SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
RISCHIO CHIMICO
Per rischio chimico, più correttamente definito come rischio di natura chimica, è intesa la
probabilità di comparsa di effetti avversi in seguito alla manipolazione diretta e/o all’esposizione
passiva ad agenti chimici.
L’esposizione attiva ad agenti chimici per manipolazione diretta di essi e/o quella passiva da
agenti chimici reflui o collaterali nei cicli produttivi sono, pertanto, le condizioni necessarie alla
sussistenza di un potenziale rischio di natura chimica, sia ambientale, sia lavorativo. Queste
condizioni non sono, tuttavia, da sole sufficienti, giacché il viraggio dalla potenzialità
all’attualizzazione richiede che sussistano anche le “occasioni di rischio”.
Consequenzialmente a quest’osservazione, si deduce che ogni procedura di valutazione del
rischio chimico deve consistere nella ricognizione della presenza di agenti chimici, che
costituiscono l’eventuale causa del rischio, e, contemporaneamente, nella stima ponderata delle
occasioni di rischio, che consentono il succitato viraggio.
A questo punto diventa necessario stabilire che cosa deve essere inteso come agente chimico, nel
momento nel quale ad esso si attribuisca la potenzialità di determinare uno specifico rischio.
Semanticamente, il sostantivo agente indica “colui che agisce, che provoca, con le proprie
azioni, un effetto”. Combinando il sostantivo “agente” con l’aggettivo “chimico” s’identifica,
pertanto, una sostanza in grado di determinare almeno un effetto. Il concetto di effetto non è riferito
alla sola potenzialità di interazione tra sostanze (reattività chimica), ma alla conseguente variazione
dell’equilibrio nel sistema, fisico o biologico, nel quale l’interazione si realizza.
In funzione di questa considerazione, sono da considerare “agenti chimici”:
 le sostanze “sottratte” all’equilibrio naturale da meccanismi diversi, naturali (per esempio,
produzione di polvere da frantumazione eolica della crosta terrestre) o antropici (per
esempio, estrazione di miscele di idrocarburi da sottosuolo)
 le sostanze derivate da processi di trasformazione naturale (per esempio, processi di
degradazione termica o di putrefazione) o artificiale (per esempio, estrazione di minerali
da rocce, sintesi di sostanze complesse da sostanze semplici)
 le sostanze artificialmente prodotte da trasformazioni industriali (per esempio, i miscugli o i
polimeri)
 le sostanze collaterali e reflue da processi chimici ed energetici (per esempio, i reflui della
combustione)
 le sostanze terminali dai processi di trasformazione industriale o di alto uso primario di
agenti chimici (i rifiuti e le scorie)
La potenzialità degli agenti chimici di compiere un’azione di modifica dell’equilibrio dei sistemi
è definita “pericolosità”, nel momento nel quale la modifica corrisponde a variazioni quali-
quantitative dell’adattabilità del sistema modificato alle forme viventi.
In una dimensione più restrittiva, il concetto di pericolosità degli agenti chimici è connesso con
la potenzialità di determinare danni all’uomo, con meccanismi d’azione diretta o mediata.
In funzione del tipo di danno, della gravità e reversibilità di esso, agli agenti chimici
corrispondono differenti gradi di pericolosità. Gli indici di pericolosità dipendono direttamente dalla
natura degli agenti e sono definiti dal tipo di danno atteso, di maggiore gravità o di più frequente
insorgenza.
Si distinguono, in questo modo, vari tipi di agenti, la cui pericolosità è definita da una serie di
aggettivi (per esempio, tossico, cancerogeno, esplosivo), in rapporto con gli effetti potenziali
sull’uomo e/o sull’ambiente.
La pericolosità è il presupposto qualitativo, senza il quale non sussiste la possibilità del danno.
Le occasioni di rischio corrispondono, invece, alle condizioni che rendono possibile la
realizzazione del danno, sia perché condizionano l’azione diretta sull’uomo (contatto, dispersione
nell’aria e conseguente inalazione), sia perché innescano reazioni, che modificano l’ambiente in
senso peggiorativo per l’omeostasi biologica (incendio, esplosione, contaminazione di liquidi e
alimenti).
Nel processo di valutazione, la combinazione del dato ricognitivo dei pericoli e di quello di
ponderazione delle occasioni consente di ricavare gli indici di rischio di ciascun ambiente in esame.
Nel primo procedimento è, evidentemente, necessario operare una ricognizione di tutti gli agenti
chimici, primariamente adoperati o collateralmente prodotti nel ciclo lavorativo in esame.
Nel secondo procedimento occorre applicare una metodologia d’analisi dell’ambiente, che
ponderi le occasioni direttamente (per esempio, attraverso la misurazione dell’inquinamento
dell’aria o dell’imbrattamento dell’ambiente) o indirettamente (attraverso l’elaborazione di
calcoli combinati, i cui fattori sono costituiti dalle caratteristiche degli agenti, dalle quantità di
essi manipolate o trasformate o residue, dai modi di lavorazione, dall’entità ed efficienza delle
protezioni).
Il processo di valutazione esita nell’allocazione degli ambienti in differenti fasce di rischio, in
modo da poterne identificare la compatibilità con le esigenze di protezione della salute dei
lavoratori e di congruenza con le indicazioni normative e di buona tecnica operativa.
Parimenti, le differenti fasi del percorso consentono di circoscrivere le situazioni di ridotta o
assente congruità, in modo da identificare, in maniera immediata ed inconfutabile, le necessità ed i
tipi degli interventi correttivi.
NORME DI RIFERIMENTO
Norme giuridiche
1) - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro
• Art. 21 (Difesa contro le polveri)
• Art. 58 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro)
2) - LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833
Istituzione del Servizio sanitario nazionale
• Art. 4 (Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale)
• Art. 24 (Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita)
3) - DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.
212
• Art. 3 (Definizioni)
• Art. 11 (Valutazione del rischio)
• Art. 16 (Superamento dei valori limite biologici)
• Art. 17 (Controllo dell'esposizione dei lavoratori)
• Art. 30 (Controllo dell'esposizione dei lavoratori)
• Art. 31 (Superamento dei valori limite di esposizione)
• Art. 39 (Definizioni)
• Art. 41 (Misure tecniche, organizzative, procedurali)
• Art. 42 (Informazione e formazione)
• Art. 50 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro)
• Art. 58 (Altri agenti nocivi)
4) - DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 77
Attuazione della direttiva CEE 88/364 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
5) - DECRETO LEGISLATIVO 52/97 Normativa di Prodotto
6) - DECRETO LEGISLATIVO 285/98 Norme per i preparati pericolosi
7) - Linee guida ISPESL per le Sale operatorie
Normativa europea
1) - CE Direttiva Consiglio 7 aprile 1998, n. 98/24
Sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, par. 1,
della direttiva 89/391/CEE)
DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME
Il D. Lgs. 25/2002 ha recepito nel nostro ordinamento i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza, collegati agli effetti degli agenti chimici
presenti sul luogo di lavoro (nelle fasi di lavorazione, di stoccaggio, di manipolazione) o che siano
l’effetto dell’attività lavorativa (sostanze intermedie prodotte in fase di trasformazione, prodotti
finali del processo, sottoprodotti, scarti e rifiuti).
Le disposizioni del nuovo dettato si riferiscono anche alle sostanze cancerogene e mutagene,
mentre sono esplicitamente escluse le attività che prevedono l’esposizione al rischio amianto
(D.P.R. 277/91) e le attività esplicitamente richiamate dal D.Lgs. 230/95 relativamente alla
protezione dal rischio radiologico.
Il Decreto, relativamente alla fase della valutazione dei rischi lavorativi ed alla stesura del
conseguente documento della sicurezza, ha determinato la necessità di disporre di dati oggettivi per
definire le azioni preventive e protettive da attuare.
Il nuovo decreto, pur richiedendo la quantificazione della presenza di sostanze pericolose, non ha
individuato i valori dei limiti di sicurezza da rispettare per il contenimento del rischio ed i criteri
specifici di misurazione degli agenti chimici.
A tutt’oggi, i limiti di esposizione normati sono riferiti solo a:
• amianto e piombo (D.P.R. 277/91);
• benzene, cloruro di vinile monomero e polveri di legno (All.VIII-bis del D. Lgs. 626/94,
modificato dal D.Lgs. 66/2000, in merito alle sostanze cancerogene).
GLI AGENTI CHIMICI
Sono agenti chimici tutte le sostanze primitivamente adoperate per l’attività analitica e quelle
prodotte dalle reazioni ad essa correlate, nelle forme di sottoprodotti, intermedi di reazione e di
rifiuti.
Tra essi, sono considerati pericolosi:
1. gli agenti identificati come tali
2. gli agenti etichettati come tali dalla Normativa Prodotto (Classificazione degli Agenti
chimici in Corrosivi [O], Comburenti [O], facilmente infiammabili [F], Tossici [T])
3. gli agenti che, pur non essendo classificati come tali, possono comportare un rischio per la
salute e la sicurezza in funzione delle proprietà chimico- fisiche e tossicologhe e in
conseguenza dei modi d’uso.
All’esigenza o, per lo meno, all’intento di assicurare la salute, la sicurezza ed il benessere sui
posti di lavoro in relazione con l’azione avversa degli agenti chimici corrisponde la fissazione dei
valori limite d’esposizione. Nell’elaborazione e nella conseguente proposizione dei limiti
d’esposizione entrano in azione due tipi di criterio guida:
1. l’effettiva capacità di protezione della salute (Health based limits) – si tratta di fissare le
concentrazioni soglia sotto alle quali è possibile stabilire, con adeguata evidenza scientifica,
che non si manifestano effetti avversi per la salute nei lavoratori esposti per otto ore
giornaliere, per 40 ore settimanali
2. la combinazione tra le evidenze scientifiche e le ragioni economiche e socio-politiche
(Acceptable limits).
Gli health based limits sono relativi ad agenti chimici, dei quali sono ben noti gli effetti avversi e
per i quali è possibile stabilire, con sufficiente rigore, una dose soglia, ovviamente avendo ben
delineato i confini degli effetti avversi ed i criteri per l’evidenziazione di essi. Per le sostanze, i cui
effetti avversi non sono con certezza riferibili ad una dose minima efficiente (azione mutagena,
cancerogena e sensibilizzante), è utile considerare limiti pragmatici, che considerino
opportunamente le variabilità di ciascuna situazione espositiva. In sintesi, nelle esposizioni ad agenti
con documentata relazione dose-effetto è prassi opportuna il riferimento ai valori limite.
L’opportunità diventa necessità nei casi in cui i limiti sono stabiliti da Norme di legge. Nelle
esposizioni a di sostanze prive di una relazione dose-effetto, è opportuno stabilire di volta in volta
limiti pragmatici, che garantiscano un livello di rischio molto basso
Nella mancanza di limiti “normati”, si fa riferimento a quelli individuati dalle Organizzazioni
scientifiche accreditate (Associazione degli Igienisti Industriali, Consulta Tossicologica, Comitati
Tecnici, ecc.). Nel merito dei valori limite, è necessario considerare che essi non individuano tanto
la netta demarcazione tra esposizioni non pericolose e pericolose, quanto costituiscono sempici
standard di confronto con le concentrazioni misurate negli ambienti di lavoro, utili a fornire
indicazioni sulla corretta conduzione dei sistemi lavorativi, orientamenti nella scelta di sostanze che,
a parità di resa, offrono un migliore livello di protezione, e a rappresentare un parametro indice, il
cui valore tendenziale nel tempo consente di monitorare i progressi aziendali in campo
prevenzionistico..
I criteri generali dell’ACGIH, fatti propri anche dallo SCOEL (Scientific Commette on
Occupational Exposure Limit) della Comunità Europea individuano tre categorie di valori limiti:
TVL/TWA “Valore limite di soglia - Media ponderata nel tempo” → corrisponde alla
concentrazione media ponderata di sostanze aerodisperse alle quali si ritiene che la maggior parte
dei lavoratori possa essere esposta per turni lavorativi di otto ore al giorno, quaranta ore a
settimana, quarantotto settimane l’anno, quaranta anni di vita lavorativa, senza la manifestazione
di effetti negativi per la salute
TLV-STEL “Valore limite di soglia - Limite per breve tempo d’esposizione” → concentrazione
di sostanze aerodisperse maggiorata rispetto al TLV-TWA, cui è consentita un’esposizione di
durata limitata (15 minuti), di reiterazione limitata (al massimo 4 volte), con obbligo del rispetto
dell’intervallo di almeno 60 minuti tra ogni singola maggiorazione. Le escursioni maggiorative
devono, in ogni caso, garantire la non comparsa di effetti irritanti, di fenomeni irreversibili, di
narcosi o riduzione delle performance d’attenzione antinfortunistica e di efficienza lavorativa.
TLV”C” “Valore limite soglia – Limite tetto” → valore massimo di concentrazione ammissibile
di sostanze aerodisperse, che non è mai superabile.
Agenti cancerogeni
Il D. Lgs.vo 626/94 definisce Agenti cancerogeni sostanze o preparati, di cui è accertata la
possibilità di determinare la comparsa di cancro negli operatori che li utilizzano. Essi sono
identificati dalle Frasi di rischio R45 (" può provocare il cancro") o R49 (" può provocare il cancro
per inalazione")..
La Direttiva CEE 91/325, che contiene i criteri per la classificazione di una sostanza
cancerogena, distingue tre categorie:
• Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo, a carico delle quali
esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell'uomo ad una
sostanze lo sviluppo di tumori;
• Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo, a carico delle
quali esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo possa
provocare lo sviluppo di tumori, in genere sulla base di adeguati studi a lungo termine,
effettuati su animali, e di altre informazioni specifiche;
• Categoria 3: sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni
sull'uomo, per le quali tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per
procedere ad una valutazione; su esse esistono alcune prove, ottenute da studi sugli
animali, che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria2.
Le sostanze cancerogene, certe o molto probabili, quando l’uso di esse non sia esplicitamente
impedito da Norme di legge, possono essere adoperate, solo se non è praticabile, per ragioni di
specificità e di resa della lavorazione, la sostituzione con altre non cancerogene e purché siano
rispettate al massimo le misure preventive (utilizzazione a ciclo chiuso, utilizzazione esclusiva sotto
cappa, dotazione di dispositivi di protezione totale ai lavoratori).
Per questo tipo di sostanze vige l’obbligo della Sorveglianza sanitaria mirata da parte del
Medico Competente (M.C.), con la compilazione e l’aggiornamento dei Registri degli Esposti, con
l’informazione agli Organi competenti.
IL RISCHIO CHIMICO NELLE AZIENDE SANITARIE
Nelle Aziende Sanitarie, più ampiamente nel settore dell’assistenza sanitaria, il rischio di natura
chimica deriva dall’esposizione ad agenti, che sono manipolati per l’erogazione dei differenti tipi di
assistenza.
In larghe linee, si possono riconoscere, come cause efficienti del rischio, le manipolazioni dirette
degli agenti (per esempio, la manipolazione dei reattivi di laboratorio o dei coloranti per preparati
istologici) e le esposizioni passive (per esempio, l’esposizione a gas anestetici del personale di Sala
operatoria non direttamente impegnato in pratiche anestesiologiche).
In misura minore, molto variabile a secondo della dimensione dell’Azienda Sanitaria e della
molteplicità delle figure professionali in essa operanti, si possono riconoscere rischi chimici
omologhi a quelli di complessi industriali o, in altro modo, produttivi. Afferiscono a questa
categoria di rischi chimici quelli derivanti dalla manipolazione o dall’esposizione passiva ad agenti
necessari per attività manutentive (per esempio, vernici), per corredi tecnici di attività terziarie (per
esempio, toner ed inchiostri di copiatrici e stampanti).
Un’ultima condizione di probabile rischio chimico è costituita dall’esposizione passiva ad agenti
“in situ”, rappresentati da costituenti delle strutture edilizie, degli arredi e degli accessori, che, per
effetto dei processi di deterioramento ed usura, possono disperdersi nell’aria dalle matrici di
appartenenza (per esempio, l’amianto dalle pannellature e dalle coibentazioni, sebbene proprio al
riguardo, sia già in questa sede necessario richiamare l’attenzione del lettore sull’iperbolica
accentuazione massmediale del problema).
I RISCHI NELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI
Le attività assistenziali costituiscono la causa d’esposizione a sostanze piuttosto complesse, per
effetto d’operazioni che ne prevedono la manipolazione diretta o che ne condizionano la libera
dispersione nell'aria.
Il pool di sostanze è piuttosto ampio e variegato; una prima ed importante distinzione può essere
connessa con le quantità adoperate e con la tossicità potenziale delle sostanze stesse. Proprio di
questo criterio abbiamo tenuto conto in occasione dell'elaborazione della scheda di valutazione del
rischio per gruppi omogenei, nella quale abbiamo proposto una valutazione separata
dell'esposizione a farmaci in generale, a farmaci antiblastici, a gas anestetici ed ad agenti chimici
d’altra natura.
In occasione di una dettagliata definizione del problema, riteniamo necessario elencare le
sostanze fonte di rischio secondo un ordine sequenziale, che connette il grado di rischio con le
proprietà intrinseche delle sostanze e con le quantità presumibilmente consumate.
1. Reattivi di laboratorio
2. Anestetici volatili
3. Farmaci antiblastici
4. Disinfettanti e sterilizzanti
5. Farmaci potenzialmente allergizzanti
5. Antiputrefattivi
RISCHI NELLE ATTIVITÀ COLLATERALI ALL'ASSISTENZA
Riteniamo appartenenti alla categoria tutte le attività d’allestimento e prima pulizia dei "piani di
lavoro", in altre parole delle strutture dedicate all'espletamento d’attività assistenziali in periodi di
non presenza de degenti o di non operatività su campioni biologici (per esempio, preparazione dei
letti operatori, messa a regime delle apparecchiature d’analisi e/o terapia).
Le attività in questione si caratterizzano per l'esposizione prevalente a:
1.Disinfettanti
2.Reattivi chimici di natura varia
RISCHI NELLE ATTIVITÀ DI TIPO TECNICO ED ATTIVITÀ DI SERVIZIO
Alle attività tecniche competono tutte le operazioni necessarie alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strutture e dei macchinari. L’AUP è dotata di propri Uffici tecnici che badano a
manutenzioni nei settori elettrico, meccanico, idraulico, nel settore della falegnameria, manutentiva
e riparativa soprattutto di porte ed arredi, ed in quello dell’edilizia (riparazioni, piccole opere
murarie, imbiancature e verniciature). Tutte le attività citate non presentano le frequenze e le
intensità di lavorazioni analoghe di tipo industriale; tuttavia si devono prevedere i rischi tipici di
ciascun’attività come nello schema di seguito riportato.
1. Settore elettrico è manipolazione d’isolanti, potenzialmente allergizzanti o tossici
2. Settore meccanico è polveri di metalli, fumi di saldatura, oli lubrificanti
3. Settore idraulico è discrostanti, lubrificanti, paste saldanti
4. Settore di falegnameria è polveri di legno, vernici, mordenti
5. Settore edile è cementi e malte cementizie, idrovernici, stucchi
Nella valutazione dell'entità del rischio chimico nelle categorie di lavoratori degli uffici tecnici, è
necessario tenere in debito conto il fatto che le attività sono espletate, nella quasi totalità dei casi, in
ambienti che sono interessati ai rischi chimici dell'attività assistenziale vera e propria.
intensità di lavorazioni analoghe di tipo industriale; tuttavia si devono prevedere i rischi tipici di
ciascun’attività come nello schema di seguito riportato.
1. Settore elettrico è manipolazione d’isolanti, potenzialmente allergizzanti o tossici
2. Settore meccanico è polveri di metalli, fumi di saldatura, oli lubrificanti
3. Settore idraulico è discrostanti, lubrificanti, paste saldanti
4. Settore di falegnameria è polveri di legno, vernici, mordenti
5. Settore edile è cementi e malte cementizie, idrovernici, stucchi
Nella valutazione dell'entità del rischio chimico nelle categorie di lavoratori degli uffici tecnici, è
necessario tenere in debito conto il fatto che le attività sono espletate, nella quasi totalità dei casi, in
ambienti che sono interessati ai rischi chimici dell'attività assistenziale vera e propria.

More Related Content

What's hot

I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimentoI rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimentomartino massimiliano trapani
 
Il rischio cancerogeno, di Veronica Galli
Il rischio cancerogeno, di Veronica GalliIl rischio cancerogeno, di Veronica Galli
Il rischio cancerogeno, di Veronica GalliPrimariaLSantucci
 
Sostanza Pericolose
Sostanza PericoloseSostanza Pericolose
Sostanza PericoloseConfimpresa
 
Il rischio chimico, di Veronica Galli
Il rischio chimico, di Veronica GalliIl rischio chimico, di Veronica Galli
Il rischio chimico, di Veronica GalliPrimariaLSantucci
 
Lavorare in sicurezza con gli agenti chimici
Lavorare in sicurezza con gli agenti chimiciLavorare in sicurezza con gli agenti chimici
Lavorare in sicurezza con gli agenti chimiciALESSIA POZZI
 
Rischio di esposizione ad agenti chimici - Materiale didattico 1
Rischio di esposizione ad agenti chimici - Materiale didattico 1Rischio di esposizione ad agenti chimici - Materiale didattico 1
Rischio di esposizione ad agenti chimici - Materiale didattico 1seagruppo
 
SEAGRUPPO - RLS: Rischio chimico
SEAGRUPPO - RLS: Rischio chimicoSEAGRUPPO - RLS: Rischio chimico
SEAGRUPPO - RLS: Rischio chimicoseagruppo
 
Rischio chimico e_cancerogeno
Rischio chimico e_cancerogenoRischio chimico e_cancerogeno
Rischio chimico e_cancerogenoLorenzo Bracaloni
 
Corso resp 15 lezione - rifiuti ospedalieri
Corso resp   15 lezione - rifiuti ospedalieriCorso resp   15 lezione - rifiuti ospedalieri
Corso resp 15 lezione - rifiuti ospedalieriANAPIA FSE 2010
 
Corso Resp 16 Lezione Analisi Rischio
Corso Resp   16 Lezione   Analisi RischioCorso Resp   16 Lezione   Analisi Rischio
Corso Resp 16 Lezione Analisi RischioLuca Vecchiato
 

What's hot (20)

I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimentoI rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
 
Agenti chimici
Agenti chimiciAgenti chimici
Agenti chimici
 
Il rischio cancerogeno, di Veronica Galli
Il rischio cancerogeno, di Veronica GalliIl rischio cancerogeno, di Veronica Galli
Il rischio cancerogeno, di Veronica Galli
 
Sostanza Pericolose
Sostanza PericoloseSostanza Pericolose
Sostanza Pericolose
 
Il rischio chimico, di Veronica Galli
Il rischio chimico, di Veronica GalliIl rischio chimico, di Veronica Galli
Il rischio chimico, di Veronica Galli
 
Sorveglianza sanitaria 3. rischio chimico
Sorveglianza sanitaria 3. rischio chimicoSorveglianza sanitaria 3. rischio chimico
Sorveglianza sanitaria 3. rischio chimico
 
07 rischio chimico
07   rischio chimico07   rischio chimico
07 rischio chimico
 
61 inail rischio chimico edilizia
61   inail rischio chimico edilizia61   inail rischio chimico edilizia
61 inail rischio chimico edilizia
 
02 agenti chimicipericolosi
02   agenti chimicipericolosi02   agenti chimicipericolosi
02 agenti chimicipericolosi
 
01 agenti chimicipericolosi
01   agenti chimicipericolosi01   agenti chimicipericolosi
01 agenti chimicipericolosi
 
Rischio chimico
Rischio chimicoRischio chimico
Rischio chimico
 
Lavorare in sicurezza con gli agenti chimici
Lavorare in sicurezza con gli agenti chimiciLavorare in sicurezza con gli agenti chimici
Lavorare in sicurezza con gli agenti chimici
 
Rischio di esposizione ad agenti chimici - Materiale didattico 1
Rischio di esposizione ad agenti chimici - Materiale didattico 1Rischio di esposizione ad agenti chimici - Materiale didattico 1
Rischio di esposizione ad agenti chimici - Materiale didattico 1
 
SEAGRUPPO - RLS: Rischio chimico
SEAGRUPPO - RLS: Rischio chimicoSEAGRUPPO - RLS: Rischio chimico
SEAGRUPPO - RLS: Rischio chimico
 
Rischio chimico e_cancerogeno
Rischio chimico e_cancerogenoRischio chimico e_cancerogeno
Rischio chimico e_cancerogeno
 
Corso resp 15 lezione - rifiuti ospedalieri
Corso resp   15 lezione - rifiuti ospedalieriCorso resp   15 lezione - rifiuti ospedalieri
Corso resp 15 lezione - rifiuti ospedalieri
 
Guida pratica alla gestione dei rifiuti nelle imprese
Guida pratica alla gestione dei rifiuti nelle impreseGuida pratica alla gestione dei rifiuti nelle imprese
Guida pratica alla gestione dei rifiuti nelle imprese
 
7 Rif Pericolosi
7 Rif Pericolosi7 Rif Pericolosi
7 Rif Pericolosi
 
Corso Resp 16 Lezione Analisi Rischio
Corso Resp   16 Lezione   Analisi RischioCorso Resp   16 Lezione   Analisi Rischio
Corso Resp 16 Lezione Analisi Rischio
 
337 ministero manuale-ambienti_confinati
337   ministero manuale-ambienti_confinati337   ministero manuale-ambienti_confinati
337 ministero manuale-ambienti_confinati
 

Similar to Il rischio di natura chimica

Modulo 3 rischio chimico uso delle attrezzature e dei dispositivi di protez...
Modulo 3   rischio chimico uso delle attrezzature e dei dispositivi di protez...Modulo 3   rischio chimico uso delle attrezzature e dei dispositivi di protez...
Modulo 3 rischio chimico uso delle attrezzature e dei dispositivi di protez...accademiatn
 
La nuova direttiva sulle industrie a rischio
La nuova direttiva sulle industrie a rischioLa nuova direttiva sulle industrie a rischio
La nuova direttiva sulle industrie a rischioMarco Grondacci
 
Emissioni fuggitive ott2006
Emissioni fuggitive ott2006Emissioni fuggitive ott2006
Emissioni fuggitive ott2006flaviocolombo
 
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumenti
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumentiLa valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumenti
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumentiFabio Rosito
 
La valutazione del rischio chimico con algoritmo Mo.Va.Ris.Ch.
La valutazione del rischio chimico con algoritmo Mo.Va.Ris.Ch.La valutazione del rischio chimico con algoritmo Mo.Va.Ris.Ch.
La valutazione del rischio chimico con algoritmo Mo.Va.Ris.Ch.Fabio Rosito
 
Presentazione Bolognini
Presentazione BologniniPresentazione Bolognini
Presentazione Bologniniguest8d217d
 
Rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
Rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageniRischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
Rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageniseagruppo
 
Rischio chimico
Rischio chimico Rischio chimico
Rischio chimico Dario
 
172 valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti d...
172   valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti d...172   valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti d...
172 valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti d...http://www.studioingvolpi.it
 
27 2015 131106-cgil_manuale_sicurezza_rifiuti_urbani
27   2015   131106-cgil_manuale_sicurezza_rifiuti_urbani27   2015   131106-cgil_manuale_sicurezza_rifiuti_urbani
27 2015 131106-cgil_manuale_sicurezza_rifiuti_urbanihttp://www.studioingvolpi.it
 
Studio Sullimpatto Sanitario 20012010 Finale
Studio Sullimpatto Sanitario 20012010 FinaleStudio Sullimpatto Sanitario 20012010 Finale
Studio Sullimpatto Sanitario 20012010 Finaleletizia Secondo
 
Slides sicurezza ultime_30 e 31 maggio
Slides sicurezza ultime_30 e 31 maggioSlides sicurezza ultime_30 e 31 maggio
Slides sicurezza ultime_30 e 31 maggioPaola de Vita
 
150 valutazione del rischio chimico in edilizia principi e criticità
150   valutazione del rischio chimico in edilizia principi e criticità150   valutazione del rischio chimico in edilizia principi e criticità
150 valutazione del rischio chimico in edilizia principi e criticitàhttp://www.studioingvolpi.it
 

Similar to Il rischio di natura chimica (20)

Modulo 3 rischio chimico uso delle attrezzature e dei dispositivi di protez...
Modulo 3   rischio chimico uso delle attrezzature e dei dispositivi di protez...Modulo 3   rischio chimico uso delle attrezzature e dei dispositivi di protez...
Modulo 3 rischio chimico uso delle attrezzature e dei dispositivi di protez...
 
02 agenti chimicipericolosi
02   agenti chimicipericolosi02   agenti chimicipericolosi
02 agenti chimicipericolosi
 
La nuova direttiva sulle industrie a rischio
La nuova direttiva sulle industrie a rischioLa nuova direttiva sulle industrie a rischio
La nuova direttiva sulle industrie a rischio
 
Emissioni fuggitive ott2006
Emissioni fuggitive ott2006Emissioni fuggitive ott2006
Emissioni fuggitive ott2006
 
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumenti
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumentiLa valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumenti
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumenti
 
La valutazione del rischio chimico con algoritmo Mo.Va.Ris.Ch.
La valutazione del rischio chimico con algoritmo Mo.Va.Ris.Ch.La valutazione del rischio chimico con algoritmo Mo.Va.Ris.Ch.
La valutazione del rischio chimico con algoritmo Mo.Va.Ris.Ch.
 
Presentazione Bolognini
Presentazione BologniniPresentazione Bolognini
Presentazione Bolognini
 
Rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
Rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageniRischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
Rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
 
Rischio chimico
Rischio chimico Rischio chimico
Rischio chimico
 
172 valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti d...
172   valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti d...172   valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti d...
172 valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti d...
 
27 2015 131106-cgil_manuale_sicurezza_rifiuti_urbani
27   2015   131106-cgil_manuale_sicurezza_rifiuti_urbani27   2015   131106-cgil_manuale_sicurezza_rifiuti_urbani
27 2015 131106-cgil_manuale_sicurezza_rifiuti_urbani
 
Studio Sullimpatto Sanitario 20012010 Finale
Studio Sullimpatto Sanitario 20012010 FinaleStudio Sullimpatto Sanitario 20012010 Finale
Studio Sullimpatto Sanitario 20012010 Finale
 
Slide Floris - Collana Seminari CRS4 2015
Slide Floris - Collana Seminari CRS4 2015Slide Floris - Collana Seminari CRS4 2015
Slide Floris - Collana Seminari CRS4 2015
 
Slides sicurezza ultime_30 e 31 maggio
Slides sicurezza ultime_30 e 31 maggioSlides sicurezza ultime_30 e 31 maggio
Slides sicurezza ultime_30 e 31 maggio
 
121 2017 inail rischio chimico
121   2017   inail rischio chimico121   2017   inail rischio chimico
121 2017 inail rischio chimico
 
211 check listcancerogeniaziende
211   check listcancerogeniaziende211   check listcancerogeniaziende
211 check listcancerogeniaziende
 
150 valutazione del rischio chimico in edilizia principi e criticità
150   valutazione del rischio chimico in edilizia principi e criticità150   valutazione del rischio chimico in edilizia principi e criticità
150 valutazione del rischio chimico in edilizia principi e criticità
 
Sorveglianza sanitaria 4. rischio agenti fisici
Sorveglianza sanitaria 4. rischio agenti fisiciSorveglianza sanitaria 4. rischio agenti fisici
Sorveglianza sanitaria 4. rischio agenti fisici
 
130 ilo-chimici-wcms 236333
130   ilo-chimici-wcms 236333130   ilo-chimici-wcms 236333
130 ilo-chimici-wcms 236333
 
2 Sicurezza
2 Sicurezza2 Sicurezza
2 Sicurezza
 

More from Dario

Fisiopatologia respiratoria
Fisiopatologia respiratoriaFisiopatologia respiratoria
Fisiopatologia respiratoriaDario
 
indoor pollution
indoor pollutionindoor pollution
indoor pollutionDario
 
Lavaggio broncoalveolare
Lavaggio broncoalveolareLavaggio broncoalveolare
Lavaggio broncoalveolareDario
 
Eco managment
Eco managmentEco managment
Eco managmentDario
 
Normativa Amianto - norme generali
Normativa Amianto - norme generaliNormativa Amianto - norme generali
Normativa Amianto - norme generaliDario
 
Metodi di accertamento della presenza di amianto nei manufatti
Metodi di accertamento della presenza di amianto nei manufattiMetodi di accertamento della presenza di amianto nei manufatti
Metodi di accertamento della presenza di amianto nei manufattiDario
 
Metodi di accertamento della presenza di amianto nei manufatti
Metodi di accertamento della presenza di amianto nei manufattiMetodi di accertamento della presenza di amianto nei manufatti
Metodi di accertamento della presenza di amianto nei manufattiDario
 
Valutazione del rischio Amianto
Valutazione del rischio AmiantoValutazione del rischio Amianto
Valutazione del rischio AmiantoDario
 
81-08 Amianto
81-08 Amianto81-08 Amianto
81-08 AmiantoDario
 
Sorveglianza Sanitaria Amianto
Sorveglianza Sanitaria AmiantoSorveglianza Sanitaria Amianto
Sorveglianza Sanitaria AmiantoDario
 
Malattie da amianto
Malattie da amiantoMalattie da amianto
Malattie da amiantoDario
 
Tipologia amianto e manufatti contenenti amianto
Tipologia amianto e manufatti contenenti amiantoTipologia amianto e manufatti contenenti amianto
Tipologia amianto e manufatti contenenti amiantoDario
 
Origini e impiego dell'amianto
Origini e impiego dell'amiantoOrigini e impiego dell'amianto
Origini e impiego dell'amiantoDario
 
3. esedi
3. esedi3. esedi
3. esediDario
 
Fattori di rischio - infortuni correlati al'amianto
Fattori di rischio - infortuni correlati al'amiantoFattori di rischio - infortuni correlati al'amianto
Fattori di rischio - infortuni correlati al'amiantoDario
 
Evoluzione normativa sulla tutela della salute
Evoluzione normativa sulla tutela della saluteEvoluzione normativa sulla tutela della salute
Evoluzione normativa sulla tutela della saluteDario
 
Esposizione ad amianto
Esposizione ad amiantoEsposizione ad amianto
Esposizione ad amiantoDario
 
le valutazioni ergonomiche
 le valutazioni ergonomiche le valutazioni ergonomiche
le valutazioni ergonomicheDario
 
Il nucleare e le radiazioni ionizzanti
Il nucleare e le radiazioni ionizzantiIl nucleare e le radiazioni ionizzanti
Il nucleare e le radiazioni ionizzantiDario
 
Gli infortuni sul lavoro
Gli infortuni sul lavoroGli infortuni sul lavoro
Gli infortuni sul lavoroDario
 

More from Dario (20)

Fisiopatologia respiratoria
Fisiopatologia respiratoriaFisiopatologia respiratoria
Fisiopatologia respiratoria
 
indoor pollution
indoor pollutionindoor pollution
indoor pollution
 
Lavaggio broncoalveolare
Lavaggio broncoalveolareLavaggio broncoalveolare
Lavaggio broncoalveolare
 
Eco managment
Eco managmentEco managment
Eco managment
 
Normativa Amianto - norme generali
Normativa Amianto - norme generaliNormativa Amianto - norme generali
Normativa Amianto - norme generali
 
Metodi di accertamento della presenza di amianto nei manufatti
Metodi di accertamento della presenza di amianto nei manufattiMetodi di accertamento della presenza di amianto nei manufatti
Metodi di accertamento della presenza di amianto nei manufatti
 
Metodi di accertamento della presenza di amianto nei manufatti
Metodi di accertamento della presenza di amianto nei manufattiMetodi di accertamento della presenza di amianto nei manufatti
Metodi di accertamento della presenza di amianto nei manufatti
 
Valutazione del rischio Amianto
Valutazione del rischio AmiantoValutazione del rischio Amianto
Valutazione del rischio Amianto
 
81-08 Amianto
81-08 Amianto81-08 Amianto
81-08 Amianto
 
Sorveglianza Sanitaria Amianto
Sorveglianza Sanitaria AmiantoSorveglianza Sanitaria Amianto
Sorveglianza Sanitaria Amianto
 
Malattie da amianto
Malattie da amiantoMalattie da amianto
Malattie da amianto
 
Tipologia amianto e manufatti contenenti amianto
Tipologia amianto e manufatti contenenti amiantoTipologia amianto e manufatti contenenti amianto
Tipologia amianto e manufatti contenenti amianto
 
Origini e impiego dell'amianto
Origini e impiego dell'amiantoOrigini e impiego dell'amianto
Origini e impiego dell'amianto
 
3. esedi
3. esedi3. esedi
3. esedi
 
Fattori di rischio - infortuni correlati al'amianto
Fattori di rischio - infortuni correlati al'amiantoFattori di rischio - infortuni correlati al'amianto
Fattori di rischio - infortuni correlati al'amianto
 
Evoluzione normativa sulla tutela della salute
Evoluzione normativa sulla tutela della saluteEvoluzione normativa sulla tutela della salute
Evoluzione normativa sulla tutela della salute
 
Esposizione ad amianto
Esposizione ad amiantoEsposizione ad amianto
Esposizione ad amianto
 
le valutazioni ergonomiche
 le valutazioni ergonomiche le valutazioni ergonomiche
le valutazioni ergonomiche
 
Il nucleare e le radiazioni ionizzanti
Il nucleare e le radiazioni ionizzantiIl nucleare e le radiazioni ionizzanti
Il nucleare e le radiazioni ionizzanti
 
Gli infortuni sul lavoro
Gli infortuni sul lavoroGli infortuni sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro
 

Recently uploaded

Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativo
Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativoCorso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativo
Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativovaleriodinoia35
 
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldilezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldivaleriodinoia35
 
CON OCCHI DIVERSI - catechesi per candidati alla Cresima
CON OCCHI DIVERSI - catechesi per candidati alla CresimaCON OCCHI DIVERSI - catechesi per candidati alla Cresima
CON OCCHI DIVERSI - catechesi per candidati alla CresimaRafael Figueredo
 
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia RomanaXIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia RomanaStefano Lariccia
 
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superioreEsperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiorevaleriodinoia35
 
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia RomanaXI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia RomanaStefano Lariccia
 
RICERCA_SUGLI ANFIBI PER LA PRIMA MEDIA.
RICERCA_SUGLI ANFIBI PER LA PRIMA MEDIA.RICERCA_SUGLI ANFIBI PER LA PRIMA MEDIA.
RICERCA_SUGLI ANFIBI PER LA PRIMA MEDIA.giuliofiorerm
 
San Giorgio e la leggenda del drago.pptx
San Giorgio e la leggenda del drago.pptxSan Giorgio e la leggenda del drago.pptx
San Giorgio e la leggenda del drago.pptxMartin M Flynn
 
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla CresimaIL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla CresimaRafael Figueredo
 

Recently uploaded (9)

Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativo
Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativoCorso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativo
Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativo
 
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldilezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
lezione di fisica_I moti nel piano_Amaldi
 
CON OCCHI DIVERSI - catechesi per candidati alla Cresima
CON OCCHI DIVERSI - catechesi per candidati alla CresimaCON OCCHI DIVERSI - catechesi per candidati alla Cresima
CON OCCHI DIVERSI - catechesi per candidati alla Cresima
 
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia RomanaXIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
 
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superioreEsperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
 
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia RomanaXI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
 
RICERCA_SUGLI ANFIBI PER LA PRIMA MEDIA.
RICERCA_SUGLI ANFIBI PER LA PRIMA MEDIA.RICERCA_SUGLI ANFIBI PER LA PRIMA MEDIA.
RICERCA_SUGLI ANFIBI PER LA PRIMA MEDIA.
 
San Giorgio e la leggenda del drago.pptx
San Giorgio e la leggenda del drago.pptxSan Giorgio e la leggenda del drago.pptx
San Giorgio e la leggenda del drago.pptx
 
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla CresimaIL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
 

Il rischio di natura chimica

  • 1. RISCHIO CHIMICO Per rischio chimico, più correttamente definito come rischio di natura chimica, è intesa la probabilità di comparsa di effetti avversi in seguito alla manipolazione diretta e/o all’esposizione passiva ad agenti chimici. L’esposizione attiva ad agenti chimici per manipolazione diretta di essi e/o quella passiva da agenti chimici reflui o collaterali nei cicli produttivi sono, pertanto, le condizioni necessarie alla sussistenza di un potenziale rischio di natura chimica, sia ambientale, sia lavorativo. Queste condizioni non sono, tuttavia, da sole sufficienti, giacché il viraggio dalla potenzialità all’attualizzazione richiede che sussistano anche le “occasioni di rischio”. Consequenzialmente a quest’osservazione, si deduce che ogni procedura di valutazione del rischio chimico deve consistere nella ricognizione della presenza di agenti chimici, che costituiscono l’eventuale causa del rischio, e, contemporaneamente, nella stima ponderata delle occasioni di rischio, che consentono il succitato viraggio. A questo punto diventa necessario stabilire che cosa deve essere inteso come agente chimico, nel momento nel quale ad esso si attribuisca la potenzialità di determinare uno specifico rischio. Semanticamente, il sostantivo agente indica “colui che agisce, che provoca, con le proprie azioni, un effetto”. Combinando il sostantivo “agente” con l’aggettivo “chimico” s’identifica, pertanto, una sostanza in grado di determinare almeno un effetto. Il concetto di effetto non è riferito alla sola potenzialità di interazione tra sostanze (reattività chimica), ma alla conseguente variazione dell’equilibrio nel sistema, fisico o biologico, nel quale l’interazione si realizza. In funzione di questa considerazione, sono da considerare “agenti chimici”:  le sostanze “sottratte” all’equilibrio naturale da meccanismi diversi, naturali (per esempio, produzione di polvere da frantumazione eolica della crosta terrestre) o antropici (per esempio, estrazione di miscele di idrocarburi da sottosuolo)  le sostanze derivate da processi di trasformazione naturale (per esempio, processi di degradazione termica o di putrefazione) o artificiale (per esempio, estrazione di minerali da rocce, sintesi di sostanze complesse da sostanze semplici)  le sostanze artificialmente prodotte da trasformazioni industriali (per esempio, i miscugli o i polimeri)  le sostanze collaterali e reflue da processi chimici ed energetici (per esempio, i reflui della combustione)  le sostanze terminali dai processi di trasformazione industriale o di alto uso primario di agenti chimici (i rifiuti e le scorie)
  • 2. La potenzialità degli agenti chimici di compiere un’azione di modifica dell’equilibrio dei sistemi è definita “pericolosità”, nel momento nel quale la modifica corrisponde a variazioni quali- quantitative dell’adattabilità del sistema modificato alle forme viventi. In una dimensione più restrittiva, il concetto di pericolosità degli agenti chimici è connesso con la potenzialità di determinare danni all’uomo, con meccanismi d’azione diretta o mediata. In funzione del tipo di danno, della gravità e reversibilità di esso, agli agenti chimici corrispondono differenti gradi di pericolosità. Gli indici di pericolosità dipendono direttamente dalla natura degli agenti e sono definiti dal tipo di danno atteso, di maggiore gravità o di più frequente insorgenza. Si distinguono, in questo modo, vari tipi di agenti, la cui pericolosità è definita da una serie di aggettivi (per esempio, tossico, cancerogeno, esplosivo), in rapporto con gli effetti potenziali sull’uomo e/o sull’ambiente. La pericolosità è il presupposto qualitativo, senza il quale non sussiste la possibilità del danno. Le occasioni di rischio corrispondono, invece, alle condizioni che rendono possibile la realizzazione del danno, sia perché condizionano l’azione diretta sull’uomo (contatto, dispersione nell’aria e conseguente inalazione), sia perché innescano reazioni, che modificano l’ambiente in senso peggiorativo per l’omeostasi biologica (incendio, esplosione, contaminazione di liquidi e alimenti). Nel processo di valutazione, la combinazione del dato ricognitivo dei pericoli e di quello di ponderazione delle occasioni consente di ricavare gli indici di rischio di ciascun ambiente in esame. Nel primo procedimento è, evidentemente, necessario operare una ricognizione di tutti gli agenti chimici, primariamente adoperati o collateralmente prodotti nel ciclo lavorativo in esame. Nel secondo procedimento occorre applicare una metodologia d’analisi dell’ambiente, che ponderi le occasioni direttamente (per esempio, attraverso la misurazione dell’inquinamento dell’aria o dell’imbrattamento dell’ambiente) o indirettamente (attraverso l’elaborazione di calcoli combinati, i cui fattori sono costituiti dalle caratteristiche degli agenti, dalle quantità di essi manipolate o trasformate o residue, dai modi di lavorazione, dall’entità ed efficienza delle protezioni). Il processo di valutazione esita nell’allocazione degli ambienti in differenti fasce di rischio, in modo da poterne identificare la compatibilità con le esigenze di protezione della salute dei lavoratori e di congruenza con le indicazioni normative e di buona tecnica operativa. Parimenti, le differenti fasi del percorso consentono di circoscrivere le situazioni di ridotta o assente congruità, in modo da identificare, in maniera immediata ed inconfutabile, le necessità ed i tipi degli interventi correttivi.
  • 3. NORME DI RIFERIMENTO Norme giuridiche 1) - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro • Art. 21 (Difesa contro le polveri) • Art. 58 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro) 2) - LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del Servizio sanitario nazionale • Art. 4 (Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale) • Art. 24 (Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita) 3) - DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 • Art. 3 (Definizioni) • Art. 11 (Valutazione del rischio) • Art. 16 (Superamento dei valori limite biologici) • Art. 17 (Controllo dell'esposizione dei lavoratori) • Art. 30 (Controllo dell'esposizione dei lavoratori) • Art. 31 (Superamento dei valori limite di esposizione) • Art. 39 (Definizioni) • Art. 41 (Misure tecniche, organizzative, procedurali) • Art. 42 (Informazione e formazione) • Art. 50 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro) • Art. 58 (Altri agenti nocivi) 4) - DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 77 Attuazione della direttiva CEE 88/364 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro 5) - DECRETO LEGISLATIVO 52/97 Normativa di Prodotto 6) - DECRETO LEGISLATIVO 285/98 Norme per i preparati pericolosi 7) - Linee guida ISPESL per le Sale operatorie Normativa europea 1) - CE Direttiva Consiglio 7 aprile 1998, n. 98/24
  • 4. Sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, par. 1, della direttiva 89/391/CEE) DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME Il D. Lgs. 25/2002 ha recepito nel nostro ordinamento i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza, collegati agli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro (nelle fasi di lavorazione, di stoccaggio, di manipolazione) o che siano l’effetto dell’attività lavorativa (sostanze intermedie prodotte in fase di trasformazione, prodotti finali del processo, sottoprodotti, scarti e rifiuti). Le disposizioni del nuovo dettato si riferiscono anche alle sostanze cancerogene e mutagene, mentre sono esplicitamente escluse le attività che prevedono l’esposizione al rischio amianto (D.P.R. 277/91) e le attività esplicitamente richiamate dal D.Lgs. 230/95 relativamente alla protezione dal rischio radiologico. Il Decreto, relativamente alla fase della valutazione dei rischi lavorativi ed alla stesura del conseguente documento della sicurezza, ha determinato la necessità di disporre di dati oggettivi per definire le azioni preventive e protettive da attuare. Il nuovo decreto, pur richiedendo la quantificazione della presenza di sostanze pericolose, non ha individuato i valori dei limiti di sicurezza da rispettare per il contenimento del rischio ed i criteri specifici di misurazione degli agenti chimici. A tutt’oggi, i limiti di esposizione normati sono riferiti solo a: • amianto e piombo (D.P.R. 277/91); • benzene, cloruro di vinile monomero e polveri di legno (All.VIII-bis del D. Lgs. 626/94, modificato dal D.Lgs. 66/2000, in merito alle sostanze cancerogene).
  • 5. GLI AGENTI CHIMICI Sono agenti chimici tutte le sostanze primitivamente adoperate per l’attività analitica e quelle prodotte dalle reazioni ad essa correlate, nelle forme di sottoprodotti, intermedi di reazione e di rifiuti. Tra essi, sono considerati pericolosi: 1. gli agenti identificati come tali 2. gli agenti etichettati come tali dalla Normativa Prodotto (Classificazione degli Agenti chimici in Corrosivi [O], Comburenti [O], facilmente infiammabili [F], Tossici [T]) 3. gli agenti che, pur non essendo classificati come tali, possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza in funzione delle proprietà chimico- fisiche e tossicologhe e in conseguenza dei modi d’uso. All’esigenza o, per lo meno, all’intento di assicurare la salute, la sicurezza ed il benessere sui posti di lavoro in relazione con l’azione avversa degli agenti chimici corrisponde la fissazione dei valori limite d’esposizione. Nell’elaborazione e nella conseguente proposizione dei limiti d’esposizione entrano in azione due tipi di criterio guida: 1. l’effettiva capacità di protezione della salute (Health based limits) – si tratta di fissare le concentrazioni soglia sotto alle quali è possibile stabilire, con adeguata evidenza scientifica, che non si manifestano effetti avversi per la salute nei lavoratori esposti per otto ore giornaliere, per 40 ore settimanali 2. la combinazione tra le evidenze scientifiche e le ragioni economiche e socio-politiche (Acceptable limits). Gli health based limits sono relativi ad agenti chimici, dei quali sono ben noti gli effetti avversi e per i quali è possibile stabilire, con sufficiente rigore, una dose soglia, ovviamente avendo ben delineato i confini degli effetti avversi ed i criteri per l’evidenziazione di essi. Per le sostanze, i cui effetti avversi non sono con certezza riferibili ad una dose minima efficiente (azione mutagena, cancerogena e sensibilizzante), è utile considerare limiti pragmatici, che considerino opportunamente le variabilità di ciascuna situazione espositiva. In sintesi, nelle esposizioni ad agenti con documentata relazione dose-effetto è prassi opportuna il riferimento ai valori limite. L’opportunità diventa necessità nei casi in cui i limiti sono stabiliti da Norme di legge. Nelle esposizioni a di sostanze prive di una relazione dose-effetto, è opportuno stabilire di volta in volta limiti pragmatici, che garantiscano un livello di rischio molto basso Nella mancanza di limiti “normati”, si fa riferimento a quelli individuati dalle Organizzazioni scientifiche accreditate (Associazione degli Igienisti Industriali, Consulta Tossicologica, Comitati Tecnici, ecc.). Nel merito dei valori limite, è necessario considerare che essi non individuano tanto
  • 6. la netta demarcazione tra esposizioni non pericolose e pericolose, quanto costituiscono sempici standard di confronto con le concentrazioni misurate negli ambienti di lavoro, utili a fornire indicazioni sulla corretta conduzione dei sistemi lavorativi, orientamenti nella scelta di sostanze che, a parità di resa, offrono un migliore livello di protezione, e a rappresentare un parametro indice, il cui valore tendenziale nel tempo consente di monitorare i progressi aziendali in campo prevenzionistico.. I criteri generali dell’ACGIH, fatti propri anche dallo SCOEL (Scientific Commette on Occupational Exposure Limit) della Comunità Europea individuano tre categorie di valori limiti: TVL/TWA “Valore limite di soglia - Media ponderata nel tempo” → corrisponde alla concentrazione media ponderata di sostanze aerodisperse alle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa essere esposta per turni lavorativi di otto ore al giorno, quaranta ore a settimana, quarantotto settimane l’anno, quaranta anni di vita lavorativa, senza la manifestazione di effetti negativi per la salute TLV-STEL “Valore limite di soglia - Limite per breve tempo d’esposizione” → concentrazione di sostanze aerodisperse maggiorata rispetto al TLV-TWA, cui è consentita un’esposizione di durata limitata (15 minuti), di reiterazione limitata (al massimo 4 volte), con obbligo del rispetto dell’intervallo di almeno 60 minuti tra ogni singola maggiorazione. Le escursioni maggiorative devono, in ogni caso, garantire la non comparsa di effetti irritanti, di fenomeni irreversibili, di narcosi o riduzione delle performance d’attenzione antinfortunistica e di efficienza lavorativa. TLV”C” “Valore limite soglia – Limite tetto” → valore massimo di concentrazione ammissibile di sostanze aerodisperse, che non è mai superabile. Agenti cancerogeni Il D. Lgs.vo 626/94 definisce Agenti cancerogeni sostanze o preparati, di cui è accertata la possibilità di determinare la comparsa di cancro negli operatori che li utilizzano. Essi sono identificati dalle Frasi di rischio R45 (" può provocare il cancro") o R49 (" può provocare il cancro per inalazione").. La Direttiva CEE 91/325, che contiene i criteri per la classificazione di una sostanza cancerogena, distingue tre categorie: • Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo, a carico delle quali esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell'uomo ad una sostanze lo sviluppo di tumori; • Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo, a carico delle quali esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo possa provocare lo sviluppo di tumori, in genere sulla base di adeguati studi a lungo termine, effettuati su animali, e di altre informazioni specifiche; • Categoria 3: sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo, per le quali tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per
  • 7. procedere ad una valutazione; su esse esistono alcune prove, ottenute da studi sugli animali, che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria2. Le sostanze cancerogene, certe o molto probabili, quando l’uso di esse non sia esplicitamente impedito da Norme di legge, possono essere adoperate, solo se non è praticabile, per ragioni di specificità e di resa della lavorazione, la sostituzione con altre non cancerogene e purché siano rispettate al massimo le misure preventive (utilizzazione a ciclo chiuso, utilizzazione esclusiva sotto cappa, dotazione di dispositivi di protezione totale ai lavoratori). Per questo tipo di sostanze vige l’obbligo della Sorveglianza sanitaria mirata da parte del Medico Competente (M.C.), con la compilazione e l’aggiornamento dei Registri degli Esposti, con l’informazione agli Organi competenti. IL RISCHIO CHIMICO NELLE AZIENDE SANITARIE Nelle Aziende Sanitarie, più ampiamente nel settore dell’assistenza sanitaria, il rischio di natura chimica deriva dall’esposizione ad agenti, che sono manipolati per l’erogazione dei differenti tipi di assistenza. In larghe linee, si possono riconoscere, come cause efficienti del rischio, le manipolazioni dirette degli agenti (per esempio, la manipolazione dei reattivi di laboratorio o dei coloranti per preparati istologici) e le esposizioni passive (per esempio, l’esposizione a gas anestetici del personale di Sala operatoria non direttamente impegnato in pratiche anestesiologiche). In misura minore, molto variabile a secondo della dimensione dell’Azienda Sanitaria e della molteplicità delle figure professionali in essa operanti, si possono riconoscere rischi chimici omologhi a quelli di complessi industriali o, in altro modo, produttivi. Afferiscono a questa categoria di rischi chimici quelli derivanti dalla manipolazione o dall’esposizione passiva ad agenti necessari per attività manutentive (per esempio, vernici), per corredi tecnici di attività terziarie (per esempio, toner ed inchiostri di copiatrici e stampanti). Un’ultima condizione di probabile rischio chimico è costituita dall’esposizione passiva ad agenti “in situ”, rappresentati da costituenti delle strutture edilizie, degli arredi e degli accessori, che, per effetto dei processi di deterioramento ed usura, possono disperdersi nell’aria dalle matrici di appartenenza (per esempio, l’amianto dalle pannellature e dalle coibentazioni, sebbene proprio al riguardo, sia già in questa sede necessario richiamare l’attenzione del lettore sull’iperbolica accentuazione massmediale del problema). I RISCHI NELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI
  • 8. Le attività assistenziali costituiscono la causa d’esposizione a sostanze piuttosto complesse, per effetto d’operazioni che ne prevedono la manipolazione diretta o che ne condizionano la libera dispersione nell'aria. Il pool di sostanze è piuttosto ampio e variegato; una prima ed importante distinzione può essere connessa con le quantità adoperate e con la tossicità potenziale delle sostanze stesse. Proprio di questo criterio abbiamo tenuto conto in occasione dell'elaborazione della scheda di valutazione del rischio per gruppi omogenei, nella quale abbiamo proposto una valutazione separata dell'esposizione a farmaci in generale, a farmaci antiblastici, a gas anestetici ed ad agenti chimici d’altra natura. In occasione di una dettagliata definizione del problema, riteniamo necessario elencare le sostanze fonte di rischio secondo un ordine sequenziale, che connette il grado di rischio con le proprietà intrinseche delle sostanze e con le quantità presumibilmente consumate. 1. Reattivi di laboratorio 2. Anestetici volatili 3. Farmaci antiblastici 4. Disinfettanti e sterilizzanti 5. Farmaci potenzialmente allergizzanti 5. Antiputrefattivi RISCHI NELLE ATTIVITÀ COLLATERALI ALL'ASSISTENZA Riteniamo appartenenti alla categoria tutte le attività d’allestimento e prima pulizia dei "piani di lavoro", in altre parole delle strutture dedicate all'espletamento d’attività assistenziali in periodi di non presenza de degenti o di non operatività su campioni biologici (per esempio, preparazione dei letti operatori, messa a regime delle apparecchiature d’analisi e/o terapia). Le attività in questione si caratterizzano per l'esposizione prevalente a: 1.Disinfettanti 2.Reattivi chimici di natura varia RISCHI NELLE ATTIVITÀ DI TIPO TECNICO ED ATTIVITÀ DI SERVIZIO Alle attività tecniche competono tutte le operazioni necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e dei macchinari. L’AUP è dotata di propri Uffici tecnici che badano a manutenzioni nei settori elettrico, meccanico, idraulico, nel settore della falegnameria, manutentiva e riparativa soprattutto di porte ed arredi, ed in quello dell’edilizia (riparazioni, piccole opere murarie, imbiancature e verniciature). Tutte le attività citate non presentano le frequenze e le
  • 9. intensità di lavorazioni analoghe di tipo industriale; tuttavia si devono prevedere i rischi tipici di ciascun’attività come nello schema di seguito riportato. 1. Settore elettrico è manipolazione d’isolanti, potenzialmente allergizzanti o tossici 2. Settore meccanico è polveri di metalli, fumi di saldatura, oli lubrificanti 3. Settore idraulico è discrostanti, lubrificanti, paste saldanti 4. Settore di falegnameria è polveri di legno, vernici, mordenti 5. Settore edile è cementi e malte cementizie, idrovernici, stucchi Nella valutazione dell'entità del rischio chimico nelle categorie di lavoratori degli uffici tecnici, è necessario tenere in debito conto il fatto che le attività sono espletate, nella quasi totalità dei casi, in ambienti che sono interessati ai rischi chimici dell'attività assistenziale vera e propria.
  • 10. intensità di lavorazioni analoghe di tipo industriale; tuttavia si devono prevedere i rischi tipici di ciascun’attività come nello schema di seguito riportato. 1. Settore elettrico è manipolazione d’isolanti, potenzialmente allergizzanti o tossici 2. Settore meccanico è polveri di metalli, fumi di saldatura, oli lubrificanti 3. Settore idraulico è discrostanti, lubrificanti, paste saldanti 4. Settore di falegnameria è polveri di legno, vernici, mordenti 5. Settore edile è cementi e malte cementizie, idrovernici, stucchi Nella valutazione dell'entità del rischio chimico nelle categorie di lavoratori degli uffici tecnici, è necessario tenere in debito conto il fatto che le attività sono espletate, nella quasi totalità dei casi, in ambienti che sono interessati ai rischi chimici dell'attività assistenziale vera e propria.