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TIEA - Tax Information Exchange Agreement
Inizialmente pubblicato dall’OCSE nel 2002, il modello di accordo sullo scambio di informazioni in
materia fiscale è oggi diventato un requisito basilare per poter inserire nella white-list qualunque
Paese “collaborativo”. L’effettiva valenza pratica, peraltro, rimane assai diversa a seconda che lo
scambio di informazioni sia: a richiesta, automatico, o spontaneo.
Il Tax Information Exchange Agreement nasce con lo scopo di promuovere la cooperazione
internazionale in materia fiscale attraverso lo scambio di informazioni. Il modello di accordo, la cui
prima versione era stata rilasciata nel lontano 2002, è stato sviluppato dall’OECD Global Forum
Group per affrontare le pratiche fiscali dannose. La mancanza di un efficace scambio di
informazioni è, infatti, uno dei criteri chiave per determinare tali pratiche; e l'accordo rappresenta
al riguardo uno standard ottimale, regolamentando l’Exchange of Information Upon Request.
Da notare che il modello non è costituito da un unico strumento vincolante, bensì da due
differenti versioni di accordo: la Multilateral Version e la Bilateral Version.
Più di recente, nel mese di giugno 2015, il Comitato OCSE per gli affari fiscali (CFA) ha poi
approvato un nuovo protocollo per l'accordo. Detto protocollo può essere utilizzato da quelle
giurisdizioni che intendano estendere la portata dei loro TIEA già esistenti, per dar vita anche:
all’Automatic Exchange of Information e allo Spontaneous Exchange of Information.
In tal modo, le Amministrazioni Finanziarie possono essere in condizione di predisporre un accordo
bilaterale con la particolare Autorità di interesse, ponendo in atto lo scambio automatico di
informazioni in conformità al Common Reporting Standard, o al Country-by-Country Report
(sussistendone i requisiti), sul fondamento del TIEA aggiornato, in tutti quegli specifici casi in cui
non sia ancora possibile attivare compiutamente detto scambio automatico (o spontaneo) di
informazioni, nell'ambito del generale Multilateral Competent Authority Agreement.
Analogamente, le singole Amministrazioni potranno pure scegliere di utilizzare la formulazione
degli articoli dettati dal nuovo protocollo dell’accordo, nell’ipotesi in cui vogliano includere lo
scambio di informazioni automatico e/o spontaneo in un nuovo TIEA.
L’OCSE ha predisposto un modello standard per lo scambio di informazioni a richiesta, onde
facilitare il lavoro delle varie giurisdizioni. Il facsimile in questione (che peraltro potrebbe essere
utilizzato anche nei casi di scambio di informazioni automatico e spontaneo), disponibile in
svariate lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, giapponese, coreano, turco),
contiene una serie di campi che vanno compilati dalle Autorità interessate, con le immancabili
note e istruzioni.
Di seguito, ne riportiamo la versione italiana
Modello Richiestadi Informazioni
Accordo sullo scambio di informazioni ai fini fiscali
Il modulo completato costituisceinformazioneconfidenzialetra le autorità competentirilevanti.
1. A: i
2. Da: ii
3. Referenteiii
Nome:
Email:
Telefono:
Fax:
Abilitàlinguistiche:
4. Fondamento
giuridico:
5. Numerodi
praticae
informazioni
affini
Numerodi pratica: iv
Richiestainiziale: Si pregadi barrare lacasella: Sì No
In casodi rispostanegativa, si pregadi fornireeventuali
numero/i di praticae data/e della/e richiesta/erelativi
allapresente:
Necessitàdi avvisodi
ricevimentodella
richiesta:
Si pregadi barrare lacasella: Sì No
Numerodi allegatiallarichiesta:
Numerototale di paginedegli allegati:
6. Urgenzadella
risposta
Eventuale datadopolaquale le informazioni
nonsarannopiùutili:
L’urgenzadella
rispostaè dovutaa:
Si prega di barrare la casella:
Scadenzadei terminiperl’accertamento;data:
Frode sospetta
Contenzioso incorso
Altre ragioni (si pregadi specificare):
7. Identitàdellapersona/dellepersone
sottoposte averificaoindagine: v
8. Richiestadi noninformare i
contribuenticoinvolti: vi
Si pregadi barrare lacasella:
No
Sì
Ragioni:
Se sì, l’autoritàcompetentedàconfermache, in
circostanze simili, il paeserichiedente potrebbe
rinunciare ad informare il contribuente.
9. Periodo di impostaopresupposto
impositivo inrelazione ai quali
l’informazioneè richiesta: vii
10. Imposte cui attienelarichiesta: viii
11. Fine percui l’informazioneè richiesta: Si pregadi barrare lacasella:
calcolo, accertamentoe riscossione delleimposteix
,
recuperoe applicazionedelleimpostex
,
ispezioni oazioni giudiziarieai fini fiscalixi
,
altro(si pregadi specificare):
12. Contestodi riferimento:xii
13. Infomazione richiesta:xiii
14. Ragioni percui si ritiene che l’informazione richiestasiadetenutanellagiurisdizione richiestaosia
nel controlloopossesso di unapersonaintale giurisdizione:
15. Nome e indirizzo dellapersonaritenuta
essere inpossesso dell’informazione
richiesta(se noti):
16. Eventuale forma
incui
l’informazioneè
richiesta:xiv
Eventuale tipodi autentica
richiestaperle copiedei
documenti:
Altri requisiti di forma(se
necessari):
17. Richiestadi traduzione
dell’informazione:
Si pregadi barrare lacasella: Sì No
Linguarichiesta:
18. Nel compilarelarichiesta, l’autoritàcompetente richiedente affermache:
(a) ) tutte le informazioni ricevuteinrelazione allapresenterichiestasarannotrattate come
confidenziali e usate soloperi fini previstidall’accordo che è allabase dellapresente richiesta;
(b) la richiestaè conformeallalegge e allaprassiamministrativadellapropriagiurisdizione, nonché
all’accordo sullabase delquale essaè stataeffettuata;
(c) l’informazione sarebbeottenibile sullabase dellaproprianormativainternae dellaordinaria
prassi amministrativaincircostanzesimili;
(d) ha fattoricorsoa tutti i mezzi disponibili nelproprioterritorioperl’ottenimento
dell’informazione, adeccezione di quelli che causerebbero l’insorgeredi difficoltàsproporzionate.
Data Firmaautorizzatadell’autoritàcompetente richiedente
i
Si prega di indicare il nome e l’indirizzo dell’autorità competente per la giurisdizione richiesta.
ii
Si prega di indicare il nome e l’indirizzo dell’autorità competente per la giurisdizione richiedente.
iii
Il referente deve essere autorizzato allo scambio di informazioni.
iv
Si prega di fornire un numero di pratica che l’autorità competente per la giurisdizione richiesta potrà utilizzare in caso
di domande e che vi permetterà di recuperare la richiesta e i documenti ad essa relativi.
v
Informazione circa l’identità delle persone sottoposte a verifica o indagine è da intendersi nell’ambito del significato
contenuto nel Commentario all’articolo 5(5) del Modello OCSE di Accordo sullo Scambio di Informazioni ai Fini
Fiscali (TIEA).
vi
In alcuni Paesi vigono regole in base alle quali lo Stato è tenuto a notificare al contribuente la richiesta di
informazioni. Tali regole contengono delle eccezioni all’obbligo di notifica, ad esempio, nei casi in cui la richiesta di
informazioni è molto urgente o la notifica potrebbe verosimilmente pregiudicare il buon esito della verifica nel Paese
richiedente. La presente sezione indica che l’autorità competente del Paese richiedente desidera avvalersi delle suddette
eccezioni e illustra le ragioni in base alle quali la richiesta di informazioni potrebbe rientrare nell’ambito applicativo di
tali eccezioni.
vii
La richiesta dovrebbe specificare i periodi di imposta cui si riferisce. In alternativa, nei casi in cui non esista uno
specifico periodo di imposta, si fa riferimento al “presupposto impositivo”, ad esempio in caso di applicazione di una
ritenuta.
viii
Si prega di specificare il nome dell’imposta / imposte, ad esempio Imposta federale sul reddito delle società. Si prega
di aggiungere anche il tipo di imposta (personale, sulle società, etc.), ove il nome non sia sufficientemente indicativo del
tipo di imposta.
ix
Si ritiene che le verifiche relative alle questioni civili / amministrative in materia fiscale siano da inserire in questa
sezione. Il termine “riscossione delle imposte” è usato per descrivere le normali procedure di riscossione e può altresì
indicare la riscossione attraverso terzi, ad esempio un datore di lavoro che agisce come sostituto di imposta sui redditi di
lavoro dipendente o una banca che effettua ritenute sugli interessi corrisposti.
x
La locuzione “recupero e applicazione delle imposte” è usata con riferimento alle procedure poste in atto quando viè
una pretesa impositiva e può riguardare azioni legali quali ordini del tribunale, sequestro difondi,ricorso a ufficiali
giudiziari e procedure di insolvenza.
xi
Le indagini e le azioni giudiziarie per crimini commessi in ambito fiscale si collocano in questa sezione.
xii
Si prega di voler fornire le necessarie informazioni di contesto, che tipicamente includono una breve sintesi della
verifica o ispezione in corso e una spiegazione di come la richiesta di informazioni è collegata a tale verifica o
ispezione. Ove altre persone (persone fisiche, società, società di persone, trust, etc.), incluse persone residenti in altri
Paesi, siano rilevanti ai fini della verifica o dell’ispezione e della richiesta, Si prega di specificare, ove noto, la loro
relazione con il contribuente e fornire informazioni sufficienti per la loro identificazione.
xiii
Si prega di essere più precisi possibile circa l’informazione di cui si fa richiesta, poiché essa sarà alla base della
procedura diraccolta delle informazioni posta in atto dall’autorità competente richiesta.
xiv
Si prega di specificare nei relativi campi la forma in cui si richiede l’informazione. Ad esempio, in alcuni Paesi
vigono regole che esigono che l’informazione richiesta sia in una forma specifica perché essa possa essere usata quale
prova nel corso di un processo. Ad esempio, potrebbe essere prevista una forma specifica per attestare l’autenticità di
una prova o per l’autentica dei documenti originali.
Rispetto al TIEA base, in cui lo scambio di informazioni a richiesta è disciplinato dall’articolo 5 del
modello OCSE, il nuovo protocollo TIEA prevede l’aggiunta di due nuovi articoli:
1. Article 5A – Automatic Exchange of Information, il quale si limita a disporre che: Per quanto
riguarda le categorie di casi e secondo le procedure da essi stabilite di comune accordo, le
Parti contraenti si scambiano automaticamente le informazioni.
2. Article 5B – Spontaneous Exchange of Information, che presenta a sua volta due differenti
opzioni.
I Opzione
Nei casi in cui:
- una Parte contraente ha motivo di presumere che esista una perdita di gettito fiscale per
l'altra Parte contraente;
- un contribuente ottiene una riduzione o un’esenzione d’imposta nella giurisdizione di una
Parte contraente, che darebbe luogo a un aumento d'imposta o a un assoggettamento a
imposta nella giurisdizione dell’altra Parte contraente;
- dei rapporti d'affari fra un contribuente di una Parte contraente e una persona
assoggettata a imposta nell’altra Parte contraente, sono condotti attraverso uno o più
Paesi, in modo tale che uno o entrambi i soggetti possano beneficiare di un risparmio
d’imposta;
- una Parte contraente ha motivo di ritenere che una riduzione d'imposta possa risultare da
trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi di imprese residenti in entrambe le
giurisdizioni delle Parti contraenti;
- delle informazioni trasmesse alla giurisdizione di una Parte contraente dalla giurisdizione
dell’altra Parte contraente, possono permettere di ottenere elementi utili per
l'accertamento d’imposta nella prima Parte contraente;
senza preventiva richiesta, ciascuna Parte contraente adotta ogni opportuna misura e procedura
affinché sia garantito che le informazioni di interesse vengano messe a disposizione dell’altra Parte
contraente.
II OPZIONE
La giurisdizione di una Parte contraente può trasmettere spontaneamente alla giurisdizione dell’altra
Parte contraente tutte quelle informazioni di cui è venuta a conoscenza relativamente a un
contribuente, che ritenga prevedibilmente utili a detta altra giurisdizione al fine di contrastare
politiche fiscali dannose.
Le Parti contraenti possono determinare autonomamente le procedure da utilizzare per lo scambio di
tali informazioni.
E’ subito evidente, che le differenti tipologie di scambio di informazioni (a richiesta, automatico,
spontaneo) palesano una ben diversa forza di contrasto alle citate pratiche fiscali dannose.
Ciononostante, anche il nuovo protocollo TIEA prevede delle clausole di salvaguardia sullabase delle
rispettive policy in vigore presso ciascuna giurisdizione, di modo che le Autorità interessate possano
non attivare lo scambio di informazioni, in tutti quei casi in cui lo stesso sia contrario alle locali
norme di legge.
Un esempio tipico, l’art. 7 della Legge sull’Assistenza Amministrativa Fiscale della Confederazione
elvetica, il quale dispone che: Non si debba entrare nel merito di una domanda di assistenza
amministrativa fiscale nell’ipotesi in cui la richiesta violi il principio della buona fede, ovvero nel caso
in cui si basa su informazioni ottenute mediante comportamenti che sono considerati reati secondo
il diritto svizzero, a prescindere dal fatto che lo Stato richiedente abbia o meno avuto un ruolo attivo
nella loro acquisizione.
In ossequio alle raccomandazioni dettate dall’OCSE (cfr. Piano BEPS), che esorta i governi dei Paesi
membri a variare la propria normativa interna laddove la stessa non permetta la completa
applicazione delle regole anti-avoidance, il Consiglio Federale ha proposto al Parlamento svizzero,
dopo un lungo periodo di consultazione, la modifica del sopra riportato art. 7. Staremo a vedere…
Resta il fatto che la maggior parte di accordi bilaterali siglati nel mondo, nonché tutti quelli
sottoscritti dall’Italia in quest’ultimo biennio con Paesi da sempre considerati poco “collaborativi” (di
cui si continua a dare grande risonanza nei media nazionali), in realtà contengono esclusivamente la
previsione del solo scambio di informazioni a richiesta; non v’è traccia di scambio automatico o
spontaneo.
Nell’attuale vertice del G20 in corso ad Hangzhou (Cina), i rappresentanti dell’OCSE intervenuti a
seguito di espresso invito, hanno fatto presente che, finora, 85 nazioni e giurisdizioni – tra cui molti
Paesi in via di sviluppo – si sono impegnati a monitorare e implementare il progetto Base Erosion
and Profit Shifting attraverso una nuova struttura OCSE/G20.
Nel frattempo, 101 giurisdizioni hanno dichiarato che si scambieranno automaticamente le
informazioni concernenti i vari conti bancari, entro il 2018. I dati evidenziano l’identificazione di circa
55 miliardi di euro, in precedenza nascosti alle rispettive Autorità locali, fuoriusciti attraverso attività
di voluntary disclosure o simili. E’, inoltre, in programma entro il prossimo vertice del 2017, la
predisposizione da parte dell’OCSE di un aggiornamento dell’elenco concernente le giurisdizioni c. d.
“virtuose”.
A tal proposito, si rammenta che la valutazione globale espressa dall’OCSE prevede quattro livelli:
“conforme”, “conforme in ampia misura”, “parzialmente conforme” e “non conforme”.
Nell’ipotesi in cui un Paese non soddisfi uno dei “term of reference”, potrà – al massimo – risultare
“parzialmente conforme” (ovverossia, un giudizio complessivamente negativo o comunque
insufficiente). Ed ecco perché, Paesi come il Lussemburgo e il Liechtenstein hanno rimosso dalle
proprie leggi quelle norme che impedivano la corretta applicazione dei TIEA, pervenendo a una
valutazione “conforme in ampia misura” (dunque, più che sufficiente), come appunto sta cercando
di fare anche la Svizzera.
In conclusione, la situazione appare ancora in continuo divenire e la meta, non proprio vicinissima;
soprattutto a causa di talune posizioni rigide, assunte da Stati (es. USA, Vaticano) che, seppure per
ragioni e aspetti assai difformi tra loro, continuano a detenere un indubbio potere politico (nonché
forza contrattuale), a livello mondiale.

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Tiea

  • 1. TIEA - Tax Information Exchange Agreement Inizialmente pubblicato dall’OCSE nel 2002, il modello di accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale è oggi diventato un requisito basilare per poter inserire nella white-list qualunque Paese “collaborativo”. L’effettiva valenza pratica, peraltro, rimane assai diversa a seconda che lo scambio di informazioni sia: a richiesta, automatico, o spontaneo. Il Tax Information Exchange Agreement nasce con lo scopo di promuovere la cooperazione internazionale in materia fiscale attraverso lo scambio di informazioni. Il modello di accordo, la cui prima versione era stata rilasciata nel lontano 2002, è stato sviluppato dall’OECD Global Forum Group per affrontare le pratiche fiscali dannose. La mancanza di un efficace scambio di informazioni è, infatti, uno dei criteri chiave per determinare tali pratiche; e l'accordo rappresenta al riguardo uno standard ottimale, regolamentando l’Exchange of Information Upon Request. Da notare che il modello non è costituito da un unico strumento vincolante, bensì da due differenti versioni di accordo: la Multilateral Version e la Bilateral Version. Più di recente, nel mese di giugno 2015, il Comitato OCSE per gli affari fiscali (CFA) ha poi approvato un nuovo protocollo per l'accordo. Detto protocollo può essere utilizzato da quelle giurisdizioni che intendano estendere la portata dei loro TIEA già esistenti, per dar vita anche: all’Automatic Exchange of Information e allo Spontaneous Exchange of Information. In tal modo, le Amministrazioni Finanziarie possono essere in condizione di predisporre un accordo bilaterale con la particolare Autorità di interesse, ponendo in atto lo scambio automatico di informazioni in conformità al Common Reporting Standard, o al Country-by-Country Report (sussistendone i requisiti), sul fondamento del TIEA aggiornato, in tutti quegli specifici casi in cui non sia ancora possibile attivare compiutamente detto scambio automatico (o spontaneo) di informazioni, nell'ambito del generale Multilateral Competent Authority Agreement. Analogamente, le singole Amministrazioni potranno pure scegliere di utilizzare la formulazione degli articoli dettati dal nuovo protocollo dell’accordo, nell’ipotesi in cui vogliano includere lo scambio di informazioni automatico e/o spontaneo in un nuovo TIEA. L’OCSE ha predisposto un modello standard per lo scambio di informazioni a richiesta, onde facilitare il lavoro delle varie giurisdizioni. Il facsimile in questione (che peraltro potrebbe essere utilizzato anche nei casi di scambio di informazioni automatico e spontaneo), disponibile in svariate lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, giapponese, coreano, turco), contiene una serie di campi che vanno compilati dalle Autorità interessate, con le immancabili note e istruzioni. Di seguito, ne riportiamo la versione italiana Modello Richiestadi Informazioni Accordo sullo scambio di informazioni ai fini fiscali
  • 2. Il modulo completato costituisceinformazioneconfidenzialetra le autorità competentirilevanti. 1. A: i 2. Da: ii 3. Referenteiii Nome: Email: Telefono: Fax: Abilitàlinguistiche: 4. Fondamento giuridico: 5. Numerodi praticae informazioni affini Numerodi pratica: iv Richiestainiziale: Si pregadi barrare lacasella: Sì No In casodi rispostanegativa, si pregadi fornireeventuali numero/i di praticae data/e della/e richiesta/erelativi allapresente: Necessitàdi avvisodi ricevimentodella richiesta: Si pregadi barrare lacasella: Sì No Numerodi allegatiallarichiesta: Numerototale di paginedegli allegati: 6. Urgenzadella risposta Eventuale datadopolaquale le informazioni nonsarannopiùutili: L’urgenzadella rispostaè dovutaa: Si prega di barrare la casella: Scadenzadei terminiperl’accertamento;data: Frode sospetta Contenzioso incorso Altre ragioni (si pregadi specificare): 7. Identitàdellapersona/dellepersone sottoposte averificaoindagine: v 8. Richiestadi noninformare i contribuenticoinvolti: vi Si pregadi barrare lacasella: No
  • 3. Sì Ragioni: Se sì, l’autoritàcompetentedàconfermache, in circostanze simili, il paeserichiedente potrebbe rinunciare ad informare il contribuente. 9. Periodo di impostaopresupposto impositivo inrelazione ai quali l’informazioneè richiesta: vii 10. Imposte cui attienelarichiesta: viii 11. Fine percui l’informazioneè richiesta: Si pregadi barrare lacasella: calcolo, accertamentoe riscossione delleimposteix , recuperoe applicazionedelleimpostex , ispezioni oazioni giudiziarieai fini fiscalixi , altro(si pregadi specificare): 12. Contestodi riferimento:xii 13. Infomazione richiesta:xiii 14. Ragioni percui si ritiene che l’informazione richiestasiadetenutanellagiurisdizione richiestaosia nel controlloopossesso di unapersonaintale giurisdizione: 15. Nome e indirizzo dellapersonaritenuta essere inpossesso dell’informazione richiesta(se noti): 16. Eventuale forma incui l’informazioneè richiesta:xiv Eventuale tipodi autentica richiestaperle copiedei documenti: Altri requisiti di forma(se necessari):
  • 4. 17. Richiestadi traduzione dell’informazione: Si pregadi barrare lacasella: Sì No Linguarichiesta: 18. Nel compilarelarichiesta, l’autoritàcompetente richiedente affermache: (a) ) tutte le informazioni ricevuteinrelazione allapresenterichiestasarannotrattate come confidenziali e usate soloperi fini previstidall’accordo che è allabase dellapresente richiesta; (b) la richiestaè conformeallalegge e allaprassiamministrativadellapropriagiurisdizione, nonché all’accordo sullabase delquale essaè stataeffettuata; (c) l’informazione sarebbeottenibile sullabase dellaproprianormativainternae dellaordinaria prassi amministrativaincircostanzesimili; (d) ha fattoricorsoa tutti i mezzi disponibili nelproprioterritorioperl’ottenimento dell’informazione, adeccezione di quelli che causerebbero l’insorgeredi difficoltàsproporzionate. Data Firmaautorizzatadell’autoritàcompetente richiedente i Si prega di indicare il nome e l’indirizzo dell’autorità competente per la giurisdizione richiesta. ii Si prega di indicare il nome e l’indirizzo dell’autorità competente per la giurisdizione richiedente. iii Il referente deve essere autorizzato allo scambio di informazioni. iv Si prega di fornire un numero di pratica che l’autorità competente per la giurisdizione richiesta potrà utilizzare in caso di domande e che vi permetterà di recuperare la richiesta e i documenti ad essa relativi. v Informazione circa l’identità delle persone sottoposte a verifica o indagine è da intendersi nell’ambito del significato contenuto nel Commentario all’articolo 5(5) del Modello OCSE di Accordo sullo Scambio di Informazioni ai Fini Fiscali (TIEA). vi In alcuni Paesi vigono regole in base alle quali lo Stato è tenuto a notificare al contribuente la richiesta di informazioni. Tali regole contengono delle eccezioni all’obbligo di notifica, ad esempio, nei casi in cui la richiesta di informazioni è molto urgente o la notifica potrebbe verosimilmente pregiudicare il buon esito della verifica nel Paese richiedente. La presente sezione indica che l’autorità competente del Paese richiedente desidera avvalersi delle suddette eccezioni e illustra le ragioni in base alle quali la richiesta di informazioni potrebbe rientrare nell’ambito applicativo di tali eccezioni. vii La richiesta dovrebbe specificare i periodi di imposta cui si riferisce. In alternativa, nei casi in cui non esista uno specifico periodo di imposta, si fa riferimento al “presupposto impositivo”, ad esempio in caso di applicazione di una ritenuta. viii Si prega di specificare il nome dell’imposta / imposte, ad esempio Imposta federale sul reddito delle società. Si prega di aggiungere anche il tipo di imposta (personale, sulle società, etc.), ove il nome non sia sufficientemente indicativo del tipo di imposta. ix Si ritiene che le verifiche relative alle questioni civili / amministrative in materia fiscale siano da inserire in questa sezione. Il termine “riscossione delle imposte” è usato per descrivere le normali procedure di riscossione e può altresì indicare la riscossione attraverso terzi, ad esempio un datore di lavoro che agisce come sostituto di imposta sui redditi di lavoro dipendente o una banca che effettua ritenute sugli interessi corrisposti.
  • 5. x La locuzione “recupero e applicazione delle imposte” è usata con riferimento alle procedure poste in atto quando viè una pretesa impositiva e può riguardare azioni legali quali ordini del tribunale, sequestro difondi,ricorso a ufficiali giudiziari e procedure di insolvenza. xi Le indagini e le azioni giudiziarie per crimini commessi in ambito fiscale si collocano in questa sezione. xii Si prega di voler fornire le necessarie informazioni di contesto, che tipicamente includono una breve sintesi della verifica o ispezione in corso e una spiegazione di come la richiesta di informazioni è collegata a tale verifica o ispezione. Ove altre persone (persone fisiche, società, società di persone, trust, etc.), incluse persone residenti in altri Paesi, siano rilevanti ai fini della verifica o dell’ispezione e della richiesta, Si prega di specificare, ove noto, la loro relazione con il contribuente e fornire informazioni sufficienti per la loro identificazione. xiii Si prega di essere più precisi possibile circa l’informazione di cui si fa richiesta, poiché essa sarà alla base della procedura diraccolta delle informazioni posta in atto dall’autorità competente richiesta. xiv Si prega di specificare nei relativi campi la forma in cui si richiede l’informazione. Ad esempio, in alcuni Paesi vigono regole che esigono che l’informazione richiesta sia in una forma specifica perché essa possa essere usata quale prova nel corso di un processo. Ad esempio, potrebbe essere prevista una forma specifica per attestare l’autenticità di una prova o per l’autentica dei documenti originali. Rispetto al TIEA base, in cui lo scambio di informazioni a richiesta è disciplinato dall’articolo 5 del modello OCSE, il nuovo protocollo TIEA prevede l’aggiunta di due nuovi articoli: 1. Article 5A – Automatic Exchange of Information, il quale si limita a disporre che: Per quanto riguarda le categorie di casi e secondo le procedure da essi stabilite di comune accordo, le Parti contraenti si scambiano automaticamente le informazioni. 2. Article 5B – Spontaneous Exchange of Information, che presenta a sua volta due differenti opzioni. I Opzione Nei casi in cui: - una Parte contraente ha motivo di presumere che esista una perdita di gettito fiscale per l'altra Parte contraente; - un contribuente ottiene una riduzione o un’esenzione d’imposta nella giurisdizione di una Parte contraente, che darebbe luogo a un aumento d'imposta o a un assoggettamento a imposta nella giurisdizione dell’altra Parte contraente; - dei rapporti d'affari fra un contribuente di una Parte contraente e una persona assoggettata a imposta nell’altra Parte contraente, sono condotti attraverso uno o più Paesi, in modo tale che uno o entrambi i soggetti possano beneficiare di un risparmio d’imposta; - una Parte contraente ha motivo di ritenere che una riduzione d'imposta possa risultare da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi di imprese residenti in entrambe le giurisdizioni delle Parti contraenti; - delle informazioni trasmesse alla giurisdizione di una Parte contraente dalla giurisdizione dell’altra Parte contraente, possono permettere di ottenere elementi utili per l'accertamento d’imposta nella prima Parte contraente;
  • 6. senza preventiva richiesta, ciascuna Parte contraente adotta ogni opportuna misura e procedura affinché sia garantito che le informazioni di interesse vengano messe a disposizione dell’altra Parte contraente. II OPZIONE La giurisdizione di una Parte contraente può trasmettere spontaneamente alla giurisdizione dell’altra Parte contraente tutte quelle informazioni di cui è venuta a conoscenza relativamente a un contribuente, che ritenga prevedibilmente utili a detta altra giurisdizione al fine di contrastare politiche fiscali dannose. Le Parti contraenti possono determinare autonomamente le procedure da utilizzare per lo scambio di tali informazioni. E’ subito evidente, che le differenti tipologie di scambio di informazioni (a richiesta, automatico, spontaneo) palesano una ben diversa forza di contrasto alle citate pratiche fiscali dannose. Ciononostante, anche il nuovo protocollo TIEA prevede delle clausole di salvaguardia sullabase delle rispettive policy in vigore presso ciascuna giurisdizione, di modo che le Autorità interessate possano non attivare lo scambio di informazioni, in tutti quei casi in cui lo stesso sia contrario alle locali norme di legge. Un esempio tipico, l’art. 7 della Legge sull’Assistenza Amministrativa Fiscale della Confederazione elvetica, il quale dispone che: Non si debba entrare nel merito di una domanda di assistenza amministrativa fiscale nell’ipotesi in cui la richiesta violi il principio della buona fede, ovvero nel caso in cui si basa su informazioni ottenute mediante comportamenti che sono considerati reati secondo il diritto svizzero, a prescindere dal fatto che lo Stato richiedente abbia o meno avuto un ruolo attivo nella loro acquisizione. In ossequio alle raccomandazioni dettate dall’OCSE (cfr. Piano BEPS), che esorta i governi dei Paesi membri a variare la propria normativa interna laddove la stessa non permetta la completa applicazione delle regole anti-avoidance, il Consiglio Federale ha proposto al Parlamento svizzero, dopo un lungo periodo di consultazione, la modifica del sopra riportato art. 7. Staremo a vedere… Resta il fatto che la maggior parte di accordi bilaterali siglati nel mondo, nonché tutti quelli sottoscritti dall’Italia in quest’ultimo biennio con Paesi da sempre considerati poco “collaborativi” (di cui si continua a dare grande risonanza nei media nazionali), in realtà contengono esclusivamente la previsione del solo scambio di informazioni a richiesta; non v’è traccia di scambio automatico o spontaneo. Nell’attuale vertice del G20 in corso ad Hangzhou (Cina), i rappresentanti dell’OCSE intervenuti a seguito di espresso invito, hanno fatto presente che, finora, 85 nazioni e giurisdizioni – tra cui molti Paesi in via di sviluppo – si sono impegnati a monitorare e implementare il progetto Base Erosion and Profit Shifting attraverso una nuova struttura OCSE/G20. Nel frattempo, 101 giurisdizioni hanno dichiarato che si scambieranno automaticamente le informazioni concernenti i vari conti bancari, entro il 2018. I dati evidenziano l’identificazione di circa 55 miliardi di euro, in precedenza nascosti alle rispettive Autorità locali, fuoriusciti attraverso attività di voluntary disclosure o simili. E’, inoltre, in programma entro il prossimo vertice del 2017, la
  • 7. predisposizione da parte dell’OCSE di un aggiornamento dell’elenco concernente le giurisdizioni c. d. “virtuose”. A tal proposito, si rammenta che la valutazione globale espressa dall’OCSE prevede quattro livelli: “conforme”, “conforme in ampia misura”, “parzialmente conforme” e “non conforme”. Nell’ipotesi in cui un Paese non soddisfi uno dei “term of reference”, potrà – al massimo – risultare “parzialmente conforme” (ovverossia, un giudizio complessivamente negativo o comunque insufficiente). Ed ecco perché, Paesi come il Lussemburgo e il Liechtenstein hanno rimosso dalle proprie leggi quelle norme che impedivano la corretta applicazione dei TIEA, pervenendo a una valutazione “conforme in ampia misura” (dunque, più che sufficiente), come appunto sta cercando di fare anche la Svizzera. In conclusione, la situazione appare ancora in continuo divenire e la meta, non proprio vicinissima; soprattutto a causa di talune posizioni rigide, assunte da Stati (es. USA, Vaticano) che, seppure per ragioni e aspetti assai difformi tra loro, continuano a detenere un indubbio potere politico (nonché forza contrattuale), a livello mondiale.