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News 04/SSL/2014
Lunedì, 02 febbraio 2015
Attrezzature particolari, corsi di aggiornamento entro il 12 marzo 2015
Scade il 12 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere eseguito
l’aggiornamento formativo per i lavoratori addetti alla conduzione di particolari
attrezzature di lavoro. La data corrisponde alla scadenza dei 24 mesi dall’entrata in
vigore (12 marzo 2013) dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 previsto in
attuazione dell’art. 73, c. 5 del TU 81/08 (informazione, formazione e
addestramento).
Nell’all. A dell’Accordo sono queste le attrezzature individuate come
particolari: carrelli elevatori; piattaforme di lavoro elevabili (PLE); gru; macchine per
il movimento terra; trattori agricoli e forestali; pompe per calcestruzzo.
Lo stesso Allegato prescrive la durata dei corsi di aggiornamento che è di 4 ore e
indica gli enti di formazione (lett. B, punto 1. Individuazione dei soggetti formatori a
sistema di accreditamento, punto 2. Individuazione e requisiti dei docenti).
Hanno l’obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento entro il 15 marzo 2015, i
lavoratori che hanno frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più
attrezzature: a) prima della entrata in vigore dell’Accordo (prima del 12 marzo
2013); b) di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa; c) senza
verifica d’apprendimento.Altra scadenza (22 marzo 2015)per i corsi di abilitazione
all’utilizzo delle macchine agricole (tramite corso specifico per il tipo di
macchina).Infatti, per effetto dell’art. 45 bis della Legge di conversione del
Decreto Del Fare “il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione
all’uso delle macchine agricole …è differito al 22 marzo 2015.
Fonte:quotidianosicurezza.it
Una nuova autorizzazione al trattamento dei dati nei rapporti di lavoro
Il Codice del trattamento dei dati personali*, all’art. 4, c.1, lett. d), individua i dati
sensibili, e cioè dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni a carattere religioso, filosofico,politico
o sindacale, e i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
I soggetti sia privati che pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo:
− previa autorizzazione dell’Autorità del Garante della privacy;
− con il consenso scritto degli interessati, nell’osservanza dei presupposti e dei
limiti stabiliti dal Codice privacy… dalla legge e dai regolamenti.
Peraltro, in virtù di quanto previsto dal c. 4, lett. d) dell’ art. 26 del Codice**, i dati
sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso,
previaautorizzazione del Garante, quando il trattamento dei dati è necessario per
adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in
materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione”.
Di norma il Garante rilascia delle autorizzazioni di carattere generale che sono
“riconosciute” strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli
interessati, rendendo così superflua la richiesta di singoli provvedimenti di
autorizzazione da parte dei titolari del trattamento (che sono numerosi anche
nell’ambito dei rapporti di lavoro).
Peraltro, l’attività del Garante si manifesta per lo più con il rilascio di specifiche
autorizzazioni relative quindi al trattamento dei dati sensibili in specifici settori come
quello dei rapporti di lavoro. Queste autorizzazioni sono sempre temporanee e a
tempo determinato*** proprio per rispondere in modo adeguato e conforme alla
specificità delle esigenze.
Nel caso dell’autorizzazione al trattamento nei rapporti di lavoro (Autorizzazione
generale n. 1/2014 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro) essa è stata
pubblicata sulla GU Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2014 e ha efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016, “salve eventuali modifiche
che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità
normative rilevanti in materia”.
Il testo “armonizza le prescrizioni già impartite alla luce dell’esperienza maturata”.
I primi 8 punti del provvedimento del Garante individuano:
1. gli ambiti di applicazione dell’autorizzazione;
2. gli interessati ai quali i dati si riferiscono;
3. le finalità del trattamento;
4. le categorie dei dati;
5. le modalità del trattamento;
6. le modalità di conservazione dei dati;
7. le modalità di comunicazione dei dati;
8. le modalità di richiesta dell’autorizzazione.
Nel preambolo all’autorizzazione viene prescritto che “prima di iniziare o proseguire il
trattamento, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono
essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità
che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità
Fonte:quotidianosicurezza.it
Lavoratori esposti amianto, accesso benefici 2015, nota e modulo Inps
– Pubblicata da Inps il 20 gennaio 2015 una nota riguardante l’istanza per l’accesso
ai benefici per i lavoratori esposti all’amianto, con in allegato il link al modulo adatto
alla presentazione della domanda.
Per effetto dell’articolo 1 comma 15 della Legge di Stabilità2015, Legge n. 190 del
23/12/2014, dal 1° gennaio 2015 i lavoratori che sono stati esposti all’amianto,
assicurati in assicurazione generale obbligatoria, assicurati Inail, possono presentare
a Inps domanda di maggiorazione secondo il regime vigente al tempo
dell’esposizione (art.13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257).
Tale domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2015, con le
prestazioni pensionistiche conseguenti che non possono avere decorrenza anteriore
al 1° gennaio 2015.
Modulo Inps esposizione amianto
Il modulo per la presentazione è l’AP98 pubblicato su sito Inps.
Citando la nota dell’Istituto, elenchiamo i requisiti dei destinatari della norma:
• “assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’Inps, e
all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’ Inail;
• dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità
per cessazione dell’attività lavorativa;
• soggetti che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento
dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in
quantità superiore ai limiti di legge;
• soggetti che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre
2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici
previdenziali di cui all’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 326/2003″.
Fonte: Inps nota accesso benefici lavoratori esposti amianto
Efficienza energetica, bonus e scadenze, quanto c’è da sapere in un vademecum
Enea
Efficienza energetica, ecobonus, scadenze, tutto ciò che c’è da sapere in un
vademecum pubblicato dall’Enea. Per famiglie, imprese, amministrazioni pubbliche.
Guida all’efficienza per il 2015. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’enegergia e lo sviluppo economico sostenibile, ha rilasciato il 19 gennaio un
documento che riassume bonus, incentivi, detrazioni e norme in vigore nel 2015.
Possibilità scadenze, obblighi di legge, introdotti dalla Legge di Stabilità e dal Dlgs
102/2014.
Ecobonus per le schermature solari, impianti di climatizzazione invernali a biomasse,
ristrutturazioni, efficientamento energetico, parti comuni di edifici condominiali. Il
documento analizza le detrazioni, i benefici di cui si può godere, tutte le scadenze
da rispettare. Norme tempi e quindi i finanziamenti.
“Ristrutturazioni. La Legge di Stabilità rinnova, inoltre, le detrazioni del misura del 50%
per le ristrutturazioni e del 65% per gli interventi di efficienza energetica. Confermata
la proroga anche per gli interventi di efficientamento energetico che interessano le
parti comuni degli edifici condominiali. Anche questi godranno dell’agevolazione
maggiorata al 65% fino al 31 dicembre 2015.
Per gli interventi di riqualificazione energetica, restano immutati i tetti massimi di
spesa detraibili; 153.846 euro per la riqualificazione energetica; 92.307,69 euro per gli
interventi sull’involucro e per l’installazione dei pannelli solari e 46.153,85 euro per la
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Per tutto il 2015 resterà al 65%
anche la detrazione prevista per le spese destinate agli interventi antisismici e di
messa in sicurezza statica”.
Fonte:quotidianosicurezza.it
Le responsabilità per un infortunio con una macchina a nolo
La responsabilità per l’infortunio ad un addetto alla conduzione di una attrezzatura
noleggiata “a caldo” compete non al datore di lavoro del lavoratore stesso ma al
titolare dell’impresa che ha provveduto a noleggiare il mezzo.
La Corte di Cassazione si è espressa in questa sentenza in merito alla responsabilità
per un infortunio avvenuto durante l’utilizzo di una attrezzatura noleggiata “a
caldo” ed occorso ad un lavoratore dipendente dalla ditta noleggiante e per la
verità in maniera opposta a quanto aveva già fatto in passato in occasione di altri
analoghi infortuni sul lavoro. La responsabilità per l’infortunio occorso ad un
lavoratore della ditta noleggiante, ha sostenuto la suprema Corte, è da addebitare
non al datore di lavoro della ditta che ha fornito “a caldo” l’attrezzatura stessa ma
al titolare dell’impresa che l’ha presa a nolo l’attrezzatura. Come motivazione
principale per la decisione presa dalla stessa la Corte ha posto in evidenza che è
l’utilizzatore che è in grado di valutare le condizioni di potenziale pericolo in cui
possono venire a trovarsi i lavoratori esterni a causa delle concrete modalità di
svolgimento dei lavori.
Fonte:puntosicuro.it
non al datore di lavoro della ditta che ha fornito “a caldo” l’attrezzatura stessa ma
al titolare dell’impresa che l’ha presa a nolo l’attrezzatura. Come motivazione
principale per la decisione presa dalla stessa la Corte ha posto in evidenza che è
l’utilizzatore che è in grado di valutare le condizioni di potenziale pericolo in cui
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  • 1. News 04/SSL/2014 Lunedì, 02 febbraio 2015 Attrezzature particolari, corsi di aggiornamento entro il 12 marzo 2015 Scade il 12 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere eseguito l’aggiornamento formativo per i lavoratori addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. La data corrisponde alla scadenza dei 24 mesi dall’entrata in vigore (12 marzo 2013) dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 previsto in attuazione dell’art. 73, c. 5 del TU 81/08 (informazione, formazione e addestramento). Nell’all. A dell’Accordo sono queste le attrezzature individuate come particolari: carrelli elevatori; piattaforme di lavoro elevabili (PLE); gru; macchine per il movimento terra; trattori agricoli e forestali; pompe per calcestruzzo. Lo stesso Allegato prescrive la durata dei corsi di aggiornamento che è di 4 ore e indica gli enti di formazione (lett. B, punto 1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento, punto 2. Individuazione e requisiti dei docenti). Hanno l’obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento entro il 15 marzo 2015, i lavoratori che hanno frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature: a) prima della entrata in vigore dell’Accordo (prima del 12 marzo 2013); b) di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa; c) senza verifica d’apprendimento.Altra scadenza (22 marzo 2015)per i corsi di abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole (tramite corso specifico per il tipo di macchina).Infatti, per effetto dell’art. 45 bis della Legge di conversione del Decreto Del Fare “il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole …è differito al 22 marzo 2015. Fonte:quotidianosicurezza.it Una nuova autorizzazione al trattamento dei dati nei rapporti di lavoro Il Codice del trattamento dei dati personali*, all’art. 4, c.1, lett. d), individua i dati sensibili, e cioè dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni a carattere religioso, filosofico,politico o sindacale, e i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I soggetti sia privati che pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo:
  • 2. − previa autorizzazione dell’Autorità del Garante della privacy; − con il consenso scritto degli interessati, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice privacy… dalla legge e dai regolamenti. Peraltro, in virtù di quanto previsto dal c. 4, lett. d) dell’ art. 26 del Codice**, i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previaautorizzazione del Garante, quando il trattamento dei dati è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione”. Di norma il Garante rilascia delle autorizzazioni di carattere generale che sono “riconosciute” strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo così superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte dei titolari del trattamento (che sono numerosi anche nell’ambito dei rapporti di lavoro). Peraltro, l’attività del Garante si manifesta per lo più con il rilascio di specifiche autorizzazioni relative quindi al trattamento dei dati sensibili in specifici settori come quello dei rapporti di lavoro. Queste autorizzazioni sono sempre temporanee e a tempo determinato*** proprio per rispondere in modo adeguato e conforme alla specificità delle esigenze. Nel caso dell’autorizzazione al trattamento nei rapporti di lavoro (Autorizzazione generale n. 1/2014 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro) essa è stata pubblicata sulla GU Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2014 e ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016, “salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia”. Il testo “armonizza le prescrizioni già impartite alla luce dell’esperienza maturata”. I primi 8 punti del provvedimento del Garante individuano: 1. gli ambiti di applicazione dell’autorizzazione; 2. gli interessati ai quali i dati si riferiscono; 3. le finalità del trattamento; 4. le categorie dei dati; 5. le modalità del trattamento; 6. le modalità di conservazione dei dati; 7. le modalità di comunicazione dei dati; 8. le modalità di richiesta dell’autorizzazione. Nel preambolo all’autorizzazione viene prescritto che “prima di iniziare o proseguire il trattamento, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono
  • 3. essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità Fonte:quotidianosicurezza.it Lavoratori esposti amianto, accesso benefici 2015, nota e modulo Inps – Pubblicata da Inps il 20 gennaio 2015 una nota riguardante l’istanza per l’accesso ai benefici per i lavoratori esposti all’amianto, con in allegato il link al modulo adatto alla presentazione della domanda. Per effetto dell’articolo 1 comma 15 della Legge di Stabilità2015, Legge n. 190 del 23/12/2014, dal 1° gennaio 2015 i lavoratori che sono stati esposti all’amianto, assicurati in assicurazione generale obbligatoria, assicurati Inail, possono presentare a Inps domanda di maggiorazione secondo il regime vigente al tempo dell’esposizione (art.13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257). Tale domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2015, con le prestazioni pensionistiche conseguenti che non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015. Modulo Inps esposizione amianto Il modulo per la presentazione è l’AP98 pubblicato su sito Inps. Citando la nota dell’Istituto, elenchiamo i requisiti dei destinatari della norma: • “assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’Inps, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’ Inail; • dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa; • soggetti che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge; • soggetti che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003″. Fonte: Inps nota accesso benefici lavoratori esposti amianto
  • 4. Efficienza energetica, bonus e scadenze, quanto c’è da sapere in un vademecum Enea Efficienza energetica, ecobonus, scadenze, tutto ciò che c’è da sapere in un vademecum pubblicato dall’Enea. Per famiglie, imprese, amministrazioni pubbliche. Guida all’efficienza per il 2015. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’enegergia e lo sviluppo economico sostenibile, ha rilasciato il 19 gennaio un documento che riassume bonus, incentivi, detrazioni e norme in vigore nel 2015. Possibilità scadenze, obblighi di legge, introdotti dalla Legge di Stabilità e dal Dlgs 102/2014. Ecobonus per le schermature solari, impianti di climatizzazione invernali a biomasse, ristrutturazioni, efficientamento energetico, parti comuni di edifici condominiali. Il documento analizza le detrazioni, i benefici di cui si può godere, tutte le scadenze da rispettare. Norme tempi e quindi i finanziamenti. “Ristrutturazioni. La Legge di Stabilità rinnova, inoltre, le detrazioni del misura del 50% per le ristrutturazioni e del 65% per gli interventi di efficienza energetica. Confermata la proroga anche per gli interventi di efficientamento energetico che interessano le parti comuni degli edifici condominiali. Anche questi godranno dell’agevolazione maggiorata al 65% fino al 31 dicembre 2015. Per gli interventi di riqualificazione energetica, restano immutati i tetti massimi di spesa detraibili; 153.846 euro per la riqualificazione energetica; 92.307,69 euro per gli interventi sull’involucro e per l’installazione dei pannelli solari e 46.153,85 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Per tutto il 2015 resterà al 65% anche la detrazione prevista per le spese destinate agli interventi antisismici e di messa in sicurezza statica”. Fonte:quotidianosicurezza.it Le responsabilità per un infortunio con una macchina a nolo La responsabilità per l’infortunio ad un addetto alla conduzione di una attrezzatura noleggiata “a caldo” compete non al datore di lavoro del lavoratore stesso ma al titolare dell’impresa che ha provveduto a noleggiare il mezzo. La Corte di Cassazione si è espressa in questa sentenza in merito alla responsabilità per un infortunio avvenuto durante l’utilizzo di una attrezzatura noleggiata “a caldo” ed occorso ad un lavoratore dipendente dalla ditta noleggiante e per la verità in maniera opposta a quanto aveva già fatto in passato in occasione di altri analoghi infortuni sul lavoro. La responsabilità per l’infortunio occorso ad un lavoratore della ditta noleggiante, ha sostenuto la suprema Corte, è da addebitare
  • 5. non al datore di lavoro della ditta che ha fornito “a caldo” l’attrezzatura stessa ma al titolare dell’impresa che l’ha presa a nolo l’attrezzatura. Come motivazione principale per la decisione presa dalla stessa la Corte ha posto in evidenza che è l’utilizzatore che è in grado di valutare le condizioni di potenziale pericolo in cui possono venire a trovarsi i lavoratori esterni a causa delle concrete modalità di svolgimento dei lavori. Fonte:puntosicuro.it
  • 6. non al datore di lavoro della ditta che ha fornito “a caldo” l’attrezzatura stessa ma al titolare dell’impresa che l’ha presa a nolo l’attrezzatura. Come motivazione principale per la decisione presa dalla stessa la Corte ha posto in evidenza che è l’utilizzatore che è in grado di valutare le condizioni di potenziale pericolo in cui possono venire a trovarsi i lavoratori esterni a causa delle concrete modalità di svolgimento dei lavori. Fonte:puntosicuro.it