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Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica Italiana
animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni e
per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), con il suo
Protocollo aggiuntivo (di seguito «il Protocollo aggiuntivo»), così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
L’articolo 27 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:
«Articolo 27
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni
della presente Convenzione oppure per l’amministrazione o l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura
o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l’imposizione
prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni
ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i
tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle
procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle
attività precedenti. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle
nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato
contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo
la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d’imporre a uno Stato contraente
l’obbligo di:
a. adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quella dell’altro
Stato contraente;
b. fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi
amministrativa normale oppure di quella dell’altro Stato contraente;
c. fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti
commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità del presente articolo, l’altro Stato contraente usa i poteri
a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri.
L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in
nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché lo stesso
non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che uno Stato contraente può rifiutare di
comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una
persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà in una
persona.»
Articolo II
La seguente nuova lettera viene inserita nel Protocollo aggiuntivo:
«ebis) che, per quanto concerne l’articolo 27:
(1) lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di
richiedere informazioni;
(2) le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando
presentano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 27 della Convenzione:
(i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta,
(ii) il periodo di tempo oggetto della domanda,
(iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere
tali informazioni dallo Stato richiesto,
(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,
(v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;
(3) il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale
il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata
di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un
determinato contribuente non è verosimile; sebbene il numero (2) preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a
impedire la «fishing expedition», i punti da (i) a (v) del numero (2) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno
scambio effettivo di informazioni; la condizione «verosimilmente rilevante» può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un
singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati
con il nome oppure altrimenti);
(4) lo scambio automatico d’informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo d’informazioni tra le parti dovranno
essere oggetto di strumenti giuridici separati;
(5) nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai
diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare
e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»
Articolo III
1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni
necessari all’entrata in vigore del presente Protocollo di modifica. Il Protocollo di modifica entra in vigore quando è stata ricevuta
l’ultima di queste notifiche.
2. Le disposizioni del presente Protocollo di modifica sono applicabili alle domande di informazioni presentate alla data dell’entrata
in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della
firma del Protocollo di modifica, o dopo questa data.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.
Fatto a Milano, il 23 febbraio 2015, in due esemplari in lingua italiana.
Per il Consiglio
federale svizzero:
Per il Governo
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  • 1. Il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), con il suo Protocollo aggiuntivo (di seguito «il Protocollo aggiuntivo»), così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, hanno convenuto quanto segue: Articolo I L’articolo 27 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «Articolo 27 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l’amministrazione o l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2. 2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d’imporre a uno Stato contraente l’obbligo di: a. adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quella dell’altro Stato contraente; b. fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quella dell’altro Stato contraente; c. fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. 4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità del presente articolo, l’altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che uno Stato contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà in una persona.» Articolo II La seguente nuova lettera viene inserita nel Protocollo aggiuntivo: «ebis) che, per quanto concerne l’articolo 27: (1) lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni; (2) le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 27 della Convenzione: (i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda, (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto, (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste, (v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste; (3) il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile; sebbene il numero (2) preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», i punti da (i) a (v) del numero (2) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione «verosimilmente rilevante» può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un
  • 2. singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti); (4) lo scambio automatico d’informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo d’informazioni tra le parti dovranno essere oggetto di strumenti giuridici separati; (5) nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.» Articolo III 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del presente Protocollo di modifica. Il Protocollo di modifica entra in vigore quando è stata ricevuta l’ultima di queste notifiche. 2. Le disposizioni del presente Protocollo di modifica sono applicabili alle domande di informazioni presentate alla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica, o dopo questa data. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica. Fatto a Milano, il 23 febbraio 2015, in due esemplari in lingua italiana. Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo della Repubblica Italiana: