Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a settembre.
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Roma dubai aspetti fiscali
1. Da Roma a Dubai, aspetti fiscali
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White
List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati
Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro
intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a
settembre.
Il 1° aprile 2015, il MEF ha emesso il comunicato stampa N. 77, nel quale ha reso noto che il
Ministro Padoan aveva provveduto a firmare due decreti ministeriali che modificano le Black List
sulla “indeducibilità dei costi” e sulle “Controlled Foreign Companies (CFC)”, già emanate in
attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del TUIR.
I due decreti danno attuazione alle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015 che ha
modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività
economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese. Detta legge ha, infatti, previsto
che l’unico criterio rilevante ai fini della Black List sulla “indeducibilità dei costi” relativi a
transazioni effettuate con giurisdizioni estere, sia la mancanza di un adeguato scambio di
informazioni con l’Italia. È stato, dunque, eliminato il criterio relativo al livello adeguato di
tassazione.
In ogni caso, il legislatore nazionale ha appositamente previsto che la disciplina sull'indeducibilità
dei costi non si adotti in capo alle imprese residenti per le operazioni intercorse con soggetti non
residenti, cui risulti invece applicabile la normativa CFC (ferma restando sempre la possibilità di
chiederne la disapplicazione tramite apposita istanza di interpello).
In base a questo nuovo criterio, il decreto riscrive la Black List sulla “indeducibilità dei costi”,
cancellando dalla stessa 21 Paesi e Giurisdizioni – tra cui gli Emirati Arabi Uniti – con cui sono in
vigore accordi bilaterali (Convenzioni contro le doppie imposizioni oppure TIEA – Tax Information
Exchange Agreement), o multilaterali (Convenzioni multilaterali sulla mutua assistenza
amministrativa in materia fiscale OCSE / Consiglio d’Europa), che consentono lo scambio di
informazioni in materia fiscale.
In tema di Controlled Foreign Companies (CFC), l’elaborazione della Black List delle Giurisdizioni
estere resta, viceversa, basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello
di tassazione delle imprese controllate estere. Al riguardo, la Legge di Stabilità ha previsto che un
livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50 per cento di quello italiano (e non più il 30 per
cento, com’era prima), è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.
Conseguentemente, gli Emirati Arabi Uniti escono dalla Black List sulle CFC soltanto per quanto
attiene alle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico, le quali risultano essere
assoggettate a imposta “non sensibilmente inferiore” rispetto a quella italiana.
Tale duplicità di liste (indeducibilità dei costi e CFC) deve essere attentamente ponderata allorché
si intenda operare tra Roma e Dubai.
2. Con riguardo alla normativa sulla “indeducibilità dei costi”, l'articolo 5 del Decreto Crescita e
Internazionalizzazione modifica la previgente disciplina contenuta nel 110 del TUIR, consentendo
la deducibilità delle spese entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati in base
a operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti, ovvero
localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati individuati in ragione della mancanza
di un adeguato scambio di informazioni. Viene eliminata la condizione che subordinava la
deducibilità di tali costi alla circostanza esimente concernente il fatto che l’impresa estera
svolgesse prevalentemente un’attività commerciale o industriale effettiva.
Relativamente alla normativa CFC, gli articoli 167 e 168 del TUIR disciplinano il regime delle società
estere controllate e collegate, in base al quale si ha l'imputazione per trasparenza di tutti i redditi
derivanti dalle imprese che risiedono o sono localizzate in Stati o territori rientranti nella citata
seconda lista (dunque, anche quelle situate a Dubai, fatta eccezione per il comparto petrolifero e
petrolchimico, come anzidetto).
Con la Circolare 51/E del 2010, poi, sempre in materia di CFC, l’Agenzia delle Entrate ha fornito
rilevanti chiarimenti anche riguardo alla tassazione dei dividendi. In tale documento si afferma
che, indipendentemente dalla tipologia della partecipazione detenuta nella società estera,
qualificata o non, il TUIR stabilisce una deroga all’ordinaria disciplina di tassazione degli utili da
partecipazione, prevedendo che gli stessi siano tassati in maniera piena anziché parziale, se
provengono da utili di società localizzate in Paesi Black List. Ciò non avviene nel caso in cui i
dividendi siano già stati imputati ai soci per trasparenza, o quando sia stata fornita adeguata
dimostrazione, a seguito di interpello disapplicativo, che dalle partecipazioni non è stato
conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Paesi o territori a fiscalità privilegiata. La citata
Circolare ha precisato che anche nel caso di dividendi distribuiti da società “figlie” della società
“madre” fiscalmente residente in Italia, si applica sempre la tassazione piena, di modo che il
reddito prodotto dal soggetto estero (dividendi inclusi) è tassato direttamente in capo al socio
italiano.
Le regole CFC prescrivono, infatti, che i redditi di controllate ubicate (per ragioni commerciali,
geografico-logistiche o strategiche) in “paradisi fiscali”, vengano imputati per trasparenza alla
controllante, indipendentemente dalla distribuzione dei relativi utili:
- se la controllata non dispone di una propria struttura produttiva radicata nel territorio
estero;
oppure
- se il contribuente non riesce a dimostrare in altro modo che la controllata non è stata
costituita con lo scopo di delocalizzare all’estero margini di profitto.
Per chiedere la disapplicazione della CFC occorre far valere le esimenti previste dal TUIR.
Il comma 5, dell'articolo 167, individua due circostanze alternative al ricorrere delle quali viene
meno l'operatività della disciplina CFC e, dunque, della tassazione per trasparenza, subordinando
3. però la disapplicazione al fatto che il contribuente dimostri tali circostanze mediante la procedura
di interpello.
La normativa CFC non si applica se il soggetto residente dimostra che:
a) la società o altro ente non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come
sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (per le attività bancarie,
finanziarie e assicurative – a esempio – quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la
maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di
insediamento);
b) dalle partecipazioni non consegue – come sopra ricordato – l'effetto di delocalizzare i redditi in
Stati o territori Black List (a tal proposito, la citata circolare 51/2010 impone la dimostrazione di un
rigido e stretto legame di tipo economico, sociale e geografico nel Paese Black List, spesso non
facile da provare).
Per ottenere la disapplicazione delle regole CFC, il contribuente aveva l’obbligo di presentare
apposito interpello preventivo. Su tale circostanza, peraltro, l’articolo 8 del Decreto Crescita e
Internazionalizzazione ha introdotto alcune novità.
Viene, infatti, eliminato l'obbligo dell'interpello: detto interpello diventa facoltativo e può essere
presentato anche a posteriori, a seguito di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria,
onde consentire al contribuente la dimostrazione delle esimenti. In tal caso, la norma stabilisce
che l'avviso di accertamento d’imposta (o di maggiore imposta) non possa essere notificato se
prima non viene concesso al contribuente un termine di novanta giorni per presentare ogni utile
prova.
Tale riscrittura del dettato legislativo, a parere di chi scrive, resta di fatto puramente teorica: pare
invero evidente che sarà sempre particolarmente opportuno continuare a presentare (come si è
fatto finora) l’apposita preventiva istanza di interpello.
Permane, invece, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi le partecipazioni di controllo
nelle società estere; detta omissione è sanzionata dal punto di vista amministrativo, ma non
pregiudica comunque la possibilità di fornire successivamente le adeguate prove per le esimenti.
Altra novità di rilievo introdotta nel Decreto Crescita e Internazionalizzazione è quella inserita
nell’articolo 3 che prevede, in materia di dividendi, la possibilità di ottenere il credito d’imposta
per le imposte eventualmente versate nel Paese Black List, anche in caso di disapplicazione della
normativa CFC. E’ vero che, attualmente, non si vede una grande utilità pratica con espresso
riferimento al discorso EAU, attesa la sostanziale odierna assenza di imposizione. Ciononostante,
non è escluso che detta situazione possa mutare in futuro e, dunque, ben venga la possibilità di far
valere in Italia un credito per tutte le imposte che si andranno eventualmente a versare a Dubai.
Ancora particolarmente importanti le novità previste dall’articolo 14 del decreto.
4. Tale disposto normativo introduce nel nostro ordinamento la branch exemption, ovverosia la
possibilità che in capo a un’impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza
fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all’estero, da determinarsi in
ogni caso in base ai criteri di cui all’articolo 152 del TUIR.
Attenzione, però, che l'opzione è irrevocabile e va esercitata per tutte le stabili organizzazioni della
medesima impresa, a condizione che non siano localizzate in Stati o territori inclusi nel decreto o
nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR, ovvero che non ricorrano
congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 167.
In caso di opzione per l'applicazione della branch exemption, tali stabili organizzazioni sono
assoggettate alla disciplina prevista per le CFC dall'articolo 167 del TUIR, a meno che non ricorrano
le esimenti ivi previste.
Non sarà, dunque, possibile esercitare l'opzione solo per alcune delle stabili organizzazioni, in
funzione della particolare convenienza. Se, a esempio, un'impresa italiana ha quattro stabili
organizzazioni, due delle quali localizzate in uno Stato White List, una nel Paese Black List A, e una
nel Paese Black List B, l'opzione deve essere esercitata per tutte e quattro le stabili organizzazioni,
tenendo conto, tuttavia, che le stabili organizzazioni ubicate in Stati o territori Black List sono
trattate diversamente a seconda che:
- sussistano le esimenti di cui all'articolo 167, in tal caso sono incluse obbligatoriamente nel
perimetro della branch exemption;
- non sussistano le esimenti dell'articolo 167, in tal caso dette Permanent Establishment sono
tassate per trasparenza in via separata.
Nell'esempio considerato, pertanto, se l'esimente sussiste solo per la stabile organizzazione Black
List A, il perimetro della branch exemption comprenderà, oltre alle due PE White List, anche quella
del Paese Black List B; mentre quella del Paese Black List A dovrà essere tassata per trasparenza in
via separata.
Si deve, infine, evidenziare, la notevole importanza della convenzione contro le doppie imposizioni
Italia-EAU (pur se l’OCSE ha recentemente imposto particolare cautela ai Paesi membri nella
redazione e sottoscrizione della varie convenzioni bilaterali, onde evitare di produrre un effetto
distorsivo sul principio CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base).
In conclusione, la “parziale” inclusione nella White List degli EAU va senz’altro salutata con
piacere. Peraltro, il soggetto italiano che avesse programmato di operare a Dubai non dovrà
trascurare i problemi afferenti la normativa CFC, premurandosi di raccogliere coscienziosamente
tutta la documentazione atta a far valere le esimenti, nell’apposita istanza di interpello da
presentare (a parere di chi scrive, sempre e preventivamente) all’Agenzia delle Entrate.