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CREDITO D’IMPOSTA PER I NUOVI INVESTIMENTI: IN COSA
CONSISTE E A CHI CONVIENE
Al fine di favorire il rilancio e lo sviluppo delle imprese italiane, l’art. 18 del DL 91/2014, il cd
Decreto Competitività, ha concesso alle imprese una importante agevolazione fiscale per l’acquisto
di beni strumentali. Si tratta di un’agevolazione simile alla detassazione Tremonti-ter prevista
dall’art. 5 del DL 78/2009, ma, a differenza di quest’ultima, l’agevolazione non opera mediante
deduzione dal reddito d’impresa del 50% dell’investimento, bensì mediante un credito d’imposta.
Ciononostante, si ritengono applicabili alla stessa, le medesime osservazioni e chiarimenti illo
tempore forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito dalla detassazione degli investimenti Tremonti-
ter.
Analizzati, dunque, gli aspetti salienti della disciplina, sembra opportuno in questa sede verificarne
limiti e opportunità al fine di valutarne la convenienza.
I soggetti beneficiari
Anzitutto, i soggetti che possono beneficiare di tale incentivo sono solo i titolari di reddito
d’impresa che operano nel territorio dello Stato, a prescindere dalla natura giuridica, dalla
dimensione, dal settore produttivo di appartenenza e dal regime impositivo o contabile.
L’agevolazione, dunque, si estende anche a coloro i quali determinano il reddito d’impresa con
criteri forfetari o applicano regimi d’imposta sostitutivi, o adottano regimi contabili semplificati,
purché, sebbene abbiano regimi caratterizzati dalla semplificazione degli obblighi contabili,
documentino gli investimenti e le spese sostenute per le quali si intende godere del credito
d’imposta. Per i contribuenti minimi, il superamento della soglia dei 15.000 euro di investimenti in
beni strumentali, pur comportando la fuoriuscita del regime dei minimi, non comporta ipotesi di
revoca per l’agevolazione del credito.
Rimangono esclusi, in quanto non producono reddito d’impresa, titolari di reddito di lavoro
autonomo quali artisti e professionisti, gli enti non commerciale non titolari di reddito d’impresa,
persone fisiche e società semplici che svolgono attività agricola nei limiti dell’art. 32 Tuir.
Rientrano invece nei soggetti beneficiari le società di comodo e le società in liquidazione, anche se
con qualche osservazione.
Per quel che riguarda le società non operative, già in riferimento alla detassazione del 50%
dell’investimento effettuato previsto dalla Tremonti-ter, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato
nella Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 che “l’agevolazione non viene meno qualora il
beneficiario non superi la verifica di operatività prevista dalla normativa”. Sebbene l’agevolazione
fiscale in esame consista in un credito d’imposta, si ritiene che spetti comunque alle suddette società
in quanto consentirebbe alle stesse di incrementare il reddito imponibile da confrontare con quello
presunto dell’importo di tale credito, dal momento che tale credito non concorre alla formazione del
reddito d’impresa.
In riferimento alle imprese in liquidazione, si ritiene che le stesse possano fruire del credito
d’imposta al pari delle imprese in attività, in quanto nella norma non si fa espresso riferimento alle
sole imprese in attività. In linea di principio, quindi, la liquidazione non è causa di esclusione ai fini
della fruizione del credito, tuttavia, appare difficile per le stesse effettuare un confronto tra i nuovi
investimenti in beni strumentali compiuti dal 25/06/2014 con la media degli investimenti effettuati
nel 5 anni precedenti, così come la norma richiede.
Nello specifico, tali soggetti calcolano il credito d’imposta applicando il 15% sull’eccedenza degli
investimenti realizzati tra il 25/06/2014 e il 30/06/2015 rispetto alla media degli stessi effettuati nei
5 periodi precedenti (se l’azienda è in attività da meno di 5 anni si considera il minor periodo
intercorso dalla nascita dell’impresa). In pratica, si deve prendere in considerazione la media degli
investimenti realizzati nel quinquennio 2009-2013 per gli acquisti effettuati dal 25/06/2014 al
31/2/2014, mentre, per gli acquisti effettuati dal 01/01/2015 al 30/06/2015 si considera il
quinquennio 2010-2014. La media pertanto può variare da un anno all’altro a seconda degli
investimenti in beni strumentali sostenuti nel quinquennio precedente.
Un’osservazione meritano anche le imprese che iniziano l’attività dopo il 25/06/2014 o che hanno
iniziato l’attività nel 2013. Per esse, infatti, il credito d’imposta sarà calcolato con riferimento agli
investimenti effettuati in ciascun periodo d’imposta.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di escludere dal calcolo dell’investimento medio il periodo
in cui gli stessi sono stati maggiori.
I beni nei quali investire
Il credito d’imposta si applica sugli investimenti in beni strumentali nuovi, siano essi acquistati da
terzi o anche mediante contratti di appalto o leasing, oppure costruiti in economia, purché compresi
nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007. Restano quindi esclusi gli immobili, le autovetture, i
computer e i beni immateriali. Fondamentale, per poter fruire del credito, è che tali investimenti
abbiano un valore unitario non inferiore a 10.000 euro. Il sostenimento della spesa è valutato
secondo il principio di competenza temporale, a nulla rilevando la data del pagamento.
Revoca del beneficio
Il comma 6 dell’art. 18 disciplina, inoltre, le fattispecie che causano la revoca dell’agevolazione
fiscale, ovverosia la cessione o la destinazione a finalità estranee all’impresa da parte
dell’imprenditore prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto - prima del
31/12/2015 per gli acquisti compiuti nel 2014, prima del 31/12/2016 per gli acquisti compiuti nel
2015 - oppure il trasferimento dell’impresa all’estero entro i termini previsti dall’art. 43 DPR
600/73, cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione. L’indebita fruizione del credito d'imposta comporta che lo stesso, nei limiti di quanto
utilizzato, dovrà essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si sono verificate le ipotesi di revoca.
Limiti e opportunità
Il vantaggio principale di tale forma di agevolazione è che la quota annuale è utilizzabile in
compensazione (e solo in compensazione) senza limiti. Inoltre, lo stesso non concorre alla
formazione dell’imponibile ai fini IRAP, il che consente l’iscrizione in bilancio di una posta attiva
sulla quale non gravano oneri fiscali.
Tuttavia, e questo rappresenta un limite all’utilizzo di tale credito d’imposta, non è immediatamente
fruibile dalle imprese in quanto deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo, la prima
delle quali è utilizzabile a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello
in cui è stato effettuato l’investimento.
A chi conviene
Il credito d’imposta conviene sicuramente a tutte le imprese che nel quinquennio passato hanno
effettuato pochi investimenti in beni strumentali di importi superiori a 10.000 euro. Considerata la
possibilità di sottrarre al calcolo dell’investimento medio il periodo in cui gli investimenti sono stati
maggiori, per tali soggetti l’eccedenza degli investimenti che sono effettuati tra il 25/06/2014 e il
31/12/2014 è elevata rispetto alla media del quinquennio e questo consente la fruizione di un
maggior credito d’imposta rispetto alle imprese che hanno effettuato ingenti investimenti negli anni
precedenti.
Dott.ssa Anna Russo

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Credito di imposta per investimenti

  • 1. CREDITO D’IMPOSTA PER I NUOVI INVESTIMENTI: IN COSA CONSISTE E A CHI CONVIENE Al fine di favorire il rilancio e lo sviluppo delle imprese italiane, l’art. 18 del DL 91/2014, il cd Decreto Competitività, ha concesso alle imprese una importante agevolazione fiscale per l’acquisto di beni strumentali. Si tratta di un’agevolazione simile alla detassazione Tremonti-ter prevista dall’art. 5 del DL 78/2009, ma, a differenza di quest’ultima, l’agevolazione non opera mediante deduzione dal reddito d’impresa del 50% dell’investimento, bensì mediante un credito d’imposta. Ciononostante, si ritengono applicabili alla stessa, le medesime osservazioni e chiarimenti illo tempore forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito dalla detassazione degli investimenti Tremonti- ter. Analizzati, dunque, gli aspetti salienti della disciplina, sembra opportuno in questa sede verificarne limiti e opportunità al fine di valutarne la convenienza. I soggetti beneficiari Anzitutto, i soggetti che possono beneficiare di tale incentivo sono solo i titolari di reddito d’impresa che operano nel territorio dello Stato, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore produttivo di appartenenza e dal regime impositivo o contabile. L’agevolazione, dunque, si estende anche a coloro i quali determinano il reddito d’impresa con criteri forfetari o applicano regimi d’imposta sostitutivi, o adottano regimi contabili semplificati, purché, sebbene abbiano regimi caratterizzati dalla semplificazione degli obblighi contabili, documentino gli investimenti e le spese sostenute per le quali si intende godere del credito d’imposta. Per i contribuenti minimi, il superamento della soglia dei 15.000 euro di investimenti in beni strumentali, pur comportando la fuoriuscita del regime dei minimi, non comporta ipotesi di revoca per l’agevolazione del credito. Rimangono esclusi, in quanto non producono reddito d’impresa, titolari di reddito di lavoro autonomo quali artisti e professionisti, gli enti non commerciale non titolari di reddito d’impresa, persone fisiche e società semplici che svolgono attività agricola nei limiti dell’art. 32 Tuir. Rientrano invece nei soggetti beneficiari le società di comodo e le società in liquidazione, anche se con qualche osservazione. Per quel che riguarda le società non operative, già in riferimento alla detassazione del 50% dell’investimento effettuato previsto dalla Tremonti-ter, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato nella Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 che “l’agevolazione non viene meno qualora il beneficiario non superi la verifica di operatività prevista dalla normativa”. Sebbene l’agevolazione
  • 2. fiscale in esame consista in un credito d’imposta, si ritiene che spetti comunque alle suddette società in quanto consentirebbe alle stesse di incrementare il reddito imponibile da confrontare con quello presunto dell’importo di tale credito, dal momento che tale credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa. In riferimento alle imprese in liquidazione, si ritiene che le stesse possano fruire del credito d’imposta al pari delle imprese in attività, in quanto nella norma non si fa espresso riferimento alle sole imprese in attività. In linea di principio, quindi, la liquidazione non è causa di esclusione ai fini della fruizione del credito, tuttavia, appare difficile per le stesse effettuare un confronto tra i nuovi investimenti in beni strumentali compiuti dal 25/06/2014 con la media degli investimenti effettuati nel 5 anni precedenti, così come la norma richiede. Nello specifico, tali soggetti calcolano il credito d’imposta applicando il 15% sull’eccedenza degli investimenti realizzati tra il 25/06/2014 e il 30/06/2015 rispetto alla media degli stessi effettuati nei 5 periodi precedenti (se l’azienda è in attività da meno di 5 anni si considera il minor periodo intercorso dalla nascita dell’impresa). In pratica, si deve prendere in considerazione la media degli investimenti realizzati nel quinquennio 2009-2013 per gli acquisti effettuati dal 25/06/2014 al 31/2/2014, mentre, per gli acquisti effettuati dal 01/01/2015 al 30/06/2015 si considera il quinquennio 2010-2014. La media pertanto può variare da un anno all’altro a seconda degli investimenti in beni strumentali sostenuti nel quinquennio precedente. Un’osservazione meritano anche le imprese che iniziano l’attività dopo il 25/06/2014 o che hanno iniziato l’attività nel 2013. Per esse, infatti, il credito d’imposta sarà calcolato con riferimento agli investimenti effettuati in ciascun periodo d’imposta. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di escludere dal calcolo dell’investimento medio il periodo in cui gli stessi sono stati maggiori. I beni nei quali investire Il credito d’imposta si applica sugli investimenti in beni strumentali nuovi, siano essi acquistati da terzi o anche mediante contratti di appalto o leasing, oppure costruiti in economia, purché compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007. Restano quindi esclusi gli immobili, le autovetture, i computer e i beni immateriali. Fondamentale, per poter fruire del credito, è che tali investimenti abbiano un valore unitario non inferiore a 10.000 euro. Il sostenimento della spesa è valutato secondo il principio di competenza temporale, a nulla rilevando la data del pagamento. Revoca del beneficio
  • 3. Il comma 6 dell’art. 18 disciplina, inoltre, le fattispecie che causano la revoca dell’agevolazione fiscale, ovverosia la cessione o la destinazione a finalità estranee all’impresa da parte dell’imprenditore prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto - prima del 31/12/2015 per gli acquisti compiuti nel 2014, prima del 31/12/2016 per gli acquisti compiuti nel 2015 - oppure il trasferimento dell’impresa all’estero entro i termini previsti dall’art. 43 DPR 600/73, cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. L’indebita fruizione del credito d'imposta comporta che lo stesso, nei limiti di quanto utilizzato, dovrà essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si sono verificate le ipotesi di revoca. Limiti e opportunità Il vantaggio principale di tale forma di agevolazione è che la quota annuale è utilizzabile in compensazione (e solo in compensazione) senza limiti. Inoltre, lo stesso non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini IRAP, il che consente l’iscrizione in bilancio di una posta attiva sulla quale non gravano oneri fiscali. Tuttavia, e questo rappresenta un limite all’utilizzo di tale credito d’imposta, non è immediatamente fruibile dalle imprese in quanto deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo, la prima delle quali è utilizzabile a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. A chi conviene Il credito d’imposta conviene sicuramente a tutte le imprese che nel quinquennio passato hanno effettuato pochi investimenti in beni strumentali di importi superiori a 10.000 euro. Considerata la possibilità di sottrarre al calcolo dell’investimento medio il periodo in cui gli investimenti sono stati maggiori, per tali soggetti l’eccedenza degli investimenti che sono effettuati tra il 25/06/2014 e il 31/12/2014 è elevata rispetto alla media del quinquennio e questo consente la fruizione di un maggior credito d’imposta rispetto alle imprese che hanno effettuato ingenti investimenti negli anni precedenti. Dott.ssa Anna Russo