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AGENZIE VIAGGI e
FISCALITA’
Giulio Benedetti
Milano 12 febbraio 2018
ATTIVITA’
PRESSO LE
ISTITUZIONI
CIRCOLARI
DI
AGGIORNA
MENTO
QUESITI
ATTIVITA’
ISTITUZIONALE
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NUOVO CALENDARIO delle
scadenze fiscali
SCADENZA ADEMPIMENTO
28/02/2018 Comunicazione Liquidazioni IVA
periodiche IV trimestre 2017
16/03/2018 Saldo IVA anno 2017
30/04/2018 Dichiarazione IVA anno 2017
31/05/2018 Comunicazione Liquidazioni IVA
periodiche 1° trimestre 2018
31/05/2018 Spesometro 1° trimestre (per chi invia
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30/06/2018 Versamento saldo imposte anno 2017
e 1° acconto 2018
01/10/2018 Spesometro 1° semestre 2018 (per chi
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31/10/2018 Invio modello Unico + IRAP +770
anno 2017
VOUCHER
E BONUS
VOUCHER
DIGITALIZZAZIONE: fino
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per investimenti effettuati
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Quesiti
fiscali
QUESITI FATTURAZIONE
COMMISSIONI
CROCIERE
QUANDO DEVE ESSERE CONSEGNATA LA
FATTURA AL CLIENTE?
Il nostro sistema informatico gestionale permette di stampare le fatture 74TER
tutte insieme a fine mese.
Dette fatture riporteranno come data di emissione la data del momento
impositivo (non la data della stampa)
Chiediamo se questa procedura è corretta o se è obbligatorio consegnare
al cliente la fattura (fiscale) al momento del saldo o successivamente?
La fattura deve essere emessa all’atto dell’incasso dell’intero corrispettivo
o (se avviene prima) all’atto della partenza del viaggiatore.
Se per motivi pratici ed organizzativi il vostro ufficio amministrativo può
emettere fatture solo in un momento successivo (ad esempio a fine mese), si
consiglia di far sottoscrivere al cliente una accettazione di tale previsione, in
modo da non incorrere in eventuali contestazioni.
A rigore di norma (art. 6 DPR 633/1972 e art. 4 DM 340/1999) infatti la fattura
deve essere emessa al verificarsi del primo dei due eventi di cui sopra.
MARCA DA BOLLO SULLA FATTURA?
se emettiamo una fattura dove addebitiamo sia competenze o altri servizi
assoggettati ad iva + servizi o non imponibili art. 9 o esclusi art. 15 (o
diciamo in generale importi non assoggettati ad IVA) per importo
superiore a € 77,47 il bollo va applicato ugualmente?
In merito alle fatture con importi in parte assoggettati ad IVA e in parte esclusi
IVA, la marca da bollo deve essere comunque apposta se gli importi esclusi
IVA superano euro 77,47: questo obbligo è stato chiarito nella Risoluzione
Ministeriale 98/E/01.
COMMISSIONI PER PAGAMENTO POS?
Vorrei chiedere un Vs parere sulla richiesta di rimborso commissioni per gli
incassi con carta di credito.
ai clienti che ci chiedono di pagare con carta di credito chiediamo il rimborso
dell'1%.
Possiamo farlo?
l’art. 62 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) impone che non possano
essere applicate spese o rimborsi di spese che superano quelle
interbancarie: è quindi proibito applicare commissioni sui pagamenti a
mezzo carta di credito o bancomat, a meno che il vostro stesso istituto di
credito non vi applichi una commissione interbancaria (dovuta al fatto che il
vostro cliente utilizza un circuito diverso dal vostro): in tal caso potrete
addebitare al vostro cliente solo tale commissione interbancaria, e non un
importo superiore.
Questa norma è stata introdotta con il D.lgs 21 febbraio 2014 n. 21, con la
quale viene recepita la direttiva europea 2011/83/UE relativa ai diritti dei
consumatori: dal 2014 non è quindi possibile applicare commissioni extra.
IVA SULLE COMMISSIONI – FEE - DIRITTI
Il nostro gestionale, distingue 2 tipi di diritti:
1) I COMPENSI BIGLIETTERIA AEREA, che si distinguono in: Compensi biglietteria
NAZIONALE con iva al 22% e Compensi biglietteria INTERNAZIONALE esente articolo 9
2) DIRITTI DI AGENZIA: li applichiamo sulle pratiche turismo intermediato, come i
pacchetti dei tour operator e sulla biglietteria ferroviaria e navale e viene applicata
sempre iva al 22%.
Mi chiedevo se per la biglietteria ferroviaria e navale internazionale, non ci fosse la
possibilità di applicare un diritto esente iva.
Le Provvigioni di Intermediazione seguono l’imponibilità IVA in base alla territorialità e
tipologia del servizio sottostante (servizi in Italia: soggette ad IVA, servizi internazionali:
non imponibili IVA, assicurazioni: esenti, ecc).
DIVERSO IL CONCETTO per quanto riguarda i “DIRITTI D’AGENZIA”: voi potete
infatti percepire dal cliente, in aggiunta alla provvigione riconosciuta ( o meno..) dal
fornitore dei servizi, un diritto a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per
compiere l’operazione di prenotazione.
Tale diritto è assimilabile al corrispettivo di una prestazione di servizi ovvero al rimborso
forfetario per le spese di prenotazione. Questo rientra nel regime I.V.A. ordinario con
applicazione dell’aliquota IVA del 22% indipendentemente dalla destinazione.
FATTURAZIONE CROCIERE
Abbiamo un dubbio su come gestire le fatture della Msc Crociere fatturate a noi al
netto.
Quando acquistiamo da Msc Crociere (società con sede in Svizzera) delle cabine come
gruppo la Msc emette delle fatture a noi nette con la dicitura Cruise not subject to VAT
(art. 23 al. 2 FVATL) in quanto le crociere non sono soggette a IVA.
In questo caso noi al cliente fatturiamo la crociera in regime 5% articolo 9 e 95%
articolo 7.
Il dubbio che ci viene però è il seguente: Dobbiamo emettere l’autofattura per ogni
fattura della Msc perché ha sede in Svizzera? In tal caso avrebbe senso anche se non
sono soggette ad IVA?
FATTURAZIONE CROCIERE
Se alla pratica di MSC non vengono aggiunti altri servizi si tratta quindi di vendita di servizio
singolo, come correttamente da voi inquadrato.
Se questi servizi singoli sono acquisiti a seguito di richiesta dei clienti (e quindi non li state acquisendo
in allotment o “preacquisiti”) in tal caso la pratica deve essere gestita in regime IVA ordinario.
Se il tragitto comprende porti italiani, le pratiche verranno assoggettate alle causali IVA di Non
imponibile art. 9 e Non soggetta art. 7 quater DPR 633/1972 a seconda della percorrenza in acque
italiane o internazionali.
Data la difficoltà di quantificare correttamente tale percorrenza, è possibile utilizzare le percentuali
forfettarie del 5% in territorio italiano ( quindi non imponibile art. 9) e 95% in territorio non
italiano ( quindi non soggetta art. 7 quater).
La fattura di acquisto ricevuta da MSC verrà quindi contabilizzata annotandola nel registro IVA acquisti
con le suddette causali IVA.
L’operazione dovrà essere oggetto di autofatturazione e annotazione nel registro IVA vendite:
quindi contemporaneamente il vostro software contabile annoterà l’operazione con le medesime
causali IVA (5% art. 9, 95% art. 7quater) nel registro IVA vendite o in apposito sezionale del registro
IVA vendite appositamente creato per annotarvi queste operazioni.
Nel caso invece il tragitto NON comprenda porti italiani, ma esclusivamente porti stranieri,
l’operazione sarà al 100% non soggetta IVA art. 7 quater.
Nel medesimo modo si emetterà autofattura anch’essa interamente non soggetta IVA art. 7 quater.
Anche se non vi è evidenza di IVA, in quanto trattasi di operazioni non imponibili o fuori campo, in
entrambe i casi è comunque necessario l’emissione dell’autofattura e l’annotazione nel registro IVA
vendite, in quanto andrà ad alimentare gli appositi righi previsti nella dichiarazione IVA annuale.
La fattura di vendita, come da voi già evidenziato, sarà emessa con le medesime causali IVA.
fiavet
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Giulio Benedetti
Milano 12 febbraio 2018

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Agenzie Viaggi, fiscalità e gestione IVA

  • 1. fiavet AGENZIE VIAGGI e FISCALITA’ Giulio Benedetti Milano 12 febbraio 2018
  • 3. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ISA – ex studi di settore: dall’esercizio 2018 Spesometro – proroga e chiarimenti Nuove regole detrazione IVA – istanza esclusione operazioni 74ter
  • 5. NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 STOP AL CONTANTE per il pagamento delle retribuzioni del personale dal 1 luglio 2018 STOP ALLA SCHEDA CARBURANTE dal 1 luglio 2018 solo fattura elettronica e pagamenti tracciati NUOVO CALENDARIO delle scadenze fiscali
  • 6. SCADENZA ADEMPIMENTO 28/02/2018 Comunicazione Liquidazioni IVA periodiche IV trimestre 2017 16/03/2018 Saldo IVA anno 2017 30/04/2018 Dichiarazione IVA anno 2017 31/05/2018 Comunicazione Liquidazioni IVA periodiche 1° trimestre 2018 31/05/2018 Spesometro 1° trimestre (per chi invia su base trimestrale) 30/06/2018 Versamento saldo imposte anno 2017 e 1° acconto 2018 01/10/2018 Spesometro 1° semestre 2018 (per chi invia su base semestrale) 31/10/2018 Invio modello Unico + IRAP +770 anno 2017
  • 7. VOUCHER E BONUS VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: fino a 10mila euro: scadenza 9/2/2018 BONUS PUBBLICITA’: per investimenti effettuati dal 24/06/2017 al 31/12/2018
  • 10. QUANDO DEVE ESSERE CONSEGNATA LA FATTURA AL CLIENTE? Il nostro sistema informatico gestionale permette di stampare le fatture 74TER tutte insieme a fine mese. Dette fatture riporteranno come data di emissione la data del momento impositivo (non la data della stampa) Chiediamo se questa procedura è corretta o se è obbligatorio consegnare al cliente la fattura (fiscale) al momento del saldo o successivamente? La fattura deve essere emessa all’atto dell’incasso dell’intero corrispettivo o (se avviene prima) all’atto della partenza del viaggiatore. Se per motivi pratici ed organizzativi il vostro ufficio amministrativo può emettere fatture solo in un momento successivo (ad esempio a fine mese), si consiglia di far sottoscrivere al cliente una accettazione di tale previsione, in modo da non incorrere in eventuali contestazioni. A rigore di norma (art. 6 DPR 633/1972 e art. 4 DM 340/1999) infatti la fattura deve essere emessa al verificarsi del primo dei due eventi di cui sopra.
  • 11. MARCA DA BOLLO SULLA FATTURA? se emettiamo una fattura dove addebitiamo sia competenze o altri servizi assoggettati ad iva + servizi o non imponibili art. 9 o esclusi art. 15 (o diciamo in generale importi non assoggettati ad IVA) per importo superiore a € 77,47 il bollo va applicato ugualmente? In merito alle fatture con importi in parte assoggettati ad IVA e in parte esclusi IVA, la marca da bollo deve essere comunque apposta se gli importi esclusi IVA superano euro 77,47: questo obbligo è stato chiarito nella Risoluzione Ministeriale 98/E/01.
  • 12. COMMISSIONI PER PAGAMENTO POS? Vorrei chiedere un Vs parere sulla richiesta di rimborso commissioni per gli incassi con carta di credito. ai clienti che ci chiedono di pagare con carta di credito chiediamo il rimborso dell'1%. Possiamo farlo? l’art. 62 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) impone che non possano essere applicate spese o rimborsi di spese che superano quelle interbancarie: è quindi proibito applicare commissioni sui pagamenti a mezzo carta di credito o bancomat, a meno che il vostro stesso istituto di credito non vi applichi una commissione interbancaria (dovuta al fatto che il vostro cliente utilizza un circuito diverso dal vostro): in tal caso potrete addebitare al vostro cliente solo tale commissione interbancaria, e non un importo superiore. Questa norma è stata introdotta con il D.lgs 21 febbraio 2014 n. 21, con la quale viene recepita la direttiva europea 2011/83/UE relativa ai diritti dei consumatori: dal 2014 non è quindi possibile applicare commissioni extra.
  • 13. IVA SULLE COMMISSIONI – FEE - DIRITTI Il nostro gestionale, distingue 2 tipi di diritti: 1) I COMPENSI BIGLIETTERIA AEREA, che si distinguono in: Compensi biglietteria NAZIONALE con iva al 22% e Compensi biglietteria INTERNAZIONALE esente articolo 9 2) DIRITTI DI AGENZIA: li applichiamo sulle pratiche turismo intermediato, come i pacchetti dei tour operator e sulla biglietteria ferroviaria e navale e viene applicata sempre iva al 22%. Mi chiedevo se per la biglietteria ferroviaria e navale internazionale, non ci fosse la possibilità di applicare un diritto esente iva. Le Provvigioni di Intermediazione seguono l’imponibilità IVA in base alla territorialità e tipologia del servizio sottostante (servizi in Italia: soggette ad IVA, servizi internazionali: non imponibili IVA, assicurazioni: esenti, ecc). DIVERSO IL CONCETTO per quanto riguarda i “DIRITTI D’AGENZIA”: voi potete infatti percepire dal cliente, in aggiunta alla provvigione riconosciuta ( o meno..) dal fornitore dei servizi, un diritto a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per compiere l’operazione di prenotazione. Tale diritto è assimilabile al corrispettivo di una prestazione di servizi ovvero al rimborso forfetario per le spese di prenotazione. Questo rientra nel regime I.V.A. ordinario con applicazione dell’aliquota IVA del 22% indipendentemente dalla destinazione.
  • 14. FATTURAZIONE CROCIERE Abbiamo un dubbio su come gestire le fatture della Msc Crociere fatturate a noi al netto. Quando acquistiamo da Msc Crociere (società con sede in Svizzera) delle cabine come gruppo la Msc emette delle fatture a noi nette con la dicitura Cruise not subject to VAT (art. 23 al. 2 FVATL) in quanto le crociere non sono soggette a IVA. In questo caso noi al cliente fatturiamo la crociera in regime 5% articolo 9 e 95% articolo 7. Il dubbio che ci viene però è il seguente: Dobbiamo emettere l’autofattura per ogni fattura della Msc perché ha sede in Svizzera? In tal caso avrebbe senso anche se non sono soggette ad IVA?
  • 15. FATTURAZIONE CROCIERE Se alla pratica di MSC non vengono aggiunti altri servizi si tratta quindi di vendita di servizio singolo, come correttamente da voi inquadrato. Se questi servizi singoli sono acquisiti a seguito di richiesta dei clienti (e quindi non li state acquisendo in allotment o “preacquisiti”) in tal caso la pratica deve essere gestita in regime IVA ordinario. Se il tragitto comprende porti italiani, le pratiche verranno assoggettate alle causali IVA di Non imponibile art. 9 e Non soggetta art. 7 quater DPR 633/1972 a seconda della percorrenza in acque italiane o internazionali. Data la difficoltà di quantificare correttamente tale percorrenza, è possibile utilizzare le percentuali forfettarie del 5% in territorio italiano ( quindi non imponibile art. 9) e 95% in territorio non italiano ( quindi non soggetta art. 7 quater). La fattura di acquisto ricevuta da MSC verrà quindi contabilizzata annotandola nel registro IVA acquisti con le suddette causali IVA. L’operazione dovrà essere oggetto di autofatturazione e annotazione nel registro IVA vendite: quindi contemporaneamente il vostro software contabile annoterà l’operazione con le medesime causali IVA (5% art. 9, 95% art. 7quater) nel registro IVA vendite o in apposito sezionale del registro IVA vendite appositamente creato per annotarvi queste operazioni. Nel caso invece il tragitto NON comprenda porti italiani, ma esclusivamente porti stranieri, l’operazione sarà al 100% non soggetta IVA art. 7 quater. Nel medesimo modo si emetterà autofattura anch’essa interamente non soggetta IVA art. 7 quater. Anche se non vi è evidenza di IVA, in quanto trattasi di operazioni non imponibili o fuori campo, in entrambe i casi è comunque necessario l’emissione dell’autofattura e l’annotazione nel registro IVA vendite, in quanto andrà ad alimentare gli appositi righi previsti nella dichiarazione IVA annuale. La fattura di vendita, come da voi già evidenziato, sarà emessa con le medesime causali IVA.
  • 16. fiavet GRAZIE PER L’ATTENZIONE Giulio Benedetti Milano 12 febbraio 2018

Editor's Notes

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