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News 21/SSL/2016
Lunedì,23 Maggio 2016
Esplosivi uso civile, recipienti a pressione, approvati sei decreti attuativi UE.
Esplosivi uso civile, compatibilità elettromagnetica, sistemi protezione atmosfere
esplosive. Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 117 del 16 maggio 2016 ha
approvato in esame definitivo alcuni decreti legislativi attuativi di direttive europee e
previsti dalla Legge di delegazione europea 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo
scorso agosto.
Il primo dei decreti legislativi approvati in esame definitivo riguarda l’attuazione
della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014 (rifusione). Attraverso il decreto vengono introdotti metodi di vigilanza sul
mercato con l’istituzione di un sistema di valutazione della conformità degli esplosivi
per uso civile.
Quindi seguono il decreto attuazione della direttiva 2014/29/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 per la messa a disposizione sul
mercato di recipienti semplici a pressione (sicurezza, conformità, responsabilità e
obblighi dei produttori e dell’intera filiera); il decreto attuazione della direttiva
2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (conformità apparecchiature
contro le perturbazioni, obblighi fabbricanti e filiera); il decreto attuazione
della direttiva 2014/31/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico; il decreto direttiva 2014/32/UE sull’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
strumenti di misura (rifusione), come modificata dalla direttiva 2015/13/UE della
Commissione del 31 ottobre 2014.
Il sesto provvedimento approvato in esame definitivo riguarda l’attuazione
della direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva. Indicazioni in merito alla sicurezza dei sistemi,
conformità, obblighi dei fabbricanti e della filiera.
L’ultimo, è in attuazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico
destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Il decreto riguarda il
mercato la sicurezza e i controlli sui materiali nuovi o usati adoperati a una tensione
nominale compresa fra 50 e 1.000 V in corrente alternata e fra 75 e 1.500 V in
corrente continua. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Consiglio dei Ministri comunicato stampa 16 maggio 2016
Fonte: quotidianosicurezza.it
Vendita artifici pirotecnici declassificati in libera vendita, circolare VVF
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici. Pubblicata dai Vigili del Fuoco in data 18
maggio la circolare n. 6251 D.P.R.151/11. Allegato I – Att. n. 18: Esercizi di vendila di
artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in
vendita e/o deposito superiori a 500 kg. comprensivi degli imballaggi.
La circolare riporta chiarimenti riguardanti l’interpretazione del secondo capoverso
dell’attività n.18 dell’allegato I del Dpr 151/11: “Esercizi di vendita di artifici
pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita
e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi”.
Il documento ricorda che, a seguito degli aggiornamenti apportati dai
decreti 58/2010, 123/2015 e alle conseguenti modifiche al Testo unico pubblica
sicurezza apportate dai decreti 9 agosto 2011, 26 novembre 2012, 4 giugno 2014,
“non è più possibile fare riferimento ad articoli pirotecnici declassificati in quanto
tutti i prodotti sono ora classificati”.
Per quanto riguarda ancora il Dm 4 giugno 2014 la circolare segnala che gli articoli
“libera vendita” cat.B punto 18 dell’allegato I “possono attualmente corrispondere
alle tipologie indicata” dal decreto citato. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: VVF Norme di prevenzione incendi, circolare 18 maggio 2016 vendita artifici pirotecnici
Fonte: quotidianosicurezza.it
Gas fluorurati ad effetto serra.
Adempimenti per gli operatori ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Nel quadro
generale dei protocolli internazionali di lotta ai cambiamenti climatici (Protocollo di
Montreal, Protocollo di Kyoto) l’Unione europea si è impegnata attivamente a
ridurre le emissioni di sostanze lesive per lo strato di ozono e di sostanze ad effetto
serra.
Entrambe le famiglie di sostanze appartengono ai fluorocarburi, prodotti chimici
artificiali contenenti fluoro e carbonio. Aggiungendo atomi di cloro al fluoro e al
carbonio vennero sintetizzati i clorofluorocarburi (o CFC), he grazie alle loro
caratteristiche chimico/fisiche (elevata stabilità chimica e termica, bassa
infiammabilità e bassa tossicità) trovarono largo impiego in diversi processi industriali,
nonostante il loro elevato impatto ambientale dovuto alla riduzione dello strato di
ozono stratosferico.
Anche gli idroclorofluorocarburi (o HCFC) sono ritenuti responsabili della rarefazione
dello strato di ozono, nonostante la presenza di atomi di idrogeno all’interno della
molecola li renda meno pericolosi dei CFC. Gli halon, composti idrocarburici
contenenti atomi di bromo, sono stati utilizzati prevalentemente come agenti
estinguenti e presentano un elevato ODP (Potenziale di riduzione dell’ozono).
Dal 1 gennaio 1996 la produzione dei CFC è stata proibita nei Paesi industrializzati,
mentre per gli HCFC è in atto un processo di dismissione graduale entro il 2030,
anticipato al 2015 nella Comunità Europea.
Le alternative all’utilizzo di CFC e HCFC sono rappresentate sempre da sostanze di
natura sintetica, come gli idrofluorocarburi (o HFC), i perfluorcarburi (PFC) e
l’esafluoruro di zolfo (SF6) che essendo privi di cloro presentano un potenziale di
riduzione dell’ozono (ODP) nullo, ma che allo stesso tempo contribuiscono al
riscaldamento globale (effetto serra) presentando un elevato GWP (potenziale di
riscaldamento globale). Il GWP, tipico per ciascun gas, è un valore calcolato sulla
base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas
fluorurato rispetto a un chilogrammo di CO2 (altro gas, ma di origine naturale, con
un elevato potere di riscaldamento così come il metano).
Sebbene la normativa europea abbia vietato la produzione e la vendita di tutte le
sostanze lesive per l’ozono, queste sono ancora presenti in moltissimi impianti e il loro
recupero è considerato prioritario a livello ambientale.
Al fine quindi di ridurre le emissioni di tali gas fluorurati il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno adottato nel 2006 una specifica normativa (il Regolamento n.
842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, cosiddetto Regolamento sugli F-
gas). Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007, stabiliva requisiti specifici per le
varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino alla fine vita.
In Italia i dettami di tale Regolamento vennero attuati mediante normativa specifica
con notevole ritardo (D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012 e D.Lgs. n. 26 del 05 marzo
2013, quest’ultimo relativo alle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al
Regolamento CE n. 842/2006).
Il 20 maggio 2014, è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra che ha abrogato il Regolamento
(CE) n. 842/2006. Entrato in vigore il 9 giugno 2014 il Regolamento si applica dal 1
gennaio 2015.
Dato che, come detto, le vigenti normative in ambito F-gas intervengono e
normano le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, ne risultano coinvolti
vari soggetti tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché
fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F-gas e
operatori delle apparecchiature.
Nel seguito si focalizzerà l’attenzione sugli adempimenti a carico degli operatori
delle apparecchiature in quanto soggetti non direttamente coinvolti nella gestione
di F-gas (come potrebbe ad esempio essere un produttore o un importatore di gas
tal quali) ma per i quali valgono numerosi adempimenti e per i quali sono previste
specifiche sanzioni in caso di inadempienza.
Il numero dei soggetti considerati come operatori è inoltre elevato anche in
considerazione del fatto che le apparecchiature contenenti F-gas sono svariate e
molto diffuse in tutte le realtà produttive (condizionatori, refrigeratori, camere
climatiche, chiller, pompe di calore, sistemi fissi antincendio, automezzi con gruppi
refrigeranti e commutatori elettrici, queste ultime tipologie di apparecchiature sono
state introdotte con il nuovo Regolamento UE n. 517/2014).
Partendo anzitutto dalla definizione di “operatore”, è utile definirne il campo
d’azione in quanto sulla base della normativa sopra citata (Regolamento n.
517/2014) è definito come “…la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo
controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature
contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze
specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi
dell’operatore”.
Il DPR 43/2012 (art.2 comma 2) stabilisce inoltre che “il proprietario
dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia
delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli
stessi.”
L’”effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un
impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
· Libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i
componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
· Controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la
decisione di accensione e spegnimento);
· Il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche
tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema
di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas
fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad
esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Pertanto il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato
operatore sino a quando non delega completamente ad una società esterna
(tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema.
In questo caso gli obblighi, gli adempimenti e le relative responsabilità legate al
rispetto degli adempimenti vanno a ricadere sulla società delegata. Nel caso in cui
invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza
all’installatore/manutentore, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto
agli obblighi riportati di seguito:
1. Prevenzione delle emissioni di F-gas;
2. Controlli periodici delle apparecchiature contenenti F-gas;
3. Registrazioni degli interventi di controllo effettuati;
4. Controllo della qualifica del personale e delle Ditte incaricate dei controlli o del
proprio personale interno, se incaricato del controllo delle apparecchiature
contenenti F-gas;
5. Comunicazione annuale dei dati relativi ai controlli effettuati.
1. Prevenzione delle emissioni di F gas (art.3 Regolamento UE n. 517/2014)
La prevenzione delle emissioni di F-gas (da intendersi sempre come emissioni diffuse
o fuggitive) da parte degli operatori si concretizza con il controllo e la buona
manutenzione delle apparecchiature contenenti F-gas. In caso di rilevazione di
guasti o danni alle apparecchiature che comportano una perdita di F-gas,
l’operatore dovrà assicurare un rapido intervento di manutenzione e, una volta
effettuata la riparazione, dovrà essere assicurato un successivo controllo entro il
mese successivo. L’obbligo di ricontrollo entro un mese dalla riparazione effettuata,
non è sempre garantito dalle imprese incaricate degli interventi manutentivi, ma si
consiglia comunque di verificarne l’effettuazione in quanto previsto espressamente
dalla normativa e soggetto a sanzioni.
2. Controlli periodici
Tutte le apparecchiature, sulla base della quantità di F-gas in esse contenuta,
dovranno essere soggette a controlli periodici al fine di verificare la presenza di
eventuali perdite.
Con riferimento alla quantità, il nuovo Regolamento UE n. 517/204, ha introdotto una
nuova unità di misura rispetto alla precedente normativa, sostituendo i Kg con le
tonnellate equivalenti di CO2. (calcolate come prodotto del peso del gas, in
Tonnellate metriche, per il potenziale di riscaldamento globale – GWP).
Le frequenze dei controlli sono riportate nel prospetto seguente:
Tabella 1
Quantità di Gas fluorurati ad effetto
serra contenuti all’interno delle
apparecchiature
Frequenza dei controlli per la
verifica della presenza di perdite di
Gas fluorurati ad effetto serra
>= 5 Teq CO2 ma < 50 Teq CO2
Annuale
Biennale se è presente un sistema
di rilevamento perdite.
>= 50 Teq CO2 ma < 500 Teq CO2
Semestrale.
Annuale se è presente un sistema
di rilevamento perdite.
>500 Teq CO2 Trimestrale.
Semestrale se è presente un
sistema di rilevamento perdite.
Nota:
Per quantitativi di F-gas pari o
superiori a 500 Teq CO2 è
necessario verificare l’efficacia del
sistema di rilevamento perdite con
frequenza almeno annuale.
Per i commutatori elettrici con pari
quantità di F-gas il controllo
dell’efficacia del sistema di
rilevamento perdite deve essere
effettuato almeno ogni 6 anni.
Valgono inoltre i seguenti casi specifici:
· Le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di F-gas o le apparecchiature
ermeticamente sigillate contenenti meno di 6 kg di F-gas, sono esonerate dai
controlli delle perdite fino al 31 dicembre 2016. Le apparecchiature contenenti
meno di 3 Kg di F-gas, sulla base del Regolamento abrogato n. 842/2006 non erano
infatti soggette ai controlli periodici delle perdite ma, alla luce dell’adozione della
nuova unità di misura introdotta (tonnellate equivalenti di CO2) potrebbero essere
soggette ai controlli e si è pertanto scelto di garantire un periodo di transizione prima
dell’applicabilità dei nuovi criteri di calcolo;
· Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti F-gas in quantità
inferiori a 10 teqdi CO2, non sono invece soggette ai controlli delle perdite purché le
stesse siano etichettate come tali (l’attestazione del fatto che i circuiti
dell’apparecchiatura siano ermeticamente sigillati è infatti riportata sulla targa delle
medesime apparecchiature e sulla documentazione tecnica).
· I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite se risulta
essere rispettata una delle seguenti condizioni:
- Presenza di un tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1% (caratteristica
riportata tra le specifiche tecniche del costruttore);
- Presenza di un dispositivo di controllo della pressione o della densità;
- Contengono una quantità di gas fluorurato ad effetto serra inferiore a 6 Kg.
· Per le apparecchiature di protezione antincendio è necessario rispettare, oltre
alle frequenze dei controlli di cui alla Tabella 2, anche la conformità delle attività di
controllo ad una delle seguenti Norme Tecniche (ISO 14520- EN 15004).
3. Registrazioni degli interventi di controllo effettuati
I controlli delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra effettuati con le frequenze
prestabilite devono essere oggetto di registrazione su appositi registri (Registri delle
apparecchiature e Registri dei sistemi antincendio).
Per entrambe le tipologie ne vennero inizialmente messi a disposizione da parte del
MATT dei fac-simile, reperibili sul sito internet dello stesso ministero, mentre ora ne
sono disponibili anche di formati prestampati e rilegati (analoghi ai registri di carico
e scarico dei rifiuti).
Ogni apparecchiatura (anche se composta da più circuiti) dovrà essere dotata di
proprio Registro, sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni
generali:
· Dati dell’operatore;
· Tipologia di apparecchiatura (refrigeratore, pompa di calore, condizionatore
ecc);
· Quantità e tipologia di F-gas contenuto;
· Codice dell’apparecchiatura (corrispondente al numero di matricola);
mentre per quanto riguarda gli interventi di controllo:
· Quantità di F-gas eventualmente aggiunto a seguito di perdite riscontrate;
· Quantità di F-gas eventualmente recuperato durante l’intervento di
riparazione;
· Dati relativi all’impresa incaricata del controllo (compresi estremi di
certificazione degli addetti – vedi di seguito);
· Data dell’effettuazione del controllo;
· Qualora l’apparecchiatura venga smantellata dovranno essere annotati i dati
relativi all’impresa incaricata dell’allontanamento ed invio a recupero/smaltimento
e le misure adottate per il recupero dei gas in esse contenute.
Molti dei registri in circolazione non risultano ancora essere aggiornati con le novità
introdotte dal recente Regolamento UE n. 517/2014 e pertanto se ne consiglia una
verifica, anche tramite le imprese addette alla manutenzione e ai controlli, spesso
fornitrici dei registri stessi.
4. Qualifica del personale addetto ai controlli e delle imprese
In un’ottica generale di maggiore garanzia e tutela il legislatore europeo ha imposto
che il personale addetto all’effettuazione dei controlli sulle apparecchiature
contenenti F-gas e alla manipolazione dei medesimi F-gas, sia adeguatamente
formato mediante corsi di formazione specifici, la cui organizzazione è demandata
a ciascuno stato membro.
Con riferimento specifico all’Italia, è presente un Registro F-gas, gestito dal MATT,
dove sono presenti tutte le imprese e gli operatori in possesso di idonea
certificazione attestante l’abilitazione all’effettuazione di interventi sulle
apparecchiature e sui sistemi antincendio contenenti F-gas.
Le certificazioni, sia per le imprese sia per le singole persone, differiscono in base al
tipo di attività e si distinguono in:
· Installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle
apparecchiature contenenti F-gas;
· Controlli delle perdite nelle apparecchiature contenenti F-gas;
· Recupero di F-gas.
Gli operatori devono quindi verificare, prima di affidare le proprie apparecchiature
ad imprese terze, che le stesse siano in possesso di idonea certificazione e che il
personale da loro impiegato sia a sua volta in possesso di idonea certificazione.
Da notare che, qualora una Azienda decida di affidare l’attività di controllo delle
perdite al proprio personale interno, anche questi dovranno essere in possesso di
idonea certificazione.
Con riferimento alla certificazione di personale ed imprese, il 17 novembre 2015 sono
stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea due regolamenti di
esecuzione relativi al Regolamento UE n. 517/2014 che hanno sostituito i
regolamenti 303/2008 e 305/2008. I nuovi regolamenti, in vigore dal 9 dicembre 2015
sono i seguenti:
· Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione del 17 novembre
2015 che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco
della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza,
manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas
fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da
commutatori elettrici fissi. (tale regolamento ha abrogato il precedente
Regolamento n. 305/2008);
· Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre
2015 che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco
della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature
fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle
frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra,
nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature
fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse
contenenti gas fluorurati ad effetto serra (tale regolamento ha abrogato il
precedente Regolamento n. 303/2008).
5. Comunicazione annuale dei dati relativi ai controlli effettuati
Al fine di poter quantificare nel modo più preciso possibile l’emissione complessiva
(a livello nazionale ed europeo) di gas fluorurati ad effetto serra, è fatto obbligo agli
operatori di apparecchiature contenenti F-gas soggette a controllo delle perdite, di
comunicare annualmente i dati relativi ai controlli effettuati.
In Italia, tale comunicazione viene effettuata per via telematica tramite il portale
messo a disposizione da ISPRA ( http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas)
entro il 31 maggio.
I dati comunicati sono i seguenti:
· Sede di installazione (da intendersi come stabilimento, unità locale);
· Dati relativi all’operatore e all’eventuale persona di riferimento della
comunicazione (da indicare se diversa dall’operatore, ossia il proprietario delle
apparecchiature);
· Tipologia delle apparecchiature presenti;
· Tipologie e quantità di F-gas contenuto nelle apparecchiature;
· Quantità di F-gas eventualmente ricaricato all’interno delle apparecchiature
(dato che quantifica la quantità di gas perso dai circuiti delle apparecchiature).
Si ricorda che il codice apparecchiatura richiesto in sede di compilazione della
Comunicazione annuale dovrà essere riportato sulle singole apparecchiature; si
consiglia pertanto di indicare, come codice il numero di matricola, già presente
sulle targhe di identificazione delle medesime apparecchiature.
Si ricorda inoltre che sono oggetto di comunicazione annuale solamente le
apparecchiature che contengono F-gas (Gas fluorurati ad effetto serra) e non
quelle che contengono gas ozono lesivi (ad esempio gas R22). (Articolo di Amedeo
Arosio)
Fonte: puntosicuro.it
Interpelli (in sintesi)
Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito
relativo all’ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell’amianto
negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al DM 6 settembre
1994.
La legge n. 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il
riferimento agli “impianti tecnici in opera all’interno che all’esterno” è diretta ai soli
edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell’edificio (ad es.
impianti termici, idrici, elettrici). Pertanto, atteso che in ogni caso si vuole garantire la
salubrità dell’ambiente e la salute dei lavoratori, la Commissione ritiene che
eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:  mediante
l’applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del
proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che
opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti
funzionali all’immobile;  attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a
cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in
impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non
funzionali all’esercizio dell’immobile.
art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito
relativo alla valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.
Il manuale operativo “il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto
dall’Inail nel 2014 propone una procedura utile per la valutazione e gestione del
rischio chimico ponendo essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla salute,
fermo restando l’obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza. Atteso che la
scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, la
Commissione ritiene che l’utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire un
valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi
la previsione normativa.
art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito
relativo alla corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui
all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.
In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul
lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il
distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sulla base della
normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il
lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per
le quali egli viene distaccato”. Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a
norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria
art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito
relativo alle modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al
datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008.
In relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, co 3-ter, del decreto in parola,
occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima
degli addetti all’attuazione del citato art. 97. Pertanto si ritiene che il committente o
il responsabile dei lavori, acquisendo I attraverso la verifica dell’idoneità tecnico
professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) “il nominativo del
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche
mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà
verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più
opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o
mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito
relativo al riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile nell’arco di 24
ore secondo le disposizioni del d.lgs. n. 66/2003.
Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine
generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro
e pertanto non ritiene di potersi esprimere in merito a questioni riguardanti
l’interpello di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 124/2004. In riferimento al secondo quesito,
premesso che la Commissione non può esprimersi in quanto lo stesso non è di
carattere generale poiché correlato ad una specifica situazione organizzativa,
ritiene tuttavia opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione
dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi all’organizzazione del
lavoro.
Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito
relativo all’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri.
Gli infermieri associati devono essere considerati “lavoratori”, come definiti all’art. 2,
co 1 lett. a) del decreto in parola, qualora svolgano la propria attività professionale
“nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, oppure
prestino la propria attività per conto di una società, un’associazione o un ente in
qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica. Al
contrario, gli infermieri associati dovranno essere considerati assoggettati alla
disciplina dettata dall’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, qualora gli stessi prestino la
propria attività in autonomia e “senza vincolo di subordinazione” nei confronti del
committente o dell’associazione. Fonte: lavoro.gov.it

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  • 1. News 21/SSL/2016 Lunedì,23 Maggio 2016 Esplosivi uso civile, recipienti a pressione, approvati sei decreti attuativi UE. Esplosivi uso civile, compatibilità elettromagnetica, sistemi protezione atmosfere esplosive. Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 117 del 16 maggio 2016 ha approvato in esame definitivo alcuni decreti legislativi attuativi di direttive europee e previsti dalla Legge di delegazione europea 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso agosto. Il primo dei decreti legislativi approvati in esame definitivo riguarda l’attuazione della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (rifusione). Attraverso il decreto vengono introdotti metodi di vigilanza sul mercato con l’istituzione di un sistema di valutazione della conformità degli esplosivi per uso civile. Quindi seguono il decreto attuazione della direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 per la messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (sicurezza, conformità, responsabilità e obblighi dei produttori e dell’intera filiera); il decreto attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (conformità apparecchiature contro le perturbazioni, obblighi fabbricanti e filiera); il decreto attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico; il decreto direttiva 2014/32/UE sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), come modificata dalla direttiva 2015/13/UE della Commissione del 31 ottobre 2014. Il sesto provvedimento approvato in esame definitivo riguarda l’attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Indicazioni in merito alla sicurezza dei sistemi, conformità, obblighi dei fabbricanti e della filiera. L’ultimo, è in attuazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del
  • 2. Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Il decreto riguarda il mercato la sicurezza e i controlli sui materiali nuovi o usati adoperati a una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 V in corrente alternata e fra 75 e 1.500 V in corrente continua. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Consiglio dei Ministri comunicato stampa 16 maggio 2016 Fonte: quotidianosicurezza.it Vendita artifici pirotecnici declassificati in libera vendita, circolare VVF Esercizi di vendita di artifici pirotecnici. Pubblicata dai Vigili del Fuoco in data 18 maggio la circolare n. 6251 D.P.R.151/11. Allegato I – Att. n. 18: Esercizi di vendila di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg. comprensivi degli imballaggi. La circolare riporta chiarimenti riguardanti l’interpretazione del secondo capoverso dell’attività n.18 dell’allegato I del Dpr 151/11: “Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi”. Il documento ricorda che, a seguito degli aggiornamenti apportati dai decreti 58/2010, 123/2015 e alle conseguenti modifiche al Testo unico pubblica sicurezza apportate dai decreti 9 agosto 2011, 26 novembre 2012, 4 giugno 2014, “non è più possibile fare riferimento ad articoli pirotecnici declassificati in quanto tutti i prodotti sono ora classificati”. Per quanto riguarda ancora il Dm 4 giugno 2014 la circolare segnala che gli articoli “libera vendita” cat.B punto 18 dell’allegato I “possono attualmente corrispondere alle tipologie indicata” dal decreto citato. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: VVF Norme di prevenzione incendi, circolare 18 maggio 2016 vendita artifici pirotecnici Fonte: quotidianosicurezza.it Gas fluorurati ad effetto serra. Adempimenti per gli operatori ai sensi del Regolamento UE n. 517/2014. Nel quadro generale dei protocolli internazionali di lotta ai cambiamenti climatici (Protocollo di Montreal, Protocollo di Kyoto) l’Unione europea si è impegnata attivamente a ridurre le emissioni di sostanze lesive per lo strato di ozono e di sostanze ad effetto serra.
  • 3. Entrambe le famiglie di sostanze appartengono ai fluorocarburi, prodotti chimici artificiali contenenti fluoro e carbonio. Aggiungendo atomi di cloro al fluoro e al carbonio vennero sintetizzati i clorofluorocarburi (o CFC), he grazie alle loro caratteristiche chimico/fisiche (elevata stabilità chimica e termica, bassa infiammabilità e bassa tossicità) trovarono largo impiego in diversi processi industriali, nonostante il loro elevato impatto ambientale dovuto alla riduzione dello strato di ozono stratosferico. Anche gli idroclorofluorocarburi (o HCFC) sono ritenuti responsabili della rarefazione dello strato di ozono, nonostante la presenza di atomi di idrogeno all’interno della molecola li renda meno pericolosi dei CFC. Gli halon, composti idrocarburici contenenti atomi di bromo, sono stati utilizzati prevalentemente come agenti estinguenti e presentano un elevato ODP (Potenziale di riduzione dell’ozono). Dal 1 gennaio 1996 la produzione dei CFC è stata proibita nei Paesi industrializzati, mentre per gli HCFC è in atto un processo di dismissione graduale entro il 2030, anticipato al 2015 nella Comunità Europea. Le alternative all’utilizzo di CFC e HCFC sono rappresentate sempre da sostanze di natura sintetica, come gli idrofluorocarburi (o HFC), i perfluorcarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) che essendo privi di cloro presentano un potenziale di riduzione dell’ozono (ODP) nullo, ma che allo stesso tempo contribuiscono al riscaldamento globale (effetto serra) presentando un elevato GWP (potenziale di riscaldamento globale). Il GWP, tipico per ciascun gas, è un valore calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas fluorurato rispetto a un chilogrammo di CO2 (altro gas, ma di origine naturale, con un elevato potere di riscaldamento così come il metano). Sebbene la normativa europea abbia vietato la produzione e la vendita di tutte le sostanze lesive per l’ozono, queste sono ancora presenti in moltissimi impianti e il loro recupero è considerato prioritario a livello ambientale. Al fine quindi di ridurre le emissioni di tali gas fluorurati il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato nel 2006 una specifica normativa (il Regolamento n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, cosiddetto Regolamento sugli F- gas). Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007, stabiliva requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino alla fine vita. In Italia i dettami di tale Regolamento vennero attuati mediante normativa specifica
  • 4. con notevole ritardo (D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012 e D.Lgs. n. 26 del 05 marzo 2013, quest’ultimo relativo alle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al Regolamento CE n. 842/2006). Il 20 maggio 2014, è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 842/2006. Entrato in vigore il 9 giugno 2014 il Regolamento si applica dal 1 gennaio 2015. Dato che, come detto, le vigenti normative in ambito F-gas intervengono e normano le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, ne risultano coinvolti vari soggetti tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F-gas e operatori delle apparecchiature. Nel seguito si focalizzerà l’attenzione sugli adempimenti a carico degli operatori delle apparecchiature in quanto soggetti non direttamente coinvolti nella gestione di F-gas (come potrebbe ad esempio essere un produttore o un importatore di gas tal quali) ma per i quali valgono numerosi adempimenti e per i quali sono previste specifiche sanzioni in caso di inadempienza. Il numero dei soggetti considerati come operatori è inoltre elevato anche in considerazione del fatto che le apparecchiature contenenti F-gas sono svariate e molto diffuse in tutte le realtà produttive (condizionatori, refrigeratori, camere climatiche, chiller, pompe di calore, sistemi fissi antincendio, automezzi con gruppi refrigeranti e commutatori elettrici, queste ultime tipologie di apparecchiature sono state introdotte con il nuovo Regolamento UE n. 517/2014). Partendo anzitutto dalla definizione di “operatore”, è utile definirne il campo d’azione in quanto sulla base della normativa sopra citata (Regolamento n. 517/2014) è definito come “…la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore”. Il DPR 43/2012 (art.2 comma 2) stabilisce inoltre che “il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia
  • 5. delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.” L’”effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi: · Libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi; · Controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento); · Il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni. Pertanto il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore sino a quando non delega completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema. In questo caso gli obblighi, gli adempimenti e le relative responsabilità legate al rispetto degli adempimenti vanno a ricadere sulla società delegata. Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza all’installatore/manutentore, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto agli obblighi riportati di seguito: 1. Prevenzione delle emissioni di F-gas; 2. Controlli periodici delle apparecchiature contenenti F-gas; 3. Registrazioni degli interventi di controllo effettuati; 4. Controllo della qualifica del personale e delle Ditte incaricate dei controlli o del proprio personale interno, se incaricato del controllo delle apparecchiature contenenti F-gas; 5. Comunicazione annuale dei dati relativi ai controlli effettuati. 1. Prevenzione delle emissioni di F gas (art.3 Regolamento UE n. 517/2014) La prevenzione delle emissioni di F-gas (da intendersi sempre come emissioni diffuse o fuggitive) da parte degli operatori si concretizza con il controllo e la buona manutenzione delle apparecchiature contenenti F-gas. In caso di rilevazione di guasti o danni alle apparecchiature che comportano una perdita di F-gas,
  • 6. l’operatore dovrà assicurare un rapido intervento di manutenzione e, una volta effettuata la riparazione, dovrà essere assicurato un successivo controllo entro il mese successivo. L’obbligo di ricontrollo entro un mese dalla riparazione effettuata, non è sempre garantito dalle imprese incaricate degli interventi manutentivi, ma si consiglia comunque di verificarne l’effettuazione in quanto previsto espressamente dalla normativa e soggetto a sanzioni. 2. Controlli periodici Tutte le apparecchiature, sulla base della quantità di F-gas in esse contenuta, dovranno essere soggette a controlli periodici al fine di verificare la presenza di eventuali perdite. Con riferimento alla quantità, il nuovo Regolamento UE n. 517/204, ha introdotto una nuova unità di misura rispetto alla precedente normativa, sostituendo i Kg con le tonnellate equivalenti di CO2. (calcolate come prodotto del peso del gas, in Tonnellate metriche, per il potenziale di riscaldamento globale – GWP). Le frequenze dei controlli sono riportate nel prospetto seguente: Tabella 1 Quantità di Gas fluorurati ad effetto serra contenuti all’interno delle apparecchiature Frequenza dei controlli per la verifica della presenza di perdite di Gas fluorurati ad effetto serra >= 5 Teq CO2 ma < 50 Teq CO2 Annuale Biennale se è presente un sistema di rilevamento perdite. >= 50 Teq CO2 ma < 500 Teq CO2 Semestrale. Annuale se è presente un sistema di rilevamento perdite. >500 Teq CO2 Trimestrale. Semestrale se è presente un sistema di rilevamento perdite. Nota: Per quantitativi di F-gas pari o superiori a 500 Teq CO2 è necessario verificare l’efficacia del
  • 7. sistema di rilevamento perdite con frequenza almeno annuale. Per i commutatori elettrici con pari quantità di F-gas il controllo dell’efficacia del sistema di rilevamento perdite deve essere effettuato almeno ogni 6 anni. Valgono inoltre i seguenti casi specifici: · Le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di F-gas o le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 6 kg di F-gas, sono esonerate dai controlli delle perdite fino al 31 dicembre 2016. Le apparecchiature contenenti meno di 3 Kg di F-gas, sulla base del Regolamento abrogato n. 842/2006 non erano infatti soggette ai controlli periodici delle perdite ma, alla luce dell’adozione della nuova unità di misura introdotta (tonnellate equivalenti di CO2) potrebbero essere soggette ai controlli e si è pertanto scelto di garantire un periodo di transizione prima dell’applicabilità dei nuovi criteri di calcolo; · Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti F-gas in quantità inferiori a 10 teqdi CO2, non sono invece soggette ai controlli delle perdite purché le stesse siano etichettate come tali (l’attestazione del fatto che i circuiti dell’apparecchiatura siano ermeticamente sigillati è infatti riportata sulla targa delle medesime apparecchiature e sulla documentazione tecnica). · I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite se risulta essere rispettata una delle seguenti condizioni: - Presenza di un tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1% (caratteristica riportata tra le specifiche tecniche del costruttore); - Presenza di un dispositivo di controllo della pressione o della densità; - Contengono una quantità di gas fluorurato ad effetto serra inferiore a 6 Kg. · Per le apparecchiature di protezione antincendio è necessario rispettare, oltre alle frequenze dei controlli di cui alla Tabella 2, anche la conformità delle attività di controllo ad una delle seguenti Norme Tecniche (ISO 14520- EN 15004). 3. Registrazioni degli interventi di controllo effettuati I controlli delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra effettuati con le frequenze prestabilite devono essere oggetto di registrazione su appositi registri (Registri delle apparecchiature e Registri dei sistemi antincendio).
  • 8. Per entrambe le tipologie ne vennero inizialmente messi a disposizione da parte del MATT dei fac-simile, reperibili sul sito internet dello stesso ministero, mentre ora ne sono disponibili anche di formati prestampati e rilegati (analoghi ai registri di carico e scarico dei rifiuti). Ogni apparecchiatura (anche se composta da più circuiti) dovrà essere dotata di proprio Registro, sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni generali: · Dati dell’operatore; · Tipologia di apparecchiatura (refrigeratore, pompa di calore, condizionatore ecc); · Quantità e tipologia di F-gas contenuto; · Codice dell’apparecchiatura (corrispondente al numero di matricola); mentre per quanto riguarda gli interventi di controllo: · Quantità di F-gas eventualmente aggiunto a seguito di perdite riscontrate; · Quantità di F-gas eventualmente recuperato durante l’intervento di riparazione; · Dati relativi all’impresa incaricata del controllo (compresi estremi di certificazione degli addetti – vedi di seguito); · Data dell’effettuazione del controllo; · Qualora l’apparecchiatura venga smantellata dovranno essere annotati i dati relativi all’impresa incaricata dell’allontanamento ed invio a recupero/smaltimento e le misure adottate per il recupero dei gas in esse contenute. Molti dei registri in circolazione non risultano ancora essere aggiornati con le novità introdotte dal recente Regolamento UE n. 517/2014 e pertanto se ne consiglia una verifica, anche tramite le imprese addette alla manutenzione e ai controlli, spesso fornitrici dei registri stessi. 4. Qualifica del personale addetto ai controlli e delle imprese In un’ottica generale di maggiore garanzia e tutela il legislatore europeo ha imposto che il personale addetto all’effettuazione dei controlli sulle apparecchiature contenenti F-gas e alla manipolazione dei medesimi F-gas, sia adeguatamente formato mediante corsi di formazione specifici, la cui organizzazione è demandata a ciascuno stato membro. Con riferimento specifico all’Italia, è presente un Registro F-gas, gestito dal MATT, dove sono presenti tutte le imprese e gli operatori in possesso di idonea certificazione attestante l’abilitazione all’effettuazione di interventi sulle
  • 9. apparecchiature e sui sistemi antincendio contenenti F-gas. Le certificazioni, sia per le imprese sia per le singole persone, differiscono in base al tipo di attività e si distinguono in: · Installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature contenenti F-gas; · Controlli delle perdite nelle apparecchiature contenenti F-gas; · Recupero di F-gas. Gli operatori devono quindi verificare, prima di affidare le proprie apparecchiature ad imprese terze, che le stesse siano in possesso di idonea certificazione e che il personale da loro impiegato sia a sua volta in possesso di idonea certificazione. Da notare che, qualora una Azienda decida di affidare l’attività di controllo delle perdite al proprio personale interno, anche questi dovranno essere in possesso di idonea certificazione. Con riferimento alla certificazione di personale ed imprese, il 17 novembre 2015 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea due regolamenti di esecuzione relativi al Regolamento UE n. 517/2014 che hanno sostituito i regolamenti 303/2008 e 305/2008. I nuovi regolamenti, in vigore dal 9 dicembre 2015 sono i seguenti: · Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi. (tale regolamento ha abrogato il precedente Regolamento n. 305/2008); · Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra (tale regolamento ha abrogato il precedente Regolamento n. 303/2008). 5. Comunicazione annuale dei dati relativi ai controlli effettuati
  • 10. Al fine di poter quantificare nel modo più preciso possibile l’emissione complessiva (a livello nazionale ed europeo) di gas fluorurati ad effetto serra, è fatto obbligo agli operatori di apparecchiature contenenti F-gas soggette a controllo delle perdite, di comunicare annualmente i dati relativi ai controlli effettuati. In Italia, tale comunicazione viene effettuata per via telematica tramite il portale messo a disposizione da ISPRA ( http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas) entro il 31 maggio. I dati comunicati sono i seguenti: · Sede di installazione (da intendersi come stabilimento, unità locale); · Dati relativi all’operatore e all’eventuale persona di riferimento della comunicazione (da indicare se diversa dall’operatore, ossia il proprietario delle apparecchiature); · Tipologia delle apparecchiature presenti; · Tipologie e quantità di F-gas contenuto nelle apparecchiature; · Quantità di F-gas eventualmente ricaricato all’interno delle apparecchiature (dato che quantifica la quantità di gas perso dai circuiti delle apparecchiature). Si ricorda che il codice apparecchiatura richiesto in sede di compilazione della Comunicazione annuale dovrà essere riportato sulle singole apparecchiature; si consiglia pertanto di indicare, come codice il numero di matricola, già presente sulle targhe di identificazione delle medesime apparecchiature. Si ricorda inoltre che sono oggetto di comunicazione annuale solamente le apparecchiature che contengono F-gas (Gas fluorurati ad effetto serra) e non quelle che contengono gas ozono lesivi (ad esempio gas R22). (Articolo di Amedeo Arosio) Fonte: puntosicuro.it Interpelli (in sintesi) Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell’amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al DM 6 settembre 1994. La legge n. 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli “impianti tecnici in opera all’interno che all’esterno” è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell’edificio (ad es.
  • 11. impianti termici, idrici, elettrici). Pertanto, atteso che in ogni caso si vuole garantire la salubrità dell’ambiente e la salute dei lavoratori, la Commissione ritiene che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:  mediante l’applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile;  attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile. art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro. Il manuale operativo “il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail nel 2014 propone una procedura utile per la valutazione e gestione del rischio chimico ponendo essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla salute, fermo restando l’obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza. Atteso che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, la Commissione ritiene che l’utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la previsione normativa. art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008. In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”. Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alle modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al
  • 12. datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008. In relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, co 3-ter, del decreto in parola, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97. Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo I attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria. art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo al riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile nell’arco di 24 ore secondo le disposizioni del d.lgs. n. 66/2003. Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere in merito a questioni riguardanti l’interpello di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 124/2004. In riferimento al secondo quesito, premesso che la Commissione non può esprimersi in quanto lo stesso non è di carattere generale poiché correlato ad una specifica situazione organizzativa, ritiene tuttavia opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi all’organizzazione del lavoro. Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri. Gli infermieri associati devono essere considerati “lavoratori”, come definiti all’art. 2, co 1 lett. a) del decreto in parola, qualora svolgano la propria attività professionale “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un’associazione o un ente in qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica. Al contrario, gli infermieri associati dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dettata dall’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, qualora gli stessi prestino la
  • 13. propria attività in autonomia e “senza vincolo di subordinazione” nei confronti del committente o dell’associazione. Fonte: lavoro.gov.it