1. News 39/A/2017
Lunedì, 25 Settembre 2017
Sicurezza impianti nucleari, recepita direttiva 2014/87/Euratom
Sono in vigore dal 4 ottobre 2017 le disposizioni del Dlgs di recepimento della
direttiva 2014/87/Euratom sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
Il Dlgs 15 settembre 2017, n.137 emanato su delega della legge 114/2015,
implementa nel nostro ordinamento le novità della direttiva del 2014 che modifica la
direttiva madre 2009/71/Euratom sulla sicurezza degli impianti nucleari. In particolare
le novità rafforzano le procedure di sicurezza durante la operatività degli impianti e
quelle connesse alla loro dismissione (vengono migliorati obblighi di sicurezza e
gestione degli incidenti).
Per quanto riguarda il recepimento italiano esso è avvenuto con le modifiche da un
lato del Dlgs 17 marzo 1995, n.230 sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti,
rendendo più stringenti gli obblighi di sicurezza in capo al gestore (anche nella fase
di dismissione) e migliorando gli obiettivi di sicurezza nucleare degli impianti.
Incrementate anche le sanzioni a carico dei gestori degli impianti. Infine il Dlgs in
parola modifica il Dlgs 45/2014 ridisegnando e rafforzando i poteri e i compiti
dell’Isin, l’Ispettorato per la sicurezza nucleare che è l’Autorità nazionale di controllo
della sicurezza nucleare. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Trasporto rifiuti, cambiano requisiti iscrizione Albo gestori.
L’Albo nazionale gestori ambientali ha modificato i requisiti di dotazione del
personale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e di dotazione dei veicoli per
la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali.
Le novità sono previste dalla deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017 del Comitato
nazionale dell’Albo e passano dalla modifica degli allegati della deliberazione
5/2016.
2. Con riferimento ai rifiuti urbani (categoria 1), considerate le criticità emerse
(principalmente) con riferimento al criterio di individuazione in misura fissa della
dotazione minima di personale, il Comitato ha introdotto una nuova modalità di
calcolo del requisito che consente di tenere conto delle diversità riscontrabili sul
territorio nazionale.
All’interno della stessa categoria 1, inoltre, vengono individuate ulteriori
sottocategorie riguardanti i rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane e i rifiuti
provenienti da aree e attività cimiteriali.
Per non penalizzare le piccole imprese di raccolta e trasporto di rifiuti speciali
(categorie 4 e 5), infine, il Comitato nazionale ha deciso di riconsiderare la
dotazione minima di veicoli per l’iscrizione nelle classi più basse (sotto le 3mila
tonnellate/anno di rifiuti trasportati). (Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Acque. Reflui di allevamento
Cass. Sez. III n.38866 del 4 agosto 2017 (Ud. 30 mag 2017)
Pres. Savani Est. Di Stasi Imp. Midgley
L'attività di ricovero e custodia cani conto terzi- tenuto conto anche del tipo di
refluo accertato (deiezioni animali, residui di attività di toelettatura e di cura
sanitaria) è un'attività di servizio ben diversa dal mero allevamento, che, secondo la
comune nozione, è l'attività di custodire, far crescere ed opportunamente riprodurre
animali in cattività, totale o parziale, per scopi produttivi o commerciali.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Responsabile titolare dell’impresa o ente.
Cass. Sez. III n. 35569 del 19 luglio 2017 (Ud 30 mag 2017)
Presidente: Savani Estensore: Aceto Imputato: Caporale
Il titolare dell'impresa/legale rappresentante dell'ente non è garante delle condotte
di abbandono/deposito incontrollato poste in essere dai dipendenti altre imprese; la
norma non lo prevede, né sono possibili applicazioni 'in malam partem' dell'art. 40,
cpv., cod. pen.. Quando il rifiuto è abbandonato dall'impresa/ente che lo ha
3. prodotto, perché ne risponda il titolare/legale rappresentante della diversa
impresa/ente che ha commissionato i lavori, è necessario che questi si sia ingerito a
qualsiasi titolo nell'attività di produzione o gestione del rifiuto.
Fonte: lexambiente.it
Designate 27 nuove Zone speciali di conservazione (Zsc) nel Lazio.
Il numero delle Zone speciali di conservazione (Zsc) in Italia aumenta: ne sono state
designate di nuove nel Lazio. Si tratta di 4 Zsc della regione biogeografica alpina e
di 23 Zsc della regione biogeografica mediterranea.
Sulla Gazzetta ufficiale italiana di ieri è stato pubblicato il decreto che le ha istituite.
Con il decreto sono definite le misure di conservazione generali e sito-specifiche
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie
presenti nei siti.
Il territorio dell’Unione europea è suddiviso in nove ambiti territoriali con
caratteristiche ecologiche omogenee. Si tratta di regioni biogeografiche che
riproducono la schematizzazione spaziale della distribuzione degli ambienti e delle
specie raggruppate per uniformità di fattori storici, biologici, geografici, geologici,
climatici.
Le regioni (boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea, macaronesica,
steppica, pannonica e la regione del Mar Nero) hanno lo scopo di proteggere le
aree naturali e le specie che qui si trovano. Sono state istituite dalla direttiva habitat
(92/43/Cee) la quale stabilisce le misure per assicurarne il mantenimento o il ripristino
dei siti. La direttiva, inoltre istituisce Natura 2000 che è composta dai Siti di
importanza comunitaria(Sic) – identificati dagli Stati Membri secondo quanto
stabilito dalla stessa direttiva, che vengono successivamente designati con decreto
ministeriale quali Zsc – e dalle Zone di protezione speciale (Zps) istituite ai sensi della
direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
(Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it