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News 19/A/2016
Lunedì, 9 Maggio 2016
Via libera della Commissione Europea al Decreto Fonti Rinnovabili
La Commissione europea ha dato il via libera alla bozza di decreto del ministero
dello Sviluppo economico per gli incentivi alle rinnovabili elettriche non
fotovoltaiche, dichiarandolo compatibile con la nuova disciplina sugli aiuti di Stato.
Concludendo che il regime italiano destinato a sostenere la produzione di energia
elettrica da fonti energetiche rinnovabili è conforme alle norme UE sugli aiuti di
Stato. Il regime contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici
dell’UE senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico.
Contribuendo ad aumentare la capacità di generazione da fonti rinnovabili di
circa 1300 megawatt.
Il decreto – si legge nel comunicato della Commissione del 29 aprile – sarà in
vigore fino alla fine del 2016 e sosterrà l’Italia nel conseguire gli obiettivi dell’UE in
materia di energie rinnovabili, favorendo l'integrazione dei produttori di energia
rinnovabile nel mercato. Solo gli impianti di piccole dimensioni possono beneficiare
di tariffe di riacquisto, mentre gli impianti di maggiori dimensioni riceveranno un
sostegno sotto forma di un premio, vale a dire una maggiorazione sul prezzo di
mercato, che espone tali fonti di energia rinnovabili ai segnali del mercato. Il
regime sosterrà inoltre il rinnovo dei generatori esistenti di qualsiasi dimensione, ad
esempio per aumentare la loro efficienza o prolungare la loro durata di vita
operativa.
Ricordiamo che l’attesissimo decreto aveva avuto il via libera dellaConferenza
unificata già in data 5 novembre 2015, che ha espresso parere favorevole in
considerazione dei correttivi presentati dal Mise-Ministero dello sviluppo
economico. Il vaglio della Commissione Ue ne aveva poi stoppato la definitiva
entrata in vigore. Ora si attendere la rapida pubblicazione del provvedimento in
Gazzetta Ufficiale.
Fonte: fattoriedelsole.org
La dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio
La dichiarazione F-Gas (ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012), riferita
all'anno 2015, deve essere inviata entro il 31 maggio attraverso il portale SINAnet -
Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, di ISPRA. Riguarda i controlli
periodici, e quindi il registro delle apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati come
refrigeranti (HFC).
Gli operatori (Proprietario/Utilizzatore/Terzo Responsabile) delle apparecchiature
soggette all’obbligo provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per
verificare la presenza di eventuali perdite, avvalendosi di ditte in possesso dei
requisiti tecnici e delle certificazioni F- Gas “Impresa” – “Persona Fisica” a seconda
del tipo di intervento. Si ricorda che sino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature
contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature
ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas
fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite [*].
Mentre gli operatori delle apparecchiature soggette all’obbligo, oltre ai controlli
per verificare la presenza di eventuali perdite istituiscono e tengono per ciascuna
di tali apparecchiature, un registro (che va tenuto dall’operatore o dall’impresa
che svolge l’attività per almeno 5 anni).
OBBLIGHI DELL’OPERATORE DELL’APPARECCHIO:
L’Operatore (Proprietario/Utilizzatore/Terzo Responsabile di apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono Fgas)
deve:
§ Accertarsi che installazione/manutenzioni siano effettuate da personale e
aziende certificate;
§ In seguito a rilascio del Registro dell’apparecchiatura effettuare la registrazione
dell’impianto sul sito SINAnet;
§ Far eseguire il controllo delle perdite con frequenza stabilita da normativa in
base a quantità di HFC nell’impianto (variabile da 3 a 13 mesi);
§ In caso di individuazione di perdite e successiva riparazione far eseguire nuovi
controlli entro 1 mese dalla data della riparazione;
§ Entro il 31 Maggio di ogni anno registrare sul sito ISPRA le manutenzioni
effettuate nell’anno precedente.
Tenuta dei registri:
Il paragrafo 1 dell’articolo 6 relativo alla Tenuta dei registri prevede che gli
operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la
presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4 paragrafo 1 istituiscono e
tengono per ciascuna di tali apparecchiature registri in cui sono specificate:
a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) e quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la
manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o
rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e,
ove del caso, il numero di certificato;
d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla
manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle
apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1
a 3;
g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per
recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
Il Registro di apparecchiatura F-gas va compilato e aggiornato (congiuntamente
al il Libretto di impianto) per le applicazioni fisse di condizionamento dell’aria e le
pompe di calore che contengono quantità pari o superiori a 3 kg di carica di
refrigerante [*].Per identificare il tipo e la quantità di refrigerante contenuto nelle
apparecchiature va controllata l’etichetta affissa sull’apparecchiatura stessa,
obbligatoria se immessa in commercio nell’Unione Europea dopo il 1° aprile 2008.In
caso invece di apparecchiature messe il commercio prima del 1° aprile 2008
l’etichetta potrebbe non contenere queste informazioni; sarà necessario quindi
rivolgersi al fornitore, al produttore o all’impresa di assistenza dell’impianto in
questione.
Per i grandi impianti di uso non domestico, la carica di refrigerante delle
apparecchiature di condizionamento dell’aria varia da meno di 0,5 kg a oltre 100
kg. I condizionatori per uso domestico monoblocco (nei quali tutti i componenti
essenziali sono ospitati in un’unica unità) o i cosiddetti split-system (composti da più
di una sezione) possono contenere da 0,5 a 4 kg di carica refrigerante (in media
0,31 – 0,34 kg per kW di capacità di refrigerazione). Indicativamente i sistemi split
con 4 unità potrebbero superare la soglia dei 3 kg.
Le pompe di calore hanno una carica di refrigerante variabile da 0,5 kg per le
macchine per acqua calda sanitaria fino a oltre il centinaio di kg per quelle
industriali. Di solito le pompe di calore utilizzate solo per l’acqua calda sanitaria
hanno cariche di F-gas inferiori a 3 kg, mentre le piccole pompe di calore per il
riscaldamento domestico potrebbero superare la soglia dei 3 kg.
SANZIONI:
Le sanzioni variano a seconda dell’effrazione e del soggetto giuridico che la
commette, come previsto dal Decreto legge n° 26 del 5 Marzo 2013 - Disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE)
n°842/2006. Per esempio, l’operatore che non ottempera all’obbligo dei controlli
periodici incorre in una sanzione tra i 7.000 e 100.000 euro; mentre chi non effettua
la comunicazione F-Gas entro il 31 maggio incorre in una sanzione tra i 1.000 e
10.000 euro.
[*] Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014 è stato pubblicato il
regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il
regolamento (CE) n. 842/2006 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il nuovo regolamento
sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 non stravolge il quadro
già vigente, ma estende l’ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano
quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro
Si precisa che l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura,
criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una
apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a
3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la
nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.
Dal 1° gennaio 2017 la quantità limite oltre la quale sono necessari i controlli periodici, e quindi il
registro d’impianto, è di 5 tonnellate di CO₂ equivalente, quindi variabile in funzione del tipo di
refrigerante usato.
Fonte:fattoriedelsole.org
Disciplina emergenziale ed ambito di operatività
Cass. Sez. III n. 13738 del 6 aprile 2016 (Ud 20 gen 2016)Pres. Ramacci Est. Andreazza
Ric. Di Fresco ed altroRifiuti. Disciplina emergenziale ed ambito di operativitàLo stato
di emergenza in materia di rifiuti, la cui dichiarazione legittima il ricorso ai mezzi e
poteri straordinari previsti dalla I. 24 febbraio 1992, n. 225, riguarda tutte le attività
connesse alla "gestione" dei rifiuti, ivi inclusa l'attività di smaltimento, sicché la
circostanza che il d.P.C.M. del 9 luglio 2010, in vigore sino al 31 dicembre 2012,
abbia riferito, a differenza dei decreti precedenti, lo stato di emergenza dichiarato,
letteralmente, alla "gestione" dei rifiuti, non può intendersi espressione della volontà
di escludere da detta dichiarazione lo "smaltimento" dei rifiuti stessi. Ed invero
l'espressione "gestione dei rifiuti" ha un significato sicuramente più ampio e
comprensivo di quella di "smaltimento", atteso che all'art.183, comma1, lett. n),
vigente al momento del fatto, nella "gestione" dei rifiuti il legislatore ha
espressamente ricompreso " la raccolta, il trasposto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti..." (e tale definizione è stata mantenuta anche successivamente alle modifiche
attuate con la legge n. 116 del 2014, di conversione del d.l. n.91 del 2014). Le
medesime attività comprese nel concetto di gestione dei rifiuti sono, poi,
analogamente specificate nel D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d),
convertito, con modificazioni nella L. n. 210 del 2008.
Fonte: lexambiente.it
Sviluppo sostenibile. Procedura semplificata per impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n. 2886 del 4 marzo 2016Sviluppo sostenibile. Procedura
semplificata per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabiliAll'autorizzazione unica prescritta dal d.lgs. n. 387 del 2003 e dal d.lgs. n. 28
del 2011 deve riconoscersi carattere omnicomprensivo esteso a tutti i profili connessi
alla realizzazione ed all'attivazione degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili. Essa, avendo come contenuto imprescindibile anche
la verifica della compatibilità urbanistica-edilizia dell'intervento, costituisce titolo a
costruire e ad esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato. Fonte:
lexambiente.it
E alla fine, ecco la riforma delle Agenzie Ambientali.
Dopo circa un anno e mezzo di esame la commissione Ambiente al Senato ha
approvato la proposta di legge per la riforma delle agenzie ambientali, che ora
dovrà essere esaminata dall'aula. Il provvedimento, già approvato dalla Camera,
istituisce il Sistema nazionale delle agenzie ambientali 'al fine di assicurare
omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico
della qualità dell'ambiente - come si nelle nel testo - a supporto delle politiche di
sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica'. La
riforma, tra le altre cose, rivede anche il ruolo e le funzioni dell'Ispra, istituisce i Livelli
essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (Lepta) e la rete informativa
nazionale ambientale denominata Sinanet.
Fonte: http://www.publicpolicy.it
Collocazione camion-bar in zone storico-artistiche
Il delicato rapporto tra protezione dell’ambiente cittadino con caratteri di rilevanza
storico, artistica, culturale ed ambientale e la disciplina della libertà di iniziativa
economica è stato oggetto di una copiosa giurisprudenza secondo la quale,
nonostante la costante riduzione normativa dei limiti ai quali assoggettare la
seconda, residua ancora uno specifico potere della P.A. di individuare su base
territoriale ambiti e forme di protezione dell’ambiente urbano che si sostanzino in
una interdizione – qualitativa o quantitativa – allo svolgimento di attività commerciali
alle condizioni di legge.
Fonte: lexambiente.it
Abbattimento di Querce Centenarie
Consiglio di Stato, Sez. V n. 1189 del 22 marzo 2016Ambiente in genere.
Abbattimento di querce centenarieLe ordinanze contingibili ed urgenti richiedono
elementi istruttori e di motivazione in grado di rappresentare un’effettiva situazione
di grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini (art. 54, comma 2, d.lgs. n.
267 del 2000), solo in ragione della quale si giustifica l’eccezionale deroga al
principio di tipicità degli atti amministrativi e alla disciplina vigente attuata mediante
l’utilizzazione di provvedimenti extra ordinem (fattispecie relativa ad abbattimento
di querce centenarie).
Fonte: lexambiente.it
sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica'. La
riforma, tra le altre cose, rivede anche il ruolo e le funzioni dell'Ispra, istituisce i Livelli
essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (Lepta) e la rete informativa
nazionale ambientale denominata Sinanet.
Fonte: http://www.publicpolicy.it
Collocazione camion-bar in zone storico-artistiche
Il delicato rapporto tra protezione dell’ambiente cittadino con caratteri di rilevanza
storico, artistica, culturale ed ambientale e la disciplina della libertà di iniziativa
economica è stato oggetto di una copiosa giurisprudenza secondo la quale,
nonostante la costante riduzione normativa dei limiti ai quali assoggettare la
seconda, residua ancora uno specifico potere della P.A. di individuare su base
territoriale ambiti e forme di protezione dell’ambiente urbano che si sostanzino in
una interdizione – qualitativa o quantitativa – allo svolgimento di attività commerciali
alle condizioni di legge.
Fonte: lexambiente.it
Abbattimento di Querce Centenarie
Consiglio di Stato, Sez. V n. 1189 del 22 marzo 2016Ambiente in genere.
Abbattimento di querce centenarieLe ordinanze contingibili ed urgenti richiedono
elementi istruttori e di motivazione in grado di rappresentare un’effettiva situazione
di grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini (art. 54, comma 2, d.lgs. n.
267 del 2000), solo in ragione della quale si giustifica l’eccezionale deroga al
principio di tipicità degli atti amministrativi e alla disciplina vigente attuata mediante
l’utilizzazione di provvedimenti extra ordinem (fattispecie relativa ad abbattimento
di querce centenarie).
Fonte: lexambiente.it

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  • 1. News 19/A/2016 Lunedì, 9 Maggio 2016 Via libera della Commissione Europea al Decreto Fonti Rinnovabili La Commissione europea ha dato il via libera alla bozza di decreto del ministero dello Sviluppo economico per gli incentivi alle rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, dichiarandolo compatibile con la nuova disciplina sugli aiuti di Stato. Concludendo che il regime italiano destinato a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è conforme alle norme UE sugli aiuti di Stato. Il regime contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici dell’UE senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico. Contribuendo ad aumentare la capacità di generazione da fonti rinnovabili di circa 1300 megawatt. Il decreto – si legge nel comunicato della Commissione del 29 aprile – sarà in vigore fino alla fine del 2016 e sosterrà l’Italia nel conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di energie rinnovabili, favorendo l'integrazione dei produttori di energia rinnovabile nel mercato. Solo gli impianti di piccole dimensioni possono beneficiare di tariffe di riacquisto, mentre gli impianti di maggiori dimensioni riceveranno un sostegno sotto forma di un premio, vale a dire una maggiorazione sul prezzo di mercato, che espone tali fonti di energia rinnovabili ai segnali del mercato. Il regime sosterrà inoltre il rinnovo dei generatori esistenti di qualsiasi dimensione, ad esempio per aumentare la loro efficienza o prolungare la loro durata di vita operativa. Ricordiamo che l’attesissimo decreto aveva avuto il via libera dellaConferenza unificata già in data 5 novembre 2015, che ha espresso parere favorevole in considerazione dei correttivi presentati dal Mise-Ministero dello sviluppo economico. Il vaglio della Commissione Ue ne aveva poi stoppato la definitiva entrata in vigore. Ora si attendere la rapida pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Fonte: fattoriedelsole.org
  • 2. La dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio La dichiarazione F-Gas (ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012), riferita all'anno 2015, deve essere inviata entro il 31 maggio attraverso il portale SINAnet - Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, di ISPRA. Riguarda i controlli periodici, e quindi il registro delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati come refrigeranti (HFC). Gli operatori (Proprietario/Utilizzatore/Terzo Responsabile) delle apparecchiature soggette all’obbligo provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite, avvalendosi di ditte in possesso dei requisiti tecnici e delle certificazioni F- Gas “Impresa” – “Persona Fisica” a seconda del tipo di intervento. Si ricorda che sino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite [*]. Mentre gli operatori delle apparecchiature soggette all’obbligo, oltre ai controlli per verificare la presenza di eventuali perdite istituiscono e tengono per ciascuna di tali apparecchiature, un registro (che va tenuto dall’operatore o dall’impresa che svolge l’attività per almeno 5 anni). OBBLIGHI DELL’OPERATORE DELL’APPARECCHIO: L’Operatore (Proprietario/Utilizzatore/Terzo Responsabile di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono Fgas) deve: § Accertarsi che installazione/manutenzioni siano effettuate da personale e aziende certificate; § In seguito a rilascio del Registro dell’apparecchiatura effettuare la registrazione dell’impianto sul sito SINAnet; § Far eseguire il controllo delle perdite con frequenza stabilita da normativa in base a quantità di HFC nell’impianto (variabile da 3 a 13 mesi); § In caso di individuazione di perdite e successiva riparazione far eseguire nuovi controlli entro 1 mese dalla data della riparazione; § Entro il 31 Maggio di ogni anno registrare sul sito ISPRA le manutenzioni effettuate nell’anno precedente. Tenuta dei registri: Il paragrafo 1 dell’articolo 6 relativo alla Tenuta dei registri prevede che gli
  • 3. operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4 paragrafo 1 istituiscono e tengono per ciascuna di tali apparecchiature registri in cui sono specificate: a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra; b) e quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite; c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato; d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati; e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato; f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3; g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra. Il Registro di apparecchiatura F-gas va compilato e aggiornato (congiuntamente al il Libretto di impianto) per le applicazioni fisse di condizionamento dell’aria e le pompe di calore che contengono quantità pari o superiori a 3 kg di carica di refrigerante [*].Per identificare il tipo e la quantità di refrigerante contenuto nelle apparecchiature va controllata l’etichetta affissa sull’apparecchiatura stessa, obbligatoria se immessa in commercio nell’Unione Europea dopo il 1° aprile 2008.In caso invece di apparecchiature messe il commercio prima del 1° aprile 2008 l’etichetta potrebbe non contenere queste informazioni; sarà necessario quindi rivolgersi al fornitore, al produttore o all’impresa di assistenza dell’impianto in questione. Per i grandi impianti di uso non domestico, la carica di refrigerante delle apparecchiature di condizionamento dell’aria varia da meno di 0,5 kg a oltre 100 kg. I condizionatori per uso domestico monoblocco (nei quali tutti i componenti essenziali sono ospitati in un’unica unità) o i cosiddetti split-system (composti da più di una sezione) possono contenere da 0,5 a 4 kg di carica refrigerante (in media 0,31 – 0,34 kg per kW di capacità di refrigerazione). Indicativamente i sistemi split con 4 unità potrebbero superare la soglia dei 3 kg. Le pompe di calore hanno una carica di refrigerante variabile da 0,5 kg per le macchine per acqua calda sanitaria fino a oltre il centinaio di kg per quelle
  • 4. industriali. Di solito le pompe di calore utilizzate solo per l’acqua calda sanitaria hanno cariche di F-gas inferiori a 3 kg, mentre le piccole pompe di calore per il riscaldamento domestico potrebbero superare la soglia dei 3 kg. SANZIONI: Le sanzioni variano a seconda dell’effrazione e del soggetto giuridico che la commette, come previsto dal Decreto legge n° 26 del 5 Marzo 2013 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n°842/2006. Per esempio, l’operatore che non ottempera all’obbligo dei controlli periodici incorre in una sanzione tra i 7.000 e 100.000 euro; mentre chi non effettua la comunicazione F-Gas entro il 31 maggio incorre in una sanzione tra i 1.000 e 10.000 euro. [*] Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 non stravolge il quadro già vigente, ma estende l’ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro Si precisa che l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti. Dal 1° gennaio 2017 la quantità limite oltre la quale sono necessari i controlli periodici, e quindi il registro d’impianto, è di 5 tonnellate di CO₂ equivalente, quindi variabile in funzione del tipo di refrigerante usato. Fonte:fattoriedelsole.org Disciplina emergenziale ed ambito di operatività Cass. Sez. III n. 13738 del 6 aprile 2016 (Ud 20 gen 2016)Pres. Ramacci Est. Andreazza Ric. Di Fresco ed altroRifiuti. Disciplina emergenziale ed ambito di operativitàLo stato di emergenza in materia di rifiuti, la cui dichiarazione legittima il ricorso ai mezzi e poteri straordinari previsti dalla I. 24 febbraio 1992, n. 225, riguarda tutte le attività connesse alla "gestione" dei rifiuti, ivi inclusa l'attività di smaltimento, sicché la
  • 5. circostanza che il d.P.C.M. del 9 luglio 2010, in vigore sino al 31 dicembre 2012, abbia riferito, a differenza dei decreti precedenti, lo stato di emergenza dichiarato, letteralmente, alla "gestione" dei rifiuti, non può intendersi espressione della volontà di escludere da detta dichiarazione lo "smaltimento" dei rifiuti stessi. Ed invero l'espressione "gestione dei rifiuti" ha un significato sicuramente più ampio e comprensivo di quella di "smaltimento", atteso che all'art.183, comma1, lett. n), vigente al momento del fatto, nella "gestione" dei rifiuti il legislatore ha espressamente ricompreso " la raccolta, il trasposto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti..." (e tale definizione è stata mantenuta anche successivamente alle modifiche attuate con la legge n. 116 del 2014, di conversione del d.l. n.91 del 2014). Le medesime attività comprese nel concetto di gestione dei rifiuti sono, poi, analogamente specificate nel D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni nella L. n. 210 del 2008. Fonte: lexambiente.it Sviluppo sostenibile. Procedura semplificata per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n. 2886 del 4 marzo 2016Sviluppo sostenibile. Procedura semplificata per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabiliAll'autorizzazione unica prescritta dal d.lgs. n. 387 del 2003 e dal d.lgs. n. 28 del 2011 deve riconoscersi carattere omnicomprensivo esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione ed all'attivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Essa, avendo come contenuto imprescindibile anche la verifica della compatibilità urbanistica-edilizia dell'intervento, costituisce titolo a costruire e ad esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato. Fonte: lexambiente.it E alla fine, ecco la riforma delle Agenzie Ambientali. Dopo circa un anno e mezzo di esame la commissione Ambiente al Senato ha approvato la proposta di legge per la riforma delle agenzie ambientali, che ora dovrà essere esaminata dall'aula. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, istituisce il Sistema nazionale delle agenzie ambientali 'al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente - come si nelle nel testo - a supporto delle politiche di
  • 6. sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica'. La riforma, tra le altre cose, rivede anche il ruolo e le funzioni dell'Ispra, istituisce i Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (Lepta) e la rete informativa nazionale ambientale denominata Sinanet. Fonte: http://www.publicpolicy.it Collocazione camion-bar in zone storico-artistiche Il delicato rapporto tra protezione dell’ambiente cittadino con caratteri di rilevanza storico, artistica, culturale ed ambientale e la disciplina della libertà di iniziativa economica è stato oggetto di una copiosa giurisprudenza secondo la quale, nonostante la costante riduzione normativa dei limiti ai quali assoggettare la seconda, residua ancora uno specifico potere della P.A. di individuare su base territoriale ambiti e forme di protezione dell’ambiente urbano che si sostanzino in una interdizione – qualitativa o quantitativa – allo svolgimento di attività commerciali alle condizioni di legge. Fonte: lexambiente.it Abbattimento di Querce Centenarie Consiglio di Stato, Sez. V n. 1189 del 22 marzo 2016Ambiente in genere. Abbattimento di querce centenarieLe ordinanze contingibili ed urgenti richiedono elementi istruttori e di motivazione in grado di rappresentare un’effettiva situazione di grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini (art. 54, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000), solo in ragione della quale si giustifica l’eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi e alla disciplina vigente attuata mediante l’utilizzazione di provvedimenti extra ordinem (fattispecie relativa ad abbattimento di querce centenarie). Fonte: lexambiente.it
  • 7. sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica'. La riforma, tra le altre cose, rivede anche il ruolo e le funzioni dell'Ispra, istituisce i Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (Lepta) e la rete informativa nazionale ambientale denominata Sinanet. Fonte: http://www.publicpolicy.it Collocazione camion-bar in zone storico-artistiche Il delicato rapporto tra protezione dell’ambiente cittadino con caratteri di rilevanza storico, artistica, culturale ed ambientale e la disciplina della libertà di iniziativa economica è stato oggetto di una copiosa giurisprudenza secondo la quale, nonostante la costante riduzione normativa dei limiti ai quali assoggettare la seconda, residua ancora uno specifico potere della P.A. di individuare su base territoriale ambiti e forme di protezione dell’ambiente urbano che si sostanzino in una interdizione – qualitativa o quantitativa – allo svolgimento di attività commerciali alle condizioni di legge. Fonte: lexambiente.it Abbattimento di Querce Centenarie Consiglio di Stato, Sez. V n. 1189 del 22 marzo 2016Ambiente in genere. Abbattimento di querce centenarieLe ordinanze contingibili ed urgenti richiedono elementi istruttori e di motivazione in grado di rappresentare un’effettiva situazione di grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini (art. 54, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000), solo in ragione della quale si giustifica l’eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi e alla disciplina vigente attuata mediante l’utilizzazione di provvedimenti extra ordinem (fattispecie relativa ad abbattimento di querce centenarie). Fonte: lexambiente.it