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Repu
RegioneSíciliana
Ufficio legislativoe legale
Via Caltanissetta2/e
PALERMO
Pos.il Prot.168I :
Palermo,
1218.rr.2407
bblica ltaliana
K
OGGETTO: Ambiente - Rilasciodi autorizztzione alle ernissioni
in atmosferaper impianti soggettíad A.I.A. - Quesiti vari.
ASSESSORATOREGIONALEDEL
TERzuTOzuOEDELL'AMBIENTE-
DipartimentoTerritorio e Ambiente
PALERMO
1. Con nota prot. n.58171 del 3 agosto 2007 codesta
Amministrazione ha chiesto il parete dello Scrivente su una
problematicaconcernenteimpiantisoggettiadautorizzazioneintegrata
ambientaleexD.Lgs.11maggio2005,n.59,il cui procedimentoè in
fasedi awio.
I predetti impianti sono già in possesso,"in molti casí", di
autonzaazionealle emissioniin afinosfetaexD.P.R.24 magglo1988,
n.203o ex art.269,D.Lgs.3 aprile2006,n.152.
Ora, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale,consideratoche "non sonoprevedibili i tempi entrocui.
I'Autorità competenterilascerà il (yxedetto)prowedimentofinale",
sono state presentate"richieste di autorizzazione(installazione,
trasferimentoe/omodíficasostanziale)alle emissioniin atmosfera"o,
ancora,richiestedi "una modificamigliorativa" dell'autonr-zazione
giàin possesso.
ASSESSORATOBEGIONALE
DELTERRITORTOE DÉLL.AMB|Ei{rE
Pur consideratocheI'autorizzazioneintegrataambientale,laddove
prevista,sostituiscel'autoúzzazionealle emissioni(v. art. 267,
comma3,D.Lgs.n.152/2005cit.e art.S,comma14,D.Lgs.n.s9/2005
cit.), tuttaviacodestoDipartimentoritienepossibile,alla luce della
disposizionedi cui all'art.l7,D.Lgs.n.5912005cit. (cheprevedeche
"le disposizionirelative alle autorízzazioniprevis-teahu vigente
normativaìn materíadi inquinamentoatmosferico,idríco e delluolo,
s! applicanoJìno a quandoíl gestoresi sia adeguatoalle cond,izioní
fissate nell'autortzzazioneíntegrata ambientale',), rilasciare i
prowedimentirichiestiex art.z6g,D.Lgs.n.ls2lz0a6cit.,e chiedeal
riguardoil pareredelloscriventeUfficio.
una secondaproblematicaconcernela tassasulle concessioni
governativecui sono soggettele autonzzazionialle emissioni al
momentodel rilascio,delrinnovo,oonanchéogni voltachesi apporta
una modiJica sostanziaIeaII'autorizzazione,'.
In propositocodestoDipartimentoriferisce che i prowedimenti
rilasciatifino al 2006nonsonostatiassoggettatialleprèdeftetasse,in
violazionedell'art.6,secondoe terzocofilma,t.r. )q agostolgg3,
n.24.
Dopoavererichiamatola normativaapplicabileal casoin esameed,
in particolare gli artt.8("Effettídel mancatoo ritardatopagamentó
delletasse"),9("sanzioni")e 13("Decadenzeerímborsi"l,o.n.R.zo
ottobre1972,n.641,recartela disciplinaderletassesulleconcessioni
governative,daun lato,e gli artt.6 e 10,secondocomma,L. zTluglio
2000,n.212,recantele disposizioniin materiadi statutodei dirittitel
contribuente,dall'alho, codestaAmministrazionesottoponeal parere
delloscriventeil proprioorientamentosuiseguentirpr.ìfiri prohli,
l) codesto Dipartimento non ritiene applicabile la sanzione
amministrativaper f illecito tributarioa caricodegli utenti di cui al
primo commadeil'art.9,D.p.R.cit. darmomentòche,nel casoin
esame,"la violazionedi tale obblígo (di assolverela tassasulle
concessionigovernativeregionali)non è da addebitareagli utenti,
dato che gli ffici Ì,nteressatinon hanno richiesto il vàrsamento
previsto dalla normatíva vigente" e richiama a tale riguardo la
previsionedi cui all'art.lO, secondocomma,l. n.2r2/20aa cit..
chiedendo,in casocontrario,qualisiano"le modalitàdi irrogazione
per quantoriguardagli ímporti".
Perquantoconcerne,invece,í pubblicifficiali chehannoemesso
gli atti soggettialla tassaserìzachesia statoeffettuatoil pagamento
del tributo che, a norrna dell'art.9, secondo coÍrma, D.p.R.
n.64111972,sonopuniti conla sanzioneamministrativaivi prevista,
codestoDipartimentoritiene:
2)cheil terminedi decadenzadi treanni,previstodail'art.r3,primo
comrna,D.P.R.cit.,siappiichiancheailapredettafattispecie;
3) che siano responsabili"tuttí coloro che hannoformalmente
partecípatoalla definizioneedal rilascíodelprotntedimentofinale";
4) che I'autorità competentead irrogare re sanzioni sia
i' amministrazionecherilascia1'autorizzazione;
5) in ordineallemodalitàdi inogazionedellesanzioni,chequeste
vadanoapplicatenelf importominimo, suddivisoin parti uguali tra
tutti i responsabiliindividuaticomesopra.
su tutti i predettiprofili vienechiestoil pareredelloscrivente.
2. La prima problematicaconcerne,secondoquanto riferito da
codesto Dipartimento, impianti che rientrano nel campo di
applicazione del D.Lgs. 11 maggio 2005, n.59, per i quali il
procedimentoper il rilasciodell'autorizzazíoneintegrataambientaleè
in fasedi awio; tali impiantisonogià in possessodi autorizzazione
alle emissioniin atmosfera,rilasciataai sensidel D.p.R. 24 maggtro
1988,n.203o delD.Lgs.3 aprile2006,n.152,edorarichiedono,nelle
more del suddettoprocedimento,una autaiz-zazíoneqc aît.z6g,
D.Lgs. n.152/2006uit, cit. per "installazione,trasferimentoe/o
modificasostanziale"o "permodtficamigliorativa',.
Il D.Lgs.n592005 cit. disciplinail rilascio,il rinnovoe il riesame
dell'autorizzazioneintegrata ambientale(AIA) degli impianti che
esercitanole attività industriali di cui all'Allegato I, nonchè le
modalità di eserciziodegli impianti medesimi,ui fitri del rispetto
dell'AIA (v.art.1).
-t-
Com'è noto, I'AIA è il prowedimento che autorizzal'eserciziodi
un impianto o di partedi essoa determinatecondizioni, che devono
garantire la conformità ai requisiti del D.Lgs.n.59n}AS,
di recepimentodella direttiva comunitaria 96161/CE,relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, megiio nota
comedirettiva IPPC (IntegratedPollution Preventionand Control).
Il D.Lgs. cit. ha integratoe sostituitola prima,parzíale,attuazione
della direttivaIPPC, operataconil D.Lgs.4 agostorg9g,n.37z la cui
disciplina eradestinata(soltanto)agli impianti esistenti.
L'integrale atfuazione della direttiva IPpc, attraverso la
prevenzione e riduzione íntegrate dell'inquinamento, rappresentail
superamento del tradizionale approccio all'analisi, allo studio,
prevenzione e repressione della fonte inquinante fondato suila
separata gestionedella stessaa secondadella diversatipologia del
fenomeno(inquinamentoidrico, acustico,atmosferico,darifiuti).
In questo senso,il prowedimento mette in campo misure volte ad
evitare(e, qualorapossibile,ridurre) le emissioninell'aria,nell'acqua
e nel suolo, nonchèla produzíonedi rifiuti in relazionc alle principali
attività industriali, zootecnichee di gestionedei rifiuti.
Fondamentalmente, le preesistenti autonzzazioni ambientali
all'esercizio degli impianti sonososlituite da un'unica autonzzazíane
integata ambientale,rilasciata da un'unica autorità, conseguendone
un'owia semplificazioneperi gestori.
A taleripluardo,infatti, I'art.s, D.Lgs. ult. cit., al commal4 dispone
espressamente che "l4. L'autorizzazione integrata ambientale,
rilasciata ai sensídelpresentedecreto, sosîituiscead ogni effeuoogni
altra autorizzazione,vísto,nulla osta o parere in materia ambientale
previsti dalle dtsposizíoni di legge e dalle relative norrne di
attuazione,faue salve le disposizioni di cui al decreto legtslativo IT
agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla
normativa di recepímento della direttiva 2003/BT/1E.
L'autorizzazione inteqrata ambientale sostítuisce.in ogni caso. le
autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II. L,elenco
riportato nell'allegato II, ovenecessario,è modifìcata con decreto del
Ministrodell'antbientee della tuteladel territorio, di concertocorti
Ministri delle attività produttive e della salute, d,intesa con la
Conferenzaunificataistituitaai sensideldecretolegislativo28agosto
1997,n.281.".
Tra le autortzzazioni elencatenell'allegato II è ricompresa
l'autorizzazionealle endssioniin atmosferadi cui al D.p.R. 24
maggio1988,n.2a3(l'allegatotienecontodellanormativavigentein
quel momento),successivamenteabrogatoe sostituitodal D.Lgs.
n.152/20A6cit..
il principio è ribadito nel più recenteTesto unico ambiente,
emanato con il D.Lgs. 3 aprile 2a06, n.152 -e, dunque,
successivamenteal decretolegislati'r'odi recepimentodellaDiretiiva
IPPC', che dispone espressamentela p.ruulr*a della normativa
dettaúaconil D.Lgs.n.59/2005cit.neilaparterelativaalleemissioni
in atmosfera(partequinta).
-.L'art.267,
D.Lgs.n.l5z/2006cit.,infatti,nell'individuareil campo
di applicazionedellanormativadettatadal t.u. ambientein materiadi
emissioniin afmosfcraprevede(3ocomma),pergii impiantisottoposti
ad autonzzanone integrata ambientale, rh. continui a trovare
applicazione il D.Lgs. n.59/2005, peraltro aggiungendo
significativamenteche "per tati impianti l'àutorizzazioneintegrata
ambientalesostituisceI'autorízzazionearle emissioniprevista dal
presentetitolo".
ulteriore richiamoalla normativadettatadal D.Lgs. n.s9/2a05cit.
si ritova ancora nella previsione(art.z7l,
"orirr,.
16, D.Lgs.
n.152/20a6cit.) che,in materiadi valorilimite di emissione,stabiiisce
che- uPer gli irnpianti sottoposti ad autortzzazione integrata
ambientalei valori limite e leprescrizionidi cui al presentearticolosi
applicanoaifiní del rilaseiodi tale autorizzazíonà,fermo restandoil
poteredell'autorítàcornpetentedí stabilirevalori limite eprescrízioní
più severi."
Tornandoall'esamedel D.Lgs.n.59/200s,occorreulteriormente
rilevare che il medesimo,entratoin vigore il 7 maggio 2005, si
applicaagli"impianti esistentí"ed aglt,,impiantinuovi,'.
Secondole definizioniforniteall'art.2,D.Lgs. n.5912005cit. e
impiantoesistente"un impiantoche,al I0 novembre1999,aveva'
ottenutotuttele autorizzazíoniambientalinecessarieall'esercizio,o il
prowedimentopositivodí compatibilítàambientale,o per il qualeo
-tale
data erano state presentaterichieste completeper tutte le
autorizzazioníambientalinecessarieper il suoesercízio,a condizione
che essosia entrato in funzíoneentro il 10 novembre2000"; è
impiantonuovo "un impîantoche non ricade nella definizíonedi
ímpiantoesistente"(rispettivamente,lettered ede).
Ora,il D.Lgs. cit. dettaspecifichedisposizioniper regolamentare
I'awio del nuovo impianto autorizzatoriocon riferimento agli
inrpiantiesistentied a quetli nuovi ma 91àdotati di autorizzazionr
ambientalialladatadi entratain vigoredelmedesimo.
In particolare, viene disposto che: 1) I'Autorità competente
stabiliice il calendariodelle scadenzeper la presentazionedelle
domandeper 1'AIA per gii impiantiesistentie per gli impiantinuovi
già dotati di altre autonzzazioniambientali alla data di entata in
.rigotrdeldecretomedesimo(art.S,terzocomma,primoperiodo);2)
l'Autorità competentedeve rilasciare, entro 150 gto*i dalla
presentazioneàeila domanda, un'autorizzazíonecontenente le
condizioniche garantisconola conformitàdell'impiantoai requisiti
previstidalD.Lgs.n.5912005e la data,comunque'nonsrrccessivaal
30 ottobre2007,entro la qualele modalitaindicatedevonoessere
attuate.
E' espressamentedisposto,infatti, che"L'autortzzazíonetntegrata
ambientaleconcessaagli impianttesístentípruede la data,comunque
7
dàibò,noessereattuate."e che"L'autorizzazíoneintegrataambientale
concessaa impíanti nuovi, gíà dotati di altre autorizzaztoni
ambíentaliall'esercizioalla data dí entrata ín vigore del presente
decreto,può consentirele deroghetemporaneedí cuí al comma5,
dell'articolo9." (v. art.5,comma18).
Infine, lo stessoprowedimentonormativodisponeespressamente
che"Tutti i procedimentídi cui al presentearticolo per impianti
6-
esistenti devono essere comunque conclusí in tempo utile per
assicurareil rispetto del terruinedi cui al comrua IB. Le Autorità
competenti definíscono o adeguano conseguentementei proprí
calendari delle scadenzeper la presentazíone delle domande dÌ
autorizzazioneintegrataambientale"(v. att.S,comma 19).
I1 quadro normativo va completatorichiamando le "Disposizioni
transitoríe" di cui all'art.l7, D.Lgs. n.5912005cit. che, al primo
comma, primo periodo, prevede che "Le disposizioni relative alle
autorízzaziont previste dalla vigente normatíva in materia di
inquinamento atmosferico, idrico e del sutslo, si appricano fino a
quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate
nell'autorizzazione iniegrata ambientale rilasciata ai sensí
dell'articolo 5." ed al quinto comma dispone che "euanto previsto
dall'articolo 16, comma I, non si applica al gestore di una attivítà
industriale per la quale è prevista l'emanazionedi un calendario aí
sensidell'articolo 5, comma3,per la presentazionedella domandadi
autorizzazione integrata ambientale, .fìno al termine fissato nel
calendario e nelle more della conclusionedel procedimento relativo
alla domanda presentata entro tale termine." (gter completezza, si
ricorda che l'art.l6, primo comrna,dispone che "chiunque esercíîa
una delle attività di cui all'allegato I senza essere in possesso
dell'autorizzazioneintegrata ambientaleo dopo che la stessasia stata
sospesao revocata èpuníto can la pena dell'arrestofino ad un anno o
conI'ammendada 2.5A0euroa,26.0A0euro.").
La Regione siciliana con D.A. 20 gennaio z0a6 ha stabilito it
calend.ariodelle scadenzeper la presentazionedelle istanzedi AIA per
gli impianti nuovi di competenza regionale già dotati di altre
autoizzazioni ambientali alla data di entata in vigore del decreto
stesso(art.3).
I1 D.A. cit. ha precisato altresì che I'awio delle attività industriali
per gli impianti nuovi di competerlzaregionale, che non abbiano
iniziato ie procedure per il rilascio di alte autoizzazioni ambientali
alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.59/2005 cit. è condizionato
al rilascio dell' autorizzazianeintegrataambieirtale(art.4).
1
Alla luce dell'impianto normativo sopra esaminato occorre
distinguereil casoin cui la richiestadi autorizzazionealle emissioni
riguardiI'installazionedi unnuovoimpiantodaquelloin cui abbiaad
oggettounamodificadell'autonzzazionealleemissionigiàrilasciata.
Nel primocaso,infatti, I'impiantonormativosopraesaminato,così
comecadenzatodal legisiatore,escludela possibilitàdi rilasciare,
successivamenteall'entata in vigore del D.Lgs. n.59120A5cit.,
autoizzazionialle emissioniin atmosferaper impianti soggettiad
AIA.
Diversoè il casoin cui, nellemoredelrilasciodell'AlA siastata
richiesta una modifica dell'autorizzazianealle emissioni di cui
i'impiantoè giàin possesso,soccorrendoin questocasola previsione
di cui al citato aît.17,D.Lgs. n.59DA05che, in via fransitoria,
"proroga", ma non cnstallizza gli effetti delle autonzzazionialle
emissionigiàrilasciate.
Comehaespressamenteaffermatoil T.A.R.Sicilia,Palermo.Sez.I,
19 aprile 2007, sentenzan.1156,infatti, la disposizionedi cui
all'art.L7delD.Lgs.n.59/2A05o'nanpuòessereínterpretatanelsenso
di validareindíscriminatamentee "crístallizzare"le autorizzazioni
esistentiai fini della prosecuzionedi qttívítà anche dffirmi, o
comunquenonspecificatamentepreviste,dai detti titoli; essa,invece,
prevedelapermanentevigenzadelregimeautorizzatoríopreesistente,
ívi compresala eventualenecessitàdi adeguamento/aggiornamento
delleautorizzazioniesistentiaí cíclíproduttiviin atto".
Sembra,pertanto,che,nellemoredel rilasciodellarichiestaAIA,
codestoDipartimentopossadare seguitoalle richiestedi modifica
delleautorizzaziotnalle emissionigiàrilasciate,secondola disciplina
dettataalI'ut.269,D.Lgs.n.I 5212006.
3.Sullasecondaproblematicasiosservaquantosegue.
La Regionesicilianaha disciplinatola materiarelativa alle tasse
sulle concessionigovernativeregionali nel titolo II della legge
regionale24agosto1993,n.24.
In particolare,per quel chein questasedeinteressa,l'art' 6, 1.r.cit.,
-dopoaverestabilito al primo commache"Nelle t?toredella disciplina
organica della materia, a decorreredalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli atti ed i prowedimentí dí competenzadella
Regìoneelencatinella tarffi annessaal decretolegislatívo22 giugno
1991,n. 230, sono soggeîtialle tassesulle cortcessionigovernative
regíonali nella misura praista dalla tarffi allegata al predetto
decreto legíslativo, e sîtccessivemodificaziorxí"', al secondocoÍIma
prevede che "Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessíottí
governativeagli atti ed ai prowedimenti di competenzadella Regione
inclusi nella tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubbtíca26 ottobre 1972, n.641, e non elencati nella tarffi
annessaal decreto legislativo22 gíugno 1991, n. 230, nella misura
prevista dalla tabella annessaal predetto decreto del Presídentedella
Repubblica26 ottobre I972, n. 64l, esuccessivemodíficazioní",
La disposizionein esamerichiama gli atti e prowedimenti elencati
nella tariffa annessaal D. Lgs. n. 230/1991 (tassa sulle concessioni
regionali) nonché quelli non indicati nella predettatariffa ma inclusi in
quella annessa al DPR n. 64111972 (tassa sulle concessioni
govemative); ciò ai fini della individuazione dei corrispondenti atti e
prowedimenti di competenzadellaRegioneda assoggettarealla tassa
sulleconcessionigovernativeregionali.
Come esplicitato dallo scriventeUfficio nel parere n. 154.01.11,
reso con nota prot. 15375n0A1a['Assessorato regionale del bilancio
e delle ftnanze, f individuazione degli atti soggetti a tassazioneva
effetnratacon riferimento alla tariffa annessaal D.M. 20 agosto 1992
cheall'art.86 individua quali atti soggettia tassale ".,f. Autorizzazíoni,
licenzee íscrízioní, non consideratenegli altri articoli della presente
tarffi, ríchíeste dalla legge per I'esercizio di attività industriali o
commercialí o di professioni, arti a mestieri", differenziando il
relativo ammontare a secondache si tatti, appunto, di esercizio di
attività industriali o commerciali, di professioni, ed ancora di arti e
mestieri.
-9-
Presuppostodel tributo è,quindi, I'adozionedi atti o prowedimenti
rientranti tra le tipologie indicate dal riportato art. 86, D.M. cit. che
riguardano I'esercizio di attività dirette alla produzione di beni o di
servizi, ovvero di afività di intermediazionenella circolazione dei
beni o ancoral'eserciziodi attivitàprofessionali,di arti o mestieri.
Ogni qualvolta si rcalízza il presupposto del fributo -e cioè
I'adozioneda parte della Amministazione regionaledi prowedimenti
autonzzativi,licenzeo iscrizioninell'eserciziodi funzioni proprie- ciò
comporta la corresponsionedella tassa di concessionegovernativa
regionale.
In ordine alla disciplina applicabile alle tasse di concessione
governativeregionali, I'art.6, I.r. n,24/1993cit. disponepoi ai terzo
comma che "AIle tasse sulle concessioní governative regionali sí
applicano, in quanto compatibili, le disposizionidel D.P.R. 26 ottobre
1972,n.641,e successtvemodificazioni".
Ora, per il caso del mancatopagamentodelle tassein oggetto, gli
artt. 8 e 9, D.P.R. n.641/1972 cit. e succ. mod. e integraz.,
rispettivamente,prevedonoche:
"8. Effetti del mancatoo ritardato pagamentodelle tasse.- Gli atti
per i quali sono dovutele tassenon sono fficaci sino a quandoqueste
nonsianopagate.";
"9. Sanzioni.- 1. Chí esercitaun'attività per la quale è necessario
un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver
ottenuto l'atto stessoo assolta la relativa tassa è puníto con la
sanzione ammínistrativa dal cento al duecentoper cento della tassa
medesimae, in ogni caso,non ìnferiore a lire duecentomila.
2. II pubblico l(fficiale che emette atti soggetti a tasse sulle
concessionigovernative senzaehe siastato effettuatopagamento del
trtbúo èpunito con la sanzioneamministrativa da líre duecentamilaa
Iíre un milíone ed è tenutoal pagamento del trtbutu medesimo,salvo
regresso.".
L'art.8 cit. ha un rilievo centralenella complessivadisciplina del
fributo; nel suo tenore letterale essacomporta l'equiparazione della
posizione di colui che agiscesenza avere soltanto pagato il tributo,
l0
con quelladi colui chenon haneanchechiestood ottenutoil rilascio
del prowedimento amminisffativo; in entrambi i casi, infatti, il
comportamentosarebbesuscettibilesia delle sanzionifiscali, che di
quelle (siano esse amministrative o penali) eventualmentepreviste
dalladisciplinaextrafiscaledell'atto.
L'art.9 cit. prevedesanzioniamministraúvela cui irrogazione è
però subordinata al fatto che al mancato pagamento del tributo si
accompagnianchel'abusivo svolgimento delle attività per le quali il
pagamentosarebbestato dovuto. Dispone infatti il primo comma che
la sanzioneè irrogabile nei confronti dí "chi esercitaun'attivilà per la
quale è necessarioun atto soggettoa tassadi concessionegovernativa
senzaaverottenutol'atto stessòo assoltoIa relativa tassa..."'
Incorre in sanzioni amministrative anche il funzionario che abbia
emanatol'atto senzaprevio versamentodel tributo, che concorre in
solido al pagamento del tributo, salvo regresso nei confronti
dell'interessato.
Tutto ciò premessoin via generale,sui singoli quesiti sottopostiallo
Scriventesi osservaquantosegue.
1) n D.P.R. n.64I/1972 cit. configura due autonomi e distinti
illeciti tributari, uno a carico del soggettocherichiede l'atto e l'a1tro a
carico dei pubblici uffrciali che lo elnanano, senza il previo
pagamentodel tributo; le sanzionisonopreviste autonomamenteper il
soggettointeressatoeper il pubblico ufficiale.
Presupposto del tributo è I'emanazione dell'atto ("la tassa dí
rilascio è dovuta in occasione dell'ernanazione dell'atto e va
corrisposta non oltre la consegnadi essoall'ínteressato") e non una
'îchiesta" daparte del pubblico ufficiale cheha emanatol'atto.
Ne deriva che ii soggetto richiedente risponde del mancato
pagamentoa prescinderedalla violazione coÍìmessa dall'agente della
pubblica amministrazione,fattandosi di dueilleciti distinti tra loro.
Nè pare allo Scriventeche la previsionedi cui all'art.l0, secondo
coruna, L.27 lugiio 2000, n.212 abbiarefluenza sulla posizione degii
utenti cui è stata rilasciata l'autorizzazione "senzt preventiva
ll
informazionedell'obbligodelpagamentodella tassa",escludendoche
gli stessisianosoggettia sanzione.
La L. n.2l2l2AA0 ult. cit., recante "Disposizioni in materia di
statutodei diritti delcontríbue.nte",all'art.10,cosìdispone:
"Tutela dell'ffidamento e della buona fede. Errori del
contribuente - I. I rapportí tra contribuente e ammínistrazione
finanziaria sono improntati al príncipío della collaboraztone e della
buonafede.
2. Non sono irrogate sanzíoni né richiesti interessi moratorí al
contribuente,qualora egli sí sía conformatoa indicazioní contenutein
atti dell'amntinistrazione Jìnanziaria, ancorché successivamente
modíficate dall'amministrazi,one medesíma, o qualora il suo
comportamentorisulti posto in esserea seguito di fatti direttamente
conseguentia ritardi, omissíoniod errort dell'ammìnistrazionestessa.
3. Le sanzioni non sono comunqueirrogate quando la violazione
dípende da obíettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull'àmbito dí applícazionedella norma trtbutaría o quandosi traduce
ín una mera violazioneformale senzaalcun debito dí ímposta;in ogni
caso non determinaobiettiva condízíonedí incertezzala pendenzadi
un giudizío in ordine alla legittímítà della norma tributaria. Le
violazioni di disposízioní di rilievo esclusivamentetributario non
possonoesserecausadi nullítà del contratto".
In realtà,le ricadutedello Statutodel contribuentesulle garanziein
tema di illecito tributario risultano piuttosto limitate, in quanto il
sistema sanzionatoriotributario è stato radicalmenteriformato pochi
anniprima dell'emanazianedella leggen.21212004.
Gli illeciti amministrativi sono stati interessati dai D.Lgs. 18
dicembre1997,wt.471,472 e 473;i reati dal D.Lgs. 10 marzo 2000,
n.74..
Pertanto,per quantoriguardaf illecito tributario lo Statutoha avuto
poco da aggiungere all'opera di razionalwzanone e rafforzamento
delle garanzie già attuata dalle suindicateriforme (v., in proposito,
"Lo Statuto dei diritti del contribuente", a cura di G.Marongiu,
GiappichelliEditore,Torino, 2A04,p.33).
In particolare i'art.lO, I'unica nonna dello Statuto di specifico
rilievo sanzionatorio, "rísulta noftna alquanto pleonastica, giacchè
1a
per lo più ripetitivadi principi generaligià posti per le violazionie
sanzioniammínístrativedagli artt. 5 e 6, D.Lgs. n.422/r997(v.
op.ult.cit.).
In particoiare,il principiociell'inappiicabilitàdellesanzioniqualora
ii confribuentesi sia conformatoad indicazioni contenutein atti
dell'Amministrazione,ancorchè successivamentemodificate, o
qualorail suocomportamentorisultipostoin esserea seguitodi fatti
direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dell'Amministrazione(art.10,cornmaz, L.n.2r2lz000 cit.) eragià
contenutonell'art.5,comma1,D.Lgs.n.472/1997cit.
Tuttavia,si fratta di eccezionial principio generaleper il quale
"L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di
ígnoranzainevítabile"(art.6,comma4, D.Lfs.n.47211997cit.),sulla
cui scortavarisoltoil casoin esame.
2) Il termine di decadenzaentro cui I'Amministrazione puo
procedereall'accertamentodelleviolazionideiienormedelD.p.R.cit.
è triennalee decorredal giorno in cui.tali violazioni sono state
corrmesse(art.13,primocomrna,D.p.R n.641/1972cit.).
L'inutile decorsodi questoterminenon rappresenta,comunque,
insiemeconl'atto amministrativo,I'elementodi unafattispeciecuisia
possibilerapportareI'effetto chesarebbetipico di quest'ultimo:I'atto
acquistaefficaciasoloprevio versamentodel tributo e, se questoha
luogo, non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato
pagamento(art.13,quartocomma).
Pertanto,decorsoil termine di decadenza,I'unico effetto del
mancatopagamentoè f inelficaciadell'atto (fino a che non venga
pagatoil tributo);neconseguela nonapplicabilitàtantodellesanzioni
di cui alprimocomma,de11'art.9,D.P.R.cit., quantodi quelleacarico
deipubbliciufficiali, di cui al secondocommadelmedesimoarticolo.
I successiviquesitisub 3, 4 e 5 possonoessererisolti sullascorta
delladisciplinageneraledi cui al D.Lgs. 18 dicembre!9g7, n.472,
sopracitato.
Gli artt.z, secondocomma,e g, D.Lgs. ult. cit. dispongono,
rispettivamente,che"La sanzioneè riferibíle alla personafìsícache
13
ha commessoo concorsa a comrnetterela violazione" e che "1.
Quandoptù personeconcorronoin una violazione,ciascunadi esse
soggíace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la
violazione consíste nell'omissione di un comportamento cui sono
obbligati ín solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il
pagamentoeseguitoda uno dei responsabililibera tuttí glt altri, salvo
il diritto di regresso.".
sulla scortadelle disposizioni testècitate, si concordacon quanto
ritenuto da codestoDipartimento, nel sensoche sarannoresponsabili
dell'illecito tributario previsto dall'art.9, secondo comrnÍÌ, D.p.R.
n.641/1972 cit. tutti coloro chehannopartecipatoal procedimento.In
tal caso,comeprescrivel'art.9, D.Lgs. n.47211997cit.,viene irrogata
una sola sanzioneed il pagamentoeseguitoda uno dei rmponsibili
libera tutti gli altri, salvoil diritto di regresso.
Infine, per quanto conceme il recupero coattivo del tributo,
I'irrogazione delle sanzioni in oggetto e le relative competenze,si
richiamano le istruzioni diramatedal Dipartimento regionile Finan"e
e credito con ciorcoiare30 dicembre2003.,n.3, ove si chiarisceche
per le tassenon pagateduranteil termine di decadenzatriennale ../e
Amministrazioni interessate dovranno inoltrare preventivo atto di
intimazione nei confronti dei soggetti inadempimti. In seguito, se gli
stessi, nanostante I'atto suddetto, non versano le tasse evase, Ie
amminístrazioni medesime dovranno attivarsi per darne
comunicaztoneagli ttffici dell'agenzia delle entrate competentiper
territorio. che oltre a ríchiedere íl tríbuto applicheranno anche le
dovutesanzíoniper il mancatoo ritardato pagamentodella tassa".
Nelle superioriconsiderazioniè il pareredello Scrivente.
A termini dell'art. 15 del regolamentoapprovatocon D.p.Reg. 16
giugno 1998, n. 12, 1o Scrivente acconsentealla diffusione del
presenteparerein relazionead eventuali domandedi accessoinerenti
il medesimo.
codesta Amministrazione vorrà comunicare,entro novanta giomi
dallancezione,l'eventualepossibilitàcheil parerestessoineriscauna
lite, owero se intende differime la pubblicazionesino all'adozione di
-t4-
eventualiprovvedimentiamrninistrativi.Decorsotaie terminesenza
alcunacomunicazionein tal sensosi consentiràla diffusionesulla
bancadati "FoNS",giustadeliberadi Giuntaregionalen. 229dell'g
luglio1998.
(Aw. F.Spedale/visro:Avv.M.Arcadipane)
ì
L'AWOCATO GENERALE
(FrancescoCastaldi)
.1
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-15-
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ViaG. Cernorzi.124
24t2 t Berga,-no
Italia
Iel.+39035 J96 I I I
e.mailinfo€italcernent,.rt
w^îar.ilalcpflK{tti.,1
Spetrabiti
RegioneSicilía
AssessoratoAmbienteeTerritorio
DipartimchtoRcgionaleTerritonbe
Ambiente
ViaUgokMdf4 t69
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ep.c.
Ministerodell'Ambiente
:g"l?. TrtetadetTerritorio
rJtr€atoneSalvagriardiaAmbiente
IV Division" IAtlf
Jj1 $toftro Colombo,44
OOl47RornaRM
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rtcssoil Tnlbunaledi.palermo
rnaay.E. Orlaudo
90138palem.ropA
RACCOMANDATA
A-Td
Bergamo,16 apríle2}Al
ffffit;t
lralcementi S.p..q._ Cemenreriadi Isota^deUcFeqmine: ufilízzocokedi
Face'lrdoseguitoallepreccdenti.nofein mat$
flurticorare ala noshad-GAR/'9 der13
*"ffiH','Ji]ffi-$L?",*il;rffiiffiÌffi"r"Hiff::,.:,r:compatibile";iil:i:il#"lffi,.T:*Hf di-;;;;ffi'*"Jmuustiuul"..orl,**,.
DCTVSECO
d.cAR/t3
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IA^ *.qatar lrl {.t :
}:;-ir:il;í;:'"' cl. ffi ]Ì |l!,k;1
Proprioin relazioneall'utitizzo di coke di petrolio nellecementerie,la nota allegatatrattagli aspettigeneralidegli.impiantiproduttividi ltalcementiin ttaliae quelli particolaridellostabilimentodi IsoladelleFLmmine.
Si ricordache i risuttatidell'indaginepreliminareeffettuatapressoil carbonilenon hannoevidenziatosituazionidi inquinamlnto'nedei suoli ne dellafaloaacquiferae che sono staricompletatitutt'igli interventidi ulteriorecontenimentodelleemissionidifluserelativi siaalcarbonile che aila cementeria.
srrruJe
'lratrr
Larelazioneevidenziainoltrei beneficiaggiuntivie le condizionioperativeulteriormentemigliorativeattesea seguitodellarealizzllione der prog.iro di ammodernamentodellacementeria'già presentatoagli Enti nell'ambitoi"ti.- fro".dura di AutorizzazionelntegrataAmbientaledelsito.
lî*:;,,Tlfll?.:.,:":11-Tbk"pre,
tascriventeproponediadottaredasubito,perit forno
iù lestrittiyigggidefinitiperi microinquinantiinorganicie
:f,T::i"-i:::1lll1l.dirat6ì- i;;;i-;;;;;i;;;;;'#ffi;rrw 4F
AutorizzazioneIntegrataAmbientate,riportateneila tabeilachesegue
in sede di
I nuovilimiti di emissionepropostisiintendonopiùcauterativamenteriferitiai fumi secchieal loYo02,comegiàprevìstodaflepiùrecentinormativein campoambienrare.
Einoltreprevistone|corsodel2007|,implementazioned"l@n
continuodelleemissionial fornodi cottura,aggiungendoil canaleToc. permisurareleemissionidi compostiorganicivolatili,ui.r" continua.
Restiamoin attesadi unpositivoriscontro,finalizzatoallarevocadellediffideemanatedacodestospettabileDip^T,l:*o n.glonui.Territorioe Ambienteconprot.48283del 25luglio2006e prot 13871delZOfeU6raloiOOz.
ciò consentirebbedi ripristinareunasituazionedi diritto,essendoinequivocabilmenteilcokedi petrolioun combustibileconvenzionale;r";;;;; p"i r" cemenrerieai sensidilegge'di chiarireun equivocot..notogico,essendol'utilizzodelcokedi petrolionelle
Pagina2
ccrìtctìtct-rchcrr tlivcr.sotla qtrcllrrtn altrt
tlistrrrsronerltl tuclcato. csscrrdt:clttclìo
l)ro(luz;(ltìcrli ccrrrcrrto.rrunsoltl irr Srcrlrir
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le:rlltirnrirrstr.iirli.r: tli oi r iiit.,.rlrtl rrrr;.rc i(lr:rìt(.,
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$dlt;arinir*ra dr$'*tto,
S!
'?r*ths
da bíl0 P8f, ',k
I
Studio Legale Ferrara
via Goethe. 1':*alermo
Tel/fax:091327851
Elenco atti allegati:
1. Articolo su pagina web ://comitatoi
2. Articolo su paginaweb http:i/pinocj
progetto-che-non.html;
3. Articolo su pagina web
http://isoladeilefernminedaliberare.bloespot.com/2007/11/italcementi-di-isola-delle-
femmine-laia.html;
4. Articolo su pagina web http://ciampolillopinoisoladellefemmine.bioqspot.con/2007/11/i1-
comitato-cittadino-chiede-alla.html:
5- Articolo pa$na web
http:i/ciampolillopinoisoladellefemmine.bloespot.corn/2007/12lassessorato-territorio-
ambiente-regione.html;
6. Verbalenegativodel2410612011relativo allaproceduradi mediazionepressoL'Organismo
di MediazioneADR MEDIA, P.zzaVittorio EmanueleOrlandon.27, Palermo;
7. Nota del Ministero dell'Ambiente avente ad oggetto: procedura di infrazione della
CommissioneEuropean. 2007-2182del 27I0612A07;
SentenzaTAR Sicilian. T156107;
Pareredell'Ufficio Legislativo e Legaledella RegioneSicilianan. 16885120A7aventead
oggetto: Ambiente - Rilascio di autoizzazione alle emissioni in atmosferaper impianti
soggettiadA.I.A. - Quesitivari.
10.Racc.A/R del 16aprile2007inviatadallaItalcementiall'AssessoratoResionaleAmbientee
Territorio.
'Ú4{ú'.'
8.
9.
IRIBUNALEDIPALERMO
SEZiJFJER-,:ùiO

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  • 1. &i -g'' Repu RegioneSíciliana Ufficio legislativoe legale Via Caltanissetta2/e PALERMO Pos.il Prot.168I : Palermo, 1218.rr.2407 bblica ltaliana K OGGETTO: Ambiente - Rilasciodi autorizztzione alle ernissioni in atmosferaper impianti soggettíad A.I.A. - Quesiti vari. ASSESSORATOREGIONALEDEL TERzuTOzuOEDELL'AMBIENTE- DipartimentoTerritorio e Ambiente PALERMO 1. Con nota prot. n.58171 del 3 agosto 2007 codesta Amministrazione ha chiesto il parete dello Scrivente su una problematicaconcernenteimpiantisoggettiadautorizzazioneintegrata ambientaleexD.Lgs.11maggio2005,n.59,il cui procedimentoè in fasedi awio. I predetti impianti sono già in possesso,"in molti casí", di autonzaazionealle emissioniin afinosfetaexD.P.R.24 magglo1988, n.203o ex art.269,D.Lgs.3 aprile2006,n.152. Ora, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale,consideratoche "non sonoprevedibili i tempi entrocui. I'Autorità competenterilascerà il (yxedetto)prowedimentofinale", sono state presentate"richieste di autorizzazione(installazione, trasferimentoe/omodíficasostanziale)alle emissioniin atmosfera"o, ancora,richiestedi "una modificamigliorativa" dell'autonr-zazione giàin possesso. ASSESSORATOBEGIONALE DELTERRITORTOE DÉLL.AMB|Ei{rE
  • 2. Pur consideratocheI'autorizzazioneintegrataambientale,laddove prevista,sostituiscel'autoúzzazionealle emissioni(v. art. 267, comma3,D.Lgs.n.152/2005cit.e art.S,comma14,D.Lgs.n.s9/2005 cit.), tuttaviacodestoDipartimentoritienepossibile,alla luce della disposizionedi cui all'art.l7,D.Lgs.n.5912005cit. (cheprevedeche "le disposizionirelative alle autorízzazioniprevis-teahu vigente normativaìn materíadi inquinamentoatmosferico,idríco e delluolo, s! applicanoJìno a quandoíl gestoresi sia adeguatoalle cond,izioní fissate nell'autortzzazioneíntegrata ambientale',), rilasciare i prowedimentirichiestiex art.z6g,D.Lgs.n.ls2lz0a6cit.,e chiedeal riguardoil pareredelloscriventeUfficio. una secondaproblematicaconcernela tassasulle concessioni governativecui sono soggettele autonzzazionialle emissioni al momentodel rilascio,delrinnovo,oonanchéogni voltachesi apporta una modiJica sostanziaIeaII'autorizzazione,'. In propositocodestoDipartimentoriferisce che i prowedimenti rilasciatifino al 2006nonsonostatiassoggettatialleprèdeftetasse,in violazionedell'art.6,secondoe terzocofilma,t.r. )q agostolgg3, n.24. Dopoavererichiamatola normativaapplicabileal casoin esameed, in particolare gli artt.8("Effettídel mancatoo ritardatopagamentó delletasse"),9("sanzioni")e 13("Decadenzeerímborsi"l,o.n.R.zo ottobre1972,n.641,recartela disciplinaderletassesulleconcessioni governative,daun lato,e gli artt.6 e 10,secondocomma,L. zTluglio 2000,n.212,recantele disposizioniin materiadi statutodei dirittitel contribuente,dall'alho, codestaAmministrazionesottoponeal parere delloscriventeil proprioorientamentosuiseguentirpr.ìfiri prohli, l) codesto Dipartimento non ritiene applicabile la sanzione amministrativaper f illecito tributarioa caricodegli utenti di cui al primo commadeil'art.9,D.p.R.cit. darmomentòche,nel casoin esame,"la violazionedi tale obblígo (di assolverela tassasulle concessionigovernativeregionali)non è da addebitareagli utenti, dato che gli ffici Ì,nteressatinon hanno richiesto il vàrsamento previsto dalla normatíva vigente" e richiama a tale riguardo la previsionedi cui all'art.lO, secondocomma,l. n.2r2/20aa cit..
  • 3. chiedendo,in casocontrario,qualisiano"le modalitàdi irrogazione per quantoriguardagli ímporti". Perquantoconcerne,invece,í pubblicifficiali chehannoemesso gli atti soggettialla tassaserìzachesia statoeffettuatoil pagamento del tributo che, a norrna dell'art.9, secondo coÍrma, D.p.R. n.64111972,sonopuniti conla sanzioneamministrativaivi prevista, codestoDipartimentoritiene: 2)cheil terminedi decadenzadi treanni,previstodail'art.r3,primo comrna,D.P.R.cit.,siappiichiancheailapredettafattispecie; 3) che siano responsabili"tuttí coloro che hannoformalmente partecípatoalla definizioneedal rilascíodelprotntedimentofinale"; 4) che I'autorità competentead irrogare re sanzioni sia i' amministrazionecherilascia1'autorizzazione; 5) in ordineallemodalitàdi inogazionedellesanzioni,chequeste vadanoapplicatenelf importominimo, suddivisoin parti uguali tra tutti i responsabiliindividuaticomesopra. su tutti i predettiprofili vienechiestoil pareredelloscrivente. 2. La prima problematicaconcerne,secondoquanto riferito da codesto Dipartimento, impianti che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 11 maggio 2005, n.59, per i quali il procedimentoper il rilasciodell'autorizzazíoneintegrataambientaleè in fasedi awio; tali impiantisonogià in possessodi autorizzazione alle emissioniin atmosfera,rilasciataai sensidel D.p.R. 24 maggtro 1988,n.203o delD.Lgs.3 aprile2006,n.152,edorarichiedono,nelle more del suddettoprocedimento,una autaiz-zazíoneqc aît.z6g, D.Lgs. n.152/2006uit, cit. per "installazione,trasferimentoe/o modificasostanziale"o "permodtficamigliorativa',. Il D.Lgs.n592005 cit. disciplinail rilascio,il rinnovoe il riesame dell'autorizzazioneintegrata ambientale(AIA) degli impianti che esercitanole attività industriali di cui all'Allegato I, nonchè le modalità di eserciziodegli impianti medesimi,ui fitri del rispetto dell'AIA (v.art.1). -t-
  • 4. Com'è noto, I'AIA è il prowedimento che autorizzal'eserciziodi un impianto o di partedi essoa determinatecondizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti del D.Lgs.n.59n}AS, di recepimentodella direttiva comunitaria 96161/CE,relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, megiio nota comedirettiva IPPC (IntegratedPollution Preventionand Control). Il D.Lgs. cit. ha integratoe sostituitola prima,parzíale,attuazione della direttivaIPPC, operataconil D.Lgs.4 agostorg9g,n.37z la cui disciplina eradestinata(soltanto)agli impianti esistenti. L'integrale atfuazione della direttiva IPpc, attraverso la prevenzione e riduzione íntegrate dell'inquinamento, rappresentail superamento del tradizionale approccio all'analisi, allo studio, prevenzione e repressione della fonte inquinante fondato suila separata gestionedella stessaa secondadella diversatipologia del fenomeno(inquinamentoidrico, acustico,atmosferico,darifiuti). In questo senso,il prowedimento mette in campo misure volte ad evitare(e, qualorapossibile,ridurre) le emissioninell'aria,nell'acqua e nel suolo, nonchèla produzíonedi rifiuti in relazionc alle principali attività industriali, zootecnichee di gestionedei rifiuti. Fondamentalmente, le preesistenti autonzzazioni ambientali all'esercizio degli impianti sonososlituite da un'unica autonzzazíane integata ambientale,rilasciata da un'unica autorità, conseguendone un'owia semplificazioneperi gestori. A taleripluardo,infatti, I'art.s, D.Lgs. ult. cit., al commal4 dispone espressamente che "l4. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensídelpresentedecreto, sosîituiscead ogni effeuoogni altra autorizzazione,vísto,nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle dtsposizíoni di legge e dalle relative norrne di attuazione,faue salve le disposizioni di cui al decreto legtslativo IT agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepímento della direttiva 2003/BT/1E. L'autorizzazione inteqrata ambientale sostítuisce.in ogni caso. le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II. L,elenco riportato nell'allegato II, ovenecessario,è modifìcata con decreto del
  • 5. Ministrodell'antbientee della tuteladel territorio, di concertocorti Ministri delle attività produttive e della salute, d,intesa con la Conferenzaunificataistituitaai sensideldecretolegislativo28agosto 1997,n.281.". Tra le autortzzazioni elencatenell'allegato II è ricompresa l'autorizzazionealle endssioniin atmosferadi cui al D.p.R. 24 maggio1988,n.2a3(l'allegatotienecontodellanormativavigentein quel momento),successivamenteabrogatoe sostituitodal D.Lgs. n.152/20A6cit.. il principio è ribadito nel più recenteTesto unico ambiente, emanato con il D.Lgs. 3 aprile 2a06, n.152 -e, dunque, successivamenteal decretolegislati'r'odi recepimentodellaDiretiiva IPPC', che dispone espressamentela p.ruulr*a della normativa dettaúaconil D.Lgs.n.59/2005cit.neilaparterelativaalleemissioni in atmosfera(partequinta). -.L'art.267, D.Lgs.n.l5z/2006cit.,infatti,nell'individuareil campo di applicazionedellanormativadettatadal t.u. ambientein materiadi emissioniin afmosfcraprevede(3ocomma),pergii impiantisottoposti ad autonzzanone integrata ambientale, rh. continui a trovare applicazione il D.Lgs. n.59/2005, peraltro aggiungendo significativamenteche "per tati impianti l'àutorizzazioneintegrata ambientalesostituisceI'autorízzazionearle emissioniprevista dal presentetitolo". ulteriore richiamoalla normativadettatadal D.Lgs. n.s9/2a05cit. si ritova ancora nella previsione(art.z7l, "orirr,. 16, D.Lgs. n.152/20a6cit.) che,in materiadi valorilimite di emissione,stabiiisce che- uPer gli irnpianti sottoposti ad autortzzazione integrata ambientalei valori limite e leprescrizionidi cui al presentearticolosi applicanoaifiní del rilaseiodi tale autorizzazíonà,fermo restandoil poteredell'autorítàcornpetentedí stabilirevalori limite eprescrízioní più severi." Tornandoall'esamedel D.Lgs.n.59/200s,occorreulteriormente rilevare che il medesimo,entratoin vigore il 7 maggio 2005, si applicaagli"impianti esistentí"ed aglt,,impiantinuovi,'.
  • 6. Secondole definizioniforniteall'art.2,D.Lgs. n.5912005cit. e impiantoesistente"un impiantoche,al I0 novembre1999,aveva' ottenutotuttele autorizzazíoniambientalinecessarieall'esercizio,o il prowedimentopositivodí compatibilítàambientale,o per il qualeo -tale data erano state presentaterichieste completeper tutte le autorizzazioníambientalinecessarieper il suoesercízio,a condizione che essosia entrato in funzíoneentro il 10 novembre2000"; è impiantonuovo "un impîantoche non ricade nella definizíonedi ímpiantoesistente"(rispettivamente,lettered ede). Ora,il D.Lgs. cit. dettaspecifichedisposizioniper regolamentare I'awio del nuovo impianto autorizzatoriocon riferimento agli inrpiantiesistentied a quetli nuovi ma 91àdotati di autorizzazionr ambientalialladatadi entratain vigoredelmedesimo. In particolare, viene disposto che: 1) I'Autorità competente stabiliice il calendariodelle scadenzeper la presentazionedelle domandeper 1'AIA per gii impiantiesistentie per gli impiantinuovi già dotati di altre autonzzazioniambientali alla data di entata in .rigotrdeldecretomedesimo(art.S,terzocomma,primoperiodo);2) l'Autorità competentedeve rilasciare, entro 150 gto*i dalla presentazioneàeila domanda, un'autorizzazíonecontenente le condizioniche garantisconola conformitàdell'impiantoai requisiti previstidalD.Lgs.n.5912005e la data,comunque'nonsrrccessivaal 30 ottobre2007,entro la qualele modalitaindicatedevonoessere attuate. E' espressamentedisposto,infatti, che"L'autortzzazíonetntegrata ambientaleconcessaagli impianttesístentípruede la data,comunque 7 dàibò,noessereattuate."e che"L'autorizzazíoneintegrataambientale concessaa impíanti nuovi, gíà dotati di altre autorizzaztoni ambíentaliall'esercizioalla data dí entrata ín vigore del presente decreto,può consentirele deroghetemporaneedí cuí al comma5, dell'articolo9." (v. art.5,comma18). Infine, lo stessoprowedimentonormativodisponeespressamente che"Tutti i procedimentídi cui al presentearticolo per impianti 6-
  • 7. esistenti devono essere comunque conclusí in tempo utile per assicurareil rispetto del terruinedi cui al comrua IB. Le Autorità competenti definíscono o adeguano conseguentementei proprí calendari delle scadenzeper la presentazíone delle domande dÌ autorizzazioneintegrataambientale"(v. att.S,comma 19). I1 quadro normativo va completatorichiamando le "Disposizioni transitoríe" di cui all'art.l7, D.Lgs. n.5912005cit. che, al primo comma, primo periodo, prevede che "Le disposizioni relative alle autorízzaziont previste dalla vigente normatíva in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del sutslo, si appricano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione iniegrata ambientale rilasciata ai sensí dell'articolo 5." ed al quinto comma dispone che "euanto previsto dall'articolo 16, comma I, non si applica al gestore di una attivítà industriale per la quale è prevista l'emanazionedi un calendario aí sensidell'articolo 5, comma3,per la presentazionedella domandadi autorizzazione integrata ambientale, .fìno al termine fissato nel calendario e nelle more della conclusionedel procedimento relativo alla domanda presentata entro tale termine." (gter completezza, si ricorda che l'art.l6, primo comrna,dispone che "chiunque esercíîa una delle attività di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'autorizzazioneintegrata ambientaleo dopo che la stessasia stata sospesao revocata èpuníto can la pena dell'arrestofino ad un anno o conI'ammendada 2.5A0euroa,26.0A0euro."). La Regione siciliana con D.A. 20 gennaio z0a6 ha stabilito it calend.ariodelle scadenzeper la presentazionedelle istanzedi AIA per gli impianti nuovi di competenza regionale già dotati di altre autoizzazioni ambientali alla data di entata in vigore del decreto stesso(art.3). I1 D.A. cit. ha precisato altresì che I'awio delle attività industriali per gli impianti nuovi di competerlzaregionale, che non abbiano iniziato ie procedure per il rilascio di alte autoizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.59/2005 cit. è condizionato al rilascio dell' autorizzazianeintegrataambieirtale(art.4). 1
  • 8. Alla luce dell'impianto normativo sopra esaminato occorre distinguereil casoin cui la richiestadi autorizzazionealle emissioni riguardiI'installazionedi unnuovoimpiantodaquelloin cui abbiaad oggettounamodificadell'autonzzazionealleemissionigiàrilasciata. Nel primocaso,infatti, I'impiantonormativosopraesaminato,così comecadenzatodal legisiatore,escludela possibilitàdi rilasciare, successivamenteall'entata in vigore del D.Lgs. n.59120A5cit., autoizzazionialle emissioniin atmosferaper impianti soggettiad AIA. Diversoè il casoin cui, nellemoredelrilasciodell'AlA siastata richiesta una modifica dell'autorizzazianealle emissioni di cui i'impiantoè giàin possesso,soccorrendoin questocasola previsione di cui al citato aît.17,D.Lgs. n.59DA05che, in via fransitoria, "proroga", ma non cnstallizza gli effetti delle autonzzazionialle emissionigiàrilasciate. Comehaespressamenteaffermatoil T.A.R.Sicilia,Palermo.Sez.I, 19 aprile 2007, sentenzan.1156,infatti, la disposizionedi cui all'art.L7delD.Lgs.n.59/2A05o'nanpuòessereínterpretatanelsenso di validareindíscriminatamentee "crístallizzare"le autorizzazioni esistentiai fini della prosecuzionedi qttívítà anche dffirmi, o comunquenonspecificatamentepreviste,dai detti titoli; essa,invece, prevedelapermanentevigenzadelregimeautorizzatoríopreesistente, ívi compresala eventualenecessitàdi adeguamento/aggiornamento delleautorizzazioniesistentiaí cíclíproduttiviin atto". Sembra,pertanto,che,nellemoredel rilasciodellarichiestaAIA, codestoDipartimentopossadare seguitoalle richiestedi modifica delleautorizzaziotnalle emissionigiàrilasciate,secondola disciplina dettataalI'ut.269,D.Lgs.n.I 5212006. 3.Sullasecondaproblematicasiosservaquantosegue. La Regionesicilianaha disciplinatola materiarelativa alle tasse sulle concessionigovernativeregionali nel titolo II della legge regionale24agosto1993,n.24.
  • 9. In particolare,per quel chein questasedeinteressa,l'art' 6, 1.r.cit., -dopoaverestabilito al primo commache"Nelle t?toredella disciplina organica della materia, a decorreredalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i prowedimentí dí competenzadella Regìoneelencatinella tarffi annessaal decretolegislatívo22 giugno 1991,n. 230, sono soggeîtialle tassesulle cortcessionigovernative regíonali nella misura praista dalla tarffi allegata al predetto decreto legíslativo, e sîtccessivemodificaziorxí"', al secondocoÍIma prevede che "Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessíottí governativeagli atti ed ai prowedimenti di competenzadella Regione inclusi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubbtíca26 ottobre 1972, n.641, e non elencati nella tarffi annessaal decreto legislativo22 gíugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessaal predetto decreto del Presídentedella Repubblica26 ottobre I972, n. 64l, esuccessivemodíficazioní", La disposizionein esamerichiama gli atti e prowedimenti elencati nella tariffa annessaal D. Lgs. n. 230/1991 (tassa sulle concessioni regionali) nonché quelli non indicati nella predettatariffa ma inclusi in quella annessa al DPR n. 64111972 (tassa sulle concessioni govemative); ciò ai fini della individuazione dei corrispondenti atti e prowedimenti di competenzadellaRegioneda assoggettarealla tassa sulleconcessionigovernativeregionali. Come esplicitato dallo scriventeUfficio nel parere n. 154.01.11, reso con nota prot. 15375n0A1a['Assessorato regionale del bilancio e delle ftnanze, f individuazione degli atti soggetti a tassazioneva effetnratacon riferimento alla tariffa annessaal D.M. 20 agosto 1992 cheall'art.86 individua quali atti soggettia tassale ".,f. Autorizzazíoni, licenzee íscrízioní, non consideratenegli altri articoli della presente tarffi, ríchíeste dalla legge per I'esercizio di attività industriali o commercialí o di professioni, arti a mestieri", differenziando il relativo ammontare a secondache si tatti, appunto, di esercizio di attività industriali o commerciali, di professioni, ed ancora di arti e mestieri. -9-
  • 10. Presuppostodel tributo è,quindi, I'adozionedi atti o prowedimenti rientranti tra le tipologie indicate dal riportato art. 86, D.M. cit. che riguardano I'esercizio di attività dirette alla produzione di beni o di servizi, ovvero di afività di intermediazionenella circolazione dei beni o ancoral'eserciziodi attivitàprofessionali,di arti o mestieri. Ogni qualvolta si rcalízza il presupposto del fributo -e cioè I'adozioneda parte della Amministazione regionaledi prowedimenti autonzzativi,licenzeo iscrizioninell'eserciziodi funzioni proprie- ciò comporta la corresponsionedella tassa di concessionegovernativa regionale. In ordine alla disciplina applicabile alle tasse di concessione governativeregionali, I'art.6, I.r. n,24/1993cit. disponepoi ai terzo comma che "AIle tasse sulle concessioní governative regionali sí applicano, in quanto compatibili, le disposizionidel D.P.R. 26 ottobre 1972,n.641,e successtvemodificazioni". Ora, per il caso del mancatopagamentodelle tassein oggetto, gli artt. 8 e 9, D.P.R. n.641/1972 cit. e succ. mod. e integraz., rispettivamente,prevedonoche: "8. Effetti del mancatoo ritardato pagamentodelle tasse.- Gli atti per i quali sono dovutele tassenon sono fficaci sino a quandoqueste nonsianopagate."; "9. Sanzioni.- 1. Chí esercitaun'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stessoo assolta la relativa tassa è puníto con la sanzione ammínistrativa dal cento al duecentoper cento della tassa medesimae, in ogni caso,non ìnferiore a lire duecentomila. 2. II pubblico l(fficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessionigovernative senzaehe siastato effettuatopagamento del trtbúo èpunito con la sanzioneamministrativa da líre duecentamilaa Iíre un milíone ed è tenutoal pagamento del trtbutu medesimo,salvo regresso.". L'art.8 cit. ha un rilievo centralenella complessivadisciplina del fributo; nel suo tenore letterale essacomporta l'equiparazione della posizione di colui che agiscesenza avere soltanto pagato il tributo, l0
  • 11. con quelladi colui chenon haneanchechiestood ottenutoil rilascio del prowedimento amminisffativo; in entrambi i casi, infatti, il comportamentosarebbesuscettibilesia delle sanzionifiscali, che di quelle (siano esse amministrative o penali) eventualmentepreviste dalladisciplinaextrafiscaledell'atto. L'art.9 cit. prevedesanzioniamministraúvela cui irrogazione è però subordinata al fatto che al mancato pagamento del tributo si accompagnianchel'abusivo svolgimento delle attività per le quali il pagamentosarebbestato dovuto. Dispone infatti il primo comma che la sanzioneè irrogabile nei confronti dí "chi esercitaun'attivilà per la quale è necessarioun atto soggettoa tassadi concessionegovernativa senzaaverottenutol'atto stessòo assoltoIa relativa tassa..."' Incorre in sanzioni amministrative anche il funzionario che abbia emanatol'atto senzaprevio versamentodel tributo, che concorre in solido al pagamento del tributo, salvo regresso nei confronti dell'interessato. Tutto ciò premessoin via generale,sui singoli quesiti sottopostiallo Scriventesi osservaquantosegue. 1) n D.P.R. n.64I/1972 cit. configura due autonomi e distinti illeciti tributari, uno a carico del soggettocherichiede l'atto e l'a1tro a carico dei pubblici uffrciali che lo elnanano, senza il previo pagamentodel tributo; le sanzionisonopreviste autonomamenteper il soggettointeressatoeper il pubblico ufficiale. Presupposto del tributo è I'emanazione dell'atto ("la tassa dí rilascio è dovuta in occasione dell'ernanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegnadi essoall'ínteressato") e non una 'îchiesta" daparte del pubblico ufficiale cheha emanatol'atto. Ne deriva che ii soggetto richiedente risponde del mancato pagamentoa prescinderedalla violazione coÍìmessa dall'agente della pubblica amministrazione,fattandosi di dueilleciti distinti tra loro. Nè pare allo Scriventeche la previsionedi cui all'art.l0, secondo coruna, L.27 lugiio 2000, n.212 abbiarefluenza sulla posizione degii utenti cui è stata rilasciata l'autorizzazione "senzt preventiva ll
  • 12. informazionedell'obbligodelpagamentodella tassa",escludendoche gli stessisianosoggettia sanzione. La L. n.2l2l2AA0 ult. cit., recante "Disposizioni in materia di statutodei diritti delcontríbue.nte",all'art.10,cosìdispone: "Tutela dell'ffidamento e della buona fede. Errori del contribuente - I. I rapportí tra contribuente e ammínistrazione finanziaria sono improntati al príncipío della collaboraztone e della buonafede. 2. Non sono irrogate sanzíoni né richiesti interessi moratorí al contribuente,qualora egli sí sía conformatoa indicazioní contenutein atti dell'amntinistrazione Jìnanziaria, ancorché successivamente modíficate dall'amministrazi,one medesíma, o qualora il suo comportamentorisulti posto in esserea seguito di fatti direttamente conseguentia ritardi, omissíoniod errort dell'ammìnistrazionestessa. 3. Le sanzioni non sono comunqueirrogate quando la violazione dípende da obíettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'àmbito dí applícazionedella norma trtbutaría o quandosi traduce ín una mera violazioneformale senzaalcun debito dí ímposta;in ogni caso non determinaobiettiva condízíonedí incertezzala pendenzadi un giudizío in ordine alla legittímítà della norma tributaria. Le violazioni di disposízioní di rilievo esclusivamentetributario non possonoesserecausadi nullítà del contratto". In realtà,le ricadutedello Statutodel contribuentesulle garanziein tema di illecito tributario risultano piuttosto limitate, in quanto il sistema sanzionatoriotributario è stato radicalmenteriformato pochi anniprima dell'emanazianedella leggen.21212004. Gli illeciti amministrativi sono stati interessati dai D.Lgs. 18 dicembre1997,wt.471,472 e 473;i reati dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74.. Pertanto,per quantoriguardaf illecito tributario lo Statutoha avuto poco da aggiungere all'opera di razionalwzanone e rafforzamento delle garanzie già attuata dalle suindicateriforme (v., in proposito, "Lo Statuto dei diritti del contribuente", a cura di G.Marongiu, GiappichelliEditore,Torino, 2A04,p.33). In particolare i'art.lO, I'unica nonna dello Statuto di specifico rilievo sanzionatorio, "rísulta noftna alquanto pleonastica, giacchè 1a
  • 13. per lo più ripetitivadi principi generaligià posti per le violazionie sanzioniammínístrativedagli artt. 5 e 6, D.Lgs. n.422/r997(v. op.ult.cit.). In particoiare,il principiociell'inappiicabilitàdellesanzioniqualora ii confribuentesi sia conformatoad indicazioni contenutein atti dell'Amministrazione,ancorchè successivamentemodificate, o qualorail suocomportamentorisultipostoin esserea seguitodi fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione(art.10,cornmaz, L.n.2r2lz000 cit.) eragià contenutonell'art.5,comma1,D.Lgs.n.472/1997cit. Tuttavia,si fratta di eccezionial principio generaleper il quale "L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ígnoranzainevítabile"(art.6,comma4, D.Lfs.n.47211997cit.),sulla cui scortavarisoltoil casoin esame. 2) Il termine di decadenzaentro cui I'Amministrazione puo procedereall'accertamentodelleviolazionideiienormedelD.p.R.cit. è triennalee decorredal giorno in cui.tali violazioni sono state corrmesse(art.13,primocomrna,D.p.R n.641/1972cit.). L'inutile decorsodi questoterminenon rappresenta,comunque, insiemeconl'atto amministrativo,I'elementodi unafattispeciecuisia possibilerapportareI'effetto chesarebbetipico di quest'ultimo:I'atto acquistaefficaciasoloprevio versamentodel tributo e, se questoha luogo, non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento(art.13,quartocomma). Pertanto,decorsoil termine di decadenza,I'unico effetto del mancatopagamentoè f inelficaciadell'atto (fino a che non venga pagatoil tributo);neconseguela nonapplicabilitàtantodellesanzioni di cui alprimocomma,de11'art.9,D.P.R.cit., quantodi quelleacarico deipubbliciufficiali, di cui al secondocommadelmedesimoarticolo. I successiviquesitisub 3, 4 e 5 possonoessererisolti sullascorta delladisciplinageneraledi cui al D.Lgs. 18 dicembre!9g7, n.472, sopracitato. Gli artt.z, secondocomma,e g, D.Lgs. ult. cit. dispongono, rispettivamente,che"La sanzioneè riferibíle alla personafìsícache 13
  • 14. ha commessoo concorsa a comrnetterela violazione" e che "1. Quandoptù personeconcorronoin una violazione,ciascunadi esse soggíace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consíste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati ín solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamentoeseguitoda uno dei responsabililibera tuttí glt altri, salvo il diritto di regresso.". sulla scortadelle disposizioni testècitate, si concordacon quanto ritenuto da codestoDipartimento, nel sensoche sarannoresponsabili dell'illecito tributario previsto dall'art.9, secondo comrnÍÌ, D.p.R. n.641/1972 cit. tutti coloro chehannopartecipatoal procedimento.In tal caso,comeprescrivel'art.9, D.Lgs. n.47211997cit.,viene irrogata una sola sanzioneed il pagamentoeseguitoda uno dei rmponsibili libera tutti gli altri, salvoil diritto di regresso. Infine, per quanto conceme il recupero coattivo del tributo, I'irrogazione delle sanzioni in oggetto e le relative competenze,si richiamano le istruzioni diramatedal Dipartimento regionile Finan"e e credito con ciorcoiare30 dicembre2003.,n.3, ove si chiarisceche per le tassenon pagateduranteil termine di decadenzatriennale ../e Amministrazioni interessate dovranno inoltrare preventivo atto di intimazione nei confronti dei soggetti inadempimti. In seguito, se gli stessi, nanostante I'atto suddetto, non versano le tasse evase, Ie amminístrazioni medesime dovranno attivarsi per darne comunicaztoneagli ttffici dell'agenzia delle entrate competentiper territorio. che oltre a ríchiedere íl tríbuto applicheranno anche le dovutesanzíoniper il mancatoo ritardato pagamentodella tassa". Nelle superioriconsiderazioniè il pareredello Scrivente. A termini dell'art. 15 del regolamentoapprovatocon D.p.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, 1o Scrivente acconsentealla diffusione del presenteparerein relazionead eventuali domandedi accessoinerenti il medesimo. codesta Amministrazione vorrà comunicare,entro novanta giomi dallancezione,l'eventualepossibilitàcheil parerestessoineriscauna lite, owero se intende differime la pubblicazionesino all'adozione di -t4-
  • 15. eventualiprovvedimentiamrninistrativi.Decorsotaie terminesenza alcunacomunicazionein tal sensosi consentiràla diffusionesulla bancadati "FoNS",giustadeliberadi Giuntaregionalen. 229dell'g luglio1998. (Aw. F.Spedale/visro:Avv.M.Arcadipane) ì L'AWOCATO GENERALE (FrancescoCastaldi) .1 , ) :, ., '-., .s -15-
  • 16. /l^ ,/l/ ,/ --.1 1 | I /-'u ViaG. Cernorzi.124 24t2 t Berga,-no Italia Iel.+39035 J96 I I I e.mailinfo€italcernent,.rt w^îar.ilalcpflK{tti.,1 Spetrabiti RegioneSicilía AssessoratoAmbienteeTerritorio DipartimchtoRcgionaleTerritonbe Ambiente ViaUgokMdf4 t69 90146palcrmoitA ep.c. Ministerodell'Ambiente :g"l?. TrtetadetTerritorio rJtr€atoneSalvagriardiaAmbiente IV Division" IAtlf Jj1 $toftro Colombo,44 OOl47RornaRM ProcuradellaRepubblica rtcssoil Tnlbunaledi.palermo rnaay.E. Orlaudo 90138palem.ropA RACCOMANDATA A-Td Bergamo,16 apríle2}Al ffffit;t lralcementi S.p..q._ Cemenreriadi Isota^deUcFeqmine: ufilízzocokedi Face'lrdoseguitoallepreccdenti.nofein mat$ flurticorare ala noshad-GAR/'9 der13 *"ffiH','Ji]ffi-$L?",*il;rffiiffiÌffi"r"Hiff::,.:,r:compatibile";iil:i:il#"lffi,.T:*Hf di-;;;;ffi'*"Jmuustiuul"..orl,**,. DCTVSECO d.cAR/t3 ffi:on d#j*drii,*ili,," (4r!:: i/-dh a{v lsz.f{8 ,.i;.r.r , u _.,L IA^ *.qatar lrl {.t : }:;-ir:il;í;:'"' cl. ffi ]Ì |l!,k;1
  • 17. Proprioin relazioneall'utitizzo di coke di petrolio nellecementerie,la nota allegatatrattagli aspettigeneralidegli.impiantiproduttividi ltalcementiin ttaliae quelli particolaridellostabilimentodi IsoladelleFLmmine. Si ricordache i risuttatidell'indaginepreliminareeffettuatapressoil carbonilenon hannoevidenziatosituazionidi inquinamlnto'nedei suoli ne dellafaloaacquiferae che sono staricompletatitutt'igli interventidi ulteriorecontenimentodelleemissionidifluserelativi siaalcarbonile che aila cementeria. srrruJe 'lratrr Larelazioneevidenziainoltrei beneficiaggiuntivie le condizionioperativeulteriormentemigliorativeattesea seguitodellarealizzllione der prog.iro di ammodernamentodellacementeria'già presentatoagli Enti nell'ambitoi"ti.- fro".dura di AutorizzazionelntegrataAmbientaledelsito. lî*:;,,Tlfll?.:.,:":11-Tbk"pre, tascriventeproponediadottaredasubito,perit forno iù lestrittiyigggidefinitiperi microinquinantiinorganicie :f,T::i"-i:::1lll1l.dirat6ì- i;;;i-;;;;;i;;;;;'#ffi;rrw 4F AutorizzazioneIntegrataAmbientate,riportateneila tabeilachesegue in sede di I nuovilimiti di emissionepropostisiintendonopiùcauterativamenteriferitiai fumi secchieal loYo02,comegiàprevìstodaflepiùrecentinormativein campoambienrare. Einoltreprevistone|corsodel2007|,implementazioned"l@n continuodelleemissionial fornodi cottura,aggiungendoil canaleToc. permisurareleemissionidi compostiorganicivolatili,ui.r" continua. Restiamoin attesadi unpositivoriscontro,finalizzatoallarevocadellediffideemanatedacodestospettabileDip^T,l:*o n.glonui.Territorioe Ambienteconprot.48283del 25luglio2006e prot 13871delZOfeU6raloiOOz. ciò consentirebbedi ripristinareunasituazionedi diritto,essendoinequivocabilmenteilcokedi petrolioun combustibileconvenzionale;r";;;;; p"i r" cemenrerieai sensidilegge'di chiarireun equivocot..notogico,essendol'utilizzodelcokedi petrolionelle Pagina2
  • 18. ccrìtctìtct-rchcrr tlivcr.sotla qtrcllrrtn altrt tlistrrrsronerltl tuclcato. csscrrdt:clttclìo l)ro(luz;(ltìcrli ccrrrcrrto.rrunsoltl irr Srcrlrir pctf()li()c irrrlrittr. le:rlltirnrirrstr.iirli.r: tli oi r iiit.,.rlrtl rrrr;.rc i(lr:rìt(., (]i lstrlir r.lcll,..l:c,rrrrrrrrr,rl'rrrrrco trttpilrrio tli I|ririillchq irr'ltirlia.nui (lrlltlci'rrsctrlcl c()licril i{cstiilrtlrr a ti isPtrsiziollc l)c'lorrtli ccrìtuillc chiiìr'llrìcnlo c porri;rrrro r prtr riistirrLisrritrt; (krtt.StL'lìlìu( iirrtlr I)ilcziorrc('.lc l'ccrriclrltiilirr Scn izitr..i:coloutrr fi f{y6,'r,,rpt. 1 ,4:-r-.-''''' lt l'il!illit
  • 19. t rhed!;rnta rùppfi6a#.búpt $dlt;arinir*ra dr$'*tto, S! '?r*ths da bíl0 P8f, ',k I Studio Legale Ferrara via Goethe. 1':*alermo Tel/fax:091327851 Elenco atti allegati: 1. Articolo su pagina web ://comitatoi 2. Articolo su paginaweb http:i/pinocj progetto-che-non.html; 3. Articolo su pagina web http://isoladeilefernminedaliberare.bloespot.com/2007/11/italcementi-di-isola-delle- femmine-laia.html; 4. Articolo su pagina web http://ciampolillopinoisoladellefemmine.bioqspot.con/2007/11/i1- comitato-cittadino-chiede-alla.html: 5- Articolo pa$na web http:i/ciampolillopinoisoladellefemmine.bloespot.corn/2007/12lassessorato-territorio- ambiente-regione.html; 6. Verbalenegativodel2410612011relativo allaproceduradi mediazionepressoL'Organismo di MediazioneADR MEDIA, P.zzaVittorio EmanueleOrlandon.27, Palermo; 7. Nota del Ministero dell'Ambiente avente ad oggetto: procedura di infrazione della CommissioneEuropean. 2007-2182del 27I0612A07; SentenzaTAR Sicilian. T156107; Pareredell'Ufficio Legislativo e Legaledella RegioneSicilianan. 16885120A7aventead oggetto: Ambiente - Rilascio di autoizzazione alle emissioni in atmosferaper impianti soggettiadA.I.A. - Quesitivari. 10.Racc.A/R del 16aprile2007inviatadallaItalcementiall'AssessoratoResionaleAmbientee Territorio. 'Ú4{ú'.' 8. 9. IRIBUNALEDIPALERMO SEZiJFJER-,:ùiO