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1
Formazione ed aggiornamentoFormazione ed aggiornamento
RISCHIO AMIANTO:RISCHIO AMIANTO:
APROFFONDIMENTI NORMATIVIAPROFFONDIMENTI NORMATIVI
Dr. Corrado Cigaina
corrado_cigaina@asl.pavia.it
2
premessa
amianto: uno dei materiali a più elevata pericolosità
biologica fra quelli presenti negli ambienti di vita e di
lavoro.
La maggior parte materiale contenente amianto (MCA) è
costituito da materiale in matrice cementizia o
resinoide
Principalmente coperture in
cemento amianto (eternit)
3
D.Lgs 81/08 - definizioni
con il termine amianto si intende una serie di silicati
fibrosi:
– actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
– amosite(grunerite d’amianto) n. CAS 12172-73-5;
– antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
– crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
– crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
– tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.
4
Cos'è il numero CAS?
Chemical Abstracts Service
identificativo numerico che individua in maniera univoca
una sostanza chimica
costituito da tre sequenze di numeri separati da trattini
I numeri sono assegnati in ordine progressivo e non
hanno quindi nessun significato chimico
5
Classificazione D.M. 06/09/94
Materiali friabili
materiali che possono essere
facilmente sbriciolati o ridotti in
polvere con la semplice pressione
manuale
Materiali compatti
Materiali duri che possono essere
sbriciolati o ridotti in polvere solo con
l'impiego di attrezzi meccanici (es
frese, trapani etc..)
6
Polveri o Fibre di amianto?
Polvere: parte di materiale allo stato solido che si
origina nei processi di frantumazione
naturale e/o artificiale
Fibra: qualsiasi corpo solido allungato a forma di
filamento presente nei minerali e nei tessuti
animali e vegetali
Due classi di fibre:
– Rapporto lunghezza/diametro > 3 µm
– Rapporto lunghezza/diametro < 3 µm
7
Polveri o Fibre di amianto?
Polveri pneumoconiogene
esplicano la loro azione sull'apparato respiratorio e si
distinguono in:
– Polveri Inerti (fastidiose): polveri che penetrano
nell'apparato respiratorio (polvere totale o
inalabile)
– Polveri fibrogene (o sclerogene): polveri che
riescono a penetrare negli alveoli polmonari
(polvere respirabile)
Polveri NON pneumoconiogene
contengono sostanze che producono un danno anche
su un altro organo oltre il polmone
8
Polveri o Fibre di amianto?
Quindi ...nella polvere generata da un processo di
frantumazione posso essere presenti delle fibre di
amianto respirabili
Alcuni esempi di dimensioni
– Crisotilo 0,75-1,5 µm
– Anfiboli 13-4 µm
– Lana 20-28 µm
– nylon 7-7,5 µm
– capello umano 50-100 µm
9
Gli obblighi
La presenza di materiali contenenti amianto comporta
una serie di obblighi a carico di:
Privati cittadini o datori di lavoro di ditte NON
operano nella bonifica:
– Obbligo di denuncia di MCA
– Obbligo di controllo/manutenzione di MCA
Datori di lavoro che operano nella bonifica
– Obbligo rispetto della normativa vigente
10
privati e ditte che NON “bonificano”
1°) Individuare i materiali contenenti amianto (MCA)
in base:
– all'aspetto del materiale, marchiatura,
– Analisi massiva
In fase di ispezione visiva valutare attentamente:
– tipo e le condizioni dei materiali;
– fattori che possono determinare un futuro
danneggiamento o degrado;
– fattori che influenzano la diffusione di fibre
Dovrà essere compilata la scheda di sopralluogo (ALL 5
D.M. 09/04/96)
11
privati e ditte che NON “bonificano”
2°) Nominare un responsabile
designare un responsabile con compiti di controllo e
coordinamento
Che qualifica deve avere il responsabile?
– Nella norma non è indicata alcuna particolare
qualifica-formazione
– Un operatore in possesso di corso di formazione
abilitante (coordinatore) è certamente qualificato a
controllare e coordinare
12
privati e ditte che NON “bonificano”
3°) Denunciare i MCA
Attraverso il Mod. NA/1 – modello notifica presenza di
amianto nelle strutture o luoghi regione Lombardia
scaricabile qui
http://fox/webasl/spsal.nsf/vsWebCosafareper?OpenView
mancata comunicazione comporta la sanzione
amministrativa da € 100,00 (Cento euro) a € 1500,00
(Millecinquecento euro)
13
privati e ditte che NON “bonificano”
4°) Programma di controllo e manutenzione
misure di natura tecnica, organizzativa procedurale e di
informazione, atte a tenere sotto controllo i potenziali
fattori di deterioramento e di danneggiamento
attraverso la verifica periodica delle condizioni dei
MCA
Obbligo previsto dal D.M. 06/09/94
Previsto per tutti gli edifici dove si rilevano MCA
14
pertanto.....
Il proprietario o il datore di lavoro di un'attività:
– designare un responsabile con compiti di controllo e
coordinamento
– tenere un'idonea documentazione da cui risulti
l'ubicazione dei materiali contenenti amianto.
– garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza
durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi
– fornire una corretta informazione agli occupanti
Se materiale è friabile, oltre a quanto sopra:
– Ispezione annuale da parte del coordinatore con
rapporto finale da inviare ad ASL
15
censimento
Svolto dalle A.S.L in collaborazione con le province ed i
comuni consente di:
– Mappare l'amianto
– Stimare i quantitativi
– Stimare lo stato di conservazione
– Valutare i rischi
– Programmare la manutenzione ed il controllo
16
È obbligatorio rimuovere entro 2015?
Non sussiste alcun obbligo di legge a condizione che
non costituisca fonte di pericolo
obbiettivo del PRAL l'eliminazione dell'amianto dal
territorio lombardo entro 10 anni dall'entrata in vigore
(2015)
Obbiettivo non è sinonimo di obbligo!
17
Cosè il P.R.A.L. ?
Piano Regionale Amianto Lombardia
Previsto dalla Legge 257/92 e D.R.P. 08/08/94
Contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie
– salvaguardia del benessere delle persone
– prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica
– promozione di iniziative di educazione ed informazione
18
Valutazione MCA edifici
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO EDIFICIMATERIALI CONTENENTI AMIANTO EDIFICI
materiali integri non
suscettibili di
danneggiamento
materiali integri non
suscettibili di
danneggiamento
materiali integri
suscettibili di
danneggiamento
materiali integri
suscettibili di
danneggiamento
materiali
danneggiati
materiali
danneggiati
Eliminazione
cause
Eliminazione
cause
Area non
estesa
Area non
estesa
Area
estesa
Area
estesa
Restauro
eliminazione
cause
Restauro
eliminazione
cause
CONTROLLO PERIODICO – PROCEDURE MANUTENZIONECONTROLLO PERIODICO – PROCEDURE MANUTENZIONE BONIFICABONIFICA
19
Quando materiale è “danneggiato”?
D.D.G. Sanità nr. 13237/2008: Approvazione protocollo
per la valutazione dello stato di conservazione delle
coperture in cemento amianto
2 fasi
– superficie danneggiata -presenza danni evidenti
(crepe, fessure evidenti e rotture) in misura superiore
al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica
privilegiando rimozione
– danno meno evidente superficie della copertura
integra è necessario quantificare Indice di Degrado
20
I.D. - Indice di degrado
valore numerico a cui corrispondono azioni
conseguenti che il proprietario dell’immobile e/o il
responsabile dell’attività dovrà attuare
I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H ) x I (vetustà)
21
I.D. - Indice di degrado
22
I.D. - Indice di degrado
23
I.D. - Indice di degrado
RISULTATO:
– I.D.≤ 25 Nessun intervento di bonifica
(rivalutazione biennale)
– 25 ≤I.D.≥ 44: esecuzione della bonifica entro 3
anni
– I.D. ≥ 45 : Rimozione della copertura entro 12
mesi
24
Datore di lavoro ditta che “bonifica”
Prima di intraprendere lavori il datore di lavoro adotta
ogni misura necessaria volta ad individuare la
presenza di materiali a potenziale contenuto
d’amianto:
– Chiedendo informazioni a proprietari
– Analisi di matrici
– Marcature identificative
– Anno di posa
– etc.....
25
Ma chi è datore di lavoro?
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa.
26
Ed in caso di dubbio?
Come comportarsi con la lana di roccia che talvolta si
trova nel sottotetto a stretto contatto con le lastre di
eternit?
Se vi é il minimo dubbio sulla presenza di amianto in
un materiale si applica Titolo IX capo III:
– Valutazione rischi
– Notifica (piano di lavoro)
– Sorveglianza sanitaria
– Misure prevenzione “amianto”
– etc.....
27
È necessario dimostrare!
Il DdL deve dimostrare (con prova documentale) di
aver valutato l’eventuale presenza di amianto
– Se opero in cantiere attraverso il Piano
Operativo di Sicurezza
Ovvero
– In forma più generale attraverso il Documento di
Valutazione dei Rischi aziendale
28
Piano Operativo di Sicurezza
P.O.S.
documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato,
ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a),
valutazione di tutti i rischi di ogni singolo cantiere, deve:
– Rispettare contenuti del allegato XV D.Lgs 81/08
– NON necessariamente essere munito di data certa
– MEGLIO se firmato da, Datore di lavoro, RLS,
RSPP, MC,
29
Piano Operativo di Sicurezza
Contenuti minimi definiti da ALL XV tra cui:
– descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità
organizzative e dei turni di lavoro;
– elenco dei ponteggi....e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere
– individuazione delle misure preventive e protettive
– elenco dei dispositivi di protezione individuale
– documentazione in merito all'informazione ed alla
formazione
30
La valutazione del rischio aziendale
Deve essere ricompresa nella valutazione art 28
Devono essere valutati TUTTI i rischi al fine di:
– Individuare gli esposti
– stabilire la natura e il grado dell’esposizione
– stabilire le misure di Prevenzione e Protezione
– Individuare le persone responsabili dell'applicazione
delle misure di prevenzione
31
Documento valutazione rischi
art 17 D.Lgs 81/08
Il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la sicurezza e
per la salute dei lavoratori ed elabora un documento
scritto
Documento di valutazione rischi:
– Tenuto anche su supporto informatico
– munito di data certa, o in alternativa
– firmato da, Datore di lavoro, RLS, RSPP, MC,
32
D.V.R - due metodologie in essere
1. Criteri individuati dal datore di lavoro ( art 28)
2. Procedure standardizzate (art 29 c.5)
Indipendentemente dalla scelta.....
Valutazione dei rischi è lo strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione
33
Autocertificazione e procedure standard
Decreto interministeriale 30/11/2012 - recepisce le
procedure standardizzate per effettuare la valutazione
dei rischi (art.29, c. 5 D.Lgs 81/08)
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori:
– Potevano autocertificare la valutazione dei rischi
– dal 1 giugno 2013 “devono” effettuare la
valutazione dei rischi sulla base di procedure
standardizzate
34
Chi può utilizzare le procedure standardizzate?
aziende che occupano fino a 10 lavoratori
aziende che occupano fino a 50 lavoratori
Interpello 07/2012
qualora una azienda abbia già un proprio DVR (o ne
elabori uno nuovo) non dovrà rielaborarlo
necessariamente secondo le procedure
standardizzate
35
Chi NON può utilizzarle ?
Aziende che occupano più di 50 lavoratori.
Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui
attività riguardano:
– aziende industriali rischio rilevante (D.Lgs.. 334/1999 )
– centrali termoelettriche;
– impianti ed installazioni nucleari;
– fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
– esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all'esposizione ad amianto.
36
esposizione = campionamento
Il datore di lavoro effettua periodicamente la
misurazione della concentrazione di fibre nell'aria al
fine di verificare il rispetto del valore limite
I risultati sono riportati nel D.V.R aziendale
I campionamenti devono essere:
– Rappresentativi (tali da permettere la valutazione
dell'esposizione)
– Effettuati previa consultazione di RLS
37
Valore limite
0,1 fibre per centimetro cubo di aria come media
ponderata nel tempo di riferimento di otto ore
Nessun lavoratore può essere esposto a valori
superiori
In caso di superamento:
– Sospende le lavorazioni
– Individuare le cause
– Adottare misure tecnico-organizzative
– Effettua una nuova determinazione della
concentrazione
38
Campionamento fibre amianto
Campionamento e analisi modalità fondamentali per:
– determinare l'esposizione di un lavoratore
– Determinare l'assenza di pericoli in un ambiente
bonificato
Campionamento
– unico modo per determinare l'esposizione del
lavoratore
– Richiede una competenza specifica
39
Chi può effettuare i campionamenti?
personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
È possibile avvalersi di persone esterne all'azienda in
possesso delle conoscenze professionali necessarie
Campionamenti effettuati secondo metodiche tecniche
riconosciute (UNI EN 689/97)
I campioni sono analizzati da laboratori qualificati ai
sensi del D.M. 14/05/1996
40
Tipologie di campionamento
Campionamenti personali
– Per determinare l'esposizione personale dei
lavoratori 8 art 249 d.Lgs 81/08)
Campionamenti d'area
– Per determinare un'eventuale diffusione di
fibre nell'ambiente chiuso
– Per certificare che aree oggetto di intervento
possono essere nuovamente occupate (D.M.
06/09/94)
41
Campionamento personale
Determina la concentrazione media ponderata
dell'inquinante
Linea di prelievo:
– Substrato di raccolta
– Pompa di aspirazione
– Contatore volumetrico
– flussimetro
42
misurazione
si può evitare la misurazione periodica solo quando vi
sono sufficienti garanzie che non sia superato il
valore limite.
Si ha il rispetto del valore limite quando:
– su un’unica misurazione (un turno di lavoro) valore di
esposizione < ad 1/10 del valore limite;
– su rilevazioni effettuate in tre diversi turni di lavoro e
nella medesima postazione di lavoro, valore di
esposizione < ad 1/4 del valore limite
43
Quando aggiornare valutazione?
Art 29 c. 3 D.Lgs 81/08
Immediatamente in seguito a :
– Modifiche significative dell'organizzazione del lavoro
– Grado di evoluzione tecnica
– A seguito di Infortuni significativi
– Evidenze derivanti dalla sorveglianza sanitaria
– ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono
comportare un mutamento significativo
dell’esposizione
Il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni
44
Misure di prevenzione - protezione
D.V.R deve contenere:
– misure di prevenzione e di protezione attuate
– dispositivi di protezione individuali adottati
– l’individuazione delle procedure per l’attuazione
delle misure da realizzare,
– ruoli dell’organizzazione aziendale che
debbono provvedere alla realizzazione delle
misure di prevenzione , a cui devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri;
45
Misure di prevenzione
Anche nei confronti dell'ambiente e della popolazione!
Il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per
evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l’ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio
46
Protezione collettiva ed individuale
L'adozione dei dispositivi di protezione collettiva è
prioritaria ai dispositivi di protezione individuale
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
47
Protezione collettiva ed individuale
PERTANTO:
– DPI non devono sostituire DPC quando questi
sono tecnicamente realizzabili
– DPI sono previsti solo per attività che
mantengono un rischio residuo
L'esposizione per via inalatoria a fibre di amianto è
sempre da considerarsi un rischio residuo !
48
Misure di prevenzione specifiche
– Limitazione del numero degli esposti
– I lavoratori devono sempre indossare D.P.I.
– D.P.I con fattore di protezione adeguato alla
concentrazione di amianto
– Previsto un periodo di riposo
– organizzare i lavori in modo tale da evitare la
produzione-dispersione di fibre
– Manutenzione e pulizia di locali ed attrezzature
– Corretta gestione dei rifiuti
49
Misure igieniche specifiche
Il luogo deve essere:
– delimitati e contrassegnati da appositi cartelli
– accessibili esclusivamente ai lavoratori addetti
– oggetto del divieto di fumare
– Dotato di aree speciali che consentano ai
lavoratori di mangiare e bere senza rischio
i lavoratori devono disporre di impianti sanitari
adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in
ambienti polverosi
50
Informazione, formazione, addestramento
INFORMAZIONE
fornire notizie utili e funzionali
FORMAZIONE
Processo educativo atto a fornire strumenti necessari al
corretto svolgimento di una determinata attività
lavorativa
ADDESTRAMENTO
rendere abile nell'uso corretto di attrezzature,
macchine, DPI....
51
Informazione
Prima di adibire alle lavorazioni, informazioni su:
– Rischi per la salute
– Norme igieniche da rispettare
– Procedure di pulizia- e docontaminazione DPI,
indumenti......
– Precauzioni per ridurre l'esposizione
– Campionamenti e i valori limite
– Superamento del valore limite e cause
– Misure da adottare prima di lavorare in zone oltre il
limite
52
Formazione
art 37 D.Lgs 81/08
Ogni lavoratore esposto o potenzialmente esposto ad
amianto deve ricevere una formazione sufficiente
ed adeguata ad intervalli regolari
Regolamentata da accordo stato – regioni nr.
221/2011:
– Formazione generale
– Formazione specifica
Formazione sufficiente ed adeguata
Sufficiente
– Che rispetta almeno una tempistica
Adeguata
I lavoratori saranno adeguatamente formati quando
sapranno:
– come svolgere il loro lavoro
– quali sono i loro compiti -responsabilità
– quali pericoli devono affrontare durante il lavoro e
come evitarli
54
I percorsi formativi art 37 D.Lgs 81
55
Formazione specifica amianto
– proprietà dell’amianto ed effetti sulla salute
– tipi di prodotti o materiali
– operazioni che possono comportare un’esposizione
– procedure di lavoro sicure
– funzione, scelta, selezione, limiti corretta utilizzazione DPI
– procedure di emergenza;
– procedure di decontaminazione;
– eliminazione dei rifiuti;
– sorveglianza medica
56
Formazione abilitativa
Gli operatori che eseguono-operano nella:
– Rimozione e smaltimento dell’amianto
– Bonifica (incapsulamento e confinamento) delle
aree interessate
devono frequentare i corsi di formazione professionale
abilitanti (art 10 L. 257/92)
– Addetti alla gestione (Coordinatori) – 50 ore di
corso + esame finale + rilascio patentino
(Lombardia)
– Addetti – 30 ore di corso + esame finale +
rilascio patentino (Lombardia)
57
“Coordinatore” amianto
Da non confondersi con coordinatori “cantieri” Titolo IV
Coordinatore amianto = responsabile tecnico art 10 c.
4 D.M 406/98 ( gestione rifiuti)
Compiti:
– Studiare e progettare l'intervento di bonifica
– Predisporre il PDL
– Organizzare il cantiere
– Controllare le lavorazioni
– Verificare lo stato di degrado degli edifici
58
Ma è una figura obbligatoria?
Stante al D.Lgs 81/08:
Si ritiene che il coordinatore “amianto” non sia un
obbligo formale anche perchè detta figura è per
definizione assimilabile ad un preposto
59
..chi è il preposto?
persona che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa
Accordo stato regioni 221/2011 prevede 8 ore di
formazione particolare
60
obblighi del preposto
– sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli
obblighi da parte dei lavoratori e, in caso di
persistenza dell’inosservanza, informare i superiori
diretti
– verificare che solo i lavoratori istruiti adeguatamente
accedano a zone con rischi gravi e specifici
– dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa
– segnalare tempestivamente le deficienze dei mezzi,
dei dispostivi e situazioni di pericolo delle quali venga
a conoscenza in base alla formazione ricevuta
61
pertanto:
In caso di attività di bonifica il preposto può rispondere
penalmente con l’arresto fino a due mesi o con
l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro se:
– non sovraintende o vigila
– Non segnala tempestivamente inefficienze /pericoli
– richiedere l’osservanza delle misure per il controllo
delle situazioni di rischio (es superamento valore
limite)
62
Corsi di aggiornamento?
i lavoratori esposti o potenzialmente esposti ricevano
una formazione sufficiente ed adeguata ad intervalli
regolari
– P.R.A.L. consiglia un periodo di aggiornamento ogni 5
anni effettuato da datore di lavoro o Enti di formazione
accreditati
– Accordo stato regioni 221/2011 obbliga un
aggiornamento (minimo) di 6 ore ogni 5 anni fatta
eccezione l'introduzione di nuove attrezzature,
nuove mansioni etc... effettuato da docenti
qualificati
63
Corsi di aggiornamento?
Aggiornamento deve comunque avvenire in occasione di:
– Mutamento significativo dell'esposizione
– Mutamento delle modalità operative
– Novità in campo tecnico scientifico
– Novità in campo normativo
64
Sorveglianza sanitaria
– Per tutti i lavoratori addetti
– Solitamente con cadenza annuale
– Finalizzata anche verificare idoneità ad indossare DPI
vie respiratorie
– medico competente privilegia gli esami non invasivi
65
Registro degli esposti
Istituito ed aggiornato dal datore di lavoro tramite MC
registro riporta:
– attività svolta
– agente cancerogeno (amianto)
– valore dell’esposizione
vengono iscritti i lavoratori:
– Esposti a > 1/10 del valore limite, pari a 0,01ff/cc
– Esposti a condizioni non prevedibili – incidentali
Copia del registro è inviato ad ASL e INAIL
66
Notifica dei lavori su MCA
Effettuata dal datore di lavoro
prima di iniziare un lavoro che comporta un'esposizione
Inviata all'organo di vigilanza competente per territorio
Riporta:
– ubicazione del cantiere
– tipi e quantitativi di amianto
– attività e procedimenti applicati
– numero di lavoratori interessati
– data di inizio dei lavori e relativa durata
– misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori
Nuova notifica per significativo aumento dell'esposizione
67
Piano di lavoro rimozione MCA
prevede misure necessarie per garantire la sicurezza e
la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente.
Il piano è:
– Predisposto dal datore di lavoro prima di iniziare lavori
di demolizione-rimozione di amianto - materiali
contenenti amianto
– È inviato ad ASL competente per territorio 30 giorni
prima dell'inizio dei lavori
preavviso di 30 giorni non si applica nei casi di urgenza
L'invio del piano sostituisce l'obbligo di notifica
68
A.S.L.
Verifica i contenuti del piano
Entro 30 giorni dal ricevimento del piano, può:
– Richiedere integrazioni
– Richiedere una modifica del piano
– Rilasciare prescrizioni operative
Il datore di lavoro può eseguire i lavori, dopo 30 giorni,
se non riceve richiesta di integrazione, modifica
prescrizioni
69
Ge.M.A.
sistema software per l’acquisizione e gestione dei piani
di lavoro e per la tracciatura delle bonifiche degli
interventi su amianto
l’utente titolare previa registrazione dell’impresa che
effettua bonifiche può registrare modificare o
eliminare un piano di lavoro
70
Ge.M.A.
Le imprese devono:
– essere dotate di Carta CRS (Carta Regionale dei
Servizi) o Carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
con relativo PIN, rilasciato dall’ASL di competenza
(uffici Scelta e Revoca)
– disporre di un lettore di Smart Card che, se del
caso, può essere richiesto alle ASL
– installare il Software CRS necessario per il corretto
uso della carta
istruzioni riportate sul sito istituzionale:
··www.crs.regione.lombardia.it
71
Relazione annuale
Compilata dalle imprese che svolgono attività di
smaltimento o di bonifica
inviata alla Regione e alla ASL di competenza ove si
sono svolte le attività dell’impresa
Contenuti:
– tipi, caratteristiche quantitativi dei rifiuti
– attività svolte, procedimenti applicati, il numero e i dati
anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle
loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono
stati sottoposti
– misure adottate o in via di adozione
72
Un privato può rimuovere l'amianto?
Regione Lombardia (ufficiosamente) lo vieta
Regione Piemonte lo acconsente
poichè:
– Il privato non è un impresa
– non è soggetto all'iscrizione Albo Gestori
Ambientali
– Non esiste un divieto di legge specifico
si ritiene che un privato, a determinate condizioni
(D.M. 06/9/94), a casa sua, per piccoli quantitativi
possa procedere alla rimozione!
73
Rimozione da parte di privati
I privati cittadini:
– Non rientrano nel campo di applicazione del
D.Lgs 81/08 – non devono notificare i lavori
– Rientrano nel campo di applicazione della Legge
257/92 ovvero del D.M. 06/09/94
Quindi sono tenuti a:
– Delimitare e segnalare la zona
– “spruzzare” le lastre
– Evitare la frantumazione dei materiali
– “inbancalare” racchiudere ed etichettare
– Individuare un adeguato deposito temporaneo
– Assicurare un trasporto autorizzato
74
Un privato è passibile di sanzione?
Se le procedure (D.M. 06/09/94), non sono rispettate
– sanzione amministrativa art. 15 c. 2 della Legge
257/92.
Se il privato richiede l'ausilio di familiari
– Si configura un'impresa familiare di fatto e quindi trova
applicazione l'art 21 del D.Lgs 81/08 (es obbligo
utilizzo DPI)
Se il privato richiede l'ausilio di amici:
– Si configura un'impresa di fatto e quindi trova
applicazione D.Lgs 81/08 in toto ( es iscrizione Albo
Gestori e presentazione piano di lavoro)
75
E.S.e.D.I.
• In caso di esposizioni sporadiche e di debole
intensità
• a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione
dei rischi che il valore limite non é superato
• In attività talune lavorative
NON SI APPLICA
– notifica (piano di lavoro)
– Misure di prevenzione specifiche
– Sorveglianza sanitaria specifica
– Istituzione registro esposti
76
Attività E.S.e.D.I
– brevi attività non continuative di manutenzione durante
le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non
friabili;
– rimozione senza deterioramento di materiali non
degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente
legate ad una matrice;
– incapsulamento e confinamento di materiali contenenti
amianto che si trovano in buono stato;
– sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei
campioni ai fini dell’individuazione della presenza di
amianto in un determinato materiale.
77
Lett. Circ. 25/01/11 - Ministero
Orientamenti pratici per determinare le ESEDI:
– Ditte iscritte alla CAT 10 Albo Gestori Ambientali non
possono usufruirne
– Valutazione in base al numero di interventi
– Valutazione per ogni singolo lavoratore
– Nel D.V.R è obbligatorio identificare in modo chiaro i
lavoratori adibiti ad attività ESEDI
– Obbligatorio rispettare misure igieniche
– DPI con fattore protettivo > 30
78
E.S.e.D.I
Attività effettuate:
– Max 3 lavoratori contemporaneamente
– max 60 ore/anno
– ≤ 4 ore/ singolo intervento
– ≤ 2 interventi/mese
– Livello max di esposizione pari a 10 F/L su 8 ore
svolte anche da lattonieri, idraulici, muratori etc...
adeguatamente e sufficientemente formati come
previsto all'art 258 D.Lgs 81/08
Quindi devono essere in possesso del patentino????
79
E.S.e.D.I
A - Brevi a attività non continuative di manutenzione su
materiali non friabili
– Riparazione superficie ridotta ( max 10 m2
)in
vinil-amianto
– Spostamento non traumatico lastre MCA a terra
B - Rimozione senza deterioramento materiali non
degradati in cui le fibre sono legate ad una matrice
– Raccolta piccoli pezzi ( max 10 m2
) di MCA non
friabile previo trattamento incapsulante
80
E.S.e.D.I
C- Incapsulamento e confinamento materiali contenenti
amianto che si trovano in buono stato
– Interventi su MCA non friabile in buono stato di
conservazione
– Messa in sicurezza di materiale frammentato
( max 10 m2
)
D - Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei
campioni
– Campionamenti
– Attività di sopralluogo …
81
Per proteggere i lavoratori:
– ottenere informazioni adeguate ( es tipo di amianto)
– Valutare i rischi di esposizione
– Individuare ed adottare adeguate misure di prevenzione
protezione
– Controllare l'esposizione dei lavoratori (es
campionamenti)
– Informare i lavoratori
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rischio amianto: approfondimenti legislativi

  • 1. 1 Formazione ed aggiornamentoFormazione ed aggiornamento RISCHIO AMIANTO:RISCHIO AMIANTO: APROFFONDIMENTI NORMATIVIAPROFFONDIMENTI NORMATIVI Dr. Corrado Cigaina corrado_cigaina@asl.pavia.it
  • 2. 2 premessa amianto: uno dei materiali a più elevata pericolosità biologica fra quelli presenti negli ambienti di vita e di lavoro. La maggior parte materiale contenente amianto (MCA) è costituito da materiale in matrice cementizia o resinoide Principalmente coperture in cemento amianto (eternit)
  • 3. 3 D.Lgs 81/08 - definizioni con il termine amianto si intende una serie di silicati fibrosi: – actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4; – amosite(grunerite d’amianto) n. CAS 12172-73-5; – antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5; – crisotilo, n. CAS 12001-29-5; – crocidolite, n. CAS 12001-28-4; – tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.
  • 4. 4 Cos'è il numero CAS? Chemical Abstracts Service identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica costituito da tre sequenze di numeri separati da trattini I numeri sono assegnati in ordine progressivo e non hanno quindi nessun significato chimico
  • 5. 5 Classificazione D.M. 06/09/94 Materiali friabili materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale Materiali compatti Materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (es frese, trapani etc..)
  • 6. 6 Polveri o Fibre di amianto? Polvere: parte di materiale allo stato solido che si origina nei processi di frantumazione naturale e/o artificiale Fibra: qualsiasi corpo solido allungato a forma di filamento presente nei minerali e nei tessuti animali e vegetali Due classi di fibre: – Rapporto lunghezza/diametro > 3 µm – Rapporto lunghezza/diametro < 3 µm
  • 7. 7 Polveri o Fibre di amianto? Polveri pneumoconiogene esplicano la loro azione sull'apparato respiratorio e si distinguono in: – Polveri Inerti (fastidiose): polveri che penetrano nell'apparato respiratorio (polvere totale o inalabile) – Polveri fibrogene (o sclerogene): polveri che riescono a penetrare negli alveoli polmonari (polvere respirabile) Polveri NON pneumoconiogene contengono sostanze che producono un danno anche su un altro organo oltre il polmone
  • 8. 8 Polveri o Fibre di amianto? Quindi ...nella polvere generata da un processo di frantumazione posso essere presenti delle fibre di amianto respirabili Alcuni esempi di dimensioni – Crisotilo 0,75-1,5 µm – Anfiboli 13-4 µm – Lana 20-28 µm – nylon 7-7,5 µm – capello umano 50-100 µm
  • 9. 9 Gli obblighi La presenza di materiali contenenti amianto comporta una serie di obblighi a carico di: Privati cittadini o datori di lavoro di ditte NON operano nella bonifica: – Obbligo di denuncia di MCA – Obbligo di controllo/manutenzione di MCA Datori di lavoro che operano nella bonifica – Obbligo rispetto della normativa vigente
  • 10. 10 privati e ditte che NON “bonificano” 1°) Individuare i materiali contenenti amianto (MCA) in base: – all'aspetto del materiale, marchiatura, – Analisi massiva In fase di ispezione visiva valutare attentamente: – tipo e le condizioni dei materiali; – fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado; – fattori che influenzano la diffusione di fibre Dovrà essere compilata la scheda di sopralluogo (ALL 5 D.M. 09/04/96)
  • 11. 11 privati e ditte che NON “bonificano” 2°) Nominare un responsabile designare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento Che qualifica deve avere il responsabile? – Nella norma non è indicata alcuna particolare qualifica-formazione – Un operatore in possesso di corso di formazione abilitante (coordinatore) è certamente qualificato a controllare e coordinare
  • 12. 12 privati e ditte che NON “bonificano” 3°) Denunciare i MCA Attraverso il Mod. NA/1 – modello notifica presenza di amianto nelle strutture o luoghi regione Lombardia scaricabile qui http://fox/webasl/spsal.nsf/vsWebCosafareper?OpenView mancata comunicazione comporta la sanzione amministrativa da € 100,00 (Cento euro) a € 1500,00 (Millecinquecento euro)
  • 13. 13 privati e ditte che NON “bonificano” 4°) Programma di controllo e manutenzione misure di natura tecnica, organizzativa procedurale e di informazione, atte a tenere sotto controllo i potenziali fattori di deterioramento e di danneggiamento attraverso la verifica periodica delle condizioni dei MCA Obbligo previsto dal D.M. 06/09/94 Previsto per tutti gli edifici dove si rilevano MCA
  • 14. 14 pertanto..... Il proprietario o il datore di lavoro di un'attività: – designare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento – tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. – garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi – fornire una corretta informazione agli occupanti Se materiale è friabile, oltre a quanto sopra: – Ispezione annuale da parte del coordinatore con rapporto finale da inviare ad ASL
  • 15. 15 censimento Svolto dalle A.S.L in collaborazione con le province ed i comuni consente di: – Mappare l'amianto – Stimare i quantitativi – Stimare lo stato di conservazione – Valutare i rischi – Programmare la manutenzione ed il controllo
  • 16. 16 È obbligatorio rimuovere entro 2015? Non sussiste alcun obbligo di legge a condizione che non costituisca fonte di pericolo obbiettivo del PRAL l'eliminazione dell'amianto dal territorio lombardo entro 10 anni dall'entrata in vigore (2015) Obbiettivo non è sinonimo di obbligo!
  • 17. 17 Cosè il P.R.A.L. ? Piano Regionale Amianto Lombardia Previsto dalla Legge 257/92 e D.R.P. 08/08/94 Contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie – salvaguardia del benessere delle persone – prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica – promozione di iniziative di educazione ed informazione
  • 18. 18 Valutazione MCA edifici MATERIALI CONTENENTI AMIANTO EDIFICIMATERIALI CONTENENTI AMIANTO EDIFICI materiali integri non suscettibili di danneggiamento materiali integri non suscettibili di danneggiamento materiali integri suscettibili di danneggiamento materiali integri suscettibili di danneggiamento materiali danneggiati materiali danneggiati Eliminazione cause Eliminazione cause Area non estesa Area non estesa Area estesa Area estesa Restauro eliminazione cause Restauro eliminazione cause CONTROLLO PERIODICO – PROCEDURE MANUTENZIONECONTROLLO PERIODICO – PROCEDURE MANUTENZIONE BONIFICABONIFICA
  • 19. 19 Quando materiale è “danneggiato”? D.D.G. Sanità nr. 13237/2008: Approvazione protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto 2 fasi – superficie danneggiata -presenza danni evidenti (crepe, fessure evidenti e rotture) in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica privilegiando rimozione – danno meno evidente superficie della copertura integra è necessario quantificare Indice di Degrado
  • 20. 20 I.D. - Indice di degrado valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività dovrà attuare I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H ) x I (vetustà)
  • 21. 21 I.D. - Indice di degrado
  • 22. 22 I.D. - Indice di degrado
  • 23. 23 I.D. - Indice di degrado RISULTATO: – I.D.≤ 25 Nessun intervento di bonifica (rivalutazione biennale) – 25 ≤I.D.≥ 44: esecuzione della bonifica entro 3 anni – I.D. ≥ 45 : Rimozione della copertura entro 12 mesi
  • 24. 24 Datore di lavoro ditta che “bonifica” Prima di intraprendere lavori il datore di lavoro adotta ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto: – Chiedendo informazioni a proprietari – Analisi di matrici – Marcature identificative – Anno di posa – etc.....
  • 25. 25 Ma chi è datore di lavoro? soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
  • 26. 26 Ed in caso di dubbio? Come comportarsi con la lana di roccia che talvolta si trova nel sottotetto a stretto contatto con le lastre di eternit? Se vi é il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale si applica Titolo IX capo III: – Valutazione rischi – Notifica (piano di lavoro) – Sorveglianza sanitaria – Misure prevenzione “amianto” – etc.....
  • 27. 27 È necessario dimostrare! Il DdL deve dimostrare (con prova documentale) di aver valutato l’eventuale presenza di amianto – Se opero in cantiere attraverso il Piano Operativo di Sicurezza Ovvero – In forma più generale attraverso il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale
  • 28. 28 Piano Operativo di Sicurezza P.O.S. documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), valutazione di tutti i rischi di ogni singolo cantiere, deve: – Rispettare contenuti del allegato XV D.Lgs 81/08 – NON necessariamente essere munito di data certa – MEGLIO se firmato da, Datore di lavoro, RLS, RSPP, MC,
  • 29. 29 Piano Operativo di Sicurezza Contenuti minimi definiti da ALL XV tra cui: – descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; – elenco dei ponteggi....e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere – individuazione delle misure preventive e protettive – elenco dei dispositivi di protezione individuale – documentazione in merito all'informazione ed alla formazione
  • 30. 30 La valutazione del rischio aziendale Deve essere ricompresa nella valutazione art 28 Devono essere valutati TUTTI i rischi al fine di: – Individuare gli esposti – stabilire la natura e il grado dell’esposizione – stabilire le misure di Prevenzione e Protezione – Individuare le persone responsabili dell'applicazione delle misure di prevenzione
  • 31. 31 Documento valutazione rischi art 17 D.Lgs 81/08 Il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori ed elabora un documento scritto Documento di valutazione rischi: – Tenuto anche su supporto informatico – munito di data certa, o in alternativa – firmato da, Datore di lavoro, RLS, RSPP, MC,
  • 32. 32 D.V.R - due metodologie in essere 1. Criteri individuati dal datore di lavoro ( art 28) 2. Procedure standardizzate (art 29 c.5) Indipendentemente dalla scelta..... Valutazione dei rischi è lo strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione
  • 33. 33 Autocertificazione e procedure standard Decreto interministeriale 30/11/2012 - recepisce le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi (art.29, c. 5 D.Lgs 81/08) datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori: – Potevano autocertificare la valutazione dei rischi – dal 1 giugno 2013 “devono” effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate
  • 34. 34 Chi può utilizzare le procedure standardizzate? aziende che occupano fino a 10 lavoratori aziende che occupano fino a 50 lavoratori Interpello 07/2012 qualora una azienda abbia già un proprio DVR (o ne elabori uno nuovo) non dovrà rielaborarlo necessariamente secondo le procedure standardizzate
  • 35. 35 Chi NON può utilizzarle ? Aziende che occupano più di 50 lavoratori. Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui attività riguardano: – aziende industriali rischio rilevante (D.Lgs.. 334/1999 ) – centrali termoelettriche; – impianti ed installazioni nucleari; – fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; – esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.
  • 36. 36 esposizione = campionamento Il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre nell'aria al fine di verificare il rispetto del valore limite I risultati sono riportati nel D.V.R aziendale I campionamenti devono essere: – Rappresentativi (tali da permettere la valutazione dell'esposizione) – Effettuati previa consultazione di RLS
  • 37. 37 Valore limite 0,1 fibre per centimetro cubo di aria come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore Nessun lavoratore può essere esposto a valori superiori In caso di superamento: – Sospende le lavorazioni – Individuare le cause – Adottare misure tecnico-organizzative – Effettua una nuova determinazione della concentrazione
  • 38. 38 Campionamento fibre amianto Campionamento e analisi modalità fondamentali per: – determinare l'esposizione di un lavoratore – Determinare l'assenza di pericoli in un ambiente bonificato Campionamento – unico modo per determinare l'esposizione del lavoratore – Richiede una competenza specifica
  • 39. 39 Chi può effettuare i campionamenti? personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) È possibile avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie Campionamenti effettuati secondo metodiche tecniche riconosciute (UNI EN 689/97) I campioni sono analizzati da laboratori qualificati ai sensi del D.M. 14/05/1996
  • 40. 40 Tipologie di campionamento Campionamenti personali – Per determinare l'esposizione personale dei lavoratori 8 art 249 d.Lgs 81/08) Campionamenti d'area – Per determinare un'eventuale diffusione di fibre nell'ambiente chiuso – Per certificare che aree oggetto di intervento possono essere nuovamente occupate (D.M. 06/09/94)
  • 41. 41 Campionamento personale Determina la concentrazione media ponderata dell'inquinante Linea di prelievo: – Substrato di raccolta – Pompa di aspirazione – Contatore volumetrico – flussimetro
  • 42. 42 misurazione si può evitare la misurazione periodica solo quando vi sono sufficienti garanzie che non sia superato il valore limite. Si ha il rispetto del valore limite quando: – su un’unica misurazione (un turno di lavoro) valore di esposizione < ad 1/10 del valore limite; – su rilevazioni effettuate in tre diversi turni di lavoro e nella medesima postazione di lavoro, valore di esposizione < ad 1/4 del valore limite
  • 43. 43 Quando aggiornare valutazione? Art 29 c. 3 D.Lgs 81/08 Immediatamente in seguito a : – Modifiche significative dell'organizzazione del lavoro – Grado di evoluzione tecnica – A seguito di Infortuni significativi – Evidenze derivanti dalla sorveglianza sanitaria – ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione Il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni
  • 44. 44 Misure di prevenzione - protezione D.V.R deve contenere: – misure di prevenzione e di protezione attuate – dispositivi di protezione individuali adottati – l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, – ruoli dell’organizzazione aziendale che debbono provvedere alla realizzazione delle misure di prevenzione , a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • 45. 45 Misure di prevenzione Anche nei confronti dell'ambiente e della popolazione! Il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio
  • 46. 46 Protezione collettiva ed individuale L'adozione dei dispositivi di protezione collettiva è prioritaria ai dispositivi di protezione individuale I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
  • 47. 47 Protezione collettiva ed individuale PERTANTO: – DPI non devono sostituire DPC quando questi sono tecnicamente realizzabili – DPI sono previsti solo per attività che mantengono un rischio residuo L'esposizione per via inalatoria a fibre di amianto è sempre da considerarsi un rischio residuo !
  • 48. 48 Misure di prevenzione specifiche – Limitazione del numero degli esposti – I lavoratori devono sempre indossare D.P.I. – D.P.I con fattore di protezione adeguato alla concentrazione di amianto – Previsto un periodo di riposo – organizzare i lavori in modo tale da evitare la produzione-dispersione di fibre – Manutenzione e pulizia di locali ed attrezzature – Corretta gestione dei rifiuti
  • 49. 49 Misure igieniche specifiche Il luogo deve essere: – delimitati e contrassegnati da appositi cartelli – accessibili esclusivamente ai lavoratori addetti – oggetto del divieto di fumare – Dotato di aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio i lavoratori devono disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi
  • 50. 50 Informazione, formazione, addestramento INFORMAZIONE fornire notizie utili e funzionali FORMAZIONE Processo educativo atto a fornire strumenti necessari al corretto svolgimento di una determinata attività lavorativa ADDESTRAMENTO rendere abile nell'uso corretto di attrezzature, macchine, DPI....
  • 51. 51 Informazione Prima di adibire alle lavorazioni, informazioni su: – Rischi per la salute – Norme igieniche da rispettare – Procedure di pulizia- e docontaminazione DPI, indumenti...... – Precauzioni per ridurre l'esposizione – Campionamenti e i valori limite – Superamento del valore limite e cause – Misure da adottare prima di lavorare in zone oltre il limite
  • 52. 52 Formazione art 37 D.Lgs 81/08 Ogni lavoratore esposto o potenzialmente esposto ad amianto deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata ad intervalli regolari Regolamentata da accordo stato – regioni nr. 221/2011: – Formazione generale – Formazione specifica
  • 53. Formazione sufficiente ed adeguata Sufficiente – Che rispetta almeno una tempistica Adeguata I lavoratori saranno adeguatamente formati quando sapranno: – come svolgere il loro lavoro – quali sono i loro compiti -responsabilità – quali pericoli devono affrontare durante il lavoro e come evitarli
  • 54. 54 I percorsi formativi art 37 D.Lgs 81
  • 55. 55 Formazione specifica amianto – proprietà dell’amianto ed effetti sulla salute – tipi di prodotti o materiali – operazioni che possono comportare un’esposizione – procedure di lavoro sicure – funzione, scelta, selezione, limiti corretta utilizzazione DPI – procedure di emergenza; – procedure di decontaminazione; – eliminazione dei rifiuti; – sorveglianza medica
  • 56. 56 Formazione abilitativa Gli operatori che eseguono-operano nella: – Rimozione e smaltimento dell’amianto – Bonifica (incapsulamento e confinamento) delle aree interessate devono frequentare i corsi di formazione professionale abilitanti (art 10 L. 257/92) – Addetti alla gestione (Coordinatori) – 50 ore di corso + esame finale + rilascio patentino (Lombardia) – Addetti – 30 ore di corso + esame finale + rilascio patentino (Lombardia)
  • 57. 57 “Coordinatore” amianto Da non confondersi con coordinatori “cantieri” Titolo IV Coordinatore amianto = responsabile tecnico art 10 c. 4 D.M 406/98 ( gestione rifiuti) Compiti: – Studiare e progettare l'intervento di bonifica – Predisporre il PDL – Organizzare il cantiere – Controllare le lavorazioni – Verificare lo stato di degrado degli edifici
  • 58. 58 Ma è una figura obbligatoria? Stante al D.Lgs 81/08: Si ritiene che il coordinatore “amianto” non sia un obbligo formale anche perchè detta figura è per definizione assimilabile ad un preposto
  • 59. 59 ..chi è il preposto? persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Accordo stato regioni 221/2011 prevede 8 ore di formazione particolare
  • 60. 60 obblighi del preposto – sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i superiori diretti – verificare che solo i lavoratori istruiti adeguatamente accedano a zone con rischi gravi e specifici – dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa – segnalare tempestivamente le deficienze dei mezzi, dei dispostivi e situazioni di pericolo delle quali venga a conoscenza in base alla formazione ricevuta
  • 61. 61 pertanto: In caso di attività di bonifica il preposto può rispondere penalmente con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro se: – non sovraintende o vigila – Non segnala tempestivamente inefficienze /pericoli – richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio (es superamento valore limite)
  • 62. 62 Corsi di aggiornamento? i lavoratori esposti o potenzialmente esposti ricevano una formazione sufficiente ed adeguata ad intervalli regolari – P.R.A.L. consiglia un periodo di aggiornamento ogni 5 anni effettuato da datore di lavoro o Enti di formazione accreditati – Accordo stato regioni 221/2011 obbliga un aggiornamento (minimo) di 6 ore ogni 5 anni fatta eccezione l'introduzione di nuove attrezzature, nuove mansioni etc... effettuato da docenti qualificati
  • 63. 63 Corsi di aggiornamento? Aggiornamento deve comunque avvenire in occasione di: – Mutamento significativo dell'esposizione – Mutamento delle modalità operative – Novità in campo tecnico scientifico – Novità in campo normativo
  • 64. 64 Sorveglianza sanitaria – Per tutti i lavoratori addetti – Solitamente con cadenza annuale – Finalizzata anche verificare idoneità ad indossare DPI vie respiratorie – medico competente privilegia gli esami non invasivi
  • 65. 65 Registro degli esposti Istituito ed aggiornato dal datore di lavoro tramite MC registro riporta: – attività svolta – agente cancerogeno (amianto) – valore dell’esposizione vengono iscritti i lavoratori: – Esposti a > 1/10 del valore limite, pari a 0,01ff/cc – Esposti a condizioni non prevedibili – incidentali Copia del registro è inviato ad ASL e INAIL
  • 66. 66 Notifica dei lavori su MCA Effettuata dal datore di lavoro prima di iniziare un lavoro che comporta un'esposizione Inviata all'organo di vigilanza competente per territorio Riporta: – ubicazione del cantiere – tipi e quantitativi di amianto – attività e procedimenti applicati – numero di lavoratori interessati – data di inizio dei lavori e relativa durata – misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori Nuova notifica per significativo aumento dell'esposizione
  • 67. 67 Piano di lavoro rimozione MCA prevede misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente. Il piano è: – Predisposto dal datore di lavoro prima di iniziare lavori di demolizione-rimozione di amianto - materiali contenenti amianto – È inviato ad ASL competente per territorio 30 giorni prima dell'inizio dei lavori preavviso di 30 giorni non si applica nei casi di urgenza L'invio del piano sostituisce l'obbligo di notifica
  • 68. 68 A.S.L. Verifica i contenuti del piano Entro 30 giorni dal ricevimento del piano, può: – Richiedere integrazioni – Richiedere una modifica del piano – Rilasciare prescrizioni operative Il datore di lavoro può eseguire i lavori, dopo 30 giorni, se non riceve richiesta di integrazione, modifica prescrizioni
  • 69. 69 Ge.M.A. sistema software per l’acquisizione e gestione dei piani di lavoro e per la tracciatura delle bonifiche degli interventi su amianto l’utente titolare previa registrazione dell’impresa che effettua bonifiche può registrare modificare o eliminare un piano di lavoro
  • 70. 70 Ge.M.A. Le imprese devono: – essere dotate di Carta CRS (Carta Regionale dei Servizi) o Carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con relativo PIN, rilasciato dall’ASL di competenza (uffici Scelta e Revoca) – disporre di un lettore di Smart Card che, se del caso, può essere richiesto alle ASL – installare il Software CRS necessario per il corretto uso della carta istruzioni riportate sul sito istituzionale: ··www.crs.regione.lombardia.it
  • 71. 71 Relazione annuale Compilata dalle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica inviata alla Regione e alla ASL di competenza ove si sono svolte le attività dell’impresa Contenuti: – tipi, caratteristiche quantitativi dei rifiuti – attività svolte, procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti – misure adottate o in via di adozione
  • 72. 72 Un privato può rimuovere l'amianto? Regione Lombardia (ufficiosamente) lo vieta Regione Piemonte lo acconsente poichè: – Il privato non è un impresa – non è soggetto all'iscrizione Albo Gestori Ambientali – Non esiste un divieto di legge specifico si ritiene che un privato, a determinate condizioni (D.M. 06/9/94), a casa sua, per piccoli quantitativi possa procedere alla rimozione!
  • 73. 73 Rimozione da parte di privati I privati cittadini: – Non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 81/08 – non devono notificare i lavori – Rientrano nel campo di applicazione della Legge 257/92 ovvero del D.M. 06/09/94 Quindi sono tenuti a: – Delimitare e segnalare la zona – “spruzzare” le lastre – Evitare la frantumazione dei materiali – “inbancalare” racchiudere ed etichettare – Individuare un adeguato deposito temporaneo – Assicurare un trasporto autorizzato
  • 74. 74 Un privato è passibile di sanzione? Se le procedure (D.M. 06/09/94), non sono rispettate – sanzione amministrativa art. 15 c. 2 della Legge 257/92. Se il privato richiede l'ausilio di familiari – Si configura un'impresa familiare di fatto e quindi trova applicazione l'art 21 del D.Lgs 81/08 (es obbligo utilizzo DPI) Se il privato richiede l'ausilio di amici: – Si configura un'impresa di fatto e quindi trova applicazione D.Lgs 81/08 in toto ( es iscrizione Albo Gestori e presentazione piano di lavoro)
  • 75. 75 E.S.e.D.I. • In caso di esposizioni sporadiche e di debole intensità • a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite non é superato • In attività talune lavorative NON SI APPLICA – notifica (piano di lavoro) – Misure di prevenzione specifiche – Sorveglianza sanitaria specifica – Istituzione registro esposti
  • 76. 76 Attività E.S.e.D.I – brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; – rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; – incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; – sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
  • 77. 77 Lett. Circ. 25/01/11 - Ministero Orientamenti pratici per determinare le ESEDI: – Ditte iscritte alla CAT 10 Albo Gestori Ambientali non possono usufruirne – Valutazione in base al numero di interventi – Valutazione per ogni singolo lavoratore – Nel D.V.R è obbligatorio identificare in modo chiaro i lavoratori adibiti ad attività ESEDI – Obbligatorio rispettare misure igieniche – DPI con fattore protettivo > 30
  • 78. 78 E.S.e.D.I Attività effettuate: – Max 3 lavoratori contemporaneamente – max 60 ore/anno – ≤ 4 ore/ singolo intervento – ≤ 2 interventi/mese – Livello max di esposizione pari a 10 F/L su 8 ore svolte anche da lattonieri, idraulici, muratori etc... adeguatamente e sufficientemente formati come previsto all'art 258 D.Lgs 81/08 Quindi devono essere in possesso del patentino????
  • 79. 79 E.S.e.D.I A - Brevi a attività non continuative di manutenzione su materiali non friabili – Riparazione superficie ridotta ( max 10 m2 )in vinil-amianto – Spostamento non traumatico lastre MCA a terra B - Rimozione senza deterioramento materiali non degradati in cui le fibre sono legate ad una matrice – Raccolta piccoli pezzi ( max 10 m2 ) di MCA non friabile previo trattamento incapsulante
  • 80. 80 E.S.e.D.I C- Incapsulamento e confinamento materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato – Interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione – Messa in sicurezza di materiale frammentato ( max 10 m2 ) D - Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni – Campionamenti – Attività di sopralluogo …
  • 81. 81 Per proteggere i lavoratori: – ottenere informazioni adeguate ( es tipo di amianto) – Valutare i rischi di esposizione – Individuare ed adottare adeguate misure di prevenzione protezione – Controllare l'esposizione dei lavoratori (es campionamenti) – Informare i lavoratori – formazione sufficiente ed adeguata dei lavoratori – Sorveglianza sanitaria dei lavoratori – Notificare i lavori ad A.S.L. Competente