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Brexit Tax
Il “Day-after-Brexit” si annuncia pieno di incognite e di timori. Seppure, infatti, la normativa
preveda un biennio di rodaggio prima dell’uscita effettiva, per fare in modo che il governo
europeo possa dettare le necessarie disposizioni transitorie (si pensi, a esempio, al contenzioso in
corso presso la Corte UE in cui sono parte i contribuenti del Regno Unito), è innegabile che
saranno non poche le conseguenze dirette che colpiranno la vita lavorativa, economica, finanziaria
e soprattutto fiscale di tutti gli Europei.
Occorre invero premettere che, pur uscendo dall’UE, il Regno Unito resta a tutti gli effetti membro
dell’OCSE, elemento che dovrebbe di per sé fornire determinate garanzie, vieppiù nel settore
tributario e dello scambio di informazioni: questa è una precisazione opportuna, posto che tra i
vari scenari che si potrebbero ipotizzare, non si può matematicamente escludere anche quello
della nascita di un nuovo “paradiso fiscale”. Tale tesi ci pare estremamente anacronistica e
improbabile: riteniamo più plausibile una sorta di nuova “Svizzera” o un Regno Unito che vada ad
ampliare i Paesi dello Spazio SEE (all’interno dell’AELS – Associazione Europea di Libero Scambio),
insieme a Norvegia, Islanda e Liechtenstein; ma resta il fatto che, prendendo spunto dalla notoria
situazione vigente per le “Isole del Canale”, modelli di tipo off-shore sono stati paventati da alcuni
tra i principali organi di stampa, inclusa la famosissima BBC.
Inoltre, esistono sempre le Convenzioni contro le doppie imposizioni (che pure potrebbero essere
riviste) stipulate con tutte le nazioni europee secondo – per l’appunto – l’OECD Model Tax
Convention: venendo a mancare la superiore giurisdizione della Corte UE, saranno proprio le
regole disciplinate in tali trattati a costituire il vademecum normativo cui fare riferimento, quale
primaria fonte legislativa.
Insomma, quanto meno da questo punto di vista, certuni forse esagerano un pochino troppo con
l’allarmismo, atteso oltre tutto che ancora non è dato di conoscere quali saranno nel dettaglio le
procedure di uscita che si seguiranno e le misure che si adotteranno per attenuarne gli inevitabili
effetti negativi. Al momento, è appena iniziato il classico “gioco delle parti”: Regno Unito che cerca
di prolungare il più possibile la Brexit e Unione europea che vuole imporre il rigoroso rispetto dei
tempi (non ultimo, per questioni di immagine).
Ciononostante, è bene incominciare a svolgere determinate considerazioni di carattere pratico su
talune conseguenze che, da qui a poco, le imprese saranno chiamate ad affrontare, al fine di
rivedere gli eventuali loro programmi economici e/o piani industriali sotto un’ottica di indubbia
minore convenienza fiscale.
Orbene, nel presente intervento in particolare, vogliamo richiamare l’attenzione sulle potenziali
ripercussioni della Brexit in tema di Exit Tax; normativa recentemente oggetto di un restyling
legislativo operato dal Decreto Crescita e Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015).
Come noto, l’exit tax è una forma di prelievo fiscale che ha come presupposto la fuoriuscita di
ricchezza dall’ambito di applicazione di un determinato ordinamento fiscale e il conseguente
venire meno della potestà impositiva della relativa giurisdizione tributaria.
A mente dell’art. 166, comma 1, del TUIR:
“Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che
comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore
normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano
confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si
applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le
plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.”
In conseguenza del trasferimento, pertanto, la differenza tra il valore normale e il costo
fiscalmente riconosciuto (plusvalenza) dei beni costituenti l'azienda, sarà tassata in Italia con la
cosiddetta Exit Tax. La norma, al successivo comma 2-quater, peraltro, consente di chiedere la
sospensione degli effetti del realizzo della plusvalenza, per quei soggetti che trasferiscono la
residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, con i quali l'Italia abbia stipulato un trattato
sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari, comparabile a quanto
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010.
L'art. 11 del D.Lgs. 147/2015 è intervenuto sulla disposizione in questione con alcune
fondamentali previsioni, tra l’altro estendendo il regime di sospensione delle plusvalenze ai casi di
trasferimento della residenza all'estero realizzati per mezzo di operazioni straordinarie.
Viene, inoltre, confermato espressamente che la sospensione della tassazione in uscita – in
conformità agli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia – è anche prevista in caso di
trasferimento di una parte o della totalità degli attivi, aventi a oggetto un'azienda o un ramo
d'azienda, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE o
appartenente allo SEE.
I soggetti interessati dalla diposizione di cui all'art. 166 dei TUIR sono i contribuenti residenti nel
territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali; e dunque:
- Persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, che esercitano imprese commerciali, ai
sensi dell'art. 55 del TUIR;
- Società di persone, residenti nel territorio dello Stato, indicate nell'art. 5 del TUIR (società
in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di armamento, società di
fatto);
- Soggetti indicati nell'art. 73 comma 1 del TUIR (società per azioni e in accomandita per
azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione,
società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e società cooperative europee di
cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e
privati diversi dalle società, trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali).
Il presupposto oggettivo per la tassazione delle plusvalenze (in regime di sospensione) è
rappresentato dal reale trasferimento all'estero della residenza, correlato alla perdita della stessa
– ai fini fiscali – in Italia, in capo al soggetto trasferito. L’opzione per l’applicazione dell’Exit Tax si
presenta entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo
esercizio finanziario di residenza in Italia, mediante un'apposita comunicazione all'Ufficio
territorialmente competente, unitamente a tutte le prescritte informazioni di supporto.
Ovviamente, la disposizione non opera laddove il trasferimento della residenza all'estero non sia
definitivo ed effettivo: in caso di trasferimento meramente formale (esterovestizione), troverà
infatti applicazione l'art. 73 del TUIR, in funzione del quale, ricorrendo determinate condizioni,
l’impresa in argomento verrà ex lege riqualificata come un qualsiasi altro ordinario soggetto
passivo IRES, con conseguente inapplicabilità dell'Exit Tax.
Gli importi da prendere in considerazione saranno quelli afferenti il c. d. valore normale,
determinato ai sensi dell'art. 9, del TUIR: la differenza tra il valore normale dei beni costituenti
l'azienda trasferita e il loro costo fiscalmente riconosciuto, concorre alla formazione del reddito di
tale soggetto.
Si ricorda, inoltre, che gli imprenditori individuali e le società di persone possono optare per il
regime di tassazione separata delle plusvalenze in sospensione, in alternativa al regime ordinario
di tassazione, ai sensi dell'art. 17, del TUIR: l'opzione potrà essere esercitata a condizione che il
trasferimento della residenza fiscale avvenga decorsi almeno cinque anni dall'inizio dell'attività
d'impresa. Viceversa, i soci delle società di capitali residenti che trasferiscono la sede all'estero
non vengono in funzione di ciò automaticamente tassati personalmente per le plusvalenze in
sospensione delle partecipazioni detenute (comma 2-ter, art. 166, TUIR), atteso che si tratterebbe
di un’indubbia illecita doppia imposizione.
L'ipotesi di realizzo al valore normale non si applica, come anzidetto, per i beni confluiti in una
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, poiché il presupposto principale perché tale
disposizione possa trovare applicazione consiste nell'abbandono definitivo: ossia, la concreta
rottura del collegamento con lo Stato di provenienza, che faccia venire meno il potere impositivo
dello Stato di tassare i redditi dei residenti ovunque prodotti nel mondo – worldwide taxation
principle.
Esemplificando: l’Exit Tax non si applica nel caso in cui l'impresa sposti all'estero la propria sede
legale, ma mantenga in Italia una PE (Permanent Establishment), mediante la quale svolga
concretamente un’attività; mentre verrà assoggetta all’Exit Tax se, successivamente, i componenti
confluiti nella PE verranno distolti per confluire presso la casa madre estera.
La plusvalenza rientrante nel regime di sospensione è costituita:
"Dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze di ciascuno degli elementi
patrimoniali attivi e passivi trasferiti all'estero, che devono essere determinate in base alla
differenza tra il loro valore normale e il costo non ammortizzato, e cioè il costo di acquisizione
riconosciuto ai fini fiscali, computato al netto degli ammortamenti e/o delle svalutazioni e
incrementato delle rivalutazioni fiscalmente rilevanti" (Circolare 05/2015 Assonime).
Riassumendo, dunque, qualora le aziende trasferiscano la residenza fiscale in un altro Stato
membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,
potranno optare per la tassazione della plusvalenza al momento del trasferimento o,
alternativamente, per la sospensione o rateizzazione della riscossione delle imposte sui redditi
dovute sulla plusvalenza unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti
dell'azienda (o del complesso aziendale), che non siano confluiti in una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato.
Evidentemente, detta scelta assume una concreta importanza di carattere finanziario che
necessiterà di accurate valutazioni strategiche da parte del soggetto interessato. Non si
dimentichi, oltre tutto, che l’eventuale plusvalore dovrà comprendere anche l'avviamento sempre
determinato al valore normale, e cioè sulla base dell'ammontare che delle imprese indipendenti
avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento.
La disposizione, inoltre, prevede che la tassazione delle plusvalenza sarà determinata in via
definitiva alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia (o di esistenza in Italia della
stabile organizzazione oggetto di trasferimento), senza tener conto delle minusvalenze e/o
plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento stesso. Mentre, le perdite di esercizi
precedenti non ancora utilizzate, andranno a compensazione del reddito dell'ultimo periodo
d'imposta di residenza in Italia.
Le imposte sui redditi relative alla plusvalenza oggetto di sospensione (tra cui rientrano le
addizionali, ma non l’IRAP), debbono essere versate al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
- per i beni e i diritti ammortizzabili, inclusi l'avviamento e i beni immateriali, con riferimento
all'esercizio di maturazione delle quote residue di ammortamento che sarebbero state
ammesse in deduzione ai fini dell'ordinaria determinazione del reddito d'impresa,
indipendentemente dall'imputazione al conto economico;
- per gli altri elementi patrimoniali non soggetti al processo di ammortamento, con riguardo
all'esercizio in cui vengono realizzati.
Nell’ipotesi di sospensione, il contribuente dovrà presentare annualmente la dichiarazione dei
redditi limitatamente ai quadri inerenti all'indicazione della plusvalenza complessiva, evidenziando
la plusvalenza ancora sospesa, l'ammontare dell'imposta dovuta e del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio.
Viceversa, il regime di rateizzazione comporta il versamento delle imposte in sei rate annuali di
pari importo e, a differenza del regime di sospensione, non prevede obblighi di monitoraggio
annuale nelle successive dichiarazioni dei redditi, poiché la tassazione, anche se differita, viene
cristallizzata al momento del trasferimento della sede all'estero.
Tutta la normativa che precede è stata varata nel rispetto della decisione della Corte di Giustizia
europea (sentenza C-371/10 – National Grid Indus BV, del 29.11.2011). Tale giudicato ha espresso i
seguenti fondamentali principi di diritto comunitario:
- non costituisce ostacolo alla libertà di stabilimento l'applicazione da parte dello Stato UE di
uscita di una tassazione (Exit Tax) sulle plusvalenze latenti degli asset trasferiti;
- l'importo dell'Exit Tax va determinato in via definitiva dallo Stato UE di uscita al momento
del trasferimento della residenza, a nulla rilevando le plusvalenze e le minusvalenze
realizzate successivamente;
- non rispetta il principio di proporzionalità la riscossione immediata dell'Exit Tax da parte
dello Stato UE di uscita;
- non osta alla libertà di stabilimento e rispetta il principio di proporzionalità una normativa
nazionale che consenta ai contribuenti di optare tra la riscossione immediata dell'Exit Tax o
la sua riscossione differita al momento del realizzo dei plusvalori latenti nel Paese UE
ospitante.
I soggetti appartenenti all’area UE/SEE avranno, in conclusione, la possibilità di trasferirsi e
delocalizzarsi, da un Paese all’altro, al loro interno, giovandosi del particolare regime di Tax
Deferral; e ciò (come detto, dopo il D.Lgs. 147/2015), anche in presenza di operazioni straordinarie
quali: fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda etc.
Ebbene (per tornare all’odierno thema), pare fin troppo evidente come un’impresa, non più
appartenente all’area UE/SEE, vedrebbe pesantemente compromessi e modificati gli eventuali
programmi di investimento afferenti a un qualunque progetto di delocalizzazione e/o
trasferimento, non potendosi giovare del suddetto regime di favore.
L’inevitabile dilemma che si pone oggi, su cui occorre necessariamente assumere una decisione, è
quindi il seguente:
- velocizzare il piano di trasferimento (previsto per approfittare di risorse industriali esistenti
in un’altra regione, o di minori costi della manodopera, o di chissà cos’altro), mettendolo
subito in atto, anche se magari erano stati programmati dei tempi più lunghi;
ovvero
- restare in attesa che si concluda la Brexit, confidando sul fatto che, alla fine dei giochi,
comunque il Regno Unito entrerà quanto meno all’interno dello Spazio economico europeo
e pertanto rimarrà inalterata la possibilità di sfruttare i vantaggi legati al citato regime di
Tax Deferral.
La decisione non appare particolarmente facile, specie laddove siano in ballo somme
particolarmente cospicue. In ogni caso, propenderemo più per la seconda ipotesi, fermo restando
che il consiglio sarebbe quello di tenersi pronti ad agire fin da subito, monitorando passo dopo
passo gli sviluppi dell’uscita dall’UE del Regno Unito, al fine di potere, alla peggio, riuscire
comunque a intervenire prima della Brexit Tax.

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Brexit tax

  • 1. Brexit Tax Il “Day-after-Brexit” si annuncia pieno di incognite e di timori. Seppure, infatti, la normativa preveda un biennio di rodaggio prima dell’uscita effettiva, per fare in modo che il governo europeo possa dettare le necessarie disposizioni transitorie (si pensi, a esempio, al contenzioso in corso presso la Corte UE in cui sono parte i contribuenti del Regno Unito), è innegabile che saranno non poche le conseguenze dirette che colpiranno la vita lavorativa, economica, finanziaria e soprattutto fiscale di tutti gli Europei. Occorre invero premettere che, pur uscendo dall’UE, il Regno Unito resta a tutti gli effetti membro dell’OCSE, elemento che dovrebbe di per sé fornire determinate garanzie, vieppiù nel settore tributario e dello scambio di informazioni: questa è una precisazione opportuna, posto che tra i vari scenari che si potrebbero ipotizzare, non si può matematicamente escludere anche quello della nascita di un nuovo “paradiso fiscale”. Tale tesi ci pare estremamente anacronistica e improbabile: riteniamo più plausibile una sorta di nuova “Svizzera” o un Regno Unito che vada ad ampliare i Paesi dello Spazio SEE (all’interno dell’AELS – Associazione Europea di Libero Scambio), insieme a Norvegia, Islanda e Liechtenstein; ma resta il fatto che, prendendo spunto dalla notoria situazione vigente per le “Isole del Canale”, modelli di tipo off-shore sono stati paventati da alcuni tra i principali organi di stampa, inclusa la famosissima BBC. Inoltre, esistono sempre le Convenzioni contro le doppie imposizioni (che pure potrebbero essere riviste) stipulate con tutte le nazioni europee secondo – per l’appunto – l’OECD Model Tax Convention: venendo a mancare la superiore giurisdizione della Corte UE, saranno proprio le regole disciplinate in tali trattati a costituire il vademecum normativo cui fare riferimento, quale primaria fonte legislativa. Insomma, quanto meno da questo punto di vista, certuni forse esagerano un pochino troppo con l’allarmismo, atteso oltre tutto che ancora non è dato di conoscere quali saranno nel dettaglio le procedure di uscita che si seguiranno e le misure che si adotteranno per attenuarne gli inevitabili effetti negativi. Al momento, è appena iniziato il classico “gioco delle parti”: Regno Unito che cerca di prolungare il più possibile la Brexit e Unione europea che vuole imporre il rigoroso rispetto dei tempi (non ultimo, per questioni di immagine). Ciononostante, è bene incominciare a svolgere determinate considerazioni di carattere pratico su talune conseguenze che, da qui a poco, le imprese saranno chiamate ad affrontare, al fine di rivedere gli eventuali loro programmi economici e/o piani industriali sotto un’ottica di indubbia minore convenienza fiscale. Orbene, nel presente intervento in particolare, vogliamo richiamare l’attenzione sulle potenziali ripercussioni della Brexit in tema di Exit Tax; normativa recentemente oggetto di un restyling legislativo operato dal Decreto Crescita e Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015). Come noto, l’exit tax è una forma di prelievo fiscale che ha come presupposto la fuoriuscita di ricchezza dall’ambito di applicazione di un determinato ordinamento fiscale e il conseguente venire meno della potestà impositiva della relativa giurisdizione tributaria.
  • 2. A mente dell’art. 166, comma 1, del TUIR: “Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.” In conseguenza del trasferimento, pertanto, la differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto (plusvalenza) dei beni costituenti l'azienda, sarà tassata in Italia con la cosiddetta Exit Tax. La norma, al successivo comma 2-quater, peraltro, consente di chiedere la sospensione degli effetti del realizzo della plusvalenza, per quei soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, con i quali l'Italia abbia stipulato un trattato sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari, comparabile a quanto assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010. L'art. 11 del D.Lgs. 147/2015 è intervenuto sulla disposizione in questione con alcune fondamentali previsioni, tra l’altro estendendo il regime di sospensione delle plusvalenze ai casi di trasferimento della residenza all'estero realizzati per mezzo di operazioni straordinarie. Viene, inoltre, confermato espressamente che la sospensione della tassazione in uscita – in conformità agli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia – è anche prevista in caso di trasferimento di una parte o della totalità degli attivi, aventi a oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE o appartenente allo SEE. I soggetti interessati dalla diposizione di cui all'art. 166 dei TUIR sono i contribuenti residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali; e dunque: - Persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 55 del TUIR; - Società di persone, residenti nel territorio dello Stato, indicate nell'art. 5 del TUIR (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di armamento, società di fatto); - Soggetti indicati nell'art. 73 comma 1 del TUIR (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali).
  • 3. Il presupposto oggettivo per la tassazione delle plusvalenze (in regime di sospensione) è rappresentato dal reale trasferimento all'estero della residenza, correlato alla perdita della stessa – ai fini fiscali – in Italia, in capo al soggetto trasferito. L’opzione per l’applicazione dell’Exit Tax si presenta entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo esercizio finanziario di residenza in Italia, mediante un'apposita comunicazione all'Ufficio territorialmente competente, unitamente a tutte le prescritte informazioni di supporto. Ovviamente, la disposizione non opera laddove il trasferimento della residenza all'estero non sia definitivo ed effettivo: in caso di trasferimento meramente formale (esterovestizione), troverà infatti applicazione l'art. 73 del TUIR, in funzione del quale, ricorrendo determinate condizioni, l’impresa in argomento verrà ex lege riqualificata come un qualsiasi altro ordinario soggetto passivo IRES, con conseguente inapplicabilità dell'Exit Tax. Gli importi da prendere in considerazione saranno quelli afferenti il c. d. valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9, del TUIR: la differenza tra il valore normale dei beni costituenti l'azienda trasferita e il loro costo fiscalmente riconosciuto, concorre alla formazione del reddito di tale soggetto. Si ricorda, inoltre, che gli imprenditori individuali e le società di persone possono optare per il regime di tassazione separata delle plusvalenze in sospensione, in alternativa al regime ordinario di tassazione, ai sensi dell'art. 17, del TUIR: l'opzione potrà essere esercitata a condizione che il trasferimento della residenza fiscale avvenga decorsi almeno cinque anni dall'inizio dell'attività d'impresa. Viceversa, i soci delle società di capitali residenti che trasferiscono la sede all'estero non vengono in funzione di ciò automaticamente tassati personalmente per le plusvalenze in sospensione delle partecipazioni detenute (comma 2-ter, art. 166, TUIR), atteso che si tratterebbe di un’indubbia illecita doppia imposizione. L'ipotesi di realizzo al valore normale non si applica, come anzidetto, per i beni confluiti in una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, poiché il presupposto principale perché tale disposizione possa trovare applicazione consiste nell'abbandono definitivo: ossia, la concreta rottura del collegamento con lo Stato di provenienza, che faccia venire meno il potere impositivo dello Stato di tassare i redditi dei residenti ovunque prodotti nel mondo – worldwide taxation principle. Esemplificando: l’Exit Tax non si applica nel caso in cui l'impresa sposti all'estero la propria sede legale, ma mantenga in Italia una PE (Permanent Establishment), mediante la quale svolga concretamente un’attività; mentre verrà assoggetta all’Exit Tax se, successivamente, i componenti confluiti nella PE verranno distolti per confluire presso la casa madre estera. La plusvalenza rientrante nel regime di sospensione è costituita: "Dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze di ciascuno degli elementi patrimoniali attivi e passivi trasferiti all'estero, che devono essere determinate in base alla differenza tra il loro valore normale e il costo non ammortizzato, e cioè il costo di acquisizione
  • 4. riconosciuto ai fini fiscali, computato al netto degli ammortamenti e/o delle svalutazioni e incrementato delle rivalutazioni fiscalmente rilevanti" (Circolare 05/2015 Assonime). Riassumendo, dunque, qualora le aziende trasferiscano la residenza fiscale in un altro Stato membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, potranno optare per la tassazione della plusvalenza al momento del trasferimento o, alternativamente, per la sospensione o rateizzazione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell'azienda (o del complesso aziendale), che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Evidentemente, detta scelta assume una concreta importanza di carattere finanziario che necessiterà di accurate valutazioni strategiche da parte del soggetto interessato. Non si dimentichi, oltre tutto, che l’eventuale plusvalore dovrà comprendere anche l'avviamento sempre determinato al valore normale, e cioè sulla base dell'ammontare che delle imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento. La disposizione, inoltre, prevede che la tassazione delle plusvalenza sarà determinata in via definitiva alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia (o di esistenza in Italia della stabile organizzazione oggetto di trasferimento), senza tener conto delle minusvalenze e/o plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento stesso. Mentre, le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate, andranno a compensazione del reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia. Le imposte sui redditi relative alla plusvalenza oggetto di sospensione (tra cui rientrano le addizionali, ma non l’IRAP), debbono essere versate al verificarsi del primo dei seguenti eventi: - per i beni e i diritti ammortizzabili, inclusi l'avviamento e i beni immateriali, con riferimento all'esercizio di maturazione delle quote residue di ammortamento che sarebbero state ammesse in deduzione ai fini dell'ordinaria determinazione del reddito d'impresa, indipendentemente dall'imputazione al conto economico; - per gli altri elementi patrimoniali non soggetti al processo di ammortamento, con riguardo all'esercizio in cui vengono realizzati. Nell’ipotesi di sospensione, il contribuente dovrà presentare annualmente la dichiarazione dei redditi limitatamente ai quadri inerenti all'indicazione della plusvalenza complessiva, evidenziando la plusvalenza ancora sospesa, l'ammontare dell'imposta dovuta e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio. Viceversa, il regime di rateizzazione comporta il versamento delle imposte in sei rate annuali di pari importo e, a differenza del regime di sospensione, non prevede obblighi di monitoraggio annuale nelle successive dichiarazioni dei redditi, poiché la tassazione, anche se differita, viene cristallizzata al momento del trasferimento della sede all'estero.
  • 5. Tutta la normativa che precede è stata varata nel rispetto della decisione della Corte di Giustizia europea (sentenza C-371/10 – National Grid Indus BV, del 29.11.2011). Tale giudicato ha espresso i seguenti fondamentali principi di diritto comunitario: - non costituisce ostacolo alla libertà di stabilimento l'applicazione da parte dello Stato UE di uscita di una tassazione (Exit Tax) sulle plusvalenze latenti degli asset trasferiti; - l'importo dell'Exit Tax va determinato in via definitiva dallo Stato UE di uscita al momento del trasferimento della residenza, a nulla rilevando le plusvalenze e le minusvalenze realizzate successivamente; - non rispetta il principio di proporzionalità la riscossione immediata dell'Exit Tax da parte dello Stato UE di uscita; - non osta alla libertà di stabilimento e rispetta il principio di proporzionalità una normativa nazionale che consenta ai contribuenti di optare tra la riscossione immediata dell'Exit Tax o la sua riscossione differita al momento del realizzo dei plusvalori latenti nel Paese UE ospitante. I soggetti appartenenti all’area UE/SEE avranno, in conclusione, la possibilità di trasferirsi e delocalizzarsi, da un Paese all’altro, al loro interno, giovandosi del particolare regime di Tax Deferral; e ciò (come detto, dopo il D.Lgs. 147/2015), anche in presenza di operazioni straordinarie quali: fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda etc. Ebbene (per tornare all’odierno thema), pare fin troppo evidente come un’impresa, non più appartenente all’area UE/SEE, vedrebbe pesantemente compromessi e modificati gli eventuali programmi di investimento afferenti a un qualunque progetto di delocalizzazione e/o trasferimento, non potendosi giovare del suddetto regime di favore. L’inevitabile dilemma che si pone oggi, su cui occorre necessariamente assumere una decisione, è quindi il seguente: - velocizzare il piano di trasferimento (previsto per approfittare di risorse industriali esistenti in un’altra regione, o di minori costi della manodopera, o di chissà cos’altro), mettendolo subito in atto, anche se magari erano stati programmati dei tempi più lunghi; ovvero - restare in attesa che si concluda la Brexit, confidando sul fatto che, alla fine dei giochi, comunque il Regno Unito entrerà quanto meno all’interno dello Spazio economico europeo e pertanto rimarrà inalterata la possibilità di sfruttare i vantaggi legati al citato regime di Tax Deferral. La decisione non appare particolarmente facile, specie laddove siano in ballo somme particolarmente cospicue. In ogni caso, propenderemo più per la seconda ipotesi, fermo restando che il consiglio sarebbe quello di tenersi pronti ad agire fin da subito, monitorando passo dopo passo gli sviluppi dell’uscita dall’UE del Regno Unito, al fine di potere, alla peggio, riuscire comunque a intervenire prima della Brexit Tax.