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News 12/SSL/2016
Lunedì, 21 Marzo 2016
Che significa “Smart Borders”?
Siamo davanti ad una iniziativa europea, che mira a rendere più snello e più sicuro il
passaggio alle frontiere. Questa iniziativa combina aspetti tecnologici gestionali
assai avanzati.
Per dare una idea del problema, cui ci si trova davanti, i passeggeri controllati ai
varchi di frontiera, negli aeroporti, sono stati pari a 400.000.000 nel 2009 e si prevede
che arriveranno a 720.000.000 nel 2030. Se non si interviene in maniera drammatica
sulla attuale struttura dei punti di controllo, si creeranno delle file lunghissime e il
livello di insoddisfazione dei passeggeri aumenterà in misura significativa. Questa è
la ragione per la quale la commissione europea ha deciso di lanciare questo
progetto, che tende a migliorare e rendere nel contempo più semplice e più rapido
il transito ai punti di controllo aeroportuale.
Allo stato attuale, il trattato di Schengen impone un accurato controllo di tutti i
viaggiatori che vogliono entrare in Europa e non vi è alcuna flessibilità incorporata
nel sistema. Gli stessi controlli vengono effettuati su un passeggero, quale che sia il
paese di origine, quale che sia il livello di rischio associato al suo paese e quale che
sia la frequenza dei viaggi.
Un altro aspetto negativo è legato al fatto che non vi è alcun sistema per incrociare
i dati di arrivo con i dati di partenza, per verificare possibili superamenti del limite
massimo di permanenza nella unione europea.
Oggi l’unico sistema è quello di confrontare la data timbrata sul passaporto
all’arrivo, con la data di partenza. Si tratta di un’operazione piuttosto lunga, che
ritarda in modo significativo i transiti ai varchi.
Nel programma smart Borders sono stati inseriti due diversi programmi migliorativi.
Il programma europeo per i viaggiatori registrati.
Questo programma renderà più snello il passaggio alla frontiera per viaggiatori,
provenienti da paesi terzi, che viaggiano con frequenza e che si sono assoggettati
ad un controllo preventivo.
Grazie a questo programma, sarà possibile utilizzare i varchi automatizzati, presenti
alle frontiere di diversi paesi europei, accelerando il transito. Il programma
funzionerà come segue:
-al passeggero verrà consegnata una tessera, leggibile automaticamente e dotata
di un identificatore unico per tutta Europa. Attraversando il varco automatizzato e
utilizzando questa tessera, il passeggero può registrare automaticamente i suoi
movimenti, che verranno confrontati con dati storici, archiviati in un data base
centrale europeo. Sarà così possibile effettuare, in forma automatizzata, il controllo
incrociato fra la data di partenza e la data di arrivo.
Se passeggero è dotato di un visto, viene anche verificata la validità del visto
stesso.
Se, durante l’operazione automatizzata, si verificano problemi, un addetto alla
polizia di frontiera sarà pronto a dare assistenza.
Per essere iscritto in questo programma, qualsiasi passeggero, di età superiore ai 12
anni, potrà rivolgersi al consolato di un qualunque Stato dell’unione europea o
addirittura al punto di frontiera. È stato già stabilito il costo massimo dell’operazione,
fissato a 20 euro. Questo costo dovrà in parte coprire i significativi investimenti,
connessi alla attivazione di un data base centralizzato e di apparecchiature
automatiche presso i varchi non presidiati.
La commissione europea si è preoccupata di tutelare in modo incisivo i dati
personali di passeggeri, garantendo per essi la adozione di misure particolarmente
restrittive.
Tutte le misure afferenti alla protezione dei dati personali saranno controllate dal
supervisore europeo sulla protezione dei dati, che verificherà anche come le
istituzioni europee utilizzano questi dati.
Il costo del sistema
La commissione europea ha già stanziato 513.000.000 per il programma di controllo
automatico delle entrate ed uscite ed altri 587.000.000 per le operazioni di
registrazione dei passeggeri frequenti.
I 20 euro che vengono pagati per ogni processo andranno in parte coprire queste
spese.
L’analisi sviluppata dalla commissione europea mette in evidenza che gli Stati
membri potranno ottenere significativi risparmi dall’adozione di questo nuovo
programma, in quanto l’intervento della polizia di frontiera avrà carattere
eccezionale e non sistematico.
Quando il sistema sarà a regime, saranno disponibili dati statistici estremamente utili
per adattare le politiche di ingresso di soggetti, proveniente da paesi terzi, alle
effettive esigenze operative del paese d’ingresso.
Per quanto riguarda le preoccupazioni di alcuni specialisti, circa il fatto che così si
abbiano a duplicare delle funzioni già esistenti, la commissione ha fatto presente
che ad oggi esistono due procedure, vale a dire lo Schengen information system –
SIS, e il Visa information system – VIS; nessuno dei due programmi è in grado tuttavia
di registrare il transito alle frontiere e calcolare automaticamente il tempo di
soggiorno nell’Europa.
Infatti il SIS viene utilizzato soprattutto per attività investigative, a fronte di possibili atti
criminali, mentre l’obiettivo del sistema VIS è quello di verificare la validità dei visti.
Inoltre questo sistema è applicabile solamente a viaggiatori, che provengano da un
paese per il quale si richiede il visto per entrare in Europa.
Al proposito, ricordo che oggi sono 42 i paesi al mondo, i cui cittadini possono
entrare in Europa senza un visto. È possibile che questo elenco si ampli a breve, per
l’aggiunta di 16 nazioni dei Caraibi e delle isole del Pacifico. (Articolo di Adalberto
Biasiotti)
Fonte:puntosicuro.it
Autotrasporto: le responsabilità del fissaggio del carico.
Un contributo descrive le buone pratiche e le responsabilità in materia di fissaggio
del carico per il trasporto su strada. La pianificazione del trasporto, le operazioni di
carico e la guida.
Settore Autotrasporto: le criticità sui profili di responsabilità relativi al corretto
fissaggio del carico
Ing. Carmela Venere (Libero Professionista, Ingegnere Edile, Consulente ADR –
DGSA), Dott. Salvatore Di Ruocco e Dott. Antonio Santarpia (Università degli Studi di
Napoli Federico II, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Magistrale in
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Dipartimento di Sanità
Pubblica).
Quando si trasporta un carico, fissarlo in modo adeguato permette di evitare danni
al veicolo e lesioni ai passeggeri o ad altri utenti della strada, e di evitare ingorghi
dovuti alla perdita del carico.
Il carico non assicurato adeguatamente può cadere, sbilanciare il veicolo e a volte
può perfino farlo rovesciare e urtare altri veicoli.
Nella filiera del trasporto merci il quesito ricorrente è capire a chi compete il corretto
posizionamento del carico sul veicolo ed il relativo ammarraggio.
A tal proposito si indica che il caricatore ha l'obbligo, tra gli altri, "quando carica
merci pericolose in un veicolo, in un grande container o in un piccolo container, di
osservare le prescrizioni concernenti il carico e alla movimentazione"; per
quest'ultime il cap. 7.5.7 Movimentazione e stivaggio dell'ADR recita quanto segue:
“se il caso, il veicolo o il container deve essere munito di dispositivi atti a facilitare lo
stivaggio e la movimentazione delle merci pericolose. I colli contenenti merci
pericolose e oggetti pericolosi non imballati devono essere stivati con mezzi capaci
di trattenere le merci (come cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, supporti
regolabili) nel veicolo o nel container in modo da impedire, durante il trasporto, ogni
movimento suscettibile di modificare l’orientamento dei colli o di danneggiarli.
Quando le merci pericolose sono trasportate insieme ad altre merci (per esempio,
grosse macchine o gabbie), tutte le merci devono essere solidamente sistemate o
inzeppate all’interno dei veicoli o dei container per impedire che le merci pericolose
si spandano.
Si può ugualmente impedire il movimento dei colli riempiendo i vuoti mediante
dispositivi di inzeppatura o di bloccaggio e di tiraggio. Quando sono utilizzati
dispositivi come nastri di cerchiatura o cinghie, questi non devono essere troppo
serrati al punto di danneggiare o deformare i colli.
Le prescrizioni di questo paragrafo si considerano rispettate se il carico viene stivato
conformemente alla norma EN 12195-1:2010.
I colli non devono essere impilati, salvo se sono progettati per questo scopo.
Quando differenti tipi di colli progettati per essere impilati sono caricati insieme,
conviene tener conto della loro compatibilità per quanto concerne l’impilamento.
Se necessario, si utilizzeranno dispositivi portanti per impedire che i colli impilati su altri
colli danneggino questi ultimi. Durante il carico e lo scarico, i colli contenenti merci
pericolose devono essere protetti contro i danneggiamenti".
Volendo considerare solo l'ADR, la responsabilità del carico e del relativo fissaggio è
del caricatore.
Esistono inoltre anche altri riferimenti che vengono riportati di seguito.
Fissazione del carico per il trasporto su strada: Linee guida europee 2014 sulle migliori
pratiche
1.3. Responsabilità funzionali
Tutti i soggetti impegnati nel processo logistico, compresi imballatori, caricatori,
imprese di trasporto, operatori e conducenti, concorrono ad assicurare che il carico
sia adeguatamente imballato e caricato su un veicolo adatto. È essenziale
comprendere che le responsabilità relative alla fissazione del carico si basano su
convenzioni e regolamenti internazionali, sulla legislazione nazionale e/o su contratti
tra le parti in causa. Si consiglia pertanto di stipulare un accordo contrattuale sulle
responsabilità funzionali. In assenza di tale accordo tra le parti coinvolte, e fatta
salva la legislazione vigente, la catena di responsabilità riportata di seguito individua
le principali responsabilità funzionali in materia di fissazione del carico:
Responsabilità/azioni relative alla pianificazione del trasporto
1. Corretta descrizione del carico che comprende almeno
a) la massa del carico e di ciascuna unità di carico;
b) la posizione del baricentro di ciascuna unità di carico se non è al centro;
c) le dimensioni di imballaggio di ciascuna unità di carico;
d) le limitazioni relative all’impilamento e all’orientamento da applicare durante il
trasporto;
e) tutte le informazioni supplementari necessarie per la corretta fissazione del carico;
2. assicurare che le unità di carico siano adeguatamente imballate per resistere alle
sollecitazioni previste in condizioni di trasporto normali, comprese le forze di
ancoraggio applicabili;
3. assicurare che le merci pericolose siano correttamente classificate, imballate ed
etichettate;
4. assicurare che i documenti di trasporto per le merci pericolose siano debitamente
compilati e sottoscritti;
5. accertarsi che tutte le attrezzature necessarie alla fissazione del carico siano
disponibili e in buono stato quando si inizia a caricare;
6. accertarsi che il pavimento del veicolo non venga sollecitato eccessivamente
durante le operazioni di carico;
7. accertarsi che il carico sia correttamente distribuito nel veicolo, tenendo conto
della distribuzione del carico sugli assi e degli spazi vuoti ammessi (nel piano di
fissazione, ove disponibile);
8. accertarsi che il veicolo non venga caricato eccessivamente;
9. accertarsi che tutte le attrezzature supplementari quali tappeti anti-slittamento,
materiali di riempimento e di fardaggio, barre di bloccaggio e tutte le altre
attrezzature di ancoraggio da fissare durante le operazioni di carico, siano
posizionate correttamente (in base al piano di fissazione, ove disponibile);
10. accertarsi che il veicolo sia correttamente sigillato, se del caso;
11. accertarsi che tutte le attrezzature di ancoraggio siano correttamente
posizionate (in base al piano di fissazione, ove disponibile);
12. chiudere il veicolo, se del caso.
Responsabilità/azioni relative alla guida
1. Esame visivo dell’esterno del veicolo e del carico, ove accessibile, per verificare la
presenza di situazioni di evidente pericolo;
2. accertarsi che possano essere presentati tutti i certificati/contrassegni dei
componenti del veicolo utilizzati per la fissazione del carico, se necessario;
3. effettuare controlli regolari della fissazione del carico durante il viaggio nella
misura in cui sia possibile accedervi.
Dotazione del veicolo: Va ricordato che eventuali accessori o equipaggiamenti
presenti sul veicolo in via permanente o temporanea sono anch’essi considerati
parte del carico.
Come hanno dimostrato alcuni incidenti mortali, i danni che possono essere causati
da una zampa di appoggio non adeguatamente fissata, che si estende mentre il
veicolo è in marcia, sono enormi. Eventuali attrezzature non fissate come cinghie,
funi, teloni, ecc. vanno inoltre posizionate in modo da non arrecare danno agli altri
utenti della strada. È buona pratica disporre di un vano separato in cui conservare in
sicurezza questi articoli quando non vengono utilizzati. Se invece vengono tenuti
nell’abitacolo, devono essere riposti in modo da non interferire con i comandi del
conducente.
In conclusione, le responsabilità del carico restano, in assenza di accordi, del
caricatore, anche se la messa a disposizione delle cinghie è prettamente delegata
al trasportatore. (Articolo di C. Venere, S. Di Ruocco e A. Santarpia)
Fonte:puntosicuro.it
Sostanze e miscele pericolose, c’è l’allineamento al regolamento CE 1272/2008.
In materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle
miscele è stato pubblicato ilDLgs 39 del 15 febbraio 2016. Si tratta
dell’allineamento della normativa italiana al Regolamento (CE) n. 1272/2008
CLP.
L’art. 1 modifica il TU 81/08. Ecco alcune delle modifiche apportate. In tutto il testo
del TU sicurezza lavoro il termine “preparati pericolosi” viene sostituito con
“miscele”.
A proposito del segnale di avvertimento “Pericolo generico” , vi si aggiunge “Questo
cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le
persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei
casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente
sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose”.
Sui recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e “contenenti sostanze o miscele classificate
come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo
fisico o di pericolo per la salute in conformità del Regolamento (CE) n.
1272/2008” ma anche “i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o
miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare
tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti
pittogrammi di pericolo in conformità” al regolamento*.
“Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze
o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento
appropriato…tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o
recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo”. “Se non esiste alcun cartello di
avvertimento equivalente …. per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o
miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui
al regolamento (CE) n. 1272/2008 …. I cartelli o l’etichettatura … vanno
applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di
accesso al locale di magazzinaggio”.
Il D.Lgs. 39/2016, all’art. 2 porta inoltre modifiche anche al Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità (D.Lgs. 151/ 2001). Lo fa portando modifiche all’allegato C, (agenti
biologici, chimici e i processi industriali e …. le terapie che essi rendono
necessarie e che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro).
Il D.lgs. porta anche modifiche all’allegato 1 della L.977/1967, n. 977 (Tutela del
lavoro dei bambini e degli adolescenti), sempre a proposito degli agenti
biologici, chimici e dei processi e lavori.
Il D.Lgs. 39/2016 entrerà in vigore il 29 marzo 2016. (Articolo di Enzo Gonano)
Fonte: quotidianosicurezza.it
Certificazioni Halal.
Nuove regole per la commercializzazione negli Emirati Arabi Uniti di prodotti e servizi
certificati “Halal".
Dal 2016 entra in vigore la normativa degli Emirati Arabi Uniti che riguarda la
certificazione e l'etichettatura dei prodotti conformi alle regole islamiche, immessi sul
mercato con il marchio "Halal".Il Regolamento per il controllo dei prodotti Halal
(Cabinet Decree of The United Arab Emirates n. 10 del 2014) è stato adottato dal
Governo emiratino già nel 2014 ma non è ancora pienamente attuato.Lo rende
noto un comunicato della Commissione europea, Direzione Generale per il
Commercio, dello scorso 11 dicembre, con l'invito agli Stati membri alla diffusione
delle pertinenti informazioni presso tutti gli stakeholder, i produttori e gli esportatori di
prodotti Halal, gli Organismi di certificazione e le altre Parti interessate.Il campo di
applicazione del provvedimento dovrebbe includere alimenti e bevande,
cosmetici, prodotti farmaceutici e, potenzialmente, anche servizi quali l'ospitalità e
l'assistenza sanitaria. ESMA, l'Autorità degli Emirati Arabi Uniti per la normazione e la
metrologia, sarà responsabile dell'implementazione della normativa.In conformità al
Regolamento, i prodotti che dichiarino di rispettare i requisiti Halal negli Emirati Arabi
Uniti dovranno essere certificati da un Organismo accreditato da ESMA e riportare il
marchio "Halal National Mark".In base alle informazioni diffuse da ESMA, i passi da
compiere per l'implementazione della normativa saranno:
Entro il 1° marzo 2016, tutti gli Organismi di certificazione che vogliano rilasciare
certificazioni Halal in conformità al Regolamento, compresi gli Organismi
operanti nell'Unione europea, dovranno essere registrati presso ESMA.
Entro il 1° gennaio 2017, tutti gli Organismi di certificazione dovranno essere
accreditati in conformità allo schema di certificazione definito da ESMA.
Dal 1 ° gennaio 2017, i certificati di prodotto non conformi allo schema non saranno
più riconosciuti dalle Autorità degli Emirati Arabi Uniti.
Anche le certificazioni rilasciate da Organismi accreditati da ACCREDIA saranno
riconosciute dalle Autorità Emiratine.Ciò sarà possibile sulla base del Protocollo di
Intesa sottoscritto da ACCREDIA ed ESMA lo scorso 20 ottobre, che fissa le regole per
qualificare gli Organismi che certificheranno con il marchio Halal i prodotti del Made
in Italy.La firma del Protocollo d'Intesa si è inserito nell'ambito degli incontri bilaterali
tra il Governo italiano e quello degli Emirati Arabi che si sono svolti a Milano a fine
2015, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle barriere tecniche al
commercio e di facilitare gli scambi tra il mercato comunitario e quello emiratino,
per sviluppare la cooperazione nel settore delle certificazioni, in particolare dei
prodotti Halal, nel rispetto delle regole applicabili nei due mercati, in linea con le
prescrizioni del WTO e della rete internazionale degli Enti di accreditamento EA e
IAF. Fonte: accredia.it
Efficacia protezione seghe circolari squadratrici per legno,volume Inail.
Efficacia delle protezioni rigide delle seghe circolari squadratrici. Pubblicato da Inail
un volume nel quale viene descritta una sperimentazione effettuata sull’efficienza
delle protezioni. Un volume sulle necessità tecniche della protezione stessa, sulla
norma EN 1870-1 e sulle possibilità di revisioni future, destinato a operatori della
sicurezza sul lavoro, costruttori e progetti, datori di lavoro delle piccole e medie
imprese.
Oggetto di studio della sperimentazione sono in particolare le protezioni rigide delle
seghe circolari squadratrici per legno, ovvero del tipo di protezioni che rientra tra
quelle per macchine da taglio che devono garantire l’incolumità dei lavoratori nel
caso in cui durante la lavorazione venissero eiettate parti contundenti e parti stesse
di lama.
La norma europea su tali seghe circolari squadratrici per legno è la EN 1870 ed è la
norma che indica anche le caratteristiche del test d’impatto che deve essere
eseguito per la verifica dell’idoneità delle protezioni. Si tratta di test balistici, che
attraverso lo sparo di un proiettile valutano l’entità del danno provocato e di
conseguenza l’efficacia o meno della protezione.
È dalla valutazione di tali test balistici quindi che muove il volume Inail, con una
campagna sperimentale che vuole da un lato testare la capacità delle protezioni e
dall’altro fornire indicazioni tecnologiche per un futuro aggiornamento della
normativa.
“Considerato il momento di revisione che l’impianto normativo per le macchine da
legno sta subendo e quindi la necessità di evidenziare ora eventuali limiti che le
precedenti norme hanno mostrato, il presente lavoro, oltre a quanto già indicato in
premessa e precisato di seguito negli obiettivi, ha lo scopo ulteriore di dimostrare
sperimentalmente che alcuni aspetti legati alle caratteristiche delle protezioni dal
rischio di proiezione di parti meritano un ulteriore approfondimento, in particolare
per quanto riguarda la caratterizzazione dei materiali impiegati, anche nell’ottica di
offrire, da parte dell’Inail, un contributo alla nuova norma oggi in definizione”.
(Articolo di Corrado De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it
TU e cantieri temporanei, accertamenti dei presupposti di applicabilità.
Con sentenza del 10 gennaio 2014 il Tribunale di Foggia ha condannato
l’amministratore di una ditta di costruzioni per aver omesso di realizzare, in un
cantiere nel quale erano in corso lavori di bonifica, una vasca per il lavaggio degli
pneumatici dei mezzi utilizzati allo scopo di evitare il rischio di contaminazione degli
altri ambienti del cantiere a causa della diffusione delle polveri provenienti dagli
interventi di demolizione.
Contro la sentenza l’imputato ha proposto ricorso denunciando violazione di legge
in relazione alla ritenuta applicabilità delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro (e in particolare di quelle di cui al punto 2.2.1 dell’allegato IV al TU 81/08
ritenute violate) ai cantieri temporanei o mobili.
Peraltro, osserva la Cassazione Penale, Sez. 3, 07 marzo 2016, n. 9215, nella sentenza
impugnata risulta carente l’accertamento del presupposto di fatto per poter
applicare la disciplina specifica del TU, e cioè la natura non temporanea o mobile
del cantiere allestito dall’impresa …. “Tale accertamento dovrebbe essere
compiuto dal giudice del merito, con la conseguente necessità di annullare la
sentenza impugnata con rinvio, onde compiere tale verifica in fatto”.
Tuttavia, conclude la sentenza, ciò “è incompatibile con la compiuta prescrizione
del reato, che deve quindi essere dichiarata, con il conseguente annullamento
della sentenza impugnata senza rinvio”. (Articolo di Enzo Gonano)
Fonte: quotidianosicurezza.it e Sentenza Cassazione Penale 7 marzo 2016 n.9215
Fondo sanitario confcommercio.
Assistenza sanitaria riservata agli imprenditori soci Confcommercio.
Il Fondo Sanitario Confcommercio è il nuovo strumento di assistenza sanitaria
integrativa destinato agli imprenditori associati del commercio, del turismo, dei
servizi e dei trasporti.
Iscrivendosi al Fondo Sanitario l’imprenditore socio Confcommercio potrà usufruire di
un network sanitario sull’intero territorio nazionale costituito da strutture private
accuratamente selezionate: Case di cura private, Aziende Ospedaliere, Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), centri diagnostici, laboratori, studi
odontoiatrici.
LE COPERTURE
Grandi interventi chirurgici
In caso di ricovero per infortunio o malattia, il Fondo rimborsa le spese sostenute per:
interventi chirurgici, onorari dell’equipe medica, diritti di sala operatoria, materiali di
intervento (compresi gli apparecchi terapeutici utilizzati durante l’intervento);
rette di degenza;
prestazioni sanitarie erogate durante il ricovero o l’intervento, come l’assistenza
medica e infermieristica, il costo dei medicinali e degli accertamenti
diagnostici, le terapie mediche, riabilitative e farmacologiche.
Prestazioni pre e post intervento
L’iscritto al Fondo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per:
1. visite mediche, accertamenti e analisi cliniche, strumentali e di laboratorio
effettuate, anche al di fuori dell’istituto di cura, entro i 90 giorni precedenti il
ricovero e ad esso correlate;
2. visite mediche, accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio, prestazioni
mediche, chirurgiche e infermieristiche, acquisto di medicinali, trattamenti
fisioterapici e rieducativi, cure termali entro i 90 giorni successivi alla
cessazione del ricovero e ad esso correlate.
Accesso alla rete specialistica e odontoiatrica
L’iscritto ha, inoltre, la possibilità di usufruire di prestazioni a tariffe agevolate per:
1.accertamenti diagnostici
2.analisi cliniche
3.visite specialistiche
4.prevenzione odontoiatrica gratuita
5.prestazioni odontoiatriche conservative, protesiche e ortodontiche
COME FUNZIONA
Per iscriversi al Fondo è sufficiente rivolgersi ai nostri uffici, per richiedere tutta la
necessaria documentazione.
L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda. La quota annua, pari a € 50, prevede inoltre una prestazione di
igiene orale gratuita.
La decorrenza per le garanzie Grandi Interventi Chirurgici e Prestazioni pre e post
intervento è di 180 gg dall’iscrizione, mentre l’Accesso alla rete specialistica e
odontoiatrica e l’Assistenza in emergenza sono attive dalla data dell’iscrizione.
All’iscritto verrà consegnata una card nominativa che gli consentirà l’accesso alla
rete di strutture convenzionate.
Fonte:confcommerciolecce.it
Direttori tecnici nelle imprese di restauro, ingegneri idonei al ruolo.
Un ingegnere può svolgere il ruolo di direttore tecnico in un’impresa di restauro. È
quanto sostiene l’Ordine degli ingegneri di Napoli, che ieri ha organizzato un
incontro cui hanno partecipato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI),
l’Associazione Costruttori Edili Napoli (ACEN) e Federcostruzioni. L’incontro è stato
organizzato per discutere sui requisiti di idoneità che gli ingegneri col ruolo di direttori
tecnici delle imprese con attestazione SOA nel settore del restauro (categoria OG
2relativa agli interventi sugli immobili tutelati). Tutto in vista dell’approvazione
del nuovo Codice Appalti. Sul tema a fine 2014, presso l'Ordine degli ingegneri di
Napoli, è stato costituito il Gruppo di lavoro “Competenze degli ingegneri in materia
di edifici vincolati”, coordinato dal vice presidente dell'Ordine, Paola Marone.
Restauro e competenze degli ingegneri
Come lamentato dai professionisti durante l’incontro, con il DPR 34/2000, norma che
ha introdotto il sistema di qualificazione Soa, le imprese di restauro che sceglievano
un ingegnere come direttore tecnico potevano ottenere la qualificazione nella
relativa categoria. Anche se il requisito fondamentale era il possesso di una laurea in
Architettura o Conservazione dei Beni Culturali, la norma comprendeva delle
eccezioni che aprivano il campo agli ingegneri.Il Regolamento attuativo del Codice
Appalti (DPR 207/2010) ha previsto la riforma dei titoli professionali richiesti per la
direzione tecnica delle categorie relative al restauro.Con questa novità gli
ingegneri, direttori tecnici delle imprese attestate SOA nel settore del restauro,
anche se in possesso di consolidate esperienze e professionalità, non sono stati più
ritenuti idonei allo svolgimento dell’incarico. Per fare il direttore tecnico la nuova
normativa ha infatti ritenuto idonee solo le lauree inArchitettura o Conservazione dei
Beni Culturali. Tutto questo ha causato delle incertezze in merito alla possibilità di
considerare idonei gli ingegneri, anche quelli che già svolgevano l'incarico di
direttore tecnico. Se, in generale, si era affermata la prassi di considerarli "non
idonei", il Consiglio di Stato con la sentenza 4290/2015 ha cercato di evitare una
modifica retroattiva e sanare la condizione degli ingegneri già in carica come
direttori tecnici al momento dell’entrata in vigore del DPR 34/2000. I giudici hanno
infatti affermato che non si può negare l’attestazione Soa alle imprese che, entro
questa data, avessero già un ingegnere come direttore tecnico. Questo significa,
sostengono gli ingegneri, che chi svolgeva l’incarico di direttore tecnico a cavallo
del cambio normativo potrà continuare a farlo. Ma non solo, perché in vista della
riforma degli appalti, gli ingegneri hanno chiesto che la possibilità di svolgere il ruolo
di direttore tecnico nelle imprese di restauro sia riconosciuto a tutti gli ingegneri edili
con una significativa esperienza e a tutti i laureati in Ingegneria edile-architettura.
(Articolo di Paola Mammarella)
Fonte:edilportale.it

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  • 1. News 12/SSL/2016 Lunedì, 21 Marzo 2016 Che significa “Smart Borders”? Siamo davanti ad una iniziativa europea, che mira a rendere più snello e più sicuro il passaggio alle frontiere. Questa iniziativa combina aspetti tecnologici gestionali assai avanzati. Per dare una idea del problema, cui ci si trova davanti, i passeggeri controllati ai varchi di frontiera, negli aeroporti, sono stati pari a 400.000.000 nel 2009 e si prevede che arriveranno a 720.000.000 nel 2030. Se non si interviene in maniera drammatica sulla attuale struttura dei punti di controllo, si creeranno delle file lunghissime e il livello di insoddisfazione dei passeggeri aumenterà in misura significativa. Questa è la ragione per la quale la commissione europea ha deciso di lanciare questo progetto, che tende a migliorare e rendere nel contempo più semplice e più rapido il transito ai punti di controllo aeroportuale. Allo stato attuale, il trattato di Schengen impone un accurato controllo di tutti i viaggiatori che vogliono entrare in Europa e non vi è alcuna flessibilità incorporata nel sistema. Gli stessi controlli vengono effettuati su un passeggero, quale che sia il paese di origine, quale che sia il livello di rischio associato al suo paese e quale che sia la frequenza dei viaggi. Un altro aspetto negativo è legato al fatto che non vi è alcun sistema per incrociare i dati di arrivo con i dati di partenza, per verificare possibili superamenti del limite massimo di permanenza nella unione europea. Oggi l’unico sistema è quello di confrontare la data timbrata sul passaporto all’arrivo, con la data di partenza. Si tratta di un’operazione piuttosto lunga, che ritarda in modo significativo i transiti ai varchi. Nel programma smart Borders sono stati inseriti due diversi programmi migliorativi. Il programma europeo per i viaggiatori registrati. Questo programma renderà più snello il passaggio alla frontiera per viaggiatori, provenienti da paesi terzi, che viaggiano con frequenza e che si sono assoggettati ad un controllo preventivo. Grazie a questo programma, sarà possibile utilizzare i varchi automatizzati, presenti alle frontiere di diversi paesi europei, accelerando il transito. Il programma funzionerà come segue:
  • 2. -al passeggero verrà consegnata una tessera, leggibile automaticamente e dotata di un identificatore unico per tutta Europa. Attraversando il varco automatizzato e utilizzando questa tessera, il passeggero può registrare automaticamente i suoi movimenti, che verranno confrontati con dati storici, archiviati in un data base centrale europeo. Sarà così possibile effettuare, in forma automatizzata, il controllo incrociato fra la data di partenza e la data di arrivo. Se passeggero è dotato di un visto, viene anche verificata la validità del visto stesso. Se, durante l’operazione automatizzata, si verificano problemi, un addetto alla polizia di frontiera sarà pronto a dare assistenza. Per essere iscritto in questo programma, qualsiasi passeggero, di età superiore ai 12 anni, potrà rivolgersi al consolato di un qualunque Stato dell’unione europea o addirittura al punto di frontiera. È stato già stabilito il costo massimo dell’operazione, fissato a 20 euro. Questo costo dovrà in parte coprire i significativi investimenti, connessi alla attivazione di un data base centralizzato e di apparecchiature automatiche presso i varchi non presidiati. La commissione europea si è preoccupata di tutelare in modo incisivo i dati personali di passeggeri, garantendo per essi la adozione di misure particolarmente restrittive. Tutte le misure afferenti alla protezione dei dati personali saranno controllate dal supervisore europeo sulla protezione dei dati, che verificherà anche come le istituzioni europee utilizzano questi dati. Il costo del sistema La commissione europea ha già stanziato 513.000.000 per il programma di controllo automatico delle entrate ed uscite ed altri 587.000.000 per le operazioni di registrazione dei passeggeri frequenti. I 20 euro che vengono pagati per ogni processo andranno in parte coprire queste spese. L’analisi sviluppata dalla commissione europea mette in evidenza che gli Stati membri potranno ottenere significativi risparmi dall’adozione di questo nuovo programma, in quanto l’intervento della polizia di frontiera avrà carattere eccezionale e non sistematico. Quando il sistema sarà a regime, saranno disponibili dati statistici estremamente utili per adattare le politiche di ingresso di soggetti, proveniente da paesi terzi, alle effettive esigenze operative del paese d’ingresso.
  • 3. Per quanto riguarda le preoccupazioni di alcuni specialisti, circa il fatto che così si abbiano a duplicare delle funzioni già esistenti, la commissione ha fatto presente che ad oggi esistono due procedure, vale a dire lo Schengen information system – SIS, e il Visa information system – VIS; nessuno dei due programmi è in grado tuttavia di registrare il transito alle frontiere e calcolare automaticamente il tempo di soggiorno nell’Europa. Infatti il SIS viene utilizzato soprattutto per attività investigative, a fronte di possibili atti criminali, mentre l’obiettivo del sistema VIS è quello di verificare la validità dei visti. Inoltre questo sistema è applicabile solamente a viaggiatori, che provengano da un paese per il quale si richiede il visto per entrare in Europa. Al proposito, ricordo che oggi sono 42 i paesi al mondo, i cui cittadini possono entrare in Europa senza un visto. È possibile che questo elenco si ampli a breve, per l’aggiunta di 16 nazioni dei Caraibi e delle isole del Pacifico. (Articolo di Adalberto Biasiotti) Fonte:puntosicuro.it Autotrasporto: le responsabilità del fissaggio del carico. Un contributo descrive le buone pratiche e le responsabilità in materia di fissaggio del carico per il trasporto su strada. La pianificazione del trasporto, le operazioni di carico e la guida. Settore Autotrasporto: le criticità sui profili di responsabilità relativi al corretto fissaggio del carico Ing. Carmela Venere (Libero Professionista, Ingegnere Edile, Consulente ADR – DGSA), Dott. Salvatore Di Ruocco e Dott. Antonio Santarpia (Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Dipartimento di Sanità Pubblica). Quando si trasporta un carico, fissarlo in modo adeguato permette di evitare danni al veicolo e lesioni ai passeggeri o ad altri utenti della strada, e di evitare ingorghi dovuti alla perdita del carico. Il carico non assicurato adeguatamente può cadere, sbilanciare il veicolo e a volte può perfino farlo rovesciare e urtare altri veicoli. Nella filiera del trasporto merci il quesito ricorrente è capire a chi compete il corretto posizionamento del carico sul veicolo ed il relativo ammarraggio.
  • 4. A tal proposito si indica che il caricatore ha l'obbligo, tra gli altri, "quando carica merci pericolose in un veicolo, in un grande container o in un piccolo container, di osservare le prescrizioni concernenti il carico e alla movimentazione"; per quest'ultime il cap. 7.5.7 Movimentazione e stivaggio dell'ADR recita quanto segue: “se il caso, il veicolo o il container deve essere munito di dispositivi atti a facilitare lo stivaggio e la movimentazione delle merci pericolose. I colli contenenti merci pericolose e oggetti pericolosi non imballati devono essere stivati con mezzi capaci di trattenere le merci (come cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, supporti regolabili) nel veicolo o nel container in modo da impedire, durante il trasporto, ogni movimento suscettibile di modificare l’orientamento dei colli o di danneggiarli. Quando le merci pericolose sono trasportate insieme ad altre merci (per esempio, grosse macchine o gabbie), tutte le merci devono essere solidamente sistemate o inzeppate all’interno dei veicoli o dei container per impedire che le merci pericolose si spandano. Si può ugualmente impedire il movimento dei colli riempiendo i vuoti mediante dispositivi di inzeppatura o di bloccaggio e di tiraggio. Quando sono utilizzati dispositivi come nastri di cerchiatura o cinghie, questi non devono essere troppo serrati al punto di danneggiare o deformare i colli. Le prescrizioni di questo paragrafo si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010. I colli non devono essere impilati, salvo se sono progettati per questo scopo. Quando differenti tipi di colli progettati per essere impilati sono caricati insieme, conviene tener conto della loro compatibilità per quanto concerne l’impilamento. Se necessario, si utilizzeranno dispositivi portanti per impedire che i colli impilati su altri colli danneggino questi ultimi. Durante il carico e lo scarico, i colli contenenti merci pericolose devono essere protetti contro i danneggiamenti". Volendo considerare solo l'ADR, la responsabilità del carico e del relativo fissaggio è del caricatore. Esistono inoltre anche altri riferimenti che vengono riportati di seguito. Fissazione del carico per il trasporto su strada: Linee guida europee 2014 sulle migliori pratiche 1.3. Responsabilità funzionali Tutti i soggetti impegnati nel processo logistico, compresi imballatori, caricatori, imprese di trasporto, operatori e conducenti, concorrono ad assicurare che il carico sia adeguatamente imballato e caricato su un veicolo adatto. È essenziale
  • 5. comprendere che le responsabilità relative alla fissazione del carico si basano su convenzioni e regolamenti internazionali, sulla legislazione nazionale e/o su contratti tra le parti in causa. Si consiglia pertanto di stipulare un accordo contrattuale sulle responsabilità funzionali. In assenza di tale accordo tra le parti coinvolte, e fatta salva la legislazione vigente, la catena di responsabilità riportata di seguito individua le principali responsabilità funzionali in materia di fissazione del carico: Responsabilità/azioni relative alla pianificazione del trasporto 1. Corretta descrizione del carico che comprende almeno a) la massa del carico e di ciascuna unità di carico; b) la posizione del baricentro di ciascuna unità di carico se non è al centro; c) le dimensioni di imballaggio di ciascuna unità di carico; d) le limitazioni relative all’impilamento e all’orientamento da applicare durante il trasporto; e) tutte le informazioni supplementari necessarie per la corretta fissazione del carico; 2. assicurare che le unità di carico siano adeguatamente imballate per resistere alle sollecitazioni previste in condizioni di trasporto normali, comprese le forze di ancoraggio applicabili; 3. assicurare che le merci pericolose siano correttamente classificate, imballate ed etichettate; 4. assicurare che i documenti di trasporto per le merci pericolose siano debitamente compilati e sottoscritti; 5. accertarsi che tutte le attrezzature necessarie alla fissazione del carico siano disponibili e in buono stato quando si inizia a caricare; 6. accertarsi che il pavimento del veicolo non venga sollecitato eccessivamente durante le operazioni di carico; 7. accertarsi che il carico sia correttamente distribuito nel veicolo, tenendo conto della distribuzione del carico sugli assi e degli spazi vuoti ammessi (nel piano di fissazione, ove disponibile); 8. accertarsi che il veicolo non venga caricato eccessivamente; 9. accertarsi che tutte le attrezzature supplementari quali tappeti anti-slittamento, materiali di riempimento e di fardaggio, barre di bloccaggio e tutte le altre attrezzature di ancoraggio da fissare durante le operazioni di carico, siano posizionate correttamente (in base al piano di fissazione, ove disponibile); 10. accertarsi che il veicolo sia correttamente sigillato, se del caso; 11. accertarsi che tutte le attrezzature di ancoraggio siano correttamente posizionate (in base al piano di fissazione, ove disponibile);
  • 6. 12. chiudere il veicolo, se del caso. Responsabilità/azioni relative alla guida 1. Esame visivo dell’esterno del veicolo e del carico, ove accessibile, per verificare la presenza di situazioni di evidente pericolo; 2. accertarsi che possano essere presentati tutti i certificati/contrassegni dei componenti del veicolo utilizzati per la fissazione del carico, se necessario; 3. effettuare controlli regolari della fissazione del carico durante il viaggio nella misura in cui sia possibile accedervi. Dotazione del veicolo: Va ricordato che eventuali accessori o equipaggiamenti presenti sul veicolo in via permanente o temporanea sono anch’essi considerati parte del carico. Come hanno dimostrato alcuni incidenti mortali, i danni che possono essere causati da una zampa di appoggio non adeguatamente fissata, che si estende mentre il veicolo è in marcia, sono enormi. Eventuali attrezzature non fissate come cinghie, funi, teloni, ecc. vanno inoltre posizionate in modo da non arrecare danno agli altri utenti della strada. È buona pratica disporre di un vano separato in cui conservare in sicurezza questi articoli quando non vengono utilizzati. Se invece vengono tenuti nell’abitacolo, devono essere riposti in modo da non interferire con i comandi del conducente. In conclusione, le responsabilità del carico restano, in assenza di accordi, del caricatore, anche se la messa a disposizione delle cinghie è prettamente delegata al trasportatore. (Articolo di C. Venere, S. Di Ruocco e A. Santarpia) Fonte:puntosicuro.it Sostanze e miscele pericolose, c’è l’allineamento al regolamento CE 1272/2008. In materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele è stato pubblicato ilDLgs 39 del 15 febbraio 2016. Si tratta dell’allineamento della normativa italiana al Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP. L’art. 1 modifica il TU 81/08. Ecco alcune delle modifiche apportate. In tutto il testo del TU sicurezza lavoro il termine “preparati pericolosi” viene sostituito con “miscele”.
  • 7. A proposito del segnale di avvertimento “Pericolo generico” , vi si aggiunge “Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose”. Sui recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e “contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del Regolamento (CE) n. 1272/2008” ma anche “i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità” al regolamento*. “Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato…tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo”. “Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente …. per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 …. I cartelli o l’etichettatura … vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio”. Il D.Lgs. 39/2016, all’art. 2 porta inoltre modifiche anche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/ 2001). Lo fa portando modifiche all’allegato C, (agenti biologici, chimici e i processi industriali e …. le terapie che essi rendono necessarie e che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro). Il D.lgs. porta anche modifiche all’allegato 1 della L.977/1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), sempre a proposito degli agenti biologici, chimici e dei processi e lavori. Il D.Lgs. 39/2016 entrerà in vigore il 29 marzo 2016. (Articolo di Enzo Gonano) Fonte: quotidianosicurezza.it
  • 8. Certificazioni Halal. Nuove regole per la commercializzazione negli Emirati Arabi Uniti di prodotti e servizi certificati “Halal". Dal 2016 entra in vigore la normativa degli Emirati Arabi Uniti che riguarda la certificazione e l'etichettatura dei prodotti conformi alle regole islamiche, immessi sul mercato con il marchio "Halal".Il Regolamento per il controllo dei prodotti Halal (Cabinet Decree of The United Arab Emirates n. 10 del 2014) è stato adottato dal Governo emiratino già nel 2014 ma non è ancora pienamente attuato.Lo rende noto un comunicato della Commissione europea, Direzione Generale per il Commercio, dello scorso 11 dicembre, con l'invito agli Stati membri alla diffusione delle pertinenti informazioni presso tutti gli stakeholder, i produttori e gli esportatori di prodotti Halal, gli Organismi di certificazione e le altre Parti interessate.Il campo di applicazione del provvedimento dovrebbe includere alimenti e bevande, cosmetici, prodotti farmaceutici e, potenzialmente, anche servizi quali l'ospitalità e l'assistenza sanitaria. ESMA, l'Autorità degli Emirati Arabi Uniti per la normazione e la metrologia, sarà responsabile dell'implementazione della normativa.In conformità al Regolamento, i prodotti che dichiarino di rispettare i requisiti Halal negli Emirati Arabi Uniti dovranno essere certificati da un Organismo accreditato da ESMA e riportare il marchio "Halal National Mark".In base alle informazioni diffuse da ESMA, i passi da compiere per l'implementazione della normativa saranno: Entro il 1° marzo 2016, tutti gli Organismi di certificazione che vogliano rilasciare certificazioni Halal in conformità al Regolamento, compresi gli Organismi operanti nell'Unione europea, dovranno essere registrati presso ESMA. Entro il 1° gennaio 2017, tutti gli Organismi di certificazione dovranno essere accreditati in conformità allo schema di certificazione definito da ESMA. Dal 1 ° gennaio 2017, i certificati di prodotto non conformi allo schema non saranno più riconosciuti dalle Autorità degli Emirati Arabi Uniti. Anche le certificazioni rilasciate da Organismi accreditati da ACCREDIA saranno riconosciute dalle Autorità Emiratine.Ciò sarà possibile sulla base del Protocollo di Intesa sottoscritto da ACCREDIA ed ESMA lo scorso 20 ottobre, che fissa le regole per qualificare gli Organismi che certificheranno con il marchio Halal i prodotti del Made in Italy.La firma del Protocollo d'Intesa si è inserito nell'ambito degli incontri bilaterali tra il Governo italiano e quello degli Emirati Arabi che si sono svolti a Milano a fine 2015, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle barriere tecniche al commercio e di facilitare gli scambi tra il mercato comunitario e quello emiratino,
  • 9. per sviluppare la cooperazione nel settore delle certificazioni, in particolare dei prodotti Halal, nel rispetto delle regole applicabili nei due mercati, in linea con le prescrizioni del WTO e della rete internazionale degli Enti di accreditamento EA e IAF. Fonte: accredia.it Efficacia protezione seghe circolari squadratrici per legno,volume Inail. Efficacia delle protezioni rigide delle seghe circolari squadratrici. Pubblicato da Inail un volume nel quale viene descritta una sperimentazione effettuata sull’efficienza delle protezioni. Un volume sulle necessità tecniche della protezione stessa, sulla norma EN 1870-1 e sulle possibilità di revisioni future, destinato a operatori della sicurezza sul lavoro, costruttori e progetti, datori di lavoro delle piccole e medie imprese. Oggetto di studio della sperimentazione sono in particolare le protezioni rigide delle seghe circolari squadratrici per legno, ovvero del tipo di protezioni che rientra tra quelle per macchine da taglio che devono garantire l’incolumità dei lavoratori nel caso in cui durante la lavorazione venissero eiettate parti contundenti e parti stesse di lama. La norma europea su tali seghe circolari squadratrici per legno è la EN 1870 ed è la norma che indica anche le caratteristiche del test d’impatto che deve essere eseguito per la verifica dell’idoneità delle protezioni. Si tratta di test balistici, che attraverso lo sparo di un proiettile valutano l’entità del danno provocato e di conseguenza l’efficacia o meno della protezione. È dalla valutazione di tali test balistici quindi che muove il volume Inail, con una campagna sperimentale che vuole da un lato testare la capacità delle protezioni e dall’altro fornire indicazioni tecnologiche per un futuro aggiornamento della normativa. “Considerato il momento di revisione che l’impianto normativo per le macchine da legno sta subendo e quindi la necessità di evidenziare ora eventuali limiti che le precedenti norme hanno mostrato, il presente lavoro, oltre a quanto già indicato in premessa e precisato di seguito negli obiettivi, ha lo scopo ulteriore di dimostrare sperimentalmente che alcuni aspetti legati alle caratteristiche delle protezioni dal rischio di proiezione di parti meritano un ulteriore approfondimento, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione dei materiali impiegati, anche nell’ottica di offrire, da parte dell’Inail, un contributo alla nuova norma oggi in definizione”. (Articolo di Corrado De Paolis)
  • 10. Fonte:quotidianosicurezza.it TU e cantieri temporanei, accertamenti dei presupposti di applicabilità. Con sentenza del 10 gennaio 2014 il Tribunale di Foggia ha condannato l’amministratore di una ditta di costruzioni per aver omesso di realizzare, in un cantiere nel quale erano in corso lavori di bonifica, una vasca per il lavaggio degli pneumatici dei mezzi utilizzati allo scopo di evitare il rischio di contaminazione degli altri ambienti del cantiere a causa della diffusione delle polveri provenienti dagli interventi di demolizione. Contro la sentenza l’imputato ha proposto ricorso denunciando violazione di legge in relazione alla ritenuta applicabilità delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (e in particolare di quelle di cui al punto 2.2.1 dell’allegato IV al TU 81/08 ritenute violate) ai cantieri temporanei o mobili. Peraltro, osserva la Cassazione Penale, Sez. 3, 07 marzo 2016, n. 9215, nella sentenza impugnata risulta carente l’accertamento del presupposto di fatto per poter applicare la disciplina specifica del TU, e cioè la natura non temporanea o mobile del cantiere allestito dall’impresa …. “Tale accertamento dovrebbe essere compiuto dal giudice del merito, con la conseguente necessità di annullare la sentenza impugnata con rinvio, onde compiere tale verifica in fatto”. Tuttavia, conclude la sentenza, ciò “è incompatibile con la compiuta prescrizione del reato, che deve quindi essere dichiarata, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio”. (Articolo di Enzo Gonano) Fonte: quotidianosicurezza.it e Sentenza Cassazione Penale 7 marzo 2016 n.9215 Fondo sanitario confcommercio. Assistenza sanitaria riservata agli imprenditori soci Confcommercio. Il Fondo Sanitario Confcommercio è il nuovo strumento di assistenza sanitaria integrativa destinato agli imprenditori associati del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti. Iscrivendosi al Fondo Sanitario l’imprenditore socio Confcommercio potrà usufruire di un network sanitario sull’intero territorio nazionale costituito da strutture private accuratamente selezionate: Case di cura private, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), centri diagnostici, laboratori, studi odontoiatrici.
  • 11. LE COPERTURE Grandi interventi chirurgici In caso di ricovero per infortunio o malattia, il Fondo rimborsa le spese sostenute per: interventi chirurgici, onorari dell’equipe medica, diritti di sala operatoria, materiali di intervento (compresi gli apparecchi terapeutici utilizzati durante l’intervento); rette di degenza; prestazioni sanitarie erogate durante il ricovero o l’intervento, come l’assistenza medica e infermieristica, il costo dei medicinali e degli accertamenti diagnostici, le terapie mediche, riabilitative e farmacologiche. Prestazioni pre e post intervento L’iscritto al Fondo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per: 1. visite mediche, accertamenti e analisi cliniche, strumentali e di laboratorio effettuate, anche al di fuori dell’istituto di cura, entro i 90 giorni precedenti il ricovero e ad esso correlate; 2. visite mediche, accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, acquisto di medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali entro i 90 giorni successivi alla cessazione del ricovero e ad esso correlate. Accesso alla rete specialistica e odontoiatrica L’iscritto ha, inoltre, la possibilità di usufruire di prestazioni a tariffe agevolate per: 1.accertamenti diagnostici 2.analisi cliniche 3.visite specialistiche 4.prevenzione odontoiatrica gratuita 5.prestazioni odontoiatriche conservative, protesiche e ortodontiche COME FUNZIONA Per iscriversi al Fondo è sufficiente rivolgersi ai nostri uffici, per richiedere tutta la necessaria documentazione. L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La quota annua, pari a € 50, prevede inoltre una prestazione di igiene orale gratuita. La decorrenza per le garanzie Grandi Interventi Chirurgici e Prestazioni pre e post intervento è di 180 gg dall’iscrizione, mentre l’Accesso alla rete specialistica e odontoiatrica e l’Assistenza in emergenza sono attive dalla data dell’iscrizione. All’iscritto verrà consegnata una card nominativa che gli consentirà l’accesso alla rete di strutture convenzionate.
  • 12. Fonte:confcommerciolecce.it Direttori tecnici nelle imprese di restauro, ingegneri idonei al ruolo. Un ingegnere può svolgere il ruolo di direttore tecnico in un’impresa di restauro. È quanto sostiene l’Ordine degli ingegneri di Napoli, che ieri ha organizzato un incontro cui hanno partecipato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), l’Associazione Costruttori Edili Napoli (ACEN) e Federcostruzioni. L’incontro è stato organizzato per discutere sui requisiti di idoneità che gli ingegneri col ruolo di direttori tecnici delle imprese con attestazione SOA nel settore del restauro (categoria OG 2relativa agli interventi sugli immobili tutelati). Tutto in vista dell’approvazione del nuovo Codice Appalti. Sul tema a fine 2014, presso l'Ordine degli ingegneri di Napoli, è stato costituito il Gruppo di lavoro “Competenze degli ingegneri in materia di edifici vincolati”, coordinato dal vice presidente dell'Ordine, Paola Marone. Restauro e competenze degli ingegneri Come lamentato dai professionisti durante l’incontro, con il DPR 34/2000, norma che ha introdotto il sistema di qualificazione Soa, le imprese di restauro che sceglievano un ingegnere come direttore tecnico potevano ottenere la qualificazione nella relativa categoria. Anche se il requisito fondamentale era il possesso di una laurea in Architettura o Conservazione dei Beni Culturali, la norma comprendeva delle eccezioni che aprivano il campo agli ingegneri.Il Regolamento attuativo del Codice Appalti (DPR 207/2010) ha previsto la riforma dei titoli professionali richiesti per la direzione tecnica delle categorie relative al restauro.Con questa novità gli ingegneri, direttori tecnici delle imprese attestate SOA nel settore del restauro, anche se in possesso di consolidate esperienze e professionalità, non sono stati più ritenuti idonei allo svolgimento dell’incarico. Per fare il direttore tecnico la nuova normativa ha infatti ritenuto idonee solo le lauree inArchitettura o Conservazione dei Beni Culturali. Tutto questo ha causato delle incertezze in merito alla possibilità di considerare idonei gli ingegneri, anche quelli che già svolgevano l'incarico di direttore tecnico. Se, in generale, si era affermata la prassi di considerarli "non idonei", il Consiglio di Stato con la sentenza 4290/2015 ha cercato di evitare una modifica retroattiva e sanare la condizione degli ingegneri già in carica come direttori tecnici al momento dell’entrata in vigore del DPR 34/2000. I giudici hanno infatti affermato che non si può negare l’attestazione Soa alle imprese che, entro questa data, avessero già un ingegnere come direttore tecnico. Questo significa, sostengono gli ingegneri, che chi svolgeva l’incarico di direttore tecnico a cavallo del cambio normativo potrà continuare a farlo. Ma non solo, perché in vista della riforma degli appalti, gli ingegneri hanno chiesto che la possibilità di svolgere il ruolo
  • 13. di direttore tecnico nelle imprese di restauro sia riconosciuto a tutti gli ingegneri edili con una significativa esperienza e a tutti i laureati in Ingegneria edile-architettura. (Articolo di Paola Mammarella) Fonte:edilportale.it