Delega Fiscale in Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio dei Ministri vara il testo relativo ad alcuni dei provvedimenti contenuti nella Delega Fiscale. Si tratta di: abuso del diritto, termini di accertamento, fattura elettronica tra privati e costi black list.
1. Delega Fiscale in Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri vara il testo relativo ad alcuni dei provvedimenti contenuti nella Delega
Fiscale. Si tratta di: abuso del diritto, termini di accertamento, fattura elettronica tra privati e costi
black list.
Riassumiamo per sommi capi il testo esaminato nel Consiglio dei Ministri di ieri, concernente
alcuni fondamentali provvedimenti di attuazione della Delega Fiscale.
Abuso del diritto
L'aspetto fondamentale è che l'abuso del diritto si realizza quando si ottiene un vantaggio fiscale,
che non è ascrivibile all'evasione (violazione di norme tributarie esistenti), né appare quale
vantaggio legittimo. In pratica, l'abuso si configura andando al di là del legittimo risparmio
d'imposta, pur non trovandosi in presenza di fattispecie riconducibili all'evasione.
Ma, cosa si intende per legittimo risparmio d'imposta?
Nel precedente testo, si stabiliva che, tra più regimi o più operazioni, il contribuente poteva
scegliere l'opzione fiscalmente più vantaggiosa, “salvo che ciò non costituisse abuso del diritto”.
Tale ultima previsione finale, rendeva vana la prima proposizione, lasciando inalterati tutti i
problemi di interpretazione in sede contenziosa. Nella stesura attuale, fortunatamente,
quest’ultima frase è stata depennata. Pertanto, la legittima libertà di scelta, da parte del
contribuente, in merito al trattamento fiscalmente meno oneroso, tra diverse opzioni, risulta
definitivamente e legittimamente sancita, senza che ciò possa ulteriormente costituire problemi
accertativi a opera dell’Agenzia delle Entrate.
Il testo conferma, poi, che elusione e abuso del diritto sono la stessa cosa in ambito tributario, e
che, in ogni caso, abuso/elusione non costituiscono fattispecie penalmente punibili, mentre si
prevede la sola applicazione delle sanzioni amministrative.
Termini di accertamento
Il decreto prevede che, se la notizia di reato non è stata presentata entro il termine ordinario di
decadenza, non opera il raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale.
Trattasi di una questione particolarmente spinosa che risale al 2006, allorquando era stata
introdotta la norma che consentiva all’Ufficio di raddoppiare i termini necessari per procedere ad
accertamento (otto anni in luogo di quattro; dieci in luogo di cinque, in caso di omessa
dichiarazione), nelle eventualità in cui – a parere dello stesso Ufficio – vi fossero delle possibili
ipotesi di reato, passibili di denuncia alla Procura della Repubblica; ciò, indipendentemente
dall’effettiva violazione commessa dal contribuente.
Come noto, tale previsione è stata spesso e volentieri usata in maniera strumentale dall’Agenzia
delle Entrate, pur di non rischiare di vedersi decaduta dal termine per gli accertamenti.
2. Adesso, si impone l’obbligo di esercitare tale facoltà di denuncia penale, in ogni caso, entro il
termine di decadenza ordinario, non essendo, in ipotesi contraria, più possibile approfittare del
raddoppio del periodo di accertamento.
Da quanto stabilito, atteso che la nuova normativa entrerà in vigore a partire dagli atti notificati
dopo la pubblicazione del decreto, ne deriva che il potere di accertamento per i periodi di imposta
fino al 2009 compreso, per i quali non risulti notificato l'accertamento – appunto – entro la data di
entrata in vigore del decreto, sono decaduti anche se sono stati commessi reati tributari. Restano,
viceversa, ancora soggetti ad accertamento i periodi di imposta dal 2006 (o, dal 2004, in caso di
omessa presentazione della dichiarazione) fino al 2009, per i quali: sia già stato notificato l'atto
impositivo; oppure, non sia stato notificato l'atto impositivo, ma la notizia di reato sia stata
comunque inoltrata dall'Agenzia, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo (o quinto anno
successivo, per le dichiarazioni omesse).
Da notare, infine, che il provvedimento parla di “atti impositivi”; ergo, sembrerebbe legittimo
escludere PVC e comunicazioni varie dell'Amministrazione Finanziaria, differenti da accertamenti,
recuperi etc.
Fattura elettronica tra privati
Viene prevista la possibilità di utilizzare, pure tra i privati, la fatturazione elettronica. A fronte di
tale invio automatizzato, il contribuente ottiene l'abolizione contestuale degli obblighi
comunicativi: dello spesometro (ovvero, dell'elenco di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA); delle
operazioni realizzate con Paesi Black list; dell'elenco degli acquisti intracomunitari di beni
(Intrastat acquisti); dell'elenco riepilogativo dei servizi intracomunitari ricevuti (Intrastat servizi
ricevuti).
Il decreto prevede, infine, una priorità nel rimborso dei crediti IVA entro tre mesi dalla
presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30 del
DPR 633/72.
Costi black list
Altra importante disposizione è quella che consente sempre la deducibilità dei costi provenienti da
fornitori localizzati nei Paesi black list, laddove siano di importo contenuto entro il valore normale.
Il provvedimento dovrebbe applicarsi a decorrere dal Modello Unico 2016.
Inoltre, per le controllate estere soggette al regime CFC, viene abolito l'obbligo dell’interpello
disapplicativo e viene, altresì, eliminata la tassazione per trasparenza delle società collegate black
list.
In conclusione, dobbiamo riconoscere che, se reteranno questi i termini, il Governo abbia
finalmente intrapreso la strada giusta, pur se tanto ancora resta da fare in materia tributaria.