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News 32/SSL/2017
Lunedì, 07 Agosto 2017
Fgas: disposizioni in vigore dal 15 agosto 2017.
Modificate le informazioni che devono fornire produttori, importatori ed esportatori.
Il regolamento comunitario riguardante la gestione dei gas fluorurati ad effetto
prevede l'obbligo di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità di gas
gestite nell'anno precedente da parte di determinate categorie di produttori,
importatori, esportatori o utilizzatori di questi gas. Con un regolamento di esecuzione
sono state modificate le informazioni da fornire esclusivamente per via telematica
tramite il sito https://bdr.eionet.europa.eu.
Queste disposizioni saranno in vigore dal 15 agosto 2017
Queste modifiche intervengono sul Regolamento (UE) n.1191/2014, emanato in
esecuzione dell’art.19 del Regolamento (UE) n.517/2014:
• Per verificare il rispetto dell’obbligo d’invio della comunicazione, prima di svolgere
le attività oggetto della comunicazione le imprese devono registrarsi sul sito
web della comunicazione ( https://bdr.eionet.europa.eu);
• Nella sezione 1 della comunicazione, riguardante i produttori di fgas, occorre ora
indicare anche i quantitativi di idrofluorocarburi (HFC) prodotti per essere
impiegati come materie prime nell’Unione o per usi interni all’Unione esonerati
a norma del protocollo di Montreal;
• Nella sezione 2, importatori, a partire dal 2020 i quantitativi di HFC andranno
comunicati separatamente per ogni paese d’origine, salvo quando
diversamente indicato. Inoltre i dati richiesti sono completamente modificati,
in quanto ora viene richiesta una suddivisione dei quantitativi: importati
nell’Unione e riesportati dopo essere stati caricati in prodotti o
apparecchiature, HFC usati, riciclati o rigenerati, HFC vergini importati per
l’utilizzo come materia prima, HFC vergini importati per usi esonerati dal
protocollo di Montreal;
• Nella sezione 3, esportatori, analogamente alla sezione 2 i quantitativi di HFC
andranno comunicati separatamente per ogni paese di destinazione, salvo
quando diversamente indicato. Inoltre vengono ora richiesti i quantitativi di
HFC usati, riciclati o rigenerati esportati, HFC vergini esportati per l’utilizzo
come materia prima, HFC vergini esportati per usi esonerati dal protocollo di
Montreal;
• Nella sezione 4, riguardante produttori e importatori, è stata modificata la formula
per il calcolo del quantitativo totale immesso fisicamente in commercio;
• Nella sezione 12, riguardante gli importatori di apparecchiature per refrigerazione,
condizionamento o pompe di calore caricate con HFC, è specificato che i
quantitativi di gas caricati nelle apparecchiature importate riguarda gas
immessi dalla dogana in libera pratica nell’Unione;
• Infine viene eliminata la sezione 13, riguardante importatori di apparecchiature
per refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con
HFC, se gli HFC sono stati contabilizzati nel sistema di quote tramite specifiche
autorizzazioni. Ciò in quanto con l’istituzione del registro elettronico tramite il
Regolamento (UE) n.879/2016, queste informazioni sono già note.
Autore: Interpreta®
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1375 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione
della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra.
Fonte: puntosicuro.it
Call center, CRM software monitoraggio attività, Legge 300/1970, circolare INL.
ROMA – CRM Customer Relationship Management, software monitoraggio attività. È
stata pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro la circolare 4/2017 con
chiarimenti per le aziende che svolgono attività di call center in merito
all’installazione di strumenti infomartici dai quali potrebbe derivare un controllo a
distanza dei lavoratori.
Due gli argomenti affrontanti. Il primo interessa il sistema di gestione integrato e
multicanale CRM (Customer Relationship Management) e la possibilità che questo
possa essere considerato “strumento di lavoro” ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della
L. n. 300/1970.
La circolare conclude che tale sistema, che viene installato per gestire anagrafica
cliente e rapporti contrattuali in essere con il gestore, se utilizzato per il “mero
accoppiamento fra la chiamata e l’anagrafica del cliente senza possibili ulteriori
elaborazioni, lo stesso possa essere considerato uno strumento che serve al
lavoratore per “rendere la prestazione lavorativa…” e si possa prescindere, ai sensi
di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’accordo sindacale, sia dal
provvedimento autorizzativo previsti dalla legge”.
Il secondo quesito riguarda alcuni software che consentono di monitorare in tempo
“quasi reale” l’attività telefonica di ogni operatore oppure la produttività giornaliera,
eliminando i margini spazio-temporali nei quali il lavoratore stesso possa essere certo
di non essere monitorato.
Nel caso di tali software l’Ispettorato ha espresso tale parere: “tali sistemi non solo
non rientrano nella
definizione di strumento utile a …rendere la prestazione lavorativa… ma non si
ravvisano neanche quelle esigenze organizzative e produttive che giustificano il
rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell’Ispettorato del Lavoro”.
Il controllo non è incidentale, ma prolungato, costante, indiscriminato e invasivo,
non rispetta quanto previsto dall’articolo art. 4 della legge n. 300/1970, e non
possono di conseguenza essere evidenziati i motivi per i quali tali dispositivi debbano
essere indispensabili per lo svolgimento della mansione. (Articolo di Corrado De
Paolis)
Info: INL circolare n.4/2017
Fonte: quotidianosicurezza.it
Spazi confinati: la sicurezza nel settore delle piastrelle in ceramica.
Un intervento si sofferma sugli spazi confinati nel settore delle piastrelle in ceramica.
La normativa, le buone prassi, l’individuazione dei pericoli, le verifiche dei requisiti di
sicurezza e le prescrizioni aggiuntive per i lavori a caldo.
Modena, 1 Ago – Sono molti i settori lavorativi che presentano, in forme diverse (
vasche, silos, gallerie, cunicoli, …), spazi confinati e che hanno dunque la necessità
di una ideona valutazione dei rischi, buone prassi e specifiche misure per tutelare la
salute e la sicurezza degli operatori che in questi spazi su trovano a lavorare.
Ci soffermiamo oggi, in particolare, sul comparto ceramica e sulla prevenzione dei
rischi correlati agli spazi confinati. E lo facciamo attraverso un intervento al 6°
convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati, dal titolo “ Confined Spaces
Safety: something new?”, un evento organizzato nell’ambito del progetto “ A
Modena la sicurezza sul lavoro in pratica” dal Centro di Ricerca Interdipartimentale
sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi C.R.I.S. e dall’ European Interdisciplinary
Applied Research Center for Safety (Modena, 23 novembre 2016).
L’intervento “ L'individuazione degli spazi confinati nel settore delle piastrelle in
ceramica, analisi delle principali criticità”, a cura di Francesco Bergomi
(Confindustria Ceramica), si sofferma sul comparto ceramico in cui vi sono ambienti
che rientrano nelle definizioni indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica
14 settembre 2011, n. 177 (ad esempio silos, vasche di stoccaggio, …).
L’intervento, che riporta utili indicazioni sulla normativa di riferimento e sulle "buone
prassi", ricorda quanto indicato nell’art. 66 del D.Lgs. n. 81/2008:
Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale
in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza
che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori
medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con
cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di
protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire
l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
Segnala poi il contenuto dell’Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008 “Requisiti dei luoghi di
lavoro” e della Circolare del Ministero del Lavoro n. 42 del 9 dicembre 2010 “Salute
e sicurezza sul lavoro: lavori in ambienti sospetti d’ inquinamento” con le “indicazioni
operative per contrastare il mancato controllo e assicurare la verifica analitica
dell’atmosfera in ambiente confinato riconducibile a:
- un’assente o carente valutazione dei rischi;
- una mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione collettiva e
individuale;
- una carente formazione/informazione dei lavoratori;
- una insufficiente gestione dell’emergenza”.
Sono poi ricordate alcune linee guida e studi, i contributi delle associazioni di
categoria e il “manuale illustrato per i lavori in ambienti sospetti d’inquinamento o
confinati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 177/2011”.
Il relatore si sofferma poi sul “Manuale per la sicurezza in ceramica”, un documento
che ha lo scopo di far conoscere a tutti gli operatori del comparto i pericoli e i rischi
presenti sul luogo di lavoro, per generare comportamenti sicuri e favorire una
maggiore consapevolezza durante il lavoro.
Il relatore parte dall’individuazione dei pericoli e riporta alcune tabelle con note
relative ad esempi di riduzione del rischio in relazione ad ambienti come silos,
vasche, mulini, cunicoli e forni in varie fasi di lavoro (macinazione, smalteria,
levigatura, depurazione acque, …).
Riguardo poi alla valutazione del rischio, alla verifica dei requisiti di sicurezza e alla
prevenzione si sofferma su diversi punti:
- verifiche preventive al lavoro: “verifica dell’idoneità delle vie di accesso/uscita.
Prima di accedere all’interno di ambienti confinati è opportuno controllare che le
aperture di accesso abbiano dimensioni adeguate per permettere l’ingresso e
l’uscita del lavoratore con tutto l’equipaggiamento e il recupero in condizioni di
emergenza (verificare, inoltre, la necessità di ricavare altre aperture per agevolare
le operazioni di soccorso);
- ventilazione dell’ambiente: verificare se è possibile aumentare il numero di
aperture e migliorare pertanto la ventilazione. La ventilazione meccanica può
essere necessaria per assicurare una adeguata fornitura di aria fresca. Assicurarsi
che non si possano sviluppare fumi da residui o simili, quando si eseguirà il lavoro”. Si
sottolinea che è preferibile, in ogni caso, “l’allacciamento di una ventilazione
artificiale, per migliorare la qualità dell’aria. Durante la valutazione tenere presente
eventuali lavorazioni eseguite per le quali è necessario fornire aria in modo
meccanico (p.e. all’interno di un mulino di macinazione durante lavori di saldatura).
La portata dell’aria deve essere dimensionata considerando, in funzione della
gravosità del lavoro svolto, che un soggetto adulto consuma da 20 a 50 l/h di
ossigeno e ne produce altrettanto di anidride carbonica. Si consiglia di prevedere
un minimo di 10 ricambi all’ora durante le fasi lavorative”;
- verifica dell’aria contenuta nell’ambiente confinato: “se non è stato
preventivamente avviato un sistema di ventilazione artificiale, occorre verificare che
l’aria sia libera da agenti chimici asfissianti, tossici e infiammabili e che sia adatta
alla respirazione, verificandone l’idoneità mediante un’apparecchiatura
adeguatamente calibrata”;
- utilizzo di altri DPI necessari: “quando la tipologia di lavoro o la modalità di
accesso lo richiede, il lavoratore dovrà essere dotato di idonei DPI di
posizionamento, trattenuta, discesa, salita e di arresto caduta, incluse le attrezzature
di recupero collocate in prossimità al punto di accesso degli spazi confinati. Dovrà
inoltre essere dotato di eventuali altri tipi di DPI (ad esempio, per la protezione della
cute)”;
- utilizzo di attrezzature di lavoro adeguate alla specifica situazione e di attrezzature
speciali: “le attrezzature di lavoro dovranno essere selezionate riguardo alla
tipologia di intervento. In caso di potenziali atmosfere esplosive o infiammabili, è
necessario impiegare attrezzi in grado di non produrre scintille e avere lampade
opportunamente protette”;
- illuminazione: “in relazione alla tipologia dell’ambiente e alla tipologia di intervento
da effettuare, occorre provvedere la predisposizione di idonei sistemi o mezzi di
illuminazione. Anche in questo caso, dove possono essere presenti atmosfere
esplosive o infiammabili, è necessario impiegare attrezzi in grado di non produrre
scintille e disporre di lampade opportunamente protette”;
- sistema di comunicazione: “è necessario predisporre un adeguato sistema di
comunicazione tra il personale presente all’interno e all’esterno dell’ ambiente
confinato per consentire una rapida chiamata in caso di emergenza. Tutti i
messaggi devono poter essere comunicati facilmente e rapidamente.
Apparecchiature telefoniche e radio eventualmente utilizzate non dovrebbero
costituire causa di innesco dove c'è rischio di formazione di atmosfere esplosive”. Si
sottolinea che è sempre necessaria “la presenza di una persona all’esterno dello
spazio confinato che osservi e comunichi con i lavoratori presenti all’interno, in
modo da dare prontamente l’allarme in caso di emergenza e attivare le procedure
di soccorso”.
Sono poi riportate prescrizioni aggiuntive per lavori a caldo.
Si indica che i lavori a caldo, come saldatura, molatura, troncatura, uso di fiamme
libere, “non dovrebbero normalmente essere compiuti all’interno di luoghi confinati.
Quando questo non possa essere evitato, bisogna adottare misure di sicurezza
addizionali, quali:
- rimozione e bonifica di gas, liquidi, vapori e polveri prima dell’inizio di ogni lavoro;
- ventilazione meccanica dell’ambiente in modo da mantenere la concentrazione
della sostanza infiammabile al di sotto del limite inferiore di esplosione, con un
coefficiente di sicurezza adeguato (la letteratura tecnica suggerisce valori compresi
fra il 5 ed il 10 % del LEL), in funzione delle modalità di rilevazione delle misurazioni
adottate durante il lavoro;
- la concentrazione di ossigeno nell’ambiente non deve essere arricchita. Il
contenuto di ossigeno deve essere tra il 18 ed il 23%;
- i lavoratori devono essere dotati di dispositivo di respirazione;
- le attività devono essere compiute con procedure scritte e previo permesso e
autorizzazione”.
L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma poi sulle
procedure di lavoro, sull’emergenza e sui permessi di lavoro.
Segnaliamo, in conclusione, che il relatore indica che il “piano di emergenza e
soccorso dovrebbe contenere le indicazioni relative alle procedure di intervento,
agli equipaggiamenti da adottare, alla formazione, all’addestramento e alle
esercitazioni da effettuare da parte delle squadre di soccorso e dei lavoratori”.
“ L'individuazione degli spazi confinati nel settore delle piastrelle in ceramica, analisi delle principali
criticità”, a cura di Francesco Bergomi (Confindustria Ceramica), intervento al VI convegno
nazionale sulle attività negli spazi confinati “Confined Spaces Safety: something new?” (formato PDF,
202 kB).
Tiziano Menduto
Fonte: puntosicuro.it

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  • 1. News 32/SSL/2017 Lunedì, 07 Agosto 2017 Fgas: disposizioni in vigore dal 15 agosto 2017. Modificate le informazioni che devono fornire produttori, importatori ed esportatori. Il regolamento comunitario riguardante la gestione dei gas fluorurati ad effetto prevede l'obbligo di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità di gas gestite nell'anno precedente da parte di determinate categorie di produttori, importatori, esportatori o utilizzatori di questi gas. Con un regolamento di esecuzione sono state modificate le informazioni da fornire esclusivamente per via telematica tramite il sito https://bdr.eionet.europa.eu. Queste disposizioni saranno in vigore dal 15 agosto 2017 Queste modifiche intervengono sul Regolamento (UE) n.1191/2014, emanato in esecuzione dell’art.19 del Regolamento (UE) n.517/2014: • Per verificare il rispetto dell’obbligo d’invio della comunicazione, prima di svolgere le attività oggetto della comunicazione le imprese devono registrarsi sul sito web della comunicazione ( https://bdr.eionet.europa.eu); • Nella sezione 1 della comunicazione, riguardante i produttori di fgas, occorre ora indicare anche i quantitativi di idrofluorocarburi (HFC) prodotti per essere impiegati come materie prime nell’Unione o per usi interni all’Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal; • Nella sezione 2, importatori, a partire dal 2020 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese d’origine, salvo quando diversamente indicato. Inoltre i dati richiesti sono completamente modificati, in quanto ora viene richiesta una suddivisione dei quantitativi: importati nell’Unione e riesportati dopo essere stati caricati in prodotti o apparecchiature, HFC usati, riciclati o rigenerati, HFC vergini importati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini importati per usi esonerati dal protocollo di Montreal; • Nella sezione 3, esportatori, analogamente alla sezione 2 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese di destinazione, salvo quando diversamente indicato. Inoltre vengono ora richiesti i quantitativi di
  • 2. HFC usati, riciclati o rigenerati esportati, HFC vergini esportati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini esportati per usi esonerati dal protocollo di Montreal; • Nella sezione 4, riguardante produttori e importatori, è stata modificata la formula per il calcolo del quantitativo totale immesso fisicamente in commercio; • Nella sezione 12, riguardante gli importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento o pompe di calore caricate con HFC, è specificato che i quantitativi di gas caricati nelle apparecchiature importate riguarda gas immessi dalla dogana in libera pratica nell’Unione; • Infine viene eliminata la sezione 13, riguardante importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con HFC, se gli HFC sono stati contabilizzati nel sistema di quote tramite specifiche autorizzazioni. Ciò in quanto con l’istituzione del registro elettronico tramite il Regolamento (UE) n.879/2016, queste informazioni sono già note. Autore: Interpreta® REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1375 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra. Fonte: puntosicuro.it Call center, CRM software monitoraggio attività, Legge 300/1970, circolare INL. ROMA – CRM Customer Relationship Management, software monitoraggio attività. È stata pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro la circolare 4/2017 con chiarimenti per le aziende che svolgono attività di call center in merito all’installazione di strumenti infomartici dai quali potrebbe derivare un controllo a distanza dei lavoratori. Due gli argomenti affrontanti. Il primo interessa il sistema di gestione integrato e multicanale CRM (Customer Relationship Management) e la possibilità che questo possa essere considerato “strumento di lavoro” ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970. La circolare conclude che tale sistema, che viene installato per gestire anagrafica cliente e rapporti contrattuali in essere con il gestore, se utilizzato per il “mero accoppiamento fra la chiamata e l’anagrafica del cliente senza possibili ulteriori
  • 3. elaborazioni, lo stesso possa essere considerato uno strumento che serve al lavoratore per “rendere la prestazione lavorativa…” e si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’accordo sindacale, sia dal provvedimento autorizzativo previsti dalla legge”. Il secondo quesito riguarda alcuni software che consentono di monitorare in tempo “quasi reale” l’attività telefonica di ogni operatore oppure la produttività giornaliera, eliminando i margini spazio-temporali nei quali il lavoratore stesso possa essere certo di non essere monitorato. Nel caso di tali software l’Ispettorato ha espresso tale parere: “tali sistemi non solo non rientrano nella definizione di strumento utile a …rendere la prestazione lavorativa… ma non si ravvisano neanche quelle esigenze organizzative e produttive che giustificano il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell’Ispettorato del Lavoro”. Il controllo non è incidentale, ma prolungato, costante, indiscriminato e invasivo, non rispetta quanto previsto dall’articolo art. 4 della legge n. 300/1970, e non possono di conseguenza essere evidenziati i motivi per i quali tali dispositivi debbano essere indispensabili per lo svolgimento della mansione. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: INL circolare n.4/2017 Fonte: quotidianosicurezza.it Spazi confinati: la sicurezza nel settore delle piastrelle in ceramica. Un intervento si sofferma sugli spazi confinati nel settore delle piastrelle in ceramica. La normativa, le buone prassi, l’individuazione dei pericoli, le verifiche dei requisiti di sicurezza e le prescrizioni aggiuntive per i lavori a caldo. Modena, 1 Ago – Sono molti i settori lavorativi che presentano, in forme diverse ( vasche, silos, gallerie, cunicoli, …), spazi confinati e che hanno dunque la necessità di una ideona valutazione dei rischi, buone prassi e specifiche misure per tutelare la salute e la sicurezza degli operatori che in questi spazi su trovano a lavorare. Ci soffermiamo oggi, in particolare, sul comparto ceramica e sulla prevenzione dei rischi correlati agli spazi confinati. E lo facciamo attraverso un intervento al 6° convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati, dal titolo “ Confined Spaces Safety: something new?”, un evento organizzato nell’ambito del progetto “ A
  • 4. Modena la sicurezza sul lavoro in pratica” dal Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi C.R.I.S. e dall’ European Interdisciplinary Applied Research Center for Safety (Modena, 23 novembre 2016). L’intervento “ L'individuazione degli spazi confinati nel settore delle piastrelle in ceramica, analisi delle principali criticità”, a cura di Francesco Bergomi (Confindustria Ceramica), si sofferma sul comparto ceramico in cui vi sono ambienti che rientrano nelle definizioni indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 (ad esempio silos, vasche di stoccaggio, …). L’intervento, che riporta utili indicazioni sulla normativa di riferimento e sulle "buone prassi", ricorda quanto indicato nell’art. 66 del D.Lgs. n. 81/2008: Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. Segnala poi il contenuto dell’Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008 “Requisiti dei luoghi di lavoro” e della Circolare del Ministero del Lavoro n. 42 del 9 dicembre 2010 “Salute e sicurezza sul lavoro: lavori in ambienti sospetti d’ inquinamento” con le “indicazioni operative per contrastare il mancato controllo e assicurare la verifica analitica dell’atmosfera in ambiente confinato riconducibile a: - un’assente o carente valutazione dei rischi; - una mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione collettiva e individuale; - una carente formazione/informazione dei lavoratori; - una insufficiente gestione dell’emergenza”. Sono poi ricordate alcune linee guida e studi, i contributi delle associazioni di categoria e il “manuale illustrato per i lavori in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 177/2011”.
  • 5. Il relatore si sofferma poi sul “Manuale per la sicurezza in ceramica”, un documento che ha lo scopo di far conoscere a tutti gli operatori del comparto i pericoli e i rischi presenti sul luogo di lavoro, per generare comportamenti sicuri e favorire una maggiore consapevolezza durante il lavoro. Il relatore parte dall’individuazione dei pericoli e riporta alcune tabelle con note relative ad esempi di riduzione del rischio in relazione ad ambienti come silos, vasche, mulini, cunicoli e forni in varie fasi di lavoro (macinazione, smalteria, levigatura, depurazione acque, …). Riguardo poi alla valutazione del rischio, alla verifica dei requisiti di sicurezza e alla prevenzione si sofferma su diversi punti: - verifiche preventive al lavoro: “verifica dell’idoneità delle vie di accesso/uscita. Prima di accedere all’interno di ambienti confinati è opportuno controllare che le aperture di accesso abbiano dimensioni adeguate per permettere l’ingresso e l’uscita del lavoratore con tutto l’equipaggiamento e il recupero in condizioni di emergenza (verificare, inoltre, la necessità di ricavare altre aperture per agevolare le operazioni di soccorso); - ventilazione dell’ambiente: verificare se è possibile aumentare il numero di aperture e migliorare pertanto la ventilazione. La ventilazione meccanica può essere necessaria per assicurare una adeguata fornitura di aria fresca. Assicurarsi che non si possano sviluppare fumi da residui o simili, quando si eseguirà il lavoro”. Si sottolinea che è preferibile, in ogni caso, “l’allacciamento di una ventilazione artificiale, per migliorare la qualità dell’aria. Durante la valutazione tenere presente eventuali lavorazioni eseguite per le quali è necessario fornire aria in modo meccanico (p.e. all’interno di un mulino di macinazione durante lavori di saldatura). La portata dell’aria deve essere dimensionata considerando, in funzione della gravosità del lavoro svolto, che un soggetto adulto consuma da 20 a 50 l/h di ossigeno e ne produce altrettanto di anidride carbonica. Si consiglia di prevedere un minimo di 10 ricambi all’ora durante le fasi lavorative”; - verifica dell’aria contenuta nell’ambiente confinato: “se non è stato preventivamente avviato un sistema di ventilazione artificiale, occorre verificare che l’aria sia libera da agenti chimici asfissianti, tossici e infiammabili e che sia adatta alla respirazione, verificandone l’idoneità mediante un’apparecchiatura adeguatamente calibrata”; - utilizzo di altri DPI necessari: “quando la tipologia di lavoro o la modalità di
  • 6. accesso lo richiede, il lavoratore dovrà essere dotato di idonei DPI di posizionamento, trattenuta, discesa, salita e di arresto caduta, incluse le attrezzature di recupero collocate in prossimità al punto di accesso degli spazi confinati. Dovrà inoltre essere dotato di eventuali altri tipi di DPI (ad esempio, per la protezione della cute)”; - utilizzo di attrezzature di lavoro adeguate alla specifica situazione e di attrezzature speciali: “le attrezzature di lavoro dovranno essere selezionate riguardo alla tipologia di intervento. In caso di potenziali atmosfere esplosive o infiammabili, è necessario impiegare attrezzi in grado di non produrre scintille e avere lampade opportunamente protette”; - illuminazione: “in relazione alla tipologia dell’ambiente e alla tipologia di intervento da effettuare, occorre provvedere la predisposizione di idonei sistemi o mezzi di illuminazione. Anche in questo caso, dove possono essere presenti atmosfere esplosive o infiammabili, è necessario impiegare attrezzi in grado di non produrre scintille e disporre di lampade opportunamente protette”; - sistema di comunicazione: “è necessario predisporre un adeguato sistema di comunicazione tra il personale presente all’interno e all’esterno dell’ ambiente confinato per consentire una rapida chiamata in caso di emergenza. Tutti i messaggi devono poter essere comunicati facilmente e rapidamente. Apparecchiature telefoniche e radio eventualmente utilizzate non dovrebbero costituire causa di innesco dove c'è rischio di formazione di atmosfere esplosive”. Si sottolinea che è sempre necessaria “la presenza di una persona all’esterno dello spazio confinato che osservi e comunichi con i lavoratori presenti all’interno, in modo da dare prontamente l’allarme in caso di emergenza e attivare le procedure di soccorso”. Sono poi riportate prescrizioni aggiuntive per lavori a caldo. Si indica che i lavori a caldo, come saldatura, molatura, troncatura, uso di fiamme libere, “non dovrebbero normalmente essere compiuti all’interno di luoghi confinati. Quando questo non possa essere evitato, bisogna adottare misure di sicurezza addizionali, quali: - rimozione e bonifica di gas, liquidi, vapori e polveri prima dell’inizio di ogni lavoro; - ventilazione meccanica dell’ambiente in modo da mantenere la concentrazione della sostanza infiammabile al di sotto del limite inferiore di esplosione, con un coefficiente di sicurezza adeguato (la letteratura tecnica suggerisce valori compresi fra il 5 ed il 10 % del LEL), in funzione delle modalità di rilevazione delle misurazioni
  • 7. adottate durante il lavoro; - la concentrazione di ossigeno nell’ambiente non deve essere arricchita. Il contenuto di ossigeno deve essere tra il 18 ed il 23%; - i lavoratori devono essere dotati di dispositivo di respirazione; - le attività devono essere compiute con procedure scritte e previo permesso e autorizzazione”. L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma poi sulle procedure di lavoro, sull’emergenza e sui permessi di lavoro. Segnaliamo, in conclusione, che il relatore indica che il “piano di emergenza e soccorso dovrebbe contenere le indicazioni relative alle procedure di intervento, agli equipaggiamenti da adottare, alla formazione, all’addestramento e alle esercitazioni da effettuare da parte delle squadre di soccorso e dei lavoratori”. “ L'individuazione degli spazi confinati nel settore delle piastrelle in ceramica, analisi delle principali criticità”, a cura di Francesco Bergomi (Confindustria Ceramica), intervento al VI convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati “Confined Spaces Safety: something new?” (formato PDF, 202 kB). Tiziano Menduto Fonte: puntosicuro.it