SEGRETO PROFESSIONALE
IL SEGRETO PROFESSIONALE È L’OBBLIGO A NON RIVELARE LE
INFORMAZIONI AVENTI NATURA DI SEGRETO APPRESE
ALL’INTERNO DEL RAPPORTO FIDUCIARIO CREATOSI IN RAGIONE
DELLA PROFESSIONE.
Ha un fondamento:
etico legato al rispetto della persona;
deontologico sancito come norma di comportamento professionale sancito
nei Codici deontologici delle singole figure professionali;
giuridico sancito dall’art. 622 del c.p. e dal D. Lgs. 196/2003 sulla privacy .
IL SEGRETO PROFESSIONALE E LA
RISERVATEZZA
IL SEGRETO PROFESSIONALE OBBLIGA A NON RILEVARE TUTTO CIÒ CHE
VIENE RILEVATO O DI CUI SI VIENE A CONOSCENZA.
LA PRIVACY OBBLIGA, OLTRE A NON RIVELARE IL SEGRETO, ANCHE A
PROTEGGERE TUTTO QUELLO CHE SI VIENE A SAPERE AL RIGUARDO
DELL’INTERESSATO PER TUTELARE I SUOI DIRITTI, LE SUE LIBERTÀ
FONDAMENTALI, LA SUA DIGNITÀ INDIVIDUALE E PER L’INTERESSE DELLA
COLLETTIVITÀ
DIFFERENZE SOTTO IL PROFILO DEONTOLOGICO:
IL SEGRETO PROFESSIONALE È STRUMENTO FUNZIONALE ALLA
PROFESSIONE CHE GARANTISCE IL CORRETTO ESERCIZIO DELLA STESSA
CON PARITETICI VANTAGGI PER L’UTENTE.
LA PRIVACY È UN PATTO DI RISPETTO DELL’AUTONOMIA DELL’UTENTE
CHE LIBERAMENTE PUÒ DISPORRE NON SOLO DEL SUO CORPO MA ANCHE
DEI DATI CHE LO RIGUARDANO.
IL SEGRETO PROFESSIONALE E IL SEGRETO
D’UFFICIO
Il segreto professionale riguarda in linea
generale un professionista che in ragione
della sua attività viene a conoscenza di
una notizia
Art. 622 c.p.
Rivelazione di segreto
professionale.
Chiunque, avendo notizia, per
ragione del proprio stato o ufficio, o
della propria professione o arte, di un
segreto, lo rivela, senza giusta causa,
ovvero lo impiega a proprio o altrui
profitto, è punito, se dal fatto può
derivare nocumento, con la reclusione
fino ad un anno o con la multa da lire
sessantamila a un milione.
Il delitto è punibile a querela
della persona offesa
Il segreto d’ufficio riguarda in linea
generale una persona che svolgendo
un’attività in un ufficio (che può non
essere direttamente correlata alla
professione) viene a conoscenza di una
notizia specifica dell’ufficio.
Art. 326.
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio, che, violando i
doveri inerenti alle funzioni o al servizio,
o comunque abusando della sua qualità,
rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi
modo la conoscenza, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni

Privacy e segreto professionale

  • 1.
    SEGRETO PROFESSIONALE IL SEGRETOPROFESSIONALE È L’OBBLIGO A NON RIVELARE LE INFORMAZIONI AVENTI NATURA DI SEGRETO APPRESE ALL’INTERNO DEL RAPPORTO FIDUCIARIO CREATOSI IN RAGIONE DELLA PROFESSIONE. Ha un fondamento: etico legato al rispetto della persona; deontologico sancito come norma di comportamento professionale sancito nei Codici deontologici delle singole figure professionali; giuridico sancito dall’art. 622 del c.p. e dal D. Lgs. 196/2003 sulla privacy .
  • 2.
    IL SEGRETO PROFESSIONALEE LA RISERVATEZZA IL SEGRETO PROFESSIONALE OBBLIGA A NON RILEVARE TUTTO CIÒ CHE VIENE RILEVATO O DI CUI SI VIENE A CONOSCENZA. LA PRIVACY OBBLIGA, OLTRE A NON RIVELARE IL SEGRETO, ANCHE A PROTEGGERE TUTTO QUELLO CHE SI VIENE A SAPERE AL RIGUARDO DELL’INTERESSATO PER TUTELARE I SUOI DIRITTI, LE SUE LIBERTÀ FONDAMENTALI, LA SUA DIGNITÀ INDIVIDUALE E PER L’INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ DIFFERENZE SOTTO IL PROFILO DEONTOLOGICO: IL SEGRETO PROFESSIONALE È STRUMENTO FUNZIONALE ALLA PROFESSIONE CHE GARANTISCE IL CORRETTO ESERCIZIO DELLA STESSA CON PARITETICI VANTAGGI PER L’UTENTE. LA PRIVACY È UN PATTO DI RISPETTO DELL’AUTONOMIA DELL’UTENTE CHE LIBERAMENTE PUÒ DISPORRE NON SOLO DEL SUO CORPO MA ANCHE DEI DATI CHE LO RIGUARDANO.
  • 3.
    IL SEGRETO PROFESSIONALEE IL SEGRETO D’UFFICIO Il segreto professionale riguarda in linea generale un professionista che in ragione della sua attività viene a conoscenza di una notizia Art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa Il segreto d’ufficio riguarda in linea generale una persona che svolgendo un’attività in un ufficio (che può non essere direttamente correlata alla professione) viene a conoscenza di una notizia specifica dell’ufficio. Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni