatore Economico Autorizzato) Accordi bilaterali PPT per l’applicazione di regimi tariffari preferenziali di prodotto regolamentata Certificato EUR1 Camera di Commercio Documento doganale che attesta l’origine non preferenziale della merce esportata in via definitiva. Da non confondersi con i DOP Reg.CE 2913/92, Reg. CE 2454/93, reg. CE 2913/92 Nota min SE 75361 del 6.8.09 di prodotto regolamentata Certificato di origine chi lo rilasciariferimenticlassificazioneTipo di certificato
  • 24. Certificazioni e Attestati per esportare in PPTT Controllo Ufficiale Riguarda l’invio al macello di suini le cui carni potranno essere destinate all’esportazione e delle carni verso trasformatori oppure del latte destinato alla trasformazione di prodotti poi esportabili in PPTT. Note MinSal 5775 del 24.10.11 (carni suine) e 2914 del 11.6.10 e 4706-P del 28.9.2011(latte) Di prodotto Attestazione Sanitaria Integrativa (ASI) per carni suine e latte Viene rilasciato dagli uffici che eseguono il controllo di quarantena presso i punti di ingresso di animali/prodotti Previsto per alcuni tipologie che necessitano di un periodo di quarantena ai fini della sorveglianza fitosanitaria e veterinaria. Viene richiesto dagli uffici doganali. Rif. nazionaliDi prodotto Certificato di quarantena /DAFF (1) L'accordo WTO sui Permessi di importazione riguarda sia i sistemi "automatici" di licenza, che sono pensati solo per monitorare le importazioni,ma non le regolano, e sistemi di licenze "non automatici", in base al quale determinate condizioni devono essere soddisfatte prima del rilascio di una licenza. I governi spesso usano licenze non automatiche per gestire le restrizioni alle importazioni, come quote e contingenti tariffari (CT), o per gestire la sicurezza o altri requisiti (ad esempio, per le merci pericolose, armi, antichità, ecc.) Autorità Paese destinatario Si tratta di PERMESSI di IMPORTAZIONE di una determinata merce/animale in un determinato Paese in conformità con i requisiti di quarantena o per quantitativi contingentati per l’ingresso degli animali/merci in un determinato Paese Trattati WTO/ rif. nazionaliDi prodotto Permessi di importazione/Import Permit (1) Enti di certificazione si tratta di una certificazione richiesta in nome della “tutela dei diritti dei consumatori russi” e deve essere esibito all’autorità doganale (in originale o in copia autenticata). Possono avere anche valenza poliennale.ISO/GOST Di processo / prodotto Certificati di sicurezza delle merci (Gost standard) chi lo rilasciariferimenticlassificazioneTipo di certificato
  • 25. Le responsabilità del certificatore Pieter Bruegel: La parabola dei ciechi – Napoli, Gallerie Nazionali di Capodimonte
  • 26. Dalla DIRETTIVA 96/93/CE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 - relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale: 1. « funzionario autorizzato »: il veterinario ufficiale ovvero — nei casi previsti dalla normativa veterinaria — ogni altra persona autorizzata dall'autorità competente a firmare i certificati prescritti da detta legislazione. 2. L'autorità provvede a garantire che i funzionari autorizzati abbiano una conoscenza soddisfacente della normativa veterinaria per quanto concerne gli animali e i prodotti per cui è richiesta la certificazione e che siano informati in linea generale sulle norme da seguire per la stesura e il rilascio dei certificati e, ove necessario, sulla natura e la portata di indagini, prove o esami da eseguire prima della certificazione. 3. Salve eventuali azioni e sanzioni penali, le autorità competenti effettuano indagini o controlli e prendono le misure adeguate per sanzionare qualsiasi caso di certificazione falsa o fuorviante di cui vengano a conoscenza.
  • 27. Tali misure possono comprendere la sospensione temporanea del mandato del funzionario autorizzato per tutta la durata dell'indagine. In particolare, se si scopre, in occasione di controlli: a) che un funzionario autorizzato ha consapevolmente rilasciato un certificato fraudolento, l'autorità competente prende tutte le misure necessarie a garantire, per quanto possibile, che la persona in questione non possa commettere nuovamente il reato; b) che una persona o un'impresa ha usato fraudolentemente o ha alterato un certificato ufficiale, l'autorità competente prende tutte le misure necessarie a garantire, per quanto possibile, che la persona in questione non possa commettere nuovamente il reato. Siffatte misure possono includere il rifiuto di rilasciare successivamente un certificato ufficiale alla persona o all'impresa in questione “Qualora le autorita' sanitarie competenti constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, provvedono a sospendere il veterinario dall‘ attivita' di rilascio dei certificati fino a tre mesi e, in caso di reiterata violazione, a interdirlo dalla stessa. 2. In caso di utilizzo improprio o di alterazione dei certificati da parte di persone fisiche o giuridiche, e' legittimo il rifiuto al rilascio di ulteriori certificati inerenti l'attivita' delle citate persone per un periodo non inferiore a quindici giorni.” MINISTERO DELLA SANITA‘ DECRETO 19 giugno 2000, n. 303 Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa allacertificazione di animali e di prodotti di origine animale.
  • 28. Codice penale Aert. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni
  • 29. I certificati sanitari possono essere: NEGOZIATI NON NEGOZIATI
  • 30. I certificati ufficiali possono aiutare i paesi importatori a raggiungere i propri obiettivi in materia di sicurezza alimentare e garantire pratiche eque nel commercio alimentare (Codex Alimentarius) I certificati sanitari negoziati rappresentano un compromesso tra garanzie richieste e garanzie fornite e, in assenza di accordi/memorandum, rappresentano i requisiti di riferimento per l’esportazione di animi/prodotti. Ci possono essere anche altri approcci, che possono integrare o sostituire certificati ufficiali, ad esempio, l’individuazione di liste di stabilimenti oggetto di verifica da parte dell’Autorità del paese importatore.
  • 31.
  • 32. USA GIAPPONE SINGAPORE HONG KONG CANADA COREA DEL SUD MESSICO ARGENTINA PERù BRASILE VIET NAM CILE TURCHIA INDONESIA PANAMA ECUADOR EMIRATI ARABI ELENCO DEGLI STABILIMENTI INSERITI IN LISTE – agg. 4/5/2015
  • 33. Paesi per i quali esiste un accordo internazionale
  • 34.
  • 35. Gli Accordi internazionali nel settore della sanità pubblica veterinaria, della nutrizione e della sicurezza alimentare sono fondamentalmente “intese tecniche” o “protocolli di intesa” o "memorandum". Da un punto di vista dei contenuti essi possono essere di due tipi: Accordi in materia di cooperazione tecnico- scientifica oppure Accordi stipulati ai fini delle esportazioni. Gli Accordi internazionali sono principalmente negoziazioni dal taglio tecnico, stipulate tra l’Italia o, in alcuni casi tra la Comunità Europea ed il Paese Terzo verso cui si intendono esportare animali e prodotti derivati, alimenti o mangimi ,al fine di garantire l’implementazione dei requisiti veterinari e sanitari lungo l’intera catena produttiva dalle materie prime ai prodotti finali. Gli altri Accordi nascono invece dalla volontà di promuovere la cooperazione tecnico-scientifica in uno o più settori della sanità pubblica e della sanità animale al fine di prevenire il rischio connesso alla diffusione delle malattie infettive ed infestive degli animali (ivi comprese le zoonosi) e delle malattie derivanti dai prodotti di origine animale (tossinfezioni alimentari). Questi Accordi vengono stipulati al fine di armonizzare e rinsaldare i rapporti sanitari e commerciali tra i due Paesi contraenti.
  • 36. Si tratta di Accordi che possono essere catalogati come "Accordi di equivalenza" oppure come "Accordi di libero scambio". Gli Accordi di equivalenza si basano appunto sull'equivalence, ossia sul principio dell'accettazione, da parte del paese importatore, di misure sanitarie che raggiungono lo stesso livello di protezione; sono stati negoziati con i Paesi terzi con i quali ci sono intensi rapporti commerciali: USA, Canada, Nuova Zelanda, Cile, Messico. Solitamente si tratta di accordi che spaziano su tutti i settori della veterinaria. Ciascuno di tali accordi prevede l’esistenza di un organismo di gestione, il Joint Management Committee, costituito da rappresentanti delle parti con il compito di vigilare sull’esecuzione dello stesso. La “parte UE” è guidata dalla Commissione Europea e dalla Presidenza a rotazione ed è appoggiata da un numero ristretto di Stati membri stabilito secondo la configurazione detta "dei gruppi Postdam” a loro volta stabiliti con apposita decisione del Consiglio UE. L’Italia attualmente è inclusa nei gruppi Postdam relativi ai seguenti accordi: UE/Svizzera, UE/USA, UE/Messico, UE/Canada a cui si aggiungono gli accordi non di equivalenza ma di solo partenariato come UE/Mercosur, UE/ Nazioni Andine, UE/Paesi del Centro America, UE/Nord Africa e Medio Oriente. Accordi EU-PP.TT.
  • 39. • Arabia Saudita • Libia • Montenegro • Moldavia • USA (2) • Giappone (2) • Giordania • …. • Croazia • Albania • Algeria • Cuba • Ghana • Nuova Caledonia • Serbia • Sud Africa • Ucraina • Macedonia • Tunisia • India • … •Usa • Giappone • Corea del Sud • Brasile • Cile • Canada • Argentina • Australia (2) • Messico (3) • Uruguay (3) • Fed Russa (1) • Cina (Rep. Pop) • Singapore • Hong Kong • Perù • Vietnam • Turchia • Indonesia (1) Paesi verso i quali possono esportare tutti gli stabilimenti riconosciuti (o registrati) a livello comunitario a condizione che sussistano le condizioni contenute nel certificato sanitario proposto (2) Latte e prodotti a base di latte Paesi verso i quali possono esportare tutti gli stabilimenti riconosciuti a livello comunitario che siano in grado di rispettare i requisiti stabiliti nel certificato concordato 1) Le liste degli impianti abilitati a esportare verso la Fed Russa sono gestite direttamente dalle competenti Autorità della Federazione (2) Gli stabilimenti di prodotti a base di carne devono essere approvati per gli USA, i macelli possono essere approvati a livello comunitario (3) Solo impianti abilitati USA Paesi per i quali non esiste né una lista di impianti abilitati all’esportazione né modelli di certificati di esportazione concordati (1) Paesi per i quali non esiste una lista di impianti abilitati all’esportazione ma che hanno concordato un modello di certificato di esportazione Paesi per i quali è prevista l’approvazione preventiva degli impianti e la loro iscrizione in una lista
  • 40. Bibliografia consultata 1. Le certificazioni nel settore alimentare, M.Cinganotto, tesi di Laurea, AA 2012-13, Un.Studi Padova, Corso di laurea in Scienza e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione, rel. Prof. D.Campagnolo 2. Guidelines for design, production, iussuance and use of generic official certificate. – Codex Alimnetarius, CAC/GL 38-2001 3. Guide d’inspection – Certification sanitaire a l’exportation d’animaux et de produits des filiéres animales, destinés aux pays tiers, ver. 1.0, giugno 2009 4. Rapport final concernant une mission effectuee en France du 15 au 26 juin 2009 en vue d’evaluer les controles officiels relatifs a la securite des denrees alimnetaires d’origine animale, etc., DG(SANCO)/2009-8231 –MR-final 5. Rapport final d’un audit effectuee en France du 10 au 21 fevrier 2014, etc. – DG(SANCO)2014 – 7210-MR Final 6. Esportazione di alimenti di origine animale in Paesi Terzi, F.Castoldi, Genova 30.10.2012 7. Aspetti sanitari nell’esportazione di prodotti di origine animale, D.Cognata, Biella 18 dicembre 2013 8. Le regole per l’esportazione dei prodotti alimentari, A.L.Amorena, Un.Milano, Facolta Med. Vet., Rassegna, Anno X – N. 1 gen- mar. 2011 9. L’export delle imprese agroalimentari certificazioni per l’esportazione, Perego, Regione Piemonte, 29-30 maggio 2013 10. I dodici principi della certificazione veterinaria, C.Bernasconi, FNOVI, 30giorni, pag.12-13,nov. 2011 11. FVE 10 principles of veterinary certification, FVE/doc/14/061 Adopted on 22 November 2014 12. L’esportazione degli alimenti - Linee guida della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in materia di sicurezza alimentare nell’export degli alimenti dall’Italia, Eurocarni, n.10, 2009 13. Procedura Certificazioni Ufficiali, Manuale operativo delle Autorità competenti locali – revisione 1 del 01.12. 2010, Regione Lombardia. 14. Le principali certificazioni per l’esportazione dei prodotti alimentari nei paesi extra europei, Camera di commercio si Bs, 4 marzo 2013, Brescia