Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA), trattative dirette, RdO, Convenzioni ed accordi quadro
1. I mercati elettronici della PA (MEPA): gli
ordini di acquisto, trattative dirette, RDO,
convenzioni e accordi quadro
Relatore: dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638
Corso “Appalti nella PA” - Lezione n. 10
2. Lezione n. 10
Per informazioni sul corso: https://drive.google.com/file/d/1waMEO7nRxnqYuZll1WleGnkNXfNa7tIP/view
5. Dlgs 82/2005 (CAD)
Art. 40. Formazione di documenti informatici.
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi,
elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le
Linee guida
Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico.
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza,
esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 12 e 64-bis.
6. Dlgs 82/2005 (CAD)
Art. 1. Definizioni.
i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a
quello del documento analogico da cui è tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico
avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto
identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori
binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione,
sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento
originario;
11. Dlgs 82/2005 (CAD)
Art. 1. Definizioni.
n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata
o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio
2014 n. 910 …. "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;»;
p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave
privata a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici;
12. Dlgs 82/2005 (CAD)
Art. 1. Definizioni.
u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi
attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo
le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta
consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di
interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e
l'erogazione di servizi;
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all'interazione tra i
sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni,
dei processi e procedimenti amministrativi;
18. Schema
fino a 40.000
(affidamento diretto)Fino a 5.000
40.000 - 150.000 (lavori)
150.000 - 350.000 (lavori)
350.000 - 1.000.000 (lavori)
1.000.000 - 5.548.000 (lavori)
40.000 - 221.000
(servizi e forniture)
40.000 - 750.000
(sociale e allegato IX)
Fino a 1.000
Fino a 5.000
Fino a 1.000
Lavori Servizi Forniture
19. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
«strumenti di acquisto»: strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del
confronto competitivo
1) le convenzioni quadro;
2) gli accordi quadro;
3) il mercato elettronico
«strumenti di negoziazione»: strumenti di acquisizione che richiedono apertura del
confronto competitivo:
1) gli accordi quadro
2) il sistema dinamico di acquisizione
3) il mercato elettronico
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza
20. Gli strumenti del Codice
Strumenti di
acquisto
Strumenti di
negoziazione
25. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Stazione
appaltante
Operatore
economico
Punto ordinante
Punto istruttore
Gestione procedure
Registrazione
Abilitazione
Gestione procedure
26. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
M.E.P.A.
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
S.D.A.P.A.
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione
Accordi Quadro
Convenzioni Quadro
Contratti Quadro
65. Diritto e diritti
L. 241/1990
Codice civile
Diritto
Amministrativo
Diritto
Civile
Dlgs 165/2001
Dlgs 82/2005
Dlgs 267/2000
66. Codice dell'amministrazione digitale
Art. 43. Conservazione ed esibizione dei documenti.
1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di
legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da
garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.
1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni
momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi
on-line accessibili previa identificazione con l'identità' digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i
servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.
67. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
68. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi
comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
aaaa) «sistema dinamico di acquisizione» [SDAPA], un processo di acquisizione interamente
elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato
soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia
operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;
bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti
telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle
offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro
classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
69. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione,
compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la
trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione
circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e
servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono
inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazione elettronica;
70. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i
servizi)
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di
formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche
avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione
dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli
operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali
metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38.
71. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della
programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel
rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto
dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di
riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza
attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti
elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
72. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
36. (Contratti sotto soglia)
6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e
delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni.
6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui
al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli
operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti
responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici
per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui
all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati
elettronici.
73. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)
7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per
l’aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
74. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione)
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle
stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici.
75. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al
presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto
disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare
per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono
comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso
degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le
stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura
di presentazione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici
richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non
sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
...
76. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non
possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono
protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere
scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può
essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione
della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di
natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter
essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono
generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione
mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6.
77. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere
non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalità alternative di accesso. Sono adeguate modalità
alternative di accesso quelle che:
a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e
dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data
di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica
l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non
hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato
accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto
utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria fornite
gratuitamente online;
c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
78. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione
elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le
seguenti regole:
a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche
per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e
la datazione;
b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione
elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti. Il livello è
proporzionato ai rischi connessi;
c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie
firme elettroniche avanzate, come definite nel Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su
un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di
certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE,
create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:.....
79. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
SEZIONE II - TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI
Art. 54. (Accordi quadro)
Art. 55. (Sistemi dinamici di acquisizione)
Art. 56. (Aste elettroniche)
Art. 57. (Cataloghi elettronici)
Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)
80. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)
1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto
dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni
appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di
accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto
dell'appalto, come definito dai documenti di gara.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita
con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta
elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56.
4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che
partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e
password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.
81. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)
5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun
concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.
7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.
8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini
della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità,
conformemente agli standard europei.
10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per
garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.
82. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 74. (Disponibilità elettronica dei documenti di gara)
1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai
documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70 e
72 o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare
interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
2. Se non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati
documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni
aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i medesimi
documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al
comma 4. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei
casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5.
83. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 75. (Inviti ai candidati)
2. Gli inviti …. menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via
elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV. Se tali
documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell'articolo 74 e non
sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato
digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici
selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli
altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della
prestazione richiesta.
84. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 76. (Informazione dei candidati e degli offerenti)
5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni:
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati
[rectius: a tutti gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono
in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di
invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i
candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento
analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di
scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.
85. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 79. (Fissazione di termini)
5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a
disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di
negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale
da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari
provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo
30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo
necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata
proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo
periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta
la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato
l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la
tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i
documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la
stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano
malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGI ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.
86. Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 85. (Documento di gara unico europeo)
1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni
appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di
formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in
forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova
documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si
conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
87. Giurisprudenza
T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 16/09/2019, n. 373
E' illegittima l'esclusione dalla partecipazione ad un concorso quale conseguenza alle gravi
imprecisioni del sistema informatizzato di acquisizione delle domande di partecipazione alla
procedura concorsuale, le quali avrebbero permesso di completare la procedura benché non
fosse stata correttamente caricata la domanda stampata, sottoscritta e scansionata, salvo poi
comunicare inspiegabilmente il rituale perfezionamento dell'iscrizione, attestando l'avvenuta
produzione della domanda debitamente sottoscritta, così da precostituire una situazione di
affidamento in merito alla rituale conclusione delle operazioni previste dal bando.
88. Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/07/2019, n. 19434 (rv. 654622-01)
E' ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con firma
digitale e non con sottoscrizione autografa allorchè l'originario ricorso, in formato analogico, e la
procura che ad esso accede (quest'ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati
e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea
degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute
di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all'attestazione di
conformità sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono difatti al ricorso
depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l'assenza
di sottoscrizione autografa dell'originario cartaceo e risultando la provenienza dal difensore
munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma
digitale apposta al documento notificato per via telematica. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO
CATANIA, 12/10/2017)
89. Giurisprudenza
T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 02/07/2019, n. 8605
Il servizio di marcatura temporale può essere utilizzato anche su files non firmati digitalmente,
parimenti garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida. La marca
temporale attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato e
solo la firma digitale è idonea al diverso ed ulteriore scopo di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico (art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 82 del
2005), così che è palese la diversità delle funzioni attribuite a ciascuna di esse. Ne consegue che
la mancata apposizione sul documento informatico costituente l'offerta economica della firma
digitale, bensì della sola marcatura temporale, consente di attribuire certezza legale solo quanto a
data e ora della relativa formazione, ma non anche a proposito della relativa provenienza ed
integrità. In altre parole, va escluso chi presenti una offerta economica priva di sottoscrizione.
90. Giurisprudenza
Comm. trib. regionale Abruzzo L'Aquila Sez. III Sent., 05/03/2019
In tema di atti amministrativi in generale, e di avviso di accertamento in particolare, nell'ipotesi di
assenza dell'attestazione di conformità della copia analogica del documento all'originale
informatico ad opera del pubblico ufficiale autorizzato, detta copia ha la stessa efficacia
probatoria dell'originale se la conformità non è espressamente disconosciuta. Peraltro, in
assenza di una disposizione normativa espressa, un documento privo dell'attestazione di
conformità all'originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato non può essere sanzionato
dalla nullità.
91. Giurisprudenza
Cons. Stato Sez. V, 24/10/2018, n. 6042
L'art. 48 D.Lgs. n. 82/2005 equipara la trasmissione del documento informatico per via telematica
alla notificazione per mezzo della posta. L'inoltro ad una PEC assicura l'assoluta affidabilità, in
ordine all'indirizzo del mittente, a quello del destinatario, al contenuto della comunicazione e
all'avvenuto recapito del messaggio.
Cass. civ. Sez. III Ord., 12/07/2018, n. 18324
E' inammissibile il ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata allegato
al messaggio in formato "pdf" (ovvero Portable Document Format), creato mediante la scansione
della copia cartacea e non in formato pdf "nativo", cioè salvato in formato pdf con un programma
di videoscrittura.
92. Giurisprudenza
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 18-01-2018, n. 167
E' illegittimo il bando di selezione che preclude l'ammissibilità delle domande di partecipazione a
un concorso pubblico prive di firma (digitale o sulla copia scansionate dei documenti allegati),
ancorché presentate da un candidato a mezzo PEC, con casella di posta intestata allo stesso
mittente. L'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente
consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma.
Il D.P.C.M. 6 maggio 2009, art. 4, comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni accettano le
istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del
2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1,
dello stesso decreto legislativo". Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 487/1994
l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del D.L. n. 185/2008 è già sufficiente a
rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
93. Giurisprudenza
Corte d'Appello Torino Sez. I Sent., 09/01/2018
Costituisce onere di chi eserciti l'attività d'impresa, normativamente obbligato a munirsi di un
indirizzo PEC, assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, se
del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte del ramo.
Pertanto, neppure eventuali errori o omissioni informative del professionista delegato per
l'incombente esimerebbero l'imprenditore dall'onere di vigilanza e controllo, e non potrebbero
essere invocati dal destinatario della notifica a mezzo PEC quale causa di mancata conoscenza
della notifica ad esso non imputabile.
95. “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo
213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all’articolo 29, comma 4.” (art. 21 comma 7)
Simone Chiarelli