Convenzione Italia – Vaticano: niente Modello OCSE
Agli onori della cronaca parlamentare, in questi giorni, la ratifica della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana. Nonostante la solita fanfara governativa, il testo è ben lungi dall’essere in linea col Modello Convenzionale OCSE. Unica certezza, il venir meno alle raccomandazioni dettate nell’Action 6 del Piano BEPS.
1. Convenzione Italia – Vaticano: niente Modello OCSE
Agli onori della cronaca parlamentare, in questi giorni, la ratifica della Convenzione tra la Santa
Sede e il Governo della Repubblica italiana. Nonostante la solita fanfara governativa, il testo è ben
lungi dall’essere in linea col Modello Convenzionale OCSE. Unica certezza, il venir meno alle
raccomandazioni dettate nell’Action 6 del Piano BEPS.
Si sta definitivamente concludendo in questi giorni, l’iter concernente la ratifica della nuova
Convenzione bilaterale in materia fiscale tra lo Stato del Vaticano e la Repubblica italiana.
L’argomento merita di essere approfondito, atteso che tutti i Media da tempo puntano il dito
contro gli arcinoti “paradisi fiscali” esotici, dimenticando che gli italiani (popolo soggetto alla più
alta pressione fiscale e col maggior livello di evasione), in realtà, non hanno mai avuto bisogno di
percorrere tanta strada per giungere in “paradiso”. E a proposito del “puntare il dito”, la memoria
torna inevitabilmente al famoso “Index Librorum Prohibitorum” (l’indice dei libri proibiti), istituito
alla chiusura del Concilio di Trento, nel quale venivano elencate tutte quelle pubblicazioni che la
Chiesa cattolica giudicava contrarie all'ortodossia, o moralmente dannose, e delle quali vietava la
lettura.
Ebbene, in base a tali prerogative, non v’è dubbio che la Convenzione qui in argomento avrebbe
subito trovato posto nell’Index citato. Oggi che detto “Indice” è stato abolito, dovremo per così
dire accontentarci di includerla nel novero di quei documenti che violano le raccomandazioni
OCSE, dettate nell’Action 6 del Piano BEPS: Treaty Abuse (tutto sommato, ben poca cosa rispetto
al XVI secolo: l’OCSE non è esattamente come l’Inquisizione romana di Paolo III).
Tornando al tema attuale, nonostante i vari portavoce governativi (in primis, la rivista telematica
dell’Agenzia delle Entrate, Fisco-Oggi) si siano premuniti di proclamare la totale e assoluta
corrispondenza della nascente Convenzione all’OECD Model Tax Convention, la realtà è ben
diversa; e, francamente, non occorre essere dei commercialisti per accorgersene: basta saper
leggere.
In partenza, già appare strano che, contrariamente al Modello OCSE il quale prevede una trentina
di articoli, la Convenzione qui in argomento sia costituita da appena 14 articoli; ma ciò che conta è
il contenuto; per cui andiamo ad analizzarlo.
La Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge recante “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale”, riporta il
seguente incipit:
La Convenzione recepisce, in linea con il processo in atto verso l’affermazione a livello globale della
trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie, il più aggiornato standard internazionale in
materia di scambio di informazioni di natura fiscale (articolo 26 del Modello OCSE) al fine di
disciplinare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti delle due Parti contraenti.
Benissimo! Vediamo… L’articolo 26 del Modello OCSE stabilisce:
2. Le Autorità competenti dei Paesi Contraenti devono scambiare ogni informazione che sia
necessaria per l’attuazione della Convenzione o delle normative nazionali concernenti le imposte di
qualsiasi tipo e descrizione riscosse per conto dei Paesi Contraenti, o delle loro sottodivisioni
politiche o delle Autorità locali. Lo scambio di informazioni non deve essere ristretto a quanto qui
previsto.
La disposizione parallela inserita nella Convenzione Italia-Vaticano dispone:
Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti
per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l’amministrazione o
l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse
per conto delle Parti contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali.
Fin qui, il significato è simile; a parte – certo – quel “verosimilmente rilevanti” che lascia un
pochino perplessi. Proseguendo nella lettura, si scopre il “trucco”.
La Convenzione aggiunge, infatti, una serie di paragrafi che non sono previsti nel Modello OCSE:
Se le informazioni sono richieste da una Parte contraente in conformità del presente articolo, l’altra
Parte contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste…
Intanto, non è chiaro cosa voglia dire “usa i poteri a sua disposizione”: da un lato, pare più una
minaccia, che una normale attività di accertamento; per contro, non si comprende quali mai
potrebbero essere quei poteri che non permettono questo tipo di verifiche.
Ma il punto focale è un altro: la premessa precisa, infatti, che non è previsto alcuno scambio
automatico di informazioni (“se le informazioni sono richieste…”), contrariamente all’attuale
schema prescritto dall’OCSE che viceversa imporrebbe lo scambio automatico di informazioni, e
non quello meramente a richiesta.
Nell’improbabile eventualità, poi, che la reale volontà delle “Parti” non fosse stata
sufficientemente chiara, l’articolo torna subito dopo a ribadire questi elementi:
La Parte richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla propria
procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.
Non solo, dunque, non esiste alcuno scambio automatico, ma addirittura vi sono dei vincoli per
poter inoltrare la richiesta. E i limiti non finiscono qui:
Le autorità fiscali della Parte richiedente, all’atto della richiesta di informazioni, forniscono alle
autorità competenti della Parte richiesta le seguenti informazioni:
i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta;
ii) il periodo di tempo oggetto della domanda;
iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale la
Parte richiedente desidera ricevere tali informazioni dalla Parte richiesta;
3. iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.
Vi è, insomma, un elenco preciso di elementi (spesso non tutti a disposizione dell’Autorità di
interesse), che devono essere indicati nella richiesta. In caso contrario, l’altra Parte (curioso pure
come questa sia l’unica Convenzione che utilizza il termine “Parte” al posto di “Paese”) potrebbe
legittimamente non rispondere. Anche detta previsione, superfluo ricordarlo, è ben lungi
dall’essere in linea con le raccomandazioni dell’OCSE, le quali oggigiorno prevedono lo scambio
automatico di informazioni sulla base di un modello universale, ossia valido per tutte le
giurisdizioni, che include ben altro tipo di notizie da fornire.
Interessante, tra tutti, il secondo elemento: vale a dire, il periodo di tempo oggetto della
domanda. A fugare la curiosità interviene una successiva disposizione inserita nella Convenzione:
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle domande di informazioni presentate dalla
Parte richiedente alla Parte richiesta a partire dalla data di entrata in vigore della presente
Convenzione e che si riferiscono a fatti esistenti o circostanze realizzate a partire dal 1° gennaio
2009.
Prima, dunque, è tutto condonato o prescritto, indipendentemente da possibili implicazioni di
carattere penale.
Non è finito qui; tornando a quell’equivoca locuzione “verosimilmente rilevanti”, la Convenzione
precisa:
Il riferimento a informazioni “verosimilmente rilevanti” ha lo scopo di garantire uno scambio di
informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti
di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (“fishing expedition”) o
di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato
contribuente non è verosimile.
Per carità, tutti siamo contrari alle attività di fishing expedition (e non solo per ragioni di tutela
della privacy), ma pare evidente che qui si stia passando da un eccesso all’altro; e, comunque, quel
che è oggettivamente certo, è che nulla appare più lontano dalle raccomandazioni dettate
dall’OCSE.
Ovviamente, la Convenzione non si ferma qui e dà – sempre secondo la Relazione di
accompagnamento – completa attuazione al Modello OCSE.
Sarò vero? A questo punto il dubbio è legittimo. Soddisfiamo anche tale ulteriore curiosità.
Come noto, l’art. 25 dell’OECD Model Tax Convention disciplina la risoluzione di eventuali
controversie tra le nazioni interessate attraverso le MAP (Mutual Agreement Procedure, ossia le
procedure di accordo reciproco). La questione – a giudizio dell’OCSE – necessita di una serie di
importanti precisazioni che hanno comportato anche l’emanazione di svariati ulteriori documenti
4. di approfondimento; seppure, l’articolo in oggetto sia già di per sé stesso particolarmente
corposo:
1. Quando una persona ritiene che le azioni di uno o di entrambi i Paesi Contraenti risultino o
possano risultare in una tassazione nei suoi confronti non in conformità con le previsioni di
questa Convenzione, egli deve, indifferentemente dai rimedi previsti dalle normative di quei
Paesi, presentare il suo caso alle Autorità competenti del Paese Contraente di cui è
residente o a quelle del Paese Contraente di cui è un cittadino nazionale. Il caso deve essere
presentato entro tre anni dalla prima notifica ricevuta.
2. Le Autorità competenti devono adoperarsi, qualora l’obiezione paia essere fondata e
qualora, individualmente, non siano in grado di arrivare a una soluzione soddisfacente per
risolvere il caso, rimettendolo alla soluzione attuata mediante un accordo reciproco (MAP)
con le Autorità competenti dell’altro Paese Contraente, al fine di evitare una tassazione che
risulti non conforme alla Convenzione. Qualsiasi accordo ottenuto deve essere soggetto a
continua implementazione.
3. Le Autorità competenti dei Paesi Contraenti devono adoperarsi per risolvere mediante
accordo reciproco qualsiasi difficoltà o dubbio che possa sorgere sull’interpretazione o
l’applicazione della Convenzione. Possono anche consultarsi per eliminare la doppia
imposizione in casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le Autorità competenti dei Paesi Contraenti devono comunicare direttamente l’una con
l’altra, anche mediante un’apposita Joint Commission composta da loro stesse o da loro
rappresentanti, ai fini del raggiungimento di un accordo nella direzione su indicata.
A fronte di tale dettagliata previsione, la Convenzione Italia-Vaticano inserisce siffatte clausole
all’art. 11 (Risoluzione delle controversie):
Le autorità competenti delle Parti contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della
Convenzione.
Tutto qui… faranno del loro meglio… potete anche sganasciarvi dalle risate (come abbiamo fatto
noi, la prima volta che l’abbiamo letta).
La clausola che invece – ovviamente – manca nel Modello OCSE e che – non scherziamo – è stata
inserita nella Convenzione Italia-Vaticano, è quella che lascia inalterati i privilegi fiscali, già così
dissennatamente previsti nei famigerati Patti Lateranensi; e non stiamo parlando soltanto delle
ben note esenzioni immobiliari, ma più in generale di qualunque ulteriore reddito; tanto che pare
persino risibile parlare di Convenzione in materia fiscale, laddove abbiamo a che fare – di fatto –
con un accordo che cerca in tutti i modi di garantire l’anonimato per le operazioni eseguite
all’interno dello Stato del Vaticano, non apportando alcuna modifica sostanziale alla situazione
previgente.
5. La norma a cui intendiamo fare riferimento, sviluppata in maniera criptica in ossequio all’Italian
Style legal-politichese (sperando, forse, di passare inosservata), è quella di cui all’art. 5 – “Altre
disposizioni”, un titolo che da solo è tutto un programma:
Resta ferma la non applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 4, 5 e 6, nonché
delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, per i redditi di impresa, i redditi fondiari e i redditi diversi
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f) del TUIR, ad esclusione dei redditi diversi generati dalle
attività di cui all’articolo 2, paragrafo 4, di pertinenza dei soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 1,
lettera b).
Una concatenata serie di richiami normativi che costituiscono in pratica un salvacondotto per
l’esenzione dei redditi eventualmente prodotti in Italia da tutti gli Istituti di Vita Consacrata, le
Società di Vita Apostolica e gli altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.
Evitiamo di andare oltre con l’analisi delle singole clausole inserite in questa “Convenzione” (il
virgolettato, a questo punto, è d’obbligo) e ci limitiamo, in sede di conclusioni, ad alcune brevi
riflessioni.
I menzionati Patti Lateranensi sono una Legge dello Stato. Se si fosse davvero applicato l’OECD
Model Tax Convention, svariate clausole della Convenzione sarebbero state in conflitto con quelle
della Legge in questione. Si sarebbe conseguentemente posto un problema di gerarchia delle fonti:
vale la Convenzione o la Legge dello Stato? Ebbene, come ai più noto, tra le due prevale la
Convenzione.
La Costituzione della Repubblica italiana, all’art. 117, comma 1, infatti afferma che:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Ergo, per effetto del citato disposto costituzionale, le norme convenzionali prevalgono sulle Leggi
dello Stato. Se, però, certuni non ritenessero sufficiente il dettato letterario dell’articolo in
questione, la stessa Corte Costituzionale (sentenze 348 e 349 del 2007) è intervenuta per ribadire
espressamente che le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni assumono un rango
intermedio nella gerarchia delle fonti interne: sono subordinate alla Costituzione, ma
sovraordinate rispetto alla Legge, che quindi non può violarne le disposizioni.
Orbene, è a tutti evidente quale sarebbe stato il risultato di una Convenzione Italia-Vaticano
rispettosa dell’OECD Model Tax Convention.
Per carità, il governo (sia esso ordinariamente eletto o auto-proclamato, come quello attuale) ha il
potere di stipulare i trattati che desidera, fatta salva la ratifica parlamentare. Essendo l’Italia,
peraltro, Paese membro dell’OCSE, ed essendosi in quanto tale impegnata in sede di G20 alla
sottoscrizione delle clausole di cui al piano BEPS, risulta oggettivamente inadempiente
relativamente all’Action 6 – Treaty Abuse (ossia, i rischi derivanti dagli abusi perpetrati attraverso
l’inserimento di clausole convenzionali non coerenti col Modello OCSE). Invitiamo coloro che
6. volessero approfondire l’argomento alla lettura dell’articolo da noi recentemente pubblicato – link
diretto:
http://www.paolosoro.it/news/843/BEPS-Le-Azioni-5-6.html
Ma al di là dei problemi BEPS, ciò che ci crea notevole “imbarazzo” sono le affermazioni scritte
nella Relazione di accompagnamento, le quali suonano come una vera e propria presa in giro per i
cittadini e, soprattutto, come un’offesa bella e buona all’intelligenza e alla conoscenza della
materia di tutti i commercialisti.
Di seguito, ci limitiamo a riportarne alcune ulteriori esemplificative affermazioni:
L’articolo 1 introduce lo scambio di informazioni a fini fiscali sulla base del più aggiornato standard
dell’OCSE di cui all’Articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni. Tali
disposizioni consentono alle autorità delle Parti contraenti di scambiare le informazioni in relazione
alle imposte di qualsiasi natura o denominazione e, pertanto, di operare un efficace contrasto
all’evasione fiscale.
Ulteriori disposizioni in tema di scambio di informazioni disciplinano gli aspetti procedurali attuativi
della cooperazione amministrativa. In conformità ai principi OCSE, tali disposizioni prevedono le
condizioni e le modalità di effettuazione delle richieste.
L’articolo 11 contiene disposizioni finalizzate alla risoluzione di eventuali controversie derivanti
dall’interpretazione o dall’applicazione della Convenzione.
Lasciamo al lettore ogni ulteriore considerazione o commento. A noi pare evidente che il
“paradiso… fiscale” esiste; e si trova giusto fuori dell’uscio di casa.