La Normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è nata nel 2010 per merito del Congresso americano con lo scopo di contrastare, con la collaborazione degli intermediari finanziari esteri, l'evasione fiscale da parte di soggetti statunitensi che operano all'estero.
2. PREMESSA
La normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è nata nel 2010 per merito del
Congresso americano con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale offshore dei propri
cittadini. Con questa normativa, gli Stati Uniti pretendono da tutti gli istituti finanziari esteri
(banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio e di intermediazione e altre entità
finanziarie), compresi quelli che non operano negli Stati Uniti, nomi e dati dei loro clienti
assoggettati al fisco americano.
È importante precisare che gli Stati Uniti applicano un criterio di imposizione che prescinde
dal territorio luogo di produzione del reddito, anzi prendono come riferimento la
cittadinanza. Gli altri Paesi invece fanno riferimento al criterio di residenza con i vari
problemi che comporta l’individuazione di questo luogo.
In base alla legislazione degli Stati Uniti sono assoggettati all’obbligo fiscale i cittadini
americani o stranieri residenti negli Stati Uniti, gli americani espatriati e gli stranieri
all’estero con importanti averi negli Stati Uniti.
3. FATCA
Gli istituti finanziari esteri che aderiscono alla normativa in esame devono sottoscrivere un
accordo di natura contrattuale con l’Irs (Internal revenue service), registrarsi, ottenere un
codice identificativo e identificare e classificare la clientela, utilizzando procedure ad hoc, al
fine di individuare i soggetti residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti ed effettuare il reporting
indicando il profilo finanziario del cliente. Per l’Italia, come per tutti i Paesi che hanno
aderito, l’attuazione del FATCA si traduce in uno scambio automatico annuale di
informazioni tra le autorità fiscali dei due Paesi che interessa non più esclusivamente i
cittadini statunitensi, ma anche i conti correnti e assimilati detenuti in territorio
statunitense da residenti italiani. In pratica il FATCA da normativa inizialmente unilaterale
ha acquisito una reciprocità sostanziale.
Occorre precisare che se gli Stati Uniti focalizzano l’attenzione esclusivamente su gli
investimenti finanziari, il nostro Paese prevede in senso più ampio che siano posti sotto
controllo, oltre agli investimenti finanziari, anche gli investimenti in beni immobiliari.
4. FATCA
L’implementazione della normativa FATCA è regolata da Accordi intergovernativi (IGA -
Intergovernmental Agreement) negoziati da ciascun Paese con gli Stati Uniti. Questi IGA
rendono obbligatorie (per tutte le istituzioni finanziarie) la raccolta e la segnalazione delle
informazioni bancarie e fiscali all’autorità fiscale nazionale, che a sua volta li trasmette
all’Irs (l’equivalente statunitense dell’Amministrazione finanziaria italiana).
Un elevato numero di Paesi, di cui la maggior parte europei, tra cui l’Italia, ha optato per la
sottoscrizione dell’accordo intergovernativo; in altri Paesi gli accordi sono in corso di
negoziazione o di ratifica. Nei Paesi in cui non si adotterà l’accordo intergovernativo, la
normativa FATCA sarà implementata tramite la sottoscrizione diretta di un accordo tra le
singole istituzioni finanziarie e l’Irs. In aggiunta, sono previste penali per tutte le istituzioni
finanziarie che non si adegueranno agli obblighi previsti da FATCA.
5. FATCA - CAA
Per quanto riguarda l’Italia, un importante passo avanti sul terreno della trasparenza fiscale a
livello internazionale è stato compiuto con la sottoscrizione (a fine dicembre 2015) e la
pubblicazione (a febbraio 2016) dell’accordo tra l’Agenzia delle Entrate e l’Irs. È proprio per
mezzo di questo accordo che è stato posto un sigillo fondamentale all’implementazione della
normativa FATCA avviata con la firma dell’accordo intergovernativo IGA a Roma il 10 gennaio
2014.
Di fatto, la diffusione del testo dell’intesa raggiunta tra le autorità competenti dei due Paesi,
l’Irs per gli Stati Uniti e l’Agenzia delle Entrate per l’Italia, non è stato che l’ultimo di una serie di
passaggi prescritti dall’accordo. Si è trattato, infatti, di un collegato normativo sostanzialmente
tecnico e procedurale, peraltro già attivo, visto che lo scambio di dati informativi tra le due
controparti era da mesi operativo e in vigore. L’unica novità reale è stata che i termini tecnici e
l’intero quadro procedurale sono stati resi pubblici.
6. FATCA - CAA
L’accordo in questione tra autorità competenti sullo scambio automatico dei dati in ambito FATCA
ha preso il nome di Competent authority arrangement (Caa).
L’accordo FATCA infatti, dopo aver fissato le regole e i contenuti generali di riferimento, affidava alle
autorità competenti dei due Paesi il compito di trovare un accordo su come rendere effettivo lo
scambio di informazioni, cioè, la definizione di una piattaforma procedurale, funzionale e allo stesso
tempo adeguata agli strumenti, alle norme e alle necessità di entrambe le parti contraenti.
Nel Caa sono contenute le regole operative necessarie per la trasmissione/ricezione delle
informazioni tra i due Paesi, inoltre vengono disciplinate specifiche misure per la gestione degli
errori riscontrati dallo Stato ricevente e per l’invio di dati correttivi da parte degli istituti finanziari.
Per lo scambio dei dati le due amministrazioni hanno scelto di utilizzare il servizio "Ides"
(International data exchange services). Qualora emergessero errori nei dati o criticità nella
trasmissione, le due autorità competenti possono consultarsi per risolvere eventuali problematiche.
7. FATCA - CAA
Le informazioni da scambiare tra le due amministrazioni (Agenzia delle Entrate e Irs) sono fornite dalle
istituzioni finanziarie italiane o statunitensi tenute alla comunicazione.
Tra i soggetti interessati rientrano dunque banche, società di gestione del risparmio e di intermediazione,
assicurazioni vita e altre entità finanziarie.
Ad ogni istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione delle informazioni da scambiare viene chiesto di
registrarsi e, in conseguenza di ciò, viene rilasciato un numero identificativo globale, "GIIN".
Secondo l’accordo, l’Irs si impegna a trasmettere annualmente all’Italia la lista delle istituzioni finanziarie
italiane registrate ("FFI list"). In particolare queste ultime, in relazione ad ogni conto statunitense, devono
comunicare:
• il nome o la denominazione sociale o ragione sociale, l’indirizzo e il codice fiscale statunitense di ciascuna
persona statunitense specificata titolare del conto;
• il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;
• la denominazione, il codice fiscale e il codice identificativo della istituzione finanziaria italiana;
• il saldo o il valore del conto.
8. FATCA - CAA
Inoltre è previsto l’invio di alcune informazioni aggiuntive, connesse ai pagamenti effettuati sul conto,
distinte a seconda che si tratti di un conto di custodia, di un conto di deposito o di un conto diverso dai
precedenti. In particolare, nel caso di un conto di custodia statunitense, si prevede che venga comunicato
all’Agenzia delle Entrate:
• l’importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle
attività detenute nel conto, comunque pagati o accreditati sul conto, nel corso dell’anno solare o di
altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;
• i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati
sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.
Nel caso di un conto di deposito statunitense oggetto della comunicazione, viene comunicato l’importo
totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato
periodo di rendicontazione alla clientela.
Infine, se il conto statunitense oggetto di comunicazione è diverso dai precedenti, ad essere comunicato è
l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno o
di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.
9. LA DOPPIA IMPOSIZIONE
La normativa FATCA pone problemi interessanti per quanto riguarda la doppia imposizione
dei redditi nei due Paesi coinvolti. Infatti tali redditi, oltre ad essere soggetti a tassazione
americana, per il principio territoriale sono oggetto di considerazione anche nel Paese in
cui si realizzano; potrebbe essere l’esempio di un cittadino americano residente in Italia, il
quale è fiscalmente residente negli Stati Uniti per cittadinanza, mentre è fiscalmente
residente in Italia per residenza.
Dunque l’applicazione di questa normativa crea non pochi problemi per quanto riguarda la
doppia imposizione dei redditi nei due Paesi coinvolti.
10. LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Se fino ad ora abbiamo argomentato quanto accade al cittadino americano residente in Italia, per
quanto riguarda la sua residenza fiscale americana, adesso concentriamo l’attenzione sulla sua
residenza fiscale italiana, che, come detto, deriva dal fatto che il soggetto risiede in Italia.
Ovviamente questo discorso può essere esteso anche a tutti i cittadini italiani che hanno qualche
investimento all’estero (nel caso specifico, negli Stati Uniti).
La normativa italiana di riferimento prevede che gli investimenti esteri debbano essere sempre
dichiarati nella dichiarazione dei redditi, all’interno del quadro RW.
Nel caso in cui un cittadino (americano residente in Italia o italiano residente in Italia) si trovi ad
essere in possesso di investimenti negli Stati Uniti (il discorso vale anche per investimenti detenuti
in ogni altro Paese) senza aver dichiarato tali investimenti nel quadro RW, si pone un problema che è
simile a quello, già enunciato nelle precedenti slides, del cittadino americano residente in Italia che
non ha mai fatto la dichiarazione dei redditi negli USA.
11. LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Quando ci si trova di fronte ad un tale problema, ci sono in linea di massima due soluzioni:
a) iniziare a dichiarare il proprio investimento negli Stati Uniti a partire dalla successiva
dichiarazione dei redditi;
b) applicare il ravvedimento operoso e ripresentare tutte le dichiarazioni dei redditi
passate pagando una sanzione per la mancata presentazione delle dichiarazioni.
Il primo approccio è generalmente sconsigliato dato che non sana il passato e l’Agenzia
delle Entrate ha la possibilità di controllare i flussi bancari verso gli Stati Uniti. Inoltre,
incrociando i dati l’autorità fiscale può capire se i dati dichiarati nel quadro RW sono
veritieri o meno. Pertanto questa soluzione non è consigliabile, dato che espone il
contribuente al rischio di essere scoperto.
La soluzione corretta è la seconda.
12. LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Ad oggi tutto questo discorso assume un’importanza rilevante dato che il FATCA, finora valutato come
flusso unilaterale dai vari Paesi verso gli Stati Uniti, sta diventando anche un flusso bilaterale.
Le banche americane stanno infatti implementando la stessa metodologia di quelle italiane e a breve
cominceranno a comunicare alle autorità italiane i dati bancari dei cittadini italiani negli Stati Uniti.
Non è ancora chiara la tempistica di attivazione della procedura, ma pare che già a partire dal 2017 i dati
saranno spediti dagli USA verso l’Italia (e verso tutti gli altri Paesi aderenti al FATCA).
Pertanto, tutti coloro che non avessero finora dichiarato in Italia i propri conti correnti americani, sono
interessati ad iniziare una procedura di ravvedimento operoso al fine di evitare che la banca americana,
dove sono detenuti i conti, comunichi all’Agenzia delle Entrate quegli stessi conti prima che questi siano
stati indicati nelle dichiarazioni dei redditi.
Si propone, dunque, a parti invertite, lo stesso problema del FATCA, stavolta con i residenti italiani come
protagonisti, siano essi cittadini americani o cittadini italiani.
13. CONCLUSIONI
In conclusione è importante ricordare che, per quanto riguarda l’applicazione della
normativa FATCA in Italia e quindi delle regole di scambio di informazioni tra il nostro Paese
e gli Stati Uniti, le autorità competenti hanno previsto un periodo transitorio di due anni
(anni di riferimento delle informazioni 2014 e 2015) durante il quale si terrà conto degli
sforzi delle amministrazioni e degli istituti finanziari nello svolgimento dei reciproci
adempimenti.
Per quanto riguarda il termine entro il quale gli operatori finanziari interessati dall’accordo
FATCA dovranno inviare le informazioni sui conti statunitensi, occorre precisare che quelle
relative al 2015 dovevano essere inviate entro il 15 giugno 2016. Per le informazioni
relative agli anni futuri, il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate sarà il 30
aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.