L’atto istitutivo di trust e la sua pubblicità.
notaio Antonio Privitera
1. Atto pubblico e scrittura privata.
Introduzione alle forme
2. La forma dell’atto istitutivo di trust con
riferimento alla recente giurisprudenza
sulle liberalità indirette.
3. Il negozio di vincolo dei trust auto
dichiarati.
4. Esempi di atto istitutivo.
5. La trascrizione e la pubblicità
del trasferimento di partecipazioni
1
Atto pubblico e scrittura privata.
Un’introduzione alle forme
DEI REQUISITI DEL CONTRATTO
• Art. 1325 Indicazione dei requisiti
1. l'accordo delle parti
2. la causa
3. l'oggetto
4. la forma, quando risulta che è prescritta dalla
legge sotto pena di nullità
La regola generale è quindi la libertà di forma
Della forma del contratto
• Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto
• Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata,
sotto pena di nullità:
• 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
• 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
• La norma contempla un’eccezione al principio di libertà
delle forme (1325 cc) e si riferisce alla forma ad
substantiam, necessaria per la stessa validità del contratto.
Questa si differenzia dalla forma prescritta ad
probationem che indica la necessità che il contratto sia
provato per iscritto.
Atti che devono essere provati per iscritto
• Art. 2556 codice civile - Imprese soggette a registrazione.
• Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per
oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda
devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme
stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che
compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
• I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura
privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel
registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio
rogante o autenticante.
• Art. 1967 codice civile - Prova
• La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto
del n. 12 dell’articolo 1350
ATTO PUBBLICO
• Art. 2699
• L'atto pubblico è il documento redatto, con le
richieste formalità, da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli
pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato
Efficacia dell’atto pubblico
Art- 2700
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di
falso, della provenienza del documento dal
pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché
delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti
che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua
presenza o da lui compiuti
Efficacia della scrittura privata
• Art. 2702
• La scrittura privata fa piena prova fino a
querela di falso, della provenienza delle
dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui
contro il quale la scrittura è prodotta ne
riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è
legalmente considerata come riconosciuta.
Sottoscrizione autenticata
• Art. 2703
• Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato
• Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
• L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del
pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta
in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente
accertare l'identità della persona che sottoscrive.
LA PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
• Pubblicità dichiarativa
• Pubblicità costitutiva
• Pubblicità notizia
OBBLIGO DEI PUBBLICI UFFICIALI
• Art. 2671
• Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o
autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di
curare che questa venga eseguita nel più breve tempo
possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso
di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie
previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta
giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.
• Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che
stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di
richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative
sanzioni.
Efficacia e pubblicità degli atti
• Art. 2470
• Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla
società dal momento del deposito di cui al successivo
comma.
• L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata,
deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del
notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è
effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso
presentazione della documentazione richiesta per
l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti
trasferimenti in materia di società per azioni.
2
La forma dell’atto istitutivo di trust dalla
convenzione de l’Aja alla legge «Dopo di noi»
La convenzione de l’Aja
• Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla legge
applicabile ai trust e sul loro riconoscimento,
adottata da L'Aja il 1° luglio 1985. (Pubblicata
nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8
novembre 1989)
• Art. 3 La Convenzione si applica solo ai trust
costituiti volontariamente e comprovati per
iscritto.
La legge sul “Dopo di noi”
• LEGGE 22 giugno 2016, n. 112 «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare»
• Art. 6 Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a
vincolo di destinazione
• 1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-
ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in
favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono
esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni.
• 2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust
ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la
cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La
suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel
regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.
• 3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono,
congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
• a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto pubblico;
La legge di San Marino
• LEGGE 17 marzo 2005 n.37
• Art. 6 (Istituzione del trust)
• 1. Il trust è istituito per atto scritto. Qualora
l’atto sia tra vivi, è prescritta la forma
dell'atto pubblico o della scrittura con
sottoscrizione autenticata da un notaio, il
quale con l’autentica ne assevera la legalità.
La recente giurisprudenza sulle liberalità indirette
• La donazione diretta
• La donazione indiretta
DONAZIONE DIRETTA
Art. 769 Definizione
La donazione è il contratto col quale, per spirito di
liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a
favore di questa di un suo diritto o assumendo verso
la stessa un'obbligazione.
FORMA DELLA DONAZIONE
• Art. 782. (Forma della donazione).
• La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto
pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è
valida che per quelle specificate con indicazione del loro
valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una
nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal
notaio.
• L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto
pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è
perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è
notificato al donante.
• Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante
quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
Donazioni indirette
• Si ha donazione indiretta, o atipica, quando le parti, per conseguire
il risultato tipico della donazione contrattuale, vale a dire
l'arricchimento del donatario e il depauperamento del donante,
fanno ricorso a strumenti giuridici diversi dalla donazione, che
ugualmente consentono di produrre, in via mediata, effetti
economici di liberalità.
• Per perseguire tale risultato si utilizzano atti materiali, o negozi
giuridici (unilaterali o bilaterali) che perseguono scopi tipici diversi
dalla donazione diretta, ma che consentono di attuare, in via
indiretta, l'arricchimento del donatario senza corrispettivo.
• Unitario dunque può dirsi solo l'aspetto funzionale, considerato
che, in ogni caso deve trattarsi di liberalità non soggetta alla forma
solenne.
Esempi di donazione indiretta
• - contratto a favore di terzo
• - acquisto di immobile con pagamento del
prezzo da parte di un terzo
• - remissione di debito
• - rinuncia a un diritto
• - cointestazione di rapporti bancari (conti
correnti, dossier titoli, cassette di sicurezza)
• - il trust liberale
3. Esempi di trust
Esempio 1. La tutela di un figlio
Cliente: unico soggetto che ha avviato procedura di divorzio, genitore di un
figlio minorenne
Esigenza: tutela del figlio in caso di apertura della successione prima del
raggiungimento di una certa età da parte del figlio
Patrimonio: partecipazione totalitaria in una società estera di investimenti
mobiliari detenuta attraverso una fiduciaria
Disponente: il genitore, anche beneficiario del reddito
• Beneficiario del reddito: il disponente - l'ascendente del Disponente, i figli
del "disponente" e in mancanza i loro discendenti
• Beneficiario del fondo: il figlio o i suoi discendenti
Trustee: il commercialista
Fondo in trust: la partecipazione societaria detenuta tramite una fiduciaria
Atto di dotazione: trasferimento del mandato fiduciario dal genitore
(disponente) al commercialista (Trustee)
Esempio 2. Trust auto dichiarato
successorio
Cliente: unico soggetto anziano, genitore di tre figli, uno dei quali
coinvolto in un fallimento ancora aperto
Esigenza: timore di aggressione del patrimonio ereditario, bisogna
evitare la comunione ereditaria
Patrimonio: immobili di utilizzo familiare, partecipazione di controllo in
società di capitali (fonte di reddito per tutta la famiglia)
Disponente: il genitore
Beneficiario del reddito: il genitore (disponente), i figli o i loro
discendenti
Beneficiario del fondo: i figli o i loro discendenti
Trustee: il genitore (disponente)
Fondo in trust: gli immobili, la partecipazione societaria
Atto di dotazione: atto dichiarativo attestante che il disponente ritiene
i beni in qualità di trustee del trust.
Esempio 3. Trust successorio con due disponenti
Cliente: genitori di cinque figli, già destinatari di donazioni indirette di
immobili
Esigenze:
a) evitare la doppia successione dei genitori,
b)evitare la comunione ereditaria,
c) ripartire equamente il patrimonio tra i figli, considerando anche le
anticipazioni già effettuate con donazioni indirette
Patrimonio: immobili di proprietà individuale e congiunta dei genitori, a
reddito
Disponenti: i genitori
Beneficiari: i figli o i loro discendenti
Trustee: da definire
Fondo in trust: cinque sottofondi
Atto di dotazione: trasferimento dai genitori (disponenti) al Trustee della
nuda proprietà con contestuale attribuzione ai rispettivi sottofondi
Esempio 4. Trust successorio che esclude legittimari
Cliente: soggetto coniugato in terze nozze con figli di primo, secondo e terzo letto
Esigenze:
a) evitare la comunione ereditaria,
b) attribuire il patrimonio del fondo in trust unicamente al coniuge attuale e ai figli
di terzo letto, dato che gli altri figli hanno già ricevuto donazioni indirette
c) consentire la prudente gestione del patrimonio costituente il fondo in trust
Patrimonio: immobili a reddito di proprietà individuale e partecipazione totalitaria di
società di capitali
Disponente: il genitore,
Beneficiari: il coniuge del disponente e i figli del coniuge o i loro discendenti
Trustee: il commercialista
Fondo in trust: immobili e partecipazione societaria detenuta attraverso una società
fiduciaria
Atto di dotazione: trasferimento dal genitore (disponente) al Trustee della proprietà
dell’immobile e trasferimento del mandato fiduciario dal genitore (disponente) al
Trustee
Esempio 5. trust interno con beneficiario
trust estero
Cliente: unico soggetto, imprenditore, titolare attraverso interposizione
fiduciaria (persona fisica) di una società a responsabilità limitata
Esigenze:
a) acquisire utili della società,
b) non essere riconducibile in alcun modo alla società stessa per questioni
legate a concorrenza con altri operatori
Patrimonio: partecipazione totalitaria nella società
Trust: auto dichiarato
Disponente: la persona fisica fiduciaria,
Beneficiari: sia del reddito che del fondo in trust Trust Company di Londra
Trustee: il disponente
Fondo in trust: partecipazione societaria
Atto di dotazione: atto dichiarativo attestante che il disponente ritiene i beni
in qualità di trustee del trust.
4.
Trascrizione e pubblicità
del trasferimento di partecipazione
Visura camerale
Voltura catastale
Grazie dell’attenzione
antonioprivitera.it
antonioprivitera.it/blog
linkedin.com/in/antonio-privitera-2455124a/

L’atto istitutivo di trust e la sua pubblicità

  • 1.
    L’atto istitutivo ditrust e la sua pubblicità. notaio Antonio Privitera
  • 2.
    1. Atto pubblicoe scrittura privata. Introduzione alle forme 2. La forma dell’atto istitutivo di trust con riferimento alla recente giurisprudenza sulle liberalità indirette. 3. Il negozio di vincolo dei trust auto dichiarati. 4. Esempi di atto istitutivo. 5. La trascrizione e la pubblicità del trasferimento di partecipazioni
  • 3.
    1 Atto pubblico escrittura privata. Un’introduzione alle forme
  • 4.
    DEI REQUISITI DELCONTRATTO • Art. 1325 Indicazione dei requisiti 1. l'accordo delle parti 2. la causa 3. l'oggetto 4. la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità La regola generale è quindi la libertà di forma
  • 5.
    Della forma delcontratto • Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto • Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: • 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; • 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge. • La norma contempla un’eccezione al principio di libertà delle forme (1325 cc) e si riferisce alla forma ad substantiam, necessaria per la stessa validità del contratto. Questa si differenzia dalla forma prescritta ad probationem che indica la necessità che il contratto sia provato per iscritto.
  • 6.
    Atti che devonoessere provati per iscritto • Art. 2556 codice civile - Imprese soggette a registrazione. • Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. • I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. • Art. 1967 codice civile - Prova • La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell’articolo 1350
  • 7.
    ATTO PUBBLICO • Art.2699 • L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato
  • 8.
    Efficacia dell’atto pubblico Art-2700 L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
  • 9.
    Efficacia della scritturaprivata • Art. 2702 • La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
  • 10.
    Sottoscrizione autenticata • Art.2703 • Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato • Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. • L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.
  • 11.
    LA PUBBLICITA’ DEGLIATTI • Pubblicità dichiarativa • Pubblicità costitutiva • Pubblicità notizia
  • 12.
    OBBLIGO DEI PUBBLICIUFFICIALI • Art. 2671 • Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato. • Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.
  • 13.
    Efficacia e pubblicitàdegli atti • Art. 2470 • Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma. • L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
  • 14.
    2 La forma dell’attoistitutivo di trust dalla convenzione de l’Aja alla legge «Dopo di noi»
  • 15.
    La convenzione del’Aja • Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985. (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989) • Art. 3 La Convenzione si applica solo ai trust costituiti volontariamente e comprovati per iscritto.
  • 16.
    La legge sul“Dopo di noi” • LEGGE 22 giugno 2016, n. 112 «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» • Art. 6 Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione • 1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645- ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. • 2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione. • 3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni: • a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto pubblico;
  • 17.
    La legge diSan Marino • LEGGE 17 marzo 2005 n.37 • Art. 6 (Istituzione del trust) • 1. Il trust è istituito per atto scritto. Qualora l’atto sia tra vivi, è prescritta la forma dell'atto pubblico o della scrittura con sottoscrizione autenticata da un notaio, il quale con l’autentica ne assevera la legalità.
  • 18.
    La recente giurisprudenzasulle liberalità indirette • La donazione diretta • La donazione indiretta
  • 19.
    DONAZIONE DIRETTA Art. 769Definizione La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
  • 20.
    FORMA DELLA DONAZIONE •Art. 782. (Forma della donazione). • La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. • L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. • Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
  • 21.
    Donazioni indirette • Siha donazione indiretta, o atipica, quando le parti, per conseguire il risultato tipico della donazione contrattuale, vale a dire l'arricchimento del donatario e il depauperamento del donante, fanno ricorso a strumenti giuridici diversi dalla donazione, che ugualmente consentono di produrre, in via mediata, effetti economici di liberalità. • Per perseguire tale risultato si utilizzano atti materiali, o negozi giuridici (unilaterali o bilaterali) che perseguono scopi tipici diversi dalla donazione diretta, ma che consentono di attuare, in via indiretta, l'arricchimento del donatario senza corrispettivo. • Unitario dunque può dirsi solo l'aspetto funzionale, considerato che, in ogni caso deve trattarsi di liberalità non soggetta alla forma solenne.
  • 22.
    Esempi di donazioneindiretta • - contratto a favore di terzo • - acquisto di immobile con pagamento del prezzo da parte di un terzo • - remissione di debito • - rinuncia a un diritto • - cointestazione di rapporti bancari (conti correnti, dossier titoli, cassette di sicurezza) • - il trust liberale
  • 23.
  • 24.
    Esempio 1. Latutela di un figlio Cliente: unico soggetto che ha avviato procedura di divorzio, genitore di un figlio minorenne Esigenza: tutela del figlio in caso di apertura della successione prima del raggiungimento di una certa età da parte del figlio Patrimonio: partecipazione totalitaria in una società estera di investimenti mobiliari detenuta attraverso una fiduciaria Disponente: il genitore, anche beneficiario del reddito • Beneficiario del reddito: il disponente - l'ascendente del Disponente, i figli del "disponente" e in mancanza i loro discendenti • Beneficiario del fondo: il figlio o i suoi discendenti Trustee: il commercialista Fondo in trust: la partecipazione societaria detenuta tramite una fiduciaria Atto di dotazione: trasferimento del mandato fiduciario dal genitore (disponente) al commercialista (Trustee)
  • 25.
    Esempio 2. Trustauto dichiarato successorio Cliente: unico soggetto anziano, genitore di tre figli, uno dei quali coinvolto in un fallimento ancora aperto Esigenza: timore di aggressione del patrimonio ereditario, bisogna evitare la comunione ereditaria Patrimonio: immobili di utilizzo familiare, partecipazione di controllo in società di capitali (fonte di reddito per tutta la famiglia) Disponente: il genitore Beneficiario del reddito: il genitore (disponente), i figli o i loro discendenti Beneficiario del fondo: i figli o i loro discendenti Trustee: il genitore (disponente) Fondo in trust: gli immobili, la partecipazione societaria Atto di dotazione: atto dichiarativo attestante che il disponente ritiene i beni in qualità di trustee del trust.
  • 26.
    Esempio 3. Trustsuccessorio con due disponenti Cliente: genitori di cinque figli, già destinatari di donazioni indirette di immobili Esigenze: a) evitare la doppia successione dei genitori, b)evitare la comunione ereditaria, c) ripartire equamente il patrimonio tra i figli, considerando anche le anticipazioni già effettuate con donazioni indirette Patrimonio: immobili di proprietà individuale e congiunta dei genitori, a reddito Disponenti: i genitori Beneficiari: i figli o i loro discendenti Trustee: da definire Fondo in trust: cinque sottofondi Atto di dotazione: trasferimento dai genitori (disponenti) al Trustee della nuda proprietà con contestuale attribuzione ai rispettivi sottofondi
  • 27.
    Esempio 4. Trustsuccessorio che esclude legittimari Cliente: soggetto coniugato in terze nozze con figli di primo, secondo e terzo letto Esigenze: a) evitare la comunione ereditaria, b) attribuire il patrimonio del fondo in trust unicamente al coniuge attuale e ai figli di terzo letto, dato che gli altri figli hanno già ricevuto donazioni indirette c) consentire la prudente gestione del patrimonio costituente il fondo in trust Patrimonio: immobili a reddito di proprietà individuale e partecipazione totalitaria di società di capitali Disponente: il genitore, Beneficiari: il coniuge del disponente e i figli del coniuge o i loro discendenti Trustee: il commercialista Fondo in trust: immobili e partecipazione societaria detenuta attraverso una società fiduciaria Atto di dotazione: trasferimento dal genitore (disponente) al Trustee della proprietà dell’immobile e trasferimento del mandato fiduciario dal genitore (disponente) al Trustee
  • 28.
    Esempio 5. trustinterno con beneficiario trust estero Cliente: unico soggetto, imprenditore, titolare attraverso interposizione fiduciaria (persona fisica) di una società a responsabilità limitata Esigenze: a) acquisire utili della società, b) non essere riconducibile in alcun modo alla società stessa per questioni legate a concorrenza con altri operatori Patrimonio: partecipazione totalitaria nella società Trust: auto dichiarato Disponente: la persona fisica fiduciaria, Beneficiari: sia del reddito che del fondo in trust Trust Company di Londra Trustee: il disponente Fondo in trust: partecipazione societaria Atto di dotazione: atto dichiarativo attestante che il disponente ritiene i beni in qualità di trustee del trust.
  • 29.
    4. Trascrizione e pubblicità deltrasferimento di partecipazione
  • 30.
  • 31.
  • 32.