Start up innovative e incubatori certificati.
Il MISE pubblica un modello per i piani di incentivazione a favore delle start up innovative e gli incubatori certificati, per la remunerazione di dipendenti, collaboratori e amministratori.
1. Start up innovative e incubatori certificati
Il MISE pubblica un modello per i piani di incentivazione a favore delle start up innovative e gli
incubatori certificati, per la remunerazione di dipendenti, collaboratori e amministratori.
Da qualche giorno, è disponibile online sul sito web istituzionale del Ministero dello Sviluppo
Economico, un modello esemplificativo per le Start Up innovative e gli incubatori certificati, utile a
elaborare un piano di incentivazione e remunerazione di dipendenti, collaboratori e componenti
dell'organo amministrativo (nonché di prestatori di opera e servizi anche professionali) mediante
l’assegnazione – prevista dall'art. 27, del D.L. 179/2012 – di azioni, quote e strumenti finanziari
partecipativi.
Il modello, che esemplifica i vari aspetti del piano (dall’iter autorizzativo degli organi societari, alle
principali clausole dei regolamenti di stock option e work for equity), nasce a supporto della
"Guida all’uso dei piani di incentivazione in equity" emessa il 24 marzo 2014 ed è indirizzato al
management e agli amministratori della Start Up.
Come si spiega nella premessa del modello, l'incentivazione e la remunerazione in equity permette
di conseguire diverse utilità:
- per le Start Up: con la corresponsione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi al
posto di somme di denaro, esse possono sopperire a eventuali carenze di liquidità;
l’eventuale presenza di vincoli temporali per l’attribuzione definitiva delle quote o azioni, o
per l’esercizio della stock option, incentiva la permanenza nella società da parte del
soggetto remunerato, con effetti benefici per il successo dell’iniziativa imprenditoriale,
dove risulta decisivo il capitale umano;
- per i beneficiari dei piani: sul reddito derivante dall'assegnazione dei predetti strumenti
partecipativi ad amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, nonché
dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, è
escluso il prelievo fiscale e quello contributivo: "A condizione che tali strumenti finanziari o
diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla
società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla
start-Up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto
che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato" (art. 27, comma 1, D.L.
179/2012).
Come noto, il decreto sviluppo-bis ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina delle start-up
innovative definendone le caratteristiche e gli specifici requisiti. Con la legge di conversione, poi,
sono state effettuate modifiche al decreto ampliando le opportunità di accesso al mondo delle
start-up innovative.
Oltre alle start-up è definito anche l'incubatore di start-up innovative certificato: una società di
capitali che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative.
2. Per le start-up innovative e per gli incubatori certificati è previsto l'obbligo di iscrizione a
un’apposita sezione speciale del registro delle imprese per poter usufruire della disciplina specifica
che prevede numerosi benefici (deroghe particolari al diritto societario, esonero dal pagamento
dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti al registro imprese,
nonché dal pagamento del diritto annuale).
A tale ultimo proposito, si ricorda che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 16/2014 ha fatto
luce su tutti i vari aspetti connessi alla disciplina delle start up innovative e degli incubatori
certificati (articolo 25 e seguenti, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).
In particolare, nel paragrafo dedicato al regime di pubblicità ed esonero dall'imposta di bollo e dai
diritti camerali, si chiarisce che, alla luce di un'interpretazione estensiva del disposto dell'art. 26,
comma 8, del DL 179/2012, l'esonero a favore delle startup innovative sui diritti di segreteria e sui
bolli è stato esteso a tutte le tipologie di atto, ivi incluso il bilancio d'esercizio.