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In seguito ad una quanto mai oppor-
tuna segnalazione abbiamo deciso di
riportare una serie di interessanti
indicazioni sulla normativa comuni-
taria riguardante apparecchiature e
sistemi di protezione destinati ad
essere utilizzati in determinati conte-
sti produttivi; in particolare si fa riferi-
mentoalleapparecchiatureedaisiste-
mi di protezione che possono essere
presenti nella filiera della produzione
dellepastealimentari.Bastipensareai
sili di stoccaggio delle semole e delle
farine al cui interno sono presenti
polveri infiammabili o potenzialmen-
te tali, che dovrebbero essere suppor-
tati da sensori capacitivi specifici per il
rilevamento dei livelli del contenuto;
agli impianti di produzione di vapore
surriscaldato ed alle caldaie alimenta-
te con gas o olii combustibili; alle ap-
parecchiature di misurazione della
temperatura e della pressione che
vengono utilizzate per monitorare
questi parametri in macchine o im-
pianti; agli impianti di produzione di
azoto e anidride carbonica, sempre
più utilizzati per il confezionamento
in atmosfera protettiva nelle aziende
che producono e confezionano paste
fresche.
Ineffettilenostreconsiderazionisono
rivolte a chi è intenzionato ad investi-
re su un apparecchio o un sistema di
protezione, al fine di ottenere mag-
giori garanzie sia dal punto di vista
normativoche,soprattutto,dellasicu-
rezza degli operatori.
La Direttiva 94/9/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 marzo
1994, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosi-
va, mira a garantire la sicurezza e la
salute delle persone, degli animali
domestici e dei beni, specie nei
confronti dei rischi che derivanodal-
l’uso di tali apparecchi e sistemi.
In particolare prevede una serie di
obblighi a carico del soggetto che im-
mette i prodotti sul mercato e/o li
mette in servizio, sia che si tratti del
fabbricante, del suo mandatario, del-
l’importatore o di qualsiasi altra
persona responsabile; il riparatore non
è interessato dalla presente Direttiva,
ma deve essere comunque informato
sullediverseprescrizioniinmateriadi
sicurezza per materiali e apparecchia-
ture.
La Direttiva non regola l’utilizzo degli
apparecchi (oggetto della Direttiva
89/655/CEEesuccessivemodifiche);la
responsabilità dell’utente riguarda la
correttezzadell’utilizzodeimaterialie
delle apparecchiature in oggetto, in
base alla definizione delle zone di ris-
chio e di conseguenza ai rischi a cui è
assoggettato.
Poiché il concetto di “immissione sul
mercato” si riferisce esclusivamente
alla prima volta in cui i prodotti
vengonomessiadisposizionenell’UE
per essere distribuiti e/o utilizzati al
proprio interno, la Direttiva 94/9/CE
riguarderà solo i prodotti ATEX nuovi
fabbricati nell’UE e i prodotti ATEX
nuovi o usati importati da un Paese
esterno all’UE. Le disposizioni e gli
obblighi previsti sono applicati dal 30
giugno2003adognisingoloprodotto,
indipendentemente dalla data e dal
luogo di fabbricazione. È responsabi-
litàdelfabbricantegarantirelaconfor-
mità di tutti i prodotti, laddove questi
rientrino nel campo di applicazione
della Direttiva.
Questa normativa tende a creare il
cosiddetto “nuovo approccio” desti-
natoaconsentirelaliberacircolazione
delle merci all’interno dello “Spazio
Economico Europeo” (denominato
anche SEE), pertanto interessa tutti i
Paesi aderenti alla CEE più i territori
di Liechtenstein, Islanda e Norvegia
che devono essere considerati, ai fini
dell’attuazione della Direttiva 94/9/CE,
allastreguadelterritoriocomunitario.
Questo è possibile grazie all’armoniz-
zazione dei requisiti giuridici di sicu-
rezza, seguita da un approccio basato
sull’analisi dei rischi. In riferimento a
quanto detto appare chiaro che la
probabilità che si manifesti un’atmo-
sfera esplosiva debba essere conside-
rata non solo una tantum e da un pun-
to di vista statico, ma anche dal punto
di vista delle condizioni operative che
possono derivare dal processo di
trasformazione. La suddetta fase di
armonizzazione totale permette alle
disposizioni contenute nella Direttiva
stessa di sostituire le leggi divergenti
in vigore attualmente nei Paesi della
Comunità relative agli stessi settori in
oggetto.
In particolare occorre sottolineare che
dal 30 giugno l’immissione dei pro-
dotti sui mercati del territorio dell’UE,
la libera circolazione e l’uso conforme
alla destinazione all’interno del-
l’ambienteprevistosonopossibilisolo
se tali prodotti risultano conformi alla
Direttiva 94/9/CE (e alle altre disposi-
zioni legislative in materia), mentre
vengono abrogate le Direttive prece-
dentielenormenazionaliperlastessa
materia all’interno dell’UE.
La Direttiva 94/9/CE viene applicata a
tutti i prodotti che rientrano nel
campo di applicazione delle Direttive
precedentieriguardaancheiprodotti
non elettrici e i prodotti da utilizzare
in ambienti polverosi, soggetti al
rischio di esplosione.
Significato della sigla ATEX
IltermineATEX(ATmosphereEXplo-
sive) indica le atmosfere esplosive e
riguardaleapparecchiatureeisistemi
di protezione previsti per queste zone
di rischio.
Un’atmosfera esplosiva, secondo la
Direttiva 94/9/CE, è costituita da una
miscela:
a) di sostanze infiammabili allo stato
di gas, vapori, nebbie e polveri;
b) con aria;
c) in determinate condizioni atmosfe-
riche;
d) in cui, dopo l’innesco, la combu-
stione si propaga all’insieme della
miscela non bruciata (occorre notare
che, in presenza di polvere, non sem-
Pasta & Pastai n. 33/2003 - pag.8
LA DIRETTIVA EUROPEA ATEX ED IL D.P.R. 126/98
Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva
di Alessio Marchesani
pre l’intera quantità di polvere viene
consumata dalla combustione).
Un’atmosfera suscettibile di trasfor-
marsi in atmosfera esplosiva a causa
delle condizioni locali e/o operative è
definita atmosfera potenzialmente esplo-
siva. È solo a questo tipo di atmosfera
potenzialmente esplosiva che sono
destinati i prodotti oggetto della Di-
rettiva 94/9/CE. È importante notare
che i prodotti destinati ad essere
utilizzati all’interno o in relazione ad
atmosfere che potrebbero rivelarsi
potenzialmente esplosive non rien-
trano nella Direttiva 94/9/CE qualora
non siano presenti uno o più degli
elementi caratteristici sopra elencati
(dal punto a al punto d).
La Direttiva 94/9/CE non definisce le
condizioni atmosferiche. Le relative
norme indicano una gamma di
temperatura da –20° a +40° C ed una
gamma di pressione da 0,8 a 1,1 bar
come base per le prove di conformità
alle norme (EN 50014, EN 134631,
parte 1). Ciò non esclude che i prodot-
ti possano essere progettati e valutati
specificamente per funzionare occa-
sionalmente anche al di fuori di tali
condizioni.
Esempi di tali atmosfere potrebbero
essere: miscele esplosive anche in as-
senza di aria (ad esempio, H2 miscela-
toconCl2),misceledisostanzeinfiam-
mabili con ossidanti diversi dall’aria,
condizioni di pressione e/o di tempe-
ratura al di fuori del campo atmosferi-
co.
Scopo della Direttiva e campo di
applicazione
Lo scopo della Direttiva 94/9/CE è
garantire la libera circolazione dei
prodotti cui essa si applica all’interno
delterritoriodell’UE;pertantolaDiret-
tiva prevede requisiti e procedure
armonizzatiperstabilirelaconformità.
Essa dispone che per eliminare gli
ostacoli al commercio mediante il
nuovo approccio, come previsto
dalla risoluzione del Consiglio del 7
maggio 1985, è necessario definire i
requisitiessenzialiin materiadi sicu-
rezza, nonché altre caratteristiche
pertinenti, volti a garantire un livel-
lo di protezione elevato. Tali requisi-
ti essenziali di sicurezza e salute
sono riportati nell’Allegato II della
Direttiva 94/9/CE. Occorre notare
che la Direttiva 94/9/CE stabilisce,
per la prima volta, i requisiti essen-
ziali di sicurezza e salute relativi agli
apparecchi non elettrici destinati a
essere utilizzati in atmosfera poten-
zialmente esplosiva e agli apparecchi
destinatiaessereutilizzatiinambienti
potenzialmente esplosivi a causa dei
pericoli derivanti dalla presenza di
polvere,nonchéaisistemidiprotezio-
ne ed ai dispositivi destinati a essere
utilizzati fuori dall’atmosfera esplosi-
va, utili o indispensabili per il funzio-
namento sicuro degli apparecchi o
sistemi di protezione relativamente ai
rischi di esplosione. Rispetto alle
attuali norme nazionali, si tratta di un
ampliamento del campo di applica-
zione.
I diretti interessati
Fabbricante
Si tratta della persona responsabile
della progettazione e della costruzio-
ne dei prodotti oggetto della Direttiva
94/9/CE nell’intento di immetterli, per
proprio conto, sul mercato dell’UE.
Chiunque modifichi sostanzialmente
un prodotto trasformandolo in un
altro “come nuovo”, nell’intento di
immetterlo sul mercato dell’UE, ne
diviene il fabbricante. Quest’ultimo è
responsabile:
• di verificare se il suo prodotto
rientri nella Direttiva 94/9/CE e
qualisianoirequisitidaapplicare;
• della progettazione e della co-
struzione del prodotto confor-
memente ai requisiti essenziali
di sicurezza e salute previsti dal-
la Direttiva;
• di seguire le procedure per la va-
lutazione della conformità del
prodotto ai requisiti essenziali di
sicurezza e salute previsti dalla
Direttiva (Articolo 8).
Il fabbricante è l’unico e definitivo
responsabile della conformità del
prodotto alle Direttive applicabili.
Deve conoscere sia il progetto che la
costruzione del prodotto per poterne
dichiarare la conformità a tutte le
disposizionieatuttiirequisitiapplica-
bili previsti dalle corrispondenti
Direttive.GliArticoli8e10edirelativi
allegati della Direttiva 94/9/CE defini-
scono gli obblighi che competono al
fabbricante in merito alla valuta-
zione della conformità, alla marcatura
CE,alladichiarazioneCEdiconformi-
tà, all’attestato scritto di conformità
(se pertinente) ed alle disposizioni
relativeallatenutadelladichiarazione
CE di conformità e della documenta-
zione tecnica, a disposizione delle
autorità competenti, per dieci anni
dalla fabbricazione dell’ultimo
prodotto.
Mandatario
Si tratta della persona o delle persone
espressamente incaricate dal fabbri-
cante, mediante un mandato scritto,
di agire per suo conto in relazione a
taluni obblighi del fabbricante stesso
all’interno dell’UE. La misura in cui il
mandatario può assumere impegni
vincolanti per il fabbricante è limitata
dai relativi Articoli della Direttiva e
determinata dal mandato conferito
dal fabbricante stesso.
Altrepersoneresponsabilidell’immissione
sul mercato
Qualora né il fabbricante né il suo
mandatario siano stabiliti nell’UE, gli
obblighi derivanti dalla Direttiva sono
a carico della persona residente
nell’UE che immette il prodotto sul
mercato comunitario. L’unico obbligo
è tenere la documentazione necessaria
all’interno dell’UE a disposizione delle
autorità competenti per dieci anni
dallafabbricazionedell’ultimoprodot-
to.La “persona responsabile dell’im-
missione sul mercato” non ha diritto,
in quanto tale, di assumere altre even-
tuali responsabilità riservate esclusiva-
mentealfabbricanteoalsuomandata-
rio(adesempio,sottoscrivereladichia-
razione CE di conformità).
Apparecchiature che rientrano nella
Direttiva
• apparecchiature e sistemi di pro-
tezione destinati alle atmosfere
esplosive;
• dispositividisicurezza,dicontrol-
lo e di regolazione che contribui-
scono al funzionamento sicuro
delle apparecchiature e dei siste-
mi di protezione;
• apparecchiature elettriche, mec-
caniche, idrauliche e pneumati-
che tutte.
Apparecchi
Si intendono le macchine, i materiali, i
dispositivi fissi o mobili, gli organi di
comando, la strumentazione e i siste-
mi di rilevazione e di prevenzione
che,dasoliocombinati,sonodestinati
alla produzione, al trasporto, al depo-
sito,allamisurazione,allaregolazione
e alla conversione di energia, ed alla
trasformazione di materiale e che, per
via delle potenziali sorgenti di inne-
Pasta & Pastai n. 33/2003 - pag.9
sco che sono loro proprie, rischiano di
provocare un’esplosione.
A seguito delle discussioni intercorse
nell’ambito del comitato permanente
e degli organismi di normalizzazione,
occorre notare che gli apparecchi
intrinsecamente sicuri rientrano nel
campodiapplicazionedellaDirettiva;
la stessa sostituisce, per quanto
riguarda gli apparecchi elettrici, le
Direttive 76/117/CEE, 79/196/CEE e
82/130/CEE ed i loro adeguamenti,
che sono le basi delle norme tecniche
in vigore relative alle apparecchiature
per atmosfere esplosive.
Assiemi
Dall’espressione‘combinati’dicuialla
definizione riportata nel paragrafo
precedente consegue che un assieme,
costituitodallacombinazionedidueo
più parti di apparecchi, oltre che dagli
eventuali componenti, deve essere
considerato un prodotto e rientrare
quindi nel campo di applicazione
della Direttiva 94/9/CE, sempre che
tale assieme venga immesso sul mer-
cato e/o messo in servizio da una per-
sona responsabile (che ne costituirà il
fabbricante) sotto forma di singola
unità funzionale. La dichiarazione CE
di conformità, nonché le istruzioni
per l’uso, devono riguardare l’assie-
me nel suo complesso.
Impianti
Una situazione comune è che le parti
di apparecchiature già certificate
vengano immesse sul mercato, in
maniera indipendente, da uno o più
fabbricanti e non vengano commer-
cializzate da un’unica persona giuri-
dica sotto forma di singola unità. La
combinazione di detti apparecchi e
l’installazione presso le sedi degli
utentinonèconsiderataproduzionee
non dà origine a un’apparecchiatura;
il risultato di tale operazione è un
impianto e non rientra nel campo di
applicazione della Direttiva in ogget-
to. L’installatore deve assicurare che
le parti dell’apparecchiatura inizial-
mente conformi siano ancora tali al
momento della messa in servizio. Per
tale ragione, l’installatore deve segui-
re scrupolosamente tutte le istruzioni
per l’installazione fornite dai fabbri-
canti; così la Direttiva non disciplina il
processo di installazione.
Sistemi di protezione
Sonoconsideratisistemidiprotezione
i dispositivi, diversi dai componenti,
la cui funzione è bloccare sul nascere
le esplosioni e/o circoscrivere la zona
colpita dalle fiamme e dalla pressione
derivante dall’esplosione.
Esempi di sistemi di protezione auto-
nomi sono:
• parafiamma;
• barriere ad acqua;
• sistemi a prova di esplosione (che
utilizzano, ad esempio, dischi di
sicurezza, pannelli di sfiato, porte
di sicurezza contro le esplosioni,
ecc.);
• barriere di soffocamento.
Dal punto di vista del funzionamento
previsto, appare ovvio che un sistema
di protezione verrà sempre installato
ed utilizzato, almeno parzialmente, in
atmosfera potenzialmente esplosiva.
Poichéloscopodiunsistemadiprote-
zione è eliminare o ridurre gli effetti
pericolosi di un’esplosione (funzione
di sicurezza), esso è soggetto alla
Direttiva indipendentemente dalla
presenza o meno di una potenziale
sorgente di innesco propria.
Componenti
Sono detti componenti i pezzi essen-
ziali per il funzionamento sicuro degli
apparecchi e dei sistemi di protezio-
ne, privi tuttavia di funzione autono-
ma. I componenti destinati a essere
inseriti negli apparecchi o nei sistemi
di protezione, corredati di un attesta-
to di conformità che ne specifichi le
caratteristiche e le condizioni di incor-
poramento nei prodotti (Articolo 8,
paragrafo 3), sono considerati confor-
mi alle disposizioni applicabili della
Direttiva94/9/CE.Ancheicomponen-
ti “Ex” definiti nella norma europea
EN 50014 sono componenti nel senso
della Direttiva 94/9/CE. Ai componen-
tinondeveessereappostalamarcatu-
ra CE salvo diversamente prescritto
da altre Direttive (ad esempio, la
Direttiva CEM 89/336/CEE).
Esempi:
• terminali;
• pulsantiere;
• relè;
• custodie antideflagranti vuote;
• reattoriperlampadefluorescenti;
• contatori (ad esempio, a bobina);
• relè o contattori incapsulati, con
terminali e/o conduttori.
Idueelementicaratteristicideicompo-
nenti di cui all’Articolo 1, paragrafo 3
lettera c) sono i seguenti:
• sono essenziali per il funziona-
mento sicuro degli apparecchi e
dei sistemi di protezione (in caso
contrariononrientrerebberonella
Direttiva);
• sono privi di funzione autonoma
(in caso contrario sarebbero consi-
derati apparecchi, sistemi di pro-
tezione o dispositivi ai sensi
dell’Articolo 1, paragrafo 2).
La conformità dei componenti deve
essere valutata mediante le stesse
procedure degli apparecchi, dei
sistemi di protezione e dei dispositi-
vi di cui all’Articolo 1, paragrafo 2
nei quali sono inseriti.
Dispositivi di sicurezza, di controllo e di
regolazione
I dispositivi diversi dai dispositivi di
sicurezza, di controllo e di regolazio-
ne non rientrano nel campo di appli-
cazione della Direttiva ma un disposi-
tivo di qualunque tipo, utile o neces-
sario per il funzionamento sicuro,
potrebbeessereconsideratoundispo-
sitivo di sicurezza; tutti i dispositivi,
che non sono né utili né necessari per
il funzionamento sicuro per quanto
riguarda i rischi di esplosione, non
rientrano nel campo di applicazione
della Direttiva; anche i dispositivi di
sicurezza, di controllo e di regolazio-
ne utili o necessari per il funziona-
mento sicuro, per quanto riguarda
rischi diversi da quelli di esplosione,
non rientrano nel campo di applica-
zione della Direttiva.
Definizione dei gruppi e delle
categorie di apparecchi
Per determinare la procedura di valu-
tazione della conformità adeguata, il
fabbricantedeveprimadecidere,sulla
base dell’uso previsto, a quale gruppo
e categoria appartiene il prodotto.
Nell’ambito della Direttiva, gli appa-
recchi, compresi i dispositivi (se
necessario) e i componenti, sono
suddivisi in due gruppi. I dispositivi
devono essere valutati in base alla
categoriadegliapparecchiosistemidi
protezione per cui sono necessari o
utili.
Il gruppo I comprende gli apparecchi
destinati a essere utilizzati nei lavori
in sotterraneo nelle miniere e nei loro
impianti di superficie, esposti al
rischio di sprigionamento di grisù e/o
di polveri combustibili.
IlgruppoIIcomprendegliapparecchi
destinati a essere utilizzati in altri
Pasta & Pastai n. 33/2003 - pag.12
ambienti in cui vi sono probabilità che
si manifestino atmosfere esplosive.
Come illustrato in seguito, tali gruppi
sono suddivisi in categorie. Il modo in
cui tale classificazione si è evoluta
mette in evidenza una delle principali
distinzioni tra il gruppo I e il gruppo
II. Per il gruppo I, la classificazione
dipende (tra l’altro) dal fatto che l’a-
limentazione di energia debba essere
o meno interrotta in caso si manifesti
un’atmosfera esplosiva. Per il gruppo
II, essa dipende invece da dove il
prodotto sarà utilizzato e se un’atmo-
sfera potenzialmente esplosiva è
sempre presente o vi è probabilità che
simanifestiperlunghiobreviperiodi.
I dispositivi devono essere valutati in
base alla categoria degli apparecchi o
sistemi di protezione per cui sono
richiesti o a cui contribuiscono.
Gruppo I - Categoria M1
I prodotti che appartengono a questa
categoria devono rimanere operativi,
per ragioni di sicurezza, in presenza
di atmosfera esplosiva e sono caratte-
rizzati da mezzi di protezione contro
le esplosioni tali che:
• in caso di guasto di uno dei mezzi
di protezione, almeno un secondo
mezzo indipendente assicuri il li-
vello di sicurezza richiesto;
oppure:
• al verificarsi di due guasti indi-
pendenti uno dall’altro, sia garan-
titoillivellodisicurezzarichiesto.
Categoria M2
Per questi prodotti è necessario inter-
rompere l’alimentazione di energia in
presenza di atmosfera esplosiva. È
tuttavia prevedibile che si possano
manifestare atmosfere esplosive
durante il funzionamento degli appa-
recchi appartenenti alla categoria 2 a
causa dell’impossibilità di interrom-
pere immediatamente l’alimentazio-
ne di energia. È quindi necessario
incorporare mezzi di protezione tali
da garantire un livello di sicurezza
elevato. I mezzi di protezione
riguardanti i prodotti di questa cate-
goria assicurano il livello di prote-
zione richiesto durante il funziona-
mento normale, anche in condizioni
di funzionamento gravose, segnata-
mente quelle risultanti da forti solle-
citazioni e da continue variazioni
ambientali.
Gruppo II - Categoria 1
Comprende i prodotti progettati per
funzionare conformemente ai para-
metrioperativistabilitidalfabbricante
e garantire un livello di protezione
molto elevato per l’uso previsto in
ambienti in cui vi è un’elevata proba-
bilità che si manifestino o si rilevino
sempre, spesso o per lunghi periodi
atmosfere esplosive dovute a miscele
di aria e gas, vapori, nebbie o miscele
di aria e polveri. Gli apparecchi di
questacategoriasonocaratterizzatida
mezzi di protezione contro le esplo-
sioni tali che:
• in caso di guasto di uno dei mezzi
diprotezione,almenounsecondo
mezzo indipendente assicuri il li-
vello di sicurezza richiesto;
• qualora si manifestino due guasti
indipendenti uno dall’altro, sia ga-
rantito il livello di protezione ri-
chiesto.
I prodotti appartenenti a questa cate-
goria devono soddisfare anche ai
requisiti supplementari riportati
nell’Allegato II, paragrafi 2.0.1 - 2.0.2 -
2.1 della Direttiva 94/9/CE.
Categoria 2
Comprende i prodotti progettati per
funzionare conformemente ai para-
metrioperativistabilitidalfabbricante
e garantire un livello di protezione
elevato per l’uso previsto in ambienti
in cui vi è probabilità che si manifesti-
no atmosfere esplosive dovute a gas,
vapori, nebbie o miscele di aria e
polveri. La protezione contro le esplo-
sioni relativa a questa categoria deve
funzionare in modo da garantire il
livello di sicurezza richiesto anche in
presenza di difetti di funzionamento
degli apparecchi o in condizioni
operative pericolose di cui occorre
abitualmente tener conto.
Categoria 3
Comprende i prodotti progettati per
funzionare conformemente ai para-
metrioperativistabilitidalfabbricante
e garantire un livello di protezione
normaleperl’usoprevisto,inambien-
ti in cui vi sono scarse probabilità che
si manifestino, e comunque solo rara-
mente o per breve tempo, atmosfere
esplosive dovute a gas, vapori, nebbie
o miscele di aria e polveri. Questo tipo
diprodottiappartenentiallacategoria
Pasta & Pastai n. 33/2003 - pag.13
QUALI TIPI DI PRODOTTI RIENTRANO NELLA DIRETTIVA 94/9/CE?
Situazione Analisi Risultato
Apparecchi con po-
tenziale sorgente di
innesco propria
Apparecchi da utiliz-
zare all’interno o in
relazione ad atmo-
sfera potenzialmente
esplosiva
Apparecchi in cui è
presente atmosfera
esplosiva interna
Apparecchi che rien-
trano nel campo di
applicazione della
direttiva 94/9/CE
A SÌ SÌ SÌ SÌ
B NO SÌ SÌ NOa) b)
C SÌ NO SÌ NOa) b)
D SÌ SÌ NO SÌ
E NO NO SÌ NOa) b)
F SÌ NO NO NOb)
G NO SÌ NO NOb)
H NO NO NO NOb)
a) Ma SÌ per i prodotti contenuti in atmosfera potenzialmente
esplosiva interna. Occorre inoltre tenere presente che gli
apparecchi in quanto tali devono essere in grado di funziona-
re in conformità ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante
e di garantire il livello di protezione richiesto in base
all’Allegato II, par. 1.0.1. SÌ anche per gli apparecchi non
elettrici (meccanici) nel cui interno sia presente atmosfera
esplosiva (ad esempio aspiratori, ventilatori, soffianti o
compressori che producono miscele infiammabili) e sia presu-
mibile quindi la presenza di una potenziale sorgente di inne-
sco.
b) SÌ per i dispositivi indicati nell’Articolo 1, par. 2.
inquestionedevegarantireillivellodi
sicurezza richiesto in condizioni di
funzionamento normale.
Zone di pericolo
Per definire la valutazione di confor-
mitàspecifica,ènecessarioidentifica-
re la zona di impiego delle apparec-
chiature soggette alla Direttiva:
• ZONA 0 (G) ZONA 20 (D), area
nella quale una miscela di gas
esplosivo é presente in maniera
continuativa;
• ZONA 1 (G) ZONA 21 (D), area
nella quale una miscela di gas
esplosivo può essere presente du-
rante il normale funzionamento
dell’impianto;
• ZONA 2 (G) ZONA 22 (D), area
nella quale una miscela di gas
esplosivo non è normalmente
presente e nel caso contrario è
presente solo per brevi periodi.
Obblighi legislativi del D.P.R. 126/98
Il D.P.R. 126/98 che recepisce la Diret-
tiva 94/9/CE fa riferimento alle azien-
decoinvoltenellafabbricazione,usoo
distribuzione di materiali che devono
conformarsi alle prescrizioni della
Direttiva ATEX. I materiali esistenti
devonoesseresottopostiadunaanalisi
deirischi,mentrequellinuovidestinati
ad entrare in servizio nelle zone a
rischio di esplosione devono essere
completamente conformi alla ATEX.
I principali obblighi operativi e gestio-
nali che vengono indicati per gli uten-
ti sono:
• adottare opportune misure tecni-
che ed organizzative adattate alla
tipologia gestionale;
• valutare i rischi globali delle esplo-
sioni;
• suddividere in diverse ed oppor-
tune zone gli ambienti in cui pos-
sono crearsi atmosfere esplosive;
• segnalare le zone definite.
Designazione degli organismi
notificati
L’Allegato XI della Direttiva 94/9/CE
definisce i criteri che tali organismi
devono rispettare. Gli organismi in
grado di dimostrare la propria confor-
mitàall’AllegatoXIesibendoalleautori-
tà competenti un certificato di accredi-
tamento e dimostrando che tutti i
requisiti supplementari sono stati
soddisfatti, ovvero altre prove docu-
mentali qui di seguito definite, sono
considerati notificabili e, in tal senso,
conformi all’Allegato XI della Direttiva.
Gli organismi notificati esprimono
giudizi professionali ed indipendenti,
che consentono quindi ai fabbricanti o
ailoromandataridisoddisfareleproce-
dure.Illorointerventoènecessarioper:
• redigere i certificati relativi all’esa-
meCE deltipoeperl’ispezione,la
verifica ed il collaudo degli appa-
recchi, dei sistemi di protezione,
dei dispositivi e dei componenti
prima di immetterli sul mercato
e/o di metterli in servizio;
• valutare il sistema di garanzia del-
la qualità del fabbricante durante
la fase produttiva.
Documenti di conformità
Dopo aver svolto le procedure ade-
guate per garantire la conformità ai
requisiti essenziali della Direttiva, il
fabbricante o il suo mandatario stabili-
to nell’UE è responsabile di apporre la
marcatura CE, di redigere una dichia-
razione CE di conformità e di detenere
copia di tale dichiarazione per un
periodo di dieci anni dalla fabbricazio-
ne dell’ultimo apparecchio.
Qualora né il fabbricante né il suo
mandatariosianostabilitinell’UE,l’ob-
bligo di tenere copia della dichiarazio-
ne CE di conformità pertiene alla
persona che immette il prodotto sul
mercato dell’UE.
LadichiarazioneCEdiconformitànon
deve essere confusa con l’attestato
scritto di conformità per i componenti
citato nell’Articolo 8. Oltre a dichiarare
la conformità dei componenti alle
disposizioni della Direttiva, l’attestato
scrittodiconformitàdevespecificarele
caratteristiche dei componenti e le
condizioni di incorporamento in un
apparecchio o sistema di protezione al
fine di garantire che l’apparecchio o il
sistema di protezione finito soddisfino
i requisiti essenziali citati nella Diretti-
va 94/9/CE.
La dichiarazione CE di conformità o
l’attestato scritto di conformità devono
accompagnare le informazioni fornite
con ogni singolo prodotto o ogni lotto
di prodotti identici.
Il certificato relativo all’esame CE del
tipo viene rilasciato dall’organismo
notificato. L’organismo notificato può
rilasciare anche i seguenti documenti
conformemente alle disposizioni delle
corrispondenti procedure di valuta-
zione della conformità:
• notifiche di garanzia della qualità;
• notifica di conformità al tipo;
• certificati di verifica su prodotto;
• certificati di verifica su un unico
prodotto;
• certificato di conformità.
Questi documenti non devono neces-
sariamenteaccompagnareilprodotto.
Marcatura degli apparecchi
In generale, le Direttive del nuovo
approccio, tra cui la Direttiva 94/9/CE,
prevedono che l’apposizione della
marcatura CE rientri nei processi di
valutazione della conformità nella
prospettiva dell’armonizzazione tota-
le. Le procedure di valutazione della
conformità si basano sulle procedure
di valutazione della conformità defi-
nite dalla decisione 93/465/CEE del
Consiglio. Quando un prodotto è sog-
getto a diverse Direttive, che prevedo-
no tutte l’apposizione della marcatura
CE, la marcatura indica che il prodotto
è presunto conforme alle disposizioni
di tutte le Direttive. La marcatura CE è
inpraticaunadichiarazionedelfabbri-
canteincuisiaffermacheilprodottoin
questione è stato fabbricato in confor-
mità a tutte le disposizioni e a tutti i
requisiti applicabili della Direttiva
94/9/CE e che il prodotto è stato sotto-
posto alle procedure di valutazione
della conformità. La marcatura CE è
obbligatoria e deve essere apposta
prima dell’immissione sul mercato o
della messa in servizio di qualunque
apparecchio o sistema di protezione. I
componenti sono esclusi da tale prov-
vedimento; anziché riportare la
marcatura CE devono essere corredati
diunattestatoscritto,chenedichiarila
conformità alle disposizioni della
Direttiva, specificandone le caratteri-
stiche ed indicandone le condizioni di
incorporamento negli apparecchi o
sistemidiprotezione.LamarcaturaCE
deve essere costituita dalle due iniziali
‘CE’ secondo il simbolo grafico
riportato nell’Allegato X della Diret-
tiva 94/9/CE.
In generale, la marcatura CE deve es-
sere apposta sul prodotto o sulla
targhettadiidentificazione.Deveesse-
reappostainmodochiaro,visibile,leg-
gibile ed indelebile. La valutazione
delle conformità segue una procedura
che dipende dal materiale e dalla sua
collocazione. In particolare sulla targa
di identificazione devono essere ripor-
tati i simboli specifici. In caso di rischio
medio o elevato, il supporto ad un
organismo notificato è obbligatorio,
come prescritto nella Direttiva.
Pasta & Pastai n. 33/2003 - pag.16

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LA DIRETTIVA EUROPEA ATEX ED IL D.P.R. 126/98

  • 1. In seguito ad una quanto mai oppor- tuna segnalazione abbiamo deciso di riportare una serie di interessanti indicazioni sulla normativa comuni- taria riguardante apparecchiature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in determinati conte- sti produttivi; in particolare si fa riferi- mentoalleapparecchiatureedaisiste- mi di protezione che possono essere presenti nella filiera della produzione dellepastealimentari.Bastipensareai sili di stoccaggio delle semole e delle farine al cui interno sono presenti polveri infiammabili o potenzialmen- te tali, che dovrebbero essere suppor- tati da sensori capacitivi specifici per il rilevamento dei livelli del contenuto; agli impianti di produzione di vapore surriscaldato ed alle caldaie alimenta- te con gas o olii combustibili; alle ap- parecchiature di misurazione della temperatura e della pressione che vengono utilizzate per monitorare questi parametri in macchine o im- pianti; agli impianti di produzione di azoto e anidride carbonica, sempre più utilizzati per il confezionamento in atmosfera protettiva nelle aziende che producono e confezionano paste fresche. Ineffettilenostreconsiderazionisono rivolte a chi è intenzionato ad investi- re su un apparecchio o un sistema di protezione, al fine di ottenere mag- giori garanzie sia dal punto di vista normativoche,soprattutto,dellasicu- rezza degli operatori. La Direttiva 94/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosi- va, mira a garantire la sicurezza e la salute delle persone, degli animali domestici e dei beni, specie nei confronti dei rischi che derivanodal- l’uso di tali apparecchi e sistemi. In particolare prevede una serie di obblighi a carico del soggetto che im- mette i prodotti sul mercato e/o li mette in servizio, sia che si tratti del fabbricante, del suo mandatario, del- l’importatore o di qualsiasi altra persona responsabile; il riparatore non è interessato dalla presente Direttiva, ma deve essere comunque informato sullediverseprescrizioniinmateriadi sicurezza per materiali e apparecchia- ture. La Direttiva non regola l’utilizzo degli apparecchi (oggetto della Direttiva 89/655/CEEesuccessivemodifiche);la responsabilità dell’utente riguarda la correttezzadell’utilizzodeimaterialie delle apparecchiature in oggetto, in base alla definizione delle zone di ris- chio e di conseguenza ai rischi a cui è assoggettato. Poiché il concetto di “immissione sul mercato” si riferisce esclusivamente alla prima volta in cui i prodotti vengonomessiadisposizionenell’UE per essere distribuiti e/o utilizzati al proprio interno, la Direttiva 94/9/CE riguarderà solo i prodotti ATEX nuovi fabbricati nell’UE e i prodotti ATEX nuovi o usati importati da un Paese esterno all’UE. Le disposizioni e gli obblighi previsti sono applicati dal 30 giugno2003adognisingoloprodotto, indipendentemente dalla data e dal luogo di fabbricazione. È responsabi- litàdelfabbricantegarantirelaconfor- mità di tutti i prodotti, laddove questi rientrino nel campo di applicazione della Direttiva. Questa normativa tende a creare il cosiddetto “nuovo approccio” desti- natoaconsentirelaliberacircolazione delle merci all’interno dello “Spazio Economico Europeo” (denominato anche SEE), pertanto interessa tutti i Paesi aderenti alla CEE più i territori di Liechtenstein, Islanda e Norvegia che devono essere considerati, ai fini dell’attuazione della Direttiva 94/9/CE, allastreguadelterritoriocomunitario. Questo è possibile grazie all’armoniz- zazione dei requisiti giuridici di sicu- rezza, seguita da un approccio basato sull’analisi dei rischi. In riferimento a quanto detto appare chiaro che la probabilità che si manifesti un’atmo- sfera esplosiva debba essere conside- rata non solo una tantum e da un pun- to di vista statico, ma anche dal punto di vista delle condizioni operative che possono derivare dal processo di trasformazione. La suddetta fase di armonizzazione totale permette alle disposizioni contenute nella Direttiva stessa di sostituire le leggi divergenti in vigore attualmente nei Paesi della Comunità relative agli stessi settori in oggetto. In particolare occorre sottolineare che dal 30 giugno l’immissione dei pro- dotti sui mercati del territorio dell’UE, la libera circolazione e l’uso conforme alla destinazione all’interno del- l’ambienteprevistosonopossibilisolo se tali prodotti risultano conformi alla Direttiva 94/9/CE (e alle altre disposi- zioni legislative in materia), mentre vengono abrogate le Direttive prece- dentielenormenazionaliperlastessa materia all’interno dell’UE. La Direttiva 94/9/CE viene applicata a tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione delle Direttive precedentieriguardaancheiprodotti non elettrici e i prodotti da utilizzare in ambienti polverosi, soggetti al rischio di esplosione. Significato della sigla ATEX IltermineATEX(ATmosphereEXplo- sive) indica le atmosfere esplosive e riguardaleapparecchiatureeisistemi di protezione previsti per queste zone di rischio. Un’atmosfera esplosiva, secondo la Direttiva 94/9/CE, è costituita da una miscela: a) di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie e polveri; b) con aria; c) in determinate condizioni atmosfe- riche; d) in cui, dopo l’innesco, la combu- stione si propaga all’insieme della miscela non bruciata (occorre notare che, in presenza di polvere, non sem- Pasta & Pastai n. 33/2003 - pag.8 LA DIRETTIVA EUROPEA ATEX ED IL D.P.R. 126/98 Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di Alessio Marchesani
  • 2. pre l’intera quantità di polvere viene consumata dalla combustione). Un’atmosfera suscettibile di trasfor- marsi in atmosfera esplosiva a causa delle condizioni locali e/o operative è definita atmosfera potenzialmente esplo- siva. È solo a questo tipo di atmosfera potenzialmente esplosiva che sono destinati i prodotti oggetto della Di- rettiva 94/9/CE. È importante notare che i prodotti destinati ad essere utilizzati all’interno o in relazione ad atmosfere che potrebbero rivelarsi potenzialmente esplosive non rien- trano nella Direttiva 94/9/CE qualora non siano presenti uno o più degli elementi caratteristici sopra elencati (dal punto a al punto d). La Direttiva 94/9/CE non definisce le condizioni atmosferiche. Le relative norme indicano una gamma di temperatura da –20° a +40° C ed una gamma di pressione da 0,8 a 1,1 bar come base per le prove di conformità alle norme (EN 50014, EN 134631, parte 1). Ciò non esclude che i prodot- ti possano essere progettati e valutati specificamente per funzionare occa- sionalmente anche al di fuori di tali condizioni. Esempi di tali atmosfere potrebbero essere: miscele esplosive anche in as- senza di aria (ad esempio, H2 miscela- toconCl2),misceledisostanzeinfiam- mabili con ossidanti diversi dall’aria, condizioni di pressione e/o di tempe- ratura al di fuori del campo atmosferi- co. Scopo della Direttiva e campo di applicazione Lo scopo della Direttiva 94/9/CE è garantire la libera circolazione dei prodotti cui essa si applica all’interno delterritoriodell’UE;pertantolaDiret- tiva prevede requisiti e procedure armonizzatiperstabilirelaconformità. Essa dispone che per eliminare gli ostacoli al commercio mediante il nuovo approccio, come previsto dalla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, è necessario definire i requisitiessenzialiin materiadi sicu- rezza, nonché altre caratteristiche pertinenti, volti a garantire un livel- lo di protezione elevato. Tali requisi- ti essenziali di sicurezza e salute sono riportati nell’Allegato II della Direttiva 94/9/CE. Occorre notare che la Direttiva 94/9/CE stabilisce, per la prima volta, i requisiti essen- ziali di sicurezza e salute relativi agli apparecchi non elettrici destinati a essere utilizzati in atmosfera poten- zialmente esplosiva e agli apparecchi destinatiaessereutilizzatiinambienti potenzialmente esplosivi a causa dei pericoli derivanti dalla presenza di polvere,nonchéaisistemidiprotezio- ne ed ai dispositivi destinati a essere utilizzati fuori dall’atmosfera esplosi- va, utili o indispensabili per il funzio- namento sicuro degli apparecchi o sistemi di protezione relativamente ai rischi di esplosione. Rispetto alle attuali norme nazionali, si tratta di un ampliamento del campo di applica- zione. I diretti interessati Fabbricante Si tratta della persona responsabile della progettazione e della costruzio- ne dei prodotti oggetto della Direttiva 94/9/CE nell’intento di immetterli, per proprio conto, sul mercato dell’UE. Chiunque modifichi sostanzialmente un prodotto trasformandolo in un altro “come nuovo”, nell’intento di immetterlo sul mercato dell’UE, ne diviene il fabbricante. Quest’ultimo è responsabile: • di verificare se il suo prodotto rientri nella Direttiva 94/9/CE e qualisianoirequisitidaapplicare; • della progettazione e della co- struzione del prodotto confor- memente ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dal- la Direttiva; • di seguire le procedure per la va- lutazione della conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dalla Direttiva (Articolo 8). Il fabbricante è l’unico e definitivo responsabile della conformità del prodotto alle Direttive applicabili. Deve conoscere sia il progetto che la costruzione del prodotto per poterne dichiarare la conformità a tutte le disposizionieatuttiirequisitiapplica- bili previsti dalle corrispondenti Direttive.GliArticoli8e10edirelativi allegati della Direttiva 94/9/CE defini- scono gli obblighi che competono al fabbricante in merito alla valuta- zione della conformità, alla marcatura CE,alladichiarazioneCEdiconformi- tà, all’attestato scritto di conformità (se pertinente) ed alle disposizioni relativeallatenutadelladichiarazione CE di conformità e della documenta- zione tecnica, a disposizione delle autorità competenti, per dieci anni dalla fabbricazione dell’ultimo prodotto. Mandatario Si tratta della persona o delle persone espressamente incaricate dal fabbri- cante, mediante un mandato scritto, di agire per suo conto in relazione a taluni obblighi del fabbricante stesso all’interno dell’UE. La misura in cui il mandatario può assumere impegni vincolanti per il fabbricante è limitata dai relativi Articoli della Direttiva e determinata dal mandato conferito dal fabbricante stesso. Altrepersoneresponsabilidell’immissione sul mercato Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nell’UE, gli obblighi derivanti dalla Direttiva sono a carico della persona residente nell’UE che immette il prodotto sul mercato comunitario. L’unico obbligo è tenere la documentazione necessaria all’interno dell’UE a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dallafabbricazionedell’ultimoprodot- to.La “persona responsabile dell’im- missione sul mercato” non ha diritto, in quanto tale, di assumere altre even- tuali responsabilità riservate esclusiva- mentealfabbricanteoalsuomandata- rio(adesempio,sottoscrivereladichia- razione CE di conformità). Apparecchiature che rientrano nella Direttiva • apparecchiature e sistemi di pro- tezione destinati alle atmosfere esplosive; • dispositividisicurezza,dicontrol- lo e di regolazione che contribui- scono al funzionamento sicuro delle apparecchiature e dei siste- mi di protezione; • apparecchiature elettriche, mec- caniche, idrauliche e pneumati- che tutte. Apparecchi Si intendono le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i siste- mi di rilevazione e di prevenzione che,dasoliocombinati,sonodestinati alla produzione, al trasporto, al depo- sito,allamisurazione,allaregolazione e alla conversione di energia, ed alla trasformazione di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di inne- Pasta & Pastai n. 33/2003 - pag.9
  • 3. sco che sono loro proprie, rischiano di provocare un’esplosione. A seguito delle discussioni intercorse nell’ambito del comitato permanente e degli organismi di normalizzazione, occorre notare che gli apparecchi intrinsecamente sicuri rientrano nel campodiapplicazionedellaDirettiva; la stessa sostituisce, per quanto riguarda gli apparecchi elettrici, le Direttive 76/117/CEE, 79/196/CEE e 82/130/CEE ed i loro adeguamenti, che sono le basi delle norme tecniche in vigore relative alle apparecchiature per atmosfere esplosive. Assiemi Dall’espressione‘combinati’dicuialla definizione riportata nel paragrafo precedente consegue che un assieme, costituitodallacombinazionedidueo più parti di apparecchi, oltre che dagli eventuali componenti, deve essere considerato un prodotto e rientrare quindi nel campo di applicazione della Direttiva 94/9/CE, sempre che tale assieme venga immesso sul mer- cato e/o messo in servizio da una per- sona responsabile (che ne costituirà il fabbricante) sotto forma di singola unità funzionale. La dichiarazione CE di conformità, nonché le istruzioni per l’uso, devono riguardare l’assie- me nel suo complesso. Impianti Una situazione comune è che le parti di apparecchiature già certificate vengano immesse sul mercato, in maniera indipendente, da uno o più fabbricanti e non vengano commer- cializzate da un’unica persona giuri- dica sotto forma di singola unità. La combinazione di detti apparecchi e l’installazione presso le sedi degli utentinonèconsiderataproduzionee non dà origine a un’apparecchiatura; il risultato di tale operazione è un impianto e non rientra nel campo di applicazione della Direttiva in ogget- to. L’installatore deve assicurare che le parti dell’apparecchiatura inizial- mente conformi siano ancora tali al momento della messa in servizio. Per tale ragione, l’installatore deve segui- re scrupolosamente tutte le istruzioni per l’installazione fornite dai fabbri- canti; così la Direttiva non disciplina il processo di installazione. Sistemi di protezione Sonoconsideratisistemidiprotezione i dispositivi, diversi dai componenti, la cui funzione è bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona colpita dalle fiamme e dalla pressione derivante dall’esplosione. Esempi di sistemi di protezione auto- nomi sono: • parafiamma; • barriere ad acqua; • sistemi a prova di esplosione (che utilizzano, ad esempio, dischi di sicurezza, pannelli di sfiato, porte di sicurezza contro le esplosioni, ecc.); • barriere di soffocamento. Dal punto di vista del funzionamento previsto, appare ovvio che un sistema di protezione verrà sempre installato ed utilizzato, almeno parzialmente, in atmosfera potenzialmente esplosiva. Poichéloscopodiunsistemadiprote- zione è eliminare o ridurre gli effetti pericolosi di un’esplosione (funzione di sicurezza), esso è soggetto alla Direttiva indipendentemente dalla presenza o meno di una potenziale sorgente di innesco propria. Componenti Sono detti componenti i pezzi essen- ziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezio- ne, privi tuttavia di funzione autono- ma. I componenti destinati a essere inseriti negli apparecchi o nei sistemi di protezione, corredati di un attesta- to di conformità che ne specifichi le caratteristiche e le condizioni di incor- poramento nei prodotti (Articolo 8, paragrafo 3), sono considerati confor- mi alle disposizioni applicabili della Direttiva94/9/CE.Ancheicomponen- ti “Ex” definiti nella norma europea EN 50014 sono componenti nel senso della Direttiva 94/9/CE. Ai componen- tinondeveessereappostalamarcatu- ra CE salvo diversamente prescritto da altre Direttive (ad esempio, la Direttiva CEM 89/336/CEE). Esempi: • terminali; • pulsantiere; • relè; • custodie antideflagranti vuote; • reattoriperlampadefluorescenti; • contatori (ad esempio, a bobina); • relè o contattori incapsulati, con terminali e/o conduttori. Idueelementicaratteristicideicompo- nenti di cui all’Articolo 1, paragrafo 3 lettera c) sono i seguenti: • sono essenziali per il funziona- mento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione (in caso contrariononrientrerebberonella Direttiva); • sono privi di funzione autonoma (in caso contrario sarebbero consi- derati apparecchi, sistemi di pro- tezione o dispositivi ai sensi dell’Articolo 1, paragrafo 2). La conformità dei componenti deve essere valutata mediante le stesse procedure degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei dispositi- vi di cui all’Articolo 1, paragrafo 2 nei quali sono inseriti. Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione I dispositivi diversi dai dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazio- ne non rientrano nel campo di appli- cazione della Direttiva ma un disposi- tivo di qualunque tipo, utile o neces- sario per il funzionamento sicuro, potrebbeessereconsideratoundispo- sitivo di sicurezza; tutti i dispositivi, che non sono né utili né necessari per il funzionamento sicuro per quanto riguarda i rischi di esplosione, non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva; anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazio- ne utili o necessari per il funziona- mento sicuro, per quanto riguarda rischi diversi da quelli di esplosione, non rientrano nel campo di applica- zione della Direttiva. Definizione dei gruppi e delle categorie di apparecchi Per determinare la procedura di valu- tazione della conformità adeguata, il fabbricantedeveprimadecidere,sulla base dell’uso previsto, a quale gruppo e categoria appartiene il prodotto. Nell’ambito della Direttiva, gli appa- recchi, compresi i dispositivi (se necessario) e i componenti, sono suddivisi in due gruppi. I dispositivi devono essere valutati in base alla categoriadegliapparecchiosistemidi protezione per cui sono necessari o utili. Il gruppo I comprende gli apparecchi destinati a essere utilizzati nei lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie, esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili. IlgruppoIIcomprendegliapparecchi destinati a essere utilizzati in altri Pasta & Pastai n. 33/2003 - pag.12
  • 4. ambienti in cui vi sono probabilità che si manifestino atmosfere esplosive. Come illustrato in seguito, tali gruppi sono suddivisi in categorie. Il modo in cui tale classificazione si è evoluta mette in evidenza una delle principali distinzioni tra il gruppo I e il gruppo II. Per il gruppo I, la classificazione dipende (tra l’altro) dal fatto che l’a- limentazione di energia debba essere o meno interrotta in caso si manifesti un’atmosfera esplosiva. Per il gruppo II, essa dipende invece da dove il prodotto sarà utilizzato e se un’atmo- sfera potenzialmente esplosiva è sempre presente o vi è probabilità che simanifestiperlunghiobreviperiodi. I dispositivi devono essere valutati in base alla categoria degli apparecchi o sistemi di protezione per cui sono richiesti o a cui contribuiscono. Gruppo I - Categoria M1 I prodotti che appartengono a questa categoria devono rimanere operativi, per ragioni di sicurezza, in presenza di atmosfera esplosiva e sono caratte- rizzati da mezzi di protezione contro le esplosioni tali che: • in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicuri il li- vello di sicurezza richiesto; oppure: • al verificarsi di due guasti indi- pendenti uno dall’altro, sia garan- titoillivellodisicurezzarichiesto. Categoria M2 Per questi prodotti è necessario inter- rompere l’alimentazione di energia in presenza di atmosfera esplosiva. È tuttavia prevedibile che si possano manifestare atmosfere esplosive durante il funzionamento degli appa- recchi appartenenti alla categoria 2 a causa dell’impossibilità di interrom- pere immediatamente l’alimentazio- ne di energia. È quindi necessario incorporare mezzi di protezione tali da garantire un livello di sicurezza elevato. I mezzi di protezione riguardanti i prodotti di questa cate- goria assicurano il livello di prote- zione richiesto durante il funziona- mento normale, anche in condizioni di funzionamento gravose, segnata- mente quelle risultanti da forti solle- citazioni e da continue variazioni ambientali. Gruppo II - Categoria 1 Comprende i prodotti progettati per funzionare conformemente ai para- metrioperativistabilitidalfabbricante e garantire un livello di protezione molto elevato per l’uso previsto in ambienti in cui vi è un’elevata proba- bilità che si manifestino o si rilevino sempre, spesso o per lunghi periodi atmosfere esplosive dovute a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. Gli apparecchi di questacategoriasonocaratterizzatida mezzi di protezione contro le esplo- sioni tali che: • in caso di guasto di uno dei mezzi diprotezione,almenounsecondo mezzo indipendente assicuri il li- vello di sicurezza richiesto; • qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall’altro, sia ga- rantito il livello di protezione ri- chiesto. I prodotti appartenenti a questa cate- goria devono soddisfare anche ai requisiti supplementari riportati nell’Allegato II, paragrafi 2.0.1 - 2.0.2 - 2.1 della Direttiva 94/9/CE. Categoria 2 Comprende i prodotti progettati per funzionare conformemente ai para- metrioperativistabilitidalfabbricante e garantire un livello di protezione elevato per l’uso previsto in ambienti in cui vi è probabilità che si manifesti- no atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. La protezione contro le esplo- sioni relativa a questa categoria deve funzionare in modo da garantire il livello di sicurezza richiesto anche in presenza di difetti di funzionamento degli apparecchi o in condizioni operative pericolose di cui occorre abitualmente tener conto. Categoria 3 Comprende i prodotti progettati per funzionare conformemente ai para- metrioperativistabilitidalfabbricante e garantire un livello di protezione normaleperl’usoprevisto,inambien- ti in cui vi sono scarse probabilità che si manifestino, e comunque solo rara- mente o per breve tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. Questo tipo diprodottiappartenentiallacategoria Pasta & Pastai n. 33/2003 - pag.13 QUALI TIPI DI PRODOTTI RIENTRANO NELLA DIRETTIVA 94/9/CE? Situazione Analisi Risultato Apparecchi con po- tenziale sorgente di innesco propria Apparecchi da utiliz- zare all’interno o in relazione ad atmo- sfera potenzialmente esplosiva Apparecchi in cui è presente atmosfera esplosiva interna Apparecchi che rien- trano nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE A SÌ SÌ SÌ SÌ B NO SÌ SÌ NOa) b) C SÌ NO SÌ NOa) b) D SÌ SÌ NO SÌ E NO NO SÌ NOa) b) F SÌ NO NO NOb) G NO SÌ NO NOb) H NO NO NO NOb) a) Ma SÌ per i prodotti contenuti in atmosfera potenzialmente esplosiva interna. Occorre inoltre tenere presente che gli apparecchi in quanto tali devono essere in grado di funziona- re in conformità ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e di garantire il livello di protezione richiesto in base all’Allegato II, par. 1.0.1. SÌ anche per gli apparecchi non elettrici (meccanici) nel cui interno sia presente atmosfera esplosiva (ad esempio aspiratori, ventilatori, soffianti o compressori che producono miscele infiammabili) e sia presu- mibile quindi la presenza di una potenziale sorgente di inne- sco. b) SÌ per i dispositivi indicati nell’Articolo 1, par. 2.
  • 5. inquestionedevegarantireillivellodi sicurezza richiesto in condizioni di funzionamento normale. Zone di pericolo Per definire la valutazione di confor- mitàspecifica,ènecessarioidentifica- re la zona di impiego delle apparec- chiature soggette alla Direttiva: • ZONA 0 (G) ZONA 20 (D), area nella quale una miscela di gas esplosivo é presente in maniera continuativa; • ZONA 1 (G) ZONA 21 (D), area nella quale una miscela di gas esplosivo può essere presente du- rante il normale funzionamento dell’impianto; • ZONA 2 (G) ZONA 22 (D), area nella quale una miscela di gas esplosivo non è normalmente presente e nel caso contrario è presente solo per brevi periodi. Obblighi legislativi del D.P.R. 126/98 Il D.P.R. 126/98 che recepisce la Diret- tiva 94/9/CE fa riferimento alle azien- decoinvoltenellafabbricazione,usoo distribuzione di materiali che devono conformarsi alle prescrizioni della Direttiva ATEX. I materiali esistenti devonoesseresottopostiadunaanalisi deirischi,mentrequellinuovidestinati ad entrare in servizio nelle zone a rischio di esplosione devono essere completamente conformi alla ATEX. I principali obblighi operativi e gestio- nali che vengono indicati per gli uten- ti sono: • adottare opportune misure tecni- che ed organizzative adattate alla tipologia gestionale; • valutare i rischi globali delle esplo- sioni; • suddividere in diverse ed oppor- tune zone gli ambienti in cui pos- sono crearsi atmosfere esplosive; • segnalare le zone definite. Designazione degli organismi notificati L’Allegato XI della Direttiva 94/9/CE definisce i criteri che tali organismi devono rispettare. Gli organismi in grado di dimostrare la propria confor- mitàall’AllegatoXIesibendoalleautori- tà competenti un certificato di accredi- tamento e dimostrando che tutti i requisiti supplementari sono stati soddisfatti, ovvero altre prove docu- mentali qui di seguito definite, sono considerati notificabili e, in tal senso, conformi all’Allegato XI della Direttiva. Gli organismi notificati esprimono giudizi professionali ed indipendenti, che consentono quindi ai fabbricanti o ailoromandataridisoddisfareleproce- dure.Illorointerventoènecessarioper: • redigere i certificati relativi all’esa- meCE deltipoeperl’ispezione,la verifica ed il collaudo degli appa- recchi, dei sistemi di protezione, dei dispositivi e dei componenti prima di immetterli sul mercato e/o di metterli in servizio; • valutare il sistema di garanzia del- la qualità del fabbricante durante la fase produttiva. Documenti di conformità Dopo aver svolto le procedure ade- guate per garantire la conformità ai requisiti essenziali della Direttiva, il fabbricante o il suo mandatario stabili- to nell’UE è responsabile di apporre la marcatura CE, di redigere una dichia- razione CE di conformità e di detenere copia di tale dichiarazione per un periodo di dieci anni dalla fabbricazio- ne dell’ultimo apparecchio. Qualora né il fabbricante né il suo mandatariosianostabilitinell’UE,l’ob- bligo di tenere copia della dichiarazio- ne CE di conformità pertiene alla persona che immette il prodotto sul mercato dell’UE. LadichiarazioneCEdiconformitànon deve essere confusa con l’attestato scritto di conformità per i componenti citato nell’Articolo 8. Oltre a dichiarare la conformità dei componenti alle disposizioni della Direttiva, l’attestato scrittodiconformitàdevespecificarele caratteristiche dei componenti e le condizioni di incorporamento in un apparecchio o sistema di protezione al fine di garantire che l’apparecchio o il sistema di protezione finito soddisfino i requisiti essenziali citati nella Diretti- va 94/9/CE. La dichiarazione CE di conformità o l’attestato scritto di conformità devono accompagnare le informazioni fornite con ogni singolo prodotto o ogni lotto di prodotti identici. Il certificato relativo all’esame CE del tipo viene rilasciato dall’organismo notificato. L’organismo notificato può rilasciare anche i seguenti documenti conformemente alle disposizioni delle corrispondenti procedure di valuta- zione della conformità: • notifiche di garanzia della qualità; • notifica di conformità al tipo; • certificati di verifica su prodotto; • certificati di verifica su un unico prodotto; • certificato di conformità. Questi documenti non devono neces- sariamenteaccompagnareilprodotto. Marcatura degli apparecchi In generale, le Direttive del nuovo approccio, tra cui la Direttiva 94/9/CE, prevedono che l’apposizione della marcatura CE rientri nei processi di valutazione della conformità nella prospettiva dell’armonizzazione tota- le. Le procedure di valutazione della conformità si basano sulle procedure di valutazione della conformità defi- nite dalla decisione 93/465/CEE del Consiglio. Quando un prodotto è sog- getto a diverse Direttive, che prevedo- no tutte l’apposizione della marcatura CE, la marcatura indica che il prodotto è presunto conforme alle disposizioni di tutte le Direttive. La marcatura CE è inpraticaunadichiarazionedelfabbri- canteincuisiaffermacheilprodottoin questione è stato fabbricato in confor- mità a tutte le disposizioni e a tutti i requisiti applicabili della Direttiva 94/9/CE e che il prodotto è stato sotto- posto alle procedure di valutazione della conformità. La marcatura CE è obbligatoria e deve essere apposta prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio di qualunque apparecchio o sistema di protezione. I componenti sono esclusi da tale prov- vedimento; anziché riportare la marcatura CE devono essere corredati diunattestatoscritto,chenedichiarila conformità alle disposizioni della Direttiva, specificandone le caratteri- stiche ed indicandone le condizioni di incorporamento negli apparecchi o sistemidiprotezione.LamarcaturaCE deve essere costituita dalle due iniziali ‘CE’ secondo il simbolo grafico riportato nell’Allegato X della Diret- tiva 94/9/CE. In generale, la marcatura CE deve es- sere apposta sul prodotto o sulla targhettadiidentificazione.Deveesse- reappostainmodochiaro,visibile,leg- gibile ed indelebile. La valutazione delle conformità segue una procedura che dipende dal materiale e dalla sua collocazione. In particolare sulla targa di identificazione devono essere ripor- tati i simboli specifici. In caso di rischio medio o elevato, il supporto ad un organismo notificato è obbligatorio, come prescritto nella Direttiva. Pasta & Pastai n. 33/2003 - pag.16