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DALLA LOGICA DELL’INSERIMENTO ALLA
LOGICA DELL’INTEGRAZIONE: LO
SNODO DELLA LEGGE N. 104/1992
La logica dell’inserimento della prima metà degli anni Settanta
rappresentò un Punto di svolta rispetto alle concezioni
precedenti incentrate nella logica dell’esclusione, Anche se,
come è stato sottolineato e fatto notare, non mancarono le
criticità. Il dibattito Del periodo fu segnato da una concezione
ottimisticamente “ingenua” della scuola. Sembrava quasi che
bastava l’inserimento fisico dell’alunno nella scuola per una
congrua Quantità di tempo perché ne derivassero, tout court, dei
vantaggi. Un’altra convinzione Largamente diffusa era che ciò
che importava, inserendo persone disabili nella scuola Comune,
era la “socializzazione”.
Mancava, infine, ogni indicazione circa le
strategie Dell’integrazione, che sapessero
tener conto della complessità delle variabili
in gioco. Riuscì però a farsi strada una
logica diversa, di integrazione, che trovò
spazio negli anni Immediatamente
successivi.
Nel 1974 il Ministro della Pubblica Istruzione nominò
una Commissione, presieduta dall’on. Franca Falcucci,
con il compito di esaminare come veniva Attuato
l’inserimento degli alunni disabili nelle scuole italiane e di
delineare i possibili Orientamenti futuri. Frutto del lavoro
di questa Commissione fu la cosiddetta Relazione
Falcucci, che riuscì ad essere un documento di elevato
spessore in grado di influenzare gli Atti politici successivi
riguardanti la disabilità (come la Legge n. 517/1977) e di
far lievitare La discussione in merito, contribuendo anche
a mutare la visione pedagogica.
Nel documento furono sottolineate alcune
posizioni ed alcune idee particolarmente
Importanti che contraddistinsero il passaggio
da una concezione puramente assistenziale,
Propria della logica dell’inserimento, a una
più improntata all’integrazione: - la
condizione della piena integrazione era data
da un modo nuovo di essere della scuola:
Non era sufficiente inserire l’alunno disabile nella scuola
se all’interno di essa si delegava a Qualche insegnante,
ad esempio di sostegno, il compito educativo; - se la
scuola voleva essere un ambiente favorevole
all’integrazione era necessario Ridiscutere alcune
convinzioni pedagogiche radicate e le conseguenti
pratiche consolidate a Livello di curricolo, di didattica, di
organizzazione della classe, di rapporti con l’esterno; -
veniva superata l’idea di una “norma” al di sotto della
quale non era giustificabile la Frequenza scolastica:
il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli
handicappati passa Attraverso un nuovo modo di concepire e di
attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni
bambino ed ogni adolescente per favorirne lo sviluppo
personale, precisando peraltro che la frequenza di Scuole
comuni da parte di bambini handicappati non implica il
raggiungimento di mete culturali minime comuni. Lo stesso
criterio di valutazione dell’esito scolastico, deve perciò fare
riferimento al grado di maturazione raggiunto dall’alunno sia
globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati,
superando il Concetto rigido del voto o della pagella (Relazione
Falcucci, punto n.1);
- la condizione professionale che permetteva il
superamento dei vecchi parametri di
Riferimento dell’azione didattica e garantiva un
insegnamento su misura era data Dall’adozione
della logica della programmazione di tipo
curricolare; la Relazione Falcucci fu il Primo
concreto passo verso una didattica non più
centrata su contenuti predeterminati, su
Programmi dati dal centro e sull’esecutività dei
docenti chiamati solo a svolgere il Programma,
ai quali, invece, era richiesto di programmare
con autonomia e responsabilità;
- l’introduzione della logica della
programmazione di tipo curricolare portava con
sé tre Implicazioni rilevanti:
a) la necessità di specializzazione;
b) il superamento del rapporto Biunivoco
insegnante-classe nella scuola elementare e,
nella scuola media, il superamento Dell’idea
che la classe fosse l’unico possibile modo di
raggruppare gli alunni;
c) L’introduzione di nuove figure professionali,
tanto interne all’organico statale quanto
Esterne all’amministrazione scolastica (équipe);
- la preoccupazione che animava la Relazione andava oltre una
visione settoriale per Abbracciare in un unico progetto la scuola
materna e quella elementare e media, anticipando L’idea di
“scuola di base”; - la Relazione non si limitava ad affrontare il
tema delle condizioni pedagogiche Dell’inserimento, ma
richiamava anche alcune condizioni strutturali, quali: la stabilità
degli Insegnanti e la loro qualificazione professionale,
l’adeguatezza delle strutture scolastiche, L’efficienza dei servizi
territoriali; - dopo aver prospettato un’idea di scuola certamente
molto lontana dalla situazione Presente nel 1975, anno di
pubblicazione del documento, i membri della Commissione si
Preoccuparono anche di indicare alcuni elementi decisivi per
una strategia dell’integrazione, Prefigurando un Ufficio centrale a
livello di Ministero e la creazione di servizi sociopsicopedagogici
Presso ogni Provveditorato, così da realizzare a livello
provinciale e Distrettuale un’efficace azione di coordinamento.
La successiva Legge n. 517/1977 (Norme sulla
valutazione degli alunni e sull’abolizione Degli esami
di riparazione nonché altre norme di modifica
dell'ordinamento scolastico)recepì Pienamente lo
spirito della Relazione Falcucci e ne tradusse i
suggerimenti in norma. Questa Legge riuscì a
tracciare una nuova visione di scuola connessa al
superamento della Concezione individualistica del
programma e dell’insegnamento, alla flessibilità
Organizzativa, all’adozione di nuove modalità e di
nuovi strumenti di valutazione, alla Consapevolezza
della centralità dello studente e del suo diritto alla
piena educazione.
Nel 1974 il Ministro della Pubblica Istruzione nominò
una Commissione, presieduta dall’on. Franca Falcucci,
con il compito di esaminare come veniva Attuato
l’inserimento degli alunni disabili nelle scuole italiane e di
delineare i possibili Orientamenti futuri. Frutto del lavoro
di questa Commissione fu la cosiddetta Relazione
Falcucci, che riuscì ad essere un documento di elevato
spessore in grado di influenzare gli Atti politici successivi
riguardanti la disabilità (come la Legge n. 517/1977) e di
far lievitare La discussione in merito, contribuendo anche
a mutare la visione pedagogica.
L’idea centrale era che le scuole non potevano limitarsi
ad assegnare il compito Educativo ai singoli insegnanti,
magari operanti nella solitudine e nel contesto della
propria Disciplina. Era la scuola tutta che doveva avere a
cuore il percorso scolastico di ogni Allievo,
indipendentemente dalla situazione personale. La Legge
riuscì dunque a prefigurare Una scuola capace di
assumersi la responsabilità del successo scolastico di
tutti gli studenti e Le teorie curricolari, in questo scenario,
potevano rappresentare un forte e decisivo Contributo
sia a livello di impostazione teorica che per tutto quello
che riguardava L’organizzazione metodologico-didattica.
Negli anni successivi venne anche affrontato l’aspetto
dell’integrazione degli Studenti disabili nella scuola
secondaria superiore. Inoltre, grazie un progressivo
processo Di “consapevolezza integrativa” frutto dei nuovi
programmi ministeriali e della prospettiva Curricolare,
migliorò per tutti gli allievi la proposta educativo-didattica
ed anche gli studenti Disabili poterono vivere un clima di
migliore accoglienza e di valorizzazione. La Legge n.
104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle Persone handicappate) regolò per
la prima volta in modo organico, e non solo per la scuola,
le Forme e le modalità per l’assistenza e per
l’integrazione, con i relativi diritti, delle persone
Handicappate.
La promulgazione della legge-quadro inaugurò la
fase dell’“attenzione Integrativa” nella quale i docenti
si sentirono più competenti e preparati a gestire le
Progettualità formative connesse alle persone
disabili. Il timore di agire con un alunno “diverso”
lasciò il posto alla consapevolezza di poter agire con
determinazione in vista di Risultati importanti e
significativi. I docenti, infatti, facendo tesoro delle
esperienze Precedentemente acquisite e superando
gli errori del passato, permisero al soggetto
“certificato” di vivere più adeguatamente la sua
dimensione educativa:
gli allievi furono Integrati nelle classi e gli insegnanti
di sostegno divennero effettivamente docenti a pieno
Titolo del team di insegnanti che si occupavano della
classe La Legge n. 104/1992 è stata una “legge-
cornice” davvero determinante in Riferimento ai
principi sulle persone handicappate. Secondo questa
legge è persona handicappata colui che presenta
una minorazione fisica, Psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di Integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3,
comma 1).
L’articolo 1 della legge-quadro riconosce la
persona disabile come persona nella Pienezza
della dignità umana, con tutti i diritti che
appartengono ad ogni essere umano, e la
Repubblica è garante di questo riconoscimento
I punti che riguardano specificamente la scuola
sono quelli che vanno dall’articolo 12 all’articolo
17. La loro influenza è stata così decisiva che
le parti più significative per la Scuola della
legge-quadro confluirono quasi letteralmente
nel Testo Unico dell’istruzione (Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
L’articolo 12 afferma il diritto della persona
handicappata all’educazione e All’istruzione.
Stabilisce che l’integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle Potenzialità della
persona handicappata nell’apprendimento,
nella comunicazione, nelle Relazioni e nella
socializzazione e definisce l’iter finalizzato
all’integrazione scolastica. Dice Testualmente
la legge:
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è
garantito l’inserimento negli asili nido.
2. E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola Materna,
nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni Universitarie.
3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo
delle potenzialità della persona handicappata
Nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni
e nella socializzazione.
4. L’esercizio del diritto all’educazione non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento né di altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.
5. All’individuazione dell’alunno come persona
handicappata ed all’acquisizione della Documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato […].
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori Delle
unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti de diversi Interventi e
l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico.
7. (omissis)
Nel documento furono sottolineate alcune
posizioni ed alcune idee particolarmente
Importanti che contraddistinsero il passaggio
da una concezione puramente assistenziale,
Propria della logica dell’inserimento, a una
più improntata all’integrazione: - la
condizione della piena integrazione era data
da un modo nuovo di essere della scuola:
L’articolo 13 si occupa dell’integrazione
scolastica della persona handicappata che si
Realizza nelle sezioni nelle classi comuni delle
scuole di ogni ordine e grado e nelle Università.
È previsto per gli enti locali l’obbligo di fornire
l’assistenza per l’autonomia e la
Comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici o sensoriali. Nelle scuole di ogni
Ordine e grado sono garantite attività di
sostegno mediante l’assegnazione di docenti
Specializzati.
L’articolo 14 delinea le modalità di
attuazione dell’integrazione scolastica delle
Persona handicappata: 1. Il Ministro della
pubblica istruzione provvede alla formazione
e all’aggiornamento del personale Docente
per l’acquisizione di conoscenze in materia
di integrazione scolastica degli studenti
Handicappati […].
Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
A) all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona Handicappata, con inizio almeno dalla prima
classe della scuola secondaria di primo grado;
B) all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio
della flessibilità nell’articolazione Delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
C) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di Consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza
Scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di
scuola, consentendo il completamento Della scuola dell’obbligo anche
sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse
dell’alunno, Con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli
specialisti […] su proposta del consiglio di Classe o di interclasse, può
essere consentita una terza ripetenza in singole classi. Artt. 2 - 7
(omissis) (Legge n. 104/1992, art. 14).
L’articolo 15 istituisce a livello provinciale i gruppi di
lavoro per l’integrazione Scolastica (GLIP) e a livello
scolastico di gruppi di lavoro per l’handicap (GLH).
L’articolo 16 tratta della valutazione del rendimento e
delle prove d’esame:
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da
parte degli insegnanti è indicato, sulla base Del
piano educativo individualizzato, per quali discipline
siano stati adottati particolari criteri Didattici, quali
attività integrative e di sostegno siano state svolte,
anche in sostituzione parziale dei Contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte,
sulla base degli elementi conoscitivi di cui al
comma 1, Prove d’esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell'allievo In rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell’ambito della scuola secondaria di
secondo grado, per gli alunni handicappati
sono consentite prove Equipollenti e tempi più
lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o
grafiche e la presenza di Assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove
finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico o Allo svolgimento di esami anche
universitari con l’uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai
commi 3 e 4 in favore degli studenti
handicappati è Consentito per il superamento
degli esami universitari previa intesa con il
docente della materia e con L’ausilio del
servizio di tutorato […].
E’ consentito, altresì, sia l’impiego di specifici
mezzi tecnici in Relazione alla tipologia di
handicap, sia la possibilità di svolgere prove
equipollenti su proposta del servizio Di tutorato
specializzato. 5-bis. Le università, con proprie
disposizioni, istituiscono un docente delegato
dal rettore con funzioni Di coordinamento,
monitoraggio e supporto di tutte le iniziative
concernenti l’integrazione Nell’ambito
dell’ateneo (Legge n. 104/1992, art. 16).
L’articolo 17 si occupa della formazione
professionale per le persone Handicappate.
Alla L. N. 104/1992 seguì il suo documento
attuativo, il D.P.R. 24 febbraio 1994, Atto di
indirizzo e coordinamento relativo ai compiti
delle unità sanitarie locali in materia di alunni
Portatori di handicap, che identificò con
precisione le caratteristiche dei documenti che
Dovevano caratterizzare l’iter di integrazione
dell’allievo disabile (Diagnosi Funzionale,
Profilo Dinamico Funzionale e Piano Educativo
Individualizzato).
Non era sufficiente inserire l’alunno disabile nella scuola
se all’interno di essa si delegava a Qualche insegnante,
ad esempio di sostegno, il compito educativo; - se la
scuola voleva essere un ambiente favorevole
all’integrazione era necessario Ridiscutere alcune
convinzioni pedagogiche radicate e le conseguenti
pratiche consolidate a Livello di curricolo, di didattica, di
organizzazione della classe, di rapporti con l’esterno; -
veniva superata l’idea di una “norma” al di sotto della
quale non era giustificabile la Frequenza scolastica:
A. La visione sistemica dell’integrazione. La Legge-
quadro si rivolge a tutti i soggetti Istituzionali che
possono agire per garantire i diritti delle persone
disabili, nella Consapevolezza che solo attraverso la
cooperazione interistituzionale e il coordinamento si
Possono offrire risposte significative e si possono
attuare progettualità rilevanti in vista non Solo
dell’assistenza ma anche dell’integrazione delle
persone disabili. Anche se il compito Della scuola è
più volte richiamato, non ci si rivolge solo ad essa e,
soprattutto, la scuola Stessa è sollecitata a intessere
relazioni strette con tutti i soggetti istituzionali.
B. L’individuazione di strumenti istituzionali e
di procedure che le scuole devono seguire.
La Legge-quadro precisa le linee generali di
politica dell’integrazione e si preoccupa di
Garantire i supporti istituzionali, assegnando
ai diversi soggetti chiamati in causa ruoli e
Responsabilità diverse e complementari, in
vista di efficaci forme di collaborazione.
La Legge n.104/1992 va oltre la Legge n. 517/1977 che si
fermava nel perimetro della Progettualità scolastica, ed inserisce
la scuola nella più vasta rete di relazioni territoriali. Tra Gli
strumenti previsti per favorire l’integrazione scolastica si
prevedono gli Accordi di Programma, da stipularsi tra istituzioni
scolastiche e servizi sanitari, socioassistenziali, Culturali e, in
definitiva, tra tutti i soggetti presenti sul territorio che possono
costituire una Risorsa per l’integrazione. Lo scopo basilare è
quello di promuovere una programmazione Integrata, capace di
valorizzare, in una logica di cooperazione, le potenzialità
educative Presenti nel territorio. Un secondo strumento
importante è costituito dal Gruppo di lavoro per L’integrazione
scolastica (GLIP) che è previsto a livello provinciale.
Si tratta di un gruppo, di Tipo
interistituzionale, con il compito di definire gli
interventi scolastici a sostegno delle
Persone disabili, fornendo supporto alla
varie articolazioni del sistema scolastico e
alle Famiglie delle persone disabili. Inoltre, a
livello territoriale periferico, presso gli istituti
Scolastici, è previsto un analogo gruppo di
studio e di lavoro (GLH).
C. Modalità di individuazione dell’alunno come
“persona handicappata” e progettazione. La Legge-
quadro individua, dopo la procedura che porta
dall’individuazione dell’alunno come “persona
handicappata”, lo scenario della progettazione
educativa e didattica che coinvolge La scuola.
Entrano così nel lessico scolastico termini quali
diagnosi funzionale, profilo dinamico Funzionale,
piano educativo individualizzato, con il conseguente
apporto degli insegnanti di Sostegno e degli
assistenti alla persona. Questi sono gli aspetti
basilari della Legge n. 104/1992.
Dall’anno di emanazione Della legge-quadro ad
oggi il quadro generale normativo è profondamente
mutato. E’ Avvenuto infatti il riconoscimento
dell’autonomia alle istituzioni scolastiche (Legge n.
59/1997 e DPR n. 275/1999) ed il nuovo strumento
progettuale è divenuto il Piano Dell’offerta Formativa
(P.O.F.). Con esso la responsabilità di concretizzare
in azione Educativa e didattica la cultura
dell’integrazione è compito di ogni istituzione
scolastica. Questo implica per le scuole il sapersi
connotare sempre di più come “comunità educative”
Capaci di promuovere il pieno sviluppo di ogni
persona umana, così come vuole la Costituzione.
Oggi, dunque, ogni scuola è chiamata a
misurarsi con la sfida della differenza, Che
nasce non solo dalla presenza di alunni
disabili ma dalla eterogeneità delle varie
Situazioni personali e culturali presenti in
ciascuna classe. E’ necessario un contesto
Scolastico capace di accogliere e di
valorizzare tutti. Proprio in questo, secondo
alcuni Autori, sta il passaggio dalla logica
dell’integrazione alla logica dell’inclusione.

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  • 1. DALLA LOGICA DELL’INSERIMENTO ALLA LOGICA DELL’INTEGRAZIONE: LO SNODO DELLA LEGGE N. 104/1992 La logica dell’inserimento della prima metà degli anni Settanta rappresentò un Punto di svolta rispetto alle concezioni precedenti incentrate nella logica dell’esclusione, Anche se, come è stato sottolineato e fatto notare, non mancarono le criticità. Il dibattito Del periodo fu segnato da una concezione ottimisticamente “ingenua” della scuola. Sembrava quasi che bastava l’inserimento fisico dell’alunno nella scuola per una congrua Quantità di tempo perché ne derivassero, tout court, dei vantaggi. Un’altra convinzione Largamente diffusa era che ciò che importava, inserendo persone disabili nella scuola Comune, era la “socializzazione”.
  • 2. Mancava, infine, ogni indicazione circa le strategie Dell’integrazione, che sapessero tener conto della complessità delle variabili in gioco. Riuscì però a farsi strada una logica diversa, di integrazione, che trovò spazio negli anni Immediatamente successivi.
  • 3. Nel 1974 il Ministro della Pubblica Istruzione nominò una Commissione, presieduta dall’on. Franca Falcucci, con il compito di esaminare come veniva Attuato l’inserimento degli alunni disabili nelle scuole italiane e di delineare i possibili Orientamenti futuri. Frutto del lavoro di questa Commissione fu la cosiddetta Relazione Falcucci, che riuscì ad essere un documento di elevato spessore in grado di influenzare gli Atti politici successivi riguardanti la disabilità (come la Legge n. 517/1977) e di far lievitare La discussione in merito, contribuendo anche a mutare la visione pedagogica.
  • 4. Nel documento furono sottolineate alcune posizioni ed alcune idee particolarmente Importanti che contraddistinsero il passaggio da una concezione puramente assistenziale, Propria della logica dell’inserimento, a una più improntata all’integrazione: - la condizione della piena integrazione era data da un modo nuovo di essere della scuola:
  • 5. Non era sufficiente inserire l’alunno disabile nella scuola se all’interno di essa si delegava a Qualche insegnante, ad esempio di sostegno, il compito educativo; - se la scuola voleva essere un ambiente favorevole all’integrazione era necessario Ridiscutere alcune convinzioni pedagogiche radicate e le conseguenti pratiche consolidate a Livello di curricolo, di didattica, di organizzazione della classe, di rapporti con l’esterno; - veniva superata l’idea di una “norma” al di sotto della quale non era giustificabile la Frequenza scolastica:
  • 6. il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa Attraverso un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino ed ogni adolescente per favorirne lo sviluppo personale, precisando peraltro che la frequenza di Scuole comuni da parte di bambini handicappati non implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni. Lo stesso criterio di valutazione dell’esito scolastico, deve perciò fare riferimento al grado di maturazione raggiunto dall’alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il Concetto rigido del voto o della pagella (Relazione Falcucci, punto n.1);
  • 7. - la condizione professionale che permetteva il superamento dei vecchi parametri di Riferimento dell’azione didattica e garantiva un insegnamento su misura era data Dall’adozione della logica della programmazione di tipo curricolare; la Relazione Falcucci fu il Primo concreto passo verso una didattica non più centrata su contenuti predeterminati, su Programmi dati dal centro e sull’esecutività dei docenti chiamati solo a svolgere il Programma, ai quali, invece, era richiesto di programmare con autonomia e responsabilità;
  • 8. - l’introduzione della logica della programmazione di tipo curricolare portava con sé tre Implicazioni rilevanti: a) la necessità di specializzazione; b) il superamento del rapporto Biunivoco insegnante-classe nella scuola elementare e, nella scuola media, il superamento Dell’idea che la classe fosse l’unico possibile modo di raggruppare gli alunni; c) L’introduzione di nuove figure professionali, tanto interne all’organico statale quanto Esterne all’amministrazione scolastica (équipe);
  • 9. - la preoccupazione che animava la Relazione andava oltre una visione settoriale per Abbracciare in un unico progetto la scuola materna e quella elementare e media, anticipando L’idea di “scuola di base”; - la Relazione non si limitava ad affrontare il tema delle condizioni pedagogiche Dell’inserimento, ma richiamava anche alcune condizioni strutturali, quali: la stabilità degli Insegnanti e la loro qualificazione professionale, l’adeguatezza delle strutture scolastiche, L’efficienza dei servizi territoriali; - dopo aver prospettato un’idea di scuola certamente molto lontana dalla situazione Presente nel 1975, anno di pubblicazione del documento, i membri della Commissione si Preoccuparono anche di indicare alcuni elementi decisivi per una strategia dell’integrazione, Prefigurando un Ufficio centrale a livello di Ministero e la creazione di servizi sociopsicopedagogici Presso ogni Provveditorato, così da realizzare a livello provinciale e Distrettuale un’efficace azione di coordinamento.
  • 10. La successiva Legge n. 517/1977 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione Degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico)recepì Pienamente lo spirito della Relazione Falcucci e ne tradusse i suggerimenti in norma. Questa Legge riuscì a tracciare una nuova visione di scuola connessa al superamento della Concezione individualistica del programma e dell’insegnamento, alla flessibilità Organizzativa, all’adozione di nuove modalità e di nuovi strumenti di valutazione, alla Consapevolezza della centralità dello studente e del suo diritto alla piena educazione.
  • 11. Nel 1974 il Ministro della Pubblica Istruzione nominò una Commissione, presieduta dall’on. Franca Falcucci, con il compito di esaminare come veniva Attuato l’inserimento degli alunni disabili nelle scuole italiane e di delineare i possibili Orientamenti futuri. Frutto del lavoro di questa Commissione fu la cosiddetta Relazione Falcucci, che riuscì ad essere un documento di elevato spessore in grado di influenzare gli Atti politici successivi riguardanti la disabilità (come la Legge n. 517/1977) e di far lievitare La discussione in merito, contribuendo anche a mutare la visione pedagogica.
  • 12. L’idea centrale era che le scuole non potevano limitarsi ad assegnare il compito Educativo ai singoli insegnanti, magari operanti nella solitudine e nel contesto della propria Disciplina. Era la scuola tutta che doveva avere a cuore il percorso scolastico di ogni Allievo, indipendentemente dalla situazione personale. La Legge riuscì dunque a prefigurare Una scuola capace di assumersi la responsabilità del successo scolastico di tutti gli studenti e Le teorie curricolari, in questo scenario, potevano rappresentare un forte e decisivo Contributo sia a livello di impostazione teorica che per tutto quello che riguardava L’organizzazione metodologico-didattica.
  • 13. Negli anni successivi venne anche affrontato l’aspetto dell’integrazione degli Studenti disabili nella scuola secondaria superiore. Inoltre, grazie un progressivo processo Di “consapevolezza integrativa” frutto dei nuovi programmi ministeriali e della prospettiva Curricolare, migliorò per tutti gli allievi la proposta educativo-didattica ed anche gli studenti Disabili poterono vivere un clima di migliore accoglienza e di valorizzazione. La Legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle Persone handicappate) regolò per la prima volta in modo organico, e non solo per la scuola, le Forme e le modalità per l’assistenza e per l’integrazione, con i relativi diritti, delle persone Handicappate.
  • 14. La promulgazione della legge-quadro inaugurò la fase dell’“attenzione Integrativa” nella quale i docenti si sentirono più competenti e preparati a gestire le Progettualità formative connesse alle persone disabili. Il timore di agire con un alunno “diverso” lasciò il posto alla consapevolezza di poter agire con determinazione in vista di Risultati importanti e significativi. I docenti, infatti, facendo tesoro delle esperienze Precedentemente acquisite e superando gli errori del passato, permisero al soggetto “certificato” di vivere più adeguatamente la sua dimensione educativa:
  • 15. gli allievi furono Integrati nelle classi e gli insegnanti di sostegno divennero effettivamente docenti a pieno Titolo del team di insegnanti che si occupavano della classe La Legge n. 104/1992 è stata una “legge- cornice” davvero determinante in Riferimento ai principi sulle persone handicappate. Secondo questa legge è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, Psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di Integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3, comma 1).
  • 16. L’articolo 1 della legge-quadro riconosce la persona disabile come persona nella Pienezza della dignità umana, con tutti i diritti che appartengono ad ogni essere umano, e la Repubblica è garante di questo riconoscimento I punti che riguardano specificamente la scuola sono quelli che vanno dall’articolo 12 all’articolo 17. La loro influenza è stata così decisiva che le parti più significative per la Scuola della legge-quadro confluirono quasi letteralmente nel Testo Unico dell’istruzione (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
  • 17. L’articolo 12 afferma il diritto della persona handicappata all’educazione e All’istruzione. Stabilisce che l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle Potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle Relazioni e nella socializzazione e definisce l’iter finalizzato all’integrazione scolastica. Dice Testualmente la legge: 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido.
  • 18. 2. E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola Materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni Universitarie. 3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata Nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.
  • 19. 5. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della Documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato […]. 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori Delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti de diversi Interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico. 7. (omissis)
  • 20. Nel documento furono sottolineate alcune posizioni ed alcune idee particolarmente Importanti che contraddistinsero il passaggio da una concezione puramente assistenziale, Propria della logica dell’inserimento, a una più improntata all’integrazione: - la condizione della piena integrazione era data da un modo nuovo di essere della scuola:
  • 21. L’articolo 13 si occupa dell’integrazione scolastica della persona handicappata che si Realizza nelle sezioni nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università. È previsto per gli enti locali l’obbligo di fornire l’assistenza per l’autonomia e la Comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Nelle scuole di ogni Ordine e grado sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti Specializzati.
  • 22. L’articolo 14 delinea le modalità di attuazione dell’integrazione scolastica delle Persona handicappata: 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all’aggiornamento del personale Docente per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti Handicappati […].
  • 23. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì: A) all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona Handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; B) all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell’articolazione Delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata; C) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di Consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza Scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento Della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, Con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti […] su proposta del consiglio di Classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. Artt. 2 - 7 (omissis) (Legge n. 104/1992, art. 14).
  • 24. L’articolo 15 istituisce a livello provinciale i gruppi di lavoro per l’integrazione Scolastica (GLIP) e a livello scolastico di gruppi di lavoro per l’handicap (GLH). L’articolo 16 tratta della valutazione del rendimento e delle prove d’esame: 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base Del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri Didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei Contenuti programmatici di alcune discipline.
  • 25. 2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, Prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo In rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove Equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di Assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
  • 26. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o Allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari. 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è Consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con L’ausilio del servizio di tutorato […].
  • 27. E’ consentito, altresì, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici in Relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio Di tutorato specializzato. 5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni Di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione Nell’ambito dell’ateneo (Legge n. 104/1992, art. 16).
  • 28. L’articolo 17 si occupa della formazione professionale per le persone Handicappate. Alla L. N. 104/1992 seguì il suo documento attuativo, il D.P.R. 24 febbraio 1994, Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni Portatori di handicap, che identificò con precisione le caratteristiche dei documenti che Dovevano caratterizzare l’iter di integrazione dell’allievo disabile (Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale e Piano Educativo Individualizzato).
  • 29. Non era sufficiente inserire l’alunno disabile nella scuola se all’interno di essa si delegava a Qualche insegnante, ad esempio di sostegno, il compito educativo; - se la scuola voleva essere un ambiente favorevole all’integrazione era necessario Ridiscutere alcune convinzioni pedagogiche radicate e le conseguenti pratiche consolidate a Livello di curricolo, di didattica, di organizzazione della classe, di rapporti con l’esterno; - veniva superata l’idea di una “norma” al di sotto della quale non era giustificabile la Frequenza scolastica:
  • 30. A. La visione sistemica dell’integrazione. La Legge- quadro si rivolge a tutti i soggetti Istituzionali che possono agire per garantire i diritti delle persone disabili, nella Consapevolezza che solo attraverso la cooperazione interistituzionale e il coordinamento si Possono offrire risposte significative e si possono attuare progettualità rilevanti in vista non Solo dell’assistenza ma anche dell’integrazione delle persone disabili. Anche se il compito Della scuola è più volte richiamato, non ci si rivolge solo ad essa e, soprattutto, la scuola Stessa è sollecitata a intessere relazioni strette con tutti i soggetti istituzionali.
  • 31. B. L’individuazione di strumenti istituzionali e di procedure che le scuole devono seguire. La Legge-quadro precisa le linee generali di politica dell’integrazione e si preoccupa di Garantire i supporti istituzionali, assegnando ai diversi soggetti chiamati in causa ruoli e Responsabilità diverse e complementari, in vista di efficaci forme di collaborazione.
  • 32. La Legge n.104/1992 va oltre la Legge n. 517/1977 che si fermava nel perimetro della Progettualità scolastica, ed inserisce la scuola nella più vasta rete di relazioni territoriali. Tra Gli strumenti previsti per favorire l’integrazione scolastica si prevedono gli Accordi di Programma, da stipularsi tra istituzioni scolastiche e servizi sanitari, socioassistenziali, Culturali e, in definitiva, tra tutti i soggetti presenti sul territorio che possono costituire una Risorsa per l’integrazione. Lo scopo basilare è quello di promuovere una programmazione Integrata, capace di valorizzare, in una logica di cooperazione, le potenzialità educative Presenti nel territorio. Un secondo strumento importante è costituito dal Gruppo di lavoro per L’integrazione scolastica (GLIP) che è previsto a livello provinciale.
  • 33. Si tratta di un gruppo, di Tipo interistituzionale, con il compito di definire gli interventi scolastici a sostegno delle Persone disabili, fornendo supporto alla varie articolazioni del sistema scolastico e alle Famiglie delle persone disabili. Inoltre, a livello territoriale periferico, presso gli istituti Scolastici, è previsto un analogo gruppo di studio e di lavoro (GLH).
  • 34. C. Modalità di individuazione dell’alunno come “persona handicappata” e progettazione. La Legge- quadro individua, dopo la procedura che porta dall’individuazione dell’alunno come “persona handicappata”, lo scenario della progettazione educativa e didattica che coinvolge La scuola. Entrano così nel lessico scolastico termini quali diagnosi funzionale, profilo dinamico Funzionale, piano educativo individualizzato, con il conseguente apporto degli insegnanti di Sostegno e degli assistenti alla persona. Questi sono gli aspetti basilari della Legge n. 104/1992.
  • 35. Dall’anno di emanazione Della legge-quadro ad oggi il quadro generale normativo è profondamente mutato. E’ Avvenuto infatti il riconoscimento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche (Legge n. 59/1997 e DPR n. 275/1999) ed il nuovo strumento progettuale è divenuto il Piano Dell’offerta Formativa (P.O.F.). Con esso la responsabilità di concretizzare in azione Educativa e didattica la cultura dell’integrazione è compito di ogni istituzione scolastica. Questo implica per le scuole il sapersi connotare sempre di più come “comunità educative” Capaci di promuovere il pieno sviluppo di ogni persona umana, così come vuole la Costituzione.
  • 36. Oggi, dunque, ogni scuola è chiamata a misurarsi con la sfida della differenza, Che nasce non solo dalla presenza di alunni disabili ma dalla eterogeneità delle varie Situazioni personali e culturali presenti in ciascuna classe. E’ necessario un contesto Scolastico capace di accogliere e di valorizzare tutti. Proprio in questo, secondo alcuni Autori, sta il passaggio dalla logica dell’integrazione alla logica dell’inclusione.