Tutto quello che bisogna sapere, ricordare e fare per gestire correttamente i rifiuti prodotti dalle imprese (sostanze e miscele pericolose, Raee, Pfu, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, impatto acustico, amianto).
Per ritirare una copia compilare il modulo online: http://www.asarva.org/2013/11/guida-pratica-alla-gestione-dei-rifiuti-nelle-imprese/
Tutto quello che bisogna sapere, ricordare e fare per gestire correttamente i rifiuti prodotti dalle imprese (sostanze e miscele pericolose, Raee, Pfu, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, impatto acustico, amianto).
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Giuseppe Franco Ferrari - Gli aspetti legali da affrontare per i biocidiGiuseppe Franco Ferrari
Il Prof. Giuseppe Franco Ferrari ha partecipato alla “9° Conferenza Sicurezza Prodotti – Come gestire la complessa fase di evoluzione legislativa sui Biocidi”, importante momento informativo che ha ripreso un argomento da lunghi anni al centro dell’attenzione ma giunto a una svolta decisiva con la pubblicazione del Regolamento 528/2012 di revisione della Direttiva 98/8.
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Analisi dei poteri del Sindaco nella tutela della salute pubblica nei procedimenti ambientali di AIA. Il Parametro salute pubblica nei procedimenti di VIA. Come disciplinare le emissioni odorigene
Definizione di sottoprodotto nella nuova direttiva sui rifiuti
1. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA)
http://www.ftsnet.it/
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito :
http://www.amministrativo.it/Ambiente/
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19
novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUE n.
312/L del 22/11/2008 )
DEFINIZIONE DI RIFIUTO
La nuova definizione non contiene più il riferimento all’elenco delle categorie di
cui all’allegato I della direttiva 2006/12 , ma per il resto si conferma che per
rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
deciso ( la versione 2006/12 usava il termine più generico <> ) o abbia
l’obbligo di disfarsi.
Quindi scompare dalla definizione di rifiuto il riferimento della appartenenza
alla catalogazione europea (c.d. CER) almeno per i non pericolosi . Per i
pericolosi infatti la definizione di rifiuto per questa tipologia come sopra
delineata ( elemento soggettivo legato al comportamento del produttore
detentore) si coniuga ancora con la presenza di una o più caratteristiche di
pericolosità ex allegato III . Non solo ma ex paragrafo 1 articolo 7 e articolo 41
della presente nuova Direttiva il CER resta in vigore ( vedi attualmente DEC
2000/532/CE) e l’elenco dei Rifiuti pericolosi ivi indicati è vincolante per
quanto concerne la determinazione dei Rifiuti da considerare pericolosi ,
ovviamente se unito all’elemento soggettivo che vada per la definizione di
rifiuto in generale .
Quindi secondo il nuovo articolo 7 per definire pericoloso il rifiuto occorrono il
rispetto dei seguenti parametri :
1. comportamento soggettivo del detentore che si disfi o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi
2. rientrare nell’elenco CER ( resta in vigore la Decisione 200/532)
3. pur non rientrando nell’elenco CER e rispettando il comportamento di cui al
punto 1, presenti una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III
alla presente Direttiva
Non solo ma ( ex paragrafo 3 articolo 7 della nuova Direttiva ) un rifiuto
considerato come pericoloso perché contenuto nell’elenco CER può non essere
più considerato pericoloso a condizione che lo stato membro della UE dimostri
che non possieda una delle caratteristiche di cui all’allegato III. Le
caratteristiche di pericolo dell’allegato III riprende quasi totalmente quelle
dell’allegato III della Direttiva quadro 75/442 ( come sostituita dalla DIR
2006/12) , cambiano solo alcuni riferimenti normativi nelle note a detto
allegato.
CONDIZIONE DI ESCLUSIONE DEI SOTTOPRODOTTI DALLA NOZIONE
DI RIFIUTO
Intanto per sottoprodotto secondo l’articolo 5 della presente Direttiva si
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intende una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui
scopo primario non è la produzione di tale articolo . Il sottoprodotto così come
definito può non essere considerato rifiuto a condizione che :
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di
produzione e
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per
l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi
negativi sull’ambiente o la salute umana.
Rispettando le suddette condizioni la Commissione può proporre misure che
considerino sostanze od oggetti specifici come sottoprodotti
Sul concetto di utilizzo la Corte di Giustizia ( vedi sez. VI 11/9/2003 C-114/01)
ha avuto modo di chiarire che
1. il riutilizzo di un bene , di un materiale o di una materia prima non sia solo
eventuale, ma certo , totale,
2. il riutilizzo non preveda una trasformazione preliminare,
3. il riutilizzo sia svolto nel corso del processo di produzione, per una
operazione funzionale a tale processo.
4. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza , il detentore
consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è
alta. In un’ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere
considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di disfarsi bensì un autentico
prodotto. Quindi i residui che non serviranno al processo di produzione e non
possono essere sfruttati o commercializzati in una maniera diversa senza
operazioni di trasformazioni preliminare sono Rifiuti di cui il detentore si disfa.
La loro eventuale sistemazione in armonia col paesaggio rappresenta solo un
modo di trattarli rispettoso dell’ambiente ma non una tappa del processo di
produzione
5. L’esecuzione di un’operazione di smaltimento e recupero come elencate
dalla normativa comunitaria non permette di per sé di qualificare una sostanza
come rifiuto
6. Ad ogni modo, anche qualora una sostanza venga sottoposta ad una
operazione di completo recupero ed acquisisca in tal modo le medesime
proprietà e caratteristiche di una materia prima , essa può comunque essere
considerata un rifiuto se, , il suo detentore se ne disfa o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsene .
CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO
L’articolo 6 della nuova direttiva introduce una disciplina nuova non prevista
dalla previgente normativa comunitaria in materia che però conferma come la
trasformazione di un materiale da rifiuto in non rifiuto dopo processo di
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riutilizzo, riciclaggio o recupero può avvenire solo seguendo la procedure
europea ivi indicata e nel rispetto delle seguenti condizioni prioritarie :
a) l’eventuale riclassificazione non comporta impatti ambientali
complessivamente negativi sull’ambiente e la salute umana;
b) esiste un mercato per tali prodotti, materiali o sostanze secondari.
Le suddette condizioni possono essere integrate, sempre in sede UE, da valori
limite per le sostanze inquinanti tenuto conto di tutti i possibili effetti negativi
sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
E’ la Commissione che deve valutare il rispetto di dette condizioni adottando a
tal fine misure di esecuzione per categorie specifiche di Rifiuti classificate in
base ai prodotti, ai materiali o alle sostanze che li compongono, precisando i
criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché il rifiuto in questione possa
essere considerato come materiale, sostanza o prodotto secondario. Questi
criteri sono tali da garantire che il materiale, la sostanza o il prodotto
secondario soddisfi le condizioni necessarie per l’immissione in commercio. I
criteri tengono conto del possibile rischio di danni all’ambiente derivante
dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto
secondario e sono fissati in modo da garantire un elevato livello di protezione
della salute umana e dell’ambiente.
Nel caso in cui i suddetti criteri non sono definiti dalla Commissione UE , gli
Stati possono decidere , caso per caso ( quindi non per categorie
di Rifiuti generali come si è tentato più volte in Italia ad es. con le varie
nozioni di MPS o di riutilizzo bocciate in sede UE) se un dato rifiuto possa
cessare di essere definito ma sempre nel rispetto della giurisprudenza
comunitaria ( vedi in precedenza ma anche in questa voce il commento al DL
138/2002 in data di pubblicazione sulla GURI 10/8/2002 nonché il commento
al documento della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui Rifiuti sulla
nozione giuridica di rifiuto in data 1/7/2004 ; ed infine il commento alla legge
delega per il TU ambientale cioè la legge 308/2004 in data di pubblicazione
27/12/2004 )