Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera, analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende internazionalizzarsi.
1. Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera,
analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende
internazionalizzarsi.
Un’ipotesi intra-UE (Cipro)
Da un punto di vista economico-finanziario, Cipro costituisce un’ottima sede dove costruire un
gruppo internazionale con buone prospettive di crescita, maggiore appeal, più forza contrattuale,
possibilità di creare economie di scala, strutturare investimenti internazionali futuri, stringere
accordi e joint venture con altri gruppi esteri, e godere di una doppia opzione di lavoro dall’Italia
e/o dall’estero. Il sistema finanziario/bancario cipriota è, in effetti, assai ben strutturato a livello
internazionale, agile, con poca burocrazia, e discreta semplicità nell’accendere conti correnti
bancari.
Per quanto riguarda la normativa locale, in generale, si rappresenta la situazione cipriota come
quella di un Paese stabile politicamente, avente una regolare convenzione con 58 Paesi tra cui
l’Italia, appartenente all’UE (moneta: euro), e con un regime tributario che offre svariate
opportunità pure a livello OCSE.
Fiscalmente, nel dettaglio si evidenziano, per esempio:
- Imposta sulle società: 12,5%
- Imposta su redditi di capitale, dividendi a non residenti, utili da stabile organizzazione e
trust internazionali: 0%
Ferma restando l’ulteriore ritenuta del 26% per tutti gli eventuali redditi trasferiti sui propri conti
correnti bancari italiani.
Per un cittadino persona fisica UE, inoltre, risulta abbastanza semplice acquisire la residenza
fiscale a Cipro, se di interesse, considerata la libera circolazione dei lavoratori stabilita dall’Accordo
di matrice comunitaria. Pertanto, dal punto di vista prettamente operativo, un imprenditore
italiano che intendesse ampliare il proprio raggio di azione, incrementando la sua attività (a
esempio, di fornitura di servizi e consulenza in materia contrattuale, legale, finanziaria,
commerciale, industriale etc.) svolta a livello internazionale, potrebbe ipotizzare una struttura
articolata su due differenti livelli.
I) Framework di primo livello: Costituzione società di trading locale avente un oggetto
sociale analogo a quello dell’eventuale società italiana pre-esistente.
In sostanza, l’imprenditore che intende internazionalizzarsi sceglie Cipro come nuova base
personale considerato che, all’interno dell’UE, nessun ostacolo, né qualsivoglia elemento che
possa rendere meno libera o agevole la sua circolazione, può essergli imposto da alcun governo
e/o istituzione. Detta nuova società cipriota opererà con l’estero (Italia inclusa). La società
esistente in Italia potrà a sua volta lavorare con quella cipriota, cedendo know-how e diritti di
sfruttamento, ovvero semplicemente offrendo i propri servizi. Questa scelta, da un punto di vista
2. economico, è giustificata dalla necessità di operare in una giurisdizione di provata esperienza
internazionale, crocevia di raccordo tra i mercati asiatici e quelli europei, in cui le società hanno
adempimenti burocratici assai leggeri e possono dedicare interamente le proprie risorse allo
sviluppo del loro core business; così perseguendo una corretta strategia commerciale di sviluppo,
non praticabile in Italia. Contestualmente, il centro di produzione dei redditi viene, mano a mano,
concretamente spostato da una giurisdizione fiscalmente oppressiva (come quella italiana) a una
in cui vige un carico tributario minimale (ma pur sempre con aliquota non inferiore di oltre il 50%
rispetto a quella media 2017 prevista nel Belpaese). Il che – sostanzialmente – si traduce in un
ovvio maggiore profitto finale per l’imprenditore.
II) Framework di secondo livello: Successivamente al primo livello, istituzione a Cipro di un
trust discrezionale internazionale, regolato dalla legge inglese, in cui conferire le quote
della trading cipriota.
Beneficiario del trust sarà il disponente proprietario della società di trading locale. Il vantaggio
principale qui risiede nel fatto che tale trust non è soggetto al Common Reporting Standard,
almeno fino a che non vengono distribuiti ai beneficiari i beni conferiti nel trust. Ciò perché detto
trust viene classificato come “passive non-financial entity”. Viceversa, ovviamente, la beneficial
ownership della società cipriota sarà (teoricamente) soggetta allo scambio di informazioni con
l’Italia. Così operando, dunque, si approfitta altresì del legittimo vantaggio offerto dalla
legislazione vigente relativamente alla riservatezza della complessiva struttura; fermo restando
che detto ulteriore livello nel framework rispetto a quello iniziale, costituisce un’operazione
fiscalmente neutra, atteso che i trust di questa tipologia sono – come detto – assoggettati a Cipro
ad aliquota “zero”.
Qui, le concrete e genuine non marginali ragioni economiche extra-fiscali, sono quelle proprie di
qualunque atto istitutivo di un trust, la cui causa risiede nel garantire quel tipo di gestione
professionale delle quote societarie che solo un trustee competente può fornire. Oltre, a ciò, come
d’uopo, regolamentare il passaggio generazionale del patrimonio, preservandolo da eventuali
eredi che non si considera in grado di svolgere tale particolare attività lavorativa. E, dulcis in fundo,
si realizza (quale inevitabile effetto generato dal trust) la segregazione e protezione del proprio
patrimonio.
Da un punto di vista normativo, occorre poi rammentare che, a Cipro, le società necessitano di un
amministratore locale, pur restando inalterata la possibilità di essere unici proprietari della stessa
neocostituita trading. Mentre, per quanto riguarda la revisione dei bilanci, tale adempimento è,
per legge, appannaggio di auditor locali certificati.
L’opzione “Cipro”, al di là di quanto appena sopra precisato, potrebbe essere assai interessante
anche come scelta di semplice persona fisica, tralasciando eventuali costituzioni societarie,
eventualmente, in aggiunta. L’imprenditore, in sostanza, andrebbe a scegliere Cipro come proprio
luogo di dimora abituale (rectius, residenza fiscale), ivi presentando, dunque, la dichiarazione dei
redditi. Tale opzione, oltre a rappresentare indubbiamente una naturale, insindacabile scelta di
vita (vuoi per la tranquillità, la qualità della vita, il clima etc.), diventerebbe più che avvallata dalla
3. necessità di gestire i propri investimenti e le aziende in loco. Contemporaneamente, peraltro,
l’imprenditore approfitterebbe di vantaggi fiscali notevoli; ricordiamo: aliquota d’imposta “zero”
per i dividendi di fonte estera o per i proventi del trust (a seconda della tipologia di framework che
andremo a preferire). D’altronde, stiamo semplicemente approfittando di un legittimo vantaggio
offerto dalla normativa comunitaria per un soggetto residente a Cipro, che dovrà necessariamente
essere tassato in loco.
Si ricorda, infine, che nulla vieta all’imprenditore che decida di effettuare tale scelta lavorativa di
mantenere affetti, proprietà e relazioni sociali in Italia, posto che è il centro degli affari economici
a prevalere da un punto di vista della residenza fiscale (come ha chiarito più volte anche la
Cassazione). Peraltro, evidentemente, le utenze i consumi e ogni altro elemento probatorio
dovranno attestare la concreta veridicità di quanto dichiarato agli effetti della residenza fiscale.
Un’ipotesi extra-UE (Dubai)
La “nostra” PMI italiana lavora nel settore alimentare. Purtroppo, con il dilatarsi dell’offerta e la
contestuale contrazione della domanda dovuta al perdurare della stagnazione economica, i
margini si sono ridotti al limite e le prospettive future sono di prossima chiusura dell’attività.
Questo è un tipico caso in cui l’imprenditore saggio cerca nuovi mercati di sbocco presso i quali
delocalizzare la propria attività e mettere a frutto anni di know-how maturato in un mercato senza
dubbio altamente concorrenziale come quello italiano. Oltre tutto, l’Italia è da sempre sinonimo di
eccellenza alimentare in ogni nazione; ergo, si parte già con il migliore dei biglietti da visita.
Al mondo esistono svariati territori in cui sono presenti mercati interessanti per il settore “food”;
ma quanti di questi possono effettivamente risultare alla fine convenienti?
Dopo un attento studio di pianificazione fiscale e previdenziale internazionale, la PMI è giunta alla
conclusione che gli Emirati (specie, Dubai) potrebbe essere un’ottima soluzione ai suoi problemi,
rappresentando un valido mercato di sbocco per i prodotti food, oltre che – in un prossimo futuro
– magari anche il luogo ideale in cui stabilire una sede effettiva.
D’altronde, da un punto di vista generale, Dubai è stata prescelta come sede dai più importanti
gruppi societari del mondo. Le ragioni sono di tutta evidenza:
- Il numeroso traffico internazionale: porto e aeroporto sono tra i maggiori per
movimentazioni di merci e passeggeri, rendendo Dubai il nuovo “hub” del mercato globale
- L’efficienza del sistema finanziario: le banche sono assai ben capitalizzate
- L’economia in continua crescita: la vera crisi, a Dubai, ha colpito solo il settore immobiliare
ed è durata poco più di un anno
- Il tasso di disoccupazione praticamente irrilevante: è molto improbabile restare senza
lavoro
- Le infrastrutture tecnologicamente avanzate: non esistono problemi di connettività e i
collegamenti sono di prim’ordine
- La stabilità politica: il governo attua decisioni liberali
- La sicurezza pubblica: la città è pressoché interamente video-sorvegliata giorno e notte
4. - La normativa particolarmente favorevole in materia fiscale: possibilità di godere di
esenzioni totali, niente dazi doganali e nessuna restrizione al rimpatrio dei capitali.
Passando all’analisi del corporate law, di regola, i requisiti comuni alle principali forme societarie
sono:
- La registrazione dello statuto presso il Registro del Commercio;
- L’autorizzazione dell’Emirato territorialmente competente;
- La partecipazione alla società di soggetti con nazionalità emiratina in quota non inferiore al
51% (per le c. d. LLC).
Nel rispetto della legge federale, i soggetti stranieri che desiderano operare negli EAU possono
scegliere tra differenti strutture societarie, che vanno dalle semplici “Partnership” personali, alle
Compagnie con azioni quotate nel pubblico mercato. Peraltro, le forme più comuni e
generalmente utilizzate sono: la Limited Liability Company (LLC) e la Free Zone Entity (FZE).
Limited Liability Company (LLC)
L’acronimo LLC caratterizza la denominazione di quelle società che possiamo genericamente
rappresentare come sostanzialmente corrispondenti alle nostre ordinarie SRL. Esse possono essere
costituite da un minimo di due fino a un massimo di cinquanta soci, che sono responsabili solo per
il capitale conferito nella società. Al momento non vi è alcun requisito patrimoniale minimo, la
scelta spetta ai soci. Occorre notare, però, che la disciplina introdotta dalla Legge n. 2 del 2015
(UAE Commercial Companies Law – “New CCL”), sebbene continui a non imporre formalmente un
capitale minimo, richiede che una LLC debba comunque avere un capitale sufficiente a raggiungere
i propri obiettivi. Oltre a ciò, nelle disposizioni immediatamente successive contenute nella stessa
legge di riforma, si afferma che il Governo potrà emettere una risoluzione che stabilisca un
capitale minimo anche per la costituzione di una LLC.
In tale forma societaria, come detto, la massima partecipazione di capitale straniero è pari al 49%
e il socio locale dovrebbe controllare il 51% del capitale; peraltro, la distribuzione degli utili e delle
perdite, in alcuni casi, potrebbe essere determinata anche con percentuali diverse. Con
riferimento, in particolare, ai limiti imposti per la sottoscrizione del capitale, la riforma societaria
appena sopra menzionata ha inteso rafforzare tale precetto, con il timore che potesse essere in
qualche maniera aggirato, determinando che qualsiasi trasferimento di quote che comporti un
impatto sulla titolarità nazionale minima obbligatoria è considerato nullo. Questo significa che
tutte le quote sociali, oggetto degli atti di trasferimento considerati nulli, saranno ex lege di
proprietà del socio nazionale (ossia del socio emiratino), a dispetto di qualsivoglia accordo
contrario che lo stesso socio nazionale abbia potuto firmare con il socio straniero.
L'amministrazione dell’azienda può essere indifferentemente assegnata al socio straniero, al socio
locale, o a un terzo. Ogni società deve avere un ufficio approvato dall‘Autorità, un conto bancario
presso una banca locale, e deve nominare un revisore. La società deve essere registrata presso il
Dipartimento Ministeriale per lo Sviluppo Economico e la Camera di Commercio dell’Emirato. La
registrazione e la concessione di licenza devono essere rinnovate ogni anno.
5. Il vantaggio principale delle LLC è che possono svolgere attività commerciali, operando
direttamente nel mercato locale (mainland); viceversa, di regola, ciò non è quasi mai consentito
per le altre principali forme societarie, salvo non sottostare quanto meno alla locale speciale
disciplina all’uopo prescritta in materia di dazi doganali.
Free Zone Entity (FZE)
Se il business non necessita di agire commercialmente nel mercato di Dubai, limitandosi ad
acquisire una sede ed eventualmente forza lavoro del posto, la soluzione migliore è senz’altro
quella fornita dalle FZE.
Dubai possiede più di 20 free zone specializzate in diversi servizi e settori. Ogni zona franca è
gestita da un organismo ad hoc responsabile della registrazione delle aziende e della concessione
della licenza per operare in tale specifica area. Le regole e le procedure per ottenere le
autorizzazioni possono variare da zona a zona.
Le società costituite all'interno di una zona franca rappresentano il mezzo ideale per operare in
tutto il mondo, essendo caratterizzate dalle seguenti facilitazioni:
- Proprietà straniera al 100%
- Esenzioni fiscali per 15 anni (rinnovabili)
- Libertà di rimpatriare patrimonio netto e utili
- Esenzione totale (merci e beni) dai dazi doganali per l'importazione nella zona franca
- Nessuna restrizione di valuta
- Costi di costituzione e mantenimento contenuti
In queste società è previsto un numero massimo di 5 soci; a seconda, poi, del regolamento
stabilito nella singola free zone, può essere sufficiente un solo amministratore (anche non
residente sul posto), ovvero 2 soggetti (in genere, un direttore e un segretario), dei quali almeno
uno dei due col visto locale di residenza. A tal riguardo, ottenere un visto come “expa” residente
non appare particolarmente complesso: la strada più comune è naturalmente quella di acquistare
un immobile; ma potrà essere sufficiente anche l’assunzione alle dipendenze di una società
residente, ovvero possedere una struttura societaria che faccia da “sponsor”.
Pure l’importo del capitale e le altre spese obbligatorie di costituzione possono variare in funzione
della free zone scelta: in genere, per il capitale sociale, si va da un minimo di 10.000 AED a un
massimo di 1.000.000 AED. Per quanto attiene alle formalità di costituzione, le stesse appaiono
molto limitate, venendo regolarizzate direttamente con la competente Autorità della locale free
zone presso cui viene stabilita la sede. Le spese governative per registrazione e licenza di una FZE,
in media, sono di circa 25.000 AED (6.250 Euro); mentre, quelle relative all’ottenimento di un UAE
Residence Visa si aggirano intorno ai 10.000 AED (2.500 Euro).
Naturalmente, occorre avere una sede in loco (e dunque: affitto ufficio, costi per utenze, consumi
etc.; tutta documentazione che, oltre tutto, risulterà particolarmente importante agli effetti
dell’eventuale dimostrazione della nota esimente di cui all’art. 167 del TUIR, per provare la
residenza effettiva e lo svolgimento dell’attività). Altro costo obbligatorio, quello legato
6. all’auditing: seppure, infatti, gli obblighi contabili siano assai ridotti, vi è la necessità di avere il
bilancio certificato da un auditor autorizzato dalla legge emiratina, per poi trasmetterlo ogni anno
al dipartimento di competenza, onde ottenere il rinnovo della licenza.
Di regola, le FZE sono considerate imprese straniere per la legge degli Emirati Arabi Uniti e hanno
bisogno di una società locale per svolgere le attività di business all’interno del Paese. Peraltro, una
delle più grandi novità introdotte con la sopra ricordata Legge 2/2015 è che viene contemplata per
la prima volta la possibilità per le società costituite nelle zone franche (le quali, dunque, non
necessitano di azionisti emiratini), di eseguire le loro attività anche al di fuori delle stesse. Tali
società potrebbero teoricamente richiedere una licenza per svolgere attività di tipo mainland; in
questo modo, di fatto, riuscirebbero ad aggirare la regola del 51% della proprietà. Va, peraltro,
sottolineato che la riforma ha demandato a un successivo provvedimento dell’Autorità
governativa locale il compito di precisare termini e condizioni per tale tipologia di operatività. In
ogni caso, per attività commerciali interne, le società saranno quanto meno obbligate al
pagamento dei dazi sulle importazioni (di regola, il 5%).
Occorre, poi, rappresentare l’importanza concernente il fatto che tutti i benefici dei Trattati contro
le doppie imposizioni si applicano anche alle Free Zone Entities costituite da investitori stranieri.
Pertanto, la combinazione di una FZE con una società internazionale, c. d. “International Business
Company – IBC” (veicolo off-shore) e, magari, un trust discrezionale cui conferirne la gestione delle
quote, risulterebbe estremamente efficace nel fornire riservatezza, ove richiesto dal programma di
pianificazione fiscale internazionale.
Concludendo l’analisi con gli aspetti essenzialmente pratici di carattere fiscale, contabile e
previdenziale, per quanto riguarda le LLC, occorre tenere presente che, sulla base della
legislazione, ogni organizzazione che conduce un commercio o un’attività (incluse prestazioni di
servizi), all’interno dell’Emirato di Dubai, è teoricamente soggetta al versamento delle imposte sul
reddito. Peraltro, il governo di Dubai ha ratificato solo le imposte sul reddito delle filiali di banche
estere, degli hotel e delle società operanti nel settore petrolchimico e del gas. Ciò significa che,
seppure in astratto il governo potrebbe teoricamente avere la facoltà di applicare le imposte
anche retroattivamente, finora, non esistono imposte sul reddito, come pure, imposte sulle
plusvalenze e sul capitale, né la cosa parrebbe lontanamente ipotizzabile al momento.
Relativamente ai contributi sociali, per i lavoratori stranieri non è prevista alcuna tipologia di
contribuzione previdenziale / assicurativa. Viceversa, nei confronti dei dipendenti di nazionalità
emiratina, i datori di lavoro devono versare un importo pari al 12,5% dello stipendio (attività del
settore pubblico) e 15% (attività del settore privato). Non sono prescritti particolari istituti
retributivi (gratifiche, mensilità aggiuntive, TFR etc.), al di là dell’ordinario salario mensile. Oltre a
ciò, da un punto di vista pratico, bisogna sempre considerare che la maggior parte di manodopera
presente a Dubai non è emiratina, ma costituita in massima parte da “espatriati”. I cittadini
emiratini svolgono in genere lavori di elevate qualifiche professionali.
In pratica, l’unica imposta attualmente prevista è l’Imposta di Registro (Stamp Duty). Peraltro,
nessuna imposta viene richiesta per il trasferimento di beni mobili; mentre, per gli immobili, è in
7. genere applicata una percentuale che va dal 2% al 4% del valore della transazione, che la prassi
vuole sia suddivisa al 50% tra venditore e acquirente.
Ovviamente, poi, non vengono applicati negli EAU i regimi delle CFC, il Transfer Pricing o la Thin
Capitalisation.
Una nota a parte merita l’IVA, inesistente a Dubai fino a tutto il 2017. Occorre, peraltro,
rappresentare che, a causa della forte diminuzione degli introiti originati dal calo del prezzo del
petrolio, il Governo ha confermato che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, gli EAU adotteranno
un’aliquota IVA pari al 5% su tutti i beni e servizi, esclusi gli alimenti di prima necessità, nonché i
settori della sanità e dell’istruzione.
Dal lato “bilanci”, in generale, negli EAU vige un regime di mercato libero e, come anche
recentemente ribadito dalla già menzionata Legge 2/2015, non esiste alcun obbligo di
pubblicazione di rendiconti e bilanci (neanche una visura camerale consente di conoscere la
situazione finanziaria ed economica di una qualsiasi azienda); seppure resta l’onere di trasmettere
il bilancio alle competenti Autorità per i rinnovi annuali delle licenze. Ciononostante, non essendo
soggetto a pubblicità il Registro delle Imprese, di fatto, il Common Reporting Standard resta una
clausola di carattere meramente teorico.
Sempre, infine, con riferimento alle innovazioni apportate dalla recente riforma (da un punto di
vista contabile), quasi a voler dare una nuova immagine del Paese, sono stati introdotti
determinati obblighi sulla tenuta della contabilità rispetto alla situazione previgente. Gli standard
internazionali (IAS-IFRS), infatti, dovranno essere rispettati, e le aziende dovranno ora fornire una
visione chiara e precisa dei loro profitti e delle loro perdite. E’ prevista una multa fino a 100.000
AED (circa 25.000 Euro) per le società che non tengono dei registri contabili appropriati.
Conclusa questa breve analisi normativa relativa agli EAU, nel caso ipotizzato al principio del
paragrafo, la “nostra” PMI italiana del settore food, potrebbe convenientemente percorrere la
strada dell’internazionalizzazione seguendo i seguenti due principali step.
Prima fase: Trasferisce un uomo di fiducia a Dubai con l’incarico di costituire una FZE, la quale avrà
il compito di monitorare il mercato e fungere da intermediario tra la PMI italiana e le varie trading
emiratine deputate a importare i prodotti dall’Italia. Da un lato, ha così pienamente soddisfatto la
previsione normativa che pretende l’esistenza di concrete e genuine ragioni economiche non-
fiscali, non-marginali. Dall’altro lato, sta sostanzialmente delocalizzando il proprio core business da
un territorio ad alta pressione fiscale (Italia) a una giurisdizione sostanzialmente priva di tassazione
(EAU). Dovrà, evidentemente, predisporre fin dal principio la necessaria T. P. Documentation in
dimostrazione del pieno rispetto dell’Arm’s Length Principle; ma è altresì ovvio che, in una
situazione del genere, all’intermediario locale che produce la quasi totalità del fatturato per la
società italiana, dovranno essere riconosciuti dei margini necessariamente elevati. In sostanza:
mentre prima dell’operazione la società Italiana aveva un + 100 di Gros Margin su cui andava poi a
corrispondere le imposte, ora gran parte di questo profitto dovrà essere inevitabilmente assorbito
8. dalla FZE di Dubai, la quale viceversa non corrisponde imposte:; pertanto, tutto ciò si tradurrà
automaticamente in una sorta di extra-profitto per la PMI italiana internazionalizzata.
Seconda fase: Dopo qualche tempo necessario per conoscere bene l’operatività del mercato di
interesse, stringere contatti e relazioni d’affari con gli imprenditori emiratini, e capire il
funzionamento delle trading a Dubai, la PMI in questione potrà compiere il secondo passo: vale a
dire, costituire un’ordinaria LLC con il socio nominale emiratino, acquistare le necessarie licenze di
general trading e svolgere il business, sia per conto della società italiana (così come nella fase
precedente, ma senza il passaggio dell’intermediario – oppure, lasciando pure in piedi la FZE della
prima fase, se ciò risulterà conveniente a livello di “Gruppo”), sia per conto anche di altre società
che la PMI ha la possibilità di contattare in Italia sulla base del suo back ground interno. In tal
modo: le società italiane saranno felicissime di esportare in un mercato lontano e redditizio senza
il minimo rischio, avendo la garanzia della PMI italiana; le ragioni economiche dell’operazione
verranno ulteriormente rafforzate, atteso che la controllata emiratina non opera più solo per la
propria casa-madre italiana, ma anche per terzi soggetti, e rivende ad altri ancora; fiscalmente
aumentano ancora di più i vantaggi, in quanto si sta incrementando il fatturato proprio nella
giurisdizione priva di tassazione e non in Italia (dove, peraltro, adesso la società ha davanti ben
altre interessanti prospettive di stabilità e di crescita economica). Né, d’altronde, alcuno potrà mai
contestare al riguardo che tali redditi siano effettivamente prodotti a Dubai, e debbano
conseguentemente essere assoggettati a imposizione in tale Paese, semplicemente, perché così
non è, e risulta alquanto facile fornirne prova concreta.
Ecco, che si è felicemente concluso un corretto percorso di internazionalizzazione, reso possibile
soltanto da un’attenta fase iniziale di studio, che ha consentito di svolgere quell’opportuna attività
di pianificazione fiscale, dalla quale – oramai, pare indubitabile – nessun coscienzioso e capace
imprenditore può più prescindere, se vuole approcciare in modo davvero positivo i mercati esteri
maggiormente profittevoli.