In questo periodo molte società applicano per la prima volta al rendiconto 2016 la nuova normativa di bilancio introdotta dal D.Lgs. 139/2015. Le nuove regole propongono una rappresentazione nettamente orientata alla sostanza dei fatti economici lasciando trasparire una sempre più evidente influenza della visione tipica della finanza d'azienda sulla materia bilancistica.
1. La riforma del Bilancio
Il D.Lgs. 139/2015 e le aree di intervento
La disciplina del bilancio d’esercizio è stato oggetto di una importante attività di innovazione ad opera del D.Lgs. 139/2015, attuativo della direttiva europea 2013/34/UE, le
cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016. Data la necessità, prevista dalla forma stessa degli schemi di bilancio, di comparare i bilanci di due esercizi
contigui, è necessario adeguare alle nuove disposizioni anche i bilanci degli esercizi con data di inizio anteriore a quella di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Le innovazioni hanno interessato le seguenti aree:
Principi di redazione
Schemi di bilancio
Criteri di valutazione
Bilancio Abbreviato e semplificazioni per le Microimprese
Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione
Disciplina del Bilancio Consolidato
Novità in tema di principi di redazione
All’art 2423 c.c. è recepito il principio generale della rilevanza introdotto dall’art. 6 della direttiva europea 2013/34/UE. Nello specifico, è inserito un nuovo comma 4 che
stabilisce la possibilità di derogare agli obblighi civilistici in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza sia irrilevante al fine di
fornire una rappresentazione veritiera e corretta, con, in tal caso l’illustrazione in nota integrativa delle modalità con le quali i redattori di bilancio abbiano dato attuazione a
tale possibilità.
All’art. 2423 bis c.c. è stato modificato il comma 1 ed inserito il comma 1bis; il nuovo testo legislativo sancisce che la rappresentazione e rilevazione delle voci vada fatta
considerando la sostanza dell’operazione chiarendo, in tal modo, il previgente concetto di funzione economica dell’attivo e passivo aziendale.
2. La riforma del Bilancio
Nuovi schemi di bilancio: le novità dello SP
L’art. 2424 c.c. relativo al prospetto di SP è stato oggetto delle seguenti modifiche:
La voce BI2 dell’attivo accoglie ora solo i costi di sviluppo e non più anche quelli di ricerca e pubblicità. Per i costi di ricerca accumulati nel bilancio 2015, gli stessi sono
ancora capitalizzabili nella voce BI2 solo se soddisfano i requisiti OIC 24 par. 49 (riferibilità ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e
misurabili; inerenza ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente ed economicamente fattibile; recuperabili); i costi per pubblicità capitalizzati fino al bilancio 2015
sono ancora iscrivibili tra le immobilizzazioni alla voce BI1 «Costi di impianto e ampliamento», invece che alla precedente voce BI2, qualora soddisfino i requisiti OIC 24
parr. 41-43 (sostenimento non ricorrente; congruenza tra costi in questione e beneficio atteso; recuperabilità in quanto è ragionevole una prospettiva di reddito).
Introduzione di voci distinte per la rilevazione delle posizioni di credito (sia immobilizzato che corrente) e debito verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti (inserite le nuove voci BIII1d, BIII2d, CII5)
Impossibilità di iscrivere nell’attivo le eventuali azioni proprie a prescindere dalle finalità dell’acquisto (impieghi di breve o medio/lungo termine); l’operazione di
acquisto di azioni proprie nel nuovo contesto normativo determina, invece, una riduzione del patrimonio netto a seguito dell’obbligatoria iscrizione di un’apposta
riserva con segno negativo (voce AX del passivo «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio»). Le azioni proprie già detenute sono cancellate ed iscritte
nell’apposita nuova riserva.
Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, devono essere iscritti, come attività (voci BIII4, immobilizzazioni, o CIII5, attivo
circolante) o passività (voce B3), nel bilancio dell’impresa al loro fair value le cui variazioni sono imputate a conto economico o, in caso di derivati posseduti per la
copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, nell’apposita riserva di patrimonio netto
introdotta alla voce AVII e denominata «Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi»; tale riserva può assumere valori sia positivi sia negativi ed è
imputata a conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa oggetto di copertura
Eliminata l’indicazione separata degli aggi e disaggi di emissione; eliminati, inoltre, i conti d’ordine le cui informazioni saranno date in Note Integrativa.
3. La riforma del Bilancio
Nuovi schemi di bilancio: le novità del CE
L’art. 2425 c.c. accoglie nella sua nuova versione le seguenti modifiche al precedente prospetto di CE:
Alle voci C15 (proventi da partecipazioni), C16a (proventi finanziari da crediti iscritti tra le immobilizzazioni) e C16d (proventi finanziari diversi da quelli elencati nei
punti precedenti dello schema) è richiesta la separata indicazione dei proventi e oneri finanziari derivanti da imprese sottoposte al controllo di imprese controllanti
l’entità societaria cui il bilancio si riferisce
Inserimento delle due nuove voci D18d e D19d che accolgono, rispettivamente, rivalutazioni e svalutazioni del fair value di strumenti finanziari derivati speculativi,
degli utili/perdite relativi a quelli per la copertura di specifici elementi dell’attivo/passivo e alla quota inefficace della copertura
Eliminata la sezione E del conto economico; i componenti di reddito (segnatamente sopravvenienze e minus/plusvalenze) prima accolti in tale sezione saranno
compresi per natura tra le altre classi del conto economico (A, B, C, D, imposte); eventi accidentali ed infrequenti e ricavi o costi di entità o incidenza eccezionali
saranno commentati nella nota integrativa (art. 2427 n. 13).
Nuovi schemi di bilancio: il RF
L’art. 2423 c.c. stabilisce l’obbligatorietà del Rendiconto Finanziario elevandolo a elemento costitutivo del bilancio al pari dello SP e del CE e della NI.
Per il RF non è previsto uno schema rigido. L’art. 2425 ter c.c. intitolato al nuovo prospetto, fissa la grandezza finanziaria di rifermento del rendiconto nelle disponibilità
liquide di cui è espresso l’ammontare e la composizione all’inizio e alla fine dell’esercizio ed i flussi «derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di
finanziamento, ivi compresi, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci».
4. La riforma del Bilancio
Nuovi criteri di valutazione
Sono introdotte delle novità in tema di criteri di valutazione disciplinati dall’art. 2426 c.c..
Tra le novità rileva quella relativa all’ammortamento dell’avviamento il quale è ora ammortizzabile secondo la sua vita utile (max 20 anni) e, nei casi eccezionali in cui
la stima di questa non sia possibile, entro un periodo non superiore a dieci anni; l’avviamento che risulti già iscritto nel bilancio 2015 continuerà ad essere
ammortizzato secondo il piano originario, senza necessità di allineamento alla nuova normativa. Analogamente per i costi di sviluppo, la durata dell’ammortamento è
stabilita primariamente in relazione alla durata della vita utile degli stessi e solo qualora questa non fosse stimabile nel limite massimo di cinque anni.
Tra le novità maggiori in tema di valutazione introdotte dalla riforma del bilancio vi è l’individuazione del criterio del costo ammortizzato - con rilevazione degli aspetti
temporali - come criterio di valutazione dei titoli immobilizzati e dei debiti e crediti, tenuto conto, per questi, del loro presumibile valore di realizzo. Il costo
ammortizzato di un’attività o passività è dato dai seguenti elementi: valore di rilevazione iniziale dello strumento finanziario - rimborsi di capitale +/- ammortamento
cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza - qualsiasi svalutazione (operata direttamente o
attraverso l’uso di un accantonamento) per perdita di valore o non incassabilità.
Il fair value è il criterio generale per la valutazione degli strumenti finanziari derivati ed è identificabile nella definizione del principio IFRS 13, par. 9) che lo definisce
come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori
di mercato. Il fair value è determinato con riferimento al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo o
lo sia per le singole componenti degli strumenti o, in assenza di un mercato attivo, dal valore rinvenibile da modelli generalmente accettati.
Abrogato il n. 12 dell’art. 2426 c.c. che prevedeva l’iscrizione al valore costante nell’attivo patrimoniale delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e
delle attrezzature industriali e commerciali “di scarsa importanza” rispetto ai totali di bilancio visto il generale ed oramai espresso principio della rilevanza.
5. La riforma del Bilancio
Impatto della riforma sul Bilancio Abbreviato e semplificazioni per le micro imprese
Non sono stati modificati i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata che pertanto si verificano qualora nel 1° esercizio o per due esercizi successivi non vi
sia il superamento di due dei seguenti valori:
I nuovi vantaggi dell’adozione del bilancio in forma abbreviata sono:
No obbligo RF
No obbligo criterio costo ammortizzato (l'applicazione di tale criterio ha effetto sulla determinazione dell'ammontare sia del valore in SP che del valore degli
oneri/proventi finanziari in CE)
Immobilizzazioni indicate al valore netto
In NI il nuovo e generale obbligo di informare di accordi non risultanti da SP, indicandone effetti patrimoniali, economici e finanziari, non rileva relativamente
all'indicazione dei predetti effetti (verificare).
Definita all’art. 2435-ter la nuova dimensione d’impresa, denominata microimpresa; sono microimprese tutte quelle che, nel 1° esercizio o per due esercizi successivi, non
superino due dei seguenti tre limiti:
Ulteriori semplificazioni di bilancio: no obbligo nota integrativa (se in calce allo SP sono presenti info su impegni e garanzie; compensi, anticipazioni e crediti ad
amministratori e sindaci), no obbligo relazione sulla gestione (se in calce allo SP sono fornite info su azioni proprie), no obbligo criterio del costo ammortizzato.
Totale attivo 4,4 mln
Totale ricavi 8,8 mln
ULA 50
Totale attivo 175 k
Totale ricavi 350 k
ULA 5
6. La riforma del Bilancio
Modifiche al contenuto della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione
Il D.Lgs. 139/2015 ha rivisto anche il contenuto della NI e della RG.
In particolare la NI deve ora riportare
Specifiche informazioni per il fair value dei derivati e per gli impegni, i rischi e le passività potenziali
Indicazione degli eventi successivi alla chiusura di bilancio (in precedenza da inserire solo nella RG)
Maggiori informazioni circa il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato
Indicazione della proposta di destinazione dell’utile
Fornire informazioni che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri
Inserimento di un’apposita tabella che riporti i movimenti della riserva di fair value avvenuti nell’esercizio.
Modifiche alla disciplina del Bilancio Consolidato
Modificati i limiti dimensionali che se superati per due esercizi consecutivi da una società (SPA, SAPA, SRL) che controlla un'impresa, fa sorgere l’obbligo di redazione del
bilancio consolidato. I valori nuovi sono i seguenti:
Pre riforma Post riforma
Totale attivo* 17,5 mln 20 mln
Totale ricavi* 37,5 mln 40 mln
ULA 250 250
*daclacolare al lordo dei rapporti infragruppo