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Il trattamento dei dati personali nel settore
Sanità fra accesso, trasparenza e riservatezza
(GDPR e Garante privacy)
Lezione 11
A cura di
dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638
Lezione 11
Direttiva 95/46/CE
Direttiva 2002/58/CE
Direttiva 2009/136/CE
Legge 675/1996
Dlgs 196/2003
Codice della
Privacy
Regolamento 2016/679/UE
GDPR
Direttiva 2016/680/UE Dlgs 101/2018
Lezione 11
Dlgs 196/2003
Codice della Privacy
Regolamento 2016/679/UE
GDPR
Linee guida
dell’EDPB
Provvedimenti del
Garante Privacy
Lezione 11
Titolare Con-titolare
Autorizzati
Autorizzati
Autorizzati
Autorizzati
Responsabili
Responsabili
Responsabili
D.P.O.
Lezione 11
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)
Lezione 11
GDPR (art. 4)
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale;
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione;
Lezione 11
GDPR (art. 4)
«pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non
possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive,
a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a
misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una
persona fisica identificata o identificabile;
«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente
nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona
fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la
situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
Lezione 11
GDPR (art. 4)
«dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una
persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta
persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona
fisica in questione;
«dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o
confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
«dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona
fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative
al suo stato di salute;
Lezione 11
GDPR (art. 4)
«violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in
modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
Lezione 11
GDPR (art. 4)
«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di
dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
«destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che
riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche
che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine
conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il
trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in
materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
Lezione 11
GDPR (art. 4)
«terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia
l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al
trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
«impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che
eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che
esercitano regolarmente un'attività economica;
«autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi
dell'articolo 51;
Lezione 11
GDPR (art. 5) - Principi applicabili al trattamento di dati
personali
1. I dati personali sono:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità,
correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo
che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è,
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali
(«limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («esattezza»);
Lezione 11
GDPR (art. 5) - Principi applicabili al trattamento di dati
personali
…..
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono
essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e
organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà
dell'interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di
comprovarlo («responsabilizzazione»).
Lezione 11
GDPR (art. 6) - Liceità del trattamento
1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra
persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se
l'interessato è un minore.
Lezione 11
GDPR (art. 7) - Condizioni per il consenso
1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di
dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda
anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle
altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e
chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento
è vincolante.
3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di
esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa
facilità con cui è accordato.
4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione
l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia
condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario
all'esecuzione di tale contratto.
Lezione 11
Particolari categorie
di dati (Art. 9)
Dati comuni
Dati giudiziari
(Art. 10)
Lezione 11
GDPR (art. 9) - Trattamento di categorie particolari di dati
personali
1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: …...
Lezione 11
GDPR (art. 10) - Trattamento dei dati personali relativi a
condanne penali e reati
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure
di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo
dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un
eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il
controllo dell'autorità pubblica.
Lezione 11
Lezione 11
Informazioni ed informative
Registro dei
trattamenti
Consenso
Valutazione d’impatto (DPIA)
“Nomina” dei Responsabili
“Nomina” del DPO
Violazione dei dati (Data breach)
Lezione 11
GDPR (art. 12) - Informazioni, comunicazioni e modalità
trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato
1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le
informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e
all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente
accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni
destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri
mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni
possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità
dell'interessato.
Lezione 11
GDPR (art. 13) - Informazioni da fornire qualora i dati
personali siano raccolti presso l'interessato
1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce
all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del
trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal
titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo
o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della
Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo
comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali
dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
Lezione 11
Lezione 11
GDPR (art. 15) - Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e
alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non
siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Lezione 11
Accesso ai documenti amministrativi
- Accesso infraprocedimentale (art. 10)
- Accesso ai documenti (artt. 22 e ss.)
Accesso civico
- Ordinario (art. 5 comma 1 Dlgs 33/2013)
- generalizzato (art. 5 comma 2 Dlgs 33/2013)
Accesso privacy
- GDPR (art. 15 regolamento UE 2016/679)
Lezione 11
Altri diritti (GDPR)
Richiesta di maggiori informazioni (art. 5)
Diritto di accesso (art. 15)
Diritto di rettifica (art. 16)
Diritto di cancellazione (diritto all´oblio) (art.17)
Diritto di limitazione del trattamento (art. 18)
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
Diritto di mandato a terzi (art. 80)
Diritto al risarcimento (art. 82)
Diritto all'informazione per data breach (art. 33)
Diritto al contatto con il DPO (art. 26)
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77)
Lezione 11
GDPR (art. 24) - Responsabilità del titolare del trattamento
1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e
gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di
determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in
atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo
efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le
necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli
interessati.
2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che
siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del
trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il
periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per
impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone
fisiche senza l'intervento della persona fisica.
Lezione 11
Lezione 11
Lezione 11
Lezione 11
GDPR (art. 26) - Contitolari del trattamento
1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i
mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo
trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito
all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo
all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle
informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive
responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del
trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli
interessati.
Lezione 11
GDPR (art. 28) - Responsabile del trattamento
1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento,
quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell'interessato.
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa
autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di
autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del
trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri
responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a
tali modifiche.
Lezione 11
GDPR (art. 29) - Trattamento sotto l'autorità del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto
quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può
trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento,
salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.
Lezione 11
GDPR (art. 30) - Registri delle attività di trattamento
1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro
delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene
tutte le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e,
ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del
trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una
descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di
paesi terzi od organizzazioni internazionali; e) ove applicabile, i trasferimenti di dati
personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa
l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di
cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; f) ove
possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; g) ove
possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui
all'articolo 32, paragrafo 1.
Lezione 11
GDPR (art. 30) - Registri delle attività di trattamento
2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un
registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare
del trattamento, contenente: ….
Lezione 11
Lezione 11
Registro dei
trattamenti
Edilizia e territorioServizi socialiServizi demografici
SUAP e commercio
Appalti e contratti
Risorse umanePolizia localeServizi scolastici
Altri servizi
Segreteria generale
Lezione 11
Registro dei
trattamenti
Censimento
(accountability)
Valutazione
d’impatto
Informativa
Data breach
Lezione 11
GDPR (art. 32) - Sicurezza del trattamento
1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del
caso:
……
4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca
sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in
tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati
membri.
Lezione 11
GDPR (art. 33) - Notifica di una violazione dei dati personali
all'autorità di controllo
1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione
all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove
possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile
che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi
del ritardo.
2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo
dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
..
5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le
circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale
documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.
Lezione 11
GDPR (art. 34) - Comunicazione di una violazione dei dati
personali all'interessato
1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per
i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione
all'interessato senza ingiustificato ritardo.
….
3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta
una delle seguenti condizioni: …
4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la
violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la
probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o
può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.
Lezione 11
Lezione 11
GDPR (art. 35) - Valutazione d'impatto sulla protezione dei
dati
1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie,
considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento
effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti
previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un
insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.
2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione
dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato
uno.
Lezione 11
Lezione 11
GDPR (art. 36) - Consultazione preventiva
1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di
controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35
indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate
dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.
…
5. Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del
trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in
relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di
questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla
protezione sociale e alla sanità pubblica.
Lezione 11
GDPR (art. 37) - Designazione del responsabile della
protezione dei dati
1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente
un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:
a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico,
eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità,
richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
oppure
c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di
cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.
Lezione 11
GDPR (art. 37) - Compiti del responsabile della protezione dei
dati
1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti: a) informare
e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento
nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; b)
sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione
delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai
trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo
35; d) cooperare con l'autorità di controllo; e e) fungere da punto di contatto per l'autorità di
controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui
all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Lezione 11
Articolo 40 - Codici di condotta
Articolo 42 - Certificazione
CAPO V - Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali
CAPO VI - Autorità di controllo indipendenti
CAPO VIII - Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
Lezione 11
Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei
dati personali"
Lezione 11
Segnalazione (art. 144)
- chiunque (anche anonimo)
- Garante può valutare (o meno)
- scritto/orale
- nessun termine
- anche d’ufficio
- poteri art. 58 GDPR
Lezione 11
Reclamo (artt. 140-bis, 141, 142)
- “interessato” (soggetto qualificato)
- documentato
- scritto e sottoscritto
- 3 mesi (stato di avanzamento)
- 9 mesi (decisione)
- ricorribile
Lezione 11
Art. 2-decies
I dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali non possono essere
utilizzati,
salvo articolo 160- bis [processo].
Lezione 11
Art. 2-terdecies
3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al
comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica,
libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio soltanto di alcuni
dei diritti di cui al predetto comma.
4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il
divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il divieto non puo' produrre effetti pregiudizievoli per
l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla
morte dell'interessato nonche' del diritto di difendere in giudizio i propri
interessi.
Lezione 11
Sanzioni amministrative
Indagine - accertamenti - verifiche
Avvio del procedimento
30 giorni per scritti difensivi e/o audizione
Ordinanza ingiunzione con criteri art. 83
Pagamento in misura ridotta (50%)
30 giorni per ricorso
Regolamento del Garante per la procedura
Rinvio a L. 689/1981 (articoli 1-9, 18-22, 24-28)
Fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato
mondiale totale annuo dell'esercizio precedente
Lezione 11
Illeciti penali
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
Art. 167- bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali
oggetto di trattamento su larga scala)
Art. 167- ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di
trattamento su larga scala)
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione
dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante)
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza
e indagini sulle opinioni dei lavoratori)
Lezione 11
PRIVACY E SANITA’
Lezione 11
GDPR (art. 9) - Trattamento di categorie particolari di dati
personali
… 3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di
cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di
un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto
dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali
competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza
conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite
dagli organismi nazionali competenti.
Lezione 11
I soggetti che per legge possono trattare dati sanitari sono:
- esercenti una professione sanitaria;
- organismi sanitari pubblici.
Gli esercenti una professione sanitaria, in base alle leggi vigenti (l. 24/2017), sono:
- farmacista ex d.lgs. 258/1991;
- medico chirurgo ex d.lgs. 368/1999;
- odontoiatra ex l.409/1985;
- veterinario ex l. 750/1984;
- psicologo ex l. 56/1989;
- infermiere ex l. 905/1980;
- ostetrico ex l. 296/1985;
- infermiere pediatrico ex d.l. 70/1997;
- esercente professioni sanitarie riabilitative.
Sono esclusi l'operatore di interesse sanitario (l. 403/1971 e l. 43/2006) e arti ausiliari delle
professioni sanitarie (massaggiatore, ottico, odontotecnico, puericultrice); ciò in quanto si tratta
di persone che svolgono un’attività che ha rilevanza sanitaria, oppure di affiancamento, ma non
costituiscono esse stesse attività sanitarie.
Lezione 11
Fascicolo sanitario elettronico
Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE, previsto dall'art. 12 DL 179/2012) è uno strumento
informatico che riunisce i dati e i documenti (digitali o digitalizzati) di tipo sanitario e
sociosanitario, relativi all'assistito. La sua funzione è di condividere tali dati, e quindi la
storia clinica del paziente, tra vari medici o organismi sanitari.
Il fascicolo viene, quindi, aggiornato dalle strutture sanitarie e dai medici. Al FSE possono
accedere, oltre al paziente (con modalità sicure, es. smart card), i medici e il personale
sanitario autorizzato. Non possono accedere terzi, quali periti assicurativi o datori di lavoro.
…. Il consenso alla formazione del FSE ovviamente è del tutto distinto dalle cure, nel senso
che il mancato consenso alla costituzione del FSE, oppure semplicemente all'inserimento di
alcuni dati nel fascicolo, non può precludere la possibilità di usufruire delle cure.
Il consenso può essere sempre revocato, e il paziente ha il diritto di oscurare alcuni dati
specifici dal FSE.
https://www.garanteprivacy.it/faq/fascicolo-sanitario
Lezione 11
Consenso informato
Il consenso informato non trae origine dal GDPR e dai due elementi appena considerati ma
è regolato dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 che all’art. 1 c.3 recita: “Ogni persona ha il
diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo,
aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi
degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili
alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e
dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di
ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di
riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia
alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica
e nel fascicolo sanitario elettronico.”
Lezione 11
Consenso informato
Il consenso informato non trae origine dal GDPR e dai due elementi appena considerati ma
è regolato dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 che all’art. 1 c.3 recita: “Ogni persona ha il
diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo,
aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi
degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili
alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e
dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di
ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di
riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia
alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica
e nel fascicolo sanitario elettronico.”
Lezione 11
Lezione 11
SPUNTI ED
APPROFONDIMENTI
Lezione 11
Lezione 11
Lezione 11
Lezione 11
Preparazione alle prove d’esame: preselettiva,
quiz, prova pratica ed orale (analisi di casi
concreti)
Lezione 12
A cura di
dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638

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Lezione n. 11 (2 ore) - Il trattamento dei dati personali nel settore Sanità fra accesso, trasparenza e riservatezza (GDPR e Garante privacy)

  • 1. Il trattamento dei dati personali nel settore Sanità fra accesso, trasparenza e riservatezza (GDPR e Garante privacy) Lezione 11 A cura di dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638
  • 2. Lezione 11 Direttiva 95/46/CE Direttiva 2002/58/CE Direttiva 2009/136/CE Legge 675/1996 Dlgs 196/2003 Codice della Privacy Regolamento 2016/679/UE GDPR Direttiva 2016/680/UE Dlgs 101/2018
  • 3. Lezione 11 Dlgs 196/2003 Codice della Privacy Regolamento 2016/679/UE GDPR Linee guida dell’EDPB Provvedimenti del Garante Privacy
  • 5. Lezione 11 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
  • 6. Lezione 11 GDPR (art. 4) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
  • 7. Lezione 11 GDPR (art. 4) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
  • 8. Lezione 11 GDPR (art. 4) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
  • 9. Lezione 11 GDPR (art. 4) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
  • 10. Lezione 11 GDPR (art. 4) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
  • 11. Lezione 11 GDPR (art. 4) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica; «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;
  • 12. Lezione 11 GDPR (art. 5) - Principi applicabili al trattamento di dati personali 1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
  • 13. Lezione 11 GDPR (art. 5) - Principi applicabili al trattamento di dati personali ….. e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»); f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).
  • 14. Lezione 11 GDPR (art. 6) - Liceità del trattamento 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
  • 15. Lezione 11 GDPR (art. 7) - Condizioni per il consenso 1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante. 3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. 4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.
  • 16. Lezione 11 Particolari categorie di dati (Art. 9) Dati comuni Dati giudiziari (Art. 10)
  • 17. Lezione 11 GDPR (art. 9) - Trattamento di categorie particolari di dati personali 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: …...
  • 18. Lezione 11 GDPR (art. 10) - Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.
  • 20. Lezione 11 Informazioni ed informative Registro dei trattamenti Consenso Valutazione d’impatto (DPIA) “Nomina” dei Responsabili “Nomina” del DPO Violazione dei dati (Data breach)
  • 21. Lezione 11 GDPR (art. 12) - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato 1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.
  • 22. Lezione 11 GDPR (art. 13) - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato 1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
  • 24. Lezione 11 GDPR (art. 15) - Diritto di accesso dell'interessato 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
  • 25. Lezione 11 Accesso ai documenti amministrativi - Accesso infraprocedimentale (art. 10) - Accesso ai documenti (artt. 22 e ss.) Accesso civico - Ordinario (art. 5 comma 1 Dlgs 33/2013) - generalizzato (art. 5 comma 2 Dlgs 33/2013) Accesso privacy - GDPR (art. 15 regolamento UE 2016/679)
  • 26. Lezione 11 Altri diritti (GDPR) Richiesta di maggiori informazioni (art. 5) Diritto di accesso (art. 15) Diritto di rettifica (art. 16) Diritto di cancellazione (diritto all´oblio) (art.17) Diritto di limitazione del trattamento (art. 18) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20) Diritto di mandato a terzi (art. 80) Diritto al risarcimento (art. 82) Diritto all'informazione per data breach (art. 33) Diritto al contatto con il DPO (art. 26) Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77)
  • 27. Lezione 11 GDPR (art. 24) - Responsabilità del titolare del trattamento 1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati. 2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.
  • 31. Lezione 11 GDPR (art. 26) - Contitolari del trattamento 1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.
  • 32. Lezione 11 GDPR (art. 28) - Responsabile del trattamento 1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. 2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
  • 33. Lezione 11 GDPR (art. 29) - Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.
  • 34. Lezione 11 GDPR (art. 30) - Registri delle attività di trattamento 1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
  • 35. Lezione 11 GDPR (art. 30) - Registri delle attività di trattamento 2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente: ….
  • 37. Lezione 11 Registro dei trattamenti Edilizia e territorioServizi socialiServizi demografici SUAP e commercio Appalti e contratti Risorse umanePolizia localeServizi scolastici Altri servizi Segreteria generale
  • 39. Lezione 11 GDPR (art. 32) - Sicurezza del trattamento 1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: …… 4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.
  • 40. Lezione 11 GDPR (art. 33) - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo 1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. 2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. .. 5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.
  • 41. Lezione 11 GDPR (art. 34) - Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato 1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo. …. 3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: … 4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.
  • 43. Lezione 11 GDPR (art. 35) - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi. 2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.
  • 45. Lezione 11 GDPR (art. 36) - Consultazione preventiva 1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio. … 5. Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica.
  • 46. Lezione 11 GDPR (art. 37) - Designazione del responsabile della protezione dei dati 1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.
  • 47. Lezione 11 GDPR (art. 37) - Compiti del responsabile della protezione dei dati 1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti: a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; d) cooperare con l'autorità di controllo; e e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
  • 48. Lezione 11 Articolo 40 - Codici di condotta Articolo 42 - Certificazione CAPO V - Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali CAPO VI - Autorità di controllo indipendenti CAPO VIII - Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
  • 49. Lezione 11 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
  • 50. Lezione 11 Segnalazione (art. 144) - chiunque (anche anonimo) - Garante può valutare (o meno) - scritto/orale - nessun termine - anche d’ufficio - poteri art. 58 GDPR
  • 51. Lezione 11 Reclamo (artt. 140-bis, 141, 142) - “interessato” (soggetto qualificato) - documentato - scritto e sottoscritto - 3 mesi (stato di avanzamento) - 9 mesi (decisione) - ricorribile
  • 52. Lezione 11 Art. 2-decies I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo articolo 160- bis [processo].
  • 53. Lezione 11 Art. 2-terdecies 3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. 4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 5. In ogni caso, il divieto non puo' produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonche' del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
  • 54. Lezione 11 Sanzioni amministrative Indagine - accertamenti - verifiche Avvio del procedimento 30 giorni per scritti difensivi e/o audizione Ordinanza ingiunzione con criteri art. 83 Pagamento in misura ridotta (50%) 30 giorni per ricorso Regolamento del Garante per la procedura Rinvio a L. 689/1981 (articoli 1-9, 18-22, 24-28) Fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente
  • 55. Lezione 11 Illeciti penali Art. 167 (Trattamento illecito di dati) Art. 167- bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala) Art. 167- ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala) Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante) Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante) Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori)
  • 56. Lezione 11 PRIVACY E SANITA’
  • 57. Lezione 11 GDPR (art. 9) - Trattamento di categorie particolari di dati personali … 3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
  • 58. Lezione 11 I soggetti che per legge possono trattare dati sanitari sono: - esercenti una professione sanitaria; - organismi sanitari pubblici. Gli esercenti una professione sanitaria, in base alle leggi vigenti (l. 24/2017), sono: - farmacista ex d.lgs. 258/1991; - medico chirurgo ex d.lgs. 368/1999; - odontoiatra ex l.409/1985; - veterinario ex l. 750/1984; - psicologo ex l. 56/1989; - infermiere ex l. 905/1980; - ostetrico ex l. 296/1985; - infermiere pediatrico ex d.l. 70/1997; - esercente professioni sanitarie riabilitative. Sono esclusi l'operatore di interesse sanitario (l. 403/1971 e l. 43/2006) e arti ausiliari delle professioni sanitarie (massaggiatore, ottico, odontotecnico, puericultrice); ciò in quanto si tratta di persone che svolgono un’attività che ha rilevanza sanitaria, oppure di affiancamento, ma non costituiscono esse stesse attività sanitarie.
  • 59. Lezione 11 Fascicolo sanitario elettronico Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE, previsto dall'art. 12 DL 179/2012) è uno strumento informatico che riunisce i dati e i documenti (digitali o digitalizzati) di tipo sanitario e sociosanitario, relativi all'assistito. La sua funzione è di condividere tali dati, e quindi la storia clinica del paziente, tra vari medici o organismi sanitari. Il fascicolo viene, quindi, aggiornato dalle strutture sanitarie e dai medici. Al FSE possono accedere, oltre al paziente (con modalità sicure, es. smart card), i medici e il personale sanitario autorizzato. Non possono accedere terzi, quali periti assicurativi o datori di lavoro. …. Il consenso alla formazione del FSE ovviamente è del tutto distinto dalle cure, nel senso che il mancato consenso alla costituzione del FSE, oppure semplicemente all'inserimento di alcuni dati nel fascicolo, non può precludere la possibilità di usufruire delle cure. Il consenso può essere sempre revocato, e il paziente ha il diritto di oscurare alcuni dati specifici dal FSE. https://www.garanteprivacy.it/faq/fascicolo-sanitario
  • 60. Lezione 11 Consenso informato Il consenso informato non trae origine dal GDPR e dai due elementi appena considerati ma è regolato dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 che all’art. 1 c.3 recita: “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.”
  • 61. Lezione 11 Consenso informato Il consenso informato non trae origine dal GDPR e dai due elementi appena considerati ma è regolato dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 che all’art. 1 c.3 recita: “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.”
  • 68. Preparazione alle prove d’esame: preselettiva, quiz, prova pratica ed orale (analisi di casi concreti) Lezione 12 A cura di dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638